Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2012.44
Entscheidungsdatum
19.10.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.44

FS/sc

Lugano 19 ottobre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 gennaio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 14 dicembre 2001 (doc. AI 27/1-2), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1974, in quanto, essendo egli abile in misura completa in attività leggere generiche che non richiedono qualifiche professionali speciali, dal confronto dei redditi di riferimento non risultava un grado d’invalidità pensionabile.

La decisione amministrativa è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Con decisione 9 novembre 2009 (doc. AI 38/1-2) l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato nel mese di settembre 2009 (doc. AI 32/1-9).

In esito al ricorso del 9 dicembre 2009 inoltrato, tramite l’avv. RA 1, contro la decisione di non entrata nel merito (doc. AI 44/3-7), questo Tribunale, con STCA del 23 aprile 2010 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 56/1-8), ha annullato la decisione impugnata e, ritenuto che la documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale rendeva verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria, rinviato gli atti all’amministrazione per entrare nel merito della nuova domanda e pronunciarsi sulla medesima.

1.3. Con decisione 9 gennaio 2012 – viste le risultanze della visita del 20 settembre 2010 a cura dei medici SMR dr. __________ e dr. __________ (doc. AI 73/1-10), delle annotazioni 11 aprile 2011 del dr. __________ e 16 dicembre 2011 del dr. __________ (doc. AI 94/1 e 110/1) e della valutazione dell’11 maggio 2011 del consulente in integrazione (doc. AI 95/1-2) – l’Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto a prestazioni (doc. AI 114/1-4).

1.4. Contro la decisione del 9 gennaio 2012 l’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso postulandone l’annullamento e chiedendo di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Delle singoli motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.

1.5. Con lettera 8 febbraio 2012 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione (V).

1.6. Con la risposta di causa – rilevato in particolare che senza il danno alla salute avrebbe continuato a fare l’imbianchino e che pertanto il reddito da valido va corretto applicando il reddito statistico secondo la TA1 per la divisione economica 45 settore costruzioni – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

1.7. La risposta di causa è stata notificata all’insorgente che, anche se invitato espressamente a formulare osservazioni scritte sulla valutazione economica di cui agli allegati doc. 122-125 (VII), è rimasto silente.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

L’insorgente postula l’annullamento del provvedimento evidenziando che “(…) scopo del ricorso è quello di accertare in maniera corretta l’incapacità lavorativa del ricorrente per poter determinare se ha o meno diritto ad una rendita AI, considerato che per ottenere ciò occorre forzatamente richiedere l’annullamento della decisione in esame, il ricorrente chiede che – indipendentemente dall’esito della presente procedura – l’Ufficio AI esamini al più presto la proposta concessione di un aiuto al collocamento. In particolare si chiede che il ricorrente venga al più presto inviato al centro di __________ o altre strutture simili per verificare la di lui reale capacità lavorativa. (…)” (I punto 13).

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Per costante giurisprudenza quando l’autorità cantonale di ricorso pronuncia una decisione di rinvio, l’autorità alla quale il caso è rinviato così come quella che ha reso la decisione di rinvio sono obbligate a conformarsi alle istruzioni della sentenza di rinvio (STF 9C_160/2011 del 13 dicembre 2011 consid. 2 e 9C_203/2011 del 22 novembre 2011 e la giurisprudenza federale e dottrina in esse citate).

2.5. In concreto, nella STCA di rinvio del 23 aprile 2010, questo Tribunale ha annullato la decisione 9 novembre 2009 con cui l’Ufficio AI non era entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni inoltrata nel mese di settembre 2009 e rinviato gli atti all’amministrazione per entrare nel merito della stessa e pronunciarsi sulla medesima (cfr. consid. 1.2).

Nella fattispecie, conformemente alla STCA di rinvio, l’Ufficio AI – vista l’annotazione 23 luglio 2010 nella quale il dr. __________, medico SMR, ha ritenuto necessaria una “(…) valutazione bidisciplinare in ambito SMR (psi e reuma) per definire limiti funzionali prendendo pure in considerazione la valutazione neurologica del dr. __________. (…)” (doc. AI 66/1-2) – ha predisposto una visita presso il SMR (doc. AI 67/1).

