Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.282
Entscheidungsdatum
27.10.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.282

cr/sc

Lugano 27 ottobre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 settembre 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1960, in precedenza attivo in qualità di gerente, in data 9 ottobre 2002 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, a causa dei problemi derivanti da un incidente alla circolazione occorsogli nel dicembre 1999 (doc. 1/1-7).

Per le conseguenze dell’infortunio del 23 dicembre 1999, l’assicuratore LAINF, con decisione del 18 ottobre 2004, fondata sull’accordo del 22 settembre 2004 delle parti, ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 50% a decorrere dal 1° settembre 2004 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 25% (doc. 10/2-5).

Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 3 febbraio 2005 (doc. 19, 24-31), l’Ufficio AI ha stabilito quanto segue:

" (…)

Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.12.2000, ossia trascorso l’anno d’attesa dall’insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), sino al 31.03.2002, vale a dire per 3 mesi dall’avvenuto miglioramento (art. 88 OAI), il signor RI 1 ha diritto alla rendita intera AI. Successivamente, dal 01.04.2002 sino al 29.02.2004 allo stesso è riconosciuto il diritto alla mezza rendita con grado del 65%. Inoltre, dal 01.01.2004, cioè in concomitanza dell’entrata in vigore della 4° revisione della legge AI, sino al 29.02.2004, è riconosciuto il diritto a ¾ di rendita e, per terminare, dal 01.03.2004 (vale a dire trascorsi 3 mesi dalla visita medica di chiusura __________ del 26.11.2003) all’assicurato è riconosciuto il diritto alla mezza rendita di invalidità.

Tuttavia, essendo la domanda tardiva, l’inizio dell’erogazione della prestazione decorre solamente dal 01.10.2001, ossia al più presto a partire dai 12 mesi precedenti la richiesta.” (Doc. 19/1-3)

Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.2. A seguito della domanda di revisione presentata dall’assicurato il 1° settembre 2006 - motivata da un nuovo infortunio occorsogli in data 28 gennaio 2006, che ha comportato un peggioramento delle sue condizioni di salute, come attestato dal dr. __________ (doc. 39-1) - dopo avere eseguito gli accertamenti del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 60), con progetto di decisione dell’11 febbraio 2010 (doc. 75/1-4), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° settembre 2006, poi ridotta ad una mezza rendita (grado AI del 54%) a partire dal 1° aprile 2008 (trascorsi tre mesi dall’oggettivato miglioramento dello stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI)).

Dopo le osservazioni presentate dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, contro il progetto di decisione dell’11 febbraio 2010 e dopo avere disposto l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS), con decisione del 7 settembre 2010, l’Ufficio AI ha confermato l’attribuzione all’interessato di una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° settembre 2006, poi ridotta ad una mezza rendita (grado AI del 54%) a partire dal 1° aprile 2008 (trascorsi tre mesi dall’oggettivato miglioramento dello stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI)) (doc. A).

1.3. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera di invalidità.

Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurato ha contestato le conclusioni dei medici del SAM riguardo ad una presunta abilità lavorativa del 60% in attività adeguate, dato che tali conclusioni contrasterebbero con quanto stabilito dal consulente reumatologo del SAM. Quest’ultimo, difatti, ha indicato che in attività rispettose dei suoi limiti funzionali l’interessato è da considerare abile al lavoro a tempo pieno nella misura del 40%.

Di conseguenza, effettuando il confronto dei redditi tenendo in considerazione una incapacità lavorativa del 60%, a mente dell’avv. RA 1, risulterebbe un grado di invalidità del 71%, percentuale che darebbe diritto ad una rendita intera di invalidità.

Il patrocinatore ha, in ogni caso, contestato il reddito da invalido utilizzato dall’amministrazione, sostenendo che “non appare corretto prendere in considerazione un dato statistico, invero ben distante dalla realtà salariale presente nella nostra regione, che si riferisce ad attività con conoscenze professionali e specializzate”, ritenendo maggiormente opportuno riferirsi ad “un reddito di base relativo ad attività ordinarie e semplici per poi adeguarlo alle nostre realtà regionali”.

Infine, il patrocinatore ha chiesto che, in ogni caso, al reddito da invalido venga applicata una riduzione percentuale maggiore, per tenere conto della situazione personale dell’interessato (doc. I).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere ribadito, sulla base delle considerazioni espresse dal SMR (cfr. doc. VI/1), previa richiesta di precisazioni in tal senso direttamente al SAM (cfr. doc. VI/2), la correttezza della valutazione peritale dei medici del SAM - ha confermato la propria decisione, postulando la reiezione del ricorso (doc. VI).

1.5. Con scritto del 23 dicembre 2010, il patrocinatore dell’interessato - dopo avere ribadito quanto già espresso in sede ricorsuale in merito alla capacità lavorativa residua dell’assicurato e a proposito dell’ammontare del reddito da invalido - ha rilevato come le condizioni di salute dell’assicurato continuino a peggiorare, come del resto attestato dalla dr.ssa __________.

L’avv. RA 1 ha inoltre rilevato che, conformemente alle cifre marginali 9020 e 9021 CIGI, “per lo stesso danno alla salute l’AI non può stabilire un grado di invalidità diverso da quello stabilito dall’AINF o dall’AM”, ritenendo dunque che l’Ufficio AI avrebbe dovuto allinearsi a quanto indicato nello scritto del 29 dicembre 2009 dell’assicuratore infortuni, nel quale la __________ ha stabilito che “a far tempo dalla ricaduta (nell’anno 2006) la situazione dell’assicurato può essere considerata migliorata unicamente a far tempo dal mese di febbraio 2010” (doc. X).

1.6. Con osservazioni del 17 gennaio 2011, l’UAI ha indicato, sulla base delle considerazioni espresse dal SMR riguardo al certificato del 21 dicembre 2010 della psichiatra curante, che “siccome l’insorgere di un eventuale peggioramento è nel caso concreto posteriore alla data della decisione impugnata (7.9.2010), la questione inerente il peggioramento dovrà se del caso formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo, mediante una nuova richiesta di prestazioni AI” (doc. XII + bis).

Tale scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (doc. XIII), per conoscenza.

1.7. In data 11 marzo 2011 il TCA ha provveduto, come richiesto con ordinanza del 10 marzo 2011, a trasmettere alla Pretura di __________ copia dei documenti di causa acquisiti fino a quel momento (doc. XV).

1.8. Pendente causa, il TCA ha interpellato il dr. __________ chiedendogli di precisare i motivi per i quali ha ritenuto che la percentuale di inabilità lavorativa dell’assicurato dal profilo psichiatrico non possa essere cumulata con quella stabilita per motivi internistici (doc. XVI).

Il dr. __________ ha risposto con scritto del 20 aprile 2011 (doc. XVII), che è stato immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. XVIII).

1.9. Con scritto del 13 maggio 2011, il patrocinatore dell’assicurato ha nuovamente contestato le risultanze peritali psichiatriche alle quali è giunto il dr. __________ – dopo un’unica visita della durata di un’ora e mezza – in contrasto con quanto valutato dagli altri specialisti che hanno avuto modo di visitare l’interessato (doc. XIX + D1-5).

1.10. In data 6 giugno 2011, il legale dell’interessato ha trasmesso al TCA una presa di posizione della dr.ssa __________ (doc. XXII + bis).

1.11. Con osservazioni del 7 giugno 2011, l’Ufficio AI - sulla base delle considerazioni del SMR a proposito della presa di posizione del dr. __________ (doc. XXIII/bis) - ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XXIII).

1.12. Con osservazioni del 18 luglio 2011, l’Ufficio AI – alla luce delle considerazioni espresse dal SMR (doc. XXVIII/bis) - ha ancora una volta chiesto la reiezione del ricorso, sottolineando come il possibile peggioramento dello stato di salute dell’interessato, attestato dalla psichiatra curante a partire dal mese di novembre 2010 - quindi posteriormente alla decisione impugnata - sia da far valere in separata sede (doc. XXVIII).

Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (doc. XXIX), per conoscenza.

1.13. In corso di causa, il TCA ha nuovamente interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare le ragioni per le quali, a suo modo di vedere, non è possibile nel caso di specie procedere ad un cumulo dei gradi di incapacità lavorativa in ambito psichico e in ambito somatico, nonostante quanto affermato dallo stesso specialista in psichiatria a proposito del fatto che le due incapacità lavorative riguardano sfere completamente distinte (doc. XXX).

Il dr. __________ ha risposto con scritto dell’8 agosto 2011 (doc. XXXI), che è stato immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. XXXII).

