Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.286
Entscheidungsdatum
20.04.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.286

FS

Lugano 20 aprile 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 novembre 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’11 ottobre 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con decisione 3 marzo 2008 (doc. AI 36/1-4), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha stabilito per RI 1 quanto segue: “(…) dal 1. agosto 2006 (un anno di retroattività dall’inoltro della domanda – art. 48 LAI) fino al 31 dicembre 2011 (Revisione) RI 1 ha diritto ad un assegno a causa di una grande invalidità di grado medio al domicilio (…)” (doc. AI 36/3);

  • in precedenza, con decisione 18 novembre 2005 e comunicazioni 9 agosto 2006 e 10 luglio 2007, l’Ufficio AI aveva assunto i costi per una scolarizzazione speciale durante i periodi dal 1. settembre 2005 al 30 giugno 2006, dal 1. settembre 2006 al 30 giugno 2007 e dal 1. settembre 2007 al 30 giugno 2010 (doc. AI 7/1-2, 9/1-2 e 16/1-2);

  • l’Ufficio AI, con comunicazione 4 ottobre 2007 (doc. AI 23/1-2), aveva inoltre assunto i costi per la cura dell’infermità congenita N° 401 dal 02.05.2006 al 30.04.2016 e con relative ulteriori comunicazioni aveva garantito i costi per la psicoterapia e fisioterapia ambulatoriale dal 2 maggio 2006 al 30 aprile 2008, per la ergoterapia ambulatoriale dall’8 novembre 2007 al 30 novembre 2009 e ancora per la psicoterapia ambulatoriale dal 1. maggio 2008 al 30 aprile 2012 (doc. AI 24/1, 31/1-2, 42/1-2 e 51/1-2);

  • nell’ambito della revisione del diritto all’assegno per grandi invalidi intrapresa nel settembre 2011 (doc. AI 52/1 e 55/1-5), con decisione “sospensione provvisionale dell’assegno per grandi invalidi minorenni (art. 55 cpv. 1 LPGA e 56 PA)” dell’11 ottobre 2011 (doc. AI 66/1-3), l’Ufficio AI – rilevato che “(…) l’analisi degli elementi sino ad ora raccolti lascia presupporre che il diritto alla prestazione corrente non sia più dato. In attesa del completamento dell’istruttoria, si giustifica pertanto una sospensione cautelativa dell’assegno per grandi invalidi, che dovrà essere immediatamente esecutiva. Si rammenta ad ogni modo che la presente sospensione ha carattere provvisorio, nell’attesa che l’amministrazione porti a termine le indagini atte a stabilire a titolo definitivo la sussistenza o meno del diritto oggetto della presente sospensione. Il risultato delle medesime sarà reso noto per mezzo di una successiva decisione finale. (…)” (doc. AI 66/1) – ha deciso che “(…) ► I provvedimenti sanitari e il trattamento psicoterapico del quale è attualmente beneficiario RI 1 viene sospeso con effetto immediato. ► Un ricorso contro la presente decisione non avrà effetto sospensivo (art. 66 LAI e 97 LAVS). (…)” (doc. AI 66/2);

  • contro la decisione dell’11 ottobre 2011, tramite il padre RA 1, RI 1 è insorto al TCA postulando il ripristino del diritto all’assegno per grande invalido. Nel ricorso il padre ha in particolare evidenziato che essendo egli stagionale con un reddito mensile lordo di fr. 4'200.-- necessità della prestazione per poter curare il figlio il quale si troverebbe, con l’accordo dei genitori e su raccomandazione della dottoressa __________, provvisoriamente con la madre in __________ e questo in quanto ciò configurerebbe la migliore scelta ai fini delle terapie;

  • con la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato, tra l’altro, che “(…) le condizioni per l’ottenimento di prestazioni AGI, crassamente violate, siano la residenza e il domicilio in Svizzera; RI 1 è partito da più di tre anni dal paese senza pertinentemente e tempestivamente informare l’UAI di questo cambio (doc. 62-1 AI). Dall’atto ricorsuale emerge chiaramente e ben messo in evidenza, che RI 1 riceva le terapie via mezzi informatici con l’uso di una telecamera e Skype. De facto vi è stata una crassa violazione del dovere d’informare ex art. 31 LPGA sia da parte parentale che del medico curante, non essendo più l’assicurato domiciliato né dimorante da più di tre anni in Svizzera. (…)” (IV) – ha chiesto di confermare la decisione impugnata e conseguentemente respingere il ricorso;

  • con lettera 22 dicembre 2011 l’insorgente ha trasmesso ulteriore documentazione al TCA e, in particolare, ha sottolineato che l’Ufficio AI da un anno era stato informato del suo trasferimento in __________ ribadendo la necessità dell’assegno vista la situazione economica e gli oneri che comportano una famiglia con due figli a carico;

  • con osservazioni 28 dicembre 2011 l’Ufficio AI – rilevato, tra l’altro, che “(…) si vuole nuovamente ribadire che nel caso concreto, benché il padre abbia informato il dr. __________ (allegato B1) della partenza del figlio per il __________ e che quest’ultimo abbia scritto all’UAI in data 23.12.2010, l’assicurato abbia lasciato il paese in data 31.08.2008 per il __________ e questo crassamente violando l’art. 31 LPGA (dovere d’informare). Si vuole porre l’accento sul fatto che il padre, per motivi di cassa malati, abbia sì interagito con l’Ufficio preposto del Municipio di __________ in data 25.02.2009 (doc. 62/2 AI) richiedendo i documenti necessari per dimostrare la partenza del figlio; orbene venendo meno al ligio dovere d’informare l’UAI della partenza del figlio. Si torna a precisare che le condizioni sine qua non per l’ottenimento dell’AGI minorenni, siano la residenza ed il domicilio (cumulativi), condizioni venute a mancare dal 31.08.2008. (…)” (VIII) – ha confermato la domanda di reiezione del ricorso;

  • invitato – dapprima con ordinanza 9 novembre 2011 e in seguito con fax 23 marzo 2012 (II e X) – a presentare dettagliate considerazioni in merito alla competenza ad emanare il provvedimento impugnato, con osservazioni 2 aprile 2012, l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) in fase di accertamento, l’UAI viene a conoscenza che il padre lavori qui in Svizzera esercitando quindi l’autorità di “pater familias”. Secondo l’art. 40 cpv. 1 OAI, e nella necessità di bloccare immediatamente l’erogazione della prestazione, l’UAI-TI emana la decisione incidentale 11 ottobre 2011 (sospensione provvisionale), qui oggetto di discussione. Ricevuta la conferma del padre, unicamente in sede di ricorso, che __________ sia effettivamente partito per il __________; lo scrivente ufficio per l’emanazione della decisione di merito, trasmetterà l’intero incarto all’UAI residenti all’estero. Secondo l’art. 40 cpv. 3 OAI: “l’ufficio AI competente al momento della domanda lo rimane durante tutta la procedura (sdr) con riserva dei capoversi 2bis-2quater. Al termine di tali accertamenti, giusta gli artt. 40 cpv. 2bis OAI e 40 cpv. 3 OAI, l’Ufficio competente per l’emanazione della decisione formale sarà l’UAI assicurati all’estero. Ora, alla luce di quanto suesposto, si ritiene per tanto l’UAI-TI competente per l’emanazione della decisione incidentale dell’11 ottobre 2011. (…)” (XI);

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

  • innanzitutto va rilevato che al momento in cui ha intrapreso la revisione d’ufficio, e meglio nel settembre 2011 (doc. AI 52/1 e 55/1-5), l’insorgente risultava partito con la madre ed il fratello per il __________ e il padre per il comune di __________ (doc. AI 58/1, 58/2 e 61/1).

Ritenuto che secondo l’art. 40 cpv. 1 lett. a OAI per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio e che “(…) die Rentenrevision ist von derjenigen IV-Stelle durchzuführen die leztmals verfügt hat. Nimmt die versicherte Person in der Folge in einem neuen Kanton oder im Ausland Wohn-sitz, sind die neue IV-Stelle bzw. Die IV-Stelle für Versicherte im Ausland zuständig. (…)” (Müller, Das Verwaltungsver-fahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 16, nota marginale 856, p. 153) – in questo senso anche l’art. 40 cpv. 2quater OAI, in vigore dal 1. gennaio 2012, stabilisce che se, durante la procedura, un assicurato domiciliato in Svizzera trasferisce il suo domicilio all’estero, la competenza passa all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero –, si pone la questione a sapere se l’Ufficio AI del Canton Ticino fosse territorialmente competente ad emettere la decisione impugnata. Tale questito può tuttavia restare irrisolto alla luce delle seguenti considerazioni;

  • nella STF 9C_891/2010 del 31 dicembre 2010 – chiamata a pronunciarsi in un caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale non aveva annullato, ancorché ritenuto incompetente, una decisione dell’Ufficio AI del Canton Turgovia concernente un’assicurato che aveva indicato la Macedonia quale luogo di residenza –, la nostra Massima Istanza ha confermato che in una tale evenienza, per motivi di economia processuale, si può prescindere dall’annullare il provvedimento impugnato e rinviare gli atti all’autorità competente se l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione: “(…) Die Verfügung einer örtlich unzuständigen IV-Stelle ist in der Regel nicht nichtig (SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.1 mit Hinweis auf ZAK 1989 S. 606, I 106/89 E. 1b und BGE 122 I 97 E. 3a S. 99), wohl aber anfechtbar. Die kantonalen Gerichte haben ihre Zuständigkeit und diejenige ihrer Vorinstanzen von Amtes wegen zu prüfen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann indessen aus prozessökonomischen Gründen von der Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der Überweisung an die zuständige Behörde abgesehen werden unter der Voraussetzung, dass einerseits die Unzuständigkeit nicht gerügt wird und anderseits aufgrund der gegebenen Aktenlage in der Sache entschieden werden kann (SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.2.1; Urteile I 8/02 vom 16. Juli 2002 E. 1.1; U 152/02 vom 18. Februar 2003 E. 2.1). (…)” (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre 2010, consid. 2.2);

  • nella presente fattispecie, per i motivi che seguono e conformemente alla suesposta giurisprudenza, la decisione impugnata va confermata visto che nessuna eccezione di incompetenza è stata sollevata e che sulla base degli atti si può decidere;

  • oggetto del contendere è sapere se la decisione 11 ottobre 2011, con la quale l’Ufficio AI ha deciso di sospendere in via cautelare con effetto immediato il diritto all’assegno per grandi invalidi minorenni e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, è conforme o meno alla legislazione federale. E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti);

  • l'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga;

  • ai sensi dell’art. 57a LAI (nella versione applicabile dal 1. luglio 2006 a seguito della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, la quale ha sostituito la procedura d’opposizione mediante una procedura di preavviso; cfr. Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757), l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA. Inoltre, l’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI;

  • la decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via cautelare il diritto all’assegno per grandi invalidi, non configura una decisione finale e pertanto non trova applicazione l’art. 57a LAI che regola la procedura del preavviso (Müller, op. cit., § 29, note marginali 2078-2093, pp. 411-412);

  • l’amministrazione può ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pag. 33-34; 9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112 pag. 115-116; Müller, op. cit., § 30, note marginali 2323-2340, pp. 453-456 e riferimenti);

  • prima dell’emanazione della decisione impugnata l’assicurato è stato sentito. Agli atti figurano infatti una nota interna del 4 ottobre 2011 nella quale il funzionario __________ ha comunicato ad una collega che “(…) per questo assicurato non devono essere più versate prestazioni AGI, le prossime fatture che riceviamo trasmettimele pure. Assicurato con dimora all’estero, valutazione in corso. (…)” (doc. AI 60/1) e un fax del 4 ottobre 2010 con il quale il Municipio di __________ ha trasmesso all’Ufficio AI copia di una lettera del 25 febbraio 2009 con la quale RA 1 ha comunicato che la moglie e i figli __________ e RI 1 hanno lasciato la Svizzera il 1. settembre 2008 e si sono trasferiti in __________ al seguente indirizzo: __________ (doc. AI 61/1). In particolare, dal mail 12 ottobre 2011 (doc. AI 68/1) emerge come il padre dell’insorgente fosse a conoscenza degli accertamenti volti a stabilire il domicilio del figlio RI 1 e abbia potuto comunicare all’Ufficio AI che il soggiorno all’estero sarebbe temporaneo e, secondo le raccomandazioni del medico curante, necessario e finalizzato alle terapie;

  • nella decisione impugnata l’amministrazione ha inoltre chiaramente addotto che l’insorgente risulta essersi trasferito all’estero e più precisamente in __________ indicando tanto il rischio di versare delle prestazioni indebitamente quanto quello di recuperarle in via di restituzione;

  • in simili circostanze – ricordato, come si vedrà meglio in seguito, che fra i presupposti per la concessione dell’assegno per grandi invalidi figura quello del domicilio e della residenza abituale in Svizzera –, questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha sospeso in via cautelare il diritto all’assegno per grandi invalidi minorenni. Infatti, visto che la partenza per l’estero sembrerebbe escludere il domicilio e la residenza in Svizzera dell’insorgente, il rischio di versare delle prestazioni indebitamente è manifesto. Parimenti, ritenuto che il padre di __________ nel ricorso ha osservato che “(…) il mio unico stipendio da 4200 CHF brutto al mese per la famiglia non basta per sostenere queste spese e il fatto che cuando il albergo dove lavoro chiude per la stagione, non prendo la disoccupazione e vado in __________ per vedere il bambino nelle terapie (…)”, anche il rischio di non recuperare, in via di restituzione, delle prestazioni versate senza giusto titolo é dato;

  • in ogni caso e rispettando la procedura del preavviso di cui all’art. 57a LAI – come del resto indicato nella decisione impugnata: “(…) il risultato delle medesime sarà reso noto per mezzo di una successiva decisione finale. (…)” (doc. AI 66/1, la sottolineatura è del redattore) – l’amministrazione dovrà pronunciarsi sulla procedura di revisione intrapresa nel settembre 2011. Al riguardo il TCA rileva che le norme relative agli assegni grandi invalidi dell’AI (art. 42 e 42bis LAI) enumerano, fra i presupposti per la concessione delle prestazioni, quello del domicilio e della residenza abituale in Svizzera. Scopo di questa doppia condizione è quella di regolamentare nella legge la non esportabilità di tali prestazioni (FF 1990 II 88; STFA I 270/03 del 18 giugno 2004, consid. 3.3, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 404). Pertanto, quando la legge subordina il diritto ad una prestazione al domicilio ed alla residenza abituale in Svizzera del richiedente, questo deve essere inteso nel senso cumulativo (DTF 122 V 386, consid. 1b pag. 389; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo 2009, ad art. 13 n. 14 pag. 174; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 366; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 2010, pag. 64). In particolare, ritenuto che l’art. 13 LPGA stabilisce che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 del Codice civile, l’Ufficio AI dovrà applicare l’art. 25 CCS che regola il domicilio di persone dipendenti. Quanto alla dimora, nonostante l’art. 13 cpv. 2 LPGA disponga che una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata, l’amministrazione (visto che l’insorgente sostiene che l’esecuzione delle terapie all’estero sarebbe stata necessaria e indicata dai medici curanti) dovrà confrontarsi con la giurisprudenza di cui alla DTF 111 V 180 in base alla quale il TFA ha stabilito che in taluni casi eccezionali si può non considerare interrotta la "dimora abituale" anche se il soggiorno all'estero dura più di un anno. Si tratta innanzitutto dei casi in cui il soggiorno, inizialmente previsto per un corto periodo, per motivi non previsti ed imperativi, quali malattia ed infortunio, viene prorogato di oltre un anno. Inoltre si tratta di situazioni in cui sin dall'inizio vi erano ragioni di natura assistenziale, di formazione, di salute ecc. che giustificavano una permanenza superiore ad un anno al di là dei confini nazionali;

  • quanto all’asserita violazione dell’obbligo di informare ex art. 31 LPGA – invocato per la prima volta in sede di risposta di causa – questo Tribunale si limita qui a rilevare che ciò non risulta essere circostanza e motivo posto alla base della decisione impugnata emanata l’11 ottobre 2011;

  • visto tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto confermata;

  • secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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