Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.339
Entscheidungsdatum
07.06.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.339

cs

Lugano 7 giugno 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 2 novembre 2010 e del 17 novembre 2010 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nato l’__________, impiegato presso le __________, il 23 maggio 2001 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa di “problemi psichici” (doc. AI 1).

B. Con decisione del 19 giugno 2003 l’UAI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita a far tempo del 1° giugno 2001 (doc. AI 25-1).

C. Il 24 luglio 2008 RI 1, da ultimo attivo al 50% nella pulizia degli uffici (doc. AI 42-3, impiegato d’esercizio), ha chiesto la revisione della prestazione, facendo valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 31-1).

Esperiti gli accertamenti medici del caso e dopo aver fatto allestire una perizia psichiatrica dal Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 52-1), con due distinte decisioni del 2 novembre 2010 (per il periodo dal 1° maggio 2010) e del 17 novembre 2010 (per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 aprile 2010; doc. A), preavvisate dal progetto di decisione del 16 marzo 2010 (doc. AI 54-1), l’Ufficio AI ha assegnato all’interessato una rendita intera dal 1° luglio 2008 fino al 30 aprile 2010 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) ed una mezza rendita dal 1° maggio 2010 (doc. AI 69).

D. RI 1, rappresentato dalle RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta decisione (doc. I). L’insorgente fa in sostanza valere che la perizia del Centro peritale per le assicurazioni sociali che ha attestato un miglioramento dello stato di salute dal mese di gennaio 2010 contraddice, senza alcuna motivazione, le inabilità di lavoro attestate medicalmente e i rapporti medici esistenti. Il ricorrente rileva in particolare che il 20 luglio 2009 il __________ lo aveva dichiarato inabile per motivi di salute a svolgere l’attività abituale ed il 22 ottobre 2009 aveva confermato che, dal punto di vista medico, la capacità di guadagno residua è da considerare come estremamente ridotta o addirittura inesistente. Non è pertanto riscontrabile alcun miglioramento dello stato di salute. L’interessato evidenzia che le conclusioni peritali poggiano su mere ipotesi e su quanto rilevato dalla sua attività giornaliera. La valutazione non è né esaustiva né comprensibile, non sono state considerate le incongruenze con i rapporti medici precedenti e non è stato effettuato alcun accertamento presso il SAM. L’insorgente rileva che a causa della sua totale inabilità lavorativa dal 15 febbraio 2008, il rapporto di lavoro è stato sciolto con effetto dal 28 febbraio 2010. In conclusione chiede di essere messo al beneficio di una rendita intera dal 1° luglio 2008.

E. Tramite risposta del 10 dicembre 2010 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

F. Con osservazioni del 22 dicembre 2010 l’insorgente si è riconfermato nella sua richiesta (doc. VI).

in diritto

In ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

  1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

  1. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

  1. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

Secondo la giurisprudenza dell’allora TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 nella causa I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 nella causa I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversiche-rung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che l’allora TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).

  1. In concreto l’UAI ha accertato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente nel corso del 2008 che ha fatto aumentare il grado d’invalidità dal 50% al 100%. La stessa amministrazione ha tuttavia ritenuto che dal gennaio 2010 vi è stato un miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente, nel senso che il medesimo può svolgere sia la sua precedente attività che qualsiasi altro lavoro nella misura del 50%. Da cui la nuova riduzione del grado d’invalidità con effetto dal 1° maggio 2010 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI).

L’insorgente contesta l’avvenuto miglioramento dello stato di salute e ritiene di dover continuare a beneficiare di una rendita intera.

Dagli atti emerge che il 24 luglio 2008 il ricorrente ha fatto valere un peggioramento dello stato di salute (doc. AI 31-1). A comprova di quanto affermato ha trasmesso all’UAI un certificato del dr. med. __________, psicanalista e psichiatria FMH, del 22 agosto 2008, dove lo specialista ha attestato che il ricorrente è in cura “a causa di un disturbo depressivo ricorrente caratterizzato da una grave instabilità dell’umore legata a problemi comportamentali e ricadute etiliche. Egli è inabile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 15.2.2008. Considerato il carattere cronico del disturbo, il paziente è da ritenere definitivamente e totalmente inabile al lavoro in qualsivoglia attività lavorativa” (doc. AI 34-1).

Dopo aver acquisito un rapporto medico dal dr. med. __________ (doc. AI 40-1 e seguenti) e dal medico curante dr. med. __________, medicina interna FMH, l’UAI ha deciso di sottoporre l’interessato ad una perizia psichiatrica (doc. AI 49-1).

Con perizia del 28 gennaio 2010, i dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e __________, FMH psichiatria e psicoterapia, in seguito al colloquio tenutosi il 21 gennaio 2010, dopo aver descritto l’anamnesi, aver elencato gli atti a disposizione, aver riportato i dati soggettivi dell’assicurato ed i dati oggettivi, hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD 10: F33.1; doc. AI 52-6).

I periti hanno affermato:

" (…)

Siamo confrontati con un uomo di 59 anni che a partire dal 2000 ha iniziato a manifestare un disagio psichico in relazione ad una riorganizzazione interna delle __________ che ha determinato per lui, come per tanti altri colleghi, la prospettiva di un trasferimento in vista del quale l’assicurato si è destabilizzato da un punto di vista psichico a causa delle sue scarse risorse e del suo scarso livello intellettivo.

Il suo medico curante Dr. __________ lo ha inviato allo psichiatra curante Dr. __________ il quale inizialmente ha ritenuto utile, a causa della sintomatologia ansioso-depressiva importante, un ricovero presso la Clinica __________ dal 06 al 20.12.2000.

L’assicurato è rimasto totalmente inabile al lavoro dal 30.06.2000 al 31.03.2011 e successivamente, grazie ad un miglioramento delle sue condizioni psichiche, ha potuto riprendere l’attività lavorativa nella misura del 50% a partire dal 01.04.2001.

Tuttavia, lo psichiatra curante Dr. __________ ha constatato un peggioramento delle condizioni psichiche dell’assicurato a partire dall’inizio del 2008 ed ha certificato nuovamente un’inabilità lavorativa completa a partire dal 15.02.2008 e tuttora in corso.

Mediante la nostra perizia psichiatrica siamo tenuti ad inquadrare l’eventuale peggioramento avvenuto precisando decorso, limiti e risorse.

Bisogna innanzitutto precisare che lo psichiatra Dr. __________ nel suo ultimo rapporto all’UAI del 10.10.2008 riporta la diagnosi di depressione reattiva alla rimozione dal posto di lavoro su struttura di personalità semplice (dal 2000). Detta diagnosi era già stata menzionate nel suo rapporto all’UAI del 30.07.2001 ed allora lo psichiatra curante certificava un’inabilità lavorativa del 50%. Riferisce inoltre di un uso dannoso di bevande alcoliche da interpretare quindi come il responsabile del peggioramento certificato.

Interrogato in merito l’assicurato non ha negato l’assunzione di etile riferendo il consumo di 2 bicchieri di vino al giorno associati talvolta a qualche birra. Evidentemente è nota la tendenza da parte degli etilisti a minimizzare l’assunzione di alcool e quindi a questo proposito sarebbe utile valutare il CDT. Da parte nostra possiamo affermare che durante il colloquio l’assicurato non aveva assunto bevande alcoliche, era lucido e non si rilevava la presenza di fetore etilico.

Del resto la problematica dell’assunzione di etile non rappresenta una novità in quanto nel rapporto del medico durante Dr. __________i all’UAI del mese di dicembre 2008 leggiamo che all’inizio del 2004 vi era una problematica etilica oggettivata da un aumento delle transaminasi, valori normalizzatisi in seguito. E’ vero inoltre che spesso, i pazienti depressi, quale automedicazione assumono a periodi alcool in quantità variabile.

