Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2022.58
Entscheidungsdatum
02.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2022.58

jv/gm

Lugano 2 dicembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 giugno 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1969, di formazione esercente (con diploma cantonale) e da ultimo attivo quale gerente, il 29/30 dicembre 2020 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un “forte trauma al ginocchio sinistro” riconducibile ad un infortunio occorsogli il 14 maggio 2020 (docc. 1 [con refuso, n.d.r.], 3, 4, 6, 9, 75 e 85 incarto AI).

1.2. L’Ufficio AI ha concordato con l’assicurato le misure di intervento tempestivo (docc. 12, 13, 17-20, 25, 30, 33 e 34 incarto AI), richiamando agli atti la refertazione medica, in particolare l’incarto LAINF (docc. 2, 4, 38, e 73-123 incarto AI) e sottoponendola al medico SMR dr.ssa __________ (docc. 35 e 36 incarto AI). Quest’ultima ha ritenuto opportuno riattribuire il caso al collega dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia), visto il carattere prevalentemente ortopedico dell’affezione (docc. 45, 48 e 49 incarto AI).

Con rapporto finale del 10 marzo 2022 (doc. 57 incarto AI) il medico SMR dr. __________, facendo propria la valutazione fiduciaria LAINF del dr. __________ (specialista in medicina interna ed in chirurgia) del 29 marzo 2021 (doc. 123 incarto AI), ha formulato, quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa gli “Esiti di frattura bilaterale piatti tibiali del ginocchio sinistro avvenuta nel 1996 trattata con osteosintesi e successiva rimozione dei mezzi di sintesi” e “Gonalgia sinistra da pangonartrosi in stato a distorsione ginocchio sinistro del 14.05.2020 trattata conservativamente”, rilevando i limiti funzionali e accertando i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

% IL (in attività precedente)

% IL (in attività adeguata)

Periodi

100

100

14.05.2020

0%

01.03.2021

1.3. Con progetto di decisione dell’11 maggio 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, siccome dal confronto dei redditi al termine dell’anno d’attesa risultava un grado d’invalidità dello 0% (doc. 62 incarto AI).

Con osservazioni del 7 giugno 2022 l’assicurato – per il tramite dell’avv. RA 1 – ha contestato le conclusioni dell’Ufficio AI, sostenendo di essere inabile al lavoro al 100% in ogni attività e che pertanto gli debba essere riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità intera (doc. 64 incarto AI).

Con decisione del 23 giugno 2022 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, le osservazioni dell’assicurato non apportando alcun nuovo elemento medico suscettibile di modificare le conclusioni dell’amministrazione (doc. 67 incarto AI).

1.4. L’assicurato ha interposto ricorso contro la decisione del 23 giugno 2022 postulandone la riforma nel senso di riconoscergli il diritto ad una rendita intera con un grado d’invalidità del 100% (doc. I, petitum).

Contesta la valutazione medica dell’amministrazione, rimproverandole di non aver tenuto debitamente conto delle affezioni alle spalle, oggettivate dai referti del 3 e 4 agosto 2022 della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ (entrambe specialiste in radiologia) (doc. I, allegati B e C) presentati con il ricorso.

1.5. Con risposta di causa l’Ufficio AI ha asserito che la valutazione medica si è “fondata sugli accertamenti eseguiti dalla __________, non presentando l’assicurato altre patologie extra-infortunistiche”, oltre che sul rapporto finale del dr. __________ del 10 marzo 2022, refertazioni a cui “va conferita piena forza probatoria” (doc. IV, pag. 2).

Quo alle refertazioni presentate dall’insorgente in sede di ricorso, l’Ufficio AI le ha sottoposte al dr. __________, il quale, con annotazione dell’8 settembre 2022, le ha ritenute insufficienti per modificare le conclusioni del suo rapporto del 10 marzo 2022, rispettivamente per indurre nuovi accertamenti (doc. IV+1).

Ribadendo la correttezza della valutazione medica e rilevando che l’insorgente non ha contestato quella economica, l’Ufficio AI ha postulato la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione del gravame (doc. IV, pag. 3).

1.6. Con scritto del 21 ottobre 2022 (doc. VIII) il ricorrente ha innanzitutto presentato ulteriori mezzi di prova, e meglio il referto del 4 ottobre 2022 del dr. __________ (specialista in medicina interna e angiologia) attestante un’insufficienza venosa alla gamba sinistra e del sistema venoso profondo (allegato E), il referto del dr. __________ (specialista in ortopedia e traumatologia) del 4 ottobre 2022 attestante una contrattura muscolare al braccio destro associata ad un deficit di forza oltre che a problematiche relative alla spalla sinistra (allegato F). Inoltre, egli ha comunicato di essersi sottoposto ad ulteriori esami, riservandosi di produrre appena disponibili le relative risultanze.

In conclusione, l’insorgente contesta l’asserzione del dr. __________ secondo cui la documentazione medica presentata con il ricorso, in particolare l’ecografia del 3 agosto 2022 e la RM alla spalla sinistra del 5 agosto 2022, non sarebbe atta a modificare le risultanze del rapporto SMR del 10 marzo 2022.

1.7. Con osservazioni del 7 novembre 2022 (doc. X) l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto le ulteriori refertazioni al vaglio del dr. __________, il quale ha concluso che sebbene esse siano suscettibili di modificare il suo rapporto del 10 marzo 2022, non risulta oggettivato un peggioramento dello stato di salute (con possibile influenza sulla capacità lavorativa) anteriore alla decisione impugnata, osservando che si rendono necessari ulteriori accertamenti medici almeno per la spalla sinistra (doc. X2).

Conseguentemente, l’Ufficio AI ha nuovamente chiesto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del gravame, comunicando che il peggioramento della situazione valetudinaria, essendo posteriore all’emanazione della decisione del 23 giugno 2022, sarà considerata quale nuova domanda di prestazioni (doc. X, pag. 2).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto alla rendita dopo aver calcolato un grado d’invalidità non pensionabile.

Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Nella DTF 148 V 162 consid. 3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti precisazioni circa il diritto intertemporale:

" Gemäss einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten ist – den Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”.

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

  • prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022.

Con scritto del 7 settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato – dietro richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha confermato che:

" (…) in caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di “prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante”. Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che “Nelle ultime settimane i tribunali cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione della decisione impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile, dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”

In concreto, l’assicurato ha presentato (la sua prima) domanda di prestazioni AI il 29/30 dicembre 2020 adducendo un’incapacità lavorativa completa a far tempo dal 14 maggio 2020 (cfr. supra consid. 1.1.). Conseguentemente, il diritto alle prestazioni e l’invalidità (teorica) sarebbero insorte al più presto il 14 maggio 2021, ossia un anno dopo il danno alla salute (art. 28 LAI).

Pertanto, sia l’invalidità che l’asserito diritto alle prestazioni sarebbero insorti entro il 31 dicembre 2021.

L’Ufficio AI ha emanato la sua decisione di rifiuto di prestazioni il 23 giugno 2022 (cfr. supra consid. 1.3. in fine).

Visto quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher / Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer / Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.1.), al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha sottoposto la refertazione medica richiamata, in particolare l’incarto LAINF, al medico SMR. Quest’ultimo, basandosi sul rapporto del dr. __________, medico fiduciario della __________, ha accertato quanto illustrato in narrativa (cfr. supra consid. 1.2.)

Il ricorrente censura la valutazione medica dell’amministrazione, producendo in sede di ricorso nuove refertazioni (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6.). Incontestata è invece la valutazione economica.

2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può concordare con le conclusioni dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a prestazioni dell’assicurato, vengano preliminarmente esperiti (ulteriori) approfondimenti medico-specialistici. Questo per i motivi che seguono.

2.7.1. L’Ufficio AI ha fondato la sua valutazione medico-assicurativa sulle conclusioni del dr. __________ e del dr. __________ (cfr. supra consid. 1.5.).

Senza neppure prendere contatto con il medico curante dr. __________ (doc. 1, pag. 5 incarto AI), il medico SMR ha accertato la riacquisizione della capacità lavorativa completa in attività adeguata a far tempo dal 1. marzo 2021 (cfr. supra consid. 1.2.) sulla base della “[…] valutazione fiduciaria per __________ esperita dal Dr. __________ del 29.03.2021 […]” (doc. 57, pag. 125 incarto AI).

Il frammento della refertazione del dr. __________ che ha indotto il medico SMR ad accertare la riacquisizione della capacità lavorativa dalla data di cui sopra è il seguente:

" CAUSALITÀ:

[…] Conseguentemente, la causalità naturale degli attuali disturbi rispetto alla fattispecie del 14 maggio 2020 potrà essere riconosciuta unicamente prorata temporis. I postumi di una contusione semplice di un ginocchio in assenza di lesioni post-traumatiche, a seconda della professione svolta, comportano una causalità della durata oscillante fra qualche settimana e massimo tre mesi. In presenza di alterazioni significative, l’intervallo può essere prolungato pure se in assenza di lesioni pratico effettive causate dall’infortunio stesso. Alla luce di quanto sopra riassunto, propongo, con largo margine di concessione all’ente assicurativo, il riconoscimento della causalità naturale a carico dell’infortunio del 14 maggio 2020 fino il 28 febbraio 2021. Dopo questa scadenza ulteriori evenienze interessanti il ginocchio sinistro dovranno essere ricondotte ai postumi dell’infortunio del 1996. Il paziente, nel frattempo, ha provveduto all’annuncio del caso ad AI ed è in atto l’iter con l’ente.” (doc. 123, pag. 269 incarto AI, sottolineature del redattore).

In sintesi, il medico fiduciario si è limitato ad accertare che a partire (indicativamente) dal 1. marzo 2021 il nesso di causalità naturale tra l’infortunio del 14 maggio 2020 e i suoi postumi era da considerarsi estinto, ragione per cui la copertura LAINF sarebbe venuta meno, rilevando che le affezioni riscontrabili successivamente a tale data sarebbero da ricondurre ad un infortunio pregresso, di competenza dell’AI.

In effetti, l’assicurazione infortuni è di natura causale mentre l’assicurazione invalidità è di natura finale; per quest’ultima è rilevante che il danno alla salute sia sufficientemente oggettivato e che si rifletta sulla capacità lavorativa, il nesso di causalità risultando irrilevante.

Di tutta evidenza, confondendo, rispettivamente equiparando – senza eseguire accertamenti propri e senza consultare il curante dell’assicurato – la data che secondo il dr. __________ segnava la fine della causalità naturale in ambito LAINF con il momento a far tempo dal quale l’assicurato ha riacquisito una capacità lavorativa completa in attività adeguata, l’accertamento del medico SMR non può essere confermato. Oltre a ciò, il dr. __________ medesimo aveva indicato che si sarebbe in ogni caso reso necessario un accertamento dello stato valetudinario dell’assicurato, in concreto non avvenuto.

La conclusione dell’Ufficio AI secondo cui la valutazione medica si è “fondata sugli accertamenti eseguiti dalla __________, non presentando l’assicurato altre patologie extra-infortunistiche” (cfr. supra consid. 1.5.) non è in ogni caso condivisibile: l’amministrazione avrebbe dovuto rilevare tutte le patologie, a prescindere dalla loro causa, e accertare se e in che misura esse si riflettono sulla capacità lavorativa dell’assicurato. A titolo abbondanziale, il dr. __________ medesimo aveva formulato, tra le altre, le diagnosi di “piedi piatti anteriore trasversi bilaterali, genua valga fisiologia a destra anche senza carci, nettamente accentuata a sinistra”, “insufficienza venosa di II° a sinistra con pigmentazione perimalleolare a sinistra […]” (doc. 123, pag. 266 e seg. incarto AI), diagnosi che non sono state né citate, né approfondite dal medico SMR (cfr. doc. 57, pag. 125 e seg. incarto AI), circostanza che relativizza ulteriormente le certificazioni di quest’ultimo.

Non avendo esperito gli accertamenti medici che di tutta evidenza in casu si imponevano, la decisione dell’amministrazione va annullata già per questo motivo.

2.7.2. Per quanto concerne le certificazioni presentate in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6.), occorre preliminarmente ricordare che per costante giurisprudenza il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale decisione (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii), in concreto dunque il 23 giugno 2022 (cfr. supra consid. 1.3.). Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

In concreto, le refertazioni prodotte dall’assicurato in questa sede sono successive alla decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6.). Tuttavia, questo Giudice non ha elementi sufficienti per poter escludere che le affezioni in esse riportate siano insorte precedentemente alla decisione dell’Ufficio AI e che hanno avuto ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’insorgente; anche questo aspetto dovrà essere oggetto di un approfondimento medico, peraltro già prospettato dall’amministrazione (cfr. supra consid. 1.7.).

Pertanto, anche per questo motivo, la decisione impugnata va annullata.

2.8. Visto tutto quanto precede, sulla scorta degli atti all’inserto questo Giudice non può escludere con la dovuta certezza e serenità il diritto del ricorrente a prestazioni. È quindi indispensabile che venga esperito un accertamento approfondito della situazione valetudinaria dell’assicurato fino al momento della decisione impugnata, coinvolgendo gli specialisti del caso che si dovranno altresì confrontare attivamente con le certificazioni prodotte dall’insorgente nelle more del ricorso, accertando se e in che misura queste ultime siano pertinenti per la valutazione medico-assicurativa.

2.9. Quo alla valutazione economica – incontestata (cfr. supra consid. 1.4. e seg.) – dell’Ufficio AI, la stessa appare prematura, visto che la capacità lavorativa dell’assicurato dev’essere ancora compiutamente acclarata.

2.10. Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, stante la necessità di un approfondimento medico e la lacunosità degli accertamenti esperiti dall’amministrazione, annullata la decisione impugnata si giustifica il rinvio degli atti affinché l’amministrazione proceda nel senso indicato sopra (cfr. supra consid. 2.7. e segg.) e si determini in seguito nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.

2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Vincente (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018, consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210, consid. 7.1 con riferimento) e patrocinato in causa, il ricorrente ha diritto ad un’indennità per ripetibili che appare equo stabilire in fr. 2'000 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 23 giugno 2022 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

  1. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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