Raccomandata
Incarto n. 32.2014.30
LG/DC/sc
Lugano 25 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 marzo 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1981, da ultimo attivo in qualità di montatore di impianti sanitari, in data 3 agosto 2011 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, per le sequele degli infortuni del 9 luglio 2003 e del 27 luglio 2011 (doc. AI 1-1/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con la decisione del 5 marzo 2014 (doc. AI 63-1), preavvisata con progetto dell’11 luglio 2013 (doc. AI 49-1), ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° giugno 2012 e il 30 giugno 2013.
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ della RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una riformazione professionale (doc. I).
Il ricorrente ha contestato il fatto che l’Ufficio AI, in un primo tempo, ha calcolato una riduzione dal reddito statistico per attività leggere, ma poi senza motivazione l’ha esclusa dal calcolo della capacità di guadagno.
L’avv. __________ ha poi sollevato una violazione dell’art. 47 LPGA, in quanto – a suo dire – non vi era nell’incarto AI il calcolo della capacità di guadagno residua e i documenti citati nella corrispondenza tra l’UAI e l’assicuratore infortuni, in particolare il rapporto della visita medica di chiusura del 5 marzo 2013 (doc. I, pag. 4/5).
Nel merito della vertenza, l’insorgente ha contestato le limitazioni funzionali stabilite nel rapporto della visita medica di chiusura del 5 marzo 2013 e confermate - in data 2 dicembre 2013 - dal Servizio Medico Regionale (SMR).
Secondo l’avv. __________, l’apprezzamento medico dell’Istituto assicuratore non tiene conto delle limitazioni al ginocchio sinistro descritte dal medico curante Dr. __________ (doc. I, pag. 7).
A mente del ricorrente, visto che l’assicurato può svolgere un’attività in piedi solo saltuariamente e deve evitare di portare pesi, è giustificata una riduzione dal reddito statistico del 15% (10% per lavori leggeri e 5% per altri fattori di riduzione).
Dal punto di vista economico l’insorgente ha quindi calcolato un gap salariale dell’8,91% da applicare al caso concreto. Dopo il confronto dei redditi calcolato con i dati del 2011 l’avv. __________ è quindi giunta a un grado d’invalidità del 23% che giustifica – a suo dire – il diritto ad una riqualifica professionale (doc. I, pag. 9).
La rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I, IX).
1.4. In risposta, l’UAI si è riconfermato nel proprio provvedimento rilevando, in particolare, che le limitazioni funzionali al ginocchio sinistro indicate dal medico curante Dr. __________ – che secondo il ricorrente non sarebbero state prese sufficientemente in considerazione dall’amministrazione – non sono da ostacolo allo svolgimento di attività leggere adeguate inserite nella TA1 (categoria 4.2. attività semplici e ripetitive). L’UAI ha quindi osservato che tali nuove limitazioni vengono smentite dall’attività lavorativa presso __________ assunta dall’assicurato (cfr. doc. V+1-5).
Dal profilo economico, l’UAI ha ribadito di non applicare alcun gap salariale, in quanto il salario inferiore alla media è stato conseguito da RI 1 per motivi economici. L’assicurato essendo qualificato e avendo esperienza professionale avrebbe potuto conseguire un salario maggiore, ma si è accontentato di quello versatogli dal suo ultimo datore di lavoro (doc. V).
Per quanto concerne la riduzione dal reddito da invalido, l’amministrazione ha riconosciuto – correggendo parzialmente la propria decisione – una riduzione del 10% per attività leggere. L’UAI ha comunque evidenziato che anche volendo riconoscere il 15% di riduzione il tasso d’invalidità sarebbe comunque del 16% e non darebbe diritto a provvedimenti professionali (doc. V).
In via subordinata, qualora l’assicurato presentasse un grado d’invalidità superiore al 20%, l’amministrazione ha postulato il rinvio degli atti per l’esame del diritto a misure di riqualifica ex art. 17 LAI (doc. V).
1.5. In data 6 maggio 2014 l’avv. __________ si è riconfermata nelle proprie argomentazioni contestando le conclusioni mediche dell’amministrazione (SMR) circa i nuovi disturbi al ginocchio sinistro di RI 1 (doc. VII). Dal profilo economico l’insorgente ha ribadito la richiesta di riduzione del 15% (10% per attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione) dal reddito statistico da invalido, oltre che l’applicazione del gap salariale. L’insorgente ha contestato l’argomentazione dell’UAI, secondo cui RI 1 si sarebbe accontentato di un salario inferiore alla media (doc. VII).
Il doc. VII è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. VIII).
1.6. Il 17 luglio 2014 la rappresentante di Martin Paris ha trasmesso a questa Corte il certificato medico del 4 luglio 2014 del Dr. __________ (doc. X+B).
Il doc. X e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XI).
1.7. Con le osservazioni del 24 luglio 2014 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione al vaglio del SMR, si è riconfermato nella decisione impugnata (doc. XII+bis).
I doc. XI, XII+bis sono stati trasmessi alla RA 1 per conoscenza (doc. XIII).
1.8. Con scritto del 13 novembre 2014, l’UAI ha preso posizione in merito alle critiche dell’insorgente riguardanti il mancato invio di atti riguardanti altre assicurazioni sociali (doc. XV).
1.9. In data 31 ottobre 2014, il TCA ha richiamato dall’__________ l’intero incarto concernente l’assicurato (doc. XIV) e lo ha messo a disposizione delle parti, per esame, e per formulare osservazioni scritte (doc. XVI).
Questa Corte ha inoltre trasmesso lo scritto del 13 novembre 2014 dell’UAI alla RA 1, per osservazioni (doc. XVI).
1.10. L’11 dicembre 2014 l’avv. __________ ha comunicato di rinunciare all’esame degli atti __________, mentre ha preso posizione sullo scritto del 13 novembre 2014 dell’UAI (doc. XVII).
1.11. L’UAI, da parte sua, ha formulato le proprie osservazioni il 10 dicembre 2014 producendo l’annotazione del 9 dicembre 2014 del Dr. __________ (doc. XVIII+bis).
I doc. XVIII+bis sono stati trasmessi alla RA 1, per osservazioni (doc. XX), mentre il doc. XVII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIX).
1.12. Il 12 gennaio 2015 l’avv. __________ ha preso posizione sulle osservazioni dell’UAI (doc. XXI).
I doc. XX e XXI sono stati inviati alla RA 1, per conoscenza (doc. XXII).
in diritto
In ordine
2.1. Nel proprio ricorso l’insorgente ha lamentato una violazione dell’art. 47 LPGA che garantisce all’assicurato la consultazione degli atti che lo riguardano. Secondo l’avv. , nell’incarto AI trasmesso all’assicurato non v’è traccia dell’allegato allo scritto del 22 marzo 2013 indirizzato all’, in cui è esposto il calcolo della capacità di guadagno residua (cfr. doc. AI 40-1, doc. I, pag. 4). Documento che è invece presente negli atti LAINF (doc. LAINF 176).
L’insorgente ha quindi censurato l’Ufficio AI che nel proprio incarto, trasmesso su CD, non ha inserito l’allegato allo scritto dell’UAI del 22 marzo 2013 e alcuni documenti parte integrante del dossier dell’assicuratore infortuni, in particolare il rapporto di visita del 5 marzo 2013, nel quale si fa esplicito riferimento nel progetto di decisione AI, e gli allegati alla lettera dell’__________ del 28 agosto 2013 (doc. I, pag. 5).
L’UAI, il 13 novembre 2014, ha fornito i seguenti chiarimenti:
" (…)
con riferimento alla causa in oggetto, ed a complemento di quanto già esposto in sede di risposta, gradiremmo fornire alcune precisazioni in merito alle obiezioni sollevate da controparte riguardanti il mancato invio di atti riguardanti altre assicurazioni sociali, al fine di chiarire le motivazioni alla base di tale scelta strategica.
Innanzitutto, fatto salvo il caso comunque non frequente in cui si presentano problematiche di natura pregiudiziale, durante l'istruttoria l'assicurato svolge un ruolo prettamente passivo, essendo in questa fase compito dell'amministrazione raccogliere gli elementi determinanti per stabilire il diritto a prestazioni. Sarà solo al momento
dell'emissione del preavviso che sarà chiamato ad esprimersi in merito ai contenuti dell’istruttoria. L'importanza di visionare gli atti di altre assicurazioni sociali, come del resto gli stessi atti formanti l'incarto Al, è quindi alquanto relativa, tanto più se si considera che il
prosieguo dell'istruttoria potrebbe condurre ad inficiare la validità di valutazioni ancora provvisorie.
A ciò s'aggiunga il fatto che sovente all'istruttoria in ambito Al può affiancarsi quella di un altro ramo assicurativo (il più delle volte l'assicurazione infortuni). Se siamo in grado di giudicare in merito all’opportunità di trasmettere i nostri atti, lo stesso non può dirsi qualora ci troviamo a gestire incarti di un'altra assicurazione, la visione dei quali può risultare problematica soprattutto durante le prime fasi dell'istruttoria. Una richiesta diretta da parte dell'assicurato elimina tale potenziale rischio.
In conclusione riteniamo pertanto che la nostra direttiva interna in base alla quale atti di altre assicurazioni sociali non vengono in nessun caso inviati all’assicurato prima della conclusione dell’istruttoria garantisca al meglio gli interessi di tutte le parti coinvolte, senza del resto comportare alcuna violazione del diritto d’essere sentito dell’assicurato, al quale resta comunque garantita la facoltà di visionare l’incarto completo al momento in cui viene emesso il preavviso." (doc.XV)
Il diritto di essere sentito – espressamente sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. – garantisce segnatamente il diritto dell'amministrato di prendere parte a una procedura decisionale suscettibile di ledere la sua sfera giuridicamente protetta (DTF 121 V 152 e giurisprudenza ivi citata). In tale diritto rientra anche il diritto dell’assicurato di partecipare all’assunzione delle prove rilevanti o quantomeno di potersi esprimere sul relativo esito probatorio se questo è idoneo a influenzare la decisione (DTF 122 V 157, 121 V 360), ciò che presuppone che l’assicurato formuli una domanda per ottenere il diritto di consultare gli atti che gli sono o gli dovrebbero essere noti (art. 47 LPGA; DTF 132 V 387). Di regola gli Uffici AI subordinano la consultazione degli atti a una domanda scritta (art. 8 OPGA). Si tratta di un diritto di natura formale, la cui violazione comporta di regola l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dall’incidenza di una tale lesione sul risultato materiale della procedura (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi citati). Qualora l’istanza superiore gode dello stesso potere cognitivo dell’autorità che ha emesso la decisione contestata, la giurisprudenza ammette che il vizio - purché non particolarmente grave - possa essere sanato nel corso della procedura di seconda istanza. Una correzione del vizio può tuttavia entrare soltanto eccezionalmente in linea di conto (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b).
L’art. 47 cpv. 1 LPGA sulla consultazione degli atti prevede che purché siano tutelati interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti: a. l'assicurato per i dati che lo riguardano; b. le parti per i dati di cui necessitano per tutelare un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una legge d'assicurazione sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro una decisione emanata in base alla stessa legge; c. le autorità competenti per i ricorsi contro decisioni emanate in base a una legge d'assicurazione sociale, per i dati necessari per adempiere tale compito; d. la persona responsabile e il suo assicuratore per i dati di cui necessitano per valutare un regresso dell'assicurazione sociale.
Nel caso di dati riguardanti la salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, si può esigere che essa designi un medico, incaricato di comunicarle questi dati (cpv. 2).
Nella direttiva interna dell’Ufficio AI del 3 febbraio 2011, al punto 2.1.2. viene indicato quanto segue:
" 2.1.2 A livello procedurale
Come visto, nel limite del possibile si tenterà di evitare un invio degli atti, soprattutto ad uno stadio procedurale iniziale.
Ad una prima richiesta di prestazioni verrà quindi automaticamente inviato il modulo "rifiuto invio incarto/documento", tramite il quale si invita appunto l'assicurato a pazientare sino al termine dell'istruttoria, momento in cui la documentazione agli atti sarà definitiva e
completa, ciò che consentirà fra l'altro al diretto interessato una presa di posizione con cognizione di causa.
In caso di nuova domanda, si procederà conformemente a quanto precedentemente indicato (cf. punto 2.1.1)
Se si ritiene che un invio degli atti è possibile, si rammenti che all'assicurato dovrà comunque essere inviata esclusivamente copia dell'incarto Al. Il rifiuto di inviare incarti di altre assicurazioni non è infatti stato ritenuto quale fatto suscettibile di violare il diritto di
essere sentito (cf. STCA 30.8.2010)
L'interessato andrà avvertito circa il fatto che un eventuale secondo invio di atti prima della conclusione dell'istruttoria non sarà più gratuito. All'incarto verrà quindi annessa una lettera accompagnatoria in tal senso ("atti in visione assicurato provvisorio GED/CD').
Se invece si ritiene di non poter dar seguito alla richiesta, si invierà all'assicurato una comunicazione con i motivi che hanno giustificato il rifiuto ("il rifiuto invio incarto").
Su domanda si dovrà emanare una decisione impugnabile. Considerato che questo tipo di decisione non pone termine alla procedura, si tratterà di una decisione incidentale, ovvero
direttamente impugnabile al Tribunale (quindi non preceduta da un preavviso).
A livello di termini, l'assicurato ha di principio diritto ad un riscontro da parte dell'amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta (cf. marg. 27 Circolare sull'obbligo del segreto)” (doc. 5).
Il TCA, nella sentenza 32.2010.48 del 30 agosto 2010, non ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentito, nel caso di un’assicurata, alla quale l’Ufficio AI non aveva inviato la documentazione riguardante altri enti assicurativi (assicuratore infortuni e assicuratore di indennità giornaliera).
Questa Corte ha sottolineato che l’assicurato aveva potuto prendere visione dell’intera documentazione riguardante il suo caso anche presso l’assicuratore infortuni e l’assicuratore di indennità giornaliera semplicemente formulando a tali enti la relativa richiesta, così come aveva fatto con l’Ufficio AI.
2.2. Nel caso in esame, il TCA rileva che la RA 1, con scritto di posta elettronica del 27 maggio 2013, ha richiesto all’Ufficio AI copia dell’incarto concernente l’assicurato (doc. AI 45-1).
Il 28 maggio 2013 l’Ufficio AI ha trasmesso alla RA 1 gli atti componenti l’incarto AI in formato Compact Disc (CD) (doc. AI 46-1).
Per quanto riguarda la documentazione riguardante l’assicuratore , la RA 1, in data 27 maggio 2013, ha richiesto all’ l’invio dell’incarto concernente RI 1 (doc. LAINF 183).
Con scritto del 5 giugno 2013 l’__________ ha trasmesso alla RA 1 gli atti originali richiesti (doc. LAINF 184-1).
Dall’esame degli atti dell’assicurazione invalidità, su formato CD, effettivamente non figurano i documenti citati dal ricorrente, ovvero l’allegato della lettera dell’__________ all’UAI del 12 marzo 2013 (il rapporto di visita del 5 marzo 2013), gli allegati alla lettera di risposta dell’UAI all’__________ del 22 marzo 2013 (il calcolo della capacità di guadagno residua) e gli allegati alla lettera dell’__________ all’UAI del 28 agosto 2013 (il calcolo del grado d’invalidità e il riassunto dei dati determinanti per la fissazione della rendita) (cfr. doc. AI 38-1, 40-2, 40-3, 40-4, 40-5, 40-6, 52-1, doc. LAINF 169, 194, 195, 196, 197).
Il TCA non può approvare questo modo di procedere.
Infatti, allorché l’amministrazione prende una decisione nei confronti dell’assicurato, tutti i documenti di altre assicurazioni sociali espressamente da lei citati come allegato devono figurare tra gli atti messi a disposizione per la consultazione. A maggior ragione, se si considera che l’istruttoria dinanzi all’UAI era, a quel momento, già conclusa.
Questa Corte – in data 20 novembre 2014 – ha informato le parti di avere richiamato dall’__________ l’intero incarto concernente l’assicurato, mettendolo poi a disposizione delle parti per esame (doc. XVI).
Alla luce di quanto sopra, visto che l’insorgente ha avuto comunque la possibilità di consultare gli atti dell’Ufficio AI e dell’__________, i cui incarti sapeva essere stati trasmessi al TCA (doc. II e doc. XVI), e di esprimersi in merito innanzi al TCA, autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, occorre concludere che, in ogni caso, la violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3 e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).
Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.3. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
2.4. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.7. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.8. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130).
Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
" Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Nella decisione del 5 marzo 2014, l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° giugno 2012 e il 30 giugno 2013, ritenuto che dalla valutazione medica di chiusura in ambito LAINF del Dr. __________, seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessato non presenta un grado di invalidità pensionabile, dopo tale data.
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.6. e 2.7., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1, a fare tempo dal 1° luglio 2013 e negato l’applicazione di provvedimenti professionali.
2.10. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).
2.11. Nel rapporto di visita medica di chiusura del 5 marzo 2013 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano e medico __________, ha posto la seguente diagnosi:
" (…)
Diagnosi: infortunio della circolazione con scooter il 09.07.2003 con
Frattura osso metatarsal IV, fratture ossa cuneiformi 2 e 3 piede destro più tardi diagnosi di instabilità cronica alla caviglia destra e corpo libero caviglia destra.
In data 08.07.2010 plastica legamentare legamenti esterni caviglia destra, artrotomia e asportazione corpo libero (fecit dott. __________, specialista chirurgia ortopedica FMH).
Persistenti disturbi, dolori e deficit funzionale dell'articolazione della caviglia destra.
Nuovo infortunio del 27.07.2011 con trauma distorsivo del ginocchio sinistro e sospetta meniscopatia traumatica laterale.
16.12.2011 artroscopia, meniscectomia parziale selettiva menisco laterale fecit dott. __________.
Il caso per il ginocchio sinistro è già stato chiuso con capacità lavorativa per questa articolazione totale e completa dal 01.04.2012, attualmente e praticamente nessun disturbo a questa articolazione." (doc. AI 115-7)
Il medico __________ si è poi espresso, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, rilevando quanto segue:
" (…)
Per quanto riguarda la problematica post-traumatica alla caviglia e piede destro viene espressa l'esigibilità lavorativa sulla base della visita medica odierna, tale capacità lavorativa è da ritenersi nella misura massima possibile a partire dal 01.04.2013.
Esigibilità lavorativa:
sollevare e portare pesi: l'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi senza limitazioni, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all'altezza dei fianchi senza limitazione, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all'altezza dei fianchi senza limitazioni, pesi pesanti dai 25 ai 45 kg fino all'altezza dei fianchi talvolta, pesi molto pesanti oltre ai 45 kg fino all'altezza dei fianchi mai. Con le limitazioni esposte può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino e oltre i 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione senza limitazione, medi senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo talvolta, molto pesante mai. Non problemi di rotazione delle due mani. Posizione mobilità: lavori sopra la testa senza limitazione, rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti e in piedi e inclinata in avanti senza limitazione. Posizione inginocchiata spesso, di flessione delle ginocchia spesso. Posizione di lunga durata seduta senza limitazione, in piedi spesso, posizione a libera scelta senza problemi. Spostamento fino a 50 m senza limitazione, camminare per oltre 50 m spesso, per lunghi tratti di raro, su terreno accidentato mai. Salire le scale spesso, scale a pioli di raro. Uso delle due mani senza problemi, nessun problema attuale di equilibrio o stare in equilibrio. Per quanto riguarda il piede e la caviglia destra viene valutata la situazione, al momento attuale lo stato non dà diritto ad una IMI (in particolar modo per quanto riguarda il piede e la caviglia destra)." (doc. AI 115-9)
Con la decisione formale del 9 dicembre 2013, l’__________ ha quindi riconosciuto a RI 1 il diritto a una rendita d’invalidità del 16% a far tempo dal 1° maggio 2013 (doc. 206 incarto LAINF).
