Raccomandata
Incarto n. 32.2010.65
cs
Lugano 8 settembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 febbraio 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel 1954, attiva in qualità di aiuto cucina, ha inoltrato, il 2 ottobre 2006, una domanda tendente all’ottenimento di una rendita AI (doc. AI).
B. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare SAM del 9 febbraio 2009 (doc. AI 37-1), con decisione dell’11 febbraio 2010 (doc. A), preavvisata con progetto del 14 ottobre 2009 (doc. AI 48-1), l’UAI ha assegnato ¼ di rendita AI dal 1.10.2006, una rendita intera dal 1.06.2007 e ¼ di rendita dal 1.05.2008 (doc. A).
C. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I). L’interessata, con riferimento a nuovi rapporti medici del 1° marzo 2010 dei dr. med. __________ e __________ e del 3 marzo 2010 del dr. med. __________, fa valere che non vi è stato alcun miglioramento dello stato di salute e chiede di poter essere messa a beneficio di una rendita intera anche dopo il 1° maggio 2008.
D. Con risposta del 29 marzo 2010 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
E. Il 16 aprile 2010 ed il 1° giugno 2010 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. VI e X), sulla quale l’UAI ha preso posizione il 27 aprile 2010 (doc. VIII) ed il 16 giugno 2010 (doc. XII).
in diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel merito
Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X., basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J. (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Dal referto, datato 9 febbraio 2009 (doc. AI 37), risulta che i periti hanno fatto capo a 5 consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. med. __________), cardiologica (dr. med. __________), gastroenterologica (Dr. med. __________) e oftalmologica (dr. med. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di gonalgia a destra con versamento articolare, deficit flessorio ed estensorio in esiti da impianto di protesi totale l’1.3.2007, esiti da mobilizzazione chiusa del ginocchio destro il 16.4.2007, esiti da cambio della protesi ed artrolisi aperta del ginocchio ds. in artrofibrosi, il 5.7.2007, gonartrosi bi compartimentale in varo a sinistra con esiti da meniscectomia mediale a sin. il 24.10.2006, decondizionamento muscolare, epatopatia cronica HCV correlata di genotipo 1, nota dal 2000 ma presumibilmente di origine post-trasfusionale (dopo diverse trasfusioni di sangue nel 1974 e 1979). Stato dopo terapia antivirale con PEG-Interferone e Rivabivirina nel 2000 con diminuzione della viremia durante il trattamento a ripresa della viremia alcuni mesi dopo la fine della terapia. Attuali segni biologici leggeri di citolisi, ma la funzionalità epatica risulta normale. Dal punto di vista clinico e ultrasonografico non ci sono segni per ipertensione portale, sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10, F 45.3), dal 2003 più rilevante il quadro somatico, sindrome ansiosa non specificata (ICD-10, F 41.9), distimia (ICD-10, F 34.1) e le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di piedi traverso piatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello, spondilosi iperostotica, probabile anomalia di transizione lombosacrale, disturbi statici del rachide, obesità (peso 73kg/stature 148,5 cm), sindrome algica generalizzata, aspecifica, ipotiroidismo trattato, stato dopo intervento per sindrome del tunnel carpale, fibrillazione atriale parossistica; ventricolo sinistro di dimensioni e FE normali, atrio sinistro di dimensione al limite superiore della norma, FRCV: ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II, famigliarità, lieve miopia, astigmatismo miotico e presbiopia.
Dalla perizia emerge che dal punto di vista psichiatrico l’insorgente presenta una sfumata sindrome psichiatrica a impronta nevrotica (somatoforme, ansiosa), e deflessione umorale lieve-media. Il quadro presentato produce una riduzione della capacità lavorativa pari al 25% (abile al 75%) con le quote di dolore cronico, di abbattimento, demotivazione tipici della deflessione umorale. L’ansia presente può indurre anche perdita della capacità di organizzazione che riducono nell’insieme la capacità lavorativa nella percentuale già indicata. L’interessata non ha referenti psichiatri né li ha mai avuti: non assume alcuna terapia farmacologica di interesse psichiatrico. La consulente ritiene che la patologia psichiatrica influenza la capacità lavorativa dell’interessata nell’ultimo lavoro svolto, poiché la peritanda presenta deflessione dell’umore, ansia disorganizzante, abbattimento, apatia, anedonia, rallentamento psicofisico che si associa a dolore cronico. Circa l’evoluzione dello stato di salute, la consulente ritiene che la sintomatologia psichiatrica non pare aver manifestato rilevanti peggioramenti negli anni: dal 2003 ad oggi, il quadro appare complessivamente invariato. La sintomatologia dolorosa si sarebbe invece acuita dopo gli interventi chirurgici. L’insorgente è in grado di svolgere altre attività teoricamente esigibili e compatibili con il culturale, l’età, il quadro fisico e le attitudini personali nella stessa percentuale già indicata.
Per quanto concerne l’aspetto reumatologico, il consulente, dopo aver esaminato tutta la documentazione a sua disposizione ed aver visitato la ricorrente, ha descritto i limiti funzionali, precisando che dopo l’intervento di meniscectomia mediale in artroscopia a sinistra del 24.10.2005 è giustificata un’inabilità lavorativa completa per qualsiasi attività durante 4 settimane (quindi dal 24.10.2005 fino al 24.11.2005). Dal 25.11.2005 fino al giorno antecedente all’intervento d’impianto di protesi totale al ginocchio ds dell’1.03.2007, il consulente ritiene l’interessata, come aiuto cucina, inabile al lavoro nella misura dei 2/3, da intendersi come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale, per i limiti funzionali e di carico, menzionati nel consulto peritale, ma abile al lavoro in misura completa con rendimento massimo in attività adatta allo stato di salute. Nell’intervallo a decorrere dal 1.03.2007, fino a metà gennaio 2008, l’insorgente è inabile al lavoro nella misura del 100% in qualsiasi attività lavorativa per le terapie subite rispettivamente per i periodi di riabilitazione necessari. A decorrere da metà gennaio 2008 l’insorgente è abile al lavoro in misura completa con rendimento massimo in attività adatta allo stato di salute che tiene conto dei limiti funzionali di carico riferiti nel consulto peritale, permanendo inabile al lavoro nella misura dei 2/3, sempre da intendersi come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, per l’ultima attività professionale principale di aiuto cucina.
Dal punto di vista cardiologico, il consulente, dr. med. __________, ha evidenziato come per quanto riguarda la capacità lavorativa, la questione cardio-circolatoria rappresenta un problema assai marginale e non genera nessun tipo di incapacità. La limitazione principale è infatti data soprattutto dai problemi articolari. Anche dal punto di vista oftalmologico l’interessata non ha avuto nessun problema se non la diminuzione dell’acuità visiva, specialmente in vicinanza, confacente con l’età. Una diminuzione della capacità lavorativa non si giustifica.
Infine, per quanto concerne il consulto gastroenterologico, il dr. med. __________ ha stabilito che un’infezione cronica da HCV può portare ad una stanchezza anormale e può provocare dei dolori articolari che diminuiscono la capacità lavorativa. Nel caso specifico l’incapacità lavorativa dovuta all’epatopatia cronica è dell’ordine del 30-40%. Circa la prognosi, l’epatite C è stata diagnosticata nel 2000, è presumibile che l’infezione sia stata contratta tra il 1974 ed il 1979. L’evoluzione dell’epatite è molto lenta e non ci sono segni clinici ed ultrasonografici per una fibrosi avanzata o una cirrosi.
Alla luce dei cinque consulti specialistici, i periti hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente a 1/3 nel suo ultimo lavoro svolto di aiuto cucina (rendimento ridotto sull’arco di un orario normale di lavoro).
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno affermato:
" Le menomazioni constatate si situano sia a livello fisico che psicologico.
Nella sfera reumatologica i problemi di gonalgie bilaterali, riducono la capacità lavorativa dell’insorgente nella sua ultima attività principale come aiuto cucina svolta quasi esclusivamente in posizione eretta con necessità di anteflessione e torsione del tronco nella misura dei 2/3.
Sul piano cardiaco le patologie riscontrate non generano incapacità lavorative.
Sul piano gastroenterologico l’epatite C cronica genera una stanchezza normale e può provare dei dolori articolari che diminuiscono la capacità lavorativa, che il nostro consulente giudica nella misura del 30-40%.
Nella sfera psichiatrica le patologie constatate (sindrome somato-forme da dolori persistenti, sindrome ansiosa non specificata, distimia), riducono la capacità lavorativa dell’A. pari al 25%.
La diagnosi psichiatrica influisce sull’attività da ultimo svolta, nel senso che l’A. presenta una deflessione, ansia disorganizzate, abbattimento, apatia e anedonia lamento psicofisico che si associa a dolore cronico.
Nella sfera oftalmologica non si sono riscontrate patologie che diminuiscono la capacità lavorativa dell’A.
Complessivamente l’evoluzione teorica della capacità lavorativa nella sua ultima attività come aiuto cucina è stata dello 0% dal 24.10.2005 al 24.11.2005 (un mese dopo l’intervento di meniscectomia al ginocchio sin.). Dal 25.11.2005 fino al giorno antecedente l’intervento d’impianto di protesi totale al ginocchio ds. avvenuto l’1.03.2007, giudichiamo l’A. abile nella misura di 1/3, inteso come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale.
Nell’intervallo dall’1.03.2007 fino a 6 mesi dopo l’ultimo intervento chirurgico al ginocchio ds, avvenuto il 5.07.2007, riteniamo l’A. abile allo 0%. A decorrere da metà gennaio 2008, l’A. è abile nella misura di 1/3 nella sua ultima professione (rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa normale). Le incapacità lavorative per motivi reumatologici, grastroenterologici e psichiatrici non vanno, a nostro avviso, sommati perché considerano tutte una diminuzione del rendimento sul lavoro.
9 Conseguenze sulla capacità d’integrazione
Le patologie muscolo-scheletriche pongono dei limiti funzionali all’A., la quale può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 25 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso maneggiare attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L’A. può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di rado assumere la posizione inginocchiata, talvolta effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata. L’A. può talvolta camminare fino a 50 metri, di rado oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può di rado salire le scale, mai salire su scale a pioli. Il nostro consulente ritiene che sia ipotizzabile nella distanza di circa 6 mesi da un ulteriore cambio protesico al ginocchio ds., possa essere aggiunto un perimetro deambulatorio superiore all’attuale permettendo all’A. un calo ponderale di oltre 20 kg onde diminuire il carico sulle articolazioni inferiori presentante alterazioni degenerative sintomatiche. Non ha proposte terapeutiche.
Circa la patologia cardiaca il nostro consulente riterrebbe indicato introdurre una terapia anti-aritmica per l’aritmia atriale rilevata a metà 2007. L’origine del disturbo del ritmo potrebbe essere ipertensiva, in quanto all’esame clinico i valori della PA sono elevati. Consiglierebbe quindi ulteriore controllo e se necessario un ampliamento della terapia antipertensiva. Proporrebbe ad esempio del Cordarone, in seguito, dopo aver effettuato un esame Holter, per documentare un ritmo sinusale continuo, sospenderebbe l’anticoagulazione orale e manterrebbe l’Aspirina Cardio.
Sul piano gastroenterologico l’epatite C cronica riduce la capacità lavorativa dell’A. del 30-40% per qualsiasi attività.
Sul piano psichiatrico i disturbi riscontrati riducono la capacità lavorativa del 25%, il quadro appare complessivamente invariato dal 2003 ad oggi, la prognosi viene ritenuta buona. Secondo la nostra consulente sarebbe utile una presa a carico psichiatrica con introduzione di una terapia farmacologica che sostenga l’umore (AD con effetto ansiolitico), una terapia con Gabpebin per migliorare la gestione del dolore (anche in associazione con un AD a doppio attacco). La nostra consulente non ritiene né utile né proponibile in questa A. alcun provvedimento d’integrazione professionale in quanto l’A. di fatto ha scarse risorse intellettuali e culturali e con il dolore cronico e il quadro reattivo, ha ridotto anche la competenza lavorative rispetto al fisico.
Circa l’evoluzione della capacità lavorativa in un lavoro adatto allo stato di salute, giudichiamo l’A., dal 24.10.2005 al 24.11.2005, abile allo 0% (un mese dopo l’intervento di meniscectomia mediale sin.) per qualsiasi attività. Dal 25.11.2005 fino al giorno prima dell’intervento di protesi totale al ginocchio ds. avvenuto l’1.03.2007, giudichiamo l’A. abile al 60% in un lavoro adatto che rispecchi i limiti funzionali dell’A. Tra l’1.03.2007 fino a 6 mesi dopo l’ultimo intervento chirurgico ortopedico al ginocchio ds. avvenuto il 5.07.2007, riteniamo l’A. abile allo 0% per qualsiasi attività.
Da metà gennaio 2008 l’A. è abile al 60% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata lavorativa) in attività adatta e che rispetti i limiti funzionali dell’A.
