Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2011.266
Entscheidungsdatum
05.04.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.266

BS/sc

Lugano 5 aprile 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2011 di

RI 1

contro

la decisione del 20 settembre 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 28 dicembre 2004 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1953, al beneficio di una rendita intera con effetto dal 1° gennaio 2003 e di una mezza rendita dal 1° maggio 2003 al 31 novembre 2003 (doc. AI 34).

In data 5 dicembre 2005 l’assicurato, dal febbraio 2005 titolare di una ditta individuale di amministrazione e gestione di immobili, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni sfociata in una decisione di non entrata in materia datata 11 maggio 2006 (doc. AI 75).

1.2. Nel luglio 2008 l’assicurato ha presentato un’ulteriore nuova domanda di prestazioni (doc. AI 90).

Esperti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ ed un’inchiesta economica per persone indipendenti, con decisione 20 settembre 2011 (preavvisata il 19 luglio 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 119/1).

1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso (redatto in tedesco e poi tradotto in italiano a seguito del decreto 20 ottobre 2011 del Vicepresidente del TCA), postulando il riconoscimento di una rendita. Egli contesta la valutazione medico - teorica della capacità al lavoro operata dall’amministrazione, sostenendo un peggioramento dei dolori alla schiena, come confermato al suo medico curante.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medica che quella economica.

considerando in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente o meno respinto la domanda di prestazioni.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso. L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1998 p. 121; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 299; riassunto della giurisprudenza in STF 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 3 e 4).

In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (metodo straordinario di graduazione; DTF 128 V 30 consid. 1; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e p. 257 consid. 2b; STF I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.4).

Al riguardo, la circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3103 (nel tenore valido dal 1° gennaio 2011, applicabile al caso concreto), stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi – per esempio a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (DTF 128 V 29; I 230/04, Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3104 CIGI dispone che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3105 CIGI).

La cifra 3106 CIGI stabilisce poi che, in base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute, il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).

2.5. Nel caso in esame, l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, specialista in reumatologia. Con rapporto 17 novembre 2009, il succitato medico ha posto le seguenti diagnosi:

" (…)

Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in

  • Esiti da asportazione di ernia discale extraforaminale L3/L4 a sinistra, il 30.10.2009.

  • Note alterazioni degenerative lombari (risonanza magnetica della colonna lombare del 30.10.2007).

  • Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destr convessa lombare).

  • Dismetria degli arti inferiori, a sfavore della gamba sinistra di -15 mm.

  • Decondizionamento e sbilancio muscolare.

  • Obesità (peso 106,5 kg / statura 177,5 cm)

Probabile coxartrosi secondaria con deficit funzionale a sinistra in

  • Esiti da frattura pluriframmentale del collo femorale a sinistra (sub-peritrocanterica) il 20.1.2002.

  • Esiti da osteosintesi il 20.1.2002 e asportazione del materiale di osteosintesi e degli osteofiti locali il 7.1.2003.

Obesità (peso 106,5 kg / statura 177,5 cm)." (doc. AI 103/8)

Dopo aver proceduto alla valutazione delle costatazioni soggettive ed oggettive, in merito alla capacità lavorativa il dr. __________ ha concluso:

" (…)

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a partire da quando è stato dichiarato inabile al lavoro dai medici curanti.

A condizione che la sua ultima attività principale impiegato nell'amministrazione consulenza immobiliare, nella gestione di immobili, compresa l'organizzazione della ristrutturazione degli stessi, tenga pienamente conto dei limiti funzionali e di carico citati nell'allegato, rispettivamente gli permetta di alternare le posizioni corporee al bisogno, l'attività è da considerarsi adatta allo stato di salute attuale, non giustificando dunque un'inabilità lavorativa.

È giustificata l'inabilità lavorativa completa per qualsiasi tipo di attività dal 20.1.2002 fino al 36.6.2002, a seguito dell'infortunio occorso il 20.1.2002 con le relative cure e riabilitazioni necessitate. È altrettanto giustificata un'inabilità lavorativa completa per qualsiasi tipo di attività, durante 6 mesi, dopo l'intervento neurochirurgico subito al rachide lombare il 30.10.2007, quindi a decorrere da tale data fino al 30.4.2007. (…)" (doc. AI 103/7)

Il ricorrente sostiene una modifica del stato di salute dovuto ad un aggravamento della sintomatologia alla schiena.

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nella fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente la perizia 17 novembre 2009 del dr. __________. In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurato è portatore, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 100% (eccetto i sei mesi di totale inabilità a seguito dell’infortunio del 20 gennaio 2002 ed a seguito dell’intervento neurochirurgico eseguito il 30 aprile 2008) sia nella sua professione di amministratore di immobili che in attività adeguate, a condizione che siano rispettati i limiti funzionali e di carico elencati in sede peritale.

Il ricorrente contesta la succitata valutazione adducendo un notevole peggioramento della sintomatologia alla schiena, facendo riferimento ai certificati del suo medico curante che attestano un’incapacità lavorativa del 50% dal 21 ottobre 2007 (doc. A2 – A16). Questi scarni certificati, privi di qualsiasi motivazione, non sono tuttavia idonei a sovvertire la valutazione della perizia, tantomeno a comprovare un peggioramento del suo stato di salute.

In conclusione, sulla base della perizia del dr. __________, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta un’abilità lavorativa del 100% nella sua attuale professione che in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali descritti.

Pertanto, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8. Per quel che concerne gli effetti economici legati al danno alla salute, l’Ufficio AI ha proceduto ad un’inchiesta economica per gli indipendenti. Come si evince dal relativo rapporto 3 settembre 2010 (doc. AI 113), l’ispettore AI ha ritenuto i redditi aziendali “altalenanti” e non rappresentativi, motivo per cui ha determinato il grado d’invalidità secondo il metodo straordinario (cfr. consid. 2.4.), allestendo un dettagliato calcolo, ripreso nella decisione contestata, al cui tenore va fatto riferimento.

Tale calcolo va confermato. L’Ufficio AI ha infatti rettamente proceduto, su indicazioni dell’assicurato, alla ripartizione delle mansioni componenti l’attività indipendente di amministratore immobiliare (suddiviso in attività organizzativa/amministrativa, attività immobiliare, trasporti valori e sicurezza), tenendo conto della perizia del dr. __________ per definire le capacità lavorative di ogni singola mansione. L’ispettore AI ha poi correttamente determinato il guadagno di ogni mansione facendo riferimento ai salari valevoli nel corrispondente ramo economico, ottenendo così un reddito da valido e da invalido, per poi procedere al raffronto dei redditi. In questo modo, la presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’insorgente, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.4; cfr. anche DTF 128 V 33 consid. 4c).

Da suddetto calcolo è risultato un grado d’invalidità del 19%.

Visto quanto sopra, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, egli non ha diritto ad una rendita AI.

Ne consegue la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

18
  • DTF 128 V 2901.01.2002 · 2.017 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 128 V 33
  • DTF 125 V 195
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • DTF 124 V 94
  • DTF 123 V 233
  • DTF 122 II 469
  • DTF 122 V 160
  • 8C_535/200725.04.2008 · 1.588 Zitate
  • 8C_828/200723.04.2008 · 1.672 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_236/200907.10.2009 · 469 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • I 230/04
  • I 462/05
  • I 782/03