Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2013.192
Entscheidungsdatum
10.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.192

FC/sc

Lugano 10 ottobre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 settembre 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1966, di professione muratore, ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti nell’aprile 2008. L’Ufficio AI ha accolto tale domanda assegnandogli, mediante decisione 2 marzo 2011, una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1. aprile al 30 novembre 2008 (doc. AI85, 87). Una seconda richiesta di prestazioni del maggio 2011 è stata respinta con provvedimento del 30 gennaio 2012 (doc. AI 109).

Nell’agosto 2012 RI 1, tramite il suo rappresentante RA 1, ha presentato una terza domanda di prestazioni sostenendo un peggioramento delle sue condizioni (doc. AI 1).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica eseguita dal dr. __________, dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, con decisione 30 settembre 2013 (preavvisata il 20 agosto 2013) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni non raggiungendo l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile.

1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato sempre per il tramite di RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, allegando documentazione medica e postulando l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per una nuova e più accurata valutazione medica.

1.3. Con la risposta di causa del 20 novembre 2013 (doc. IV) l’Ufficio AI ha chiesto la conferma del provvedimento censurato e la reiezione del ricorso.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha (nuovamente) diritto o meno ad una rendita d’invalidità.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.4. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichun- gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.5. Nella presente fattispecie, mediante decisione del 2 marzo 2011 RI 1, di professione muratore, è stato messo al beneficio di una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1. aprile al 30 novembre 2008 (doc. AI 85, 87). La decisione si è basata essenzialmente su una perizia reumatologica eseguita per conto della __________ il 1. settembre 2008 dal dr. __________, reumatologo, per il quale, a dipendenza delle diagnosi di “persistente irritabilità meccanica della cerniera lombosacrale con moderata sindrome lombo vertebrale cronica (in/con stato dopo sindrome lombo radicolare irritativa S1 a destra da ernie discali L4/5 e L5/S1, stato da discectomia L4/5 e recessotomia L4/5 e L5/S1 a destra, iniziale osteocondrosi L4/5 e L5/S1, turbe statiche modiche del rachide) e anamnesticamente gonalgia meccanica a destra probabilmente nell’ambito di una condropatia retropatellare”, aveva concluso che l’assicurato era da ritenere inabile nella sua professione di muratore, ma abile in misura piena in attività lavorative leggere rispettose delle limitazioni derivanti dalle problematiche vertebrali (doc. AI 32 incarto Cassa malati).

Nell’ambito della seconda domanda di prestazioni presentata nel maggio 2011 l’amministrazione ha fatto eseguire una seconda perizia dal dr. __________, il quale, nel suo referto del 5 dicembre 2011, poste le diagnosi di:

" Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in

  • Alterazioni degenerative della colonna lombare (osteocondrosi L4/L5 con bulging discale asimmetrico verso sinistra con deviazione della radice di L5 a sinistra senza compressione, importanti alterazioni cicatriziali periradicolari SI a destra al segmento operato L5/S)

  • Esiti da microdiscectomia L5/S1 a destra con recessotomia L4/L5 a destra, il 29.8 2007

  • Disturbi statici del rachide (ipercifosi prolungata della dorsale con protrazione del capo, scoliosi destroconvessatoracale)

  • Decondizionamento e sbilancio muscolare

Probabile gonartrosi bilaterale

  • Documentata a destra alla RM del 23.1.2007

ha concluso che l’assicurato, dal 23 dicembre 2008 (data di stesura del rapporto medico reumatologico del dr. __________), andava considerato abile al lavoro in misura completa per attività tenenti conto dei limiti funzionali e di carico menzionati. Nella sua ultima attività principale come muratore, sempre a partire dal 23 dicembre 2008 era da considerare inabile al lavoro in misura superiore al 70 %, come già ritenuto dal dr. __________, da intendersi quale diminuzione del rendimento (doc. AI 103).

Dette conclusioni sono state fatte proprie dal medico SMR dr. __________ il quale, nel rapporto finale del 12 dicembre 2011 ha riassunto le limitazioni da rispettare come segue:

" Sollevare e portare pesi all'altezza dei fianchi:

NORMALE molto leggeri-leggeri (fino e oltre i 9 Kg),

MOLTO RIDOTTA medi (10-25 Kg), NULLA pesanti

(26-45 Kg)/molto pesanti (>45kg), NORMALE sollevare

fino a 5 Kg sopra l'altezza del petto, RIDOTTA oltre i 5 kg;

maneggiare attrezzi:

NORMALE leggeri-di precisione/medi, LIEVEMENTE

RIDOTTA pesanti, RIDOTTA molto pesanti, NORMALE

la rotazione manuale;

posizione corporea/mobilità:

RIDOTTA lavori sopra l'altezza del capo/con rotazione del tronco, NORMALE seduto ed inclinato in avanti, RIDOTTA in piedi ed inclinato in avanti/inginocchiato, NORMALE effettuare la flessione delle ginocchia;

posizione di lunga durata:

LIEVEMENTE RIDOTTA seduto/eretto;

spostamento:

NORMALE camminare fino a 50mt/oltre i 50mt,

LIEVEMENTE RIDOTTA per lunghi tragitti/su terreni

dissestati/salire-scendere le scale, ESIGUA salire-scendere

ponteggi/scale a pioli;

equilibrio/bilanciamento:

possibile solo in parte. (doc. AI 104)

Di conseguenza, con decisione del 30 gennaio 2012 l’Ufficio AI ha respinto la nuova domanda di prestazioni, ritenendo che lo stato di salute era rimasto sostanzialmente invariato rispetto alle valutazioni mediche effettuate in precedenza (doc. AI 109).

A seguito della terza domanda di prestazioni presentata dall’assicurato, tramite il suo rappresentante, sostenendo un aggravamento delle condizioni di salute (cfr. consid. 1.1), l'Ufficio AI ha dapprima valutato il certificato 26 giugno 2012 del dr. __________ per il quale “oggettivamente” era rilevabile dal punto di vista clinico e soprattutto neuro-radiologico un peggioramento della situazione “con una sintomatologia ora tipicamente radicolare L5 a sx in presenza di un’ernia di nuova insorgenza L4/5 a sx”, il paziente lamentando ora un aumento dei fastidi lombari e alla gamba sx. Il medico ha inoltre segnalato che la radiografia riconfermava “le discopatie L4/5 e L5/S1 già conosciute da diversi anni in stato dopo pregresso intervento L5/S1 in assenza di una recidiva d’ernia e di aderenze importanti. A livello L4/5 presenza di un'ernia del disco di nuova insorgenza con chiara compressione radicolare L5” (doc. AI 132).

Alla luce di questo certificato, dopo aver interpellato i curanti, dr. __________ e dr. __________ (doc. AI 137, 139), e il SMR (doc. AI 142), l’amministrazione ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________, specialista in reumatologia. Nel referto del 16 marzo 2013 il perito ha posto le diagnosi di

" 4.1 Diagnosi reumatologiche con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

Sind. lombovertebrale e lombospondilogena cronica su/con:

  • osteocondrosi L4/5 con ernia discale laterale/foraminale sx e st. d. recessotomia dx (08/2007);

  • osteocondrosi L5/S1 con esiti di laminectomia e microdiscectomia dx (08/2007), alterazioni cicatriziali periradicolari S1 dx, piccola protrusione discale mediana;

  • attualmente assenza di segni radicolari.

  • lievi alterazioni statiche del rachide (ipercifosi e scoliosi dx-convessa toracica).

Iniziale gonartrosi bilaterale.

Dolori alle caviglie, probabilmente di natura degenerativa.

4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa dal lato reumatologico:

St.d. frattura della gamba sx all'età di 18 anni trattata con osteosintesi

e concluso quanto segue:

" B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:

La patologia determinante è dunque in questo caso quella lombare. Le rimanenti problematiche non comportano ulteriori impedimenti all'assicurato. In base a quanto precede si può così stabilire la capacità funzionale dell'assicurato

Sollevare e portare pesi fino a 10 kg: legg. ridotta, fino all'altezza dei fianchi, ridotta fino all'altezza del petto e sopra il piano delle spalle;

Sollevare e portare pesi fino a 25 kg: molto ridotta;

Sollevare e portare pesi >25 kg: nulla;

Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione: normale.

Maneggio di attrezzi medi: ridotta;

Maneggio di attrezzi pesanti: molto ridotta;

Lavori sopra l'altezza del capo: ridotta:

Posizione seduta e seduta chinata: ridotta;

Posizione eretta: ridotta;

Posizione eretta chinata: ridotta;

Rotazioni del tronco: ridotta;

Posizione accovacciata: ridotta;

Flessione delle ginocchia: legg. ridotta;

Camminare fino a 50 m: normale.

Camminare oltre i 50 m: normale.

Camminare su lunghi tragitti fino a 1-2 km normale; per tragitti più lunghi: ridotta;

Camminare su terreni dissestati: legg. ridotta;

Salire o scendere le scale: legg. ridotta;

Salire su scale a pioli: molto ridotta;

Equilibrio, bilanciamento: ridotta

B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

Alla luce di tutto quanto precede si conferma evidentemente un'incapacità lavorativa di grado maggiore, sicuramente superiore al 70%, per un'attività di muratore, così come di altre attività nel ramo edilizio, già ritenuta in occasione delle precedenti valutazione peritali e ciò molto probabilmente in modo definitivo.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:

C.1 É possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?

Non sono in corso o previsti particolari provvedimenti integrativi.

Dal lato reumatologico non vi sono al momento delle proposte terapeutiche

suscettibili di migliorare in modo significativo e duraturo i disturbi dell'assicurato e

dunque la sua capacità lavorativa residua, né evidenti contro-indicazioni ad ev.

misure di re-inserimento.

C.2 É possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

No.

C.3 L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Un'attività adatta al paz è dunque rappresentata da un'attività leggera e variata, evitando posizioni statiche prolungate in posizione eretta e seduta superiori a 60 minuti e rispettando integralmente i limiti funzionali elencati sopra (B.l). In attività adatta così definita, dal lato reumatologico, si può attualmente considerare una capacità lavorativa a tempo pieno con una limitazione di rendimento del 20%, intesa a dare la possibilità di inserire alcune piccole pause nell'orario di lavoro, a decorrere dal 1.5.2012.

L'assicurato è tuttora in grado di occuparsi interamente delle faccende domestiche

della vita quotidiana. (doc. AI 150).

Nel rapporto finale del 21 marzo 2013 il medico SMR ha fatto proprie le conclusioni del perito (doc. AI 151) e nel rapporto 12 agosto 2013 la consulente professionale ha dal canto suo concluso per un grado di invalidità sostanzialmente invariato rispetto alla precedente valutazione (doc. AI 160).

Di conseguenza, mediante la decisione contestata, l’ammini-strazione ha negato le prestazioni all’assicurato, considerato come, pur dovendosi ammettere un certo peggioramento dello stato di salute a far tempo dal mese di maggio del 2012, andava concluso che attività semplici e adeguate, di carattere fisicamente leggero, rimanevano esigibili nella misura dell'80%, inteso come lavoro da svolgersi sull’arco di un'intera giornata lavorativa con riduzione del rendimento del 20% (a causa della necessità di pause supplementari) e un conseguente grado di invalidità del 35%.

Con il suo ricorso l’assicurato ha prodotto documentazione medica già agli atti oltre ad una cronistoria stesa dal dr. __________.

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).

2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo TCA non ha motivi che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il perito reumatologo nel rapporto peritale 16 marzo 2013. Il dr. __________ in effetti, valutati i dati soggettivi ed obiettivi, riportate le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa, eseguiti ulteriori esami radiologici, ha proceduto ad una valutazione molto approfondita dei dati medici, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce, dal 1. maggio 2012, un’inabilità lavorativa superiore al 70% nella precedente attività svolta quale muratore, o altra attività nel ramo edilizio, ma una capacità lavorativa del 80% (attività a tempo pieno ma riduzione del rendimento del 20%, “intesa a dare la possibilità di inserire alcune piccole pause nell'orario di lavoro”) in attività leggere compatibili, quali lavori che non comportino posizioni statiche prolungate in posizione eretta e seduta superiori a 60 minuti e rispettino i limiti funzionali elencati, quali segnatamente il sollevamento di pesi oltre i 10 kg, il maneggio di attrezzi medi o pesanti, frequenti lavori sopra l'altezza del capo o in posizione seduta e seduta chinata, accovacciata o eretta o con rotazioni del tronco, il camminamento per tragitti lunghi o troppo spesso su terreni dissestati o su scale, salire su scale a pioli.

In particolare lo specialista ha innanzitutto osservato che malgrado il dr. __________ avesse segnalato un peggioramento dei dolori lombari e dell'arto inferiore sx, con insorgenza di una nuova ernia discale nel segmento L4/5 con compressione della radice L5, attualmente l'assicurato lamentava dolori lombari bassi costanti, d'intensità fluttuante ma in generale descritti come sopportabili e formicolii agli arti inferiori. Egli dichiarava di essere in grado di camminare per 2-3 km e stare seduto per 1/2 - 2 ore a seconda dei giorni, non riuscendo a piegarsi, se non con le gambe e potendo alzare solo oggetti leggeri. Dal lato diagnostico/radiologico era effettivamente rilevabile un aumento del reperto erniario in sede laterale fino a foraminale L4/5 a sx, per altro presente anche in occasione delle RMN precedenti del 2010-2011, ma meno pronunciato, mentre che per i restanti reperti non vi era per contro stata alcuna evoluzione. Secondo lo specialista quindi “tutto sommato la situazione clinica appare sovrapponibile a quella riscontrata in occasione della perizia reumatologica del 2011, mentre soggettivamente vi è stato un peggioramento dei dolori e alla RMN un aumento del reperto erniario L4/5 a sx. Disturbi radicolari, come segnalati da Dr. __________ nel giugno u.s., non sono attualmente più presenti. Il significato dell'ernia discale L4/5 deve dunque essere relativizzato sulla base della clinica attuale. Il reperto determinante consiste dunque in una degenerazione discale L4/5 e L5/S1. Ad ogni modo, in una situazione di relativo riposo, le algie sono descritte come d'intensità sopportabile. L assicurato dichiara inoltre di dovere ricorrere solo occasionalmente ad un trattamento farmacologico analgesico”. D’altra parte, per quanto riguardava le ginocchia, era presente una iniziale degenerazione del compartimento femoro-tibiale mediale, senza tuttavia alcuna deformazione o limitazione di movimento. Non vi erano per contro reperti obiettivi particolari né per i dolori alle caviglie (già presenti in occasione della valutazione del dr. __________) né per quelli alle spalle.

A tali conclusioni, fatte proprie anche dal dr. __________ del SMR (doc. AI 151), si deve aderire, ritenuto altresì come la dettagliata ed approfondita valutazione eseguita dal dr. __________ non sia stata validamente smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate. In proposito deve essere osservato che l’assicurato non ha prodotto, né in corso di procedura amministrativa né in questa sede, alcun attestato medico in grado di mettere in dubbio la completezza della perizia. Quanto al medico curante dr. __________, nei suoi certificati (precedenti l’esecuzione della perizia; doc. AI 168-12), egli si è del resto sostanzialmente limitato a confermare le diagnosi e le conclusioni peritali, tralasciando tuttavia di pronunciarsi sulla capacità lavorativa dell’assicurato. Né infine può sostanziare una diversa o maggiore inabilità lavorativa lo scritto del dr. __________ del 20 settembre 2013, esaurendosi lo stesso esclusivamente in un elenco delle consultazioni avute col paziente, dal 11 novembre 2008 in poi, senza alcuna valutazione della capacità lavorativa (doc. E).

Va ricordato in ogni modo che, secondo la giurisprudenza, la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010). Il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 p. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

In realtà nel suo ricorso l’assicurato contesta le conclusioni dell’amministrazione senza confrontarsi con le conclusioni del perito né del resto apportare, come detto, elementi sufficienti e idonei a precisare in cosa consisterebbe la pretesa maggiore inabilità rispetto a quella accertata dalla perizia, limitandosi in sostanza a contestare la decisione e chiedere accertamenti medici ulteriori.

Quindi, il TCA non ha motivi per non confermare le dettagliate, approfondite e convincenti valutazioni del dr. __________, alle quali, come detto, va conferito pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.6). Non essendo inoltre provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia e prima della decisione contestata del 30 settembre 2013 (la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), a ragione l’Ufficio AI, richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando professione (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ritenuto che il danno alla salute di cui l'assicurato è portatore gli comporta un'inabilità al lavoro del 70 % nella sua abituale professione di muratore, mentre in attività adeguate è presente una capacità lavorativa a tempo pieno con una limitazione di rendimento del 20% a partire dal 1 maggio 2012, ritenuto come per il periodo precedente il 1. maggio 2012 fa comunque stato la decisione del 30 gennaio 2012 (doc. AI 168).

Inoltre, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario esperire ulteriori accertamenti, ragione per cui la richiesta dell’insorgente di trasmettere l’incarto all’amministrazione per una nuova valutazione medica deve essere disattesa (doc. X).

2.8. Per quel che concerne la valutazione economica - che peraltro è rimasta sostanzialmente incontestata - va osservato quanto segue.

2.8.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 p. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 p. 100s. consid. 3b). Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012 consid. 3.2; 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224 e riferimenti; per un caso in cui il TF ha applicato i valori statistici vedi la STF 9C_485/2011 del 18 giugno 2012), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in una simile.

Soltanto in presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà, segnatamente, il caso laddove non si dispongano informazioni sull'ultima attività professionale dell'assicurato (STFA I 452/05 del 27 novembre 2006, consid. 3.1, I 201/06 del 14 luglio 2006, consid. 5.2.3, e U 243/99 del 23 maggio 2000, consid. 2b) o quando l’ultimo salario conseguito non corrisponde manifestamente a quello che l’assicurato sarebbe stato in grado di realizzare, secondo ogni verosimiglianza, quale persona non invalida, ad esempio allorché prima di essere riconosciuto definitivamente incapace di lavorare, egli era in disoccupazione (STFA I 774/01 del 4 settembre 2002) o incontrava delle difficoltà professionali a causa di un degrado progressivo del suo stato di salute (RCC 1985 p. 662).

L’Ufficio AI ha quantificato il salario da valido computando il reddito che l’assicurato avrebbe percepito dall’ultimo datore di lavoro, la __________ impresa di costruzioni di __________, nel 2008 pari a fr. 65’665.80 (cfr. certificato di salario, doc. AI 11-3 e doc. AI 152) pari a fr. 68'255.- nel 2011 e a fr. 68'940.- nel 2012 (cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali nell’industria manifatturiera in La Vie économique 6-2012 p. 95, in La Vie économique, 10-2013, pag. 90-91). Tale reddito, come detto, non è stato contestato.

2.8.2. In merito al reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5)

Nella fattispecie, dalla decisione contestata e dalla risposta di causa emerge che l’amministrazione, conformemente alla giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2010) elaborati dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4.2) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un salario di fr. 62'270 nel 2012 (fr. 61'164.-- nel 2010, fr. 61'776 nel 2011; cfr. doc. IV).

L’amministrazione ha quindi correttamente esaminato un’eventuale riduzione per gap salariale, ammettendola - a ragione - nella misura dello 0.73%. In effetti, come detto, nel 2012 il guadagno del ricorrente sarebbe ammontato a fr. 68’940.-- (cfr. consid. 2.8.1). Tale dato appare inferiore al salario teorico statistico realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore “costruzioni” livello di qualifica 3. Lo stesso ammonta infatti a fr. 73'131.--. [Tabella TA1 2010 attività nelle Costruzioni, p.to 41-43, livello di qualifica 3: partendo da un reddito annuo per il 2010 di fr. 5’742.--, ossia fr. 5'799.42 aggiornati al 2011 e fr. 5'845.80 al 2012 (aumentati del 1% e poi dello 0.8%) e fr. 6'094.25 riportati su 41.7 ore (cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali nell’industria manifatturiera in La Vie économique 6-2012 p. 95, in La Vie économique, 10-2013, p. 90-91), moltiplicati per 12 (ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3) ottenendo un reddito di fr. 73'131.15.--; sulla presa in considerazione, per il raffronto, del settore specifico in cui l’assicurato era attivo, cfr. STF 9C-854/2013]. Il salario che avrebbe percepito il ricorrente nello stesso anno è quindi inferiore dello 5.73% di quello teorico statistico.

Considerato quindi come il guadagno da valido dell’assicura-to diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore economico, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può pertanto giustificare - essendo soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5). Correttamente quindi l’amministrazione ha operato sul salario da invalido del 2012 di fr. 62'270.- una riduzione dello 0.73% (parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) ottenendo un importo di fr. 61'815.--.

L’Ufficio AI ha poi tenuto conto di una capacità lavorativa ridotta del 80%, e riconosciuto una riduzione del reddito per circostanze personali del 8% (per attività leggere), determinando un reddito da invalido per il 2012 di fr. 45'496.-.

In relazione alla riduzione operata sul reddito statistico dell’8%, deve essere osservato che questo Tribunale (cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del 26 agosto 2013, 9C-179/2013; cfr. anche STCA 32.2012.265 del 11 giugno 2013) ha già avuto modo di precisare che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale.

In concreto dunque, ritenuto che l’Ufficio AI ha considerato un fattore di riduzione (attività leggera) nella misura dell’8%, per quanto esposto la riduzione dovrebbe ammontare al 10% e, quindi, il reddito da invalido in fr. 44'507.-- (49’452.-- meno il 10%).

2.8.3 Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 68’940.-- ed il reddito da invalido di fr. 44'507.-- risulta un tasso d’invalidità del 35% (68’940- 44'507 x 100 : 68’940), come concluso dall’ammini-strazione, tasso che non conferisce il diritto ad una rendita di invalidità.

Alla medesima conclusione, inoltre, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2013, anno dell’emissione della decisione contestata.

A fronte di un’abilità lavorativa comunque dell’80% in un’attività adeguata, a ragione, quindi, l’amministrazione ha nuovamente negato l’attribuzione di una rendita di invalidità.

In proposito va pure nuovamente richiamato il principio generale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400, 113 V 28; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572).

In concreto, l’amministrazione ha correttamente analizzato la reintegrabilità nel caso concreto confermando la presenza di un mercato del lavoro capace di offrire attività consone allo stato di salute dell’assicurato (cfr. valutazione della consulente IP del 12 agosto 2013, doc. AI 160), esistendo un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (doc. AI 160; cfr. pure la STF U 463/00 del 28 ottobre 2003, consid. 3.3).

Il TF ha del resto già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 p. 296; cfr. anche STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 p. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, o nei servizi, in cui possono venir eseguite mansioni semplici di sorveglianza e controllo, o di incasso o assemblaggio, che non comportano aggravi fisici (RCC 1980 p. 482; cfr. inoltre STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7) e che, per quanto riferito al ricorrente, gli permetterebbero l’effettuazione di pause supplementari (per es. attività quale autista e fattorino/consegna di merce non pesante, venditore, idealmente nell'ambito professionale edile, nel quale l'assicurato gode di una certa esperienza; addetto al controllo qualità o attività semplici e collaterali d'ufficio; cfr. doc. AI 160-3).

A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito riconosciuta dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) - in concreto ammessa nella misura del 10% - si tiene conto delle particolari limitazioni riconducibili al danno alla salute ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 con riferimenti, STF I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).

Va infine evidenziato che l’Ufficio AI ha precisato che all’assi-curato risulta comunque aperta la possibilità di postulare un eventuale diritto al collocamento.

Ne consegue la conferma della decisione contestata che ha rettamente concluso che a dipendenza delle affezioni reumatologiche che lo affliggono e malgrado un certo peggioramento dello stato di salute a far tempo dal maggio 2012, l’assicurato presenta una perdita di guadagno e, quindi, un grado di invalidità che non gli conferisce il diritto ad una rendita di invalidità.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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