Raccomandata
Incarto n. 32.2010.348
cs
Lugano 8 giugno 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 novembre 2010 emanata da
CO 1 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata il __________, attiva quale assistente di studio medico al 50%, il 19 aprile 2010 ha inoltrato una richiesta di prestazioni dell’AI per adulti a causa di “dolori sparsi in tutto il corpo” (doc. AI 1-8).
B. Acquisiti gli atti medici ritenuti necessari, con decisione dell’8 novembre 2010 (doc. A), preavvisata dal progetto di decisione del 24 settembre 2010 (doc. AI 20-1), l’UAI ha negato il versamento di una rendita dopo aver accertato che l’assicurata è stata inabile al lavoro al 100% dal 13 ottobre 2009 al 20 aprile 2010 e totalmente abile al lavoro dal 21 aprile 2010.
C. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione (doc. I). L’insorgente sostiene che nel caso concreto l’amministrazione, malgrado la presenza di certificati medici che attestano l’inabilità lavorativa anche dopo il 21 aprile 2010, non ha esperito accertamenti tali da permettere di evidenziare un quadro clinico e giuridico utile a determinarsi sulla richiesta di prestazioni. In particolare la ricorrente ritiene che a fronte delle osservazioni del 21 ottobre 2010 dove ha rammentato di essere in congedo maternità, di lamentare dolori sempre più forti e di essere vittima di oggettivi impedimenti all’abilità lavorativa, l’amministrazione si è limitata a liquidare la questione asserendo che non avrebbe portato documentazione medica atta a giustificare una possibile revisione di quanto già valutato. In realtà, sarebbe stato compito dell’UAI porre in atto gli accertamenti necessari.
La ricorrente chiede di conseguenza l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli accertamenti necessari in relazione alla determinazione del grado della sua inabilità lavorativa.
D. Con risposta del 14 dicembre 2010 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
in diritto
In ordine
Nel merito
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X., basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J. (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
In data 26 novembre 2009 il dr. med. __________, FMH reumatologia, dopo aver diagnosticato la presenza di una sospetta fibromialgia generalizzata, ha affermato:
" (…)
La paziente 4 anni fa è caduta dalle scale con un grosso trauma di tutto il rachide e delle gambe con ematomi diffusi. Da allora ha cominciato a presentare una sintomatologia di dolori dapprima concentrati a livello lombosacrale in seguito estesi praticamente a tutte le parti del corpo. Fino a dicembre 2008 abitava in Svizzera Tedesca e aveva eseguito RMN e TAC lombari mostranti probabilmente una discopatia (lombosacrale?). Inoltre era stata visitata da due reumatologi che non avevano messo in evidenza alcuna patologia particolare. Non erano neanche stati eseguiti esami particolari (….).” (doc. 2-1)
Il 4 dicembre 2009 il dr. med. __________ ha confermato quanto affermato dal dr. med. __________ aggiungendo che attualmente l’interessata è incapace al lavoro al 100% (doc. AI 3).
In data 14 gennaio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH neurologia, dopo aver visitato la ricorrente, ha tra l’altro, affermato:
" (…)
Penso di poter escludere ragionevolmente una polineuropatia già sulla base dell’esame clinico. Ho dunque rinunciato ad indagini elettrofisiologiche. Penso che al momento attuale dal punto di vista neurologico non vi siano patologie specifiche sottogiacenti e che i sintomi siano da interpretare nell’ambito di una sindrome fibromialgica. Ho discusso di questo aspetti con la paziente e da parte mia non ho previsto controlli (…).” (doc. AI 16-7)
Il 27 gennaio 2010 l’insorgente è stata visitata, su richiesta dell’assicuratore malattie, dal dr. med. __________, malattie reumatiche e riabilitazione FMH, medicina manuale, il quale, dopo aver descritto l’anamnesi, lo stato reumatologico e neurologico periferico, ha posto la diagnosi di sindrome fibriomalgica di origine somatoforme, gravida (settima settimana), ed ha affermato:
" (…)
L’evoluzione sarebbe stata altalenante senza cambiamento del quadro clinico con il suo trasferimento in Ticino dove si è assistito addirittura ad un peggioramento a partire dalla estate dell’anno scorso. L’attuale medico curante Dr. __________, , ha quindi chiesto consulto al reumatologo Dr, __________. Nel suo rapporto del 26.11.2009 egli sospetta una fibromialgia generalizzata. Gli accertamenti paraclinici da lui consigliati sono risultati normali rispettivamente negativi (sierologia reumatica, controllo della funzione tiroidea, parametri infiammatori). Il controllo neurologico da lui consigliato è nel frattempo avvenuto presso lo specialista Dr. __________ di __________ che non ha evidenziato patologie specifiche con particolare riferimento ad una polineuropatia.