Le capacità lavorative per motivi reumatologici, gastroenterologici e psichiatrici, non vanno, a nostro avviso, sommati in quanto considerano un rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa normale. Provvedimenti d’integrazione professionali non sono al momento a nostro avviso proponibili nell’attuale contesto psicofisico.” (doc. AI 37-31)
Sulla base della perizia SAM, il medico SMR, dr. med. __________, ritenuto che l’attività di aiuto cucina in pratica non è più esigibile, per quanto concerne l’incapacità lavorativa in attività confacenti ed adatte al suo stato di salute, si è così espresso:
" IL in attività adatta
IL 100% dal 24.10.2005 al 24.11.2005
IL 40% dal 25.11.2005 fino al giorno prima dell’intervento di protesi totale al ginocchio ds. avvenuto il 1.03.2007.
IL 100% dal 11.03.2007 fino a metà gennaio 2008
IL 40% da metà gennaio 2008 l’A. è abile al 60% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata lavorativa)”
(doc. AI 38-2)
Agli atti vi sono ulteriori certificati medici, tra cui quelli prodotti dalla ricorrente in sede di osservazioni al progetto di decisione (del 22 luglio 2009 [dr. med. __________], doc. AI 50-1; del 21 ottobre 2009 [dr. med. __________], doc. AI 51-1; del 7 ottobre 2009 [dr. med. ], doc. AI 51-2; del 6 agosto 2009 [Servizio di neurologica dell’], doc. AI 51-5; dell’8 settembre 2009 [dr. med. __________], doc. AI 51-6; del 19 ottobre 2009 [dr. med. __________, doc. AI 52-6; del 2 ottobre 2008 [Prof. Dr. __________], doc. AI 52-7; 2 novembre 2009 [dr. med. __________], doc. AI 52-8; del 30 ottobre 2009 [dr. med. __________], doc. AI 52-9).
Chiamato a prendere posizione in merito il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato che “l’attuale documentazione conferma una situazione ben nota. Da notare che in occasione p.es. della visita dr. __________ era assente un versamento articolare, versamento (indicatore per infiammazione in atto) ancora presente in occasione della visita SAM. Si conferma una inidoneità per l’attività abituale mentre un’attività rispettosa dei limiti funzionali risulta esigibile come da perizia SAM.” (doc. AI 56-1).
In sede di ricorso, l’insorgente ha prodotto ulteriore documenta-zione medica (doc. I).
Un certificato del 1° marzo 2010 del dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e medico curante della ricorrente, il quale ha affermato:
" In primo luogo la paziente presenta un’importante sintomatologia dolorosa alle due ginocchia. A livello del ginocchio destro la paziente aveva presentato un trauma distorsivo nel gennaio 2002. In seguito fu sottoposta a meniscectomia laterale mediale artroscopia del ginocchio destro il 6.05.2002. Più tardi, nel 2007, in considerazione dello sviluppo di un’importante sintomatologia dolorosa nell’ambito di lesioni artrosiche la paziente è poi stata sottoposta all’impianto di una protesi totale del ginocchio destro il 1.03.2007. Nello stesso anno, vista la persistenza della sintomatologia dolorosa è stata sottoposta a una mobilizzazione del ginocchio destro in anestesia epidurale (il 16.04.2007). Considerato che questo intervento non ha portato a un miglioramento è poi stata sottoposta alla sostituzione della protesi del ginocchio destro e artrolisi aperta il 5.07.2007. Purtroppo, malgrado la sostituzione della protesi la paziente continua a presentare una importante sintomatologia dolorosa.
La paziente presenta pure una gonalgia sinistra per la quale è stata prospettata la possibilità dell’impianto di una protesi che la paziente per ora non intende sottoporsi visto l’esito negativo a livello del ginocchio destro.
La paziente presenta poi dei dolori tendomialgici diffusi nell’ambito di una fibromialgia così come una sintomatologia dolorosa in sede lombare nell’ambito di una sindrome lombo vertebrale cronica.
La paziente presenta pure uno stato di astenia, affaticabilità da attribuire a una epatite C cronica per la quale era stata sottoposta a un trattamento con Ribavirin e Peg Interferon senza successo. In questo contesto sottolineamo pure la presenza di un ipotiroidismo forse secondario al trattamento con Interferon eseguito per l’epatite C.
La paziente presenta poi una fibrillazione atriale parossistica, un’ipertensione arteriosa, un diabete mellito di tipo II e una obesità.
Le patologie sopra menzionate hanno poi condotto progressiva-mente all’istaurazione di uno stato ansioso-depressivo per il quale ho attualmente chiesto un sostegno psichiatrico da parte del Dr. med. __________.
In considerazione delle patologie sopra menzionate ritengo la paziente inabile al lavoro in misura completa.” (doc. C)
Sempre il 1° marzo 2010 il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, ha affermato:
" la paziente soprammenzionata, in trattamento presso il mio studio medico dal 07.09.2006 al 22.07.2009, presenta negli ultimi mesi un’evoluzione stazionaria con sempre dolori al ginocchio dx in uno status cambio protesi ginocchio dx con limitazione funzionale, come descritto nell’ultimo rapporto del 22.07.2009.
In queste condizioni reputo che la capacità lavorativa della paziente nella sua funzione quale aiuto cucina debba permanere del 100%. D’altronde, considerando la situazione del ginocchio dx all’ultimo controllo del 22.07.2009, reputo che la paziente non possa lavorare anche in un’altra funzione adattata.” (doc. D)
Il 3 marzo 2010 il dr. med. __________, FMH fisiatria specialista reumatologia, ha affermato:
" Certifico che la paziente sopracitata è stata in mie cure nel dicembre 2005 e nuovamente dal 23.10.2009 per dolori alle ginocchia soprattutto a destra con versamento articolare che comportano un notevole impedimento funzionale soprattutto nel camminare, nel restare a lungo in piedi, inoltre per dolori al rachide sia lombare che cervicale.
Diagnosi: Gonalgia bilat. soprattutto a dx. con versamento articolare cronico recidivante con deficit funzionale sia di flessione che estensione in esiti di impianto di protesi totale (01.03.2007), esiti da mobilizzazione chiusa del ginocchio dx. (16.04.2007), esiti da cambio della protesi ed artrolisi aperta del ginocchio dx. (05.07.2007). Gonartrosi vara sin.- esiti da meniscectomia mediale 24.10.2007. Sindrome cervico-lombo-vertebrale su turbe statico-degenerative del rachide.
E’ stata in trattamento fisioterapico ambulatoriale e con medicamenti antalgici e antinfiammatori in modo continuato a partire dal mese di ottobre 2009. Non è subentrato un cambiamento significativo e duraturo sia dei disturbi che dei reperti oggettivi.
Capacità lavorativa quale aiuto-cucina: nelle attuali condizioni valetudinarie dell’apparato locomotore ritengo la paziente inabile al 100% nella professione finora esercitata di aiuto-cucina probabilmente in modo definitivo.
Tenendo conto dell’attuale situazione delle ginocchia soprattutto del destro e della problematica della schiena ritengo che la paziente non sia idonea al lavoro quale salariata anche in un’altra attività più leggera funzionalmente adattata.” (doc. F)
Il 29 marzo 2010, il dr. med. __________, medico SMR, specialista FMH medicina generale, ha rilevato che “gli attuali rapporti confermano una situazione clinica già nota e accertata in occasione della perizia SAM. Dai rapporti non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute.” (doc. IV/1).
Il 16 aprile 2010 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazio-ne medica (doc. VI).
Il 14 aprile 2010 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicote-rapia, ha affermato:
" (…)
La presa a carico ha avuto inizio nel marzo 2010 e finora ha dato luogo a due colloqui psichiatrici con la Dr.ssa __________, collaboratrice del Sottoscritto, e a un colloquio di contenuto psicogiuridico con il Sottoscritto e la Dr.ssa __________.
Nonostante l’esiguità degli incontri effettuati con la paziente in epigrafe, si può attestare e certificare con certezza un profondo stato di sofferenza e disagio psichico ed emotivo che fanno propendere per una diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva reattiva ad una comorbilità di fattori che spaziano dalla sfera della salute a quella relazionale, lavorativa e sociale.
La paziente presenta una grave problematica psicopatologica cronica che, unitamente a problemi dismetabolici ed internistici da cui è affetta, sono la causa di uno stato clinico, psicopatologico ed esistenziale di completa inabilità lavorativa.
La paziente lamenta tristezza e senso di angoscia ed impotenza; afferma di non riuscire a dare un senso alla sua vita e a tutte le patologie somatiche, organiche, internistiche e psichiche che non le consentono di condurre una vita serena. Si riferisce nervosa e stanca perché non riesce a dormire più di un paio d’ore a notte. Le sue giornate sono caratterizzate da continui pianti e da uno stato d’ansia pervasiva.
La paziente vive costantemente circondata dalla patologia organica e somatica che coinvolge lei e la sua famiglia e che la conduce in un circolo vizioso in cui a sofferenza e preoccupazione segue angoscia e senso di impotenza e rassegnazione.
La paziente vive una condizione di forte empasse da alcuni anni, precisamente da quando i problemi organici hanno iniziato a debilitare il suo stato di salute e a limitarne la valetudinarietà in maniera regressiva e invalidante.
La diagnosi della paziente è pertanto di Sindrome mista ansioso depressiva reattiva.
Questo comporta un atteggiamento apatico, abulico, anedonico, accompagnato da sentimenti di autosvalutazione inappropriati. Ma il sintomo sempre più evidente e preoccupante è l’angoscia di morte, che assume i diversi aspetti di paura che questo eventi si verifichi e speranza quasi funesta che questo non si verifichi.
La paziente continua a manifestare disturbi psicopatologici mag-giori a strutturazione cronica. Si osserva un progressivo processo involutivo/regressivo, dovuto anche alla sua problematica organica.
E’ evidente una riduzione marcata dell’interesse e della partecipazione ad attività significative, accompagnata da sentimenti di diminuzione delle prospettive future, da assenza di progettualità e di qualunque tipo di prospettiva.
La paziente ha sviluppato inoltre un’ulteriore importante compro-missione delle facoltà cognitive, volitive, affettive che comprome-ttono la sua già ridotta autonomia e capacità valetudinaria.
Questa pluripatologia psichica ed organica trova traduzione nella sua attuale condizione clinica complessiva caratterizzata dalla gravità della sintomatologia precedentemente esplicitata.
Necessaria conseguenza ne è stata un nuovo riscontro negativo sul piano psicofisico, psichico, relazionale e comportamentale.
Si conclude che la compromissione delle funzioni psichiche e somatiche si ritiene essere al momento attuale cronica ed invalidante per cui la paziente si trova tuttora in uno stato di angoscia pervasiva e destrutturante del suo equilibrio psichico e personologico.
Da un punto di vista strettamente psichiatrico la paziente risulta INABILE al lavoro nella misura del 100%, data la grave e rischiosa problematica organica, ma anche e soprattutto la polipatologia psichiatrica che compromette in modo significativo il suo stato psichico sul piano clinico e valetudinario.
Vi chiediamo pertanto di rivedere il progetto di decisione in virtù del presente certificato medico attestante il grave quadro psicopatolo-gico che caratterizza la paziente nell’ultimo periodo.” (doc. G1)
Il 4 marzo 2010 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, malattie infettive e medicina farmaceutica, ha prodotto gli esami effettuati nel corso del mese di febbraio 2010 ed ha affermato:
" (...)
Valutazione:
Trattasi dunque di una paziente di 56 anni, conosciuta da una decina d’anni per un’infezione HCV, acquisita probabilmente tramite trasfusioni post-partali negli anni ’70.
La paziente è stata trattata già nel 2001 con Interferone Peghilato e Ribavirina, abbiamo potuto ricostruire il decorso delle viremie sotto terapia con il medico curante e stabilire che la viremia non si era mai negativizzata. Si tratta pertanto di un non responder.
La valutazione attuale mette in luce un quadro di fibrosi epatica avanzata, eventualmente già in fase cirrotica, senza segni di insufficienza epatica o di complicanze di ipertensione portale. E’ indicato un controllo tramite gastroscopia per esclusione di varici esofagee, preghiamo il Dr. __________, che ci legge in copia, di convocare per questo la paziente.
Trattandosi di un non responder, non ha senso attualmente ripetere un trattamento standard con Ribavirina ed Interferone. Sono attesi nuovi farmaci in aggiunta alla terapia standard nel corso del 2011. Riprenderemo pertanto il discorso terapia allora, per il momento sono da prevedere controlli semestrali con screening per epatocarcinoma e controllo della funzionalità epatica.
Raccomandiamo il buon controllo del diabete, e un calo ponderale: la sindrome metabolica, e in particolare il diabete, accelerano il processo di evoluzione fibrotica nell’epatite C cronica.” (doc. G2)
Con annotazioni del 26 aprile 2010 il dr. med. __________, FMH medicina generale, certificato di capacità SGUM sonografia addominale e la dr.ssa __________, specialista in psichiatria, hanno affermato:
" (…)
Valutazione:
per quanto concerne la problematica epatica questa è stata debitamente valutata in occasione della perizia SAM. Come confermato dal dr. __________ attualmente non ci sono segni di insufficienza epatica o di ipertensione portale. La presenza di una fibrosi epatica ha rilevanza prognostica ma non ha maggiori ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata di quelle riconosciute dal perito in occasione della perizia SAM. Da notare che l’attuale referto sonografico (steatofibrosi epatica con epatomegalia senza segni di ipertensione portale) corrisponde al referto evidenziato in occasione della perizia SAM (fegato di dimensioni aumentate ad eco struttura iper-riflettente).
La valutazione psichiatrica in ambito SAM non viene di fatto contestata, nel rapporto medico del 14.04.2010 il Dr __________ riporta una diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva reattiva ad una comorbilità di fattori, non spiega il diverso orientamento diagnostico rispetto alla valutazione della dr.ssa __________ (diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10 F 45.4, sindrome ansiosa non specificata ICD 10 F 41.9, distimia ICD 10 F 34.1 presenti dal 2003 in maniera invariata). Lo psichiatra curante non fornisce una descrizione dettagliata dello stato di salute (vengono riportate solo le lamentele soggettive) né viene riportato l’esordio ma viene attestato genericamente un “grave quadro psicopatologico che caratterizza la paziente nell’ultimo periodo”, non è inoltre specificato in che modo la patologia a livello psichico limiti o si ripercuota sulla CL.
Non viene menzionato se ora l’A è sotto trattamento farmacologico (il perito SAM aveva indicato utile un’introduzione di una terapia psicofarmacologica).
Tale documentazione non porta ad una diversa valutazione rispetto alla decisione precedente.” (doc.VIII)
Il 1° giugno 2010 la ricorrente ha prodotto un certificato del 25 maggio 2010 del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha affermato:
" la paziente sopramenzionata è seguita regolarmente presso il mio studio medico, l’ultima volta in data 20.05.2010. Nell’arco degli ultimi anni l’evoluzione è stazionaria con una sindrome dolorosa al ginocchio dx in uno stato dopo cambio protesico con una limitazione funzionale con una F/E 85/0/0.
Sulla base dei dati attualmente a disposizione, reputo che la incapacità lavorativa della paziente nella sua funzione quale aiuto cucina debba permanere al 100%. D’altronde non vedo un’attività lavorativa chiaramente esigibile con la situazione del ginocchio.” (doc. H)
Con annotazioni del 16 giugno 2010 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato che “l’attuale certificato dr. __________ attesta una situazione stazionaria con funzionalità limitata a livello del ginocchio destro, patologia già nota e presa debitamente in considerazione in occasione della perizia SAM.” (doc. XII/Bis).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti, sulla base dei 5 consulti (psichiatrico, reumatologico, cardiologico, oftalmologico e gastroenterologico), sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurata è abile al lavoro all’60% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata), da metà gennaio 2008, in qualsiasi professione.
Gli specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale e patologica della ricorrente, le affezioni attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di gonalgia a destra con versamento articolare, deficit flessorio ed estensorio in esiti da impianto di protesi totale l’1.3.2007, esiti da mobilizzazione chiusa del ginocchio destro il 16.4.2007, esiti da cambio della protesi ed artrolisi aperta del ginocchio ds. in artrofibrosi, il 5.7.2007, gonartrosi bi compartimentale in varo a sinistra con esiti da meniscectomia mediale a sin. il 24.10.2006, decondizionamento muscolare, epatopatia cronica HCV correlata di genotipo 1, nota dal 2000 ma presumibilmente di origine post-trasfusionale (dopo diverse trasfusioni di sangue nel 1974 e 1979). Stato dopo terapia antivirale con PEG-Interferone e Rivabivirna nel 2000 con diminuzione della viremia durante il trattamento a ripresa della viremia alcuni mesi dopo la fine della terapia. Attuali segni biologici leggeri di citolisi, ma la funzionalità epatica risulta normale. Dal punto di vista clinico e ultrasonografico non ci sono segni per ipertensione portale, sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10, F 45.3), dal 2003 più rilevante il quadro somatico, sindrome ansiosa non specificata (ICD-10, F 41.9), distimia (ICD-10, F 34.1).
I periti e i 5 consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc. AI 37-8) ed hanno valutato la capacità lavorativa della paziente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 28 luglio, 13 e 29 agosto, 12 e 23 settembre, nonché 28 novembre 2008 (doc. AI 37-1). Il consulente dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, ha inoltre spiegato che l’interessata, inabile al lavoro nella misura del 100% dal 1.3.2007, ha migliorato la sua capacità lavorativa in attività confacenti al suo stato valetudinario 6 mesi dopo l’ultimo intervento ortopedico al ginocchio destro del 5.7.2007, quindi da metà gennaio 2008 (doc. AI 37-55).
L’insorgente, in sede di progetto di decisione e nelle more processuali, ha prodotto nuova documentazione, contestando la valutazione dei periti dal punto di vista reumatologico, psichiatrico ed gastroenterologico e chiedendo il diritto ad una rendita intera anche dopo il 30 aprile 2008.
Per quanto concerne la patologia reumatologica, con il certificato del 7 ottobre 2009 il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica (doc. AI 52-3), riassume gli interventi subiti dalla paziente ed evidenzia di non aver riscontrato elementi di giudizio che lascino sospettare la presenza di un eventuale errore dell’arte nell’operato dei dr. med. __________ e __________, senza tuttavia apportare elementi di novità circa la capacità lavorativa delle ricorrente in attività leggere.
Neppure i certificati del 22 luglio 2009, del 19 ottobre 2009, del 1° marzo 2010 e del 25 maggio 2010 del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia sono d’aiuto alla ricorrente poiché lo specialista afferma che “l’evoluzione è stazionaria” (doc. D, H, 52-6 e 50-1) e non evidenzia un peggioramento dello stato di salute rispetto al 9 febbraio 2009, data della perizia del SAM (cfr. doc. AI 37).
Il dr. med. __________, FMH fisiatria specialista in reumatologia con i certificati del 30 ottobre 2009 (doc. AI 52-9) del 3 marzo 2010 (doc. F) evidenzia come l’interessata sia nuovamente in cura dall’ottobre 2009 per dolori alle ginocchia soprattutto a destra con versamento articolare con notevole impedimento funzionale soprattutto nel restare a lungo in piedi, inoltre per dolori al rachide sia lombare che cervicale. Nel certificato del 3 marzo 2010 afferma inoltre che l’interessata è in cura con medicamenti antalgici e con un trattamento fisioterapico, ma aggiunge che “non è subentrato un cambiamento significativo e duraturo sia dei disturbi che dei reperti oggettivi”. Lo specialista non si confronta con la perizia del SAM, in particolare non fa valere un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente rispetto a quanto attestato dai periti e non si esprime con precisione circa la capacità lavorativa residua limitandosi ad affermare che la paziente non è idonea al lavoro quale salariata anche in un’altra attività più leggera funzionalmente adatta. Come rilevato pure dal medico SMR, dr. med. __________, in due occasioni (doc. AI 56-1 e doc. IV/1), questi certificati confermano una situazione già nota (cfr. in particolare la valutazione del 23 settembre 2008 del dr. med. __________ che aveva già evidenziato la presenza della gonalgia a destra con versamento articolare, deficit flessorio ed estensorio in esiti da impianto di protesi totale l’1.3.2007, esiti da mobilizzazione chiusa del ginocchio destro il 16.4.2007, esiti da cambio della protesi ed artrolisi parte del ginocchio destro in artrofibrosi, il 5.7.2007, gonartrosi bi compartimentale in vaso a sinistra con esiti da meniscectomia mediale a sinistra il 24.10.2006, oltre a una spondilosi iperostotica, una probabile anomalia di transizione lombosacrale e disturbi statici del rachide, doc. AI 37-50). Essi si esauriscono per lo più in una differente valutazione della capacità lavorativa rispetto a quanto stabilito dai periti, senza tuttavia dare una spiegazione oggettiva.
Infine, come emerge dalle valutazioni del dr. med. __________, va rilevato che il dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, che del resto non si esprime circa l’incapacità lavorativa della ricorrente, con certificato dell’8 settembre 2009 (doc. AI 51-6) ha attestato l’assenza di un versamento articolare (“All’esame clinico l’allineamento globale degli arti inferiori è simmetrico, assenza di tumefazione o versamento, assenza di calore o eritema.”), ancora presente in occasione della perizia SAM (cfr. doc. AI 37-50: “gonalgia a destra con versamento articolare (…)”).
Per cui il TCA non ha nessun motivo per scostarsi dalle valuta-zioni dei periti del SAM che hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione medica a loro disposizione, hanno tenuto conto di tutti i mali di cui si è lamentata la paziente ed hanno affidato l’esame della patologia reumatologica ad uno specialista FMH in reumatologia, come il dr. med. __________.
Per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, l’attestazione del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapeuta, del 14 aprile 2010 (doc. G1), non è atta a sovvertire le convincenti conclusioni cui è giunta la consulente del SAM, dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria.
In effetti il curante (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 8: il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), si è limitato a certificare una totale inabilità lavorativa della ricorrente senza tuttavia confrontarsi con le convincenti e concludenti valutazioni della perita SAM, in particolare senza spiegare il diverso orientamento diagnostico rispetto alla valutazione della dr.ssa med. __________, senza porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (ma affermando che “la diagnosi della paziente è pertanto di Sindrome mista ansioso-depressiva reattiva”, doc. G1) ed infine senza indicare se vi è stato un peggioramento dello stato di salute rispetto a quanto attestato nella perizia SAM.
Come rileva la dr.ssa med. __________, SMR, specialista in psichiatria, il curante inoltre non fornisce una descrizione dettagliata dello stato di salute poiché vengono riportate in particolare le lamentele soggettive, non indica l’esordio della malattia ma solo un grave quadro psicopatologico che caratterizza la paziente nell’ultimo periodo e non precisa se l’interessata sta seguendo un trattamento farmacologico (doc. VIII/Bis).
Non va poi dimenticato che la ricorrente si trova in cura presso il dr. med. __________ solo dal mese di marzo 2010 e lo stesso specialista afferma che “questa pluripatologia psichica ed organica trova traduzione nella sua attuale condizione clinica complessiva (…)” (sottolineature del redattore). Ora, va rammentato che secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto l’11 febbraio 2010), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Per cui se ci dovesse essere stato un peggioramento dello stato di salute successivamente all’emanazione della decisione, esso dovrà semmai essere l’oggetto di una nuova domanda.
Ne segue che anche dal lato psichiatrico la valutazione dei periti del SAM va confermata.
Per quanto concerne il certificato del 4 marzo 2010 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, malattie infettive e medicina farmaceutica, il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato come lo specialista conferma che non vi sono segni di insufficienza epatica o ipertensione portale e come dagli atti emerge che la presenza di una fibrosi epatica ha rilevanza prognostica ma non ha maggiori ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata di quelle riconosciute dal perito in occasione della perizia SAM e il referto sonografico corrisponde al referto evidenziato in occasione della perizia SAM.
Va ancora evidenziato come il Prof. __________ il 2 ottobre 2008 si limita a porre la diagnosi ed ha indicare le cure da effettuare senza esprimersi circa la capacità lavorativa in attività adeguate della ricorrente (doc. AI 52-7), così come il dr. med. __________ il 2 novembre 2009 afferma che l’interessata dovrà subire un intervento alla mano sinistra senza indicare alcunché circa un’eventuale inabilità lavorativa (doc. AI 52-8) e la dr.ssa med. __________, capo clinica del laboratorio di elettrofisiologia, il 6 agosto 2009 descrive l’esito degli esami senza tuttavia prendere posizione circa la possibilità per l’insorgente di svolgere altre attività (doc. AI 51-5).
Infine, neppure le prese di posizione del medico curante, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, possono essere d’aiuto alla ricorrente, non confrontandosi in maniera convincente con la perizia SAM, ma descrivendo per lo più le malattie di cui è affetta l’interessata.
Va qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).
Non va poi dimenticato che ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
La circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 5.3, 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
Inoltre, va ribadito che queste conclusioni sono state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________ e dalla dr.ssa med. __________, pure SMR e specialista in psichiatria, i quali hanno confermato le conclusioni della perizia SAM secondo cui da metà gennaio 2008 l’interessata è abile al lavoro al 60% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata) in attività che rispetti i limiti funzionali ivi descritti.
Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario proce-dere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione, l’UAI ha concluso che da metà gennaio 2008 l’interessata è abile al lavoro al 60% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata).
Pur se non contestato va ora esaminato se l’UAI ha proceduto al corretto raffronto dei redditi.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso in esame, dunque, va preso in considerazione un salario annuo di fr. 58'873 (cfr. doc. AI 6-2: fr. 56'810 nel 2006 [4'370 X 13], aumentato a fr. 57'719 nel 2007 [+ 1,6%] e a fr. 58'873 nel 2008 [+ 2%]).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 51'368 (4'116 : 40 X 41.6 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008).
L’assicurata, quale aiuto cucina, avrebbe guadagnato fr. 58'873 nel 2008.
Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”: fr. 3’647 : 40 X 41.6 X 12 mesi = 45’515).
Non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In concreto nel rapporto della consulente in integrazione (doc. AI 47-1) e nella decisione impugnata (doc. A), a proposito della riduzione salariale, figura: “del 40% come da indicazione medica”.
Ciò è dovuto al fatto che l’abilità al 60% è intesa come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata lavorativa (cfr. perizia, doc. AI 37-31).
A questo proposito in una sentenza dell’11 marzo 2009 (inc. 32.2008.8), questo Tribunale ha già avuto modo di affermare:
" 2.16. In concreto, l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 10% per “attività leggera e le difficoltà di adattamento causate dal cambio di attività e dalla prolungata inattività lavorativa” (doc. 53-2).
L’assicurato ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo bassa, che avrebbe invece dovuto essere pari al 20%, conformemente alla giurisprudenza federale in materia, vista la sua incapacità lavorativa completa nella precedente attività e la ridotta capacità lavorativa in attività adeguate (I).
Rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA volta a chiarire i motivi per i quali, contrariamente alla giurisprudenza federale in materia, l’UAI non ha ritenuto opportuno applicare una percentuale di riduzione per tenere conto del fatto che l’assicurato può esercitare un’attività lavorativa adeguata solo a tempo parziale, l’ammini-strazione, con scritto del 10 febbraio 2009, ha confermato la correttezza della riduzione percentuale del 10% stabilita nel rapporto della consulente IP del 27 settembre 2007. L’UAI ha fondato la sua risposta sul rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 redatto dalla consulente IP, del seguente tenore:
Su richiesta del TCA (vedi missiva del lodevole Tribunale ricevuta in data 28 gennaio 2009), il giurista Signor X – nell’ambito del suo mandato – mi chiede di giustificare ed eventualmente modificare le riduzioni per svantaggi salariali applicate nel calcolo della CGR a favore dell’A. ed esplicitate nel rapporto stilato dalla sottoscritta in data 27 settembre 2007.
Anzitutto bisogna specificare che l’assicurato possiede una capacità lavorativa piena con rendimento ridotto (aspetto più volte specificato nella perizia SAM ricevuta in data 10 aprile 2007 in particolare a pag. 6) e non una capacità lavorativa del 60% come erroneamente riportato sia dalla vicecancelliera del TCA Sig.ra Y (nello scritto citato sopra) che dal rappresentante legale dell’assicurato nello scritto pervenuto al TCA in data 11 gennaio 2009.
Questa distinzione è necessaria perché dà adito a fraintendimenti. La sottoscritta, prediligendo la brevità/sintesi di scrittura ad una corretta espressione della capacità lavorativa reale che ripeto essere del 100% con rendimento ridotto del 40%, ha erroneamente indicato – nella parte conclusiva del rapporto stilato in data 27 settembre 2007 – una CL del 60%.
Una capacità lavorativa completa con riduzione di rendimento, nel caso specifico, vuol dire che l’assicurato può essere presente sul posto di lavoro in misura completa (100%) ma il suo rendimento economico corrisponderà solamente al 60% (del 100%). Questa diminuzione di rendimento è difficilmente quantificabile a livello salariale, infatti vi saranno delle volte in cui l’assicurato starà fisicamente meglio e quindi renderà economicamente di più e a volte il suo danno alla salute influenzerà maggiormente il suo rendimento lavorativo portandolo ad un prodotto minore del 60%, risulta quindi chiaro che un DL difficilmente riuscirà a quantificare a livello salariale il rendimento dell’assicurato, a meno che l’assicurato non lavori a cottimo.
Per tale motivo durante l’elaborazione dell’incarto, in base alle indicazioni del SMR, viene applicata una media salariale corrispondente al diminuito rendimento medico-teorico, senza ulteriore riduzione salariale.
Il TFA rileva che i dipendenti a tempo parziale non guadagnano necessariamente meno, proporzionalmente parlando, dei lavoratori a tempo pieno, notoriamente negli ambiti in cui esistono delle nicchie da colmare con dei lavori a tempo parziale, molto ricercati dai datori di lavoro e remunerati di conseguenza. Questo fattore di riduzione può essere considerato se l’attività esigibile esaminata è un’occupazione essenzialmente femminile, inteso come posto di lavoro femminile occupato da un uomo. Ciò non è il caso del nostro assicurato che, nonostante il danno alla salute, possiede ancora un ampio ventaglio di possibilità di impiego direttamente accessibili e confacenti al problema di salute.
La riduzione richiesta dal rappresentante legale può essere giustificata solamente nel caso che, in una determinata categoria di attività a tempo parziale, quest’ultima è meno remunerata in rapporto al tempo pieno.
Per concludere, un’ulteriore riduzione per svantaggi salariali legati all’attività a tempo parziale non viene applicata innanzitutto perché l’assicurato possiede una capacità lavorativa del 100% con rendimento ridotto che non può essere comparata ad un’attività a tempo parziale (es.: occupazione lavorativa pari al rendimento economico) per i motivi summenzionati e, secondariamente, il ventaglio di attività lavorative accessibili all’assicurato non presentano una perdita di guadagno rispetto ad un impiego al 100% con rendimento al 100%.
Su tale base si ritiene conclusa la lavorazione della pratica.”
(Doc. X/bis)
Al riguardo, il patrocinatore dell’interessato, nello scritto del 19 febbraio 2009, ha ritenuto non condivisibile la tesi espressa dalla consulente IP (doc. XII).
Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 10% (per tener conto dell’attività leggera e delle difficoltà di adattamento causate dal cambio di attività e dalla prolungata inattività lavorativa) stabilita dalla consulente IP nel rapporto del 27 settembre 2007 (doc. 53-2).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Non può, in particolare, essere condivisa da questo Tribunale la richiesta del rappresentante dell’assicurato di applicare al reddito da invalido una ulteriore riduzione percentuale per tener conto del fatto che l’interessato è in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale.
Va infatti sottolineato che, come giustamente rilevato dalla consulente IP nel suo rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 (cfr. doc. X/bis), il Tribunale federale, in una sentenza I 69/07 del 2 novembre 2007, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
(…)
Die Verwaltung hat im Einspracheentscheid vom 17. August 2005 einen leidensbedingten Abzug vom statistischen Durchschnittslohn mit der Begründung ausgeschlossen, der leidensbedingten Einschränkung sei mit der Annahme einer auf 70% reduzierten Arbeitsfähigkeit in leichten bis mittelschweren Tätigkeiten bereits Rechnung getragen. Sodann sei ein Teilzeitabzug nicht gerechtfertigt, weil der Versicherte ganztags mit eingeschränkter Leistung arbeiten könne.
Das kantonale Gericht führt im angefochtenen Entscheid aus, die Verwaltung habe die statistischen Angaben über die Entstehung eines überproportionalen Lohnnachteils bei Teilzeitbeschäftigung falsch interpretiert, handle es sich doch auch bei einer vollzeitlichen Tätigkeit mit reduzierter Leistung um eine "Teilzeittätigkeit". Im vorliegenden Fall sei dafür ein Abzug von 10% vom statistischen Durchschnittslohn angemessen.
Weiter hat die Vorinstanz erwogen, der Versicherte habe als an einer psychischen Erkrankung leidender Hilfsarbeiter einen zusätzlichen Lohnnachteil in Kauf zu nehmen. Dem sei mit einem zusätzlichen Abzug im Umfang von 5% vom Tabellenlohn Rechnung zu tragen.
Die Vorinstanz begründet den erstgenannten Abzug damit, der sog. Teilzeitabzug vom Tabellenlohn umfasse auch eine reduzierte Leistungsfähigkeit in Vollzeittätigkeiten, da sich diese - namentlich durch höhere Kosten des Arbeitsplatzes im Verhältnis zum Wert des Arbeitsprodukts und durch die das Angebot übersteigende Nachfrage nach solchen Arbeitsplätzen - in gleicher Weise auf den erzielbaren Lohn auswirke wie eine Teilzeittätigkeit. Ob dies zutrifft, ist als Rechtsfrage durch das Bundesgericht frei überprüfbar (BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 398 f. und E. 3.3 S. 399, daselbst auch Ausführungen zur Kognition betreffend Höhe des im konkreten Fall grundsätzlich angezeigten Abzuges).
5.1 Indem das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar
2007: Bundesgericht) unter dem Titel des Beschäftigungsgrades bei
Teilzeittätigkeit einen Leidensabzug anerkannte, wollte es dem Umstand Rechnung
tragen, dass Teilzeitbeschäftigte in der Regel überproportional weniger
verdienen als Vollzeitangestellte (BGE 124 V 321
mit diesem Abzug nur die eigentliche Teilzeitarbeit, nicht aber eine
vollzeitliche Tätigkeit mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit (vgl. Urteile I
292/05 vom 19. Oktober 2005, E. 5.3, und I 2/01 vom 24. Januar 2002, E. 2b/ee).
Das Gericht stützte sich bei der Begründung des Abzuges denn auch auf die
zwischen Vollzeittätigkeiten (Pensen über 90%) und prozentual abgestuften
Teilzeittätigkeiten (Pensen von 25% und weniger bis maximal 90%)
differenzierende Tabelle 13* der LSE 1994 (BGE 124 V
321 E. 3b/aa S. 323). In den Erläuterungen zu dieser Tabelle in LSE 1994
S. 30 wird sodann auf sich bei einzelnen Kategorien von Arbeitnehmenden mit
Teilzeitarbeit ergebende Besonderheiten hingewiesen. Der Vorinstanz kann mithin
darin nicht gefolgt werden, dass der höchstrichterlich unter dem Titel
Beschäftigungsgrad vorgesehene sog. Teilzeitabzug auch Vollzeittätigkeiten mit
eingeschränktem Rendement umfasse.
5.2 Die Ursachen, weshalb Teilzeittätigkeiten in der Regel überproportional niedriger entlöhnt werden als Vollzeittätigkeiten, sind höchstens teilweise bekannt. Daher kann eine Gleichbehandlung der beiden Tätigkeitsarten beim Leidensabzug auch nicht damit begründet werden, bei Vollzeittätigkeiten mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit wirkten sich regelmässig die selben ökonomischen Gesichtspunkte aus wie bei Teilzeittätigkeiten. Zwar mag in Einzelfällen eine solche Vollzeittätigkeit tatsächlich mit einem überproportionalen Minderverdienst verbunden sein. Dass dies in gleicher Weise wie bei den Teilzeittätigkeiten den Regelfall darstellt, lässt sich aber nicht zuverlässig sagen, zumal auch Faktoren angeführt werden könnten, welche eine Vollzeittätigkeit mit eingeschränktem Leistungsvermögen für einen Arbeitgeber attraktiver erscheinen lassen als eine Teilzeittätigkeit. Zu erwähnen ist hier etwa, dass eine vollzeitliche Anwesenheit grössere Flexibilität bei der Einsatzplanung bietet.
5.3 Zusammenfassend besteht keine rechtsgenügliche Grundlage, um bei vollzeitlich mit reduzierter Leistungsfähigkeit tätigen Versicherten regelmässig eine über die Einschränkung der Leistungsfähigkeit hinaus gehende, überproportionale Lohneinbusse anzunehmen und - in Analogie zum bisherigen Abzugsfaktor Beschäftigungsgrad oder als eigenständiges neues Merkmal - beim leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen. Was Beschwerdegegner und kantonales Gericht hiezu vernehmlassungsweise vortragen, führt zu keiner anderen Betrachtungsweise.
5.4 Fällt demnach der von der Vorinstanz mit dieser Begründung vorgenommene Abzug im Umfang von 10% weg, muss nicht näher auf die zusätzlich mit 5% bemessene Abzugsposition betreffend die lohnbeeinflussenden Auswirkungen der psychischen Erkrankung eingegangen werden. Denn es resultiert unabhängig von der allfälligen Rechtmässigkeit dieses Abzuges ein Invaliditätsgrad unterhalb der für eine Invalidenrente mindestens erforderlichen 40%.”
Nel caso di specie, analogamente a quanto stabilito nella sentenza appena riprodotta, essendo l’assicurato, dal profilo medico, ancora abile a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 40%, in un’attività adeguata, non è dunque possibile applicare una riduzione del reddito da invalido per tenere conto del fatto che l’assicurato può effettuare un’attività adatta solo a tempo parziale, come preteso dal rappresentante dell’interessato.”
In concreto, ritenuto che l’insorgente non ha mai contestato la riduzione applicata dall’UAI né in sede di osservazioni al progetto di decisione né in sede di ricorso, e che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6), questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla valutazione della consulente in integrazione.
Ne segue che raffrontando il reddito da invalido di fr. 30’821 (60% di fr. 51'368) con quello da valido di fr. 58’873, si giunge ad un tasso d’invalidità del 48%, che dà diritto ad ¼ di rendita.
Va qui evidenziato che raffrontando i redditi nel 2009 e nel 2010, dovendoli entrambi aggiornare all’evoluzione dei salari, il risultato non cambia.
Infatti, nel 2009 i salari da valido ed invalido andrebbero aumentati del 2,1% (cfr. la vie économique 6-2010 tabella 10.2 pag. 95) per un grado d’invalidità del 48% (fr. 31’468 per il salario da invalido e fr. 60’109 per il salario da valido). Allo stesso modo per il 2010, aumentando i salari del 1,2% (cfr. stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali, pubblicata su www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html), si raggiungerebbe un grado d’invalidità del 48% (31’846 per il salario da invalido e fr. 60’830 per il salario da valido).
In queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha assegnato alla ricorrente ¼ di rendita con effetto dal 1° maggio 2008, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute di metà gennaio 2008 (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti