Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.46
Entscheidungsdatum
11.09.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.46

FS

Lugano 11 settembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 6 gennaio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1971, all’epoca attivo quale pulitore di bracciali per orologi presso la __________ di __________ (doc. AI 12/1-8), nel mese di maggio 2008 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti domandando di essere posto al beneficio di provvedimenti d’integrazione professionale (doc. AI 8/1-10).

Con decisione 3 febbraio 2009 (doc. AI 41/1-2), preavvisata con progetto 17 dicembre 2008 (doc. AI 36/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo che “(…) la modifica della postazione lavorativa adattata su misura permette all’assicurato di tornare abile al lavoro in misura completa nell’abituale attività quale gioielliere-orafo. L’assicu-rato risulta quindi convenientemente reintegrato senza un danno economico dovuto ad una diagnosi invalidante. Non vige quindi né un diritto ad una rendita AI né a provvedimenti professionali. (…)” (doc. AI 41/1).

In esito al ricorso inoltrato contro la decisione del 3 febbraio 2009, con STCA del 7 luglio 2009 (doc. AI 64/1-16), questo Tribunale ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché – esperiti i necessari accertamenti circa l’effettiva reintegrazione nella sua attività abituale e di natura medica atti a stabilire la capacità lavorativa nel tempo tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata – si pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni.

1.2. Con decisione 12 agosto 2010 (doc. AI 102/1-3), preavvisata con progetto 3 febbraio 2010 (doc. AI 82/1-6), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009 nonché alla rispettive rendite completive per i figli. Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.3. Con decisione 6 gennaio 2012 (doc. A), oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI ha modificato la scala rendite applicabile al calcolo delle prestazioni (dalla 26 alla 32) fissando la rendita semplice dell’assicurato in CHF 683.00 (contro i precedenti CHF 555.00) e quelle completive per i figli in CHF 274.00 (contro i precedenti CHF 222.00) (vedi il doc. AI 102/1-3 e il doc. A). Contestualmente l’amministrazione ha indicato che “(…) LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA DECISIONE DEL 12.08.2010. (…)” (doc. A).

Nel frattempo, tramite il dr. __________, il 12 gennaio 2011 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 103/1, 106/1, 108/1 e 109/1-6), attualmente oggetto dell’incarto 32.2012.128, procedura questa che, per i motivi che si vedranno, si giustifica evadere con sentenza separata.

1.4. Contro la decisione del 6 gennaio 2012 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – premesso che sostituendo quella del 12 agosto 2010 la decisione del 6 gennaio 2012 avrebbe riaperto la possibilità per il suo assistito di impugnarla – ha chiesto che gli venga riconosciuto il diritto alla mezza rendita anche dopo il 31 agosto 2009 e, subordinatamente, la congiunzione della procedura sfociata nella decisione 6 gennaio 2012 con quella attualmente in corso di cui all’incarto 32.2012.128. L’insorgente ha postulato inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

1.5. Con la risposta di causa – ribadito che “(…) la decisione datata 6 gennaio 2012 riguarda la precedente prestazione già versata e riferita alla domanda AI inoltrata nel maggio 2008 e si limita unicamente a correggere l’importo dovuto a favore dell’assicurato per la rendita riconosciuta dal 1° aprile al 31 agosto 2009. Pertanto, in caso controparte ritenesse di contestare tale decisione limitatamente al calcolo eseguito o all’importo versato risulta corretto impugnarla dinnanzi al lodevole TCA. Ulteriori contestazioni che implicano, invece, elementi del procedimento in atto, ancora in fase di audizione, iniziato con la domanda AI del 12 gennaio 2011 potranno essere sollevate unicamente dopo l’emissione della decisione finale. Si rammenta che, al momento, l’Ufficio AI ha reso il progetto di decisione del 15 dicembre 2011, pertanto un eventuale ricorso proposto contro il progetto di decisione risulta essere irricevibile. (…)” (VIII) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

1.6. Con scritto 20 marzo 2012, oltre a notificare i mezzi di prova, l’assicurato ha, in particolare, puntualizzato di ritenere che “(…) la decisione 6 gennaio 2012 (che è la decisione oggetto del ricorso) gli abbia “restituito” i termini per contestare la decisione di data 12 agosto 2010 (precedente, quindi, al progetto di decisione del 15 dicembre 2011). Infatti, la decisione qui impugnata “annulla e sostituisce la decisione del 12 agosto 2010”. L’annulla e la sostituisce integralmente e non limitatamente al calcolo dell’importo della rendita versata per il periodo dal 1. aprile 2009 al 31 agosto 2009, come indica l’Ufficio AI. Nulla a tal proposito è indicato sulla decisione del 6 gennaio 2012. (…)” (X).

1.7. Con osservazioni 16 aprile 2012 – rifacendosi alla nota marginale 9404 della direttiva sulle rendite dell’AVS e AI (DR edita dall’UFAS valevole dal 1. gennaio 2003 stato al 1. gennaio 2012 nella versione francese) e rilevando che la decisione impugnata “(…) ripropone un nuovo calcolo della rendita dopo aver adeguato i “periodi __________” senza rimettere in questione il diritto alla mezza rendita (con grado AI del 50%) dal 1° aprile 2009 al 31 agosto 2009 precedentemente definito (…)” (XII) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.

1.8. Con scritto 22 maggio 2012 l’assicurato ha trasmesso al TCA il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione (XIV e XIV/bis).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2. Come accennato (cfr. consid 1.3), con la decisione 6 gennaio 2012 l’Ufficio AI ha proceduto ad un nuovo calcolo dell’impor-to della mezza rendita e delle rendite completive per i figli riconosciute per il periodo dal 1. aprile al 31 agosto 2009.

Infatti, confrontando la decisione 12 agosto 2010 con quella del 6 gennaio 2012 (cfr. il doc. AI 102/1-3 e il doc. A) risulta evidente come l’amministrazione abbia modificato la scala rendite applicabile al calcolo delle prestazioni (passata dalla 26 alla 32) e conseguentemente fissato i nuovi importi della rendita semplice (passata da fr. 555.-- a fr. 683.--) e di quelle completive per i figli (passate da fr. 222.-- a fr. 274.--).

Inoltre nella decisione del 6 gennaio 2012 è pure precisato a caratteri stampatello che si tratta di un “(…) RICALCOLO A SEGUITO DEI PERIODI __________ NEL CALCOLO (…)” (doc. A).

Dal profilo sostanziale risulta pertanto che il rapporto giuridico regolato concerne esclusivamente l’ammontare della rendita avuto riguardo alle nuove evenienze (considerazione dei periodi di versamento dei contributi in __________) e non il diritto alla rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009 in quanto tale. Detto diritto, lo si ribadisce, era già stato stabilito con la decisione del 12 agosto 2010 cresciuta incontestata in giudicato.

Non è pertanto possibile concludere differentemente avuto riguardo al fatto che nella decisione del 6 gennaio 2012 è evidenziato pure a caratteri stampatello che “(…) LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA DECISIONE DEL 12.08.2010. (…)” (doc. A). Infatti, ribadito che si è trattato sostanzialmente di modificare solo gli importi delle rendite avuto riguardo alla nuova scala applicabile, vi è da concludere che la decisione del 12 agosto 2010 è stata annullata limitatamente a questo aspetto e non certo anche in merito al diritto alla rendita in quanto tale.

In simili circostanze, ricordato che é la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti), nella misura in cui l’insorgente postula il riconoscimento del diritto alla mezza rendita anche dopo il 31 agosto 2009 contestando la decisione del 12 agosto 2010, il ricorso è irricevibile.

Del resto, competente per un’eventuale revisione della decisione del 12 agosto 2010 cresciuta incontestata in giudicato è lo stesso Ufficio AI e non questo Tribunale (Kieser ATSG Kommentar, 2010, ad Art. 53 n. 22 pag. 675).

In questo senso nemmeno è possibile procedere, come postulato in via subordinata dal ricorrente, alla congiunzione della procedura sfociata nella decisione 6 gennaio 2012 con quella attualmente in corso di cui all’incarto 32.2012.128. Infatti, l’incarto 32.2012.128 ha come oggetto la decisione 28 febbraio 2012 con la quale l’Ufficio AI si è pronunciato sulla seconda domanda di prestazioni inoltrata il 12 gennaio 2012 (cfr. consid. 1.3). Diversa la presente fattispecie che, per l’ennesima volta lo si ribadisce, ha per oggetto solo il nuovo calcolo dell’importo delle rendite già fissate con decisione del 12 agosto 2010 cresciuta incontestata in giudicato.

Questo Tribunale rileva ancora che, nella misura in cui non fosse stato d’accordo con la decisione del 12 agosto 2010, l’insorgente avrebbe dovuto e potuto impugnare la stessa nei termini di legge. In questo senso egli è malvenuto nel sostenere che “(…) verosimilmente, la Cassa __________ di compensazione non allegò la decisione dell’Ufficio AI (ndr. si riferisce alla decisione del 12 agosto 2010 e alla relativa motivazione sub doc. AI 93/1-6) con l’indicazione dei motivi e dei mezzi di impugnazione, di modo che il qui ricorrente non presentò ricorso alcuno. (…)” (I). Infatti, dagli atti risulta che, su sua richiesta (doc. AI 97/1), l’Ufficio AI con lettera 17 giugno 2010 ha trasmesso all’insorgente copia della delibera e delle motivazioni precisando il carattere informale degli stessi che “(…) saranno formalizzati quando verrà emessa la decisione formale (…)” (doc. AI 98/1). L’insorgente non contesta inoltre di aver ricevuto la decisione del 12 agosto 2010 sulla quale è indicato che il numero complessivo delle pagine è pari a 9 e quale allegato le motivazioni dell’Ufficio AI (cfr. doc. AI 102/1-2). Quindi, oltretutto perché già ricevute in copia con la lettera del 17 giugno 2010, l’insorgente conosceva (e/o avrebbe potuto e dovuto richiederle se effettivamente non le avvesse ricevute) il contenuto delle motivazioni e avrebbe pertanto dovuto impugnare tempestivamente la decisione del 12 agosto 2010 in caso di disaccordo.

Circa l’indipendenza che esiste tra la decisione di rendita in quanto tale e l’ammontare della stessa illustrativa è la STF 8C_344/2012 del 16 agosto 2012 nella quale l’Alta Corte è entrata nel merito di un ricorso interposto dall’Ufficio AI contro una sentenza con la quale l’autorità giudiziaria cantonale gli aveva rinviato gli atti unicamente per calcolare l’ammontare dello stabilito diritto a tre quarti di rendita. Se la decisione concernente il diritto alla rendita non fosse stata ritenuta quale fatto a sé stante la nostra Massima Istanza non avrebbe potuto ravvisare un pregiudizio irreparabile (ai sensi dell’art. 93 LTF) nella circostanza che all’amministrazione restasse unicamente la possibilità di stabilire l’importo della rendita e non il diritto in quanto tale.

Va infine ancora rilevato che, come pertinentemente evidenziato nelle osservazioni 16 aprile 2012 (XII), l’agire dell’Ufficio è stato conforme alla nota marginale 9404 delle Direttive sulle rendite (DR valide dal 2003 stato al 1. gennaio 2012 nelle versioni tedesca e francese) secondo la quale se si deve determinare una rendita AI tenendo conto di periodi assicurativi esteri e la relativa notifica non è ancora disponibile, la prestazione dovrà in un primo momento essere fissata con una decisione basata solo sui periodi svizzeri. Dopo l’inoltro della suddetta notifica si dovrà poi emanare una nuova decisione in cui la rendita AI verrà stabilita in base al totale dei periodi assicurativi.

Nel merito

2.3. Invitato espressamente da questo Tribunale con decreto 7 marzo 2012 (IX) a formulare osservazioni scritte in merito all’oggeto della lite, l’insorgente, con scritto 20 marzo 2012, ha in particolare osservato che “(…) la decisione qui impugnata “annulla e sostituisce la decisione del 12 agosto 2010”. L’annulla e la sostituisce integralmente e non limitatamente al calcolo dell’importo della rendita versata per il periodo dal 1. aprile 2009 al 31 agosto 2009, come indica l’Ufficio AI. (…)” (X, vedi anche consid. 1.6) senza nulla eccepire in merito al nuovo calcolo (del resto a suo favore) degli importi delle rendite riconosciute dal 1. aprile al 31 agosto 2009.

In queste circostanze, ritenuto che, per le ragioni suesposte (cfr. consid. 2.2), nella misura in cui postula il riconoscimento del diritto alla mezza rendita anche dopo il 31 agosto 2009 contestando la decisione del 12 agosto 2010 il ricorso è irricevibile e, considerato che l'insorgente non ha contestato, come tale, il solo ed unico oggetto della decisione 6 gennaio 2012, ossia il nuovo importo delle rendite riconosciute dal 1. aprile al 31 agosto 2009, non occorre qui verificare ulteriormente l'ammontare delle stesse.

2.4. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione del 6 gennaio 2012 va confermata e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, respinto.

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.6. L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali e all’ammissione del gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, ritenuto che era e/o avrebbe dovuto e potuto essere a conoscenza delle motivazioni della decisione del 12 agosto 2010, l’insorgente, se contrario alla stessa, avrebbe dovuto impugnarla nei termini di legge. Visto l’oggetto della decisione del 6 gennaio 2012 l’insorgente, oltretutto patrocinato da un legale, non poteva poi concludere che questa decisione gli aveva riaperto la possibilità di impugnare il diritto alle rendite stabilito definitivamente con la decisione del 12 agosto 2012 che ha lasciato crescere incontestata in giudicato.

In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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