1.14. Con osservazioni del 23 agosto 2011, l’amministrazione, preso atto della risposta fornita dal dr. __________, che è stata vagliata dal SMR, ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XXXV + bis).

1.15. Il patrocinatore dell’assicurato, dal canto suo, con scritto del 25 agosto 2011, dopo avere nuovamente rilevato che l’assicurato è da considerare totalmente inabile al lavoro, come attestato dai suoi medici curanti, si è riconfermato nelle pretese ricorsuali (doc. XXXVI + E1-2).

1.16. In data 30 agosto 2011, il TCA ha interpellato un’ultima volta il dr. __________, chiedendogli di precisare se le inabilità lavorative dell’assicurato in ambito psichiatrico e somatico, benché non cumulabili integralmente, possano essere cumulate perlomeno in maniera parziale (doc. XXXIX).

La dr.ssa __________ della Divisione medica del SAM ha risposto con scritto del 22 settembre 2011 (doc. XL), immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. XLI).

1.17. Con osservazioni del 7 ottobre 2011, l’Ufficio AI, dopo avere rilevato che le considerazioni del SAM sono state condivise dal SMR, ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XLIV + bis).

1.18. L’avv. RA 1, con scritto del 20 ottobre 2011, ha ribadito che l’interessato va considerato totalmente inabile al lavoro, come confermato dai suoi medici curanti (doc. XLV).

Le prese di posizione delle parti sono state trasmesse alla rispettiva controparte (doc. XLVI e XLVII), per conoscenza.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha confermato, in sede di revisione, dopo l’attribuzione di una rendita intera di invalidità limitata nel tempo, il diritto ad una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° aprile 2008 o se, come postulato invece dall’assicurato, egli ha diritto ad una rendita intera di invalidità anche dopo il 31 marzo 2008.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.5. Nel caso concreto, dagli atti di causa risulta che, nell’ambito della richiesta di prestazioni del 9 ottobre 2002 (doc. 1/1-7), l’Ufficio AI aveva corrisposto all’assicurato delle prestazioni sulla base delle indicazioni mediche fornite dal dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale.

Nel rapporto medico del 13 aprile 2004, il dr. __________, posta la diagnosi principale di “stato dopo politrauma con lesione arto inferiore destro” e indicato, quali limiti funzionali, “limitato nel carico, mantenere la posizione eretta e nella deambulazione”, aveva considerato l’assicurato inabile al lavoro al 100% nella sua attività di gerente dal mese di dicembre 1999 al mese di luglio 2002 e poi inabile al lavoro nella misura del 65%, sempre quale gerente, a partire dal mese di agosto 2002 (doc. 13-1).

Sulla base delle conclusioni del dr. ____________________, con decisione del 3 febbraio 2005 (doc. 24-31), l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2002; una mezza rendita (grado AI 65%) dal 1° aprile 2002 al 31 dicembre 2003, poi aumentata a tre quarti di rendita (grado del 65%) dal 1° gennaio 2004, a seguito dell’entrata in vigore della quarta revisione della LAI, fino al 29 febbraio 2004 e, infine, una mezza rendita di invalidità (grado AI 54%) a partire dal 1° marzo 2004 (doc. 19).

2.6. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono l’assegnazione all’assicurato - dopo una rendita intera, di una mezza rendita e di tre quarti di rendita per un periodo limitato di tempo - di una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° marzo 2004 (decisione del 3 febbraio 2005).

In tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di settembre 2010 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo (dal 3 febbraio 2005 al 7 settembre 2010), le condizioni di salute dell’assicurato, dopo essere momentaneamente peggiorate, sono ritornate tali da giustificare la conferma del diritto ad una mezza rendita o se vi è stato, al contrario, un peggioramento delle stesse che continua a perdurare.

2.7. Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 3 febbraio 2005.

Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sul rapporto medico del 13 aprile 2004 del dr. __________, a mente del quale l’assicurato, nella sua professione di gerente, è stato dapprima, dal mese di dicembre 1999 al mese di luglio 2002, totalmente inabile al lavoro, per poi divenire, a partire dal mese di agosto 2002, inabile al lavoro nella misura del 65%.

Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

2.8. L’UAI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare affidata ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 3 giugno 2009, ha posto le diagnosi di “1. esiti di pregresso intervento chirurgico all’arto inferiore destro plurioperato per politrauma comportante molteplici fratture, con/su diafisi femorale, frattura biossea esposta scomposta alla gamba destra sottoposta ad osteosintesi; trapianto osseo e trasposizione tenomuscolare per la frattura biossea esposta alla gamba destra; sviluppo di pseudoartrosi a livello dell’articolazione tibio-astralgica destra e deformità in varo dell’asse distale della gamba destra; 2. sindrome lombospondilogena cronica con/su alterazioni statico degenerative del rachide lombosacrale con scoliosi destro-convessa; lievi segni di spondilartrosi a livello L1-L2 e L2-L3, iperlordosi; piccola ernia discale L4-L5 mediana senza compressioni delle strutture nervose; 3. stato dopo frattura del polso sinistro sottoposta ad osteosintesi” (doc. 60-19).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 60%, da intendersi come riduzione del rendimento sull’arco di una normale giornata lavorativa, nella sua attività di gerente di negozio (doc. 60-20).

Il dr. __________ ha poi indicato che l’interessato “è in grado di svolgere un’attività leggera che permetta l’alternanza delle posizioni, permetta il rispetto delle regole di ergonomia per la schiena, eviti lunghi spostamenti a piedi, di mantenere per un periodo prolungato la posizione da seduto, di flettere spesso la colonna e le ginocchia, di sollevare spesso carichi superiori ai 15 kg e permetta inoltre di effettuare brevi pause al bisogno (indicativamente ogni ora). In attività rispettose di tali limiti l’assicurato è da considerare abile al lavoro a tempo pieno nella misura del 40%” (doc. 60-21).

L’aspetto neurologico è invece stato valutato dal dr. __________specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 20 agosto 2009, ha posto le diagnosi di “sindrome dolorosa cronica alla gamba destra principalmente a livello della caviglia ma anche lombogluteale, non imputabile primariamente a patologia neurologica; lieve neuropatia del nervo cutaneo femorale laterale destro; cefalee quasi giornaliere di tipo in parte tensionale e in parte emicranico” (doc. 60-32).

Il dr. __________ ha indicato che, “dal punto di vista neurologico, non vi è una diminuzione della capacità lavorativa” (doc. 60-32).

Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 21 giugno 2009, ha posto le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.0); sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve medio (ICD10-F33.0)” (doc. 60-36).

Il dr. __________ ha osservato che “l’assicurato presenta una sindrome depressiva e una sindrome somatoforme da dolore persistente che si è aggravata a seguito delle cadute avvenute nel 2006”. Lo specialista ha constatato “un’inadeguata accettazione ed elaborazione dell’evento dell’incidente”, osservando che “questo elemento psicologico, unito alla sintomatologia algica apparsa più intensamente dopo le cadute verificate nel 2006 e le sequele fisiche che l’incidente ha comportato hanno collaborato a far insorgere in lui l’attuale quadro clinico che ha caratteristiche di media gravità” (doc. 60-37).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha indicato che “l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 40% per ragioni psichiatriche” (doc. 60-37).

A proposito dell’evoluzione dello stato di salute dell’interessato, lo specialista ha indicato che “da un punto di vista teorico l’evoluzione del quadro clinico complessivo è insorto a partire dal 2007, ossia da quando egli è sotto osservazione psichiatrica. Da un punto di vista teorico egli ha presentato una totale incapacità lavorativa dal mese di agosto 2007 fino alla fine di dicembre del 2007. Dal mese di gennaio 2008 presenta un’incapacità lavorativa pari al 40% come tuttora” (doc. 60-37).

Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 7 settembre 2009, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. esiti di pregresso intervento chirurgico all’arto inferiore destro plurioperato per politrauma comportante molteplici fratture, con/su: diafisi femorale, frattura biossea esposta scomposta alla gamba destra sottoposta ad osteosintesi; trapianto osseo e trasposizione tenomuscolare per la frattura biossea esposta alla gamba destra; sviluppo di pseudoartrosi a livello dell’articolazione tibio-astralgica destra e deformità in varo dell’asse distale della gamba destra; 2. sindrome lombospondilogena cronica con/su: alterazioni staticodegenerative del rachide lombosacrale; scoliosi destro-convessa; lievi segni di spondilartrosi a livello L1-L2 e L2-L3, iperlordosi; piccola ernia discale L4-L5 mediana senza compressioni delle strutture nervose; 3. sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.0); 4. sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve-medio (ICD10-F33.0)” (doc. 60-22), mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo frattura del polso sinistro sottoposta ad osteosintesi; lieve neuropatia del nervo cutaneo femorale laterale destro; cefalee quasi giornaliere di tipo in parte tensionale, in parte emicranico; sovrappeso, BMI 28%” (doc. 60-23).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 40% (da intendersi come riduzione del rendimento sull’arco di una giornata normale di lavoro) nella sua ultima attività di gerente di negozio (doc. 60-27), ma abile al lavoro al 60%, da intendersi come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata di lavoro, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, a partire dal mese di gennaio 2008 (doc. 60-29).

Nel rapporto medico del 17 settembre 2009, il dr. D. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato che “l’attuale perizia SAM conferma un certo peggioramento delle condizioni generali, peggioramento imputabile in parte alla problematica psichiatrica che incide attualmente nel 40%” (doc. 61-2).

A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato contro il progetto di decisione dell’11 febbraio 2010 dell’UAI, il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni mediche del 1° marzo 2010, ha osservato che “anche in assenza di una documentata modifica dello stato di salute dell’assicurato risulta indicato procedere a rivalutazione psichiatrica centro peritale onde definire evoluzione della problematica depressiva ricorrente ed il rispettivo influsso sulla capacità lavorativa in considerazione del fatto che viene tuttora certificata una incapacità lavorativa del 100% dalla psichiatra curante” (doc. 79-1).

L’Ufficio AI ha quindi affidato al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) il compito di eseguire una perizia specialistica.

Nel rapporto peritale del 19 aprile 2010, il dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e il dr. __________, Direttore del CPAS, hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media entità (ICD10-F33.1), esistente da gennaio 2008; stato dopo politrauma all’arto inferiore destro con interventi chirurgici per fratture multiple nel 1999; sindrome lombospondilogena cronica” (doc. 87-6).

Gli specialisti del CPAS hanno rilevato che, dopo gli incidenti subiti nel 1999 e nel 2006, l’incapacità lavorativa che ne è seguita e il consecutivo licenziamento, “dal lato psicopatologico si è quindi instaurato un disturbo di disadattamento con una reazione depressiva che col tempo si è stabilizzato in una condizione depressiva recidivante nell’ambito della quale continuano a persistere sintomi come la riduzione del tono dell’umore, lo scoraggiamento, il pessimismo, l’isolamento e le rimuginazioni rivendicative, che di fatto descrivono un quadro psicopatologico sostanzialmente sovrapponibile nell’entità dei sintomi a quello riscontrato dal dr. __________ nell’ambito della propria valutazione per il SAM del mese di giugno 2009” (doc. 87-7).

Essi hanno aggiunto che “tale sintomatologia, riscontrata durante l’attuale valutazione, per l’entità evidenziata non giustifica una invalidità completa per motivi psichici, che anzi risulterebbe controproducente anche da un punto di vista terapeutico” (doc. 87-7).

I medici del CPAS hanno quindi concluso che “per tutti questi motivi e sulla base dell’entità del quadro psicopatologico obiettivato, l’attuale stato di malessere psichico del peritando non appare modificato nella sostanza rispetto a quanto emerso in sede di perizia SAM del 2009 e pertanto l’inabilità lavorativa per esclusive cause psichiche ed in qualsiasi attività lucrativa è tuttora da considerare del 40%. Va inoltre precisato che tale percentuale di incapacità lucrativa per cause psichiche va intesa nell’ambito di un’attività esercitata in percentuale completa e non è addizionabile a quella identificata per motivi internistici” (doc. 87-7).

Nelle annotazioni mediche del 17 maggio 2010, il dr. __________ del SMR ha osservato che “in conclusione, stato psichico invariato rispetto alla valutazione SAM, si conferma quindi validità del progetto di decisione” (doc. 88-1).

2.9. In sede ricorsuale, l’assicurato ha prodotto i seguenti referti medici al fine di dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto, a torto, dai periti dell’UAI, le sue condizioni di salute non gli consentono di conservare una capacità lavorativa residua superiore al 40% anche in attività leggere adeguate:

referto del 4 febbraio 2010 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna, indirizzato al patrocinatore dell’assicurato, del seguente tenore:

" Ho rivisto il 3.2.2010 il sopraccitato paziente, suo assistito, che seguo dal 2004.

A mio modo di vedere in considerazione di tutte le patologie presentate dal paziente dovrebbe essere ancora tuttora considerato inabile al lavoro in misura completa. Ho avuto modo di visionare la perizia del SAM dell’Ospedale di Bellinzona. Concordo con la valutazione reumatologica del dr. med. __________ che ritiene il paziente inabile al lavoro nella misura del 60% sia nella sua attuale attività sia in qualsiasi altra attività compatibile con il suo stato di salute. Non posso per contro condividere le conclusioni della perizia in generale redatta dalla dr.ssa __________ che conclude per una capacità lavorativa al 60% contraddicendo la perizia reumatologica.”

(Doc. C)

referto del 30 settembre 2010 del dr. __________, indirizzato all’assicurato, in cui ha rilevato:

" La ringrazio per avermi mostrato la decisione dell’AI che la concerne.

Le conclusioni stilate in tale rapporto non sono accettabili e sono in piena contraddizione con quanto espresso nella perizia fatta eseguire dalla stessa Assicurazione Invalidità. In effetti, nella perizia, a pagina 20, si può evincere che il paziente è inabile al lavoro nella misura del 60% considerando delle attività leggere e consone al suo stato di salute. Alla pagina 21 della stessa perizia si conferma poi che il paziente è abile al lavoro nella misura del 40% nelle attività esigibili in considerazione delle note patologie.

Un’inabilità lavorativa inferiore al 60% è quindi in contraddizione con la perizia redatta da periti nominati dall’AI e non è accettabile. Nello stesso modo non è accettabile una capacità lavorativa superiore al 40% anche in attività leggere in considerazione delle patologie presenti presso il signor RI 1.” (Doc. E)

rapporto medico del 4 ottobre 2010 della dr.ssa __________. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

" Il paziente sopraccitato è in mia cura ambulatoria per una sindrome depressiva ricorrente presente dal gennaio 2008; presenta inoltre uno stato dopo politrauma all’arto inferiore destro con interventi chirurgici per fratture multiple nel 1999 e una sindrome spondilogena cronica.

Fu già valutato dai periti AI e dai periti __________ e dallo psichiatra dr. __________, considerato inabile al 40%.

Dal punto di vista medico psichiatrico, in base alle risultanze della mia presa a carico e da quanto da me oggettivato nell’ambito dei diversi incontri nell’arco degli ultimi tre anni, il paziente continua a presentare uno stato depressivo di grado attualmente medio-grave, come reazione al disturbo algico esistente da anni e alle difficoltà legate alle vicende assicurative-giudiziarie ancora pendenti.

È indubbio sul piano psicopatologico che gli incidenti subiti nel 1999 e nel 2006 e le conseguenti incapacità lavorative, lo hanno portato a dover gestire emotivamente la difficile situazione degli esiti delle stesse sul piano fisico; a ciò si è aggiunto il licenziamento e con esso l’esclusione da quei valori su cui ha sempre basato la propria esistenza.

Il paziente continua a presentare sintomi quali riduzione del tono dell’umore, scoraggiamento, pessimismo, isolamento, rimuginazioni rivendicative, ansia, disforia, attacchi di panico, insonnia intermedia e tardiva, apatia, abulia, grave astenia oltre ad una sintomatologia dolorosa al rachide in toto e agli arti inferiori. Appare privo di risorse personali da poter mettere in campo in ambito sociale e lavorativo, con grosse limitazioni anche del suo ruolo in ambito familiare, dove deve fare capo alla moglie anche per gli atti della vita quotidiana, viste le limitazioni fisiche post-infortunistiche.

La presa a carico psichiatrica avvenuta in questi anni è sempre stata volta a determinare un miglioramento del quadro depressivo e alla rimessa in discussione di sé con recupero delle capacità personali, in maniera da trovare nuovamente fiducia in se stesso.

Purtroppo tutto quanto teoricamente ipotizzabile si è scontrato con la realtà dei fatti: non ho mai riscontrato elementi di simulazione o di aggravamento dei sintomi da parte dello stesso, non ha mai raggiunto uno stato depressivo di grado lieve né una remissione completa o incompleta dei sintomi depressivi. L’evoluzione in questi anni dello stato depressivo è stata cronica e invalidante.