L’insorgente ha contestato la valutazione medica dell’__________, in particolare le limitazioni funzionali, sulla base dei referti del Dr. __________. Secondo l’avv. __________ l’apprezzamento medico dell’assicuratore infortuni non terrebbe conto delle limitazioni conseguenti alla patologia al ginocchio sinistro (doc. I, pag. 7).
Il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in data 6 agosto 2013, dopo aver predisposto una risonanza magnetica al ginocchio sinistro, ha concluso indicando quanto segue:
" (…)
Per quanto concerne l’esigibilità al lavoro e riferendomi alle conclusioni del Medico __________ della __________ Dr. __________ ritengo che il paziente non possa assumere una posizione inginocchiata e flessione delle ginocchia spesso, bensì solo raramente. Una posizione di lunga durata seduta dovrebbe essere possibile, mentre in piedi solo saltuariamente. Concordo con la valutazione del Dr. __________ per quanto concerne gli spostamenti a piedi, mentre ritengo che il paziente non possa salire le scale spesso.
Pertanto ritengo che il paziente non potrà più riprendere a tempo pieno la sua attività lavorativa abituale di montatore di impianti sanitari." (doc. AI 51-7)
La risonanza magnetica è stata svolta il 1° ottobre 2013 (doc. AI 58-3), e il Dr. __________ ha fornito la seguente valutazione:
" (…)
La risonanza magnetica del ginocchio sinistro eseguita l’1.10.2013 aveva mostrato delle alterazioni degenerative del margine libero del corno posteriore e del corpo del menisco mediale, qualche piccola formazione gangliare a livello della porzione posteriore del compartimento tibiale mediale ed una condromalacia tibio-femorale e femoro-rotulea. È stata quindi esclusa una nuova lesione meniscale che avrebbe richiesto un eventuale ri-intervento.
La problematica è quindi da attribuire a questa condropatia. Quest’ultima può spiegare almeno in parte i disturbi che il paziente accusa al ginocchio sinistro.
Per quanto concerne la capacità funzionale del ginocchio sinistro non dovrebbero esserci ulteriori limitazioni rispetto a quelle precedentemente indicate, se non chè evitare di portare pesi."
(doc. AI 58-4).
Alla luce delle certificazioni del Dr. __________ e della RM eseguita il 1° ottobre 2013, il medico di circondario Dr. __________ ha preso posizione nell’apprezzamento medico del 7 novembre 2013, valutando se i disturbi accusati dall'assicurato al ginocchio sinistro sono da mettere in relazione causale almeno probabile con l'infortunio del 27 luglio 2011 e se la situazione era da considerarsi stabilizzata in occasione della visita eseguita il 5 marzo 2013, anche per quanto riguarda il ginocchio sinistro.
Il medico di circondario – in data 12 novembre 2013 (apprezzamento del 7 novembre 2013) – ha concluso in questi termini:
" (…)
Si ricorda ancora una volta l'infortunio del 27.07.2011 e il relativo intervento del 16.12.2011 di artroscopia, meniscectomia parziale selettiva del menisco laterale del ginocchio sinistro eseguita dal dott. __________.
Alla mia visita medica del 05.03.2013 l'assicurato non aveva problemi al ginocchio sinistro. Su richiesta del dott. __________ e a scopo delucidativo abbiamo concesso la possibilità di eseguire l'esame RM che, come detto sopra, ha mostrato le patologie summenzionate di condropatia femorotibiale e femoropatellare, lo stato da artroscopia e meniscectomia parziale laterale del ginocchio sinistro e le lesioni degenerative menzionate. Non si sono trovati nuovi aspetti, comunque non da attendersi in uno stato dopo meniscectomia parziale selettiva quindi limitata al menisco laterale del ginocchio destro. Le conclusioni parlano di alterazioni degenerative dei menischi senza nuove lesioni. I nuovi disturbi accusati dall'assicurato non sono più da mettere in relazione causale almeno probabile con l'infortunio del 27.07.2011. Visto le conclusioni del collega dott. __________ e il referto della nuova RM citata si ritiene che la situazione era comunque da considerarsi stabilizzata in occasione della mia visita eseguita il 05.03.2013 anche per quanto riguarda il ginocchio sinistro.
Durante la visita l'assicurato lamentava i dolori al piede destro caviglia destra, non al ginocchio sinistro che per questo non era stato rivisitato dal punto di vista clinico." (doc. 205)
L’Ufficio AI, sulla base delle valutazioni del medico di circondario e di quelle del Servizio Medico Regionale (SMR), ha concluso per una piena abilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate (doc. 63-1).
Secondo la patrocinatrice del ricorrente, invece, le limitazioni funzionali indicate dal medico curante, Dr. __________, devono essere prese in considerazione nella valutazione dell’esigibilità lavorativa (doc. I, pag. 7).
Orbene. Secondo il Dr. __________, le alterazioni degenerative del margine libero del corno posteriore e del corpo del menisco mediale, le formazioni gangliari a livello della porzione posteriore del compartimento tibiale mediale e la condromalacia tibio-femorale e femoro-rotulea, possono spiegare i disturbi di RI 1 al ginocchio sinistro (doc. AI 58-4).
A mente del medico curante, le limitazioni funzionali del ginocchio sinistro dovrebbero corrispondere a quelle indicate nel precedente referto. Si aggiunge solo la limitazione nel portare pesi (doc. AI 58-4). Come visto, il Dr. __________, in data 6 ottobre 2013, ha ritenuto che: “il paziente non possa assumere una posizione inginocchiata e flessione delle ginocchia spesso, bensì solo raramente. Una posizione di lunga durata seduta dovrebbe essere possibile, mentre in piedi solo saltuariamente” (…) ritengo che il paziente non possa salire le scale spesso” (doc. AI 51-7).
In questo senso vanno pure i referti del 4 luglio 2014 e del 26 agosto 2014 del Dr. __________ (cfr. doc. LAINF 233 e 244).
Alla luce di quanto sopra, considerato che il Dr. __________ ha concluso che i nuovi disturbi accusati dall'assicurato non sono più da mettere in relazione causale almeno probabile con l'infortunio del 27 luglio 2011, il TCA può condividere le conclusioni del medico curante Dr. __________ e prendere in considerazione le limitazioni funzionali da lui indicate.
Tuttavia, come rettamente indicato dall’UAI in sede di risposta (cfr. risposta del 17 aprile 2014, doc. V, pag. 2), le nuove limitazioni funzionali aggiuntive indicate dal Dr. __________ non sono da ostacolo all’esercizio di attività semplici e ripetitive della categoria 4 TA1.
Infatti è noto che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:
" 8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b)
Il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza in una STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, nella quale, confermando la sentenza 32.2012.41 del 24 luglio 2012 di questa Corte, ha ritenuto esigibili da parte dell’assicurata le attività leggere e prevalentemente sedentarie considerate dall’amministrazione (quali, ad esempio, quella di impiegata in un call center o quella di operaia generica, ad esempio presso una ditta farmaceutica), sottolineando che “le professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate sono esercitabili senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3)”.
In un’altra sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012,
confermando la pronuncia di questo Tribunale 35.2012.17 del 18 giugno 2012, l’Alta Corte ha ribadito che, nel caso di un’assicurata, affetta da disturbi a livello del rachide lombo-sacrale e ritenuta, dal profilo medico, ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, esistesse un mercato del lavoro sufficientemente ampio in cui realizzare la sua capacità lavorativa residua, esercitando attività leggere, con possibilità di alternare la postura.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo TCA deve concludere che l’insorgente è abile al lavoro al 100% in attività adeguate.
2.12. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono determinanti i dati del 2013 (la rendita è stata soppressa a partire dal 1° luglio 2013).
2.12.1. Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2011, in fr. 62'330.-- sulla base di un salario orario di fr. 27.45 (cfr. questionario del datore di lavoro del 8 settembre 2011, doc. AI 8-3) moltiplicato per 2096 ore annue e tredicesima, secondo il CCL settore dei sanitari (doc. AI 63-2).
Aggiornando il dato al 2013 (+0,8 per il 2012; +0,7% per il 2013), si ottengono fr. 63'268.45.
Questo dato può essere ammesso dal TCA e in sede di ricorso non è più stato contestato dall’insorgente (cfr. doc. I, pag. 8/9).
2.12.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (da quantificare in +1% per il 2011, +0.8% per il 2012 e +0.7% per il 2013, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2013 un reddito annuo di fr. 62'706.20.
Nella decisione impugnata, l’Ufficio AI ha concluso che non è possibile adottare il principio del parallelismo dei redditi e ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 ed alla STF 8C_44/2009 sopra menzionate, nonché alla DTF 135 V 297.
RI 1 – sempre secondo l’UAI – dopo aver cambiato diversi datori di lavoro (nel periodo dal 2002 al 2005) ha lavorato stabilmente presso la __________ e si è accontentato di un salario inferiore alla media: “l’assicurato – essendo qualificato ed avendo esperienza professionale – avrebbe potuto conseguire un salario maggiore rispetto a quello di CHF 27.45 versatogli dal suo ultimo datore di lavoro” (doc. V, pag. 4).
Il ricorrente – da parte sua – ha respinto questa argomentazione concludendo che non vi sono motivi per ritenere che egli si sia accontentato di un reddito modesto (doc. I, pag. 9).
L’Alta Corte, nella sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014, ha ricordato che:
" (…)
Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professionale (cfr. ad esempio RtiD 2009-II pag. 194, 9C_83/2008) - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297). In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322).
Questa giurisprudenza intende garantire che i due redditi di riferimento vengano stabiliti sulla medesima base. Ora, se una persona assicurata realizzava nell'attività svolta senza danno alla salute un salario considerevolmente inferiore alla media poiché le sue qualità personali rendevano impossibile il conseguimento di un salario medio, non si può presumere che la stessa persona con il pregiudizio alla salute possa realizzare (anche solo in proporzione) un salario medio. Di conseguenza, se si prende in considerazione un salario senza invalidità che per i detti motivi si situava considerevolmente al di sotto della media, allora si deve tenere conto degli stessi fattori estranei all'invalidità anche per determinare il reddito ipotetico da invalido. Il parallelismo dei redditi tiene così conto della circostanza che la persona assicurata, da invalida, non è realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui occorre riconoscerle un salario da invalida conseguentemente più basso. Non si giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale: SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, U 75/03) realisticamente irrealizzabile. Per converso, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag. 61 segg.; cfr. pure sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4).
4.1. L'UAI lamenta in primo luogo una violazione del diritto in quanto la Corte cantonale avrebbe applicato alla fattispecie il principio del parallelismo dei redditi senza che però fossero realizzate tutte le condizioni per procedervi. In particolare contesta che il giudice di prime cure potesse apoditticamente concludere che l'assicurato non si sarebbe accontentato di un guadagno modesto. Oltre a censurare questa conclusione perché adottata senza procedere ad alcuna verifica, l'Ufficio ricorrente reputa che gli atti indurrebbero a ritenere piuttosto la tesi contraria.
4.2. I dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto. Come rileva a ragione l'insorgente, non vi è una presunzione in tal senso (sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4, in RtiD 2012 II pag. 414 segg.)."
In una STCA 32.2012.165 del 29 novembre 2012 il TCA, accertato come l’assicurato, prima del danno alla salute, avesse svolto da anni l’attività di ristoratore indipendente conseguendo modesti redditi, ha negato l’applicazione del gap salariale avendo concluso che l’interessato si era accontentato di tali redditi.
Questo Tribunale ha pure confermato la non applicazione del gap salariale nel caso di un’assicurata che, cessata l’attività di cameriera presso un esercizio pubblico chiuso per fallimento, ha accettato un nuovo impiego quale cameriera per un salario sensibilmente inferiore alla media. Appurato che il salario pattuito era dovuto a ragioni personali e non alla particolarità del mercato, il TCA aveva concluso che l’interessata si era accontentata di una simile retribuzione (STCA 32.2012.207 del 6 maggio 2013, confermata con STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013).
Nella sentenza 32.2013.199 del 18 settembre 2014, il TCA ha negato l’applicazione del gap salariale ad un’assicurata che sebbene non avesse delle competenze lavorative specifiche (aveva conseguito un diploma di maestra d’asilo, ma non aveva mai svolto questa attività) è rimasta alle dipendenze della medesima ditta dal 1° settembre 1987 al 30 giugno 2006 (doc. AI 11-1) percependo per 18 anni uno stipendio inferiore alla media dei salari svizzeri e senza aver mai cercato un’occupazione alternativa.
Nella presente fattispecie questo Tribunale non ha motivi per scostarsi da quanto deciso dall’amministrazione.
Dal rapporto della consulente in integrazione professionale __________ e dal curriculum vitae dell’assicurato, si evince che RI 1 dopo le scuole dell’obbligo ha conseguito nel 2002 l’attestato federale di capacità (AFC) (doc. AI 3-1), quale montatore di impianti sanitari. Dal 2002 al 2005 ha lavorato presso diversi datori di lavoro: un mese presso __________, due mesi presso __________, tre mesi presso __________, tre mesi presso __________, quattro mesi presso __________ e cinque mesi presso __________, tutti attivi nel settore impianti sanitari e riscaldamenti (doc. AI 2-1).
Dal 1° settembre 2005 alla fine di novembre 2011 (cfr disdetta, doc. AI 4-3) è stato alle dipendenze, a tempo pieno (100%), presso la __________ di __________. Dal 1° aprile 2012 ha percepito le indennità di disoccupazione (doc. AI 44-3). In sede di risposta è quindi emerso che l’insorgente ha lavorato, sempre a tempo pieno, dal 7 aprile 2014 al 30 settembre 2014 presso __________, quale magazziniere (doc. V2).
Nel periodo alle dipendenze della __________ di __________, ovvero sei anni e tre mesi, RI 1 ha percepito un salario inferiore alla media. Dal questionario del datore di lavoro, oltre che dalla notifica LAINF, emerge un salario di base orario (tempo pieno) di fr. 27.45 (2010-2011) (doc. AI 8-3, doc. LAINF 59). Dall’estratto conto individuale allegato alla risposta di causa emerge inoltre che il salario annuale tra il 2006 e il 2009 ha subìto poche variazioni (leggermente aumentato tra il 2006 e il 2007) (doc. V4).
Orbene, come rettamente indicato dall’amministrazione (cfr. risposta 17 aprile 2014, pag. 4, doc. V), sebbene l’assicurato avesse un attestato federale di capacità ed esperienza nel settore è rimasto alle dipendenze della __________ di __________ per più di 6 anni, percependo uno stipendio inferiore alla media dei salari svizzeri e senza aver mai cercato un’occupazione alternativa.
L’assicurato avrebbe infatti guadagnato nel 2013 fr. 63'268.45 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.12.1.). Questo reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 73'643.05, cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “Costruzioni”, livello di qualifica 3, fr.5’742.-- X 12 mesi = 68’904.-- riportato su 41.7 = 71'832.40 e aggiornato al 2013).
Aggiornato al 2013 il salario dell’assicurata è dunque inferiore del 14% alla media dei salari svizzeri.
A corroborare questa tesi, nello scritto di posta elettronica del 25 giugno 2013 la __________ di __________ (ditta nella quale RI 1 aveva iniziato l’apprendistato di montatore di impianti sanitari, doc. AI 2-1) comunicava alla patrocinatrice che per un buon operaio con attestato federale di capacità ed esperienza di 11 anni il salario orario è di fr. 32.-- / 33.--. Successivamente il salario orario quale capo cantiere è di fr. 33.- / 34.-- (doc. AI 51-8).
Alla luce di quanto sopra, secondo il TCA può essere qui ritenuto che il ricorrente, per motivi estranei all'invalidità, si sia deliberatamente accontentato di un reddito considerevolmente inferiore a quello che avrebbe potuto ottenere nel settore specifico (STF 9C_21/2014 consid. 4.3).
In tale evenienza, dunque, il parallelismo dei redditi non è applicabile alla fattispecie e, pertanto, il reddito statistico ipotetico da invalido va confermato, per l'anno 2013, in fr. 62'706.20.
2.13. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.
5.6. L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”
2.14. In concreto, nella decisione impugnata, l’amministrazione in sede di risposta ha corretto la precedente riduzione del solo 5% (altri fattori di riduzione, cfr. doc. AI 63-3) e ha applicato una riduzione del 10% per attività leggere (cfr. risposta del 17 aprile 2014, doc. V).
L’insorgente, da parte sua, ha postulato una riduzione del 15% (10% per lavori leggeri e 5% per altri fattori di riduzione; doc. I, pag. 8).
In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Nel caso di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto 2013 (cfr. consid. 2.13.), il TCA ritiene corretta la riduzione del 10%.
Altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalido non ve ne sono.
Tuttavia, anche applicando la riduzione del 15% richiesta dall’insorgente, la soluzione finale non cambia.
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2013, partendo da un salario da invalido di fr. 62'706.20, ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 56'435.60. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 63'268.45 (consid. 2.12.1.), emerge un tasso d’invalidità del 10,7%, arrotondato all’11% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto né ad una rendita d’invalidità, né a provvedimenti professionali, come stabilito nella decisione impugnata.
Procedendo invece al raffronto dei redditi, con riferimento al 2013, partendo da un salario da invalido di fr. 62'706.20, ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 53'300.25. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 63'268.45 (consid. 2.12.1.), emerge un tasso d’invalidità del 15,7%, arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto né ad una rendita d’invalidità, né a provvedimenti professionali, come stabilito nella decisione impugnata.
Le prestazioni dell’assicurato vanno soppresse a partire dal 1° luglio 2013, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).
Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.15. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.16.).
Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"
2.16. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I, IX).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie, dalle carte processuali risulta che il ricorrente, coniugato con __________, ausiliaria di pulizie presso __________, dispone, quali entrate, del proprio stipendio presso __________ di fr. 4'200.-- lordi mensili, pari a fr. 2'963.20 netti (vedi estratto conto __________), della rendita __________ di fr. 528.65 mensili e dello stipendio della moglie di fr. 26.67 per 16 ore al mese, che corrispondono a fr. 5’000.50 netti annui, secondo il certificato di salario allegato, fr. 417.10 mensili (doc. XVII).
Il reddito della famiglia dell’assicurato, composta da lui, dalla moglie e dal figlio (__________del 2008) ammonta dunque a fr. 3'908.95.
Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'700.--, più fr. 400.-- per il figlio, stabiliti per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso.
Questi importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).
Al minimo esecutivo va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%, secondo la giurisprudenza citata.
In casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 2’100.-- il supplemento del 25%, vi sono poi da computare il premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie dell’assicurato (fr. 355.--), della moglie (fr. 345.--) e del figlio (fr. 77.35), la pigione dell’appartamento e del posteggio a Locarno di fr. 1’250.-- + fr. 170.--. Si ottiene così un importo di fr. 4'822.35.
In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.
L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti