Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2014.179
Entscheidungsdatum
05.02.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.179

FS

Lugano 5 febbraio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 ottobre 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - nel novembre 2012 RI 1 ha presentato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1/1-7);

  • esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 22 ottobre 2014 (preavvisata il 12 agosto 2014; doc. AI 49/1-3) l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni (doc. AI 52/1-4);

  • contro la succitata decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicura-ta ha interposto il presente ricorso con il quale (con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito) ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di riconoscerle il diritto ad una mezza rendita, subordinatamente ad un quarto di rendita;

  • con la risposta di causa – osservato che “(…) la decisione amministrativa del 22 ottobre 2014 è stata trasmessa al sindacato __________, rappresentante legale dell’assicurata come da procura agli atti (inc. AI, n. 44 e 45), lo stesso giorno per raccomandata con n. __________ (cfr. lista raccomandate annessa, doc. 1 e 2). La raccomandata è stata recapitata il 24 ottobre 2014 come risulta dal tracciamento degli invii de La Posta (doc. 3 “Track & Trace” annesso). Il termine di 30 giorni per l’invio del ricorso è iniziato a decorrere quindi il 25 ottobre 2014, scadendo domenica 23 novembre 2014, con termine riportato al primo giorno lavorativo seguente, quindi a lunedì 24 novembre. Il ricorso di parte ricorrente datato 24 novembre è però stato spedito il 25 novembre 2014 (cfr. busta ricorso) ed è giunto al lodevole Tribunale il giorno successivo. Il ricorso spedito il 25 novembre 2014 risulta essere tardivo. (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile in quanto intempestivo;

  • con lettera del 22 dicembre 2014 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che “(…) prendo atto che contrariamente a quanto indicato sulla decisione impugnata, il sindacato formalmente non ha ritirato la posta lunedì mattina 27 ottobre, ma venerdì 24 ottobre, poco prima della chiusura degli sportelli. Chiedo pertanto la restituzione in intero del termine di ricorso perché di certo la colpa del rappresentante della ricorrente è lieve: il fatto di aver ritirato la posta venerdì sera prima del week-end piuttosto che lunedì mattina non ha creato alcun vantaggio, ritenuto che durante il fine settimana non ha lavorato. È pure comprensibile che la posta, pur essendo stata ritirata venerdì sera, sia stata trattata soltanto lunedì mattina. Inoltre, siamo in presenza di motivo di riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, rispettivamente revisione ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, ritenuto che la decisione impugnata è chiaramente errata ab origine. […] Di conseguenza, al di là del rispetto o meno del termine di ricorso, l’Ufficio AI è tenuto a sottoporre a revisione, sub riconsiderazione la decisione emessa. Si chiede pertanto di entrare nel merito del ricorso, in subordine di rinviare gli atti all’Ufficio AI per nuova decisione. (…)” (VI);

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

  • in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA). Il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Per la giurisprudenza un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno del termine di ritiro dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (DTF 134 V 49, 123 III 492). Secondo la LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2bis LPGA). Inoltre, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA). Secondo la giurisprudenza, il principio della notificazione fittizia di cui all’art. 38 cpv. 2bis LPGA (nel senso che un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario) si applica non solo nel caso di invio di spedizioni a una cassetta per le lettere o presso una casella postale, ma anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale (DTF 134 V 52; STF 8C-89/2011 del 24 febbraio 2011). Tale finzione di notifica presuppone tuttavia che il destinatario debba ragionevolmente attendersi, in buona fede, l’intimazione di un atto (DTF 134 V 52; Kieser, ATSG Kommentar, 2.ed., all’art. 18 n. 11). Di conseguenza, una parte che, durante una procedura pendente, si assenta per un certo periodo di tempo dal luogo indicato alle autorità, omettendo di prendere delle disposizioni necessarie affinché gli invii postali che pervengono a questo indirizzo le vengano trasmessi o di informare l’autorità sul luogo dove può essere raggiunta o, ancora, di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, non può prevalersi della sua assenza in occasione del tentativo di notifica di una comunicazione ufficiale al suo indirizzo abituale, se doveva attendersi con una certa verosimiglianza di ricevere una tale comunicazione (DTF 119 V 89 consid. 4b, 123 III 492; STF 8C-89/2011 del 24 febbraio 2011). Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 e segg.). Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Secondo la giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, ma è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito del ricorso, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

  • nella concreta evenienza, come accertato dall’Ufficio AI, la decisione impugnata del 22 ottobre 2014 è stata inviata per raccomandata lo stesso giorno al sindacato __________ (al-l’epoca patrocinatore dell’assicurata; cfr. doc. AI 44/1 e 45/1) che l’ha ritirata il 24 ottobre 2014 (IV/1-3). Il termine di ricorso di 30 giorni ha iniziato pertanto a decorrere il 25 ottobre 2014 ed è quindi giunto a scadenza, considerato che l’ultimo giorno era una domenica, lunedì 24 novembre 2014. Entro questa data, dunque, l'assicurata avrebbe dovuto consegnare l’impu-gnativa a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero (cfr. STF 9C_448/2009 del 28 agosto 2009). Consegnato alla posta, per contro, solo il martedì 25 novembre 2014 (cfr. I e busta allegata), il ricorso di RI 1 è quindi tardivo;

  • ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DTF 123 V 106 consid. 2a; 114 V 123 consid. 3b). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2009, N. 4 ad art. 41, pag. 526; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozial-versicherung, Zurigo 1999, pag. 170 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). La giurisprudenza ammette ad esempio che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo (DTF 112 V 255). Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). La giurisprudenza ha segnatamente negato la restituzione dei termini nel caso di una malattia che non impediva completamente il rispetto dei termini (DTF 112 V 256), di una parziale incapacità lavorativa o di un sovraccarico di lavoro (cfr. Kieser, op. cit., N. 7 ad art. 41, pag. 527);

  • in concreto l’insorgente non fa valere alcun valido motivo, ai sensi della succitata giurisprudenza, che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso. In particolare un motivo d’impedimento non può essere ravvisato ai sensi della summenzionata giurisprudenza nell’addotta circostanza secondo la quale “(…) il fatto di aver ritirato la posta venerdì sera prima del week-end piuttosto che lunedì mattina non ha creato alcun vantaggio, ritenuto che durante il fine settimana non ha lavorato. È pure comprensibile che la posta, pur essendo stata ritirata venerdì sera, sia stata trattata soltanto lunedì mattina. (…)” (VI);

  • quanto all’asserita esistenza di motivi per procedere ad una revisione e/o riconsiderazione ex art. 53 LPGA della decisione impugnata competente a decidere in merito è l’Ufficio AI. La lettera 22 dicembre 2014 dell’avv. RA 1 (VI) va pertanto trasmessa all’amministrazione per le proprie incombenze;

  • secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

  • visto l’esito della vertenza alla ricorrente vengono accollati fr. 200.-- di spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

§ La lettera 22 dicembre 2014 dell’avv. RA 1 (VI) è trasmessa all’Ufficio AI per i suoi incombenti conformemente ai considerandi.

  1. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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