Dissento da quanto valutato dal perito psichiatra dr. med. __________, in quanto ai colloqui il paziente continua a presentare un tono dell’umore fortemente deflesso, senza idee suicidali attive o passive, senza disturbi psicotici, ma con importanti deficit cognitivi: riduzione della capacità di attenzione e di concentrazione, difficoltà di memorizzazione, imputabili al quadro depressivo; il contenuto del pensiero resta polarizzato su temi di svalutazione con ideazione prevalente di precarietà esistenziale, con sentimenti di delusione, amarezza e gravi preoccupazioni per il proprio stato fisico, visti i deficit all’arto inferiore e la sintomatologia algica persistente. La spinta volitiva è ridotta.

Su queste basi ritengo che, vista la gravità del quadro depressivo nonostante l’importante terapia antidepressiva, ansiolitica e ipnotica assunta, il paziente sia da considerare inabile al 100% come da me certificato in questi anni.” (Doc. D)

Nelle annotazioni mediche del 18 novembre 2010, il dr. __________ del SMR e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno osservato:

" Assicurato nato nel 1960, peritato in ambito SAM 8.2009

o assenza di impedimento neurologico

o impedimento psi 40%

Diagnosi:

§ esiti di politrauma arto inferiore destro

§ sindrome lombospondilogena

§ sindrome somatoforme

§ sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale medio F33.1

In fase di audizione l’assicurato è stato nuovamente valutato a livello psichiatrico in aprile 2010 con conferma di un impedimento del 40% (dr. __________)

Decisione del 2.7.2010: grado AI 54%

Il 30.8.2010 la dr.ssa __________ attesta una IL del 100% a tempo indeterminato mentre il 31.8.2010 il dr. __________ attesta una IL del 100% dal 1.2.2006 continua

Rapporto dr.ssa __________ del 4.10.2010:

il paziente continua a presentare uno stato depressivo di grado attualmente medio-grave: da segnalare che nelle precedenti certificazioni della dr.ssa __________ la diagnosi riportata è sempre stata di un episodio depressivo di grado medio (vedi certificati del 4.7.2007 e 24.10.2008). Nel presente certificato la psichiatra curante parla di stato e non di disturbo e non riporta codice e nomenclatura ICD o DMS cui si riferisce.

È riportata una sintomatologia a livello psichico già evidenziata dal dr. __________ il quale ha definito il disturbo psichiatrico presente come una condizione depressiva che si è stabilizzata e nella quale continuano a persistere sintomi come la riduzione del tono dell’umore, lo scoraggiamento, il pessimismo, l’isolamento e le ruminazioni rivendicative. Il perito reputava che questa condizione fosse difficilmente suscettibile di miglioramento, considerando l’evoluzione clinica e la determinazione culturale. Anche il perito come la psichiatra curante quindi si esprime verso una condizione cronica che comporta una riduzione della CL, ma a giudizio del perito l’entità dei disturbi non giustifica una IL completa.

La nuova documentazione psichiatrica non porta una modificazione delle conclusioni AI.

Per quanto concerne la problematica dell’impedimento reumatologico, si rimanda alla presa di posizione del SAM del 17.11.2010 che conferma la validità della nota riassuntiva del SMR.” (Doc. VI/1)

Con scritto del 17 novembre 2010, la dr.ssa __________ della Direzione Medica del SAM, spec. FMH in medicina interna, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del SMR ha rilevato:

" Con la presente confermo che nella perizia summenzionata è presente un refuso.

A pag. 21, dal punto di vista reumatologico, in un’attività leggera e adatta l’assicurato è da considerare abile al lavoro a tempo pieno nella misura non del 40% (come riportato nella perizia), ma nella misura del 70%.

Infatti, a pag. 26, dove è riassunta la patologia reumatologica, concludiamo il capitolo dicendo “in attività rispettose di tali limiti, l’assicurato è da considerare abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 30% dal punto di vista reumatologico.

Quindi, confermiamo la presenza di un refuso di percentuale nel 40% a pag. 21, che va sostituito con un 70% (vedasi pag. allegata).

Nel resto della perizia non vi sono altri refusi, quindi complessivamente, considerando anche la patologia psichiatrica, in un’attività rispettosa dei limiti da noi proposti nella perizia, l’assicurato è abile al lavoro nella misura del 60% e questo a partire da gennaio 2008.” (Doc. VI/2)

L’assicurato ha poi trasmesso al TCA un altro referto della dr.ssa __________, datato 21 dicembre 2010, del seguente tenore:

" Come già più volte esplicitato il paziente è in mia cura ambulatoriale per una sindrome depressiva ricorrente (ICD10-F33.1), attualmente presenta un nuovo episodio depressivo grave con sindrome apatica, abulica, anedonica, astenica. Il peggioramento è avvenuto nel mese di novembre ultimo scorso. Presenta inoltre una grave sindrome dolorosa cronica grave postraumatica, motivo per cui è in cura dal dr. med. __________ di __________.

Il peggioramento delle sue condizioni psichiche compromette gravemente il suo ruolo sociale, lavorativo e familiare. È incapace di programmare e strutturare la giornata, non è in grado di dare coerenza e continuità a qualunque attività. Presenta compromissione delle capacità di concentrazione e di attenzione. Continua a presentare dal punto di vista psichiatrico un’incapacità lavorativa del 100%. In questi anni, da quando è in mia cura, non è stata mai recuperata alcuna competenza lavorativa visto il decorso sfavorevole cronico e resistente della sindrome depressiva. Sono esclusi aspetti di simulazione o di aggravamento dei sintomi.

Diagnosi: ICD10-F33.2

Terapia attuale: Cipralex cp 1-1-1; Xanax 1mg cp 1-1-1; Topamax 100 mg cp 1-0-1; Somnium cp 0-0-1.” (Doc. A1)

Nelle annotazioni del 13 gennaio 2011, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno rilevato:

" Rapporto medico del 21.12.2010 Dr.ssa __________

Diagnosi sindrome depressiva ricorrente (ICD10-F33.2), attualmente nuovo episodio depressivo grave. Peggioramento avvenuto nel novembre ultimo scorso.

L’attuale documentazione riporta una nuova riacutizzazione del disturbo depressivo che è possibile visto le caratteristiche di ricorrenza e cronicità che tale patologia può presentare; tale peggioramento viene riconosciuto dalla psichiatra curante a partire da novembre scorso con l’espressione di un quadro grave.

Sarà quindi da valutare se tale modificazione dello stato di salute abbia ripercussioni sulla CL (da considerare che la dr.ssa __________i ha sempre certificato una IL del 100% dal 11.5.2007).” (Doc. XII/bis)

Il legale dell’assicurato ha poi trasmesso al TCA la seguente documentazione medica:

copia della prima pagina del referto peritale del 19 aprile 2010 del dr. __________, dal quale emerge che il colloquio peritale del 19 aprile 2010 ha avuto una “durata di un’ora e mezza” (doc. D1);

referto del 17 marzo 2008 della Clinique __________, dove l’assicurato è stato degente dal 5 febbraio 2008 al 22 febbraio 2008 (doc. D2);

referto del 14 agosto 2008 concernente la visita medica psichiatrica eseguita, per conto dell’assicuratore infortuni, dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha posto la diagnosi di “episodio depressivo di media entità (F32.1)” (doc. D3);

referto del 20 marzo 2009 riguardo alla visita medico-psichiatrica eseguita dal dr. __________ sempre per conto dell’assicuratore infortuni (doc. D4);

stralcio del verbale di audizione del 4 maggio 2011, davanti alla Pretura di __________, della psichiatra curante dell’assicurato, dr.ssa __________, la quale ha confermato la sussistenza di una totale incapacità lavorativa dello stesso per ragioni psichiatriche (doc. D5).

L’assicurato ha pure trasmesso al TCA un referto, datato 30 maggio 2011, indirizzato dalla dr.ssa __________ all’avv. RA 1, del seguente tenore:

" Come a lei noto il paziente citato in epigrafe è in mia cura dall’11.05.2007. Lo stesso è affetto da una sindrome depressiva ricorrente (ICD10-F33.2) sviluppata tra la fine del 2006 e l’inizio 2007. Attualmente presenta un episodio depressivo grave iniziato nel novembre 2010.

Il paziente ha subito due infortuni. Il 23.12.1999 fu coinvolto in un incidente della circolazione con lo scooter dove riportò delle conseguenze fisiche invalidanti sul piano somatico con ripercussioni psicologiche a causa delle limitazioni nella deambulazione (per le lesioni all’arto inferiore destro residuo) e dei dolori lamentati a tutto l’arto inferiore destro, alla cresta iliaca destra e al rachide.

Il secondo infortunio avvenne nel gennaio 2006 (scivolò su una lastra di ghiaccio) situazione che peggiorò le sue condizioni fisiche già intaccate dall’infortunio precedente. In seguito allo stesso sviluppò importante ansia, preoccupazioni per il futuro per il proprio stato di salute con indifferenza agli eventi, mancanza di iniziativa, chiusura in sé, evitamento dei contatti sociali, insonnia, astenia e importante esauribilità durante la giornata.

L’ultimo infortunio determinò un cambio della sua progettualità esistenziale sia a livello lavorativo (dopo una lunga incapacità lavorativa aveva ripreso a lavorare al 50% in un’altra funzione non più di gerente ma di impiegato di ufficio in un’altra filiale __________), sia a livello sociale (sentendosi diversamente abile fisicamente da prima, non riuscì più a partecipare alle attività sociali gruppali), che a livello familiare (non si sentiva più la colonna portante della famiglia ma elemento di peso e fonte di problemi per il nervosismo e l’irritabilità manifestata nei confronti dei familiari dovuta alla permanenza dei dolori).

Dopo il secondo infortunio (del 28.01.2006) vi è poi stata un’inabilità lavorativa totale.

In precedenza il paziente aveva presentato buone competenze personali che aveva saputo applicare in ambito familiare, lavorativo e sociale. Anche a livello lavorativo, senza alcuna formazione professionale specifica (oltre alla scuola dell’obbligo), aveva raggiunto un buon livello di responsabilità.

Durante questo anno ho seguito il paziente a livello ambulatoriale: lo stesso ha sempre seguito il piano terapeutico composto dall’assunzione di una terapia farmacologica antidepressiva, ansiolitica, ipnotica, stabilizzatrice dell’umore e si è sottoposto ad una psicoterapia a indirizzo cognitivo comportamentale. Non ha mai manifestato atteggiamenti rivendicativi, elementi di simulazione o di aggravamento dei sintomi.

Purtroppo il decorso della patologia depressiva ricorrente è stato verso la cronicità e la resistenza. Il paziente non ha più raggiunto fasi senza sintomi depressivi fino ad ora, né ha presentato una remissione parziale dei sintomi nelle fasi interepisodiche.

Oggi presenta una perdita delle competenze relazionali, sociali e lavorative. Presenta inoltre deficit cognitivi quali disturbo della capacità di attenzione e della concentrazione.

A mio giudizio l’incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico continua ad essere del 100% in quanto a causa della sintomatologia depressiva da lui presentata (apatia, abulia, astenia, difficoltà di concentrazione e attenzione, disforia, nervosismo, facile irritabilità) non è in grado di dare coerenza e continuità alle attività intraprese.

La prognosi è sfavorevole e questo sulla base del decorso dal maggio 2007 ad oggi. Secondo quanto da me oggettivato, in particolare la lunga durata della patologia psichiatrica, la mancata remissione dei sintomi depressivi fra gli episodi depressivi nelle fasi intercritiche, il disinserimento sociale e relazionale venutosi a creare e la sintomatologia dolorosa vissuta da lui sempre come grave ed invalidante.

Come a lei noto nelle perizie dei colleghi psichiatri dr. med. __________ e dr. med. __________ effettuate per conto dell’Assicurazione Invalidità non vi è discordanza sulle diagnosi ma sulla certificazione della percentuale di incapacità lavorativa da me ritenuta totale dall’agosto 2007 fino ad ora. La loro valutazione è invece di un’incidenza diversa della patologia depressiva ricorrente sulla capacità lavorativa.

La mia valutazione di considerare il paziente inabile al 100% dal punto di vista psichiatrico da allora ad oggi è legata al fatto che anche nelle fasi depressive lievi da lui presentate, peraltro di breve durata, e nelle fasi intercritiche, non vi è mai stata alcuna remissione dei sintomi e il suo funzionamento non è mai stato tale da permettere una ripresa dell’attività lavorativa in una qualunque professione anche semplice e ripetitiva compatibile con le sue limitazioni ortopediche post-infortunistiche.” (Doc. XXII/bis)

Nelle annotazioni mediche del 21 giugno 2011, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:

" Verbale del 04.05.2011, certificato del 30.05.2011 dr.ssa __________:

conferma la diagnosi di depressione maggiore ricorrente ma dal novembre 2010 l’A. presenta un episodio di grado grave.

Concorda con i periti dr. __________ e dr. __________ circa la presenza di una sindrome affettiva ricorrente, riconoscendo una diversa IL rispetto a quella constatata dai periti.

La documentazione esaminata quindi non apporta elementi che permettano di discostarsi dalle conclusioni delle precedenti valutazioni peritali, ma mette in luce un possibile peggioramento del quadro clinico dal novembre 2010 (episodio grave che però non viene descritto nella documentazione citata), possibile visto le caratteristiche di ciclicità del disturbo affettivo di cui l’A soffre.”

(Doc. XXVIII/bis)

L’assicurato ha, infine, trasmesso due brevi referti medici, l’uno del 23 agosto 2011, della dr.ssa __________, attestante una inabilità lavorativa al 100% fino al 30 settembre 2011 (doc. E1) e, l’altro del 17 agosto 2011, del dr. ____________________, attestante una completa inabilità lavorativa, per infortunio, “dal 21.1.2006 al continua” (doc. E2).

2.10. Pendente causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare “i motivi per i quali, a Suo avviso, il grado d’inabilità lavorativa dal profilo psichiatrico non possa essere cumulato a quello stabilito per motivi internistici. La invitiamo, inoltre, a comunicare se la percentuale di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico possa essere, anziché addizionata, integrata a quella stabilita in ambito internistico e, nell’affermativa, in quale misura” (doc. XVI).

Con scritto del 20 aprile 2011, il dr. __________ ha risposto:

" Queste le mie considerazioni in merito a quanto richiesto in data 14.4.2011.

Il grado di inabilità lavorativa del 40% per esclusive cause psichiche identificata nell’ambito della valutazione psichiatrica allestita dallo scrivente in data 19.4.2010 non può essere addizionale o integrata con quella eventuale per motivi fisici perché riguarda una sfera completamente distinta, quella psichica appunto, dallo stato fisico del peritando.

Nell’ambito della citata perizia infatti è stato sottolineato come nella genesi della reazione depressiva “…un peso non indifferente viene ad essere esercitato dal fatto che il provvedimento del licenziamento è da lui vissuto come un mancato riconoscimento del danno fisico subito…” con conseguenti “…rimuginazioni vendicative…”.

Ciò vuol dire che il quadro psicopatologico lamentato dal peritando è soprattutto conseguente al provvedimento del licenziamento e con esso alla perdita del proprio ruolo sociale. In altre parole se per ipotesi, malgrado il danno fisico subito, il peritando non fosse stato licenziato, è lecito supporre che non ne avrebbe nemmeno risentito sul piano psicologico.” (Doc. XVII)

Nelle annotazioni del 1° giugno 2011, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:

" Vedi note SMR del 18.11.2010 e del 13.1.2011

Attuale risposta di precisazioni da parte del dr. __________ al TCA (scritto del 20.4.2011).

Valutazione:

da parte nostra non abbiamo niente da aggiungere alle precedenti prese di posizione.”

(Doc. XXIII/bis)

In data 28 luglio 2011, il TCA ha nuovamente interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare quanto segue:

" (…) per quali motivi, a Suo parere, non è possibile, nel caso di specie, procedere ad un cumulo del grado di incapacità lavorativa psichica con quello riguardante l’aspetto somatico, nonostante Lei stesso abbia indicato che le due incapacità lavorative riguardano sfere completamente distinte e non sono quindi sovrapponibili.

Al fine di evadere la causa citata a margine, inoltre, ci occorrono le seguenti precisazioni.

Dagli atti giudiziari risulta che il 19 aprile 2010 Lei ha redatto, su incarico dell’Ufficio AI e nell’ambito di una perizia SAM, una perizia psichiatrica inerente il signor RI 1etti (no. AVS: __________). Nel suo referto peritale, Lei ha posto la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media entità (ICD10-F33.1)”, ritenendo l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 40%.

In corso di causa, l’assicurato ha inviato alcuni referti medici della sua psichiatra curante, dr.ssa __________ (cfr. referto del 4 ottobre 2010, doc. D; referto del 21 dicembre 2010, doc. A1; referto del 30 maggio 2011, doc. XXII/bis, qui allegati in copia), nei quali la psichiatra curante ha per contro considerato l’assicurato affetto da uno stato depressivo medio-grave, ritenendolo totalmente inabile al lavoro per ragioni psichiatriche.

Alla luce di tali certificati, La invitiamo ad indicare al Tribunale se condivide o meno e per quali motivi le considerazioni espresse dalla dr.ssa __________.

Le chiediamo inoltre di indicare se questi certificati sono atti a modificare le conclusioni della Sua perizia o se mantiene le Sue conclusioni peritali.

Voglia per cortesia motivare in ogni caso le Sue risposte.” (Doc. XXX)

Con scritto dell’8 agosto 2011, il dr. __________ ha risposto:

" Queste le mie precisazioni in merito a quanto da voi richiesto in data 28.7.2011 e concernenti l’assicurato summenzionato.

Visto che la questione della non cumulabilità dei gradi di incapacità lavorativa relativa alle varie patologie di cui l’assicurato è affetto rimane tuttora non chiara, proverò a farvi un esempio.

Poniamo il caso di un assicurato affetto da 4 patologie che interessano altrettanti organi ed apparati diversi. Dopo la valutazione specialistica per ciascuna di queste patologie, in ciascuna di esse è valutato inabile al lavoro in misura del 20%. Ciò non dà diritto ad alcuna prestazione AI perché la limitazione lucrativa in ciascuna patologia è minima. Secondo il criterio della cumulabilità dei gradi di incapacità lavorativa, invece, avrebbe diritto ad una invalidità dell’80%, cioè sarebbe considerato inabile in misura completa.

Mi sembra un principio difficilmente condivisibile.

Riguardo l’altra questione, la psichiatra curante del signor RI 1 lo reputa totalmente inabile al lavoro sulla base di uno stato depressivo medio-grave. A proposito degli episodi depressivi gravi l’ICD10, manuale di classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali, recita testualmente “… durante un episodio depressivo grave è molto improbabile che il soggetto sia in grado di continuare le attività sociali …”. Sembra invece che il signor RI 1 sia dotato di sufficienti energie e risorse psichiche per portare avanti le proprie pretese assicurative. Confermo pertanto in toto le mie conclusioni peritali.” (Doc. XXXI)

Nelle annotazioni del 23 agosto 2011, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno indicato di avere “preso atto della presa di posizione del dr. __________” (doc. XXXV/bis).

Con scritto del 30 agosto 2011, il TCA ha interpellato un’ultima volta il dr. __________, al fine di ottenere le seguenti precisazioni:

" La ringraziamo per la Sua risposta dell’8 agosto 2011 alla nostra richiesta di precisazioni a proposito della questione della cumulabilità o meno dei gradi di incapacità lavorativa, nella quale ha indicato, facendo un esempio, che nel caso di un assicurato, affetto da 4 patologie, ognuna delle quali dà luogo ad un’incapacità lavorativa del 20%, non vi è diritto ad alcuna prestazione AI “perché la limitazione lucrativa in ciascuna patologia è minima. Secondo il criterio della cumulabilità dei gradi di incapacità lavorativa, invece, avrebbe diritto ad un’invalidità dell’80%, cioè sarebbe considerato inabile in misura completa. Mi sembra un principio difficilmente condivisibile”.

A tale proposito, rileviamo che, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, nella valutazione del grado di inabilità totale di un assicurato affetto da diverse patologie invalidanti, gli esperti interessati, al termine di una discussione plenaria, possono giungere alla conclusione che i diversi gradi di inabilità lavorativa riscontrati nelle singole valutazioni specialistiche non debbano essere sommati integralmente, ma vadano cumulati in maniera parziale (quindi, riportandoci al Suo esempio, potrebbe essere che il grado di inabilità lavorativa globale di quell’assicurato non sia né del 20%, nè nemmeno dell’80%, ma si attesti al 30% o al 40%).

Al fine di evadere la causa citata a margine e alla luce della giurisprudenza federale in materia, La invitiamo a precisare se, nel caso concreto, le inabilità lavorative dell’assicurato in ambito psichiatrico e in ambito somatico, che a Suo avviso non possono essere cumulate integralmente, non possano essere cumulate almeno parzialmente. Voglia in ogni caso motivare la Sua risposta.”

(Doc. XXXIX)

Con scritto del 22 settembre 2011, la dr.ssa __________ della Divisione medica del SAM ha risposto:

" Il signor RI 1 presenta, dal punto di vista somatico, le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: esiti di un intervento chirurgico all’arto inferiore destro plurioperato per politrauma comportante plurime fratture; una sindrome lombospondilogena cronica su alterazioni statico-degenerative; una scoliosi e lievi segni di spondilartrosi, nonché una piccola ernia discale L4-L5 senza compressioni nervose; una sindrome somatoforme da dolore persistente e una sindrome depressiva ricorrente (episodio attuale lieve-medio).

Dal punto di vista reumatologico il nostro consulente attesta una capacità lavorativa nella misura del 40% come gerente di negozio. La capacità lavorativa è ridotta soprattutto a causa dell’importante problematica reumatologica a livello dell’arto inferiore destro con esito di politrauma avvenuto nel 1999 a causa della patologia degenerativa del rachide lombare, che gli causa dolori e limitazioni. In un’attività lavorativa leggera ed adatta, dal punto di vista reumatologico, il periziando veniva ritenuto abile al lavoro nella misura del 70% (inteso come lavoro a tempo pieno, con un rendimento ridotto nella misura del 30%).

Dal punto di vista psichiatrico la sintomatologia algica e le sequele fisiche, un’inadeguata accettazione ed elaborazione dell’evento infortunistico hanno contribuito all’insorgenza di una sindrome da dolore somatoforme (diagnosi in primo piano) e sindrome depressiva ricorrente (episodio attuale lieve-medio, ICD10-F33.0), giustificavano una incapacità lavorativa nella misura del 40%. Veniva riconosciuta un’incapacità lavorativa totale dall’agosto al dicembre 2007 per un peggioramento transitorio della problematica psichiatrica. Quindi capacità lavorativa del 60%.

Dal punto di vista neurologico invece non sussistevano elementi che potessero giustificare una riduzione della capacità lavorativa.

La sua domanda è volta a chiedere una giustificazione riguardo alla nostra valutazione complessiva della capacità lavorativa del periziando.

Dal punto di vista psichiatrico in primo piano risultavano la sindrome somatoforme da dolore persistente e una sindrome depressiva ricorrente, con episodio attuale lieve-medio, ICD10-F33.0 (per definizione la meno grave), come già descritto alla pagina 28 della perizia. La valutazione globale, sia psichiatrica che reumatologica, prendeva in considerazione il sintomo principale dell’assicurato e cioè il dolore cronico (come era ben eruibile anche alla pagina 19 nella discussione, dove il periziando stesso attestava come il suo problema principale fosse da attribuire ad una pluripatologia reumatologica ortopedica con stato da frattura e dolori a livello della gamba destra con deformità dell’arto inferiore ds.”).

Pertanto, sulla base di questo fatto, e cioè che il sintomo principale è stato considerato da ambedue le specialità e che lo stesso rende l’assicurato lento, maggiormente affaticabile, con minore resistenza agli sforzi e al lavoro e con una minore concentrazione (le stesse motivazioni che riducono la capacità lavorativa in presenza di una depressione che è stata valutata come lieve-media, ICD10-F33.0, per definizione la meno grave, e inoltre che di per sé raramente giustifica una riduzione della capacità lavorativa) non ritenevamo giustificato dover procedere ad un accumulo anche solo parziale delle incapacità lavorative.

Si tratta in effetti di una diminuzione del rendimento dovuto alle stesse motivazioni (dolore, affaticamento e diminuita resistenza al lavoro e diminuita concentrazione).

Valutavamo pertanto che la capacità lavorativa globale nella misura del 40% fosse corretta e rispecchiasse le effettive risorse residue del periziando. Anche in un’attività lavorativa leggera ed adatta, considerando che comunque sempre in primo piano nella limitazione del periziando risultano i dolori cronici, la capacità lavorativa risultava del 60% e questo a partire da gennaio 2008 in avanti.” (Doc. XL)

Nelle annotazioni del 6 ottobre 2011, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno indicato che “abbiamo preso atto della precisazione fornita dal SAM, precisazione che viene condivisa da parte nostra” (doc. XLIV/bis).

2.11. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

" 2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (ATF 137 V 232-233 e 236-237)

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.12. Preliminarmente, il TCA rileva che, contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’assicurato – a mente del quale “conformemente alle cifre marginali 9020 e 9021 CIGI, “per lo stesso danno alla salute l’AI non può stabilire un grado di invalidità diverso da quello stabilito dall’AINF o dall’AM”, motivo per il quale l’amministrazione avrebbe dovuto giungere alla conclusione che “a far tempo dalla ricaduta (nell’anno 2006) la situazione dell’assicurato può essere considerata migliorata unicamente a far tempo dal mese di febbraio 2010” (doc. X) - secondo un’affermata giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 133 V 549 consid. 6).

2.13. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM il 7 settembre 2009 e la successiva valutazione peritale psichiatrica del CPAS del 19 aprile 2010, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.13.1. Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato infatti sottoposto, in data 3 giugno 2009, ad un esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli, alla luce delle sue patologie, deve essere considerato inabile al lavoro al 60%, da intendersi come riduzione del rendimento sull’arco di una normale giornata lavorativa, nella sua precedente attività di gerente di negozio (cfr. doc. 60-20).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni specialistiche, che, del resto, sono state confermate anche dal dr. __________, curante dell’assicurato.

Quanto all’abilità lavorativa residua dell’interessato in attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, il dr. __________, nel rapporto relativo al consulto reumatologico del 3 giugno 2009, a pagina 21, ha indicato che “l’assicurato è da considerare abile al lavoro a tempo pieno nella misura del 40%” (cfr. doc. 60-21), mentre nel riassunto concernente la patologia reumatologica, a pagina 26, la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno indicato che “in attività rispettose di tali limiti, l’assicurato è da considerare abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 30%” (doc. 60-26).

L’assicurato, sulla base di quanto indicato dal proprio medico curante, dr. __________, ha contestato la valutazione fornita dai medici del SAM a proposito di una sua presunta abilità lavorativa, dal profilo reumatologico, del 70% in attività adatte, rilevando che la stessa è in contrasto con quanto indicato dal consulente reumatologo dr. __________, il quale ha per contro quantificato in un 40% il grado di capacità lavorativa residua in attività adeguate.

Alla luce delle contestazioni dell’assicurato, il SMR ha ritenuto opportuno chiedere delucidazioni in merito direttamente ai medici del SAM.

Con scritto del 17 novembre 2010, la dr.ssa __________ della Direzione Medica del SAM ha rilevato che “nella perizia summenzionata è presente un refuso”, nel senso che “a pag. 21, dal punto di vista reumatologico, in un’attività leggera e adatta l’assicurato è da considerare abile al lavoro a tempo pieno nella misura non del 40% (come riportato nella perizia), ma nella misura del 70%. Infatti, a pag. 26, dove è riassunta la patologia reumatologica, concludiamo il capitolo dicendo “in attività rispettose di tali limiti, l’assicurato è da considerare abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 30% dal punto di vista reumatologico. Quindi, confermiamo la presenza di un refuso di percentuale nel 40% a pag. 21, che va sostituito con un 70% (vedasi pag. allegata)” (doc. VI/2).

Il TCA non può che fare proprie queste precisazioni fornite dalla dr.ssa __________ del SAM, dalle quali non ha motivo di distanziarsi.

2.13.2. Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato pure sottoposto ad un accurato esame neurologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli non presenta, dal profilo strettamente neurologico, alcun tipo di incapacità lavorativa né nella sua precedente professione, né in altre attività (doc. 60-32).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.13.3. Infine, per quanto concerne la patologia psichiatrica, nel suo consulto peritale del 21 giugno 2009, il dr. __________ ha diagnosticato la presenza di “una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.0) e di una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve-medio (ICD10-F33.0)”, ritenendo l’assicurato, per ragioni esclusivamente psichiatriche, inabile al lavoro nella misura del 40% (doc. 60-37).

L’assicurato ha contestato queste conclusioni peritali, trasmettendo dei referti specialistici della sua psichiatra curante, dr.ssa __________ (cfr. allegati al doc. 76-1) e la valutazione peritale del 14 agosto 2008 eseguita dal dr. __________ per conto dell’assicuratore infortuni (doc. 76/5-9).

Alla luce di tali referti, pur in assenza di una documentata modifica dello stato di salute, il dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno disporre l’esecuzione di una perizia psichiatrica da parte del CPAS al fine di definire l’evoluzione della problematica depressiva ricorrente (doc. 79-1).

Nel rapporto peritale del 19 aprile 2010, il dr. __________ e il dr. __________ del CPAS, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media entità (ICD10-F33.1), esistente da gennaio 2008; stato dopo politrauma all’arto inferiore destro con interventi chirurgici per fratture multiple nel 1999; sindrome lombospondilogena cronica” (doc. 87-6), hanno riscontrato la presenza di un “quadro psicopatologico sostanzialmente sovrapponibile nell’entità dei sintomi a quello riscontrato dal dr. __________ nell’ambito della propria valutazione per il SAM del mese di giugno 2009” (doc. 87-7), ritenendo l’assicurato, per esclusive cause psichiche, ancora inabile al lavoro nella misura del 40% in qualsiasi attività lavorativa (doc. 87-7).

Il TCA, non ha motivo per distanziarsi - fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice - dalle conclusioni peritali del dr. __________ e degli specialisti del Centro Peritale.

Quanto al periodo successivo, il TCA constata che, nel referto del 21 dicembre 2010, la dr.ssa __________ ha segnalato l’insorgenza di un peggioramento delle condizioni psichiche dell’assicurato, a partire dal mese di novembre 2010, con l’apparizione di un nuovo episodio depressivo grave (doc. A1).

Come correttamente indicato dal SMR nelle annotazioni del 13 gennaio 2011, da tale referto della psichiatra curante del 21 dicembre 2010 emerge quindi un peggioramento delle condizioni dell’assicurato, a decorrere dal mese di novembre 2010 - periodo di tempo successivo all’emanazione della decisione impugnata – che “dovrà formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo, mediante una nuova richiesta di prestazioni AI” (doc. XII).

Pertanto, il possibile peggioramento, dal profilo psichiatrico, dello stato di salute dell’interessato, in un periodo successivo alla decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, non può essere preso in considerazione nel caso di specie e dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell’AI in sede di nuova domanda. A tale scopo gli atti vanno quindi trasmessi all’Ufficio AI.

2.13.4. Globalmente, i medici del SAM hanno considerato che “le limitazioni psichiatriche e reumatologiche non vanno sommate, bensì integrate, in quanto prendono in considerazione il sintomo principale dell’assicurato, il dolore cronico, e insieme contribuiscono a rendere l’assicurato lento, maggiormente affaticabile, con una minore resistenza agli sforzi, al lavoro e una minore concentrazione” (doc. 60-28).

I medici del CPAS, dal canto loro, hanno ribadito che “va inoltre precisato che tale percentuale di incapacità lucrativa per cause psichiche va intesa nell’ambito di un’attività esercitata in percentuale completa e non è addizionabile a quella identificata per motivi internistici” (doc. 87-7).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni dei medici del SAM e del CPAS, confermate, del resto, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), rispondendo ad una esplicita domanda del TCA in tal senso - volta in particolare ad appurare le ragioni del mancato cumulo delle inabilità lavorative - dal dr. 1 del CPAS con scritti del 20 aprile 2011 (doc. XVII) e dell’8 agosto 2011 (doc. XXXI) e dallo stesso SAM con scritto del 22 settembre 2011 (doc. XL).

2.13.5. In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM e del CPAS i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato, come ritenuto dall’UAI, è stato inabile al lavoro al 100% dal 28 gennaio 2006, poi al 50% dal mese di maggio 2007 al mese di luglio 2007, poi nuovamente inabile al lavoro in misura totale dal mese di agosto 2007 al mese di dicembre 2007, mentre, a partire dal mese di gennaio 2008 e, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, ha presentato un grado di incapacità lavorativa del 60% nella sua precedente professione di gerente, ma sia da considerare abile al lavoro a tempo pieno, con una riduzione del rendimento del 40%, in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, di natura reumatologica.

2.14. Essendo quindi esigibile che l’assicurato, a partire dal mese di gennaio 2008, sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 60%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2008 (visto che il miglioramento dello stato di salute risale al mese di gennaio 2008).

2.15. Per quel che concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008 in fr. 91’000.-, conformemente a quanto stabilito dal consulente incaricato nel rapporto del 3 febbraio 2010 sulla base di quanto indicato dal datore di lavoro dell’interessato (cfr. doc. 70-2).

Il TCA non può che considerare corretto il modo di agire dell’amministrazione.

L’assicurato non ha contestato, del resto, tale ammontare.

2.16. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che "nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008).

Nel suo rapporto del 3 febbraio 2010, il consulente IP ha stabilito che, tenuto conto delle competenze acquisite durante il suo percorso professionale (passando, dopo lo svolgimento di diversi corsi interni, da aiuto-magazziniere, a formatore degli apprendisti e gerente presso la __________s), l’assicurato potrebbe ancora, malgrado il danno alla salute, “sfruttare la sua capacità lavorativa in altre attività con conoscenze professionali (come ha correttamente valutato la collega __________ in precedenza). Si possono prendere in considerazione attività con conoscenze professionali ad esempio nel settore amministrativo; vendita (merce leggera); consulenza; ecc.” (doc. 70-2).

Dal raffronto dei redditi, emerge che il consulente ha utilizzato, per stabilire il reddito da invalido, i dati forniti dalla Tabella TA1 2008, nel settore privato svizzero globale, livello di qualifica 3, per un uomo, pari a fr. 72’247 (doc. 70-2).

Quanto all’applicazione, nella determinazione del reddito da invalido, del livello di qualifica 3, relativo a conoscenze professionali specializzate, questo Tribunale, contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’assicurato - secondo il quale “non appare corretto prendere in considerazione un dato statistico, invero ben distante dalla realtà salariale presente nella nostra regione, che si riferisce ad attività con conoscenze professionali e specializzate”, ritenendo maggiormente opportuno riferirsi ad “un reddito di base relativo ad attività ordinarie e semplici per poi adeguarlo alle nostre realtà regionali” (doc. I) - condivide la scelta dell’amministrazione, alla luce delle competenze dell’interessato.

Infatti, come giustamente indicato dal consulente in integrazione professionale, nel suo rapporto del 3 febbraio 2010, le attività professionali ancora esigibili dall’assicurato non sono quelle appartenenti alla categoria dei lavori semplici e ripetitivi (livello 4 delle statistiche RSS), ma quelle che prevedono conoscenze professionali specifiche (livello 3 delle statistiche RSS), viste le competenze professionali acquisite negli anni dall’interessato.

In una sentenza 9C_780/2008 del 22 dicembre 2008, concernente il caso di un ingegnere, il Tribunale federale ha confermato l’applicazione dei dati statistici relativi al livello di qualifica 3, osservando:

" 3.4.1 Soweit der Versicherte vorbringt, die von der Vorinstanz als massgebend erachtete Tabelle TA1, Ziffern 40 und 41, Ernergie- und Wasserversorgung, sei nicht anwendbar, kann ihm nicht beigepflichtet werden. Nachdem aus ärztlicher und berufsberaterischer Sicht eben gerade Arbeiten im Bereich Energie als zumutbar erachtet werden und der Beschwerdeführer dazu auch auf Grund seines Berufs als diplomierter Ingenieur FH Versorgungstechnik in der Lage ist, besteht kein Grund, den Durchschnittslohn im gesamten privaten Sektor heranzuziehen. Dass die Vorinstanz den Durchschnittslohn gemäss Anforderungsniveau 3 (Berufs- und Fachkenntnisse vorausgesetzt) als Invalideneinkommen berücksichtigt hat, ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Das vom Beschwerdeführer als einschlägig erachtete Anforderungsniveau 4 betrifft den Durchschnittslohn für einfache und repetitive Arbeiten, die keine Berufausbildung voraussetzen. Weshalb dem Versicherten, der über einen Fachhochschulabschluss als Ingenieur verfügt, nur noch derartige Hilfsarbeiten mit geringen intellektuellen Anforderungen zumutbar sein sollen, vermag nicht einzuleuchten.”

In un’altra sentenza 8C_708/2007 del 21 agosto 2008 - concernente un assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di tecnico del suono, ma ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali - il Tribunale federale ha stabilito che il reddito da invalido dell’interessato andava determinato in base ai dati statistici di cui alla Tabella TA1, prendendo in considerazione il dato relativo all’insieme del settore privato, al livello di qualifica 3, viste le conoscenze professionali qualificate dell’assicurato.

L’Alta Corte si è così espressa:

" 5.4 Lorsqu'un assuré ne met pas à profit sa capacité de travail restante après l'accident, son revenu d'invalide doit être calculé sur une base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait toutefois se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit nombre seulement - quand bien même cette activité serait parfaitement adaptée aux limitations en cause - dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de celui que l'assuré pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l'assuré pourrait réaliser en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée.

Aussi, quand bien même l'activité de régisseur de production serait à la portée de C.________, celle-ci ne peut-elle être considérée comme représentative de ce que le prénommé pourrait réaliser en tant qu'invalide. Il y a bien plutôt lieu de s'appuyer, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, sur les statistiques salariales comme le prévoit la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références). En outre, contrairement à ce que voudrait la recourante, on ne voit pas de motifs particuliers qui commanderaient de s'écarter de la règle générale d'après laquelle sont applicables les conditions salariales de l'ensemble du secteur privé et non pas d'une seule branche économique (ATF 129 V 472 consid. 4.3.2 p. 484; RAMA 2001 n° U 439 p. 347). En revanche, au vu de l'expérience de l'intimé, on doit admettre que celui-ci possède des connaissances professionnelles qualifiées justifiant la prise en considération de la catégorie de salaire 3. Quant à la déduction du salaire statistique de 5% opérée par les premiers juges, elle n'est pas critiquable compte tenu de l'âge de l'intéressé et du fait qu'il avait travaillé depuis 1987 auprès du même employeur (cf. ATF 126 V 75; consid. 3b publié à la RAMA 2002 U 467 p. 513 de l'arrêt ATF 128 V 174).

Le salaire de référence est donc celui auquel pouvaient prétendre en 2004 les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé à un niveau de qualification 3, soit 66'600 fr. par an [5'550 fr. x 12]. Ce montant doit être rapporté à un horaire hebdomadaire de travail de 41,6 heures (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2006, p. 101, T 3.2.4.19), ce qui donne un salaire de 69'264 fr. [66'600 x 41,6 : 40]. Après un abattement de 5%, le revenu d'invalide s'établit à 65'800 fr..”

Il TCA ritiene, pertanto, che nella determinazione del reddito da invalido dell’interessato, ancora abile al 60% in attività adatte, sia corretto applicare il dato relativo all’insieme del settore privato della Tabella TA1, livello di qualifica 3, concernente una vasta gamma di attività adeguate allo stato di salute dell’interessato, come ritenuto dall’amministrazione.

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando, conformemente alla giurisprudenza appena esposta, i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone conoscenze professionali specializzate (colonna 3) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe così potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'789.--.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 6’020.56 mensili oppure a fr. 72'246.72 per l'intero anno (fr. 6'020.56 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato, quale gerente, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 91’000 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.15.).

Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 76'249.62, cfr. Tabella TA1 p.to 51 “Commercio all’ingrosso e interm. Comm.”, livello di qualifica 3, fr. 6’066.-- X 12 mesi = 72’792.-- riportato su 41.9 = 76'249.62).

Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.

Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.13.5.), da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 60%, il reddito statistico citato va ridotto del 40% e ammonta a fr. 43’348 (fr. 72'246.72 ridotti del 40%).

2.17. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.18. In concreto, il consulente IP, nel suo rapporto del 3 febbraio 2010, ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 3% “per attività leggera” (cfr. doc. 70-2).

L’assicurato ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo esigua, chiedendo che venga applicata la riduzione massima, del 25%, per tenere conto della situazione personale dell’interessato (cfr. doc. I).

In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

La percentuale del 3% stabilita dal consulente, dopo avere analizzato tutti i possibili fattori di riduzione (attività leggere, riduzione della redditività, età e anni di servizio, nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di occupazione; cfr. doc. 70-2), può essere confermata dal TCA.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Per un caso in cui il TF ha ritenuto di non apportare alcuna riduzione percentuale malgrado l'attività a tempo parziale, cfr. la sentenza del Tribunale federale STF 9C_780/2008 del 22 dicembre 2008, concernente il caso di un ingegnere, citata in precedenza.

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un salario da invalido di fr. 72'246.72 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 60%, ammettendo la riduzione del 3%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 42'047.60 (fr. 43’348 - (fr. 43’348 x 3 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 91’000 (consid. 2.15.), emerge un tasso d’invalidità del 53.79%, arrotondato al 54% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

Pertanto, stante quanto sopra esposto, questo Tribunale non può che ritenere corretto procedere ad una temporanea attribuzione di una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2006 al 31 marzo 2008, poi ridotta ad una mezza rendita, per un grado di invalidità del 54%, dal 1° aprile 2008 (al riguardo va evidenziato che la riduzione delle prestazioni, per un grado di invalidità del 54%, va fatto risalire al mese di aprile 2008, in quanto giusta l’art. 88a OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. In concreto, dalle perizie del SAM e del CPAS emerge che, dopo un periodo di totale incapacità lavorativa, a partire dal 1° gennaio 2008 l’assicurato è inabile al lavoro 60% nella sua professione, ma abile al 60% in attività adeguate, cfr. doc. 60-29, 60-37, 61-1).

2.19. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI perché proceda come indicato ai consid. 2.13.3..

  3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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