I medici SMR dr. __________, reumatologo medico chirurgo FMH in medicina interna, e il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 20 settembre 2010 con esame dello stesso giorno (doc. AI 73/1-10) – poste le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) ► Lombalgia ricorrente in esiti di esplorazione microchirurgica L3-L4 con decompressione ossea e neurolisi L4 sinistra (24.07.2009) ► Cervicalgia ricorrente su alterazioni degenerative multisegmentali (…)” (doc. AI 73/1) – hanno attestato un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività del 100% dal 1° al 21 settembre 2008, del 50% dal 22 settembre al 16 novembre 2008 e nuovamente del 100% dal 17 novembre 2008 al 30 novembre 2009. Dal 1° dicembre 2009 l’incapacità lavorativa nell’attività abituale di pittore è del 70% mentre che in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti vi è una capacità lavorativa del 100%.

I medici SMR hanno quindi espresso la seguente conclusione:

" (…)

Assicurato di 36 anni in buone condizioni generali. Lombalgia ricorrente residua dopo decompressione microchirurgica di L3 sinistra. Sintomatologia lombare giustificata da una probabile insufficienza segmentaria residua. Coesiste una cervicalgia ricorrente su alterazioni degenerative multisegmentali. L'assicurato riferisce formicolio parestesico alle mani soprattutto nelle ore notturne, valutazione neurologica che ha escluso una chiara sofferenza del nervo mediano con esclusione di origine centrale. L'obiettività clinica confrontata permette, per quanto possibile, di definire come stazionaria la situazione clinica. Risultano invece differenti le diagnosi con sovrapposizione di patologia al rachide cervicale e cronicizzazione del dolore lombare.

L'assicurato riferisce importanti disturbi del sonno. Meteoropatia. I tender points fibromialgici sono positivi 4/18 con criteri ACR non sufficienti per diagnosi di sindrome fibromialgica.

Le limitazioni risultano determinate soprattutto dalla caricabilità di pesi del rachide, limitata a circa 10 kg e non ripetitiva nel tempo. Anche i movimenti ripetitivi di flessione/estensione del rachide risultano limitanti. Inoltre il rachide cervicale risulta limitato anch'esso in flessione/estensione in modo ripetitivo per evocabilità di una rapida sintomatologia dolorosa.

In accordo con quanto anche documentato dal neurologico Dr. __________ e con quanto descritto dal Prof. __________, risulta la sintomatologia confermata nelle diagnosi e per tale motivo risulta esigibile una incapacità lavorativa non inferiore al 70% nell'attuale attività di imbianchino. Tale incapacità lavorativa risulta giustificata dalle posizioni inergonomiche frequenti, dalla caricabilità di pesi elevati, da movimenti inergonomici del rachide cervicale e del rachide lombosacrale e dalla instabilità agli arti inferiori. In attività lavorava rispettosa dei limiti funzionali l'assicurato presenta una incapacità lavorativa dello 0% a partire dal 01.12.2009 (circa 4 mesi dopo l'intervento di decompressione microchirurgica).

Risulta opportuna terapia miorilassante. Eventuale riallenamento all'attività lavorativa adatta.

Si allega modulo per la misurazione dell'escursione articolare ed esame della funzionalità fisica.

Prognosi favorevole in senso di stazionarietà.

Dal lato psichico, siamo confrontati con un A.o che ha certamente problemi socio-economici, legati all'assenza di lavoro e a, probabili, ristrettezze finanziarie, problemi con l'ex-coniuge per le visite dei figli.

Tuttavia, dal lato esclusivamente medico-psichiatrico, l'osservazione odierna non ha rilevato segni o sintomi di interesse psicopatologico, con influenza per se sulla capacità lavorativa in qualsiasi attività esigibile dal lato REU.

In particolare, il riferito tentamen, cui non sarebbe seguito alcun intervento medico, appare un evento singolo e di tipo essenzialmente dimostrativo, legato a una situazione difficile, separazione e divorzio. Attualmente, I'A.o non dimostra una ideazione suicidale attiva, né lascia intuire una ideazione suicidale passiva. Parla, brevemente, di pensieri "neri", legati alla sua situazione finanziaria, al rischio, velato, che non possa avere i figli durante i fine settimana, ma non attribuibili a una sintomatologia depressiva maggiore. E' infatti assente, da un lato, umore depresso per maggior parte della giornata, quasi ogni giorno, non influenzato dalle circostanze e stabile per almeno due settimane ad oggi; dall'altro, è assente evidente diminuita energia, risp. facile affaticabilità, perdita di interesse e piacere per attività normalmente piacevoli. A questo proposito, l'A.o afferma di essere sempre stato molto attratto dal sesso femminile, ma di avere ultimamente ridotto tale attività, più per motivi economici, che per una reale riduzione della libido.

In conclusione, non si apprezzano periodi di incapacità lavorativa, in qualsiasi percentuale, legati a motivi psichici, né limiti funzionali psichici aggiuntivi ai limiti REU.

In assenza di diagnosi di disturbo somatoforme, i principi di Fóerster non entrano in considerazione.

Le conclusioni cliniche del presente rapporto medico SMR vengono definite sulla base della piena conoscenza dell'incarto e degli accertamenti approfonditi a disposizione.

(…)" (doc. AI 73/7-8)

In merito al rapporto 3 marzo 2011 del dr. __________ (doc. AI 92/1-2), primario di neurochirurgia dell’ospedale regionale di __________, trasmesso in copia all’Ufficio AI quale complemento al precedente rapporto del 9 settembre 2009 (doc. AI 71/1-9), il dr. __________, nelle annotazioni 11 aprile 2011, ha rilevato:

" (…)

Si prende visione del rapporto medico Prof. __________ con data 3.03.2011.

Le patologie descritte risultano già documentate e prese in considerazione nel rapporto SMR del 20.09.2010. Nel rapporto medico viene indicata la proposta di nuove indagini radiologiche in merito alla cervicalgia.

Nessuna descrizione dell'evoluzione dello stato di salute.

Nessuna nuova diagnosi.

Descrizione di problemi sociali non di competenza medica.

Nel rapporto medico vengono indicate nuove indagini radiologiche "al fine di poter disporre eventuali provvedimenti terapeutici supplementari che sulla base del quadro clinico, non dovrebbero essere di carattere invasivo".

Per i motivi sopra descritti resta valido quanto già definito nel rapporto SMR del 20.09.2010(…)" (doc. AI 94/1)

Quanto alla degenza presso l’Ospedale di __________ dal 4 ottobre al 2 novembre 2011 (vedi il certificato e il rapporto di degenza sub doc. AI 106/1 e 108/2-10), il dr. __________, nelle annotazioni 16 dicembre 2011 (doc. AI 110/1), ha osservato:

" (…)

Si tratta di un rapporto d'uscita da __________: L'A.to risulta essere stato ricoverato dal 04.10.2011 al 02.11.2011 con diagnosi di disturbo ansioso depressivo in sospetto disturbo di personalità (ICD 10: F41.2) oltre a positività alla canapa.

La cifra F 41.2 indica una sindrome mista ansioso-depressiva in cui i sintomi dell'ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Ne consegue che tale sindrome non possa causare un'inabilità lavorativa significativa rispettivamente di lunga durata.

Gli psichiatri, dr.ssa __________ e dr. __________, scrivono che al fine di profilare meglio le risorse intellettive e psicologiche dell'A.to, sono stati condotti dei colloqui esplorativi, un test di Rorschach e una valutazione cognitiva con il test delle matrici progressive (PM 38), che hanno rivelato una personalità piuttosto manipolatrice, con una componente narcisistica e dei tratti di perversione polimorfa quasi infantili. Non è pertanto descritta una diagnosi di valenza psicopatologica maggiore.

Inoltre, l'A.to ha espresso delle rivendicazioni nei confronti dell'AI con un comportamento che i curanti non riportano di rilevanza psicopatologica.

Infine, l'A.to è dimesso, non essendoci gli estremi per un ricovero coatto, a causa del suo non volere aderire alle terapie proposte. Anche questo aspetto di assenza di alleanza terapeutica appare privo, secondo gli psichiatri, di rilevanza psicopatologica maggiore. Se così fosse stato, gli stessi non dimettevano l'A.to.

Gli psichiatri non entrano nel merito degli effetti clinici di un uso abituale di canapa, che l'A.to considererebbe un suo "legittimo diritto". Il consumo abituale di cannabinoidi provoca in molti casi un comportamento sospettoso di tipo rivendicativo e aggressivo.

In conclusione, è giustificabile un periodo d'inabilità lavorativa totale corrispondente al periodo di degenza stazionaria dal 04.10.2011 al 02.11.2011.

Non vi sono invece elementi oggettivi che permettano di giustificare una diagnosi di psicopatologia maggiore rispettivamente un'inabilità lavorativa di qualsiasi durata o severità al di là dei giorni di ricovero.

(…)" (doc. AI 110/1)

L’amministrazione – viste le risultanze del rapporto con esame medico del 20 settembre 2010, delle annotazioni 11 aprile e 16 dicembre 2011 dei medici SMR e della valutazione dell’11 maggio 2011 del consulente in integrazione (doc. AI 95/1-2) – con decisione 9 gennaio 2012 ha quindi negato all’assicurato il diritto a prestazioni non raggiungendo il grado d’invalidità il minimo pensionabile (doc. AI 114/1-4).

Con il presente ricorso l’assicurato contesta, tra l’altro, la succitata valutazione medico-teorica della capacità lavorativa residua.

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre, in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Nella STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nella fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente valutazione 20 settembre 2010 dei medici SMR dr. __________ e dr. __________ nonché le loro annotazioni 11 aprile e 16 dicembre 2011. In esse è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurato è portatore, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa i diversi gradi di incapacità lavorativa in qualsiasi attività dal 1. settembre 2008 al 30 novembre 2009 e alla capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal 1. dicembre 2009. Né del resto l’insorgen-te ha prodotto documentazione medica che possa validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni dei medici SMR.

In particolare, nel rapporto 3 marzo 2011 (doc. AI 92/1-2) – a prescindere dalla valutazione di cui all’annotazione 11 aprile 2011 del dr. __________ riprodotta in esteso al consid. 2.5 – il dr. __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa e quanto all’assunto secondo cui “(…) parallelamente al problema di salute vi è evidentemente quello – gravissimo – socio-professionale. Il signor RI 1 non lavora ormai da oltre due anni e non dispone di una formazione professionale specifica. Non essendoci possibilità di riformazione professionale e non trovando egli finora un impiego adeguato, vive con il sostegno dell’assistenza pubblica. In tale contesto le possibilità di reinserimento professionale risultano minime, se non addirittura nulle. (…)” (doc. AI 92/1), va rilevato che il sanitario non distingue chiaramente gli aspetti medici, di sua competenza, da quelli che rientrano nei compiti del consulente in integrazione (per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348)).

Giova qui inoltre rilevare che esiste un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (vedi la STFA U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato nella DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la STFA I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; vedi inoltre la STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Quanto alla perizia 3 marzo 2010 del dr. __________, FMH in neurologia, indirizzata all’attenzione della __________ assicurazioni (prodotta sub doc. E con il ricorso e agli atti sub doc. 20/1-12 dell’incarto Lainf), la stessa è stata considerata dai medici SMR nella valutazione del 20 settembre 2010: “(…) Valutazione neurologica del Dr. __________ in data 03.03.2010. In tale valutazione si conferma la sindrome dolorosa cronica cervico-lombare con sospetta sindrome fibromialgica, cefalee tensive ed emicraniche senza aurea, sospetta sindrome del tunnel carpale bilaterale. Il Dr. __________ descrive una incapacità lavorativa 0% in attività adatta. IL 100% in attività come pittore. (…)” (doc. AI 73/3).

Anche il rapporto di degenza dal 4 ottobre al 2 novembre 2011 presso l’Ospedale __________ (doc. AI 108/2-10), firmato dalla capo clinica dr.ssa __________ e dal medico assistente dr. __________ – a prescindere dal fatto che i suddetti sanitari non si sono espressi sulla capacità lavorativa –, è stato considerato dai medici SMR e in particolare dal dr. __________ nell’annotazione 16 dicembre 2011 riprodotta in esteso al consid. 2.5).

Nemmeno avuto riguardo all’esistenza di una curatela, oltretutto volontaria (cfr. doc. AI 81/3-5), è possibile concludere differentemente.

Giova qui ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In questo senso, viste le chiare risultanze mediche qui ribadite e quelle esposte al consid. 2.5, la domanda di inviare il ricorrente al Centro di __________ o altre strutture simili per verificare la di lui reale capacità lavorativa (cfr. consid. 2.2), va respinta.

2.8. Per quanto concerne la valutazione economica – ricordato che secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto, ritenuti i periodi di incapacità lavorativa (cfr. consid. 2.5) e vista la nuova domanda del settembre 2009, sono determinanti i dati del 2010 in applicazione degli articoli 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI – va rilevato quanto segue.

Questo Tribunale concorda innanzitutto con l’Ufficio AI che – visto che dopo la prima domanda di prestazioni del marzo 2001 ha proceduto ad un cambio di attività in quanto il danno alla salute non gli permetteva più di esercitare a tempo pieno quale pittore/imbianchino (cfr. doc. AI 10/11-14, 20/1, 20/2 e 22/1.2) e considerato che nel 2007 ha ripreso l’attività presso un impresa di pittura e pulizia stabili (doc. AI 70/1-6) – quale reddito da valido va considerato quello di pittore imbianchino. Questo assunto non è stato peraltro contestato dall’insorgen-te (cfr. consid. 1.7).

In concreto, nel 2010 – partendo dal salario mensile di fr. 6'000.-- del 2007 attestato dalla ____________________ Sagl per un lavoro a tempo pieno e prima dei periodi di assenza per infortunio e malattia indicati negli anni dal 2008 al 2010 (doc. AI 70/3 punti 2.12. e 2.14) – si ottiene un reddito da valido di fr. 75'433.16 (fr. 6'286.09 [salario mensile del 2007 di fr. 6'000.- aggiornato al 2010 aumentandolo del 2% per il 2008 e il 2009 e dello 0.7% per il 2010; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali settore F costruzioni, pubblicata in La Vie économique 6-2012 pag. 95)] moltiplicati per 12 = fr. 75'433.08).

Nel 2010, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica (circa l’applicabilità della tabella TA1 vedi SVR 2007 UV nr. 17 e la STFA I 222/04 del 5 settembre 2006), il ricorrente, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 61'164.48 (fr. 4'901.-- riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2012, pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 61'164.48).

Considerata una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e applicata la riduzione del 15% (nelle motivazioni alle riduzioni al reddito ipotetico da invalido il consulente ha stabilito una riduzione del “(…) 5% per attività leggere e del/lo 10% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. 122), vedi anche la tabella 21.04.2011 pure sub doc. 122) – va qui ricordato che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc) – il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 51'989.80 (fr. 61'164.48 ridotti del 15% = fr. 51'989.80).

Ritenuti un reddito da valido di fr 75'433.16 e da invalido di fr. 51'989.80, si ottiene un grado d’invalidità del 31% ([75'433.16 - 51'989.80] x 100 : 75'433.16 = 31.07% arrotondato al 31% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

Allo stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, è giunto l’Ufficio AI anche dopo la correzione proposta con la risposta di causa in merito alle quale l’insorgente, pur avendone avuto la possibilità, non ha eccepito alcunché (cfr. consid. 1.6. e 1.7).

Al riguardo questo Tribunale si limita ad osservare che l’am-ministrazione per il calcolo del reddito da valido ha considerato quello statistico allorquando in base alla giurisprudenza federale il reddito da valido dev’essere determinato il più concretamente possibile e che di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012 consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 e riferimenti; per un caso in cui il TF ha applicato i valori statistici vedi la STF 9C_485/2011 del 18 giugno 2012), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile. Quest’aspetto non merita qui di essere ulteriormente approfondito visto che nei due casi il grado d’invalidità non raggiunge la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3).

2.9. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).

Inoltre con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:

" (…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.

(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)

Ne segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali visto che anche nella presente fattispecie – come indicato dal consulente nella valutazione dell’11 maggio 2011 (doc. AI 95/1-2): “(…) i limiti invalidanti in sede medica permettono d’individuare una gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d’assem-blaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo/sorveglianza della qualità, …) che nel settore terziario come per esempio venditore/cassiera non qualificato. (…)” (doc. AI 95/2) – l’insorgente gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale.

Quanto invece alla possibilità di un aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI, il consulente ha rilevato che “(…) pur presentando un grado d’invalidità superiore al 20%, considerando il grado di incapacità lavorativa pari allo 0% in attività adeguata e l’iter scolastico-socio-professionale dell’assicura-to, si ritiene opportuno metter in atto un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 95/2).

2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.12. L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni mediche (si trattava delle risultanze di una valutazione bidisciplinare a cura del SMR e delle ulteriori annotazioni dei suoi medici predisposti dopo che con STCA di rinvio questa Corte aveva ingiunto all’Ufficio AI di entrare nel merito e di pronunciarsi sulla nuova domanda di prestazioni) non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del 9 gennaio 2012.

In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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