Raccomandata
Incarto n. 32.2022.41
jv/gm
Lugano 17 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 maggio 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1975, di formazione aiuto veterinaria e da ultimo attiva quale cameriera, ha presentato una domanda di prestazioni AI il 13/21 febbraio 2020 adducendo dolori muscolari ed articolari, ernie e depressione a far tempo dal 14 dicembre 2016 (docc. 1-6 e doc. 10, pag. 32 incarto AI).
1.2. L’Ufficio AI ha richiamato agli atti l’incarto LAINF dalla __________ (docc. 12, 76-87 incarto AI), il contratto di lavoro con i conteggi paga dall’ultima datrice di lavoro (docc. 14 e 15 incarto AI) ed il formulario Rapporto medico: integrazione professionale del 25 giugno 2020 dal curante, dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 3, pag. 10, doc. 18 incarto AI), sottoponendo la refertazione medica al medico SMR per una sua presa di posizione (doc. 19 incarto AI).
Vagliata la refertazione medica, con rapporto del 20 luglio 2020 (doc. 20 incarto AI) i medici SMR, dr. __________ e dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) hanno ritenuto necessario un accertamento peritale, formulando una richiesta di perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico e reumatologico, oltre che internistico (doc. 21 incarto AI). La richiesta è stata avallata dall’Ufficio AI (doc. 22 incarto AI) ed il mandato è stato conferito – tramite l’utilizzo della piattaforma SuisseMED@P (doc. 25 incarto AI) – al __________ di __________ (doc. 24 incarto AI) nelle persone della dr.ssa __________ (specialista in medicina interna), del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e del dr. __________ (specialista in reumatologia). Il centro peritale ha inoltre ritenuto necessario eseguire dei test psicodiagnostici dal signor __________ (doc. 30 incarto AI) ed un consulto neurologico con il dr. __________ (specialista in neurologia) (doc. 45, pag. 164 incarto AI).
L’accertamento è confluito nel referto peritale del 20 settembre 2021 (doc. 45 incarto AI). Poste le seguenti diagnosi:
" B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa
Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva, F43.22.
Sindrome panvertebrale con componente cervicospondilogena bilaterale e lombospondilogena cronica a sin., in:
C6-C7
sin.
Peroartropatia omeroscapolare bilaterale.
Gonalgia cronica a sin., in:
circa l’incapacità lavorativa i periti hanno accertato quanto segue:
" G Capacità lavorativa nell’attività svolta finora, in relazione ad un’attività lavorativa svolta al 100%
Nell’attività finora svolta di cameriera la capacità lavorativa viene valutata nella misura dello 0% e questo a partire dal 15.8.2018 in modo definitivo. La limitazione della capacità lavorativa è dovuta in modo preponderante a motivi reumatologici (incapacità lavorativa del 100%) ed in minima parte per motivi psichiatrici (incapacità lavorativa del 20%).
H Capacità lavorativa in un’attività adeguata, in relazione ad
un’attività lavorativa svolta al 100%
In attività adeguata l’A. può raggiungere una capacità lavorativa medico-teorica complessiva dell’80%. L’incapacità lavorativa del 20% è dovuta unicamente a problemi psichiatrici.
I.1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo nell’attività svolta
L’Ufficio AI ci chiede di valutare l’evoluzione della capacità lavorativa a partire dal 15.12.2016.
Riteniamo giustificate le incapacità lavorative riconosciute dalla __________, certificate dai curanti, dalla perizia del Dr. med. __________ e confermate dal nostro perito Dr __________, in particolare:
100% dal 15.12.2016 al 16.7.2017 (infortunio ginocchio),
50% dal 17.7.2017 al 31.7.2017 (infortunio ginocchio, Dr. med. __________),
0% dall’1.8.2018-11.4.2018,
100% dal 12.4.2018 al 31.7.2018 (infortunio osso sacro),
0% dall’1.8.2018 al 14.8.2018,
100% dal 15.8.2018 a continua.
L’incapacità del 100% a partire dal 15.8.2018 nella professione di cameriera, rifornimento bar, aiuto cucina si giustifica per motivi reumatologici e (dal 9.2019 fino a 8.2020 anche per motivi psichiatrici).
I.2 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in
un’attività adatta
In attività adatte (che includono tutto il lavoro amministrativo legato alla professione di gerente) riteniamo giustificate le incapacità lavorative seguenti per motivi reumatologici:
100% dal 15.12.2016 al 16.7.2017, (infortunio ginocchio),
0% dal 17.7.2017,
100% da settembre 2019 a agosto 2020 (per motivi unicamente psichiatrici)
20% dal settembre 2020 a continua (per motivi unicamente psichiatrici).” (pag. 175 e seg. incarto AI).
per quanto concerne i provvedimenti sanitari e le terapie, il reumatologo e l’internista non hanno rilevato provvedimenti atti a migliorare la capacità lavorativa (già al 100% in ambito internistico), mentre il neurologo ritiene che “si potrebbe provare ancora un’infiltrazione peridurale […] che potrebbe portare ad un miglioramento delle disestesie all’arto superiore sin. se esse dovessero divenire più fastidiose”. Da parte sua, lo psichiatra riferisce che “non appena ha percepito un miglioramento, l’A. ha sospeso i farmaci psichiatrici ed ha manifestato una propensione per l’omeopatia, con l’obiettivo primario di ridurre il peso corporeo e di ritrovare una migliore forma fisica. Esistono dei farmaci antidepressivi che non hanno un impatto negativo sul peso corporeo […], per cui una terapia psichiatrica è esigibile per migliorare ulteriormente la capacità lavorativa. Una terapia con Fluoxetina […] o con altri principi attivi […] è esigibile e porterebbe ad un recupero della capacità lavorativa piena nell’arco di sei mesi.” (doc. 45, pag. 176 incarto AI).
Le conclusioni peritali sono state fatte proprie dal medico SMR nel suo rapporto del 22 settembre 2021 (doc. 46 incarto AI), mentre il consulente AI ha escluso la possibilità di una riqualifica professionale lasciando aperto un eventuale periodo di sostegno iniziale nell’ambito del collocamento e osservando che “[…] l’A. si è occupata anche di mansioni di tipo amministrativo, piccola contabilità, gestione del personale, etc. Tali competenze potrebbero essere valorizzate in un’attività in ambito amministrativo con mansioni semplici” (doc. 50, pag. 333 incarto AI).
1.3. Con progetto di decisione del 10 novembre 2021 (doc. 52 incarto AI) l’Ufficio AI ha prospettato il diritto ad una rendita temporanea dal 1. agosto al 30 novembre 2020, motivandolo come segue.
Nonostante le condizioni conferenti il diritto alla rendita ex art. 28 LAI risultavano adempiute al 1. settembre 2019, avendo l’assicurata presentato la domanda di prestazioni il 13/21 febbraio 2020 il versamento sarebbe potuto avvenire al più presto il 1. agosto 2020, ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda (cfr. art. 29 cpv. 1 e 3 LAI).
L’Ufficio AI ha accertato un miglioramento della capacità di guadagno al 1. settembre 2020 (grado d’invalidità non pensionabile del 27,26%), ragione per cui, conformemente all’art. 88a cpv. 1 OAI, il diritto a prestazioni AI sarebbe decaduto il 30 novembre 2020.
Con osservazioni del 23 dicembre (doc. 61 incarto AI) l’assicurata ha innanzitutto contestato l’inizio del diritto alla rendita, ritenendo che esso fosse sorto già da febbraio 2019 e non, come accertato dall’amministrazione, dal 1. settembre 2019 (pag. 355 e seg. incarto AI). Inoltre, sulla scorta dei certificati medici del dr. __________ e della Clinica __________, ella ha contestato che dal 1. settembre 2020 fosse inabile al lavoro al 20% in attività adeguata, ritenendosi inabile in misura completa, circostanza che dovrebbe conferirle il diritto ad una rendita intera con grado d’invalidità del 100% (pag. 356 incarto AI).
L’assicurata ha contestato anche la valutazione economica, in particolare il fatto che per determinare il grado d’invalidità l’amministrazione si sia basata sui dati statistici in luogo dei conteggi salariali dell’ultima datrice di lavoro, l’attribuzione del livello di competenza 2 e un’insufficiente riduzione percentuale dal reddito da invalido (pagg. 356-359 incarto AI). In conclusione, l’assicurata ha postulato il diritto ad una rendita intera con grado d’invalidità del 100%, subordinatamente il diritto a ½ rendita con grado d’invalidità del 53.17% (pag. 359 incarto AI), allegando due certificati medici del dr. __________ del 9 settembre e 9 ottobre 2021 (pag. 365 e seg. incarto AI).
Con decisione del 12 maggio 2022 (doc. 72 incarto AI), l’Ufficio AI si è confrontato con le osservazioni dell’assicurata e ha confermato il progetto (doc. 71 incarto AI).
1.4. L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso contro la decisione del 12 maggio 2022, postulandone l’annullamento ed il diritto ad una rendita intera con grado d’invalidità del 100%, subordinatamente l’annullamento con diritto a ½ rendita con grado d’invalidità del 53.17% e, ancora più subordinatamente, l’annullamento con retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché proceda ad accertamenti neurochirurgici e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita (doc. I, petitum).
La ricorrente censura in primis l’inizio del diritto alla rendita; a mente sua, l’applicazione corretta dell’art. 28 LAI comporta l’inizio di una rendita d’invalidità già da febbraio 2019 e non, come determinato dall’amministrazione, dal 1. settembre 2019 (p.to 7.).
L’insorgente contesta la valutazione medica, adducendo come i certificati del dr. __________ e dell’__________ attestino un’incapacità lavorativa completa (p.to 8.) e che la perizia pluridisciplinare posta alla base della valutazione medico-teorica sia “manifestamente incompleta” e dunque inutilizzabile, non essendo stato coinvolto un neurochirurgo (p.to 9.).
Quo alla valutazione economica, la ricorrente censura l’utilizzo dei dati statistici per determinare il reddito da valido e quello da invalido, l’attribuzione del livello di competenze 2 e un’insufficiente riduzione percentuale dal reddito da invalido (p.ti 10.-12.).
L’insorgente chiede inoltre una perizia giudiziaria in ambito neurochirurgico (doc. I, pag. 15), producendo quale nuova prova una presa di posizione del curante dr. __________ (specialista in medicina interna e oncologia).
1.5. Con la risposta di causa (doc. IV) l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione medica, ritenendo inutili ulteriori accertamenti (pag. 1 e seg.). Circa l’aspetto economico, l’Ufficio AI ha innanzitutto evidenziato come l’assicurata avesse perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità, ragione per cui sono stati applicati i dati statistici. Le ulteriori censure della ricorrente afferenti all’attribuzione del livello di competenze 2 per il reddito da valido e alla riduzione percentuale operata sono state ritenute senza pregio (pagg. 3-5). In ragione di quanto precede, ha formulato la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa (pag. 5 in fine).
1.6. Con scritto dell’8 luglio 2022 (doc. VI) la ricorrente ha ribadito le sue censure, allegando un rapporto medico del dr. __________ (specialista in neurochirurgia) del 20 giugno 2022 (doc. D) che a suo modo di vedere suffraga le sue censure circa la valutazione medica (p.ti 2. e 3.). Circa la valutazione economica, l’insorgente ha in sintesi ribadito quanto espresso con il ricorso (p.ti 4.-6.).
1.7. Con osservazioni del 22 agosto 2022 (doc. VIII) l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto la nuova documentazione medica al __________ e che quest’ultimo ha confermato le conclusioni peritali.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha considerato adempiuti i presupposti per il diritto ad una rendita ex art. 28 LAI dal 1. settembre 2019 con versamento dal 1. agosto al 30 novembre 2020 o se, come richiesto dalla ricorrente, ella avrebbe diritto ad una rendita intera da febbraio 2019 in avanti.
Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Nella DTF 148 V 162 consid. 3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti precisazioni circa il diritto intertemporale:
" Gemäss einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten ist – den Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”.
La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”. Il marginale 9102, afferente, tra l’altro, alla prima concessione di rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante [miglioramento o peggioramento della capacità di guadagno, n.d.r.] avviene prima del 1. gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI o dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che (sottolineature del redattore):
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e
il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°
gennaio 2022”.
Inoltre, il marginale 6002 di quest’ultima Circolare prevede che “La prestazione transitoria dipende per principio dalla rendita AI soppressa o ridotta. È pertanto fissata in base al diritto applicabile alla rendita AI soppressa o ridotta. Se il diritto alla rendita AI è nato prima del 1° gennaio 2022, è applicabile il diritto vigente fino al 31 dicembre 2021.”
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita temporanea, l’asserita invalidità, l’eventuale diritto alla rendita e la modifica determinante sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022.
Con scritto del 7 settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato – dietro richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha confermato che:
" […] in caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di “prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante. Nelle ultime settimane i tribunali cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione della decisione impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile, dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”
In concreto l’assicurata ha presentato la sua prima domanda di prestazioni AI il 13/21 febbraio 2020 (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui, trattandosi di una domanda tardiva, il diritto alle prestazioni sarebbe nato al più presto il
Conseguentemente, tutte le condizioni per l’applicazione del diritto previgente sono in concreto adempiute, anche se l’Ufficio AI ha emanato la sua decisione il 12 maggio 2022 (cfr. supra consid. 1.3.).
Pertanto, ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.3. Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3.).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5.).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1. pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni nel febbraio 2021 (cfr. supra consid. 1.1.), al fine di accertare l’eventuale diritto dell’assicurata ad una rendita l’Ufficio AI ha esperito gli accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia pluridisciplinare (cfr. supra consid. 1.2.), emanando la decisione qui impugnata, debitamente preavvisata (cfr. supra consid. 1.3.).
La ricorrente contesta la valutazione medico-teorica e quella economica operata dall’Ufficio AI con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito.
2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dai periti e dal medico SMR prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.7.1. La ricorrente ritiene di essere inabile al lavoro in misura completa, “come risulta dai certificati medici del Dr. med. __________ […] come pure della Clinica __________ (26 maggio 2021)” (doc. I, p.to 8.). Occorre pertanto analizzare i certificati medici citati.
Ad eccezione della data, i certificati medici del curante presentano tutti il seguente tenore:
" Con la presente certifico che la persona summenzionata è sotto
trattamento specialistico presso il mio studio medico. In considerazione del suo stato di salute, la stessa è da essere considerata inabile al lavoro nella misura del 100% dal […] al […].” (docc. 27, 43, 45 pagg. 293-295, 300-301, 309, 365-366 e docc. 103-105, 107 incarto AI)
Dal formulario Rapporto medico: Integrazione professionale/Rendita del 25 giugno 2020 si desume che i citati certificati medici del curante si riferiscono alle diagnosi di sindrome depressiva (ICD 10-F33.1) e di dipendenza da alcol (ICD 10-F10.2) formulate dal curante e che hanno comportato un’incapacità lavorativa totale nell’attività di “Gerente di Ristorante” dall’8 novembre 2019 e continua (doc. 18, pag. 50 e segg. incarto AI).
Come desumibile dall’anamnesi patologica del rapporto peritale, le certificazioni del curante sono state vagliate dai periti (doc. 45, pagg. 143-145, 147-149 incarto AI). In particolare, il perito psichiatra (cfr. supra consid. 1.2.) ha elencato tutte le certificazioni del curante e le diagnosi da lui poste (pag. 182 e seg. incarto AI), formulando – conformemente al suo mandato di perito indipendente – una diagnosi differente, e meglio di sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva (ICD-10 F43.22).
Tale diagnosi ha inciso sulla capacità lavorativa dal 1. settembre 2019 (doc. 45, pag. 190: “L’assicurata ha sviluppato sintomi ansiosi e depressivi secondariamente alle molteplici problematiche che ha incontrato nella gestione del __________ che aveva acquistato. Dal mese di settembre 2019 la problematica psichica avrebbe avuto una ripercussione anche sulla sua capacità lavorativa. Dallo studio degli atti è emerso che la conseguenza negativa sul lavoro non è stata direttamente ascrivibile al disturbo psichiatrico, bensì all’abuso di alcool che, per un certo tempo, ne è derivato […]”, sottolineatura del redattore). Quo alla dipendenza da alcol, il perito psichiatra ha rilevato che “L’abuso etilico non è più un problema da diversi mesi, come confermato dai livelli CDT misurati durante l’attuale valutazione peritale. Il fatto che l’assicurata sia riuscita ripetutamente a smettere l’abuso di bevande alcoliche rende oltremodo esigibile l’astinenza da alcool o il consumo moderato, motivo per cui questa diagnosi [di dipendenza da alcol, n.d.r.] non può essere considerata con impatto sulla capacità lavorativa” (doc. 45, pag. 191 incarto AI, sottolineature del redattore). Oltre a ciò, i test psicodiagnostici effettuati dal signor __________ hanno evidenziato una tendenza all’amplificazione sintomatologica (doc. 45, pagg. 188, 190, 192 incarto AI).
Circa il miglioramento della situazione psichiatrica, il perito si è così espresso (sottolineature del redattore):
“Dal mese di settembre 2020 l’assicurata non assume più una
farmacoterapia psichiatrica e, ciònonostante, è evidentemente migliorata. Il miglioramento è dunque collocabile già dal momento in cui ha deciso di sospendere tutti i farmaci e di appoggiarsi a rimedi omeopatici […]. Resta tuttavia arduo, nel passato, senza aver visto l’assicurata, scorporare la componente invalidante dovuta al solo disturbo psichiatrico trattato farmacologicamente e la componente invalidante dell’alcool. Pertanto, il miglioramento e la ripresa funzionale si possono prudentemente far partire solo dal mese di settembre 2020 (sospensione farmaci). Attualmente l’assicurata presenta soltanto una leggera sintomatologia ansioso-depressiva obiettivabile, al netto della tendenza ad amplificare i suoi sintomi affettivi. L’assicurata stessa, spontaneamente, non ritiene di essere limitata, negli aspetti lavorativi, da problemi psichiatrici, ma riconduce la causa inabilitante sul piano prettamente fisico […]. Complessivamente tutte le altre funzioni psichiche sono perfettamente integre […]. I limiti presenti giustificano una riduzione di rendimento al massimo del 20%, nell’arco di un’intera giornata lavorativa.” (doc. 45, pag. 193 incarto AI)
In sintesi, dopo aver vagliato tutta la refertazione medica pertinente, il perito ha formulato in modo indipendente una diagnosi differente da quella del curante. Mentre il dr. __________ poneva l’insorgere dell’incapacità lavorativa in misura completa nella “seconda metà del 2019”, e meglio all’8 novembre (doc. 18, pag. 50 incarto AI), il perito ha collocato l’inizio dell’incapacità lavorativa completa per motivi psichiatrici a settembre 2019, rilevando come a far tempo da settembre 2020 l’assicurata presentava un’incapacità lavorativa per motivi psichiatrici del 20%, da intendere come riduzione del rendimento, sia in attività abituale che in attività adeguata (doc. 45, pagg. 192-195 incarto AI) e osservando che una terapia con fluoxetina o altri principi attivi è esigibile e porterebbe ad un recupero della capacità lavorativa piena in sei mesi (doc. 45, pag. 195 incarto AI).
Durante e dopo l’approfondimento peritale (il 9 settembre e 9 ottobre 2021) il curante ha rilasciato due certificati del tenore riportato sopra (doc. 61, pag. 365 e seg. incarto AI). Sottoposti al medico SMR, quest’ultimo ha osservato come “Le certificazioni […] attestano solo una IL del 100% ma non descrivono/oggettivano uno stato clinico differente da quello valutato in sede di perizia __________. Pertanto si confermano le conclusioni espresse” (doc. 62 incarto AI).
In concreto, dunque, il medico curante non si è mai confrontato attivamente con le conclusioni della perizia in ambito psichiatrico.
A proposito di quest’ultima, si rileva che il dr. __________ ha valutato il contesto sociale dell’assicurata (pagg. 184, 185 e 187 incarto AI), lo sviluppo e la struttura della personalità (pagg. 191, 192 e 195 incarto AI), l’insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti di vita (pagg. 187 e 191 incarto AI), le terapie assunte, il loro decorso ed esito (pagg. 186, 188 e 192 incarto AI) e gli sforzi di reinserimento professionale (pag. 187 incarto AI). Sulla base di tali accertamenti, egli ha formulato la diagnosi di leggera sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva (ICD-10 F43.22) (pagg. 190 e 193 incarto AI), rilevando come le conseguenze negative sul lavoro non fossero riconducibili a tale affezione ma all’abuso etilico, quest’ultima problematica non più attuale (pag. 191 incarto AI). Considerando i fattori negativi e le risorse residue in una valutazione complessiva che teneva conto, tra l’altro, della tendenza dell’assicurata ad amplificare puntualmente la sintomatologia, il perito ha accertato un’incapacità lavorativa in attività abituale e in attività adeguata (pagg. 193 e seg.), indicando l’esigibilità di una terapia farmacologica che porterebbe a un recupero della capacità lavorativa piena (in ambito psichiatrico) nell’arco di sei mesi (pag. 195 incarto AI).
La valutazione psichiatrica è stata quindi effettuata conformemente ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza più recente afferente alle perizie psichiatriche (DTF 141 V 281, DTF 143 V 409 e 418), che impone la disamina di diversi indicatori (cfr. supra consid. 2.4.). Pertanto, questa Corte non ravvisa motivi per non aderire alle conclusioni del perito.
Per quanto concerne invece il certificato della Clinica __________ (doc. 45, pag. 296 incarto AI), questa Corte fatica a comprendere come esso possa deporre a favore della tesi dell’incorrente secondo cui sarebbe inabile al lavoro in misura completa e a tempo indeterminato; infatti, tale certificato altro non è che uno rapporto schematico allestito dal dr. __________ (specialista in ortopedia e traumatologia) attestante un’incapacità lavorativa totale di circa due settimane per via di dolori sopravvenuti “dopo aver sollevato un piccolo peso”.
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 3b con riferimenti).
In concreto, vista la carente sostanziazione, la censura della ricorrente risulta sul punto inconferente.
2.7.2. La ricorrente contesta l’utilizzabilità della perizia pluridisciplinare. A mente sua, a causa della sua “grave patologia degenerativa della colonna cervicale” avrebbe dovuto essere visitata da un neurochirurgo, ciò che non è avvenuto. Ciò, soggiunge l’insorgente, si imponeva a maggior ragione in considerazione del rapporto del 2 giugno 2022 (doc. I, allegato C) del curante (doc. 3, pag. 10 e doc. 18, pag. 50 incarto AI), dr. __________ (specialista in medicina interna e oncologia) (doc. I, p.to 9.) e del rapporto, presentato nelle more del ricorso, del 20 giugno 2022 allestito dal dr. __________ (specialista in neurochirurgia) (doc. VI, allegato D).
Per quanto attiene alle discipline e i periti da coinvolgere nell’accertamento peritale, si rammenta che, trattandosi della scelta dei metodi di accertamento, i periti godono di un ampio margine d’apprezzamento anche per la scelta delle discipline interessate. Di conseguenza, rientra nel potere discrezionale del perito coinvolgere ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3. con riferimenti e STCA 32.2018.34 del 20 aprile 2018 consid. 2.7.), conformemente all’art. 44 LPGA (sul tema cfr. Séchaud, Expertises en assurances: point de situation, in: plaidoyer 2/2022, pag. 29, 30 e 32). L’opportunità di sottoporre l’assicurata ad una visita da parte di un neurochirurgo, come da essa auspicato, è dunque a completa discrezione dei periti, come lo è stato con i test psicodiagnostici esperiti dal signor Moz e dal consulto con il neurologo, dr. __________ (cfr. supra consid. 1.2.).
Ciò premesso, il rapporto del dr. __________ presenta il seguente tenore:
" Caro avvocato, la signora RI 1 presenta una grave patologia
degenerativa della colonna cervicale [stenosi radicolare bilaterale C6-C7 con artrosi faccettaria L4, L5 e L6, cfr. doc. 34, pag. 93 incarto AI] già sottoposta a multiple valutazioni neurochirurgiche. Tale patologia potrebbe essere passibile di correzione chirurgica e nelle prossime settimane verrà vista ulteriormente dal professor __________ specialista in neurochirurgia. Sono stupito di essere confrontato con una valutazione siffatta e penso sia opportuno fare immediatamente opposizione. Mi sarà necessario successivamente visionare il dettaglio della valutazione medica per poter contestare il giudizio del collega. Certo è poco comprensibile in termini assoluti come una inabilità al 100% come cameriera, che non è professione definita come pesante, non determini una invalidità per qualunque professione almeno al 50%.” (doc. I, allegato C)
Circa la suindicata patologia della colonna cervicale, si rileva che essa è stata riportata sia nel rapporto SMR del 20 luglio 2020 (doc. 20 incarto AI) che nell’estratto degli atti della perizia pluridisciplinare (doc. 45, pag. 127-129 incarto AI), avendo i periti medesimi richiesto la documentazione medica ad essa correlata (doc. 45, pag. 134 incarto AI). Il perito reumatologo, dopo aver preso visione della refertazione medica (cfr. doc. 45, pagg. 203, 204, 207, 211 incarto AI) ha formulato (tra le altre) la seguente diagnosi:
" Sulla base degli atti, dell’anamnesi richiesta, dell’esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome panvertebrale con componente cervicospondilogena bilaterale e lombospondilogena cronica a sinistra, in discopatie cervicali plurisegmentali con stenosi foraminali bilaterali C6/C7, spondiloartrosi plurisegmentali da L3 a L5, accentuate in L4/L5 a sinistra […].” (doc. 45, pag. 213 incarto AI)
e accertando un’incapacità lavorativa completa nell’attività precedente di “cameriera con servizio ai clienti, rifornimento del bar, aiuto cucina”, allineandosi alle pregresse valutazioni dei curanti e del Dr. __________, quest’ultimo avendo peritato l’assicurata su mandato della __________ a seguito di un infortunio (doc. 45, pag. 215 e doc. 100 incarto AI). In un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali il perito ha accertato una capacità lavorativa completa dal 17 luglio 2017, ad eccezione del periodo dal 15 dicembre 2016 al 16 luglio 2017 (doc. 45, pag. 216 incarto AI). A proposito del rapporto del dr. __________, il perito reumatologo ha osservato che
" quanto espresso […] dal medico curante, rappresenta una differente valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata, sulla base delle stesse patologie da me già riscontrate il 22.3.2021, momento in cui anche il sottoscritto affermava che l’assicurata, tenendo conto delle sue risorse fisiche, come cameriera con servizio ai clienti, rifornimento del bar, aiuto in cucina, andava considerata inabile al lavoro al 100%, mentre in attività con mansionario gestionale, amministrativo, direzionale, pianificatorio, risultava inabile al lavoro nella misura dello 0% dal 17.7.2017; per un’attività adatta allo stato di salute, pienamente rispettante le risorse fisiche, documentate, il 22.3.2021 giudicavo l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100%, a partire dal 17.7.2017. I nuovi atti medici ora prodotti […] non contengono elementi oggettivi nuovi rispetto alla mia valutazione del 22.3.2021, in grado di modificare le risorse fisiche dell’assicurata e quindi la sua capacità lavorativa, di conseguenza si riconferma quanto espresso nello scritto peritale. […]” (doc. VIII, allegato 2)
Con annotazione del 20 giugno 2022 anche il medico SMR si è espresso circa il rapporto del curante, osservando che “La certificazione medica […] a firma del Dr __________ non apporta nuova problematiche né oggettiva uno stato clinico e funzionale differente da quello già valutato. Trattasi di una diversa valutazione per una medesima situazione.” (doc. IV, allegato 1).
Questa Corte, valutata la surriferita refertazione medica, condivide integralmente le conclusioni del perito reumatologo e del medico SMR, osservando quanto segue.
Innanzitutto, la problematica alla cervicale, oggettivata, è stata effettivamente rilevata dal dr. __________ che, come detto, ha vagliato tutta la pertinente refertazione medica pregressa. Le opinioni del curante e del perito divergono unicamente sull’accertamento della capacità lavorativa residua. A tal proposito, ritenuto che la perizia del dr. __________ risulta conforme ai dettami giurisprudenziali circa le perizie pluridisciplinari (cfr. supra consid. 2.5.), essa ha forza probatoria piena, il rapporto del curante non essendo sufficiente ad inficiare la valutazione peritale. Non si può inoltre ignorare che il curante, apparentemente stupito e scettico circa la valutazione peritale, non si è nemmeno confrontato con essa, giacché, come da lui stesso ammesso, non aveva neppure visionato il referto peritale. Tale confronto non è avvenuto nemmeno nelle more del presente ricorso. In sintesi, dunque, il curante si è limitato ad esprimere un generico scetticismo prescindendo da un confronto attivo con la valutazione peritale. Di conseguenza, la ricorrente non può trarre alcun vantaggio dal rapporto del curante.
Per quanto attiene al rapporto del dr. __________ del 20 giugno 2022 (doc. VI, allegato D), esso è manifestamente insufficiente ad inficiare il valore probatorio della perizia pluridisciplinare. Innanzitutto, pur avendo asseritamente visionato il rapporto peritale, egli non si è confrontato con le risultanze della stessa, procedendo ad una valutazione a compartimento stagno e formulando la diagnosi di osteocondrosi cervicale multisegmentale progressiva con stenosi foraminale a livello delle vertebre cervicali 6/7 e, in misura minore, delle vertebre cervicali 5/6 e 4/5, con sindrome cervicobrachiale maggiormente sulla destra, spalla/braccio fino ad entrambe le mani, in linea dunque con quanto accertato in sede peritale. Si rileva che, a differenza della ricorrente, il dr. __________ non ha ritenuto che il fatto che nell’accertamento peritale non sia stato coinvolto un neurochirurgo determini automaticamente la nullità della perizia, ritenendo sufficienti le valutazioni neurochirurgiche pregresse (“In der Tat partizipierte am eigentlichen Gutachten kein Neurochirurge, jedoch waren die neurologischen Beurteilungen von extern vorliegend”). Oltre a ciò, lo specialista ha accertato, in linea con la valutazione peritale, un’incapacità lavorativa del 100% quale cameriera, “jedoch wahrscheinlich auch zu einem definierenden Prozentsatz, im Verlauf in einer anderwärtigen Tätigkeit”, senza dunque neppure precisare a che tipo di “altra attività” si riferisse e/o quale fosse la percentuale d’incapacità e i limiti funzionali in simili attività. Oltre a ciò, anche il neurochirurgo ha rilevato come non tutti i dolori di cui l’assicurata si duole sono conciliabili con la patologia diagnosticatale (“Ich habe der Patientin im Prinzip nahegelegt, sich eine mögliche Operation nochmals zu überlegen, habe ihr auch klar dargelegt, dass nicht alle ihre Beschwerden im Einklang mit der Pathologie sind, jedoch ist diese progredient und könnte möglicherweise langfristig auch zu einer Myelopathie mit entsprechenden Folgen führen”), ciò che suffraga il sospetto di amplificazione dei sintomi rilevato in sede peritale (cfr. doc. 45, pagg. 252-256 incarto AI). Oltre a ciò, il dr. __________ ha indicato che, a suo modo di vedere, l’assicurata avrebbe diritto a ½ rendita a tempo indeterminato (“Aufgrund der Komplexität der Situation schlage ich meines Erachtens aktuell wie auch langfristig eine 50% IV-Berechtigung vor, da selbst nach Operation eine Wiedereingliederung langfristig schwierig wird und ich mir nicht eine Arbeitsaufnahme von mehr als 50% vorstellen kann”), ciò che è censurabile: si rammenta infatti che mentre l’accertamento dell’incapacità lavorativa è prerogativa medica, la valutazione del diritto alla rendita è una questione prettamente giuridica.
Il perito reumatologo, dr. __________ ed il perito neurologo, dr. __________, prendendo posizione circa il rapporto del dr. __________ hanno osservato che in sostanza il neurochirurgo ha valutato differentemente la medesima situazione patologica, senza apportare elementi nuovi (doc. VIII, allegati 2 e 3). Tali prese di posizione sono state condivise anche dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________ (doc. VIII, pag. 2).
Conseguentemente, neppure il rapporto del dr. __________ è suscettibile di mettere in dubbio le conclusioni peritali.
Gli ulteriori, generici, rinvii della ricorrente a refertazione medica pregressa (doc. I, p.to 9.) risultano irrilevanti; da una parte essi avrebbero dovuto provare la necessità di coinvolgere un neurochirurgo (ciò che è stato smentito in questa sede), dall’altra la refertazione medica indicata è stata già vagliata in sede peritale.
2.8. La ricorrente contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI in punto al salario posto alla base del reddito da valido (cfr. infra consid. 2.8.1.), al reddito da invalido ed al livello di competenze attribuitole (cfr. infra consid. 2.8.2.) nonché alla riduzione percentuale dal reddito va invalido (cfr. infra consid. 2.8.3.).
2.8.1. Giusta l’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Secondo la giurisprudenza federale, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. STCA 35.2019.112 del 14 settembre 2020, consid. 2.2.2.), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato nel modo più concreto possibile. Di regola, ci si baserà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari, o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020 consid. 2.6.). Questo perché normalmente, in base all’esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (STF 9C_852/2018 del 5 marzo 2019, consid. 5.4.1.; DTF 139 V 28, consid. 3.3.2. e 129 V 222, consid. 4.3.1.). Le eccezioni al citato principio dell’esperienza comune sono – dal profilo del grado probatorio – assoggettate al grado di verosimiglianza preponderante (STF 8C_362/2014, consid. 5.2.3. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; RAMI 1993 no. U 168, pag. 97 e segg., consid. 5b; 4a, b).
Qualora l’ultimo salario percepito fosse superiore alla media, esso può essere preso come base per determinare il reddito da valido solo se, sempre secondo il grado di verosimiglianza preponderante, è accertato che l’assicurato lo avrebbe percepito anche successivamente senza il danno alla salute (tra le altre: STF 8C_362/2014 del 25 giugno 2014, consid. 5.2.3 in fine, 8C_671/2010 del 25 febbraio 20211, consid. 4.5.1., 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, consid. 2.3. con rinvii). Per poter determinarsi su tale questione, i tribunali devono valutare tutte le circostanze del caso concreto (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 6.3., pubblicata in SVR 7/2021, UV Nr. 26, p. 123 e segg.).
Inoltre, qualora l’ultimo salario percepito presenti forti fluttuazioni in un arco temporale relativamente breve, ci si dovrà basare sul reddito medio conseguito su una forchetta temporale più estesa (STF 9C_14/2019 del 24 aprile 2019, consid. 2.2.2. con ulteriori rinvii giurisprudenziali, 8C_443/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 2.1. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).
Per costante giurisprudenza federale, qualora l’assicurato, come persona sana, non sarebbe stato più attivo presso il suo precedente posto di lavoro, il reddito da valido va determinato sulla base dei valori statistici (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 succitata).
L’utilizzo dei valori salariali statistici è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tali dati avverrà solo se non è possibile determinare il reddito da valido e/o da invalido sulla base e in conformità alle circostanze specifiche del singolo caso (DTF 142 V 178, consid. 2.5.7. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; STCA 35.2020.49 del 25 gennaio 2021 consid. 1.6.).
Il TF ha stabilito che per la determinazione del salario statistico sono di principio applicabili i dati salariali nazionali di cui alla tabella RSS TA1 (STFA U 75/03 del 12 ottobre 2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006).
In concreto, occorre innanzitutto determinare il momento d’insorgenza del diritto alla rendita (momento determinante, cfr. STCA 35.2019.112 del 14 settembre 2020 consid. 2.2.2.).
La ricorrente asserisce che il diritto alla rendita è insorto già da febbraio 2019: “[…] risulta che […] ha subito un’incapacità al lavoro duratura del 100% già dal 15 agosto 2018 […]. Considerato che un’incapacità al lavoro del 40% in media equivale a un’incapacità al lavoro di 146 giorni (365x40%), la stessa è terminata al più tardi per fine gennaio 2019. Al di là del tenore dell’art. 29 cpv. 1 LAI, la ricorrente aveva diritto ad una rendita d’invalidità per un periodo indeterminato già a partire da febbraio 2019.”) (doc. 61, pag. 355 incarto AI, doc. I, p.to 7.).
A torto.
La ricorrente ha frainteso l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI: il disposto prevede che è al più presto alla fine dell’anno d’attesa che – se anche gli altri presupposti sono adempiuti – nasce il diritto ad una rendita (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 3 ad art. 28 LAI con rinvio giurisprudenziale). Infatti, la ratio del presupposto consiste nel concretizzare lo scopo dell’AI, ossia la tutela dell’assicurato contro una riduzione duratura della sua capacità di guadagno, non essendo l’assicurazione invalidità, di principio, tenuta a coprire la perdita di guadagno passeggera e tantomeno una perdita di guadagno riconducibile a malattia o infortunio; ciò è compito dell’assicurazione malattia, infortuni o militare (cfr. Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 5 e segg. ad art. 28 LAI con rinvii). Per la decorrenza dell’anno d’attesa è determinante l’incapacità lavorativa nell’attività (e mansionario) precedente accertata dai medici (Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 4 ad art. 28 LAI; Valterio, op. cit. n. 9 ad art. 28 LAI).
Pertanto, anche se – per ipotesi di lavoro – si prendesse il 15 agosto 2018 quale inizio dell’anno d’attesa, il diritto della ricorrente alla rendita d’invalidità sarebbe nato al più presto a settembre del 2019 e non, come da lei asserito, a febbraio del 2019.
Sul punto si rammenta che i periodi di incapacità lavorativa accertati in sede peritale (cfr. supra consid. 1.2.) sono stati confermati in questa sede (cfr. supra consid. 2.7.2.). Conseguentemente, in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LAI l’anno d’attesa è iniziato a decorrere il 12 aprile 2018 ed è terminato l’11 aprile 2019 (il calcolo è da effettuare in giorni, cfr. Valterio, op. cit., n. 13 ad art. 28 LAI), il precedente periodo di incapacità lavorativa essendo stato interrotto dal 1. agosto 2017 all’11 aprile 2018 (cfr. art. 29ter OAI). Pertanto, il diritto alla rendita sarebbe insorto al più presto l’11 aprile 2019 (momento determinante).
Occorre ora determinare quanto RI 1 nel momento determinante guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante come persona sana (reddito da valido). A tal proposito, dalle tavole processuali emerge che la ricorrente era impiegata quale collaboratrice al 100% dal 1. agosto 2017 fino al termine di marzo 2019 (cfr. contratto di lavoro del 2 giugno 2017, doc. 14 e doc. 15, pag. 43 e segg. incarto AI).
L’Ufficio AI sostiene che, per motivi estranei all’invalidità, l’assicurata non avrebbe più potuto essere impiegata come cameriera presso la ex datrice di lavoro, quest’ultima essendo stata dichiarata fallita nell’ottobre 2019 con contestuale cancellazione da RC a luglio 2020. Inoltre, in occasione della perizia richiesta dalla __________ ella ha dichiarato che “dal 1. aprile 2019 il __________ avrebbe una nuova gestione con cui lei non avrebbe nulla a che fare”. Pertanto, soggiunge l’Ufficio AI, anche in assenza del danno alla salute il cambio di gerenza non avrebbe garantito l’impiego (doc. 71, pag. 389, doc. IV, pag. 3).
Da parte sua, la ricorrente asserisce che “il punto di partenza è sempre rappresentato dal reddito guadagnato prima dell’inizio dell’inabilità al lavoro che porta all’invalidità” e che i dati statistici sono applicabili solo se il posto di lavoro non esiste più al momento determinante della valutazione dell’invalidità. Siccome il fallimento della datrice di lavoro era stato dichiarato il 3 ottobre 2019, soggiunge l’insorgente, nel caso di specie non si possono applicare i dati statistici, poiché ella avrebbe potuto continuare a lavorare altri mesi fino al fallimento della società. Inoltre, la ricorrente sostiene che la sua dichiarazione resa alla __________ fosse stata decontestualizzata dall’Ufficio AI e smentita da lei medesima (doc. I, p.to 10. e doc. VI, p.to 4.).
Ora, in occasione della visita peritale del 21 gennaio 2020, l’assicurata ha effettivamente dichiarato “di non aver svolto alcuna attività lavorativa dall’11.03.2019” e che “dal 01.04.2019 il grotto avrebbe una nuova gestione con cui lei non avrebbe nulla a che fare” (doc. 106, pag. 480 incarto AI). Nella domanda di prestazioni AI del 13/21 febbraio 2020, ella ha tuttavia dichiarato di aver lavorato fino al 31 marzo 2019 (doc. 3, pag. 9 incarto AI), circostanza suffragata dal conteggio salario presentato dalla datrice di lavoro (doc. 15, pag. 45 incarto AI).
Questa Corte, pur rilevando la palese contraddizione nelle dichiarazioni della ricorrente esposte sopra, in mancanza di ulteriori elementi non ritiene tale circostanza sufficiente per poter escludere – con il grado di verosimiglianza preponderante – che l’insorgente avrebbe potuto continuare il proprio impiego presso la datrice di lavoro qualora non avesse subito il danno alla salute. Quo al fallimento della datrice di lavoro, esso risulta in casu irrilevante, essendo avvenuto solo il 3 ottobre 2019 (doc. 75, pag. 425 e seg. incarto AI), ossia ad oltre cinque mesi dal momento determinante per l’inizio dell’eventuale diritto alla rendita.
Visto quanto precede, la tesi dell’insorgente secondo cui ella avrebbe potuto continuare a lavorare dal momento determinante fino al fallimento della società merita conferma. Conseguentemente, non avendo l’Ufficio AI addotto alcun altro (valido) motivo che osta alla determinazione del reddito da valido sulla base di quanto effettivamente percepito dall’assicurata prima dell’evento invalidante, il reddito da valido dev’essere determinato sulla base di quanto effettivamente percepito dall’insorgente nell’ultima attività esercitata e non, come auspicato dall’amministrazione, sui dati statistici.
Dai conteggi salariali agli atti si desume che al momento determinante l’insorgente avrebbe percepito fr. 5'416.50 mensili, ivi inclusa la quota parte della tredicesima, per un salario di fr. 64'998 annui (doc. 15, pag. 45 incarto AI). Tale ammontare rappresenta il reddito da valido.
Il reddito da valido per il 2019 è dunque di fr. 64'998 annui e la censura della ricorrente circa l’uso dei dati statistici è condivisa dal TCA. Come si vedrà in appresso (cfr. infra consid. 2.8.3.), tale circostanza non muta l’esito del giudizio.
2.8.2 Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
Tornando al caso che ci occupa, l’Ufficio AI ha illustrato, nel progetto di decisione, il calcolo del reddito da invalido basato sui dati statistici: “Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella […] nel 2019 [l’assicurata, n.d.r.] avrebbe potuto realizzare un salario mensile di Fr. 4'410.85 (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a Fr. 4'596.75 mensili oppure a Fr. 55'161.10 per l’intero anno. Effettuando una riduzione complessiva del 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari si ottiene un reddito da invalido di Fr. 49'645.-.” (doc. 54, pag. 344 incarto AI).
Da parte sua, con osservazioni del 23 dicembre 2021 la ricorrente ha censurato il procedere dell’Ufficio AI, illustrando come esso avrebbe dovuto procedere per il calcolo del reddito da invalido: “non può essere attribuito il livello 2 di competenza, dato che la stessa non si occupava della “cura di persone; l’elaborazione di dati; …” […], bensì era impiegata esclusivamente come cameriera […]. Ne consegue che all’assicurata va attribuito il livello 1 di competenza di modo che, facendo riferimento al settore 55-56, il suo reddito ipotetico sarebbe di CHF 4'019.00. Lo stesso, su di un anno […] sarebbe pertanto di CHF 50'277.69 per l’anno 2018 […]. Adeguato al 2019 […], lo stesso sarebbe quindi di CHF 50'736.07. Dallo stesso […], va inizialmente ridotta la limitazione del 20% accertata dai periti incaricati dall’UAI. Ne consegue che il reddito da invalida diviene quindi pari a CHF 40'588.86. A questo importo, va tuttavia ancora applicata la riduzione sociale […].” (doc. 61, pag. 357 e seg. incarto AI). Preso atto delle osservazioni dell’assicurata, l’Ufficio AI ha confermato la bontà del proprio agire (doc. 70, pag. 389 incarto AI). In questa sede, la ricorrente ha sostanzialmente ribadito quanto esposto nelle osservazioni al progetto (doc. I, p.to 11., VI, p.to 5.) e l’Ufficio AI mantenuto la propria posizione (doc. IV, pag. 3).
In concreto i periti hanno accertato un’incapacità lavorativa completa nell’attività di cameriera, e del 20% in attività adeguate (cfr. supra consid. 1.2. e 2.7.2.) rispettose dei seguenti limiti funzionali:
" Per gli aspetti reumatologici: può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi tra 10-15 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi oltrepassanti 15 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, mai pesi oltrepassanti 5 kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale. L’A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L’A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli.”
(doc. 45, pag. 215 e doc. 46, pag. 313 e seg. incarto AI)
Nel suo rapporto del 9 novembre 2021 il consulente IP, rinviando ai limiti funzionali di cui sopra, si è così espresso (sottolineature del redattore):
" Dal lato medico è certificata un’abilità lavorativa del 80% in un’attività adeguata […]. Nell’attività di gerente l’A. si è occupata anche di mansioni di tipo amministrativo, piccola contabilità, gestione del personale, etc. Tali competenze potrebbero essere valorizzate in un’attività in ambito amministrativo con mansioni semplici. Tenuto conto dell’iter formativo dell’A. non vi sono i presupposti per una riqualifica professionale” (doc. 50, pag. 333 incarto AI).
In sostanza, il consulente IP ha rilevato un ventaglio sufficiente di attività semplici che l’assicurata potrebbe svolgere sulla base delle mansioni di tipo amministrativo (contabilità, ecc.) svolte negli anni e conciliabili con i limiti funzionali accertati dai periti.
Ora, sebbene non sia del tutto chiaro se la ricorrente fosse gerente o si limitasse alla gestione dell’esercizio pubblico presso la quale era impiegata (cfr. doc. 106, pag. 483 incarto AI), dalle tavole processuali emerge che il suo mansionario non era limitato al servizio ai tavoli, essendo stata assunta quale “RESPONSABILE” (cfr. contratto di lavoro del 1. agosto 2017, doc. 13, pag. 40 incarto AI) e avendo lavorato come tuttofare, circostanza ammessa dall’insorgente medesima (doc. 100, pag. 468 e doc. 106, pag. 480 incarto AI). Inoltre, ella figura quale ultima (e unica) amministratrice con diritto di firma individuale della società che gestiva l’esercizio pubblico presso cui era impiegata (doc. 70, pag. 426 incarto AI). Tutto bene considerato, risulta oltremodo evidente che il mansionario dell’assicurata si estendesse anche alla contabilità e alla gestione dell’esercizio pubblico, come peraltro da lei stessa ammesso in sede peritale (cfr. ad esempio doc. 45, pag. 156 incarto AI).
Visto quanto precede, questa Corte conviene con quanto accertato dal consulente IP, la ricorrente potendo (ancora) mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in attività adeguate. A tal proposito, si rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’Ufficio AI non ha preso, quale attività di riferimento per calcolare il reddito da invalido, la sua precedente attività di cameriera, e non le ha neppure attribuito un livello di competenze 2 (per il reddito da invalido), ma ha calcolato il reddito da invalido conseguibile in attività generiche semplici ripetitive che non richiedono alcuna qualifica e sono reperibili sul mercato libero del lavoro (ossia il livello 1 di competenze; cfr. STF 9C_632/2015), come esplicitato anche nell’allegato di risposta (doc. IV, pag. 3).
Se da una parte, l’insorgente non ha pienamente compreso il concetto di reddito da invalido ed il procedere dell’amministrazione per determinarlo, da parte sua l’Ufficio AI non è stato sufficientemente esaustivo nell’illustrare i suoi calcoli.
Nel caso in esame, ritenuto che l’insorgente non ha intrapreso un’attività lucrativa da lei esigibile, per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati statistici.
Per il 2019 occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2018, edita dall’Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2018_tirage_skill_level – Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178); il salario lordo mediamente percepito in quell’anno dalle donne per un’attività semplice di tipo fisico o manuale per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di fr. 52'452 (fr. 4'371 x 12 mesi).
Adattando all’evoluzione dei salari nominali questo dato al 2019, per l’indicizzazione dei salari nell’ambito dell’accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per le donne che, partendo dal dato del 2018, il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2019 a fr. 52'996.82 (fr. 52'452 : 105.9 x 107) (cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2019; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.2.).
Questo dato si riferisce, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41.7 ore computabili nel 2019 (cfr. STFA I 203/03 del 21 luglio 2003 consid. 4.4. e STFA U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna è di fr. 53'547.30 (fr. 52'996.82 : 40 x 41.7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999 consid. 3a).
L’amministrazione ha ritenuto opportuno applicare una riduzione del 10% al reddito da invalido siccome “in regola generale, le attività leggere sono meno remunerate di quelle pesanti”.
Ora, la domanda a sapere se occorre operare una riduzione percentuale dal reddito da invalido è una questione di diritto, liberamente verificabile dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. pro multis DTF 146 V 16 consid. 4.2. con rinvii giurisprudenziali).
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
La più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS 1/2021 n. 49).
Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti; STCA 32.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.10.).
Alla luce della surriferita giurisprudenza, in concreto questa Corte ritiene ingiustificata la riduzione percentuale operata dall’Ufficio AI.
Pertanto, il reddito da invalido per il 2019 ammonta a fr. 53'547.30.
Ritenuto che il reddito da valido consisteva in fr. 64'998 (cfr. supra consid. 2.8.2. in fine), operando il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA risulta che l’assicurata avrebbe presentato una capacità di guadagno residua dell’82,38% e, di riflesso, un grado d’invalidità del 17,61% per il 2019.
Ma anche se – per mera ipotesi di lavoro – si volesse ammettere una riduzione percentuale del 10% (con conseguente riduzione del reddito da invalido per l’anno 2019 a fr. 48'192.57), operando il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA risulta che l’assicurata presentava una capacità di guadagno residua del 74.15% e, di riflesso, un grado d’invalidità del 25.85% per il 2019.
Occorre ora desumere il reddito da invalido per il 2020, procedendo come illustrato sopra. Pertanto, i fr. 52'452 (fr. 4'371 x 12 mesi) vanno adattati all’evoluzione dei salari nominali del 2020, ottenendo fr. 53’442.59 (fr. 52'452 : 105.9 x 107.9) che, riportati su un orario medio di lavoro settimanale di 41.7 ore, risulta in un salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna di fr. 55'713.90 (cfr. il medesimo calcolo operato nella STCA 32.2021.64 del 18 ottobre 2021 consid. 2.11.). Sulla scorta della refertazione medica che ha accertato un’incapacità lavorativa del 20% in attività adeguate, occorre dedurre tale percentuale dalla somma fin qui ricavata, ottenendo complessivi fr. 44'571.12. Siccome, per i motivi esposti sopra, non è (più) ammessa – di principio – una riduzione percentuale per attività leggere, la decurtazione a tale titolo da parte dell’Ufficio AI risulta ingiustificata, ragione per cui il reddito va invalido per il 2020 ammonta a (arrotondati) fr. 44'571.10.
Operando il confronto dei redditi, si ottiene una capacità di guadagno residua del 68,57% ed un grado d’invalidità non pensionabile del 31,43% per il 2020.
Anche in questo caso, se si volesse – per ipotesi di lavoro –ammettere una riduzione percentuale del 10% (con conseguente riduzione del reddito da invalido per l’anno 2020 a fr. 40'114), operando il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA risulta che l’assicurata presentava una capacità di guadagno residua del 61.72% e, di riflesso, un grado d’invalidità non pensionabile del 38.28% per il 2020.
Visto quanto precede, la censura della ricorrente s’appalesa all’evidenza inconferente, siccome a far tempo dal
Infine, si rileva come non è del tutto chiaro se la ricorrente contesta l’attribuzione del livello di competenze 2 in punto alla determinazione del reddito da valido, da invalido o di entrambi. Tale censura risulta in concreto irrilevante. Infatti, per determinare il reddito da valido questa Corte ha accertato l’applicabilità dell’ultimo reddito effettivamente conseguito dall’insorgente, accogliendo la censura della ricorrente sul punto e smentendo l’Ufficio AI, quest’ultimo essendosi basato sui dati statistici (cfr. supra consid. 2.8.1.).
Inoltre, i dati statistici usati dall’Ufficio AI per determinare il reddito da invalido sono riferiti al livello di competenza 1 (attività semplici di tipo fisico e manuale), non il 2 (cfr. doc. I, p.to 11.); anche questa Corte ha usato, nelle calcolazioni illustrate sopra, il livello di competenza 1, partendo dal salario lordo mediamente percepito dalle donne per un’attività semplice di tipo fisico o manuale.
2.8.3. La ricorrente censura un’insufficiente riduzione percentuale dal reddito da invalido. A mente sua, il fatto di poter lavorare solo a tempo parziale, i “gravi disagi psicologici e depressivi” che comprometterebbero le sue giornate lavorative intere, il fatto che ella può svolgere solo mansioni di intensità leggera, la necessità di dover alternare le posizioni corporee al bisogno, il fatto di non aver mai esercitato il mestiere per cui era formata (aiuto veterinaria) e la nazionalità serba giustificherebbero una riduzione sociale del 25% (doc. I, p.ti 11. e seg., doc. VI, p.to 5 in fine seg.).
A torto.
Va innanzitutto ricordato che le limitazioni mediche già incluse nell’esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido (cfr. supra consid. 2.8.2.).
In concreto, si rileva che l’accertamento peritale (confermato in questa sede, cfr. supra consid. 2.7.2.) ha rilevato un’incapacità lavorativa in attività adeguate del 20% riconducibile esclusivamente all’affezione psichiatrica, ragione per cui, conformemente alla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.8.2.), non è possibile tenerne conto anche in relazione ad un’eventuale riduzione percentuale dal reddito da invalido.
Quo allo svantaggio dovuto all’asserito lavoro a tempo parziale, si rileva che l’incapacità lavorativa accertata si ripercuote sul rendimento su una giornata lavorativa intera, non sulla presenza (cfr. supra consid. 2.7.1.).
Circa il fatto che ella può svolgere solo mansioni di intensità leggera, tale circostanza è stata debitamente considerata dall’amministrazione, come esplicitamente comunicatole nella decisione impugnata (cfr. doc. I, allegato B, pag. 5 e doc. 48, pagg. 317, 320, 322, 325 e 327 incarto AI).
Quo alla necessità di cambiare posizione all’occorrenza, questo Tribunale ritiene che le attività semplici contemplate dai settori della produzione e dei servizi previste nella Tabella TA1 edita dall’Ufficio di statistica, livello di competenze 1, essendo in gran numero attività di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto conciliabili con la necessità di lavorare in posizione alternata, permettendo, ad esempio, di eseguire mansioni di sorveglianza e controllo che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (cfr. STCA 32.2021.64 del 18 ottobre 2021 consid. 2.13.).
Per quanto concerne la limitata formazione professionale, essa non giustifica alcuna riduzione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 1, attività semplici di tipo fisico o manuale) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. pro multis STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2., 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2. e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4.; cfr. in questo senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
Infine, nessuna riduzione supplementare può essere concessa in ragione della nazionalità della ricorrente, la quale, al beneficio di un permesso C, è in Svizzera dal 1999 (cfr. doc.1, doc. 3, pag. 4 incarto AI), non ha carenze linguistiche in italiano e ha iniziato a lavorare, appena arrivata su suolo elvetico, nel settore della ristorazione, ossia a stretto contatto con i clienti (doc. 10, pag. 33 incarto AI).
Pertanto, in concreto non solo la riduzione operata dall’Ufficio AI sul reddito da invalido è ingiustificata, ma non vi sono neppure altri fattori che giustificano una riduzione.
2.9. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.10. Con il ricorso la ricorrente ha chiesto una perizia giudiziaria in ambito neurochirurgico (cfr. supra consid. 1.4.).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
A fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti