Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2014.176
Entscheidungsdatum
20.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.176

fs

Lugano 20 maggio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Nel mese di maggio 2012 RI 1, classe 1967, da ultimo attiva a tempo parziale quale impiegata di commercio presso la __________ di __________ (cfr. doc. 26/1-7), ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da discopatia e artrosi (doc. AI 6/1-6).

1.2. Con decisione 22 ottobre 2014, preavvisata il 27 giugno 2014 (doc. AI 81/1-5) – sulla base della perizia reumatologica del 27 gennaio 2014 con complemento del 6 febbraio 2014 del dr. __________ (doc. AI 65/1-14 e 68/1), del rapporto finale del 30 gennaio 2014 con annotazioni dell’11 febbraio e del 3 giugno 2014 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 66/1-4, 69/1 e 79/1), dell’inchiesta economica per indipendenti del 26 maggio 2014 con complemento del 4 giugno 2014 (doc. AI 76/1-12 e 80/1-2) e dell’inchiesta domiciliare del 26 maggio 2014 (doc. AI 77/1-7) –, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2013 (trascorso l’anno di attesa di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 aprile 2014 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute nel gennaio 2014 ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI) ed alle rispettive rendite completive per i figli (doc. AI 97/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 92/1-5). L’amministrazione è giunta alla suddetta valutazione in applicazione del metodo misto ritenuto che l’assicurata andava considerata quale indipendente al 50% e casalinga al 50% (cfr. l’inchiesta economica per indipendenti e l’inchiesta domiciliare, entrambe del 26 maggio 2014, sub. doc. AI 76/1-12 e 77/1-7, in particolare il punto “Definizione dell’attività lucrativa” sub doc. AI 77/2).

1.3. Contro la decisione del 22 ottobre 2014, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso al TCA con il quale – eccepito che non può essere trattata quale indipendente, contestata l’inchiesta domiciliare (l’invalidità complessiva quale casalinga ammonterebbe al 66%) e la valutazione medica (il dr. __________ avrebbe attestato un’incapacità lavorativa del 55%) – ha chiesto l’attribuzione di almeno tre quarti di rendita dal 1. maggio 2014.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – ribadito che l’insorgente va ritenuta quale indipendente e rimandato “(…) all’esaustivo rapporto d’inchiesta del 30.05.2013 ed al relativo complemento del 04.06.2014, il quale porta ad un grado AI differente per il fatto che nel primo rapporto era stata considerata un’incapacità lavorativa del 55% intesa come riduzione del rendimento su un’intera giornata lavorativa, mentre nel complemento successivo (seguito ad una precisazione del medico SMR - vedasi nota del 03.06.2014 - doc. 79 incarto AI) è stata ritenuta l’inabilità lavorativa corretta, intesa come riduzione del tempo (4 ore al giorno) con una - minima - diminuzione del rendimento (10%). (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con scritti del 13 gennaio e del 10 aprile 2015 l’avv. RA 1 ha notificato i mezzi di prova chiedendo quando si procederà all’audizione personale della sua assistita (VI e VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso il diritto a prestazioni dal 1. maggio 2014 (il diritto alla rendita intera dal 1. gennaio 2013 al 30 aprile 2014 non è contestato).

L’insorgente chiede la riforma della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad almeno tre quarti di rendita dal 1. maggio 2014.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

Giusta l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso. L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1998 pag. 121 e 255; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, pag. 324-325; riassunto della giurisprudenza in STF 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 3 e 4).

Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag. 34 consid. 3b; DTF 104 V 135 consid. 2c).

In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122-123 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (metodo straordinario di graduazione; STF I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.4; DTF 128 V 29 consid. 1; Pratique VSI 1998 pag. 122-123 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b).

Al riguardo, la circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3103 (nel tenore valido dal 1° gennaio 2015, applicabile al caso concreto ), stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi – per esempio a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (DTF 128 V 29; I 230/04, Pratique VSI 1998 pagg. 121 e 255). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3104 CIGI dispone che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3105 CIGI).

La cifra 3106 CIGI stabilisce poi che, essendo basato su una valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute, il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 pag. 230).

2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg. e STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è stata ribadita nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Da ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190-191).

2.6. Deve innanzitutto essere premesso che al fine di stabilire il grado d’invalidità, nella fattispecie in esame l’Ufficio AI, applicando il metodo misto e sulla base dei dati forniti dalla ricorrente, ha valutato al 50% sia la parte dedicata all’attività indipendente che la quota dedicata alle mansioni domestiche.

Tale suddivisione (rimasta incontestata) deve essere confermata, la relativa conclusione essendo stata presa sulla base delle dichiarazioni rese dall’assicurata in sede d’inchiesta domiciliare del 26 maggio 2014 (doc. AI 77/1-7).

2.7. Dopo una prima valutazione ad opera del medico SMR dr. __________ (cfr. le annotazioni del 7 gennaio 2012, del 21 maggio 2013 e del 26 settembre 2013 sub doc. AI 43/1, 49/1 e 55/1), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 61/1-2).

Nella perizia reumatologica 27 gennaio 2014 (doc. AI 65/1-14) il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna – poste le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…) Sind. Lombo vertebrale e -spondilogena cronica su/con: - intervento di laminectomia L5 sx, artrectomia mediana L5/S1, neurolisi L5 e S1 a sx, discectomia L5/S1 a sx, avvitamento transpeduncolare L5 e S1, impianto di gabbia intersomatica in L5/S1 a sx e posa di sbarre pre-lordizzate. - Moderata discopatia L2/3 e L4/5. (…)” (doc. AI 65/9) –, ha espresso la seguente valutazione e prognosi:

" (…)

VALUTAZIONE E PROGNOSI:

L’assicurata lamenta dolori lombari da una decina d'anni, quando ha consultato la prima volta Dr. __________, il quale tramite un esame RMN ha riscontrato una discopatia L5/S1. Nel corso del 2011 riferisce di un importante peggioramento dei dolori che irradiavano posteriormente alla coscia dx. È quindi stata valutata da Dr. __________ in vista di una terapia con radiofrequenze. Tuttavia, i blocchi diagnostici sono risultati negativi. In particolare è risultato negativo un blocco selettivo rivolto alla radice S1 sx, così come i blocchi delle faccette articolari L4/5 e L5/S1, motivo per cui non sono stati proposti trattamenti mini-invasivi. Nel gennaio 2012 la paz. è di nuovo stata presa in cura da Dr. __________, il quale in una nuova RMN costatava una grave discopatia L5/S1 con reazione edematosa tipo Modic 1, proponendo una infiltrazione delle faccette posteriori e ventilando la possibilità di un intervento stabilizzante.

Nel maggio dello stesso anno (2012) la paz. si reca a __________ alla clinica __________ da Dr. __________ che nel suo rapporto descrive una diagnosi di sindrome algica lomboradicolare L5 d.d.p. con osteocondrosi erosiva pronunciata L5/S1 e stenosi bilaterale dei forami L5/S1, tuttavia senza deficit sensitivo-motori. Dr. __________ propone sia un'infiltrazione faccettaria sia un intervento chirurgico.

L'assicurata afferma che aveva dolori lombari costanti e formicolii ai piedi. Secondo quanto risulta da Dr. __________ la paz. si è sempre mostrata indecisa ed insicura riguardo al fatto di sottoporsi ad un intervento di chirurgia spinale. In ogni caso anche il trattamento conservativo non ha portato a miglioramenti significativi. Dato che Dr. __________ aveva cessato la sua attività, si è affidata alle cure del Dr. __________. Costui nell'agosto 2012 riteneva ben chiara la correlazione tra la sintomatologia, suggestiva per una insufficienza/instabilità segmentaria, e la discopatia degenerativa con restringimento dei forami di coniugazione L5, concordando sull'indicazione operatoria. Da notare ad ogni modo che una sintomatologia radicolare oggettiva non risulta dalla documentazione medica agli atti.

Nel dicembre 2012 l'assicurata è stata infine sottoposta all'intervento decompressivo e stabilizzante da parte di Dr. __________. Il decorso postoperatorio è risultato piuttosto deludente. In effetti l'assicurata segnala che unicamente gli episodi acuti a livello lombare sono diminuiti, mentre non sono migliorati i dolori all'arto inferiore dx. Inoltre alla gamba sx sono apparse delle disestesie cutanee tuttora presenti.

Attualmente lamenta i dolori lombari da lei definiti abituali con irradiazione fino dietro la coscia dx, mentre i bruciori alla gamba sx li avverte solamente al tatto.

Si sente bloccata e non riesce a piegarsi, non riesce a stare seduta o in piedi per più di mezz'ora. Il mattino i disturbi sono meno marcati, ma poi aumentano nel corso della giornata. A partire da mezzodì, dopo che ha cucinato per il pranzo, deve riposarsi.

Dal lato terapeutico, negli ultimi mesi esegue degli esercizi con una personal trainer, dopo i quali per 1-2 giorni sente un certo miglioramento e fa ogni giorno mezzora di esercizi ed una camminata di mezz'ora con il cane.

Dal lato clinico, a distanza di un anno dall'intervento, risulta tuttora una limitazione dolorosa della mobilità lombare di circa ½ alla flessione, senza segni radicolari irritativi o deficitari agli arti inferiori. Durante la visita non ho notato da parte della paz. alcuna tendenza ad amplificare i disturbi né indizi in direzione di una sind. funzionale del dolore, anche se occorre considerare una certa cronicizzazione delle algie.

Per quanto riguarda la diagnostica per immagine, sull'ultima e recente RMN lombare del 8 gennaio 2014, oltre agli esiti di intervento chirurgico al segmento L5/S1 risulta unicamente una "leggera obliterazione del forame di coniugazione a sx ed una possibile leggera irritazione radicolare L5 a s sx" come descritto nel referto. Ad ogni modo in questo momento non risulta alcuna clinica in favore di un disturbo radicolare. Inoltre, le disestesie cutanee sulla parte laterale della gamba dx si manifestano solo alla pressione, per cui non hanno un significato clinico rilevante. I dolori all'arto inferiore dx sono con ogni evidenza di natura spondilogena. Soprattutto per quel che concerne la loro intensità le algie non trovano dunque una chiara spiegazione ed un adeguato correlato sulla diagnostica per immagine.

A distanza di un anno dall'intervento stabilizzante occorre considerare la situazione come in gran parte stabilizzata, anche se rimane aperto un sottile margine di miglioramento.

Dal lato terapeutico la paz. è seguita e curata in modo adeguato. Per quanto attiene la mia specialità dovrebbe continuare regolarmente con degli esercizi di ginnastica posturale e rinforzo muscolare. Non intravvedo in questo caso misure terapeutiche specifiche di ordine conservativo o invasivo in grado di migliorare in modo sensibile e duraturo la situazione della paz. e dunque la sua capacità di lavoro. (…)" (doc. AI 65/10-11)

Quanto alle conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integra-zione il perito ha concluso:

" (…)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:

L'assicurata è dunque limitata dalla problematica di dolori lombari cronici in st. di intervento di stabilizzazione del segmento Lombosacrale 12 mesi fa. Le alterazioni degenerative degli altri segmenti lombari sono lievi.

L'assicurata è dunque limitata sia nella capacità di carico della colonna lombare sia per quanto concerne la sua autonomia. Dal lato reumatologico l'esigibilità al lavoro può per tanto essere così stabilita:

Sollevare e portare pesi fino a 10 kg all'altezza dei fianchi: talvolta.

Sollevare e portare pesi fino a 10 kg all'altezza del petto e oltre: di rado.

Sollevare e portare pesi fino da 10 a 25 kg: di rado.

Sollevare e portare pesi >25 kg: non esigibile.

Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione: normale.

Maneggio di attrezzi medi: talvolta.

Maneggio di attrezzi pesanti: non esigibile.

Lavori sopra l'altezza del capo: talvolta.

Posizione seduta e seduta chinata: talvolta, con possibilità di cambiare posizione per alcuni minuti ogni ½ ora.

Posizione eretta: talvolta, per non più di 30 min. consecutivamente.

Posizione eretta chinata: di rado.

Rotazioni del tronco: talvolta.

Posizione accovacciata: di rado.

Flessione delle ginocchia: normale.

Camminare fino a 50 m: normale.

Camminare oltre i 50 m: talvolta.

Camminare su lunghi tragitti: di rado.

Camminare su terreni dissestati: non esigibile.

Salire o scendere le scale: normale.

Salire su scale a pioli: non esigibile.

Equilibrio, bilanciamento: limitato

B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

A partire dal gennaio 2012 l'assicurata risulta dunque inabile al suo lavoro di impiegata di Commercio, attività che svolgeva nell'ambito della ditta del marito, come risulta anche dalla documentazione medica specialistica e assicurativa. Tale inabilità lavorativa risulta inoltre giustificata per 12 mesi dopo l'intervento neurochirurgico del dicembre 2012.

A partire da 12 mesi dopo questo intervento di chirurgia spinale e la situazione essendo da ritenersi stabilizzata, visto l'esito della RMN lombare del 08.01.2014 ed in assenza di disturbi radicolari, una ripresa parziale della sua attività può essere a questo punto ritenuta possibile.

Considerando la sua ultima attività come adeguata e leggera, a partire dal 01.02.2014, ritengo che l'assicurata sia in grado di assicurare un lavoro amministrativo in ragione di 4 ore al giorno, con possibilità di inserire alcune piccole pause, ciò che comporta una ulteriore riduzione del rendimento del 10% (capacità lavorativa residua dunque 45%).

Ritengo per contro che l'assicurata non sia in grado di svolgere una lavoro a tempo pieno a rendimento ridotto.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:

C.1 È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?

Non sono in corso o previsti particolari provvedimenti d'integrazione. Occorre a questo riguardo considerare che la capacità lavorativa in attività adeguata non sarebbe superiore a quella dell'attività precedente.

C.2 É possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto dì lavoro attuale?

No.

C.3 L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Allo stato attuale delle cose l'assicurata può svolgere unicamente lavori leggeri e possibilmente variati, nel rispetto dei limiti funzionali descritti sopra (B.1). La valutazione della capacità di lavoro per una attività adatta così definita ricalca quanto stabilito per la sua attività amministrativa precedente (B.2).

In ambito domestico, a partire dai 01.02.2014, è da ritenere ima capacità lavorativa del 50%.

(…)" (doc. AI 65/12-14)

2.8. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, pag. 550-551).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il perito dr. __________, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni secondo la quale “(…) considerando la sua ultima attività come adeguata e leggera, a partire dal 01.02.2014, ritengo che l’assicurata sia in grado di assicurare un lavoro amministrativo in ragione di 4 ore al giorno, con possibilità di inserire alcune piccole pause, ciò che comporta una ulteriore riduzione del rendimento del 10% (capacità lavorativa residua dunque 45%). […] Allo stato attuale delle cose l’assicurata può svolgere unicamente lavori leggeri e possibilmente variati, nel rispetto dei limiti funzionali descritti sopra (B.1). La valutazione della capacità di lavoro per un’attività adatta così definita ricalca quanto stabilito per la sua attività amministrativa precedente (B.2). […] In ambito domestico, a partire dal 01.02.2014, è da ritenere una capacità lavorativa del 50%. (…)” (doc. AI 65/13-14).

La dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ – che disponendo dell’incarto della cassa malati ha potuto, in particolare, considerare anche le valutazioni del dr. __________ quale perito fiduciario della Cassa (cfr. i doc. 6/1-4, 15/1, 31/1-4 e 43/1 dell’inc. cassa malati tutti menzionati nella perizia del dr. __________) – non é stata del resto smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie ed è stata confermata anche dal dr. __________ sia nel rapporto finale 30 gennaio 2014 che nelle annotazioni 11 febbraio e 3 giugno 2014 (doc. AI 66/1-4, 69/1 13 e 79/1).

In particolare – ribadito che il perito dr. __________ ha concluso, tra l’altro, che “(…) considerando la sua ultima attività come adeguata e leggera, a partire dal 01.02.2014, ritengo che l’assicurata sia in grado di assicurare un lavoro amministrativo in ragione di 4 ore al giorno, con possibilità di inserire alcune piccole pause, ciò che comporta una ulteriore riduzione del rendimento del 10% (capacità lavorativa residua dunque 45%). (…)” (doc. AI 65/13), osservato che dal rapporto finale SMR del 30 gennaio 2014 risulta che l’incapacità lavorativa del 55% è riferita ad un’attività al 100% (cfr. doc. AI 66/2) e ritenuto che nell’annotazione del 6 giugno 2014 il dr. __________ ha confermato che “(…) La IL 55% (NB: riferita ad attività al 100%) data dal perito nell’attività di salariata tiene già conto della possibilità di ampia gestione degli orari etc.. (come citato da TIZAB a pag. 8 del suo rapporto per indipendenti, in cima alla pagina). (…)” (doc. AI 79/1) –, non è possibile seguire l’avv. RA 1 laddove pretende che “(…) considerata l’attività professionale esercitata al 50% e l’inabilità al lavoro del 55%, per tale attività la ricorrente deve essere considerata invalida nella misura almeno del 27.5%. (…)” (I, punto 4).

Infatti, volendo trattarla quale dipendente (come a torto preteso dall’insorgente come si vedrà ai prossimi considerandi) e ritenuta una capacità lavorativa del 45% nella sua attività abituale (come espressamente confermato dal dr. __________ nel complemento del 6 febbraio 2014 sub. doc. AI 681/1) è possibile procedere ad un confronto percentuale per valutare la perdita di guadagno risultante dalla sua incapacità lavorativa. In questo caso, per il calcolo del grado d’invalidità per la parte salariata, si procede come segue: la percentuale di salariata diminuita della percentuale residua di capacità lavorativa va moltiplicata per cento e divisa per la percentuale di salariata. Nel caso concreto – considerata la parte salariata del 50% e la capacità lavorativa residua nella medesima attività del 45% – il grado d’invalidità per la parte salariata sarebbe del 10% ([50 – 45] x 100 : 50 = 10) e il discapito economico per questa parte si attesterebbe al 5% (50 x 10% = 5%; in argomento, con un esempio concreto e rinvii ad altri casi analoghi, cfr. il consid. 5 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 confermato nelle STF 9C_48/2013 del 9 luglio 2013; 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013 e 9C_678/2013 del 4 novembre 2013).

In questo senso tanto il richiamo dell’intero incarto dal dr. __________ quanto l’audizione dell’insorgente (cfr. VI e VIII) vanno respinti. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Va inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.10. Per il calcolo del grado d’invalidità – ritenute la parte dedicata all’attività indipendente e la quota dedicata alle mansioni domestiche pari al 50% (cfr. consid. 2.6) – l’Ufficio AI ha correttamente applicato il metodo misto.

Per una fattispecie nella quale questo Tribunale ha confermato l’applicazione del metodo misto nel caso di un’assicurata ritenuta casalinga al 91% e indipendente al 9% vedi la STCA 32.2013.219 del 24 settembre 2014.

2.10.1. Grado d’invalidità per la parte casalinga

2.10.1.1 L’insorgente – rinviando alle osservazioni del 29 agosto 2014 sub doc. AI 87/1-2: “(…) Per quanto attiene all’attività casalinga la ricorrente, nelle proprie osservazioni del 29 agosto 2014, considerando gli effettivi impedimenti ha proposto un’invalidità complessiva del 66%, da ridurre al 33% considerato il grado percentuale di svolgimento di questa attività. (…)” (I punto 4) – sostiene che “(…) per la quota di casalinga le percentuali indicate nel progetto di decisione non possono essere accettate. Il grado d’invalidità per la pianificazione, organizzazione, ecc e per la preparazione pasti e pulizia cucina, può essere accettato. Per contro l’assicurata presenta impedimenti nella misura del 100% per le attività di pulizia, spesa e acquisti e bucato, cucito, ecc. Questo in considerazione delle conseguenze della gravissima patologia della quale la medesima soffre. Pertanto per queste attività occorre considerare un’invalidità rispettivamente del 20%, 10% e 20%. Infine il grado di invalidità per l’attività di cura dei figli può essere accettato. Ne consegue che per l’attività di casalinga l’assicurata presenta un’invalidità complessiva del 66% (14% + 20% + 10% + 20% + 2%). (…)” (doc. AI 87/2).

2.10.1.2. L’Ufficio AI, per stabilire la capacità dell’assicurata quale casalinga, ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il 26 maggio 2014 (cfr. doc. AI 72/1 e il relativo rapporto del 30 maggio 2014 sub. doc. AI 77/1-7).

Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 40% (doc. AI 77/6).

Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni.

Considerato che l’insorgente non ha formulato valide contestazioni al riguardo limitandosi a sostenere in modo del tutto generico che “(…) Per contro l’assicurata presenta impedimenti nella misura del 100% per le attività di pulizia, spesa e acquisti e bucato, cucito, ecc. Questo in considerazione delle conseguenze della gravissima patologia della quale la medesima soffre. (…)” (doc. AI 87/2) e ricordato che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4), alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.

Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

Va inoltre rilevato che nell’inchiesta domiciliare in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari. In virtù dell’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3), anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). In particolare nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari.

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

In concreto, da una parte dagli atti non risulta alcuna patologia psichiatrica, dall’altra parte il dr. __________ (senza tuttavia considerare l’aiuto dei famigliari; al riguardo nell’inchiesta è a più riprese evidenziata l’esigibilità della collaborazione del coniuge e questo anche avuto riguardo al fatto che egli è al domicilio per parte del tempo) ha concluso per un’incapacità lavorativa quale casalinga del 50% (cfr. doc. AI 65/14).

In questo senso, ribadito che questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi e che l’assistente sociale ha potuto considerare anche l’aiuto dei famigliari nei lavori che l’assicurata non può svolgere personalmente nell’economia domestica, la valutazione dell’inchiesta 26 maggio 2014 va quindi confermata.

Inoltre, visto quanto precede e come suenunciato (cfr. consid. 2.9), va qui ribadito il rifiuto dell’audizione dell’insorgente.

2.10.1.3. Posta la percentuale del 50% quale casalinga il discapito economico per questa quota è quindi del 20% (50 x 40% = 20%).

2.10.2. Grado d’invalidità per la parte indipendente

2.10.2.1. L’insorgente assevera che “(…) non può essere trattata quale indipendente. Essa infatti, ancorché socia del proprio datore di lavoro, è stata a tutti gli effetti dipendente. (…)” (doc. I punto 4).

2.10.2.2. Dall’estratto del registro di commercio risulta che la ricorrente è socia gerente con diritto di firma individuale della __________ Sagl e che detiene l’intero capitale sociale (cfr. doc. AI 29/1-2).

Secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS per cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente é determinante la condizione economica e non giuridica (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, dei figli o di parenti stretti (STF I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1). L’Alta corte, nella STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010, ha considerato quale indipendente un socio gerente di una Sagl che deteneva il 96% del capitale societario.

In questo contesto il marginale 3028.1 delle CIGI, nel tenore valido dal 1° gennaio 2015, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v. 8C_898/2010). (…)”.

Nella STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013 questa Corte ha confermato l’operato dell’Ufficio AI di addizionare al salario di un assicurato, dipendente e socio gerente dell’azienda di famiglia, la quota parte (50%) dell’utile, la cui somma è stata considerata quale reddito da invalido. Diverso è invece il caso esaminato nella STCA 32.2013.23 dell’11 novembre 2013 in cui quale reddito da valido di un assicurato, anch’egli dipendente e socio gerente della sua Sagl, l’amministrazione aveva preso in considerazione solo il salario non risultando che l’interessato percepisse anche utili aziendali.

In concreto, conformemente alle succitate STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010 (l’assicurata detiene l’intero capitale sociale) e marginale 3028.1 delle CIGI (l’assicurata è socia gerente con diritto di firma individuale della Sagl datrice di lavoro), é dunque a ragione che l’amministrazione ha trattato l’insorgente alla stregua di un indipendente.

2.10.2.3. La consulente, nell’inchiesta economica per indipendenti del 26 maggio 2014 (doc. AI 76/1-12), ha ritenuto un reddito da valido pari a fr. 39'260.-- rilevando che “(…) il salario che l’assicurata si è attribuita è rimasto stabile dal 2008 al 2011; per semplicità prenderemo a riferimento l’Estratto dei conti individuali, che riporta il dato lordo dei contributi. La media dei salari negli anni considerati risulta dunque essere di fr. 35'425.--. A questa cifra dobbiamo aggiungere l’utile imposto fiscalmente, comprensivo dei vantaggi ma dal quale sono state dedotte le eventuali perdite, utile che, sempre negli anni considerati e nella misura attribuita all’assicurata (50%) risulta essere di fr. 3'360.-- netti, fr. 3835.-- lordi. Il reddito senza invalidità al lordo dei contributi, risulta essere, pertanto, di fr. 39'260.--. (…)” (doc. AI 76/8). Al riguardo questo Tribunale – ritenuto che su questo aspetto gli atti vanno rinviati all’amministrazione affinché proceda ad una corretta applicazione del metodo straordinario – si limita a rilevare che nel calcolo dell’utile si è incorsi in un errore laddove, per il 2011, la quota parte dell’assicurata è stata calcolata in base ad una perdita di fr. 1'616.-- anziché di fr. 5'615.-- (cfr. l’evoluzione dei redditi dell’impresa e l’allegato 2 sub doc. AI 76/7 e 76/12).

Quanto al reddito con invalidità la consulente ha, tra l’altro, evidenziato che “(…) come abbiamo detto in altri punti del rapporto, assistiamo al calo della cifra d’affari sin dall’anno che precede l’insorgenza del danno, con un trend che è stato confermato in seguito e che i coniugi RI 1 hanno addotto a ragioni di natura economica. Procedere con una valutazione della perdita raffrontando il reddito senza e con l’invalidità non sarebbe dunque corretto, dato che verrebbe ad inficiare il nesso di causalità tra il danno e la perdita stessa. Appare infatti evidente, proprio per la gestione della società di carattere famigliare e le sinergie tra i coniugi, che il calo del fatturato, e conseguentemente degli utili aziendali, non siano da attribuire unicamente all’assenza della signora RI 1, che offre un contributo alla gestione ma in misura assai meno importante alla produttività. (…)” (doc. AI 76/8).

In concreto – come ritenuto dall’amministrazione che lo ha però applicato in modo errato –, ricordato che è sufficiente che uno dei due redditi da confrontare non sia determinabile (cfr. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 324), nella fattispecie va applicato il metodo straordinario.

La consulente, nel complemento del 4 giugno 2014 al rapporto di inchiesta del 30 maggio (doc. AI 80/1-2), ha calcolato il tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale confrontando il reddito da valido di fr. 39'260.-- con quello da invalido di fr. 34'171.--. Considerata una diminuzione del reddito dell’attività professionale imputabile al danno di fr. 5'089.-- – al reddito di fr. 39'150.-- (“(…) Base di calcolo (secondo l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari: 2010, TA7, pos. 21, liv. 4, donne Fr. 2'837.-- dato attualizzato al 2012 (lavoro al 50%) x 12 (fr. 34'044.--) + 15% (fr. 39'150.--) (…)” (doc. AI 80/1)) é stata applicata l’incapacità al lavoro ponderata del 13% ottenuta tramite il confronto tra campi di attività per la professione di impiegata/gerente (cfr. l’allegato 1 sub doc. AI 80/2) –, la consulente ha sottratto tale importo al reddito da valido ottenendo un reddito da invalido di fr. 34'171.-- (39'260 - 5'089 = 34'171).

Questo Tribunale non può confermare il suddetto calcolo.

Infatti, in corretta applicazione del metodo straordinario, una volta ponderati i campi di attività senza danno alla salute (in casu 74% nell’attività amministrativa e 26% nella vendita auto/immatricolazioni, come risulta dall’allegato 1 sub doc. AI 80/2), il tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale è dato dal confronto del reddito ipotetico senza invalidità (pari alla somma dei redditi annuali senza danno considerata la percentuale lavorativa e ottenuti in ogni singolo campo di attività in base ai rispettivi dati statistici e al livello di qualificazione) con quello da invalido. Il reddito da invalido lo si ottiene sottraendo a quello da valido la diminuzione del reddito dell’attività professionale imputabile al danno (pari alla somma delle diminuzioni ottenute in ogni singolo campo applicando al rispettivo reddito annuale senza danno la rispettiva incapacità al lavoro) (per un caso concreto vedi la già citata STCA 32.2013.219 del 24 settembre 2014 e in particolare le tabelle ivi riprodotte a pag. 22).

In pratica, procedendo ad un confronto percentuale (dalla succitata tabella 1 risulta che l’incapacità al lavoro ponderata è stata ottenuta semplicemente applicando al singolo campo di attività il rispettivo grado d’incapacità; cfr. doc. AI 80/2) non si è tenuto conto del fatto che i redditi senza danno nei singoli campi d’attività possono variare a seconda della tabella applicabile e del relativo livello di qualificazione.

Inoltre – ricordato che il dr. __________ ha concluso per una capacità lavorativa residua del 45% tanto nella sua ultima attività (ritenuta adeguata) quanto in un’altra attività adeguata (cfr. consid. 2.9) – non è dato a sapere come la consulente (che non è medico) abbia potuto stabilire per l’attività amministrativa e per quella di vendita auto/immatricolazioni, nell’inchiesta del 26 maggio 2014, un grado d’incapacità del 45% rispettivamente del 60% (cfr. doc. AI 76/11) e, nel complemento del 4 giugno 2014, del 10% rispettivamente del 20% (cfr. doc. AI 80/2).

In particolare, ritenuto che dai suddetti atti per l’attività di vendita auto/immatricolazioni la consulente ha evidenziato che “(…) si tratta di attività che comportano l’assunzione prolungata di posture in ergonomiche (all’ufficio di circolazione in modo particolare) e che possono richiedere all’assicurata, anche nella vendita davanti ai clienti, di dover rimanere a lungo nella posizione seduta. Ritengo pertanto che per queste mansioni si giustifichi un grado d’impedimento superiore rispetto a quello indicato per la mera attività amministrativa (…)” (doc. AI 76/11) e che “(…) in questo contesto ritengo di dover considerare un grado maggiore dato che si tratta di attività in cui all’assicurata può essere richiesto dal contesto di assumere posture in ergonomiche per un tempo più elevato (davanti ad un cliente per esempio o all’ufficio di circolazione) (…)” (doc. AI 80/2) e viste le limitazioni funzionali poste dal dr. __________ (cfr. doc. AI 65/12), questo Tribunale ritiene che l’amministrazione dovrà chiarire anche questo aspetto medico.

2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché – una volta stabilito il grado d’invalidità per la parte indipendente in corretta applicazione del metodo straordinario dopo aver chiarito l’aspetto medico circa il grado d’incapacità per l’attività di vendita auto/immatricolazioni (cfr. consid. 2.10.2.3) e ritenuto il grado d’invalidità per la parte casalinga del 20% (cfr. consid. 2.10.1.2 e 2.10.1.3) –, in base al metodo misto, si pronunci nuovamente sul diritto ad una rendita dal 1. maggio 2014.

2.12. Il ricorso – fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1 gennaio 2013 al 30 aprile 2014 – va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.11.

2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Alla ricorrente, patrocinata da un legale, vanno riconosciuti fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ Gli atti – fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1 gennaio 2013 al 30 aprile 2014 – vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al considerando 2.11.

  1. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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