(…)
La paziente accusa una dolorabilità diffusa delle parti molli senza che vi siano alterazioni funzionali e/o strutturali delle articolazioni e senza che le indagini paracliniche abbiano evidenziato patologie di qualsiasi genere con particolare riferimento ad una affezione reumatica di natura primariamente infiammatoria.
E’ pure stata esclusa una tireopatia.
La presentazione clinica appare tipica per un’origine somatoforme della sofferenza che sembra aver preso inizio già in infanzia in un contesto familiare carico di problemi di salute (vedi sopra).
In assenza di limitazioni della capacità funzionale la presente incapacità lavorativa non può essere giustificata con i reperti reumatologici-ortopedici.
Senza tener conto di eventuali problematiche della sfera psichica la paziente è quindi da considerare abile al 100% ed a partire da subito per la sua professione di aiuto medico (rendimento e presenza). La mia valutazione deve però essere completata con quella psichiatrica per stabilire se la presente sindrome del dolore cronica abbia relazioni con una patologia della sfera psichica e con quale impatto sulla capacità lavorativa.” (doc. AI 5)
Il 22 febbraio 2010 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, per conto dell’assicuratore malattie, ha visitato l’insorgente e, dopo aver descritto l’anamnesi e i disturbi attuali ha posto la diagnosi di sospetta fibromialgia DD: Disturbo ipocondriaco (ICD10F45.2), ed ha affermato che “l’atteggiamento e il comportamento durante il colloquio dall’arrivo alla fine costante e adeguato senza alcun accenno ad alcuna sofferenza nè psichica nè fisica, atteggiamento in parte spiegabile dall’assenza subtotale di critica sempre nell’ambito di una massiccia cristallizzazione dell’ideazione.” (doc. AI 6-3).
Il 17 giugno 2010 il dr. med. __________, curante dell’assicurata, interpellato dall’amministrazione, ha attestato un’incapacità lavorativa al 100% dal 13 ottobre 2009 a “tuttora” (doc. AI 16-3).
Il 22 giugno 2010 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, interpellata dall’UAI, ha rilevato di avere in cura l’interessata dal 21 aprile 2010 ed ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (“ICD109:F45.4”).
La specialista ha affermato:
" (…)
La paziente è stata presa a carico presso il nostro studio dal 21.04.2010, a causa di una sintomatologia algica persistente nell’ambito di una fibromialgia, su consiglio da parte del medico psichiatra di fiducia dell’assicurazione perdita di guadagno (La Dr.ssa __________). La paziente in buone condizioni generali si è presentata all’appuntamento in buone condizioni psichiche. In attesa del suo primo figlio con termine in settembre 2010, la paziente si è dichiarata in un momento di serenità e gioia senza disturbi legati al tono dell’umore. Date le buone condizioni psichiche attuali abbiamo quindi deciso di mantenere degli appuntamenti saltuari (nella misura di una volta ogni mese e mezzo) almeno fino a dopo la nascita del figlio, data in cui sarà rivalutata la situazione psichica.
(…)
Paziente con ideazione focalizzata sul dolore e negazione di una sofferenza psicologica. Non presenti sintomi e segni di un disturbo psichiatrico maggiore.
Allo stato attuale è indicata una presa a carico psicologica di sostegno, come preparazione ad una eventuale presa a carico psicoterapeutica.
(…)
Lamenta una sintomatologia algica persistente di intensità fluttuante nell’arco della giornata.
Prognosi
Favorevole.
(…)
Tipo entità del trattamento
Colloqui di sostegno ogni mese e mezzo fino al parto
(…)” (doc. AI 17-3)
Alla richiesta di indicare l’incapacità lavorativa nell’attività di aiuto medico, la specialista ha affermato: “0%” dal 21 aprile 2010, e alla domanda di sapere quali impedimenti fisici, mentali e psichici è possibile riscontrare ha risposto: “Nessun impedimento psichico, per impedimenti fisici vogliate verificare con il suo medico curante” ed ha ribadito che l’interessata è capace al lavoro al 100% dal 21 aprile 2010 (doc. AI 17-4).
Sulla base della citata documentazione medica il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, ha attestato un’inabilità lavorativa totale dal 13 ottobre 2009 al 20 aprile 2010 e dello 0% dal 21 aprile 2010. Il medico ha inoltre affermato:
" Paziente che al 22.12.04 è caduta dalle scale con importante trauma di tutto il rachide e delle gambe, con ematomi diffusi. Da allora insorgenza di dolori inizialmente a livello lombosacrale, quindi estensione praticamente a tutte le parti del corpo. E’ stata vista in Svizzera tedesca dove abitava fino alla fine di dicembre 2008 e venne anche valutata a livello reumatologico con diagnosi di sindrome lombospondilogena su sovraccarico L5-S1, unitamente a disturbi statico-dinamici. In seguito, dall’estate 2009 la paziente ha iniziato ad avvertire dolori piuttosto intensi che sono poi peggiorati notevolmente alla fine del mese di settembre, coinvolgendo tutto il corpo.
Attualmente l’A. è in stato di gravidanza, con termine di gestazione previsto il 10.09.2010. Dal punto di vista neurologico una visita specialistica del dr. __________ di __________ escludeva già in gennaio 2010 una polineuropatia già sulla base dell’esame clinico e i sintomi soggettivi erano da interpretare nell’ambito di una sindrome fibromialgica.
Il MC Dr. __________, dal canto suo, descrive in data 17.06.2010 la stessa diagnosi come invalidante nella misura del 100% dal 04.02.2009 al 15.02.2009 (ha lavorato dal 01.05.2009 fino al 12.10.2009, 4 ore al giorno per 20 ore settimanali) e IL 100% dal 13.10.2009 ma non si esprime sulla prognosi da valutare a suo dire, in ambito interdisciplinare.
Dal punto di vista reumatologico il Dr. __________ già nel novembre 2009 sospettava la diagnosi di fibromialgia generalizzata, delegando la prognosi puramente legata ad aspetti psichici della malattia.
La Dr.ssa , psichiatra, prendeva a carico l’A. dall’aprile 2010 su consiglio del medico psichiatra di fiducia dell’assicurazione perdita di guadagno Dr.ssa.
In data 22.06.2010 la psichiatra Dr.ssa __________ si esprime come segue:
paziente con ideazione focalizzata sul dolore e negazione di una sofferenza psicologica.
non presenti sintomi e segni di un disturbo psichiatrico maggiore.
Allo stato attuale è indicata una presa a carico psicologica di sostegno, come preparazione ad una eventuale presa a carico psicoterapeutica.
Viene indicata una prognosi favorevole e ritiene l’A. abile a tempo pieno nella sua attività abituale di aiuto medico ed in altre attività già a partire dal 21.04.2010, poiché non vi è nessun impedimento psichico.” (doc. AI 18)
In sede di osservazioni al progetto di decisione, con scritto del 21 ottobre 2010, l’insorgente ha affermato che dal 13 ottobre 2009 è in malattia e quindi inabile al lavoro e che “ho sofferto di dolori anche in gravidanza ma soprattutto adesso che è passata la gravidanza i dolori sono aumentati ulteriormente e perciò continuo ad essere seguita dal Dr. __________, __________ e dalla Dr.ssa __________, __________. In più il 10.11.2010 inizio una cura con l’agopuntura per vedere se almeno riesco a stare un po’ meglio e poi valuterò insieme al mio medico di famiglia come procedere” (doc. AI 21-1).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Dagli atti medici prodotti dalla ricorrente ed acquisiti dall’UAI emerge infatti che gli specialisti interpellati sono concordi nel ritenere la ricorrente abile al lavoro al 100% perlomeno a partire dal 21 aprile 2010.
Infatti, il dr. med. __________, neurologo, non ha riscontrato alcuna polineuropatia e nessuna incapacità lavorativa (doc. AI 16-7), il dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, dopo un approfondito esame medico ha potuto escludere qualsiasi incapacità lavorativa dal punto di vista reumatologico-ortopedico (cfr. doc. AI 5-5: “(…) senza tener conto di eventuali problematiche della sfera psichica la paziente è quindi da considerare abile al 100% ed a partire da subito per la sua professione di aiuto medico”) e le due specialiste in psichiatria, dr.ssa med. __________ e dr.ssa med. __________, hanno escluso qualsiasi ripercussione psichica sulla capacità lavorativa della ricorrente (doc. AI 6 e 17). In particolare la dr.ssa med. __________, che ha in cura l’insorgente dal mese di aprile 2010, ha evidenziato come l’interessata dal 21 aprile 2010 è completamente abile al lavoro ed ha sottolineato che “La paziente in buone condizioni generali si è presentata all’appuntamento in buone condizioni psichiche. In attesa del suo primo figlio con termine in settembre 2010, la paziente si è dichiarata in un momento di serenità e gioia senza disturbi legati al tono dell’umore. Date le buone condizioni psichiche attuali abbiamo quindi deciso di mantenere degli appuntamenti saltuari (nella misura di una volta ogni mese e mezzo) almeno fino a dopo la nascita del figlio, data in cui sarà rivalutata la situazione psichica.” e “Non presenti sintomi e segni di un disturbo psichiatrico maggiore”.
Solo il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 6: il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), nel suo rapporto del 17 giugno 2010 ha segnalato la presenza di una incapacità lavorativa al 100% continua dal 13 ottobre 2009, ponendo tuttavia una diagnosi simile a quella degli altri medici, specialisti, che hanno visitato la ricorrente (cfr. doc. AI 16), e meglio di sindrome fibromialgica di origine somatoforme (cfr. anche la diagnosi della Dr.ssa med. __________: sindrome somatoforme da dolore persistente, ICD 10:F45.4). Il curante, medico generalista, non ha tuttavia spiegato per quale motivo le valutazioni degli specialisti, che in sostanza dal 21 aprile 2010 non hanno più riscontrato alcuna incapacità lavorativa, non sarebbero corrette.
D’altra parte va rammentato che un disturbo somatoforme da dolore persistente (così come la fibromialgia) di massima non è atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un’invalidità ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. consid. 4 e DTF 131 V 49). In concreto già solo per il fatto che non vi è una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata (cfr. le attestazioni delle dr.ssa med. __________ e dr.ssa med. __________) non vi sono gli elementi per ritenere invalidante tale patologia nel caso di specie (cfr. anche DTF 130 V 352, DTF 131 V 49 e sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004).
Va ancora evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).
Non va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
La circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 5.3, 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
In concreto va inoltre ribadito che le conclusioni degli specialisti che hanno visitato l’insorgente sono state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________.
A questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008) e degli specialisti, dr. med. __________, Dr. med. __________, Dr.ssa med. __________, Dr.ssa med. __________, a giusta ragione l’UAI ha concluso che l’interessata è abile al lavoro al 100% nella sua attività ed in ogni e qualsiasi attività lucrativa confacente al suo stato di salute dal 21 aprile 2010 e pertanto non ha diritto ad alcuna prestazione.
Va del resto evidenziato che, anche se, per pura ipotesi di lavoro, come chiesto implicitamente dall’insorgente in sede di osservazioni al progetto di decisione, si volesse ritenere anche il periodo della gravidanza (che comunque lo stesso medico curante ha rettamente indicato quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa, cfr. doc. AI 16-2 domanda 1.1), l’interessata non sarebbe comunque stata incapace al lavoro per un anno (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) dal 13 ottobre 2009, avendo partorito il 29 agosto 2010 (cfr. doc. AI 21-1).
Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Nel caso di specie sulla base delle chiare risultanze degli attestati medici agli atti di tutti gli specialisti che sono intervenuti ed hanno visitato la ricorrente e della giurisprudenza federale in ambito di fibromialgia e dolore somatoforme, l’amministrazione non aveva alcun motivo per procedere con ulteriori accertamenti. Infatti dalla documentazione acquisita si evince chiaramente che l’interessata è completamente abile al lavoro dal 21 aprile 2010. Spettava semmai all’insorgente produrre eventuali attestati medici specialistici atti a sovvertire le conclusioni dell’amministrazione e a sostanziare le sue affermazioni.
In concreto non vi è alcun motivo, vista l’assenza di documentazione medica contraria, a parte le attestazioni del medico curante, dr. med. __________, di cui si è già detto (cfr. consid. 7), per effettuare ulteriori accertamenti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Ne segue che anche questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Va comunque abbondanzialmente rammentato che secondo costante giurisprudenza del TF, l’autorità giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 8 novembre 2010), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Per cui se ci dovesse essere stato un peggioramento dello stato di salute successivamente all’emanazione della decisione, esso dovrà semmai essere l’oggetto di una nuova domanda.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti