Raccomandata
Incarto n. 32.2010.265
CS
Lugano 14 marzo 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 agosto 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel 1958, con decisione del 14 giugno 2006 è stata posta al beneficio di una rendita d’invalidità al 50% dal 1° ottobre 2005 al 31 maggio 2006 a causa di una “sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione F33.4.” (doc. AI 46-9). La successiva decisione su opposizione del 25 ottobre 2006 è cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 63-1).
B. Il 9 luglio 2007 l’interessata ha presentato una nuova domanda tendente all’assegnazione di prestazioni d’invalidità. La richiesta è stata respinta con decisione del 16 aprile 2008 (doc. AI 87-2). Il successivo ricorso dell’assicurata, rappresentata dal consulente RA 1, è stato accolto dal TCA con sentenza del 6 aprile 2009 (inc. 32.2008.84), nel senso che, annullata la decisione impugnata, l’incarto è stato rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
C. Esperiti gli accertamenti medici, tra cui una perizia pluridisciplinare del SAM del 27 gennaio 2010 (doc. AI 110-1), con progetto di decisione del 1° marzo 2010 l’UAI ha assegnato a RI 1 un quarto di rendita con grado del 46% dal 1° maggio 2009 e del 100% dal 1° agosto 2009. Con il 1° marzo 2010, in applicazione dell’art. 88 OAI, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, l’amministrazione ha soppresso il diritto alla rendita poiché il grado d’invalidità è del 30% (doc. AI 116-3).
D. Con due distinte decisioni del 26 agosto 2010 l’UAI, dopo aver accertato che RI 1 è stata inabile al lavoro al 100% dal 23 febbraio 2010 al 18 maggio 2010 a causa di un infortunio, ha stabilito che l’interessata ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° maggio 2009 e ad una rendita intera dal 1° agosto 2009 al 31 maggio 2010 in applicazione della cifra marginale 4016 della circolare sull’invalidità e la grande invalidità (doc. B, C e doc. AI 128).
E. RI 1, sempre rappresentata dal consulente RA 1, è insorta al TCA contro le predette decisioni, producendo una presa di posizione del suo medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. I e D). L’insorgente chiede in sostanza l’annullamento delle due decisioni impugnate e il rinvio dell’incarto all’UAI per una corretta valutazione/diagnosi psichiatrica.
F. Con risposta del 12 novembre 2010, cui ha allegato una presa di posizione del SAM e della dr.ssa med. __________, l’UAI ha proposto di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VIII).
G. Il 24 novembre 2010 l’insorgente ha prodotto un’ulteriore presa di posizione del dr. med. __________ (doc. XI), sulla quale l’UAI ha preso posizione il 30 novembre 2010 (doc. XIII). La documentazione è stata trasmessa all’insorgente per conoscenza (doc. XIV).
in diritto
In ordine
Nel merito
Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X., basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J. (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Dal referto, datato 27 gennaio 2010 (doc. AI 110), risulta che i periti hanno fatto capo a 4 consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr.ssa med. __________), reumatologica (dr. med. __________), neurologica (dr. med. __________) ed endocrinologica (dr. med. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente in remissione, distimia, sindrome lombovertebrale con componente a carattere spondilogeno ed episodi di tipo sciatalgico alla gamba sinistra a carattere recidivante su un’ernia discale L5-S1, stato dopo intervento chirurgico di plastica ligamentare della caviglia sinistra per traumi ripetuti di supinazione e conseguente instabilità della caviglia sinistra il 19.08.2009, sindrome del tunnel carpale medio-grave bilaterale, cefalea mista con componente muscolo tensiva cronica ed episodi plurimensili di emicrania senz’aura e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente, fibromialgia, borsite cronica all’olecrano ds., metatarsalgie nell’ambito di piede piano trasverso, attualmente sintomatica soprattutto sul lato ds., diabete mellito tipo 2b diagnosticato nel 1995 ca. con su insulinorichiedenza secondaria a partire dal 2002, scompenso glicemico cronico, obesità con BMI 44,5 kg/m2, stato dopo microalbuminuria, completamente regredita sotto AT2-antagonista, sospetta intolleranza al rosiglitazione (allergia cutanea), ipertensione arteriosa trattata, ipoacusia (corretta con apparecchio acustico), tabagismo cronico.
Dal punto di vista reumatologico i periti rilevano che dall’anamnesi si evince una situazione sostanzialmente invariata rispetto alle dichiarazioni ottenute durante la visita peritale del 2006. In particolar modo i dolori della colonna cervicale, della muscolatura del trapezio, lungo le braccia e anche a livello lombare e lungo la gamba sinistra venivano sostanzialmente descritti in modo analogo. I periti rammentano che per quanto riguarda lo stato reumatologico si assiste ad un leggero peggioramento della mobilità della colonna lombare nella flessione laterale e nell’estensione, mentre vi è un miglioramento della sintomatologia dolorosa ai movimenti della colonna toracale. Il consulente evidenzia che l’assicurata ha operato l’alluce valgo a destra, attualmente soffre di metatrasalgie al piede destro. Vi è inoltre una borsite cronica subentrata dopo un trauma nell’agosto 2009. Alterazioni non limitanti per quanto riguarda un’attività professionale. I disturbi alla colonna cervicale sono da mettere in relazione primariamente con la problematica fibromialgica. Nessuna sindrome di tipo cervicale su una discopatia C5-C6 per altro già conosciuta. Vi è una sindrome lombospondilogena con episodi a carattere irritativo recidivante su un’ernia del disco L5-S1 diagnosticata tramite MRI della colonna lombare in data 11.12.2008. L’attuale incapacità lavorativa del 100% è relazionata con la patologia postraumatica della caviglia sin. con lesione ligamentare e susseguente intervento chirurgico di plastica ligamentare. Il decorso dovrebbe essere ulteriormente favorevole. Per il consulente, dal momento in cui la situazione dal punto di vista ortopedico alla caviglia di sinistra si sarà risolta, determinante saranno per l’incapacità lavorativa dell’assicurata le altre patologie all’apparato muscolo-scheletrico. Queste comportano, dal punto di vista reumatologico, un’incapacità lavorativa nella misura del 10% nell’attività da ultimo esercitata, mentre in un’altra attività e nell’attività di casalinga vi è una capacità lavorativa piena.
Per quanto concerne l’aspetto neurologico, il consulente ha riscontrato una ipotrofia del Tenar bilateralmente, il cammino avviene con una zoppia antalgica a sinistra, la forza muscolare in pratica non è valutabile ai quattro arti per cedimenti, secondo l’assicurata nell’ambito della sintomatologia algica per la quale non riuscirebbe neanche ad effettuare la manovra di Mingazzini II o la prova tallone-ginocchio. La sensibilità superficiale è indenne in tutte le sedi, come anche le pallestesie con 7/8 ai malleoli bilateralmente, senso di posizione conservato, tutti i riflessi sono ben evocabili e simmetrici incluso il riflesso achilleo. Clinicamente non vi è quindi nessun segno di una polineuropatia diabetica come riportato nei vari rapporti medici in passato, una valutazione elettrofisiologica agli arti inferiori con esame ENG/EMG conferma l’assenza di qualsiasi segno di una polineuropatia. Il consulente ricorda che l’assicurata nel 2008 è stata visitata da due neurologi, il Dr. __________ e il Dr. __________ di __________, una valutazione elettrofisiologica agli arti inferiori non è stata effettuata da entrambi. Per contro il Dr. __________ conferma come già segnalato dal Dr. __________ una sindrome del tunnel carpale bilaterale, che attualmente si presenta di entità medio-grave ad entrambi i lati e per la quale vi è l’indicazione di una decompressione chirurgica del nervo mediano in corrispondenza del tunnel del carpo. Il consulente ricorda che clinicamente non vi sono neanche dei segni di una radiculopatia sia cervicale che lombare. L’assicurata descrive anche delle cafalee piuttosto croniche, si tratta di una cefalea muscolo-tensiva di base molto frequente, quasi quotidiana, con inoltre degli attacchi che sembrano proprio delle crisi di emicrania senz’aura. Sarebbe da discutere se cominciare un trattamento preventivo della cefalea, nel caso dell’assicurata con cefalea mista il farmaco di prima scelta sarebbe l’amitripilina. Sulla base di queste constatazioni il consulente valuta il grado di capacità lavorativa, dal punto di vista neurologico, nella misura del 75% nell’attività da ultimo esercitata e nella misura del 100% in un’attività adatta e nell’attività di casalinga.
Circa la patologia endocrinologica-diabetologica, il consulente ha evidenziato che si tratta di un’assicurata con un diabete mellito di tipo 2B con una insulinorichiedenza secondaria e con un metabolismo diabetico cronicamente mal compensato. Per quanto riguarda le complicanze descritte nel 2006, la micoraluminuria è regredita completamente, mentre la presenza di una polineuropatia periferica, come riportata nei vari rapporti medici in passato e come suggerito dall’anamnesi (crampi notturni) e dalla visita clinica (pallestesia apparentemente ridotta), non è stata confermata tramite l’esame elettrofisiologico effettuato dal Dr. __________ il 27.10.2009. La terapia medicamentosa antidiabetica è ritenuta corretta. L’autocontrollo glicemico ora viene eseguito in modo corretto e conferma l’impegno dell’assicurata per il suo diabete. Per il consulente sembra invece indispensabile un miglioramento della dieta diabetica per un miglior controllo glicemico. Per quanto riguarda l’aspetto strettamente diabetologico non è la malattia del diabete, ma le sue complicazioni a limitare la capacità lavorativa di un assicurato diabetico. Nel caso di quest’assicurata queste complicazioni non ci sono, per cui non vi è nessuna limitazione della capacità lavorativa né parziale né totale.
Infine, circa la patologia psichiatrica, i periti hanno affermato:
" Si tratta di una donna estremamente semplice con scarsi strumenti di lettura della realtà e limitate competenze di coping. Ha risposto ai fatti di vita con episodi depressivi (cinque dal 1980 ad oggi) dei quali il secondo con difetto di recupero dello status quo ante (morte del coniuge) fondamentalmente per una perdita che segnava la caduta in una maggiore solitudine non reintegrata. E’ da questo assunto che la nostra consulente rilegge la ripresa dell’A. durante il ricovero a __________, che rispondeva più a un’esigenza esistenziale (vicinanza, presenza) che non solo a un dato medico. Dal quadro del 1987 ella riferisce recupero parziale: si delinea una duplicità di diagnosi con una depressione ricorrente che si manifesta su specifici eventi di vita che ella non riesce a gestire, cui si associa un quadro persistente di bassa qualità e ripercussione. Detto questo, alla nostra consulente pare che di fatto non si evidenzino rilevanti differenze rispetto a quanto messo in luce nella precedente perizia: permane il quadro depressivo ricorrente (anche oggi in remissione) associato a un quadro persistente che il collega Dr. __________ registrava nel suo status: “mimica leggermente depressiva…. Affettività leggermente di tipo depressivo…”, ma non inseriva nelle diagnosi. Il quadro fibromialgico di allora può essere sovrapposto al quadro somatoforme persistente registrato. La nostra consulente ritiene che sia possibile evidentemente registrare in futuro altri episodi di peggioramento depressivo che andranno valutati caso per caso. Alla Dr.ssa __________ pare fondamentale sostenere e sollecitare l’A. a una più seria azione rispetto al peso e all’alimentazione, ambiti in cui ella appare decisamente demandante e quasi in attesa di qualcosa che si compia “al di sopra” di lei. Insiste nell’affermare che l’aumento del peso e il peggioramento della glicemia hanno solo a che fare con il problema al piede e l’arresto dell’attività fisica ma, risulta che ella non era poi così tanto attiva e inoltre, si evince che il suo stile alimentare è francamente inidoneo al quadro di obesità con sindrome metabolica (mangia soprattutto carboidrati, salta gli spuntini inibendo il metabolismo ecc.). La fatica di cui parla non può prescindere dal peso e dalla sindrome di cui è portatrice: modificare il suo funzionamento psichico senza entrare nel merito del disturbo alimentare appare poco proficuo. Detto questo secondo la Dr.ssa __________ non esistono elementi per procedere a una modifica sostanziale della percentuale riconosciutagli in precedenza: al più, vista l’assenza di un miglioramento e peggiorato il quadro del peso, si può riconoscerle un 30% definito invece del “20-30%” riconosciutole dal Dr __________.” (doc. AI 110-15)
Alla luce dei 4 consulti specialistici, i periti hanno stabilito che l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’assicurata nell’attività da ultimo esercitata di ausiliaria di pulizia è considerato nella misura del 70%, inteso come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa.
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno affermato:
" conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie reumatologiche, neurologiche e psichiatriche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista endocrinologico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa. Dal punto di vista endocrinologico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa a condizione che l’A. sul posto di lavoro abbia l’opportunità di seguire la dieta diabetica (inclusi gli spuntini e la terapia antidiabetica prescritta), abbia la possibilità di trattare delle eventuali ipoglicemie in qualsiasi momento, siano esclusi i turni notturni di lavoro, le ore di punta di stress e l’uso di apparecchi pericolosi per l’A. o per altre persone (gru, macchine ecc.).
(…)
Riteniamo che le incapacità lavorative descritte dai nostri consulenti non devono essere sommate, in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento.
Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l’attuale grado di capacità lavorativa globale nell’attività da ultimo esercitata come ausiliaria di pulizie nella misura del 70%. Riteniamo giustificata un’incapacità lavorativa totale per la patologia alla caviglia sin. (con necessità di intervento chirurgico il 19.08.2009), dall’infortunio di febbraio 2009 fino all’inizio di novembre 2009 (cioè dieci settimane dopo aver effettuato l’intervento chirurgico alla caviglia sin.): da inizio novembre 2009 in poi vi è una capacità lavorativa nella misura del 70% come descritto sopra. Sostanzialmente l’impatto delle patologie descritte sulla capacità lavorativa globale dell’A. è invariata rispetto alla precedente perizia SAM del 2006, tranne la presenza della patologia alla caviglia sin. descritta sopra.”
(doc. AI 110-16 e seguenti)
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità d’integrazione la ricorrente ha affermato:
" Anche in un’attività adatta, che tiene in considerazione le limitazioni descritte al capitolo 8, dobbiamo tener conto che la nostra consulente psichiatra valuta un’incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico nella misura del 30% in qualunque attività lucrativa: giungiamo pertanto alla conclusione che anche in un’altra attività la capacità lavorativa globale dell’A. è da considerare nella misura del 70%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa, con la stessa evoluzione temporale della capacità lavorativa già descritta al capitolo 8.” (doc. AI 110-17)
Sulla base della perizia SAM, il medico SMR, dr. med. __________, si è così espresso:
" (...)
Rispetto alla perizia precedente (marzo 2006), eseguita parzialmente dagli stessi periti (reumatologo e endocrinologo) ci sono alcune diagnosi in più?:
stato dopo plastica ligamentaria (19.08.2009), dopo distorsione caviglia sinistra (febbraio 2009) e instabilità
tunnel carpale bilaterale
dal lato psichico e diabetologico (in assenza di lesioni degli organi bersaglio e con miglioramento dell'albuminuria senza diagnosi di neuropatia, vedi rapporto della valutazione neurologica con esami elettrofisiologici) non si nota un peggioramento.
Dal punto di vista ortopedico:
IL 1oo% da febbraio a novembre 2009, per la caviglia sinistra (durata IL accertata dal perito con consultazione telefonica 27.11.2009 con dr. __________, che aveva operato 1 A.; IL 0% dal 08.11.2009)
Caricabilità della schiena valutata diminuita rispetto alla precedente valutazione e IL 10% nella sua attività (in precedenza ritenuta abile normalmente)
In conclusione la situazione è da ritenere minimamente modificata rispetto alla precedente valutazione e senza un cambiamento che porta a modifiche sostanziali della IL (da 25 a 30%).
In particolare (come chiedeva il TCA) non ci sono state sostanziali modifiche dal lato psichiatrico e endocrinologico. " (doc. AI111-2)
In sede di ricorso l'insorgente ha prodotto un certificato del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 21 settembre 2010, da cui emerge:
" La paziente è sempre in mio trattamento e riceve un'importante psicofarmacoterapia basata su un antidepressivo di ultima generazione a massimo dosaggio, uno stabilizzatore dell'umore, anch'esso a dosaggio ottimale, oltre ad ansiolitici e ipnoinducenti per la notte, inoltre la sua consueta terapia internistica.
La paziente presenta un'evidentissima sindrome depressiva ricorrente con sintomi biologici (F33.2) attualmente in parziale remissione ma sotto trattamento psicofarmacologico ambulatoriale. La paziente inoltre presenta una sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4) e per quanto riguarda la valutazione psichiatrica effettuata presso l'assicurazione invalidità dalla collega Dr.ssa __________, come già discusso, sono in completo disaccordo anche perché la collega pone da una parte la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente in remissione, senza però mettere nelle diagnosi il fatto che la paziente è comunque sotto trattamento psichiatrico per ridurre il rischio di ulteriori episodi.
Ella pone poi la diagnosi di distimia che è in contraddizione con quella sopra, in quanto o è distimia o è una sindrome depressiva ricorrente, una esclude l'altra.
È accertato che la Signora RI 1 presenta un disturbo depressivo ricorrente da anni, con fasi periodiche di riacerbazione e sotto costante trattamento psichiatrico per ridurre le conseguenze dei ripetuti episodi depressivi.
Affermare in questo contesto, che le condizioni della paziente oggi siano analoghe a quelle della prima visita effettuata dal Dr. __________ per l'assicurazione, è semplicemente ridicolo.
La paziente presenta inoltre chiari segnali di un'evoluzione verso una modificazione duratura della personalità dovuta al dolore cronico e ai lutti che la signora ha dovuto subire (F 62.8). A questo proposito va segnalato che l'intervento terapeutico attuale si sta focalizzando proprio sull'evitare questo decorso che però appare alquanto probabile se non inevitabile.
Per guanto riguarda poi le argomentazioni della collega Dr.ssa __________ colpevolizzanti sui comportamenti alimentari e il peso della paziente, ritengo questi una inutile e assurda provocazione di stampo salutista, che ritengo indecoroso proporre ad una paziente che ha già sofferto abbastanza nella sua esistenza.
In conclusione, le riconfermo che a mio modo di vedere, la paziente è completamente inabile al lavoro e questo solamente per le diverse affezioni psichiatriche che affliggono l'interessata, avendo in chiaro che la signora presenta inoltre patologie croniche e gravi di carattere internistico." (doc. D)
II 3 novembre 2010 i periti del SAM hanno preso posizione, rinviando alle osservazioni della Dr.ssa __________ ed hanno confermato le diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa della perizia SAM del 27 gennaio 2010 (doc. VIII/1).
La Dr.ssa __________ ha in particolare evidenziato:
" (...)
Colgo con sollievo che il referente dell'assicurata ha proceduto a modifica della terapia come anche suggerito nel 2009 introducendo un modulatore dell'umore che certamente meglio proteggerà in futuro la signora da ulteriori possibili episodi di esacerbazione dei sintomi depressivi (ricorrenti).
Mi dispiace che il collega non abbia avuto l'impressione di essere menzionato nella mia relazione dove in più punti sottolineo non solo quel che a mio avviso poteva essere utile al programma di cura della signora ma anche che ella era già fortunatamente in carico specialistico, elemento fondamentale per poter intervenire sulla prognosi di un quadro ricorrente che va certamente protetto.
Mi pare opportuno ricordare anche al collega che il ICD 10 registra specificatamente in merito alla sua conclusione sull'incongruità della
lagnosi doppia da me posta (Depressione ricorrente associata a distimia) quanto segue in merito ai quadri persistenti:
"quadri caratterizzati da un disturbo persistente e di solito fluttuante dell'umore, nei quali i singoli episodi sono raramente o mai sufficientemente gravi da poter essere descritti come ipomanicali o come depressivi anche lievi ...... in alcuni casi tuttavia, episodi ricorrenti o singoli di mania o di depressione lieve o grave possono sovrapporsi ad una sindrome attiva persistente" ... quale è appunto il caso dell'assicurata in oggetto.
Al momento del mio colloquio ella presentava una distimia in atto e una fase di remissione di un quadro ricorrente: da quanto registrato dal collega dr. med __________ si evince che la signora ripresenterebbe al momento un quadro depressi vo in parziale remissione", cosa possibile vista la diagnosi di "ricorrenza". Mi chiedo però, perché il collega registri un quadro con codice 33.2 (sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici) visto che poi egli stesso precisa che trattasi di un quadro in "parziale remissione", quindi si immagina non più grave... magari di media (33.1) qualità se non proprio completamente rientrato (33.4 che era appunto la diagnosi da me posta nel 2009).
Faccio notare che è lo stesso ICD che mi consente di porre una diagnosi doppia rispetto alle quale la nosografia vigente non rileva alcuna "contraddizione".
Rispetto alla sua affermazione al rigo 19° della sua relazione del 21.09.10 dove registra "ridicolo" avrei piacere di avere un chiarimento sull'aggettivo usato: di fatto le diagnosi poste sono le medesime rintracciate dal collega __________ e la ripercussione funzionale a me appare sovrapponibile. Posso sbagliare come tutti ma l'accezione di "ridicolo" appare quanto meno esagerata.
Mi preme soprattutto entrare nel merito di osservazioni personali che il collega mi rivolge rispetto alla mia presunta azione "colpevolizzante sui comportamenti alimentari e il peso della paziente.
ritengo questi una inutile e assurda provocazione di stampo salutista che ritengo indecoroso proporre ad una paziente che ha già sofferto abbastanza nella sua esistenza".
Il "tono" degli argomenti del collega, mette in difficoltà la mia risposta perché li trovo appunto personalistici, poco comprensibili e certamente non riferibili a quanto da me registrato nella perizia rispetto al tema peso e stile alimentare. (...)" (doc. VIII/1)
Il 23 novembre 2010 il dr. med. __________ ha affermato:
" Per quanto mi riguarda, no ho nessuna acredine personale con la collega che, mi sembra di capire, è in qualche modo offesa dal mio linguaggio che si limita ad esprimere una diversa valutazione clinica, in quanto non conosco la collega e non ho nessun risentimento personale nei suoi confronti, mi limito semplicemente a formalizzare per iscritto quello che è il mio pensiero sulla vicenda di questa paziente che conosco ormai da anni.
In riferimento all'osservazione della Dr.ssa __________, che dice di aver colto con sollievo che la paziente finalmente assume un modulatore dell'umore, è in contraddizione con i fatti, perché in realtà la Signora RI 1 è già dal 2008 che ha in terapia uno stabilizzatore dell'umore (Topiramato), questo farmaco è anche riconosciuto e prescritto come farmaco per diminuire l'appetito e quindi in funzione di perdita dipeso. La paziente non ha perso un grammo.
Questo è documentabile dagli atti della mia cartella clinica e da quanto la paziente potrà confermare.
La terapia attuale dalla signora è quindi effettivamente da anni quella che ho già descritto nella mia ultima lettera.
Per quanto riguarda le argomentazioni di tipo alimentare salutistico, rimango sulla mia posizione, nel senso che non ritengo la paziente responsabile per i propri comportamenti alimentari chiaramente inadeguati in conseguenza della malattia psichiatrica, oltre che della malattia diabetica.
Il fatto poi di pretendere di mobilizzare la paziente, che negli ultimi anni ha subito diversi infortuni, in particolar modo agli arti inferiori, mi sembra non oggettivo, in quanto questi ultimi aspetti vanno a complicare il già complicato quadro internistico e psichiatrico. (...)" (doc. E)
II 30 novembre 2010 il dr. med. __________, FMH medicina generale, medico SMR e la dr.ssa med. __________ specialista in psichiatria, anch'essa medico SMR, ha affermato:
" Lettera Dr. __________ del 23.11.210: riconferma la sua valutazione del 21.09.2010 verso la quale il perito SAM ha già espresso le proprie osservazioni.
Da segnalare che leggendo la perizia SAM del 27.01.2010 l'A non aveva riferito di essere in trattamento con una terapia a base di Topiramato (compliance?).
L'attuale documentazione non porta a nuovi elementi medici tali da richiedere una nuova presa di posizione SAM. " (doc. XIII/Bis)
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti, sulla base dei 4 consulti (reumatologico, neurologico, endocrinologico-diabetologico e psichiatrico), sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurata è abile al lavoro al 70% in qualsiasi professione, compresa quella esercitata.
Gli specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale e patologica della ricorrente, le affezioni attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente in remissione, distimia, sindrome lombovertebrale con componente a carattere spondilogeno ed episodi di tipo sciatalgico alla gamba sinistra a carattere recidivante su un’ernia discale L5-S1, stato dopo intervento chirurgico di plastica ligamentare della caviglia sinistra per traumi ripetuti di supinazione e conseguente instabilità della caviglia sinistra il 19.08.2009, sindrome del tunnel carpale medio-grave bilaterale, cefalea mista con componente muscolo tensiva cronica ed episodi plurimensili di emicrania senz’aura e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente, fibromialgia, borsite cronica all’olecrano ds., metatarsalgie nell’ambito di piede piano trasverso, attualmente sintomatica soprattutto sul lato ds., diabete mellito tipo 2b diagnosticato nel 1995 ca. con su insulinorichiedenza secondaria a partire dal 2002, scompenso glicemico cronico, obesità con BMI 44,5 kg/m2, stato dopo microalbuminuria, completamente regredita sotto AT2-antagonista, sospetta intolleranza al rosiglitazione (allergia cutanea), ipertensione arteriosa trattata, ipoacusia (corretta con apparecchio acustico), tabagismo cronico.
I periti e i 4 consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc. AI 110-4) ed hanno valutato la capacità lavorativa della paziente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 26 agosto, nonché 10, 15, 19 settembre e 27 ottobre 2009 (doc. AI 110-1).
Del resto l’insorgente non ha prodotto documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni peritali per quanto concerne le patologie reumatologiche, neurologiche ed endocrinologiche-diabetologiche che sono state approfonditamente indagate dagli specialisti e che vanno di conseguenza confermate.
La ricorrente chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per una “corretta valutazione/diagnosi psichiatrica” (doc. I). A questo scopo ha prodotto due certificati, il primo del 21 settembre 2010 ed il secondo del 23 novembre 2010, entrambi del suo medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. D ed E), il quale è giunto alla conclusione che l’insorgente è completamente inabile al lavoro ed ha contestato le valutazioni della perita, dr.ssa med. __________.
Quest’ultima ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente in remissione (ICD 10, F 33.4), sindrome depressiva persistente (distimia; ICD 10, F 34.1), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45.4) ed ha accertato un’incapacità lavorativa della ricorrente nella misura del 30% nell’attività svolta ed in ogni e qualsiasi attività più consona al suo stato di salute. La specialista ha pure spiegato il ricovero presso l’Ospedale __________ di __________ del 2007 quale ultimo episodio depressivo ricorrente che “seguiva la perizia AI con i limitati riconoscimenti che ella trovava e con la morte della mamma”.
Il curante conferma che la sua paziente presenta una sindrome depressiva ricorrente con sintomi biologici (F 33.2), attualmente in parziale remissione ma sotto trattamento psicofarmacologico ambulatoriale, nonché una sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4), già approfonditamente indagate dalla dr.ssa med. __________. Il dr. med. __________ contesta tuttavia la valutazione peritale nella misura in cui nella diagnosi non figura che l’interessata è sotto trattamento psichiatrico per ridurre il rischio di ulteriori episodi e perché la consulente pone la diagnosi di distimia che tuttavia escluderebbe quella di sindrome depressiva ricorrente.
Va qui evidenziato che la possibilità di diagnosticare sia la presenza di una distimia (ICD F 34.1) che di una sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F. 33.2), in quel caso tuttavia non contestate, non è stata censurata da questo TCA nella sentenza 32.2009.172 del 25 febbraio 2010, dove entrambe le patologie erano state prese in considerazione dal perito (cfr. consid. 2.8.2). Non va poi dimenticato che secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia, non è, in quanto tale, invalidante (cfr. STF I 649/06 del 13 marzo 2007, SVR 2008 IV n° 8 pag. 23, nella quale il Tribunale federale ha sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve - pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante).
L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, nella quale, a proposito della distimia, ha precisato quanto segue:
" (...)
4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; 1488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza 1653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008 IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]). (...)"
Certo, il TF, nella citata sentenza del 13 marzo 2007 I 649/06 ha affermato che “nach der im gebräulichen Klassifikationssystem ICD-10 enthaltenen Umschreibung ist Disthymie eine chronische depressive Verstimmung, die weder schwer noch hinsichtlich einzelner Episoden anhaltend genug ist, um die Kriterien einer schweren, mittelgradigen oder leichten rezidivierenden depressiven Störung zu erfüllen (Ziff. F34.1).” Tuttavia, la doppia diagnosi, nel caso concreto, non può essere un motivo per non ritenere fedefacente la valutazione peritale, ritenuto che la dr.ssa __________ ha comunque preso in considerazione anche la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente e che la specialista, supportata dai medici del SAM che hanno fatto proprie le precisazioni della consulente (doc. VIII), ha evidenziato il motivo per il quale ha posto entrambe le diagnosi (distimia e sindrome depressiva ricorrente), spiegando che al momento del colloquio l’interessata presentava una distimia in atto, ossia una depressione cronica dell’umore, mentre d’altra parte vi era una fase di remissione di un quadro depressivo ricorrente, peraltro confermato anche dal medico curante (“La paziente presenta un’evidentissima sindrome depressiva ricorrente con sintomi biologici (F33.2) attualmente in parziale remissione ma sotto trattamento psicofarmacologico ambulatoriale”, doc. D). La perita ha inoltre evidenziato come i quadri persistenti sono “caratterizzati da un disturbo persistente e di solito fluttuante dell’umore, nei quali i singoli episodi sono raramente o mai sufficientemente gravi da poter essere descritti come ipomaniacali o come depressivi anche lievi…. in alcuni casi tuttavia, episodi ricorrenti o singoli di mania o di depressione lieve o grave possono sovrapporsi ad una sindrome affettiva persistente” qual è appunto il caso dell’assicurata” e come “è lo stesso ICD che mi consente di porre una diagnosi doppia e rispetto alla quale la nosografia vigente non rileva alcuna “contraddizione” (doc. VIII/1).
Del resto, già nel referto del 26 settembre 2009, la dr.ssa med. __________ aveva evidenziato che “dal quadro del 1987 ella riferisce recupero parziale: si delinea una duplicità di diagnosi con una depressione ricorrente che si manifesta su specifici eventi di vita che ella non riesce a gestire cui si associa un quadro persistente di bassa qualità e ripercussione” (doc. AI 110-41, sottolineatura del redattore) e che “il riferirsi dei colleghi di __________ a un quadro non completamente recuperato, come pure affermato dalla signora, possa chiamare in causa una sindrome doppia dove, a un quadro che può ricorrere ciclicamente con episodi di maggiore entità, si associa la persistenza di un quadro non così rilevante da produrre grandi limitazioni delle competenze globali del soggetto.” (doc. AI 110-41).
La circostanza che già dal 2008 l’interessata nella sua terapia utilizza uno stabilizzatore dell’umore (Topiramato), non modifica la valutazione della capacità lavorativa. Infatti la dr.ssa med. __________, pur ritenendo che questo medicamento fosse stato prescritto solo in un secondo tempo, e meglio successivamente alla visita peritale del 2009, anche perché l’insorgente non aveva riferito di essere in trattamento con una terapia a base di topiramato (cfr. doc. XIII/Bis), ha comunque evidenziato che il modulatore dell’umore ha per effetto di proteggere l’interessata da ulteriori possibili episodi di esacerbazione dei sintomi depressivi ricorrenti (doc. VIII/1). In altre parole il fatto di assumere un topiramato ha, semmai, un effetto positivo, ma non cambia la conclusione circa il grado di capacità lavorativa dell’insorgente. Gli stessi medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________, quest’ultima specialista in psichiatria, hanno del resto evidenziato come il certificato del dr. med. __________ del 23 novembre 2010 non porta nuovi elementi medici tali da richiedere una nuova presa di posizione dei periti del SAM (doc. XIII/Bis).
Quanto al fatto che le condizioni della ricorrente sono state definite analoghe a quelle accertate dal dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia SAM del 1° marzo 2006 (doc. AI 46-1), va evidenziato che la motivazione di questa constatazione figura già nel referto del 26 settembre 2009, dove la dr.ssa med. __________ afferma che “di fatto non evidenzino rilevanti differenze rispetto a quanto messo in luce nella precedente perizia: permane il quadro depressivo ricorrente (anche oggi in remissione) associato a un quadro persistente che il collega __________ registrava nel suo status: “mimica leggermente depressiva…. Affettività leggermente di tipo depressivo….” ma non inseriva nelle diagnosi” (doc. AI 110-41). In effetti lo specialista aveva già diagnosticato la sindrome depressiva ricorrente in remissione (ICD-10 F33.4) “con un’evoluzione piuttosto positiva anche se essa a causa di una sua fragilità psichica ed una struttura di personalità particolare non è riuscita ancora ad elaborare il lutto dopo la morte del marito ma comunque con importanti miglioramenti negli ultimi anni” ed aveva indicato nello stato psichico che “la mimica è leggermente di tipo depressiva” e “si nota una labilità emotiva con un’affettività leggermente di tipo depressiva, accompagnata da un leggero stato d’ansia” (doc. AI 46-17). La dr.ssa med. __________ ha inoltre sottolineato che il quadro fibromialgico di allora può essere sovrapposto al quadro somatoforme persistente diagnosticato in occasione dell’ultima visita (doc. AI 110-41).
Per cui, anche su questo aspetto, le contestazioni del medico curante non sono atte a sovvertire le convincenti e motivate valutazioni della consulente.
Il curante evidenzia poi la presenza di segnali di un’evoluzione verso una modificazione duratura della personalità dovuta al dolore cronico e ai lutti che la ricorrente ha dovuto subire (F62.8) ed ha segnalato che l’intervento terapeutico attuale si sta focalizzando proprio sull’evitare questo decorso che però appare alquanto probabile se non inevitabile (doc. D).
Va qui evidenziato che secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto il 26 agosto 2010), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Per cui se ci dovesse essere un peggioramento dello stato di salute in futuro, successivamente all’emanazione delle decisioni, esso dovrà semmai essere l’oggetto di una nuova domanda.
Non va per contro esaminata oltre la diatriba tra i due specialisti circa i comportamenti alimentari ed il peso della paziente, e meglio il fatto che il medico curante ha ritenuto “colpevolizzanti” le argomentazioni della consulente su questo tema, trattandosi di commenti che esulano dalla contestazione specifica della capacità lavorativa della ricorrente.
Ne segue, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che anche dal lato psichiatrico la valutazione dei periti del SAM va confermata.
Va qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).
Non va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
La circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 5.3, 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
Inoltre, va ribadito che queste conclusioni sono state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________ e dalla dr.ssa med. __________, pure SMR e specialista in psichiatria, i quali hanno evidenziato che la documentazione prodotta successivamente al ricorso “non porta a nuovi elementi medici tali da richiedere una nuova presa di posizione SAM” (doc. XIII/Bis).
A questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________, __________ ed __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008) e del SAM, a giusta ragione l’UAI ha concluso che l’interessata è abile al lavoro al 70% nella sua attività ed in ogni è qualsiasi attività lucrativa confacente al suo stato di salute.
Va qui evidenziato che la rendita intera era stata assegnata in un primo tempo fino al 28 febbraio 2010, ritenuto che il miglioramento dello stato di salute è avvenuto nel corso del mese di novembre 2009 (cfr. doc. AI 111-2: “IL 100% da febbraio a novembre 2009, per la caviglia sinistra”). Successivamente tuttavia l’interessata ha subito un infortunio che l’ha resa completamente inabile al lavoro dal 23 febbraio 2010 (cfr. incarto assicuratore malattie nell’incarto AI) al 18 maggio 2010 (cfr. doc. AI 129-1). L’UAI ha pertanto assegnato la rendita completa fino al 31 maggio 2010 in applicazione del marginale 4016 della circolare sull’invalidità e la grande invalidità.
A questo proposito i marg. 4016 e 4017 prevedono:
" 4016 Se le condizioni sono stabili, la rendita va ridotta o soppressa dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (RCC 1984 p. 137, 1979 p. 285).
Ci si trova di fronte ad un caso di questo genere quando l'attività lucrativa è ripresa dopo la guarigione da una malattia di lunga durata oppure quando lo stato di salute è migliorato in modo tale che in un prossimo futuro sarebbe esigibile l'esercizio di un'attività lucrativa.
4017 Le condizioni sono instabili quando è ancora possibile un nuovo peggioramento della capacità di guadagno, specie in condizioni di lavoro provvisorie e in caso di possibile ripresa di un'attività lucrativa. In questi casi il miglioramento constatato va preso in considerazione soltanto se è durato tre mesi senza interruzioni rilevanti e se si può supporre che perduri (RCC 1984 p. 137).”
In concreto, ritenuto che l’incapacità lavorativa totale dei mesi da febbraio a maggio 2010 era dovuta unicamente all’infortunio subito il 23 febbraio 2010 e che dal 19 maggio 2010 l’interessata ha ricominciato l’attività come in precedenza (cfr. doc. AI 129-1), è a giusta ragione che, di principio, la rendita è stata limitata al 31 maggio 2010 in applicazione del marginale 4016 della circolare sull’invalidità e la grande invalidità.
Per quanto concerne il periodo successivo la ricorrente non può infatti vantare più alcun diritto, ritenuto che la sua capacità lavorativa nell’attività lucrativa, che attualmente svolge al 50%, è in realtà del 70%.
Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta, secondo la perizia pluridisciplinare del SAM, una capacità al lavoro nella misura del 70% nella sua occupazione, la ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua attività, lavorando in tale misura. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 30% della ricorrente nella sua attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concederle una rendita.
In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
A questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha rammentato che:
" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”
In concreto l’insorgente nella sua professione di ausiliaria di pulizie/economia domestica è incapace al lavoro nella misura del 30%. Essa può pertanto svolgere tale attività nella misura del 70%.
Per cui la ricorrente non ha diritto ad alcuna rendita (cfr. sentenza 32.2010.69 del 9 dicembre 2010, sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011).
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti