Raccomandata
Incarto n. 32.2011.230
BS
Lugano 18 ottobre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 agosto 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, classe 1967, è stato posto al beneficio di una rendita intera, oltre a due rendite per figli, con effetto dal 1° febbraio 2010 (cfr. decisione 6 luglio 2010, doc. AI 43; per le motivazioni cfr. doc. AI 41);
nel mese di settembre 2010 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione (doc. AI 46), ordinando una perizia psichiatrica presso il CPAS. Fondandosi sulle risultanze peritali, con progetto di decisione 11 agosto 2011 l’amministrazione ha ridotto la prestazione a metà rendita (doc. AI 59);
con scritto 22 agosto 2011 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto all’Ufficio AI l’invio della documentazione ed una proroga del termine per presentare le osservazioni al succitato progetto di decisione (doc. AI 62);
con lettera 23 agosto 2011 l’Ufficio AI gli ha inviato in copia il dossier, informandolo che il termine per presentare osservazioni al progetto di decisione non può essere prorogato (doc. AI 64-1);
con decisione 25 agosto 2011 l’amministrazione ha ridotto la prestazione a metà rendita, con effetto al 1° ottobre 2011 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione ex. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 65);
contro la succitata decisione, l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento per violazione del diritto di essere sentito. Egli rileva come l’amministrazione abbia emanato la decisione impugnata prima del termine di 30 giorni per presentare le osservazioni al progetto di decisione 11 agosto 2011. In via subordinata chiede la riforma della pronunzia contestata nel senso di una riduzione della prestazione a ¾ di rendita;
con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso che la decisione impugnata è stata emanata con largo anticipo rispetto la termine di legge per inoltrare le osservazioni, impedendo così all’assicurato di formulare compiutamente le proprie obiezioni. L’amministrazione ha pertanto proposto il rinvio degli atti al fine di garantire il diritto di essere sentito dell’assicurato;
con scritto 3 ottobre 2011 il legale dell’assicurato, preso atto della risposta, ha ribadito la richiesta di annullamento della decisione contestata (VI);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
secondo l'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA;
L'assicurato può presentare le sue obiezioni all'Ufficio AI per iscritto oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art. 73ter cpv. 2 OAI);
va qui fatto presente che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, il termine di 30 giorni ex art. 73ter cpv. 1 OAI può essere prorogato (vedi Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna 2010, § 29, note marginali dal 2142 al 2149, pp. 419-421, che, dopo aver evidenziato la conformità alla legge della norma in parola e proceduto alla sua interpretazione con riferimento ai materiali, alla dottrina e alla giurisprudenza citata, ha concluso che “… entweder ist eine behördliche Frist mit Ertreckungsmöglichkeit anzunehmen oder eine gesetzliche Frist, bei welcher analog zum Einsprache- und Beschwerdeferfahren eine Nachfrist eingeräumt werden kann….”; cfr. anche STCA 32.2011.197 del 15 settembre 2011, consid. 2.6);
l'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il diritto di essere sentito deve dunque essere garantito soprattutto durante la procedura di opposizione. In ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione, l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid. 6);
ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio 2011 consid. 3.3.1), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid. 5.1; 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere - anche in caso di grave violazione - se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d);
nel caso in esame è incontestato che l’Ufficio AI ha emesso la decisione impugnata senza attendere la scadenza del termine di 30 giorni impartito all’assicurato per la presentazione di osservazioni al progetto di decisione 11 agosto 2011, violando in modo grave il diritto di essere sentito di quest’ultimo. L’assicurato, infatti, non ha avuto modo di formulare le proprie obiezioni;
questa grave violazione non può essere eccezionalmente sanata davanti al TCA. Ammettere il contrario significherebbe svuotare di ogni suo significato il principio del diritto d'essere sentito in quanto tale. Inoltre, così facendo questo Tribunale si pronuncerebbe sulla decisione contestata per meri motivi di economia procedurale, ciò che però in specie priverebbe irrimediabilmente l'assicurato di un grado di giudizio;
stante quanto precede, accolta la censura del ricorrente, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché garantisca il diritto d'essere sentito, dando segnatamente l'opportunità all'assicurato di prendere posizione sul progetto di decisione 11 agosto 2011; in seguito l’amministrazione emanerà una nuova decisione soggetta a ricorso al TCA;
mediante e-mail 6 ottobre 2011 al TCA il legale dell’assicurato ha informato che, nonostante la risposta di causa di causa, l’amministrazione ha versato unicamente la mezza rendita oggetto della decisione contestata (VIII);
al riguardo va ricordato che in DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), confermando la precedente giurisprudenza (DTF 106 V 18), ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita (quest’ultimo è il caso in esame) o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. Questo a condizione che l’amministrazione non abbia volutamente provocato arbitrariamente l’inizio dell’effet- to della revisione (sulle motivazioni e sulla presa di posizione in merito alle critiche dottrinali cfr. DTF 129 V 377 consid. 4.4). La succitata giurisprudenza è stata confermata nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4;
nella fattispecie concreta, in applicazione analogica della succitata giurisprudenza, escludendo un agire abusivo dell’Ufficio AI (nel senso di aver voluto provocare arbitrariamente l’inizio degli effetti della revisione), l’effetto sospensivo tolto alla decisione contestata perdura anche dopo l’annullamento della stessa e fino alla notifica della nuova pronunzia, soggetta a ricorso al TCA. L’amministrazione ha pertanto correttamente versato la mezza rendita. Evidentemente in caso di una eventuale vittoria dell’assicurato, l’amministrazione provvederà al versamento retroattivo della differenza, con eventuali interessi di mora (in merito agli interessi di mora in ambito di revisione cfr. STF 9C_897/2010 del 1° luglio 2011, di cui è prevista la pubblicazione DTF);
visto quanto sopra, il ricorso va accolto. Vincente in causa, siccome patrocinato da un legale, l'assicurato ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA);
secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione 25 agosto 2011 è annullata.
§§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti