Raccomandata
Incarto n. 32.2010.309
BS/sc
Lugano 31 maggio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 novembre 2010 e 4 aprile 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 4 ottobre e 14 ottobre 2010 (inc. 32.2010.309) e del 13 gennaio 2011 (inc. 32.2011.118) emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1955, precedentemente attiva quale esercente, è stata posta al beneficio di mezza rendita dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2004 (cfr. decisione 1° ottobre 2004 in doc. AI 36; salvo diversa indicazione la numerazione dei documenti si riferiscono agli atti di cui all’inc. 32.2010 309).
1.2. Nel luglio 2007 essa ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 37).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (concludente per una capacità lavorativa globale del 50% nella precedente attività e dell’80% in attività adeguate; doc. AI 69) ed un’in- chiesta economica per assicurati esercitanti un’attività indipendente (attestante un grado d’impedimento del 41%; doc. AI 79), con progetto di decisione 2 aprile 2010 l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni presentando l’assicurata un grado d’invalidità del 27% (doc. AI 83).
A seguito di nuova documentazione prodotta dall’assicurata, rappresentata dallo studio legale RA 1, con osservazioni 29 aprile 2010 al succitato progetto di decisione (doc. AI 89), il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha disposto una rivalutazione psichiatrica ad opera del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni sociali).
Fondandosi sul rapporto 10 agosto 2010 del CPAS (attestante un peggioramento dell’incapacità lavorativa al 100% dall’8 ottobre 2009; doc. AI 93), con decisione 4 ottobre 2010 l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2009 (doc. AI 98). Le prestazioni retroattive sono state oggetto della successiva decisione 14 ottobre 2010 (doc. AI 101).
1.3. Avverso le succitate decisioni amministrative l’assicurata, per il tramite del suo legale, è insorta al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera dal 1° luglio 2007. Contestando la perizia SAM ed il grado d’invalidità del 27%, sostiene che prima dell’ottobre 2009 essa presentava un’incapacità lavorativa giustificante una rendita intera, a partire almeno dall’inoltro della seconda domanda di prestazioni. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
L’insorgente ha inoltre formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la valutazione medica ed economica.
1.5. La ricorrente ha prodotto il rapporto 24 gennaio 2011 dello psichiatra curante, come pure la documentazione relativa all’istanza di assistenza giudiziaria (XI).
Su richiesta del TCA, con osservazioni 3 marzo 2011 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito al succitato rapporto (XIV).
1.6. Con decisione 13 febbraio 2011 l’amministrazione ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio presentata dall’assicurata il 29 aprile 2010, evidenziando che la fattispecie in esame non presentava difficoltà procedurali o di merito tali da giustificare l’intervento di un legale (doc. A inc. 32.2011. 118).
1.7. Contro quest’ultima decisione l’assicurata ha nuovamente presentato ricorso. Sostenendo la necessità di un legale, l’insorgente postula la concessione del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa in quanto indigente e non essendo stata la fattispecie di primo acchito priva di esito favorevole. Essa chiede di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio anche per la procedura ricorsuale (I inc. 32.2011.118).
1.8. Con la risposta di causa 3 maggio 2011 l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza del rifiuto di concedere il gratuito patrocinio in ambito amministrativo (IV inc. 32.2011.118).
1.9. Su richiesta delle parti, con ordinanza 6 maggio 2011 il Vicepresidente del TCA ha congiunto le procedure di cui ai ricorsi 5 novembre 2010 e 4 aprile 2011 (XVII).
1.10.Con scritto 11 maggio 2011 l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta di causa 3 maggio 2011 (VI inc. 32.2011.118). A sua volta, il 25 maggio 2011 l’Ufficio AI ha inoltrato ulteriori osservazioni (VIII inc. 32.2011.118).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi cita
2.2. Nel caso in esame entrambi i ricorsi sono tempestivi.
Per quel che concerne quello datato 4 aprile 2011 inoltrato contro la decisione 13 febbraio 2011, che ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio in sede amministrativa, va precisato quanto segue. L’insorgente sostiene di aver preso conoscenza della succitata decisione unicamente con l’intimazione, il 23 marzo 2001, da parte del TCA delle osservazioni 3 marzo 2011 dell’Ufficio AI (inc. 32.2010.309; cfr. consid. 1.5). In quello scritto l’amministrazione aveva allegato la decisione 13 febbraio 2011.
Ritenuto come con osservazioni 25 maggio 2011 l’Ufficio AI ha espressamente rilevato di non essere in grado di provare l’invio per raccomandata della succitata decisione, né tantomeno la tardività del gravame (doc. VIII inc. 32.2011.118), il termine ricorsuale di 30 giorni decorre dalla ricezione della copia della pronunzia contestata ed è quindi stato rispettato. Al riguardo occorre infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel merito
2.3. In lite è innanzitutto la questione di sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2007, mese dell’inol-tro della 2a domanda di prestazioni.
Ritenuto come dal 1° ottobre 2009, sulla base della perizia 10 agosto 2010 del CPAS, l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita intera, oggetto d’esame è qui il periodo precedente.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.5. Nel caso in esame, dopo la ricezione della seconda domanda, l'Ufficio AI ha disposto una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto 18 febbraio 2009 (doc. Al 69) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a consulti specialistici d’ordine psichiatrico (dr. __________), reumatologico (dr. __________) e neurologico (dr. __________). Sulla base di tali risultanze, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
" (…)
Sindrome lombospondilogena cronica con/su:
pregressa laminectomia e discectomia L5-S1 a causa d'ernia discale L5-S1 a sin., 16.08.2001,
osteocondrosi L5-S1,
sovraccarico delle articolazioni intervertebrali L5-S1 in probabile spondilartrosi .
Sindrome cervicospondilogena cronica con/su:
alterazioni degenerative multi segmentali di media importanza,
modiche alterazioni della statica.
Sindrome o disturbo psichico e comportamentale dovuto all'uso di alcol (ICD-10 F 10.1), pregresso.
Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado lieve (ICD-10 F 33.0).
Stato ansioso non specificato (ICD-10 F 41.9).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4). (…)"
(Doc. AI 69/16-17, inc. 32.2010.309)
Tenuto conto dei singoli consulti specialistici, il SAM ha ritenuto l’assicurata abile al 50% (da intendersi quale rendimento ridotto nell’arco dell’intera giornata lavorativa) nella sua precedente attività di esercente/ristoratrice. I periti hanno posto la seguente valutazione delle singole patologie:
" (…)
Dal punto di vista neurologico l'A. è totalmente abile al lavoro.
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenza una diminuzione della capacità lavorativa del 20% (questo è dovuto alla deflessione dell'umore, allo stato ansioso, alla facile stancabilità).
Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta una diminuzione della capacità lavorativa del 50% nello svolgimento del lavoro cosiddetto chiamato "servizio"; in compiti prettamente amministrativi l'A. presenta una diminuzione della capacità lavorativa del 10%.
Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come esercente/ristoratrice. Questa capacità lavorativa è presente da fine dicembre 2006 (data dedotta dal rapporto del Dr. __________) e continua. In futuro non è da prevedere un miglioramento della sopraccitata capacità lavorativa." (Doc. AI 69/20, inc. 32.2010.309)
Dopo aver descritto le singole limitazioni funzionali, i periti del SAM hanno concluso per una capacità lavorativa dell’80% in attività rispettose di tali limiti, sempre da intendersi quale presenza durante il tutto giorno con rendimento ridotto.
A seguito della documentazione medica prodotta con le osservazioni 29 aprile 2010, l’amministrazione ha ordinato una rivalutazione psichiatrica a cura del CPAS. Con rapporto 10 agosto 2010 la dr.ssa __________, specialista in psichiatrica, confermata la sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) accertata dal SAM ed una sindrome cognitiva lieve (ICD 10 F 10.6), ha appurato un peggioramento nell’autunno 2009 (ricovero dell’8 al 16 ottobre 2009 presso l’Ospedale __________) comportante un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività e dell’80% quale casalinga (doc. AI 93).
Con il presente ricorso l’assicurata contesta la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa operata dal SAM.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c; cfr. anche DTF 136 V 376 s. sul valore probatorio delle perizie amministrative dei SAM sotto il profilo dell’indipendenza, dell’equità del processo e della parità delle armi. ).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7. Nella fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente la perizia pluridisciplinare del SAM. In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurata è portatrice, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 50% nella propria attività e dell’80% in attività adeguate. Né del resto l’insorgente ha prodotto documentazione medica che possa validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni del SAM.
Dal punto di vista psichiatrico, nel referto 30 gennaio 2009 la dr.ssa __________ reso nell’ambito della perizia SAM, poste le diagnosi extrasomatiche riportate al consid. 2.5 (in particolare va ricordato la sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio lieve), ha concluso per un’inabilità lavorativa del 20% (doc. AI 69).
Come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, la perizia 10 agosto 2010 della dr.ssa __________ (doc. AI 93) ha confermato la succitata conclusione. Infatti la perita incaricata dal CPAS ha ampiamente fatto riferimento alla valutazione della dr.ssa __________ (cfr. perizia pp. 17/18), spiegando in merito all’evoluzione della patologia psichiatrica che “… il decorso della depressione da allora (perizia SAM, n.d.r.) è stato verso la cronicità e la resistenza: la sindrome depressiva non si è risolta e attualmente la perizianda presenta un episodio depressivo grave non risolto nonostante il trascorrere del tempo e delle terapie psichiatriche ambulatoriali effettuate. Continua a presentare sintomi sufficientemente gravi da soddisfare i criteri per un episodio depressivo maggiore… “ (sottolineature del redattore; perizia p. 18). La dr.ssa __________, non scostandosi dalla perizia della dr.ssa __________, ha concluso che “… per quanto riguarda le conseguenze delle patologie psichiatriche di cui è affetta sulla sua capacità lavorativa l’attuale episodio grave in corso giustifica un’incapacità lavorativa al 100% dall’8.10.2009 data del suo ricovero presso l’Ospedale __________, con successivo trasferimento alla Clinica __________” (sottolineatura del redattore; perizia p. 20). La perita continua rilevando che l’episodio depressivo grave è insorto nella primavera – estate 2009 (quindi prima della perizia SAM), ma peggiorato nell’autunno 2009 con conseguente ricovero, come detto sopra, prima all’Ospe- dale __________ e successivamente alla Clinica __________, precisando che “la sua capacità lavorativa non è più stata recuperata e questo per l’aggravarsi dello stesso episodio depressiva dalla primavera 2009 attualmente grave e tendente alla cronicità” (perizia p. 22).
Vero che con certificato 19 aprile 2010 lo psichiatra curante, dr. __________, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% “sicuramente durante l’anno 2009 dove essa è stata ricoverata per 5-6 mesi presso vari Istituti …” (doc. AI 89-13). Tuttavia il rilevante peggioramento è avvenuto dopo il colloquio (30 gennaio 2009) avuto con la dr.ssa __________, peggioramento iniziato nella primavera 2009 e preso in considerazione dalla dr.ssa __________ (cfr. perizia p. 9).
Per quanto concerne l’altro rapporto 24 gennaio 2011 del dr. __________, prodotto pendente causa dall’assicurata, rettamente l’Ufficio AI (cfr. osservazioni 3 marzo 2011; XIV) rileva come lo psichiatra curante riprende quanto esposto nel suo precedente citato scritto 19 aprile 2010 e come pertanto esso risulti ininfluente ai fini della causa. Altrettanto rettamente l’amministrazione evidenzia come il contenuto dell’ulteriore documentazione allegata proveniente dagli archivi del dr. __________ (doc. C- E) rispecchia quanto scritto dall’allora psichiatra curante nel suo rapporto 29 novembre 2009 all’Ufficio AI (doc. AI 56), atti che sono stati considerati dal SAM (cfr. perizia pp. 4 e 5, doc. AI 69-4 e 5).
Anche per quanto concerne l’aspetto somatico non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni della perizia multidisciplinare. Va ricordato che l’assicurata è stata visitata dai dr. __________ (reumatologo) e __________i (neurologo). Ai dettagliati referti va fatto riferimento (doc. AI 69-28 sino 38). Se dal punto di vista neurologico non sono stati riscontrati degli influssi sulla capacità lavorativa, dal lato reumatologico il dr. __________ ha concluso che l’assicurata può svolgere un’attività leggera a tempo pieno con un rendimento ridotto del 10% a condizioni che rispetti i limiti funzionali (rispetto delle regole ergonomiche della schiena, evitare movimenti ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco a tempo pieno). In attività leggere a mediamente pesanti l’inabilità è stata quantificata nella misura del 50% (cfr. rapporto 20 gennaio 2009 in doc. AI 69-32).
L’assicurata del resto non ha prodotto, dopo la perizia SAM, alcuna documentazione medica che sconfessi le succitate conclusioni.
In conclusione, sulla base della perizia SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente – fino al peggioramento dell’ottobre 2009 - presentava un’abilità lavorativa del 20% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali descritti.
2.8. In merito alle conseguenze economiche, con rapporto 18 novembre 2010 la consulente in integrazione professionale ha dapprima ripreso le limitazioni funzionali elencate nella perizia SAM, fatta propria dal SMR con annotazioni 24 febbraio 2009 (doc. AI 70-1). Va qui ricordato che il dr. __________ aveva indicato di evitare i movimenti ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco, oltre ad attività pesanti.
La consulente ha quindi elencato le seguenti attività esigibili:
" (…)
I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaia generica nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansione d'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità, …) che nel settore terziario (venditrice / cassiera non qualificata, etc….). (…)"
(doc. AI 82/2, inc. 32.2010.309)
Questo TCA non ha motivo di scostarsi dalla succitata valutazione operata da una persona cognita della materia. Di conseguenza le censure sollevate dall’assicurata riguardo a simile esigibilità non meritano accoglimento (cfr. ricorso pp. 9 e 10). Occorre poi rilevare che se in effetti al momento della decisione contestata l’insorgente aveva compiuto 55 anni, non vi è motivo per non ritenere, come sostenuto dall’insor- gente, con verosimiglianza preponderante che nel mercato equilibrato del lavoro non vi sia un’attività esigibile.
Certo che la giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa all'obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA I 401/01 del 4 aprile 2002; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007).
Ora, la succitata giurisprudenza non può essere applicata al caso concreto visto che all’insorgente mancano ancora 9 anni per raggiungere l’età pensionabile (art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS).
Va poi osservato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura. Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
2.9. Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidi-tà, nel succitato rapporto la consulente ha rettamente raffrontato il reddito da esercente (reddito da valido) con il reddito da attività adeguate evinto dai salari statistici.
Quale reddito da valido, la consulente, fondandosi sui risultati dell’inchiesta economica (doc. AI 79), ha preso il reddito conseguito a tempo pieno nel 2006 (fr. 51’976.--), adeguandolo al 2007 (fr. 52'813.--) e 2008 (fr. 53'891.--).
Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, per il 2007 la consulente, conformemente alla citata giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.). Egli ha poi tenuto conto di una riduzione del reddito per circostanze personali del 6% per attività leggera, nonché di una residua capacità lavorativa dell’80%, determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 38’417.--, adeguato a fr. 39'202.-- per il 2008. Dal raffronto dei redditi n’è risultato un grado d’invalidità non pensionabile del 27%.
L’assicurata contesta le riduzioni apportate dalla consulente, sostenendo che solo per le attività leggere va applicata una riduzione del 10%, a cui vanno aggiunti altri 25% per il fatto che può esercitare attività adeguata solo a tempo parziale, per l’assenza di qualifiche professionali e conoscenze linguistiche adeguate, e per i problemi di salute che statisticamente conducono ad una remunerazione inferiore ad un lavoratore medio. Questo Tribunale - considerato che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivi per non considerare la riduzione percentuale del 6% applicata dalla consulente. In primo luogo perché la riduzione per attività leggera è stata riconosciuta ed è frutto, come le altre eventuali riduzioni verificate e non riconosciute, di pertinenti valutazioni contenute nel citato rapporto 18 novembre 2010. Occorrerebbe addirittura considerare come una simile riduzione (per attività leggera) appaia generosa, allorquando si consideri che per ogni fattore va generalmente operata una decurtazione del 5% (cfr. STCA inc. 35.2004.104 del 25 aprile 2005 consid. 2.11, cfr. anche STCA 32.2009.141 del 19 ottobre 2009 consid. 2.8.2).
Inoltre, come detto sopra, la giurisprudenza ammette al massimo una riduzione del 25%, motivo per cui la richiesta di una riduzione aggiuntiva del reddito da invalido di tale percentuale non è possibile.
In conclusione, visto quanto sopra, non presentando l’assicu-rata sino all’ottobre 2009 un grado d’invalidità pensionabile, essa ha diritto alla rendita dal 1° ottobre 2009.
Ne consegue che le decisioni 4 e 14 ottobre 2010 meritano conferma, mentre il ricorso 5 novembre 2010 va respinto.
2.10. Litigioso è anche il rifiuto del gratuito patrocinio in ambito amministrativo, oggetto della decisione 13 gennaio 2011.
L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, Kommentar zum ATSG, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“…Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).
Nella presente fattispecie l’Ufficio AI, lasciata aperta la questione a sapere se si trovasse nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito votata all’insuccesso, ha negato all’assicurata il diritto all’assistenza giudiziaria motivando come segue:
" (…)
Si rilevi al proposito che l'assistenza giudiziaria è considerata tale solo allorquando sono stati sollevati problemi di notevole difficoltà ed i consigli che possono per esempio fornire associazioni assistenti sociali, specialisti o persone di fiducia designate da un'istituzione sociale non si rivelano sufficienti.
Salvo caso eccezionali la procedura amministrativa non raggiunge livelli di complessità tali da rendere necessario l'intervento di un legale.
A ciò si aggiunga il fatto che in virtù del principio inquisitorio l'amministrazione ha il compito di delucidare d'ufficio i fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Circolare AI n. 138 del 34.06.1998, Circolare sul contenzioso, marg. 2054 segg.).
In considerazione di tale severa prassi occorre concludere che nel presente caso l'intervento di un legale non appariva tuttavia indispensabile. (…)"
(Doc. A, inc. 32.2011.118)
Secondo questo TCA la fattispecie in esame non presentava elementi di particolare difficoltà giuridiche che necessitavano, in ambito amministrativo, l’intervento di un avvocato.
Si è trattato, come visto, di valutare il diritto dell’assicurata ad una rendita AI, in particolare la residua capacità lavorativa definita grazie alla perizia pluridisciplinare del SAM. Certo che a seguito del citato rapporto 19 aprile 2010 del dr. __________ e del rapporto d’uscita 7 aprile 2010 della Clinica __________ l’amministrazione ha ordinato una perizia al CPAS per una rivalutazione della componente psichica. Tuttavia, ciò non giustificava l’intervento di un legale, tenuto conto del resto che la presente fattispecie rientra nella consueta casistica di questo genere di problematiche.
Alla luce di quanto sopra esposto, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso, l’amministrazione ha dunque rettamente ritenuto, alla luce della succitata giurisprudenza restrittiva, l’assistenza di un legale non necessaria e, di conseguenza, respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza quindi accertare l’eventuale indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo.
Ne consegue che la decisione 13 gennaio 2011 va confermata, mentre il ricorso 4 aprile 2011 è da respingere.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito delle vertenze, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.3.).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
In casu, l’assicurata, vedova con due figli maggiorenni non conviventi nell’economia domestica, risulta essere indigente. Dalla documentazione allegata all’istanza di assistenza giudiziaria si evince che con la rendita intera di fr. 2'276.-- mensili non riesce a coprire l’affitto (fr. 495.--), il premio cassa malati (fr. 483.--), i contributi AVS (acconto trimestrale di fr. 112,45), a cui vanno aggiunti anche i fr. 1'200.-- d’importo base ai fini del calcolo del minimo esistenziale esecutivo previsto per una persona sola (cfr. la relativa tabella del 1° settembre 2009).
Essa non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito i ricorsi non parevano essere privi di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per entrambe le procedure ricorsuali è accolta.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti