Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2021.3
Entscheidungsdatum
14.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2021.3

rg/sc

Lugano 14 aprile 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 dicembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che 1.1 Dal 1. dicembre 2007 RI 1 beneficia di una rendita in-tera per un grado d’invalidità del 70% (doc. AI 26). Il diritto alla rendita intera è stato confermato in esito ad una prima procedura di revisione conclusasi l’8 marzo 2011 (doc. AI 47) come pure dopo ulteriore revisione sfociata nella comunicazione 14 agosto 2013 (doc. AI 59). Il diritto ad una rendita intera è stato successivamente ancora confermato dopo revisioni avviate nel settembre 2014 rispettivamente nell’aprile 2017 e terminate con le comunicazioni 17 marzo 2015 (doc. AI 74) rispettivamente 23 giugno 2017 (doc. AI 82).

In esito agli accertamenti medici ed economici esperiti nell’ambito dell’ultima procedura di revisione iniziata nel febbraio 2020 (doc. AI 88), per decisione 2 dicembre 2020, preavvisata il 12 ottobre 2020, l’amministrazione ha soppresso il diritto alla rendita, l’assicurata presentando – dopo raffronto dei redditi – un grado d’invalidità complessivo del 27.5% (doc. AI 123).

1.2 Contro la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avvocata RA 1. Contesta – producendo nuova refertazione medica (doc. C e D) – sia la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento sia i dati economici utilizzati ai fini della graduazione dell’invalidità, postulando, non senza censurare la mancata riduzione del reddito da invalida a motivo delle esistenti limitazioni funzionali e delle particolari circostanze, in via principale l’annullamento della decisione di soppressione, in subordine la retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici e nuova decisione.

1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla scorta del-la presa di posizione del medico SMR del 2 febbraio 2021 a-vente il seguente tenore:

" Presa nozione del rapporto Dr.ssa __________ dell’11.01.2021 e del rapporto Dr.ssa __________ dell’11.01.2021, si giustifica la necessità di un approfondimento a livello psichiatrico mediante l’allestimento di una perizia.” (doc. IV-1)

1.4 Con scritto 16 febbraio 2021 la patrocinatrice dell’’insorgente, facendo rilevare come l’Ufficio AI abbia aderito alla richiesta ricorsuale formulata in via subordinata, ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Giusta l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto im-mutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione di-versa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sen-si dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigen-te all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pp. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in ca-so di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modifica del diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.3 Nel caso in esame, contrariamente a quanto stabilito nel provvedimento impugnato, dagli atti all’inserto (in specie dalle certi-ficazioni mediche prodotte con il gravame; doc. C e D) emerge effettivamente la necessità – come richiesto in via subordinata con il ricorso e come ammesso dall’autorità intimata nella risposta di causa sulla scorta della valutazione SMR sopra ripor-tata (cfr. supra consid. 1.3) – di ulteriori accertamenti volti a maggiormente chiarire la fattispecie, segnatamente tramite l’e-sperimento di una perizia psichiatrica. Ciò al fine di addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa l’eventuale modifica della situazione invalidante sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento, che per giurisprudenza (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 140 e 129 V 4) segna il limite tempo-rale del potere cognitivo del giudice.

In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dal-l’amministrazione risultino incompleti, si giustifica, in accoglimento del gravame e dopo annullamento dell’avversata decisione, il rinvio degli atti affinché l’Ufficio AI proceda nel senso sopra indicato, segnatamente istruendo la causa dal profilo medico-psichiatrico ed eventualmente, se necessario, anche da quello economico. In esito all’istruttoria dovrà essere emes-sa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisio-ne soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA nel cui am-bito l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.

2.4 In DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momen-to in cui si attua la riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e ritorna gli atti al-l’amministrazione perché la stessa, dopo complemento istruttorio, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…) Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen. (…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)

Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi in-validi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tale procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione (cfr. anche STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4);

Atteso che dagli atti non è possibile concludere che nel caso di specie l’amministrazione abbia in concreto inteso anticipare in modo abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione, ai sensi della summenzionata giurisprudenza (DTF 106 V 18) l’effetto sospensivo tolto al ricorso – e il cui ripristino non è stato per altro postulato in sede ricorsuale – con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio.

D’altronde, facendo riferimento all’istituto dell’effetto sospensivo, non è in concreto possibile stabilire quale sarà l'esito finale della vertenza. Nella ponderazione degli interessi in conflitto, segnatamente quello dell’assicurato alla non immediata esecuzione di una decisione a lui sfavorevole e quello generale dell’amministrazione per cui l’esecuzione di una decisione non venga impedita o ostacolata pendente ricorso evitando in particolare il versamento di prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31; DTF 117 V 191), allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate penden-te causa è concreto. Questo rischio è prioritario rispetto all'inte-resse dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assi-curative pendente lite, al fine di non dover far capo all'assi-stenza (SVR 1994 IV nr. 31; ZAK 1990 p. 152; cfr. anche Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 33, p. 188). L'interesse dell'assicurato prevale quindi su quello generale quando si può ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente (DTF 105 V 269) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 IV nr. 31), ciò che non corrisponde al caso in esame, allo stadio attuale non essendo infatti possibile ipotizzare che con ogni verosimiglianza, in esito ai nuovi accertamenti la soppressione delle prestazioni non potrà essere confermata rispettivamente ritenere che il provvedimento impugnato risulti manifestamente errato.

2.5 Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in fun-zione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Vista la soccombenza dell’Ufficio AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.

Patrocinata in causa da un’avvocata, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 1'800.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 2 dicembre 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente, in via di revisione, sul diritto di RI 1 alla rendita.

2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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