Tuttavia non abbiamo elementi che ci permettano di escludere senza ombra di dubbio un peggioramento transitorio delle condizioni psichiche dell’assicurato a partire dal mese di febbraio 2008, come certificato dallo psichiatra curante Dr. __________, ma attualmente riteniamo che la situazione sia migliorata come spiegheremo procedendo nella nostra valutazione.

Quanto da noi oggettivato durante l’incontro con l’assicurato è attualmente riconducibile ad uno stato depressivo di media gravità nell’ambito di una sindrome depressiva ricorrente.

L’esame psichico ha rilevato la presenza di una deflessione della timia in assenza di franche ideazioni suicidali, in presenza di un istinto vitale conservato e di uno slancio vitale lievemente ridotto. Non abbiamo rilevato la presenza di disturbi della forma del pensiero anche se il suo contenuto è risultato povero. L’assicurato in più di un’occasione, a causa della sua personalità semplice e probabilmente di un’intelligenza clinicamente valutabile ai limiti inferiori della norma, ha mostrato difficoltà nel verbalizzare i propri stati d’animo le proprie emozioni. Ha riferito che, durante la notte, talvolta ha l’impressione di vedere animali (serpenti, topi) che si muovono nella sua camera. A questo proposito non siamo riusciti a chiarire ulteriormente tale sintomo in quanto l’assicurato non è stato in grado di riferirci se ciò avviene quando è sveglio o se si tratti piuttosto di sogni.

Per quanto concerne la sfera cognitiva abbiamo oggettivato disturbi della memoria in presenza di nessi associativi saldi.

L’assicurato ha difficoltà a proiettarsi positivamente nel futuro e sembra ormai rassegnato ad una situazione che egli ritiene immutabile e sicuramente non migliorabile. In merito alla possibilità di riprendere un’attività lavorativa a tempo parziale egli ha ritenuto la cosa non realizzabile.

Da parte sua l’assicurato ha riferito disturbi del sonno, irrequietezza diurna, una libido assente, disturbi di memoria e concentrazione oltre ad una mancanza di progettualità per il futuro.

Se quanto descritto rispecchia clinicamente uno stato depressivo di media gravità, la descrizione della giornata evidenzia comunque la presenza di risorse pratiche mobilizzabili da parte dell’assicurato.

Egli a causa dell’insonnia riferisce di alzarsi verso le 03.00 del mattino e quindi di iniziare la giornata leggendo, guardando la TV, facendo colazione alle 07.00 prima di uscire a fare la spesa e rimanere fuori casa fino alle 11.00 incontrando amici e conoscenti. Rientra quindi a domicilio e prepara il pranzo per la sorella. Durante il pomeriggio guarda la TV fino alle 15.00, esce nuovamente incontrando amici e conoscenti fino alle 17.30 prima di rientrare in casa, prendersi cura della propria persona e cenare sempre con la sorella. Generalmente dopo cena non esce di casa se non durante la bella stagione e si corica ad orari variabili.

Durante il colloquio ha riferito di occuparsi autonomamente anche delle pulizie in casa e talvolta di portare a passeggio il cane di un suo amico.

E’ proprio basandoci sulle descrizione della giornata che possiamo renderci conto di come quest’assicurato abbia risorse residue (almeno dal lato pratico) che a nostro avviso sarebbero mobilizzabili anche per una ripresa dell’attività lavorativa al 50%.

Come già accennato in precedenza non abbiamo elementi decisivi per escludere il peggioramento certificato dallo psichiatra curante Dr. __________ a partire dal mese di febbraio 2008 ma possiamo affermare che a partire dal momento della nostra perizia, per quanto finora discusso, l’assicurato sia nuovamente abile al lavoro nella misura del 50% nella sua abituale attività o in un’attività adeguata.

Del resto egli viene seguito praticamente soltanto dallo psicologo signor __________ con sedute che avvengono una volta al mese e questo a testimonianza di un quadro clinico non così grave da essere invalidante totalmente sull’abilità al lavoro dell’assicurato.

Per quanto concerne la terapia psicofarmacologica ci permettiamo di suggerire il cambiamento dell’antidepressivo che l’assicurato ormai assume da molto tempo e che a suo dire non sarebbe più efficace. Essendovi un problema di insonnia il Tolvon potrebbe essere sostituito ad esempio del Remeron o dal Trittico. Eventualmente uno di questi 2 medicamenti potrebbe essere associato ad un serotoninergico da assumere al mattino.

Vista la presenza di uno stato depressivo e quindi di condizione psichiche non ottimali, riteniamo indicato un aiuto al collocamento.

Per concludere riteniamo che la prognosi quo ad valetudinem e quindi anche quella lavorativa, mettendo in atto i cambiamenti suggeriti, non sia da considerare sfavorevole.” (doc. AI 52-8)

In sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha prodotto due certificati medici.

Il 20 luglio 2009 la dr. med. __________, del __________ ha affermato:

" (…)

Gestützt auf GAV __________, Ziffer 129, Absatz 1 und 2, bestätige ich Ihnen die medizinische Untauglichkeit für die angestammte Tätigkeit.” (doc. AI 60-4)

Il 22 ottobre 2009 il dr. med. __________, anch’egli del __________, ha affermato:

" (…)

Die verbleibende Resterwerbsfähigkeit kann aus medizinischer Sicht als leider äusserst gering eingeschätzt werden, nachdem sich der behandelnde Fachspezialist bereits im letzten Herbst sehr skeptisch geäussert hatte, mit einer nicht mehr vorliegenden Arbeitsfähigkeit. Nachdem auch aus Ihrer Sicht sich die Situation eher verschlechtert hat, dürfen wir nicht damit rechnen, dass noch eine verbleibende Restarbeitsfähigkeit besteht. Es bleibt zu hoffen, dass der Entscheid de IV in Kürze erfolgen möge.” (doc. AI 60-5)

Il 14 settembre 2010 il medico SMR, dr. med. __________, ha deciso di sottoporre le osservazioni dell’assicurato e gli attestati medici al Centro peritale per una presa di posizione (doc. 65-1).

Il 14 ottobre 2010 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, hanno affermato:

" (…)

Occorre innanzitutto precisare che da parte nostra sono stati riconosciuti i precedenti periodi di inabilità lavorativa compreso il peggioramento certificato dallo psichiatra curante Dr. __________. Non vi sono quindi incongruenze rispetto ai precedenti rapporti medici.

Tuttavia, a partire dal momento della nostra perizia, l’assicurato è stato nuovamente considerato abile al lavoro nella misura del 50% e questo in base ad una attenta raccolta anamnestica e ad un accurato esame psichico.

L’__________ delle __________, nelle motivazioni che lo portano a contestare la nostra valutazione peritale, riferisce che le nostre conclusioni contraddicono le inabilità precedentemente attestate medicalmente e i rapporti medici esistenti (valutazione del __________ del mese di luglio 2009).

Lo stesso ufficio riferisce che le nostre conclusioni peritali poggiano su mere ipotesi e su quanto rilevato del lavoro giornaliero e non considerano le incongruenze rispetto ai precedenti rapporti medici. L’__________ delle __________ conclude infine, senza argomentare, che il signor RI 1 ha diritto ad una rendita intera a tempo indeterminato dal 01.07.2008.

Al contrario, la nostra perizia riconosce i precedenti rapporti medici e le loro certificazioni di inabilità. Detti rapporti non vengono da parte nostra contestati ma, a partire dal momento della nostra valutazione peritale (gennaio 2010), viene riconosciuta un’inabilità del 50% e non più del 100%. Nella stessa argomentiamo le nostre conclusioni discutendo la diagnosi e le sue ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

L’incontro con il medesimo, avvenuto il 28.01.2010, ci ha permesso di oggettivare un episodio depressivo di media gravità nell’ambito di una sindrome depressiva ricorrente.

L’esame psichico aveva rilevato una deflessione della timia in assenza di franche ideazioni suicidali, un istinto vitale conservato ed uno slancio vitale lievemente ridotto. Non erano stati evidenziati disturbi della forma né del contenuto del pensiero anche se quest’ultimo risultava povero. L’assicurato aveva mostrato difficoltà nel verbalizzare i propri stati d’animo e le proprie emozioni (probabilmente in relazione ad un’intelligenza clinicamente valutabile ai limiti inferiori della norma) e, per quanto concerne la sfera cognitiva, avevamo oggettivato disturbi della memoria in presenza di nessi associativi saldi.

Da parte sua l’assicurato aveva riferito disturbi del sonno, irrequietezza diurna, una libido assente, disturbi della memoria e della concentrazione oltre ad una mancanza di progettualità per il futuro.

La descrizione della giornata aveva evidenziato un funzionamento globale di discreto livello: l’assicurato risultava in grado di mantenere una vita sociale adeguata, di trascorrere del tempo con la sorella della quale si occupa. Di leggere, guardare la TV, prendersi cura della propria persona, uscire a fare la spesa ed in generale di organizzare la propria giornata in maniera costruttiva occupandosi anche, autonomamente, delle pulizie in casa e di portare a passeggio il cane di un amico.

Lo stato depressivo di media gravità presente consente quindi all’assicurato di mobilizzare almeno parzialmente le sue risorse residue come bene evidenziato nella descrizione della giornata.

Questo ci porta a confermare integralmente le nostre conclusioni peritali ribadendo che le stesse risorse possono essere investite in un’attività lavorativa nella misura del 50%.

La presa in carico specialistica conferma la presenza di un quadro psicopatologico di gravità non tale da giustificare un’inabilità lavorativa completa. A questo proposito ricordiamo che l’assicurato viene seguito dallo psicologo __________ con sedute mensili e vede al bisogno lo psichiatra curante Dr. __________ per la prescrizione psicofarmacologica a base di Tolvon e Xanax.

La medesima, a detta dell’assicurato, non sarebbe più efficace e si potrebbe a questo punto, nell’interesse del medesimo, modificarla o potenziarla.” (doc. AI 67-2)

Sulla base di quanto sopra il dr. med. __________, medico SMR, specialista FMH in medicina interna ha affermato che “la presa di posizione del perito è coerente e le conclusioni della perizia sono pertinenti. Si conferma il grado d’inabilità lavorativa” (doc. AI 68-1).

  1. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza del 25 febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TF ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).

  1. Questo TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del Centro peritale per le assicurazioni sociali del 28 gennaio 2010, allestita dai dr. med. __________ e __________, entrambi specialisti FMH psichiatria e psicoterapia, che hanno concluso per una capacità lavorativa del 50% sia nella precedente attività di pulizia degli uffici (impiegato d’esercizio) che in qualsiasi altra attività confacente al suo stato di salute a partire dal mese di gennaio 2010 (doc. AI 52-1).

Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Gli specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi, i dati soggettivi dell’assicurato, i dati oggettivi, la terapia psichiatrica attuale, hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10:F33.1).

Da parte sua l’insorgente non ha prodotto documentazione medica specialistica atta a sovvertire le conclusioni peritali.

Egli ha infatti trasmesso due attestati dei dr. med. __________ del 20 luglio 2009 (doc. AI 60-4) e dr. med. __________ del 22 ottobre 2009 (doc. AI 60-5), comunque anteriori alla perizia, dove i medici del __________ hanno attestato un’incapacità lavorativa quasi totale (cfr. doc. AI 63-4: “(…) bestätige ich Ihnen die medizinische Untauglichkeit für die angestammte Tätigkeit” e doc. AI 63-3: “Die verbleibende Resterwerbsfähigkeit kann aus medizinischer Sicht als leider äusserst gering eingeschätzt werden (…)” e “Nachdem aus Ihrer Sicht sich die Situation eher verschlechtert hat, dürfen wir nicht damit rechnen, dass noch eine verbleibende Restarbeitsfähigkeit besteht”), senza tuttavia prendere espressamente posizione in merito alla patologia del ricorrente.

I due periti non hanno messo in dubbio le predette certificazioni, tant’è che hanno ritenuto l’interessato completamente inabile al lavoro fino al mese di gennaio 2010, quando l’insorgente è stato ritenuto nuovamente abile al 50%. Gli specialisti hanno tuttavia evidenziato, motivando le loro conclusioni, che la situazione valetudinaria dell’insorgente è nel frattempo migliorata rispetto a quanto attestato dai medici curanti, dr. med. __________ e dr. med. __________.

Rispondendo alle critiche del ricorrente, i periti hanno rilevato di aver tenuto conto dei certificati medici agli atti e di aver preso in considerazione i precedenti periodi di inabilità lavorativa (doc. AI 67-1).

Ciò è comprovato dalla circostanza che l’interessato, sulla base della perizia psichiatrica, è stato messo al beneficio di una rendita intera dal 1° luglio 2008.

In secondo luogo gli specialisti hanno ribadito che, perlomeno dal mese di gennaio 2010, vi è stato un miglioramento dello stato valetudinario, accertato sulla base sia della raccolta anamnestica che dell’esame psichico eseguito il 21 gennaio 2010, che ha rilevato una deflessione della timia in assenza di franche ideazioni suicidali, un istinto vitale conservato e uno slancio vitale lievemente ridotto (cfr. doc. AI 52-7). Inoltre non erano stati evidenziati disturbi della forma né del contenuto del pensiero anche se quest’ultimo risultava povero.

I periti hanno evidenziato che l’assicurato in quell’occasione ha riferito la presenza di disturbi del sonno, irrequietezza diurna, libido assente, disturbi della memoria e della concentrazione oltre ad una mancanza di progettualità per il futuro, ma che la descrizione della giornata aveva evidenziato un funzionamento globale di discreto livello. L’interessato è in grado di mantenere una vita sociale adeguata, di trascorrere il tempo con la sorella della quale si occupa, di leggere, di guardare la televisione, di prendersi cura della propria persona, di uscire a fare la spesa ed in generale di organizzare la propria giornata in maniera costruttiva occupandosi anche delle pulizie di casa.

Ciò consente all’interessato di mobilizzare almeno parzialmente le sue risorse residue e meglio nella misura del 50%.

La presa a carico specialistica conferma la presenza di un quadro psicopatologico di gravità non tale da giustificare un’inabilità lavorativa completa. L’insorgente è infatti seguito da uno psicologo con sedute mensili e solo se necessario vede lo psichiatra curante per la prescrizione della psicofarmacologia (cfr. anche perizia, doc. AI 52-7: “(…) del resto egli viene seguito praticamente soltanto dallo psicologo signor __________ con sedute che avvengono una volta al mese e questo a testimonianza di un quadro clinico non così grave da essere invalidante totalmente sull’abilità al lavoro dell’assicurato”).

ll dr. med. __________ ed il dr. med. __________ hanno pertanto spiegato e motivato perché, perlomeno a partire dal mese di gennaio 2010, l’interessato è abile al lavoro al 50% nella precedente attività di pulizia degli uffici (impiegato d’esercizio) e in qualsiasi altra professione confacente al suo stato di salute e per quale motivo le loro conclusioni non contraddicono le inabilità al lavoro attestate e i rapporti medici agli atti.

Il ricorrente invece non ha prodotto attestati medici specialistici atti a sovvertire le convincenti valutazioni peritali.

Va qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

La circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 5.3, 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).

Inoltre, va evidenziato che queste conclusioni sono state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________, il quale, prima di pronunciarsi sulle nuove allegazioni dell’insorgente in sede di osservazioni al progetto di decisione, ha correttamente chiesto di sottoporre l’intera documentazione ai periti per una presa di posizione.

A questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008) e del Centro peritale per le assicurazioni sociali, a giusta ragione l’UAI ha concluso che l’interessato è abile al lavoro al 50% nella sua attività ed in ogni è qualsiasi attività lucrativa confacente al suo stato di salute dal mese di gennaio 2010.

In queste condizioni la richiesta del ricorrente di far allestire una nuova perizia psichiatrica va respinta.

A questo proposito va evidenziato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

  1. In concreto, ritenuto che l’incapacità lavorativa del ricorrente nella sua precedente attività lucrativa di pulizia degli uffici è del 50%, può essergli assegnata al massimo 1/2 rendita (cfr. sentenza 32.2010.69 del 9 dicembre 2010, sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011).

Infatti, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presentava dal gennaio 2010, secondo la perizia, una capacità al lavoro nella misura del 50% nella sua precedente occupazione, il ricorrente, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione di pulizia degli uffici. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 50% del ricorrente nella precedente attività raggiunge il 50%, vi sono i presupposti per concedergli al massimo il diritto a 1/2 rendita.

In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

A questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha rammentato che:

" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.” (sottolineatura del redattore)

Ne segue che, se dal raffronto dei redditi dovesse emergere un’inabilità maggiore l’insorgente, in virtù del suo obbligo di sfruttare al massimo la sua capacità lavorativa, avrebbe diritto al massimo a 1/2 rendita, che verrebbe invece ridotta, rispettivamente soppressa, in caso di inabilità inferiore al 50% (cfr. sentenza 32.2010.69 del 9 dicembre 2010, sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011).

Va ancora qui rilevato che l’amministrazione non ha proceduto ad un confronto dei redditi.

  1. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).

Nel caso in esame, dagli atti emerge che l’interessato, a partire dal 1° maggio 2008, avrebbe potuto conseguire, lavorando al 50%, un salario mensile di fr. 2'308 (cfr. doc. AI 42-3), che adeguato all’evoluzione dei salari nel 2009 ammonta a fr. 2'356 (2'308 + 2,1%, cfr. la vie économique 5-2011 tabella 10.2, pag. 91) e nel 2010 a fr. 2'375 (fr. 2'356 + 0.8%, cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html). Ciò corrisponde, prendendo l’ipotesi più favorevole per l’assicurato, ad un salario annuo, lavorando al 100%, di fr. 61'750 (2'375 X 2 X 13).

  1. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59’979 (4'806 : 40 X 41.6 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), corrispondente a fr. 61’239 (+ 2,1%) nel 2009 e a fr. 61'729 nel 2010 (+ 0.8%).

L’assicurato, nella pulizia degli uffici, avrebbe guadagnato fr. 61’750 nel 2010.

Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 93 “servizi personali”: fr. 3’774 : 40 X 41.6 X 12 mesi = 47’100 nel 2008, fr. 48'089 nel 2009 e fr. 48'474 nel 2010).

Non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto può essere ritenuta la riduzione massima del 25%, giacché il risultato finale (diritto ad una mezza rendita), non sarebbe in ogni casi modificato.

Ne segue che il reddito da invalido di fr. 61’729 va ridotto del 25% a fr. 46’297. Ritenuto che l’interessato può svolgere altre attività confacenti al suo stato di salute nella misura del 50%, il reddito da invalido ammonta a fr. 23’149 che, raffrontato con quello da valido di fr. 61’724, dà un tasso d’invalidità del 63%.

Rilevato tuttavia l’obbligo di sfruttare al massimo la sua capacità lavorativa (cfr. consid. 8), l’interessato è tenuto a svolgere la sua precedente attività che gli permette di ridurre la sua incapacità lavorativa, e dunque il suo diritto alla rendita, al 50% (cfr. sentenza 32.2010.69 del 9 dicembre 2010, sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011).

In queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha ridotto la rendita da intera ad un mezzo tre mesi dopo il miglioramento del suo stato di salute, ossia dal 1° maggio 2010 (art. 88a cpv. 1 OAI).

  1. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

78