Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2021.116
Entscheidungsdatum
02.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 32.2021.116

FC

Lugano 2 febbraio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 21 settembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1961, di professione sarta di arredamenti interni, nel gennaio 2016, adducendo problemi alle ginocchia, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti. L’Ufficio AI, dopo gli accertamenti del caso, mediante decisione del 2 aprile 2019, ha ammesso un’inabilità lavorativa in ogni attività del 100% dal marzo 2016 e del 50% dal 30 gennaio 2017, e quindi nell’attività abituale del 100% dal 17 marzo 2017 e dello 0% dal 15 dicembre 2018 e in attività leggere e adeguate del 100% dal 18 agosto 2017 e dello 0% dal 19 novembre 2017. Stabilito un grado di invalidità a marzo 2017 (scadenza dell’anno di attesa) del 50% (stante un’inabilità lavorativa del 50% in ogni attività) e a novembre 2017 del 15%, dopo il consueto confronto dei redditi, le ha attribuito una mezza rendita di invalidità dal 1. marzo 2017 (grado di invalidità del 50%) sino al 28 febbraio 2018 (3 mesi dal miglioramento dello stato di salute del novembre 2017 con conseguente grado di invalidità del 15%, ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI; doc. AI pag. 239). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 23 agosto 2019 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento delle sue condizioni di salute a dipendenza dell’insorgenza di un tumore maligno al seno.

Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, attuati pure provvedimenti professionali reintegrativi, con decisione del 21 settembre 2021 - confermativa di un progetto del 30 giugno 2021 -, l’Ufficio AI, stabilità un’inabilità lavorativa in ogni attività dal 1. gennaio 2019 con ripresa completa dell’abilità dal novembre 2020 nell’attività abituale e dal febbraio 2020 in attività leggere adeguate, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. gennaio al 30 aprile 2020 (3 mesi dal miglioramento dello stato di salute, dal 1. febbraio 2020, art. 88a cpv. 1 OAI) con versamento a decorrere dal 1. marzo 2020 (sei mesi dopo la ricezione della richiesta di prestazioni, art. 29 cpv. 1 LAI). Contestualmente l’amministrazione ha pure respinto la richiesta di gratuito patrocinio, non ritenendo giustificato l’intervento dell’avv. RA 1.

1.3. Con ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta le conclusioni mediche tratte dall’amministrazione, sottolineando le sue precarie condizioni di salute e chiedendo in sostanza il riconoscimento di una rendita anche dopo il 30 aprile 2020; in via subordinata chiede l’annullamento della decisione contestata e il rinvio degli atti all’amministrazione per l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare e neurologica.

1.4. Con risposta di causa del 16 novembre 2021 l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che la definizione del grado d’invalidità (doc. IV).

Con replica del legale della ricorrente del 7 gennaio 2022 rispettivamente osservazioni dell’Ufficio AI del 13 gennaio 2022 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni (doc. VIII, X).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una prestazione d’invalidità oltre il mese di aprile 2020.

Va rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 21 settembre 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.

Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Per la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008) al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; DTF 115 V 133 consid. 2 pag. 134; DTF 114 V 310 consid. 3c pag. 314; DTF 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e DTF 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).

2.6. Una prima domanda di prestazioni presentata nel 2016 da RI 1, affetta da problemi alle ginocchia, è stata accolta dall’Ufficio AI, dopo gli accertamenti del caso, mediante decisione del 2 aprile 2019, con la quale - ammessa un’inabilità lavorativa in ogni attività del 100% da marzo 2016 e del 50% dal 30 gennaio 2017, e quindi nell’attività abituale del 100% dal 17 marzo 2017 e dello 0% dal 15 dicembre 2018 e in attività leggere e adeguate del 100% dal 18 agosto 2017 e dello 0% dal 19 novembre 2017 -, stabilito un grado di invalidità a marzo 2017 del 50% e a novembre 2017 del 15%, le ha attribuito una mezza rendita di invalidità dal 1. marzo 2017 limitatamente al 28 febbraio 2018 (doc. AI pag. 239; cfr. consid. 1.1). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

Nel mese di agosto 2019 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento delle sue condizioni di salute a causa dell’insorgenza di una nuova problematica alla salute, ovvero la diagnosi di un tumore maligno al seno posta nel febbraio 2019.

L’Ufficio AI, preso atto della certificazione di inabilità lavorativa completa a far tempo dal 1. gennaio 2019 resa il 17 aprile 2019 dal dr. __________, oncologo (doc. AI pag. 249), ha interpellato il curante dr. __________, internista, il quale, nel rapporto del 3 ottobre 2019, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Carcinoma alla mammella, deflessione dell’umore secondaria alla diagnosi di carcinoma, stato dopo protesi gomito destro necessitante revisioni”, per quanto riguardava l’abilità lavorativa ha rinviato all’oncologo che l’aveva in cura (doc. AI pag. 283). Con scritto del 4 febbraio 2020 il dr. __________, oncologo curante, ha elencato nel dettaglio la terapia oncologica eseguita dall’assicurata dal 20 febbraio 2019 (asportazione di due linfonodi sentinella, quadrantectomia, chemioterapia e radioterapia) sino alla conclusione della radioterapia l’11 dicembre 2019 e attestato un’inabilità lavorativa completa dal febbraio 2019 al 31 gennaio 2020 (doc. AI pag. 306).

Con rapporto del 18 febbraio 2020 il dr. __________ del SMR, poste le diagnosi oncologiche con influsso sulla capacità lavorativa indicate dal dr. __________, ha concluso attestando un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 1. gennaio 2019, con ripresa di un’abilità completa in attività adeguate dal 1. febbraio 2020, precisando quali “ulteriori risorse e limiti presenti e disponibili” la presenza di “Stanchezza, disturbi della sensibilità, formicolio mani e piedi, ipoestesia sul pollice sinistro. Debolezza muscolare. Disturbi della sensibilità durante la marcia (diminuita propriocezione a livello dei piedi)” (doc. AI pag. 309).

La pratica è quindi stata sottoposta alla consulente professionale, con la quale si è tenuto un primo colloquio con l’assicurata il 2 ottobre 2020, a seguito del quale le parti hanno concordato l’esecuzione di un periodo pratico di “accertamento delle possibilità di reintegrazione” presso la __________ di __________, a spese dell’AI, della durata di due mesi, dal 20 ottobre al 20 dicembre 2020 (comunicazione di riconoscimento di “accertamento della scelta professionale” del 20 ottobre 2020, doc. AI pag. 317). Alla luce del riscontro positivo di tale periodo di osservazione, l’assicurata ha ulteriormente approfittato di una formazione con una docente in sartoria (nel corso della quale ha sperimentato e appreso il cucito nel confezionamento di abiti; cfr. rapporto di valutazione della prestazione del 26 marzo 2021, doc. AI pag. 334) e di un corso informatico per acquisire alcune nozioni base per utilizzare gli strumenti informatici essenziali (cfr. Comunicazioni dell’Ufficio AI concernenti la garanzia per una formazione breve del 28 gennaio 2021 e 4 marzo 2021, doc. AI pag. 324 e 331).

Con rapporto finale del 4 maggio 2021, vista anche la “valutazione della prestazione” ad avvenuta conclusione della formazione stilata il 26 marzo 2021 dalla responsabile della __________ (doc. AI pag. 335), la consulente professionale dell’AI __________ ha quindi ritenuto conclusa la pratica, concludendo:

" (…)

  1. Chiusura del caso

l provvedimenti professionali sono ritenuti conclusi.

L'A. presenta una CL completa che può ancora sfruttare nel suo ambito professionale dove ha la possibilità di valorizzare le competenze maturate nel corso di una vita.

Qualora si aprisse una prospettiva d'assunzione, si resta a disposizione per valutare possibili misure disponibili nel collocamento che possano agevolare il reinserimento professionale dell'A. tenuto conto delle limitazioni fisiche presenti e dell'età. In riferimento a quanto sopra indicato, si procede alla chiusura del mandato di reintegrazione-esame.” (doc. AI pag. 340)

Alla luce di questi riscontri, il dr. __________ del SMR, nell’Annotazione del 5 maggio 2021, condivisa l’“Analisi della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica” formulata dalla consulente professionale, ha concluso:

" (…)

Valutazione SMR:

ritengo la valutazione SIP adeguata. L'attività abituale di sarta risulta in pratica rispettosa dei limiti funzionali e risulta quindi esigibile.

A livello pratico è stato osservato che l’assicurata riesce a svolgere l'attività abituale, questo al più tardi dal 11.11 .2020 (data rapporto SIP __________: Secondo quanto osservato ad oggi non sono stata riscontrate delle limitazioni particolari nell'utilizzo delle mani e nell'esecuzione dei lavori, magari vi è un ritmo leggermente inferiore ma questo è spiegato anche dalla tipologia di lavoro che richiede un'estrema precisione).” (doc. AI pag. 345)

Eseguito il confronto dei redditi (che ha concluso per un grado di invalidità del 4%, doc. AI pag. 349), mediante progetto di decisione del 30 giugno 2021, l’Ufficio AI ha prospettato la concessione di una rendita limitata nel tempo, vale a dire dal 1. gennaio 2020 (versata dal marzo 2020) al 30 aprile 2020 (doc. AI pag. 359). Con osservazioni del 1. settembre 2021 l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha contestato il progetto di decisione, censurando in particolare che fosse intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute a far tempo dal febbraio 2020, sottolineando le problematiche lamentate alle estremità degli arti e chiedendo l’esecuzione di una perizia neurologica (doc. AI pag. 369).

Mediante il provvedimento del 21 settembre 2021 l’Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione, statuendo come segue:

" (…)

Decidiamo pertanto:

Dal 01.01.2020 (dopo un anno di attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) sorge il diritto ad una rendita d'invalidità con un grado Al del 100% limitatamente al 30.04.2020 (3 mesi dal miglioramento dello stato di salute, 01.02.2020, art. 88a cpv. 1 OAI.

La domanda è tardiva ed il versamento inizierà a decorrere dal 01.03.2020 (ossia sei mesi dopo la ricezione della richiesta di prestazioni AI, 06.09.2019, art. 29 cpv. 1 LAI).

Esito degli accertamenti:

La documentazione medica acquisita agli atti ha permesso di accertare le seguenti percentuali e periodi di inabilità al lavoro della signora RI 1:

In attività abituale:

100% dal 01.01.2019

0% dal 01.11.2020

In attività adeguata:

100% dal 01.01.2019

0% dal 01.02.2020

Grado Al del 100% alla scadenza dell'anno d'attesa, gennaio 2020.

Grado Al del 4% dal febbraio 2020

Di seguito il raffronto dei redditi per determinare il grado di invalidità; dati federali disponibili: anno 2019.

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)

Reddito da valido

Senza il danno alla salute la signora RI 1 sarebbe in grado di percepire un salario annuo di fr. 51'827 (fonte: massimo reddito sottoposto a contributi AVS dell’anno 2010 aggiornato al 2019, cfr. 11.05.2021).

Reddito da invalido

In attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali:

In conformità alla vigente giurisprudenza, in considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica.

Come da giurisprudenza imposta dal Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13).

Il reddito da invalido deve pertanto essere determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).

Considerando una capacità di lavoro del 100%, praticando la riduzione del 10% (riduzione complessiva dal reddito da invalido del 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari) sulla base attività leggera e altri fattori di riduzione), sulla base delle statistiche teoriche RSS (attività semplici e ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà categoria 4, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito d'invalido di Fr. 49'645.-.

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione che potrebbe svolgere in assenza del danno alla salute (fr. 51'827) con quello ottenibile in un’attività adeguata allo stato di salute (fr. 49'645) ne consegue una perdita di guadagno del 4%=grado AI.

Dal novembre 2020 ü ritenuta abile in attività abituale ed adeguata e pertanto il grado AI è nullo di conseguenza dell’assenza di perdita economica.

Sono assolte le condizioni per il conferimento di una rendita d’invalidità temporanea così come sopra deciso.

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti di integrazione.

Qualora si aprisse una prospettiva d’assunzione, si resta a disposizione per valutare possibili misure disponibili nel collocamento che possano agevolare il reinserimento professionale dell’assicurata.

Audizione

Abbiamo preso atto delle osservazioni poste con lo scritto 01.09.2021 e 06.09.2021; le stesse non apportano nuovi elementi oltre a quelli già acquisiti in sede di istruttoria.

Istanza di gratuito patrocinio (…)” (doc. B)

Nel suo ricorso l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, chiedendo una rivalutazione neurologica e/o pluridisciplinare. Non è stata prodotta documentazione medica.

2.7. Nel caso concreto, tutto bene valutato e considerato, secondo questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base di un attento esame della documentazione agli atti, comprendente le prese di posizione dei medici curanti e le risultanze degli accertamenti professionali fatti eseguire, che se l’assicurata, successivamente al ripristino della piena capacità lavorativa nell’attività abituale dal 15 dicembre 2018 e in attività adeguate dal 19 novembre 2017 (decisione del 2 aprile 2019, cresciuta in giudicato, doc. AI pag. 239), aveva nuovamente avuto, a causa della nuova diagnosi di patologia tumorale mammaria posta ad inizio 2019, un periodo di inabilità lavorativa completa dal mese di gennaio 2019, tuttavia, dalla fine del mese di gennaio 2020, aveva nuovamente riacquistato la piena capacità lavorativa.

Non vi sono in effetti ragioni, innanzitutto, per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni dei dr. __________ e __________ del SMR, i quali hanno valutato con attenzione le certificazioni dei curanti (doc. AI pag. 309 e 345). Innanzitutto, il dr. __________, internista, nel rapporto del 3 ottobre 2019 ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Carcinoma alla mammella, deflessione dell’umore secondaria alla diagnosi di carcinoma, stato dopo protesi gomito destro necessitante revisioni”, delegando la valutazione della capacità lavorativa all’oncologo che l’aveva in cura (doc. AI pag. 283). Dal canto suo il dr. __________, oncologo curante, che aveva attestato una completa inabilità lavorativa a far tempo dal 1. gennaio 2019 già il 17 aprile 2019, nello scritto all’Ufficio AI del 4 febbraio 2020 ha certificato un’inabilità lavorativa completa dal febbraio 2019 al 31 gennaio 2020. Ha quindi riferito dettagliatamente della terapia oncologica eseguita (dal 20 febbraio 2019 con l’asportazione di due linfonodi sentinella a livello dell'ascella sinistra, seguita da una quadrantectomia per carcinoma duttale invasivo a cavallo dei quadranti esterni del seno sinistro il 1. marzo 2019, posizionamento di accesso venoso il 29 marzo 2019, chemioterapia fino al 12 luglio 2019, somministrazione di Paclitaxel in vena settimanale sino al 18 ottobre 2019 e radioterapia sino all’11 dicembre 2019) e ha posto la diagnosi di “carcinoma duttale invasivo, scarsamente differenziato, a cavallo dei quadranti esterni del seno sinistro, del diametro di 1.9 cm associato a carcinoma duttale in situ di tipo comedonico e micro-papillare in sede peritumorale e di estensione circa del 10 % della neoplasia (….),diagnosi marzo 2019”. Ha osservato che l’assicurata lamentava “Stanchezza, disturbi della sensibilità, formicolio mani e piedi, ipoestesia sul pollice sinistro, debolezza muscolare, disturbi della sensibilità durante la marcia (diminuita propriocezione a livello dei piedi”, e ha concluso ritenendo il potenziale d’integrazione dell’assicurata “a tempo pieno”, indicando quali limiti “non può mettersi in ginocchio a causa delle due protesi alle ginocchia. Per le pulizie ed il bucato necessita piccoli aiuti” (doc. AI pag. 306).

Di conseguenza, con rapporto del 18 febbraio 2020 il dr. __________ del SMR, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa seguenti:

" (…)

Asportazione di due linfonodi sentinella a livello dell'ascella sinistra in data 20.02.2019.

  • Quadrantectomia per carcinoma duttale invasivo a cavallo dei quadranti esterni del seno sinistro, in data 01.03.2019

  • Posizionamento di accesso venoso impiantato del tipo PAC nella parte destra del torace in data 29.03.2019

  • Chemioterapia adiuvante secondo le seguenti modalità:

  • 4 cicli di Chemioterapia secondo il protocollo AC (Adriamicina, Ciclofosfamide) i. v. ogni 3 settimane dal 4.04.2019 fino al 12.07.2019, data della somministrazione del IV° ed ultimo ciclo di AC.

-Paclitaxel i. v. settimanale a 80 mg/m2, dal 02.08.2019, prevista come ultima somministrazione in data 18.10.2019.

-Radioterapia adiuvante seno sinistro 14.11.2019-11.12.2019, 20 sedute da 2.65 Gy, dose totale 53 Gy. (…)”

Quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha posto “Stato da artroscopia e débridement recesso sotto patellare ginocchio sinistro il 14.10.2016, Stato da reimpianto protesi totale del ginocchio destro l'8.06.2016 in stato da asportazione PTG a destra e posa Spacer per artrite settica il 13.05.2016, Stato da impianto protesi patellare ginocchio destro 8.04.2015, Stato da protesi totale di ginocchio a sinistra il 23.03.2011”, e dopo accurata valutazione della documentazione agli atti e dell’anamnesi, ha concluso attestando un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 1. gennaio 2019, con ripresa di un’abilita completa in attività adeguate dal 1. febbraio 2020 precisando quali “ulteriori risorse e limiti presenti e disponibili” la presenza di “Stanchezza, disturbi della sensibilità, formicolio mani e piedi, ipoestesia sul pollice sinistro. Debolezza muscolare. Disturbi della sensibilità durante la marcia (diminuita propriocezione a livello dei piedi)” (doc. AI pag. 309).

A questa conclusione, tratta sulla base di un’attenta valutazione della documentazione agli atti, ricordato pure come l’assicurata non abbia mai ritenuto di produrre alcuna certificazione medica che potesse anche solo metterne in dubbio la fondatezza, questo Tribunale non può che aderire.

Del resto, al fine di opportunamente chiarire la situazione dell’assicurata, alla luce della certificazione di ripresa della capacità lavorativa piena dal 1. febbraio 2020 formulata dal dr. __________ il 4 febbraio 2020, considerata anche la conclusione delle terapie oncologiche l’11 dicembre 2019 (fine della radioterapia), l’amministrazione ha dato avvio ad una procedura di valutazione pratica professionale.

Nel corso del primo incontro tenutosi presso l’ufficio della consulente professionale dell’AI il 2 ottobre 2020, l’assicurata, informata delle conclusioni mediche riguardo alle limitazioni presenti, ha confermato quanto già attestato dal dr. __________, ovvero di soffrire di “formicolio/torpore alle dita delle mani e perdita di sensibilità ai piedi” precisando di dover “sempre prestare attenzione a dove mette i piedi quando cammina (si sente come se non aderisse al pavimento/suolo mentre cammina) per il rischio di caduta” (doc. AI pag. 311). Le parti hanno quindi discusso sulla “possibilità di attuare un provvedimento per valutare la sua tenuta in funzione delle limitazioni”, e con l’accordo espresso dell’assicurata è stata concordata l’esecuzione di un periodo di accertamento pratico della capacità lavorativa nella precedente attività come sarta presso la __________ di __________, a spese dell’AI, della durata di due mesi, dal 20 ottobre al 20 dicembre 2020 (comunicazione del 20 ottobre 2020, doc. AI pag. 317). Come si evince chiaramente dai verbali relativi ai colloqui tenutisi con la consulente professionale il 2 e 14 ottobre 2020, l’assicurata ha più volte ribadito di “poter svolgere ancora la sua attività abituale, sebbene con ritmi un po' più lenti” (doc. AI pag. 315). Di conseguenza le parti hanno concordato di “valutare innanzitutto la sua attività, anche in considerazione dell'età e del fatto che è sempre stata attiva nello stesso ambito. Tale situazione renderebbe assai difficile un cambiamento di attività nell'ottica di un ricollocamento nel mercato del lavoro” (rapporto finale del 4 maggio 2021, doc. AI pag. 339).

Il periodo di osservazione è quindi stato effettuato con successo e con riscontri positivi, e ha sostanzialmente evidenziato che le limitazioni di cui l’assicurata era sofferente (segnatamente le problematiche alle mani, ai piedi quali conseguenza della chemioterapia) non erano tali da impedire l’esercizio dell’originaria attività, l’interessata essendo soltanto un po' più lenta e con alcune difficoltà per certi lavori (es. infilare il filo nell'ago) che tuttavia superava adottando proprie strategie. Per ulteriormente accrescere le sue potenzialità reintegrative, all’assicurata è anche stato proposto un periodo di formazione con una docente in sartoria (nel corso del quale l’interessata ha sperimentato e appreso il cucito nel confezionamento di abiti), con esito molto positivo e raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati (cfr. rapporto di valutazione della prestazione del 26 marzo 2021, doc. AI pag. 334) oltre anche ad un corso informatico per acquisire alcune nozioni base per utilizzare gli strumenti informatici essenziali per promuovere un'attività in proprio. Anche tale corso ha avuto esito positivo (cfr. Comunicazioni concernenti la garanzia per una formazione breve, del 28 gennaio 2021 e del 4 marzo 2021, doc. AI pag. 324 e 331).

Con rapporto finale del 4 maggio 2021 la consulente professionale dell’AI __________, esaminato l’intero periodo di valutazione professionale, ha esposto:

" RAPPORTO FINALE

  1. Stato di salute (capacità lavorativa, limiti funzionali)

Il rapporto finale del SMR del 18.2.2020 certifica quanto segue:

IL 100% dal 1.1.2019 nell'attività abituale

IL 0% in attività adeguata dal 1.2.2020

Limitazioni funzionali: difficoltà nello svolgere lavori di precisione e necessità di pause supplementari, stanchezza, disturbi della sensibilità, formicolio mani e piedi, ipostesia su pollice sn, debolezza muscolare, disturbi della sensibilità durante la marcia (diminuita percezione a livello dei piedi).

  1. Formazione scolastica ed esperienza professionale (descrizione ultima attività, competenze acquisite, formazione continua, ecc.)

Scolarità dell'obbligo assolta nel Canton . In seguito l'A. ha intrapreso l'apprendistato e si è diplomata quale sarta d' arredamento interni (1982) e in seguito ha svolto quest'attività fino al 1995. In seguito ha esercitato quale cassiera (). In seguito l'A. è stata assunta c/o __________ quale impiegata sarta __________. Ultimo impiego come sarta __________ c/o __________ a __________ (2011 -2015).

L'attività lavorativa è stata interrotta a seguito di malattia.

  1. Valutazione e applicazione di provvedimenti professionali

Nel primo colloquio con l'A. è stata discussa la possibilità di procedere ad un

accertamento pratico per meglio valutare l'impatto delle limitazioni, la tenuta, la resa e orientare l'A. verso un'attività confacente.

Tenuto conto che l'A. ha dichiarato di poter svolgere ancora la sua attività abituale sebbene con ritmi un po' più lenti è stato proposto di valutare innanzitutto la sua attività, anche in considerazione dell'età e del fatto che è sempre stata attiva nello stesso ambito. Tale situazione renderebbe assai difficile un cambiamento di attività nell'ottica di un ricollocamento nel mercato del lavoro.

La fase di accertamento ha evidenziato che le limitazioni non sono tali da non rendere più possibile proseguire l'attività, l'A. è un po' più lenta e presenta alcune difficoltà per certi lavori (es. infilare il filo nell'ago) ma ha adottato delle strategie.

Alla luce di quanto emerso e per accrescere le potenzialità reintegrative dell'A. è stato proposto un periodo di formazione con una docente - sarta nel corso del quale l'A. ha sperimentato e appreso il cucito nel confezionamento di abiti. L'esito è stato molto positivo e l'A. ha dimostrato molto interesse, impegno, buone risorse e potenzialità. Nel contempo l'A. ha potuto seguire un corso informatico per acquisire alcune nozioni base per utilizzare gli strumenti informatici essenziali per promuovere un'attività in proprio.

L'esito del provvedimento è stato positivo e ha permesso all'A. di acquisire e accrescere le proprie competenze professionali in modo da agevolare le sue possibilità nel reperire un impiego sviluppando un'attività in proprio.

Per ulteriori dettagli si fa riferimento al rapporto di osservazione e redazione finale redatto dalla sig.ra __________ (__________) presente in ged.

  1. Analisi della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza

(ri)formazione specifica

Alla luce dei provvedimenti messi in atto e a dispetto di quanto indicato in sede medica l'attività abituale risulta tutt'ora adeguata. Le limitazioni per certe mansioni determinano una lieve riduzione nel rendimento. In parte l'A. ha trovato delle strategie per far fronte e limitare le sue difficoltà.

Tenuto conto della lunga esperienza lavorativa dell'A. maturata in un unico settore dell'età, di quanto emerso nel provvedimento, si ritiene che l'A. abbia maggiori possibilità di ricollocarsi nel suo settore professionale dove può vantare una lunga esperienza e ottime competenze.

Attraverso il provvedimento l'A. ha potuto integrare ed accrescere le sue competenze professionali così da ampliare le sue possibilità nel reperire un impiego.

L'A. intende proporsi come indipendente e non è esclusa una possibile futura collaborazione con la Fondazione ____________ se vi fossero delle richieste da parte di privati per l'esecuzione di lavori di sartoria o tappezzeria tenuto conto che l'A. dispone di ottime competenze.

  1. Chiusura del caso

l provvedimenti professionali sono ritenuti conclusi.

L'A. presenta una CL completa che può ancora sfruttare nel suo ambito professionale dove ha la possibilità di valorizzare le competenze maturate nel corso di una vita.

Qualora si aprisse una prospettiva d'assunzione, si resta a disposizione per valutare possibili misure disponibili nel collocamento che possano agevolare il reinserimento professionale dell'A. tenuto conto delle limitazioni fisiche presenti e dell'età.

In riferimento a quanto sopra indicato, si procede alla chiusura del mandato di reintegrazione-esame.” (doc. AI pag. 340)

Ora, tutto ben considerato, a ragione il dr. __________ del SMR, nell’Annotazione del 5 maggio 2021, esaminati attentamente gli atti all’inserto, e in particolare il rapporto finale del consulente professionale, ha concluso che la valutazione SIP era da considerare adeguata e che alla luce della stessa e delle diagnosi invalidanti, l'attività abituale di sarta era da ritenere pienamente rispettosa dei limiti funzionali e quindi esigibile. A ragione ha pure concluso che la circostanza che l’assicurata riusciva a svolgere l’attività abituale senza particolari problemi era stata verificata a livello pratico e concreto nel corso dello svolgimento del provvedimento professionale attuato presso il laboratorio di sartoria della __________ dal 20 ottobre al 20 dicembre 2020 e dal 2 gennaio al 1. aprile 2021 (doc. AI pag. 317 e 334), rimandando a quanto affermato dalla consulente __________ per la quale “secondo quanto osservato ad oggi non sono stata riscontrate delle limitazioni particolari nell'utilizzo delle mani e nell'esecuzione dei lavori, magari vi è un ritmo leggermente inferiore ma questo è spiegato anche dalla tipologia di lavoro che richiede un'estrema precisione” (doc. AI pag. 345).

Tale conclusione è da confermare. Alla luce dei provvedimenti messi in atto, con l’accordo e la collaborazione dell’interessata, e a dispetto di quanto indicato in sede medica e di quanto affermato dall’assicurata (che ha sottolineato le limitazioni alle mani e ai piedi a seguito della chemioterapia) l'attività abituale di sarta deve essere ritenuta tutt'ora adeguata. Se è vero, come si evince dai rapporti dei consulenti professionali, che le limitazioni determinano una lieve riduzione nel rendimento in talune mansioni, dalla scheda di valutazione dello stage professionale si evince che l’assicurata ha nondimeno trovato delle strategie per far fronte e limitare le sue difficoltà.

A ragione pertanto la consulente professionale, nel rapporto finale del 4 maggio 2021, ha concluso che “tenuto conto della lunga esperienza lavorativa dell'A. maturata in un unico settore dell'età, di quanto emerso nel provvedimento, si ritiene che l'A. abbia maggiori possibilità di ricollocarsi nel suo settore professionale dove può vantare una lunga esperienza e ottime competenze”, presentando quindi “una CL completa che può ancora sfruttare nel suo ambito professionale dove ha la possibilità di valorizzare le competenze maturate nel corso di una vita” (doc. AI pag. 340).

Alle valutazioni del SMR del 18 febbraio 2020 e 5 maggio 2021, che appaiono ben motivate ed approfondite, formulate sulla base di un attento esame del caso, a ragione l’Ufficio AI ha quindi fatto riferimento, laddove ha concluso che dal 1. febbraio 2020 andava ammessa di nuovo una capacità lavorativa totale in attività adeguate e dal 1. novembre 2020 anche nell’attività abituale, sulla base della certificazione del curante dr. __________ del 4 febbraio 2020 e come confermato inequivocabilmente dallo svolgimento dei provvedimenti professionali (doc. AI pag. 305 e 307).

A queste conclusioni questo giudice ritiene di doversi conformare, ritenuto altresì come l’assicurata non abbia mai prodotto, nel corso della procedura amministrativa, alcuna certificazione medica che indicasse il persistere di un’inabilità lavorativa di rilievo né del resto ha mai contestato di essere idonea all’attività lavorativa abituale, avendo anzi comprovato con i fatti, durante l’esecuzione delle misure di accertamento professionale, di poter nuovamente cimentarsi con successo e senza limitazioni di rilievo nella sua attività di sarta.

Non vi sono quindi agli atti documenti che possano in qualche modo suggerire elementi nuovi e che permettano di protrarre l’inabilità lavorativa oltre il febbraio rispettivamente novembre 2020.

2.8. Del resto la ricorrente, dapprima con le osservazioni del 1. settembre 2021 al progetto di decisione, e quindi in questa sede con il ricorso, ha censurato le conclusioni dell’amministrazione, limitandosi a contestare genericamente un miglioramento delle condizioni di salute a far tempo dal febbraio 2020 e sottolineando le già note problematiche alle estremità degli arti (doc. AI pag. 369). Non ha tuttavia prodotto alcuna certificazione medica che possa in qualche modo indurre ad una diversa o nuova valutazione della situazione medico-funzionale o attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle valutazioni del SMR e entro la data della decisione contestata (ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). La ricorrente si limita in sostanza a ribadire, come già in occasione dei colloqui con la consulente professionale, di essere stanca e di avere disturbi alla sensibilità e formicolio a mani e piedi, quali conseguenza della chemioterapia. Ora, a prescindere dal fatto che le allegazioni della ricorrente non sono state minimamente suffragate da alcun mezzo probatorio, va detto che tali limitazioni erano già state evidenziate dal dr. __________ nella sua certificazione del 4 febbraio 2020 (con la quale egli aveva nondimeno attestato una piena abilità lavorativa dal 1. febbraio 2020; doc. AI pag. 306), ed erano state adeguatamente considerate sia nella valutazione finale della consulente professionale (alla luce di quanto emerso dal periodo di osservazione e formazione professionale) che nei rapporti SMR del 18 febbraio 2020 e 5 maggio 2021 (doc. AI pag.309 e 345). In effetti, come ampiamente descritto sopra, tali affezioni si sono rilevate non tali da impedire l’esercizio dell’originaria attività di sarta, l’interessata essendo soltanto un po' più lenta e con alcune difficoltà per certi lavori (es. infilare il filo nell'ago) che tuttavia sembra aver superato adottando proprie strategie (cfr. rapporto finale della consulente professionale del 4 maggio 2021, doc. AI pag. 339).

Va qui anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curata sia stato approfonditamente vagliato, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: 21 settembre 2021) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).

A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR del 18 febbraio 2020 e 5 maggio 2021 i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se dal gennaio 2019 l’interessata aveva presentato una nuova inabilità lavorativa a motivo dell’affezione tumorale, dal mese di febbraio 2020, dopo la conclusione delle varie cure oncologiche, tuttavia il suo stato di salute era migliorato ed era nuovamente sovrapponibile a quello presente in precedenza con una capacità lavorativa completa nella sua attività (dal 1. febbraio 2020) così come in ogni attività adeguata (dal 1. novembre 2020).

La refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). La richiesta formulata dal legale dell’assicurata di eseguire ulteriori approfondimenti medici va quindi respinta.

2.9. Per quel che concerne l’aspetto economico, rimasto incontestato, per determinare il grado di invalidità per il periodo dal febbraio 2020 (ossia allo scadere dell’anno di attesa e momento a partire dal quale l’assicurata era da considerare nuovamente abile in misura completa in attività adeguate) l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3).

Il calcolo è stato esposto nella decisione impugnata e ha raffrontato un reddito da valida, nell’attività abituale, di fr. 51'827 (ottenuto aggiornando al 2019 il massimo reddito sottoposto a contributi AVS conseguito dall’assicurata nell’anno 2010) e un salario da invalida statistico, ossia in un’attività adeguata, di fr. 49'645 (ottenuto considerando il salario statistico nazionale dedotto dalla tabella TA1 per attività semplici e ripetitive, valore mediano, riferito alla realtà categoria 4, e operata una riduzione del 10% per tener conto di svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), ottenendo una perdita di guadagno del 4% (cfr. in esteso al consid. 2.6).

Tale calcolo, che applica la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013), e per quanto riguarda i salari applicati ha fatto correttamente capo ai dati salariali statistici ufficiali dichiarati applicabili dal Tribunale federale (riguardo all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), così come il conseguente grado di invalidità determinato dall’amministrazione nel 4%, vanno pertanto confermati.

2.10. Considerati quindi gli accertati gradi di inabilità lavorativa, nell’attività abituale quale sarta del 100% dal gennaio 2019 al 30 ottobre 2020 e in attività adeguate dal gennaio 2019 al 30 gennaio 2020, e, per quanto riguarda il periodo dal febbraio 2020, il conseguente grado di invalidità del 4%, a ragione l’amministrazione ha attribuito all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado AI del 100%) dal 1. gennaio 2020, alla scadenza dell'anno d'attesa (giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), sino al 30 aprile 2020, ossia trascorsi 3 mesi dal miglioramento dello stato di salute situabile al febbraio 2020 con un conseguente grado di invalidità (del 4%) insufficiente per il riconoscimento di prestazioni (art. 88a cpv.1 OAI; cfr. al consid. 2.4).

Ricordato come secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b) e come la soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; 124 V 110 consid. 2b), in concreto, essendo il grado di invalidità della ricorrente inferiore alla soglia del 20%, a ragione con la decisione censurata l'Ufficio AI non le ha concesso provvedimenti di integrazione professionale. Nella decisione l’amministrazione ha tuttavia precisato che “qualora si aprisse una prospettiva d’assunzione, si resta a disposizione per valutare possibili misure disponibili nel collocamento che possano agevolare il reinserimento professionale dell’assicurata” (doc. B).

2.11. Ne consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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