Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2016.92
Entscheidungsdatum
29.03.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.92

TB

Lugano 29 marzo 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione del 6 settembre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

A. Dal 18 dicembre 2013 (doc. A3) RI 1, nata nel 1981, è divorziata da __________, 1982. Dalla loro unione nel 2007 è nato __________, che con sentenza di divorzio è stato affidato per le cure e l’educazione alla madre, mentre al padre è stato ordinato il versamento di un contributo di mantenimento di Fr. 900.- al mese a favore del figlio.

Tuttavia, non ottemperando il papà ai suoi obblighi di mantenimento, la mamma ha chiesto e ottenuto per il figlio dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento l’anticipo massimo degli alimenti di Fr. 700.- mensili.

B. Dal 1° settembre 2014 al 30 novembre 2015 a __________ è stata concessa una rendita temporanea di invalidità, ciò che ha comportato la nascita di tale diritto anche per il figlio.

Con decisione del 10 giugno 2016 (doc. A2) l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito a __________ una rendita retroattiva per figli di Fr. 382.- dal 1° settembre 2014 e di Fr. 384.- dal 1° gennaio 2015.

La Cassa di compensazione __________, che doveva effettuare il pagamento di Fr. 5'752.- sul conto bancario di RI 1, ha compensato tale importo, nel senso che è stato versato all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, “poiché degli assicuratori o terzi hanno anticipato delle prestazioni” e quindi “saranno effettuati dei versamenti a terzi.”.

C. Il 6 settembre 2016 (doc. I) RI 1 ha contestato la legittimità della compensazione della rendita arretrata per figli minorenni. A suo dire, l’anticipo degli alimenti ricevuto dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento in luogo e vece dei contributi di mantenimento da parte dell’ex marito non costituirebbe un anticipo ai sensi dell’art. 85bis OAI, che si riferirebbe invece ad anticipi fatti in vista della concessione di prestazioni da parte dell’AI. Pertanto, la compensazione operata non sarebbe giustificata e poiché l’importo di Fr. 5'752.- è già stato versato all’USSI, l’Ufficio AI e l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento sono tenuti a versarle questa somma o almeno la differenza di Fr. 2'800.- ([Fr. 900.- - Fr. 700.-] x 14 mesi).

D. Chieste (docc. IV e VI) ed ottenute due proroghe (docc. V e VII), dopo avere interpellato la Cassa di compensazione che ha allestito la decisione impugnata, con risposta del 31 ottobre 2016 (doc. VIII) l'Ufficio AI si è innanzitutto pronunciato sulla tempestività del ricorso come richiesto dal TCA.

Nel merito, l’amministrazione ha evidenziato che l'USSI, che ha versato a RI 1 anticipi alimentari di Fr. 700.- al mese, ha esplicitamente formulato la pretesa di compensazione dei pagamenti retroattivi spettanti a __________ (doc. 2) quale rendita per figli basandosi sull’art. 33 LAS. Pertanto, sulla scorta delle norme applicabili in materia (art. 22 cpv. 2 lett. a LPGA, art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI) e delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (N. 10063 e N. 10074), la compensazione effettuata dall'Ufficio AI a favore dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento è corretta e va confermata, con conseguente reiezione del ricorso.

E. Il 9 novembre 2016 (doc. X) la ricorrente ha precisato di avere ricevuto la decisione del 10 giugno 2016 in italiano il 18 o il 19 luglio 2016, comunque dopo l’11 luglio 2016.

L'amministrazione non ha formulato osservazioni (doc. XI).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione del giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007). Sull’emanazione di sentenze a giudice unico da parte del TCA si veda la critica dottrinale alla più recente giurisprudenza federale in tema, contributo pubblicato in RTiD 2016 I pag. 307.

  2. Il 10 giugno 2016 (doc. A1) l’Ufficio AI ha emesso una decisione di prestazioni AI in lingua tedesca, che l’assicurata ha indicato esserle pervenuta il 15 giugno seguente.

A richiesta del suo avvocato la stessa decisione, sempre datata 10 giugno 2016 (doc. A2), le è stata inviata in lingua italiana.

Interpellata specificatamente da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni l’Ufficio AI, e per esso la Cassa di compensazione __________, competente per il calcolo della rendita di invalidità e che ha allestito la decisione, ha affermato il 25 ottobre 2016 (doc. 1) di avere rispedito all’assicurata il 20 giugno 2016 per posta B la decisione redatta in lingua italiana.

La ricorrente ha affermato da parte sua di averla ricevuta dopo l’11 luglio 2016, verosimilmente il 18 o il 19 luglio 2016 e quindi durante le ferie giudiziarie (doc. X).

  1. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA). L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono: a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA).

Il termine di ricorso, in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini, comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121).

L’invio delle decisioni avviene, a scelta dell’autorità, per invio semplice o raccomandato.

A proposito della notifica di atti e decisioni amministrativi, nella sentenza del 14 dicembre 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze (DTF 101 Ia 8 consid. 1; STFA B 109/05 del 27 gennaio 2006, consid. 2.4), quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (DTF 105 III 46 consid. 3; citata STFA B 109/05; STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).

  1. Nell’evenienza concreta l’Ufficio AI, rispedendo il 20 giugno 2016 all’assicurata la decisione del 10 giugno 2016 in italiano per posta B, quindi per posta semplice e non per raccomandata, non era dunque in grado di comprovare l’esatta data della notifica all’interessata.

Alla luce di questo elemento e del fatto che comunque i termini in questione hanno beneficiato delle ferie giudiziarie del periodo estivo, non essendo comprovato adeguatamente da parte dell’Ufficio AI la data esatta dell’intimazione della decisione, si deve fare riferimento ed affidamento alle affermazioni dell’assicurata e quindi ritenere che la decisione del 10 giugno 2016 in italiano le è pervenuta il 18 o il 19 luglio 2016, ossia durante la sospensione per le ferie giudiziarie.

Ne discende che la reazione che l’ha portata ad inoltrare ricorso al TCA il 6 settembre 2016 (art. 60 LPGA) è stata tempestiva.

Il Tribunale può pertanto entrare nel merito della controversia.

nel merito

  1. Oggetto del contendere è la liceità della compensazione della rendita per figli di Fr. 5'752.- operata dall’Ufficio AI con la succitata decisione del 10 giugno 2016 a favore dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

  2. Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:

a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

L'art. 85bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che:

" 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti.".

La citata disposizione di legge, in essere dal 1994, non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Va qui evidenziato che per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell'AI, il diritto deve derivare direttamente da una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

A proposito dei pagamenti retroattivi effettuati a terzi, il N. 10063 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2003, stato 01.01.2017, prevede quanto segue:

" Gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un istituto di previdenza del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o privato oppure un'assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera possono essere restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che devono essere versate retroattivamente per lo stesso periodo.”

(la sottolineatura è della redattrice).

Per il N. 10063.1 DR,

" Per «stesso periodo» si intende che l'intero periodo di compensazione va considerato come un tutt'uno e i pagamenti retroattivi non vanno ripartiti in mesi o anni civili. Tale frazionamento è possibile e necessario solo nel caso in cui il versamento di prestazioni di un terzo che ha concesso anticipi sia stato interrotto (VSI 1995 pag. 200 segg. e DTF 121 V 17).”.

I NN. 10065, 10066, 10067, 10068 e 1068.1 DR enunciano che:

" Sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:

– le prestazioni concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita che l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

– le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).

Sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell'aiuto sociale pubblico.

Nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.” (la sottolineatura è della redattrice).

Secondo i NN. 10069, 10070 e 10071 DR,

" L'accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell'AVS o dell'AI.

Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell'emanazione della decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).

Si può tener conto delle richieste di versamento retroattivo presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei confronti di questo pagamento.”.

Per il N. 10072 e il N. 10073 DR,

" Non appena la cassa di compensazione è a conoscenza dell'importo e della durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare la relativa decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle entro 20 giorni l'importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di richiedere il rimborso o allegando l'autorizzazione scritta dell'assicurato. A tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.

Le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata.”.

Infine, secondo il N. 10074 DR,

" Per principio, è possibile compensare con l'anticipo anche il pagamento retroattivo di rendite completive dell'AVS o rendite per figli in caso di versamento ad un terzo che ha concesso anticipi. Se invece sono adempite le condizioni per il versamento separato delle rendite per figli o delle rendite completive dell'AVS (v. rispettivamente N. 10006 segg. e 10016 segg.), queste ultime non verranno compensate.” (l’evidenziatura è della redattrice).

Da ultimo, il N. 10078 DR dispone che

" A terzi che hanno concesso anticipi deve essere inviata per principio una copia della decisione. Se il beneficiario di prestazioni non è d'accordo con il pagamento retroattivo o a terzi, può fare opposizione contro la decisione della cassa di compensazione o dell'ufficio AI. A differenza di quanto previsto per la procedura di compensazione relativa agli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non è ammessa l'opposizione nei confronti del terzo che ha versato l'anticipo.”.

  1. Nella presente evenienza l'USSI, per il periodo dal 1° settembre 2014 al 30 novembre 2015, con il formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI e dell’IPG (indennità di maternità)”, compilato il 6 giugno 2016 (doc. 2), ha rivendicato presso la Cassa di compensazione __________ la somma di Fr. 5'752.- per anticipi versati all'assicurata in qualità di servizio pubblico d’assistenza.

Infatti, dall’allegato al conteggio di compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI (doc. 3) risulta che dal 1° settembre 2014 al 30 novembre 2015 è stata riconosciuta una rendita per figli in ragione di Fr. 382.- al mese nel 2014 e di Fr. 384.- nel 2015, per un pagamento retroattivo di Fr. 5'752.-.

La tabella allestita l’8 giugno 2016 (doc. 4) rappresenta i conteggi delle compensazioni con l’assicurazione invalidità per l’assicurata: vi è la colonna con gli importi della rendita AI di diritto (Fr. 382.-/Fr. 384.-), la colonna con gli anticipi alimenti (Fr. 900.-/Fr. 901,80) e, fra le altre voci, anche la colonna “AI-USSI”, ovvero quanto l’Ufficio AI ha compensato all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (Fr. 382.-/Fr. 384.-).

Dalla decisione impugnata emerge, come visto, che il figlio della ricorrente, con versamento alla mamma, ha diritto ad una rendita per figli di invalidità di Fr. 382.- al mese per 4 mesi del 2014 (dal 1° settembre al 31 dicembre) e di Fr. 384.- al mese per l’anno 2015 (dal 1° gennaio al 30 novembre). In totale, quindi, l'insorgente ha diritto a una rendita di Fr. 5'752.- retroattivamente dal 1° settembre 2004 al 30 novembre 2015.

L’Ufficio AI, con la decisione del 10 giugno 2016 con la quale ha attribuito all'assicurata la rendita di invalidità retroattiva da settembre 2014 a novembre 2015, ha quindi compensato parzialmente le prestazioni assistenziali richieste e percepite dall'interessata nel medesimo lasso di tempo sotto forma di anticipo alimenti per il figlio, ammontanti a Fr. 9'800.- (Fr. 700.- x 14) in virtù dell’art. 4 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso di alimenti per i figli minorenni.

  1. In queste circostanze, le prestazioni fornite dall'USSI, avendo la ricorrente beneficiato della pubblica assistenza almeno nel periodo in esame ed avendo diritto ad una rendita mensile per figli dell'assicurazione invalidità dal 1° settembre 2014 al 30 novembre 2015, assumono indubbiamente il connotato di “anticipi” ai sensi dell'art. 85bis OAI (STFA I 369/03 del 22 settembre 2003 consid. 4.1; SVR 2002 IV Nr. 37 pagg. 118 consid. 5c).

Di conseguenza, gli organismi d'assistenza pubblici che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi (art. 85bis cpv. 1 OAI).

Va poi fatto presente che nei casi di applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI (cfr. consid. 6) non è necessario il consenso dell'assicurato al rimborso, essendo sostituito dall'esigenza di un diritto al rimborso “senza equivoco”. Per poter parlare di un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'AI, il diritto al rimborso diretto deve essere dedotto espressamente da una norma legale o contrattuale (STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009; DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti).

Il diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall'USSI ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco dagli art. 33 lett. a Las e dall'art. 32 Laps, al quale la Las rinvia, come peraltro indicato dalla parte resistente nella risposta di causa (doc. VIII; per un diverso caso, cfr. DTF 135 V 2).

In effetti, l'art. 33 lett. a Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps).

L'art. 32 cpv. 1 Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000) prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione di un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la riduzione dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).

L'art. 10c Reg.Laps, in vigore dal 2009 e relativo al versamento a terzi che hanno effettuato anticipi, enuncia che:

" 1 L'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto con l'organismo pubblico che ha versato gli anticipi.

2 L'organismo pubblico che ha versato gli anticipi comunica all'organismo che ne ha beneficiato:

a) l'importo dell'anticipo effettuato;

b) il periodo per il quale ha effettuato l'anticipo.

3 Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso.".

Le rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 6) sono nella fattispecie adempiute, avendo l'Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento fatto valere i suoi diritti per mezzo del formulario 318.183 il 6 giugno 2016 (doc. 2), ossia prima dell'emanazione del provvedimento del 10 giugno 2016 con cui l'Ufficio AI ha assegnato a __________ una rendita d'invalidità per figli per il periodo settembre 2014-novembre 2015.

I versamenti effettuati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento si riferiscono, inoltre, al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta interamente con la decisione contestata.

  1. L'insorgente ha obiettato che la compensazione della rendita AI per i figli minorenni arretrata non è ammissibile.

Oltre ai principi suesposti, che permettono senza dubbio di confermare l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità, va ricordato che il N. 10074 DR prevede che per principio è possibile compensare con l'anticipo anche il pagamento retroattivo di rendite per figli in caso di versamento ad un terzo che ha concesso anticipi.

Il TCA evidenzia che per procedere alla compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi, non è necessario che l'autorità che ha proceduto ad erogare gli anticipi emetta una decisione al riguardo. Essa deve per contro annunciare alla Cassa di compensazione AVS/AI competente (nel caso, come in concreto, che si tratti di rendite AI arretrate), tramite il relativo formulario, la propria pretesa di rimborso (cfr. consid. 6).

Nulla osta, quindi, a tutelare la compensazione operata dall’Ufficio AI, che ha dato seguito a una richiesta scritta dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che ha anticipato all’assicurata gli alimenti dovuti dall’ex marito al figlio.

Per quanto concerne la pretesa espressa in via subordinata di versarle se non l’intero importo compensato di Fr. 5'752.- almeno la differenza di Fr. 2'800.- fra gli alimenti di mantenimento dovuti dall’ex marito per il figlio e l’anticipo alimenti versatole dall’USSI, per gli stessi motivi sopra esposti anche tale richiesta deve essere respinta.

In effetti, la rendita per figlio versata dall’AI deve essere interamente riconosciuta e rimborsata all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che ha anticipato all’assicurata l’importo massimo di Fr. 700.- previsto dall’art. 4 del relativo Regolamento sull’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni.

Non v’è dunque spazio per ammettere che una parte della rendita AI per figlio vada all’assicurata per colmare la differenza di Fr. 200.- con i contributi alimentari stabiliti dal Pretore con la sentenza di divorzio del 18 dicembre 2013 (doc. A3) che l’USSI, per legge, non può ulteriormente coprire.

  1. Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l'Ufficio AI ha compensato e versato l’intera rendita AI per figli di Fr. 5'752.- spettante all'assicurata all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

La decisione del 10 giugno 2016 emessa dall'Ufficio assicurazione invalidità deve conseguentemente essere confermata e il ricorso va così integralmente respinto.

  1. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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