Raccomandata
Incarto n. 32.2010.25
cr/sc
Lugano 30 giugno 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2010 di
RI 1 rappr. da:
contro
la decisione del 5 gennaio 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1951, in precedenza attivo quale portiere/tuttofare d’albergo, nel mese di settembre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da diabete e da problemi cardiaci che hanno comportato un duplice impianto by-pass nel novembre 2002 (doc. 1/1-7).
In data 29 gennaio 2004 l’assicurato ha ritirato la propria domanda di prestazioni (cfr. doc. 15/1-2), ritenendo di potere riprendere la propria attività al 100%, come indicato dal dr. __________ in uno scritto del 19 gennaio 2004 indirizzato all’UAI (cfr. doc. 13).
1.2. In data 27 agosto 2008 RI 1 ha presentato all’UAI una nuova domanda di prestazioni AI per adulti a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute dal profilo cardiaco (doc. 17/1-9).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare dopo avere disposto l’allestimento di una valutazione cardiologica da parte del dr. __________ del SMR, con progetto di decisione del 28 luglio 2009, l’Ufficio AI ha negato all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità e a misure di ordine professionale (cfr. doc. 52/1-2).
Dopo avere disposto - a seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, contro il progetto di decisione dell’UAI (cfr. doc. 58/1-2) - l’allestimento di una perizia reumatologica affidata al dr. __________, con decisione del 5 gennaio 2010, l’UAI ha nuovamente negato all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità e a misure di ordine professionale (cfr. doc. A).
1.3. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera, per un grado AI del 70% almeno (doc. I).
Sostanzialmente il rappresentante dell’assicurato ha contestato sia la valutazione specialistica eseguita dal dr__________, sia quella svolta dal dr. __________, chiedendo che vengano esperite delle nuove perizie dal profilo cardiologico e reumatologico.
Il legale ha poi contestato l’esistenza di attività adatte all’assicurato, peraltro non specificate dall’amministrazione.
Infine, il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto che venga eseguita “la somma dell’incapacità di guadagno sia dal profilo cardiologico che reumatologico”, ciò che comporterebbe un grado AI del 70% almeno (doc. I).
1.4. L’UAI, in risposta, dopo avere ribadito la correttezza delle valutazioni peritali specialistiche del dr. __________ e del dr. ____________________, come indicato dal dr. __________ del SMR, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV + 1).
1.5. In data 23 febbraio 2010, il patrocinatore dell’assicurato ha nuovamente contestato la valutazione cardiologica del dr. __________, rilevando che lo specialista “confonde le attività di palestra (auspicabili) con quelle lavorative e non tiene conto che nel frattempo lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo cardiologico, è notevolmente peggiorato” (doc. VI).
Questo scritto è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. L’UAI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dal profilo cardiologico dell’assicurato, ha affidato al dr. __________, specialista FMH in cardiologia del SMR (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13) l’incarico di eseguire una perizia specialistica.
Nel suo rapporto peritale del 29 ottobre 2008, il dr. __________ ha posto le diagnosi principali di “cardiopatia ischemica trivasale su stato da duplice by-pass aorto-coronarico con impianto dell’arteria mammaria interna sinistra sul ramo interventricolare anteriore, by-pass venoso sul primo ramo diagonale nel dicembre 2002; stato dopo PTCA e posa di stent sul ramo circonflesso e il ramo posterolaterale sinistro (17.03.2008); persistenza di dolori anginosi; scintigrafia miocardica al dipiridanolo normale; frazione di eiezione conservata (65%)” (doc. 34-1).
Quanto alla capacità lavorativa, lo specialista ha considerato l’assicurato inabile al 100% nella sua precedente attività di portiere-tuttofare d’albergo, dato che questa occupazione comporta “sforzi fisici in parte importanti e continuativi, per esempio la manutenzione del parco e della piscina; pulizie interne ed esterne; imbiancare pareti; tagliare l’erba; potare piante e arbusti; trasportare grossi pesi, per esempio biancheria alla lavanderia e valige pesanti anche 15-20 kg per lunghi tragitti; riparare letti o armadi” (doc. 34-2).
Il dr. __________ ha per contro ritenuto l’interessato abile al lavoro al 100% in attività adeguate alle sue condizioni di salute, rispettose dei suoi limiti funzionali, che non implichino degli sforzi fisici importanti, come il sollevamento di pesi superiori ai 10-15 kg in maniera continuativa e spostamenti veloci e continuativi, in particolare in salita (cfr. doc. 34-2).
L’assicurato, in sede di osservazioni contro il progetto di decisione dell’UAI di rifiuto di una rendita, ha prodotto il seguente rapporto medico del 4 settembre 2009 del dr. __________, FMH medico generico, indirizzato al suo rappresentante legale:
" (…)
Il Dr. __________ già medico del paziente fino al 15 settembre 2008 ed io, attuale medico curante, abbiamo preso atto della sua richiesta mirante ad aiutare il signor RI 1 nell'ottenimento di un grado di invalidità per malattia che corrisponda al suo reale stato di salute.
Nella nostra esposizione cercheremo di essere schematici e ci limiteremo ai fatti essenziali. Le invieremo anche l'ultima lettera d'uscita del 07 aprile 2008 del Servizio di Medicina Interna __________.
Il signor RI 1 è portatore dei seguenti quadri clinici:
● diabete mellito tipo Il NID dal 1999
● cardiopatia ischemico ipertensiva cronica con stato dopo duplice by-pass aortocoronarico (18.11.2002)
● sclerosi coronarica cronica evolutiva con occlusione del by-pass venoso sul ramo diagonale, stenosi del 95% del ramo circonflesso e stenosi dei due rami posterolaterali sinistri. Multiple stenosi subtotali della arteria coronarica destra (diagnosi coronarografica del 17.03.2008)
● stato dopo posa di stent sul ramo circonflesso coronaria sinistra e posa di stent sul primo ramo posterolaterale sinistro coronaria sin. (17.03.2008)
● angor cronico
● ipertensione arteriale in trattamento (1995)
● sindrome lomboradicolare di recente insorgenza su discopatie multiple e protrusione discale sulla radice L3 di sin. e su ambo le radici della L4 (29.01.2009)
● stato dopo ulcera bulbare sanguinante e infezione da helicobacter (05.10.2000)
● sordità di destra per stato dopo mastoidoepitimpanectomia per colesteatoma
● turbe visive per retinopatia diabetica.
Egregio Avvocato, dobbiamo specificare meglio e precisamente che dal primo intervento di duplo by-pass coronarico alla coronarografia eseguita il 17.03.2008 vi sono stati dei notevoli peggioramenti anatomico funzionali delle coronarie e precisamente il signor RI 1 in questi sei anni ha subito i seguenti danni:
il by-pass venoso impiantato nel 2002 sul ramo diagonale si è chiuso, il ramo circonflesso dell'arteria coronarica sinistra si è stenotizzato al 95% conte pure i due rami posterolaterali della coronaria sinistra. Per questo motivo il paziente ha subito nel mese di marzo 2008 la posa di due stent. Oltre a questi dati dobbiamo sottolineare il pericolo tuttora presente che è quello della coronaria di destra che è quasi occlusa alla sua origine e che ha due stenosi nel tratto medio distale.
Come potrà constatare da sé, il signor RI 1 è un paziente ad altissimo rischio per nuovi e gravi problemi coronarici.
Dobbiamo inoltre sottolineare che a partire dal mese di gennaio 2009 il paziente presenta una importante malattia discale che coinvolge la terza radice e ambo le radici del IV segmento della lombare. Questo fatto deve essere preso in considerazione nella difesa del signor RI 1.
Il rapporto del Dr. __________ che aveva peritato il paziente nel settembre 2003 per conto dell'Assicurazione __________, menziona quanto scritto dal Prof. T. __________ "...in conclusione il paziente presenta un buon risultato per quanto riguarda l'intervento di duplice by-pass...”). Già allora il signor RI 1 aveva un by-pass venoso completamente chiuso e la sua sclerosi coronarica avanzava notevolmente.
Sommando Ie malattie che affliggono il paziente in questione e precisamente diabete, ipertensione, dislipidemia e presenza di by-pass e stent, dobbiamo formulare per questo paziente una prognosi a medio termine (5 anni) molto grave.
In qualità di medici curanti non possiamo far finta di niente e pretendere che il paziente continui nelle sue precedenti attività senza essere obbligati a dare dei consigli adeguati che sono: terapia medicamentosa serrata, vita tranquilla, riposo, dieta specifica e riduzione dell'attività lavorativa.
Il signor RI 1 è persona intelligente e ha inquadrato immediatamente i rischi che sta correndo e la pericolosità della situazione nella quale si è venuto a trovare anche a causa della familiarità.
Questo modo di vivere quotidiano ha provocato nel paziente un continuo stato di preoccupazione, tensione e angoscia che, alla fine ha condizionato il paziente nello svolgere attività lavorativa di un certo rilievo.
II paziente è attento a tutti i segnali anche ai più comuni e con il tempo, ha sviluppato un comportamento ansioso cronicizzato molto frequente nei pazienti che sono sospesi tra lungaggini, decisioni che non arrivano e sintomi clinici soggettivi.
Dopo l'incidente coronarico del 13 marzo 2008 per il quale ha subito una nuova coronarografia con posa di due stent il paziente è stato proclamato inabile al lavoro in misura del 100% che continua tuttora.
Il dr. __________ ha inoltrato una domanda all'AI il 29 settembre 2008. La domanda è stata respinta con una motivazione salomonica come lei ha potuto vedere. Il signor RI 1 è stato peritato dal Prof. __________ che si è basato in particolare sulle conclusioni del Prof. __________ dopo Eco e Ciclo.
La formulazione del Prof. __________ porta il paziente ed il medico curante in un vicolo cieco o meglio di fronte a uno scacco matto. Ogni difesa sembra impossibile. Con tale formulazione si può arrivare all'assurdo ipotizzando p.es. che un manovale, un uomo tutto fare, come in questo caso, non scolarizzato e di anni 58 con una grave malattia coronarica possa diventare capo ufficio, telefonista in una grande banca o fabbrica ecc.
Nella valutazione della capacità lavorativa gli esperti avrebbero dovuto tenere conto di molti altri fattori in particolare il diabete che rappresenta un insulto costante sistemico sull'organismo, l'ipertensione come acceleratore del processo aterosclerotico, lo stato d'ansia cronico, disturbi visivi auditivi, disturbi metabolici e il lungo periodo di inabilità lavorativa con perdita del contatto socio produttivo. Per ultimo e quale fatto recentissimo segnaliamo l'insorgenza di una malattia lomboradicolare constatata mediante RM e mediante esame neurologico quale causa ulteriore della incapacità al lavoro. Difatti, il signor RI 1 è stato totalmente inabile al lavoro dal 18.11.2002 al 30.03.2004 e poi dal 13.03.2008 e continua.
Conclusione: siamo confrontati con paziente 58enne, coronaropatico serio con una evoluzione sicura della malattia constatata mediante coronarografia, posa di due stent, occlusione completa di by-pass venoso e con la coronaria destra al limite dell'occlusione. Quest'ultima situazione patologica dovrebbe essere la causa dei dolori anginosi persistenti. A proposito vedi lettera del Prof. __________ del 15.05.2008. Il signor RI 1 è quindi in prognosi riservata, diabetico con quadro clinico psichico di nevrosi, iperteso e con un quadro recentissimo di una importante sindrome lomboradicolare dovuta a protrusioni erniarie multiple.
La nostra opinione, nel caso del signor RI 1, è di considerarlo inabile al lavoro almeno al 63% a partire dal 01 settembre 2009 (data degli ultimi esami). Questo in quanto la malattia del nostro paziente è incompatibile con la precedente attività lavorativa. Non si può pretendere dal paziente di seguire in modo adeguato i consigli dati da parte dell'Al di "fare anche sforzi moderati ma non in modo continuativo e spostarsi anche in salita con passo non troppo veloce" in quanto nella pratica quotidiana è impossibile comportarsi in tale modo. Considerando il signor RI 1 inabile almeno al 63% potremo permettergli di curarsi, prolungandogli l'esistenza in modo
statisticamente rilevante." (Doc. 58/3-5)
Nelle sue annotazioni del 15 settembre 2008, il dr. __________ del SMR, medico generico, ha osservato:
" Risposta alle osservazioni del legale corroborate dal lungo rapporto dell'attuale medico di famiglia dr. __________ del 04.09.2009:
per quanto riguarda la patologia reumatologica essa non era mai stata segnalata in precedenza (vedi formulario d'annuncio Al dell'A., rapporti del dr. __________ del 29.09.2008).
la sindrome radicolare di recente insorgenza è appunto insorta recentemente, quindi non era d'attualità al momento delle nostre valutazioni (29.10.2008 visita Prof. __________).
Essa andrà sì valutata, ma non può inficiare la valutazione precedente, non essendo manifesta allora.
Per quanto riguarda il diabete mellito, anche qui un'attività lavorativa può contribuire e migliorare la glicemia. Sicuramente non è il riposo in sé che può migliorarla. D'altra parte non ci vengono forniti parametri che valutino l'andamento del diabete (profili glicemici, Emoglobina glicosilata, proteinuria), le turbe visive per retinopatia diabetica non sono state documentate finora (e non è detto che debbano per forza diminuire la CL). La terapia è di una sola pastiglia di metformina 850, che depone per un controllo per lo meno non particolarmente insufficiente.
La iperlipidemia non è trattata.
La ipertensione arteriosa è trattata con 1 beta bloccante a dosi medio-basse.
Eventualmente ci sarebbe spazio per una "terapia serrata" se necessaria.
La lettera del dr. __________ del 15.05.2008 concorda con la valutazione SMR (non dimostrata insufficienza coronarica, per lo meno importante, e funzione ventricolare ben conservata, tramite scintigrafia al dipiridamolo). Essa era stata tenuta in conto nella valutazione.
Una certa preoccupazione può essere comprensibile in un paziente coronaropatico, non era mai stata segnalata precedentemente, e bisogna vedere se ha un registro invalidante (anche solo parzialmente). La non condivisione della decisione Al può portare a sconforto, senza che abbia il valore di depressione patologica.
(Non mi pare poi si possa parlare di lungaggini, decisioni che non arrivano, circostanze non mediche).
In conclusione non mi pare che la valutazione cardiologica sia stata così scarsa e le sue conclusioni particolarmente fallaci.
Segnalo anche che I'A. non si è avvalso dei servizi di collocamento (rapporti del CIP 24.03.2009).
Sottopongo per una valutazione le osservazioni del legale anche al dr. __________, poi si vedrà il procedere." (Doc. 60/1-2)
Dal canto suo, il dr. __________, nelle annotazioni del 23 settembre 2009, ha rilevato:
" Ho preso visione della lettera del Dr. __________ del 04 settembre 2009 e delle Annotazioni del medico SMR Dr. __________ del 15 settembre 2009.
Per quel che riguarda la situazione cardiaca dell'A. posso affermare, anche sulla base della dettagliata lettera del Prof. __________ del 22 ottobre 2008, che la coronaropatia dell'A. è stata curata con successo.
Infatti la scintigrafia cardiaca al dipiridamolo non ha mostrato difetti di perfusione e ha evidenziato una normale frazione di eiezione del ventricolo sinistro.
Pertanto l'attuale condizione cardiaca permette al signor RI 1 lo svolgimento di una attività lavorativa adeguata, secondo i limiti funzionali descritti nel mio Rapporto medico del 29.10.2008.
Confermo quanto asserito dal Dr. __________, e cioè che un'attività fisica adeguata viene consigliata a pazienti cardiopatici. Del resto queste persone vengono sottoposte a riabilitazione cardiaca dopo interventi al cuore perché, sulla base di numerosi studi, è stato dimostrato che l'attività fisica non solo non peggiora, ma anzi migliora la funzione cardiaca ed è il miglior mezzo profilattico per prevenire un peggioramento.
Le stesse considerazioni valgono per il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa e l'iperlipidemia. Anche per queste affezioni è stato dimostrato che un regolare esercizio fisico è in grado di controllare meglio queste affezioni.
Ritengo inoltre che vi sono importanti margini di intensificazione della terapia farmacologica, specialmente per quanto riguarda l'ipertensione arteriosa.
In conclusione quindi, confermo le mie valutazioni del 29.10.2008.
Al momento della visita SMR l'A. non aveva denunciato sintomi radicolari, sui quali non mi posso pertanto esprimere." (Doc. 61-1)
Nelle annotazioni del 23 settembre 2009, il dr. __________ del SMR, alla luce delle osservazioni del dr. __________, ha quindi confermato, dal profilo cardiologico, la valutazione della capacità lavorativa espressa dallo specialista. Quanto all’aspetto reumatologico, per contro, il medico del SMR ha ritenuto opportuna una valutazione specialistica reumatologica, affidata al dr. __________ (cfr. doc. 62-1).
Nel suo rapporto peritale del 6 novembre 2009, il dr. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, ha posto le diagnosi di “sindrome lombovertebrale cronica attualmente lieve, con impedimenti funzionali moderati in turbe statiche del rachide (tendenzialmente piatto) con shift a destra e alterazioni degenerative tra L2 e S1 (discopatie/osteocondrosi con protusioni; spondilartrosi e reazioni spondilosiche in particolare in L5/S1); cervicobrachialgia anamnestica, attualmente con lieve tendopatia dei rotatori esterni della spalla sinistra (periartropatia omero-scapolare) in/con alterazioni degenerative cervicali (netta osteocondrosi ed uncartrosi bilaterale in C5/C6 e C6/C7)” (doc. 64-7).
A proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato, per le sole patologie reumatologiche, abile al lavoro nella misura del 40% (da intendersi come presenza lavorativa normale sul posto di lavoro ma con una riduzione del rendimento del 60%) nella sua precedente attività lavorativa, ma abile al lavoro al 100% in attività lavorative adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 64-5+6).
Lo specialista ha così descritto la capacità funzionale residuale dell’assicurato:
" (…)
. molto leggeri (fino a 5 kg): normale
. leggeri (fino a 10 kg): lievemente ridotta
. medi (fino a 25 kg): ridotta a molto ridotta
. pesanti (oltre a 25 kg): nulla
. sopra il piano delle spalle:
di 5 kg: lievemente ridotta
manipolazione di oggetti ed attrezzi:
. leggeri/di precisione: normale
. medi: lievemente ridotta
. pesanti: molto ridotta
. molto pesanti: nulla
. a braccia elevate: lievemente ridotta (braccio sinistro)
. con rotazione del tronco: lievemente ridotta
. seduta e piegata in avanti: normale
. eretta e piegata in avanti: ridotta
. inginocchiata: normale
. con le ginocchia flesse: normale
. seduta: normale
. eretta: lievemente ridotta
. fino a 50 m: normale
. oltre a 50 m: normale
. per lunghi tragitti: con brevi pause
. su terreni accidentati: normale
. salire/scendere scale: normale
. l'impiego delle due mani è possibile in forma normale
. il paziente non presenta particolari disturbi dell'equilibrio
La valutazione della capacità lavorativa per il lavoro svolto si basa sulla descrizione del suo posto di lavoro come fornito dal paziente in un colloquio con l'ispettore della Assicurazione __________ in agosto del 2008 (vedasi anche punto 1.3.). La patologia del rachide rispettivamente le sue conseguenze sulla caricabilità fisica riducono la capacità lavorativa per l'attività secondo tale descrizione in misura che giudico del 60% con una capacità lavorativa residuale di 40% inteso come presenza normale sul posto di lavoro ma con rendimento ridotto.
L'intensità della sofferenza come riferita dal paziente avrebbe preso inizio in gennaio del 2009 (primi accertamenti medici) al punto che ritengo la riduzione della capacità lavorativa nella misura indicata valida a partire dal 01.01.2009. Pur non considerando le misure terapeutiche esaurite (vedasi punto 6) appare poco probabile, che le condizioni del signor RI 1 possano migliorare in futuro ad un punto da poter riconsiderare le presenti limitazioni. L'attuale incapacità lavorativa parziale è quindi da considerare per intanto definitiva.
6.- POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO
Le misure riabilitative si sono finora limitate ad un solo ciclo di fisioterapia ambulatoriale. Dal profilo reumatologico sarebbe auspicabile sottoporre il paziente ad un programma di ginnastica correttiva da svolgere inizialmente sotto il controllo fisioterapico ed in seguito per esempio in una palestra, misure da abbinare ad un certo calo ponderale (con probabili benefici anche per le patologie internistiche). Le ripercussioni positive sulla situazione clinica del paziente (riguardante il rachide) sono comunque incerte e difficilmente tali da modificare in modo significativo la presente valutazione della sua capacità funzionale residuale.
Per un'attività lucrativa consona ad esse il signor RI 1 risulta dal lato reumatologico abile in misura completa (al 100% sia per la presenza che per la resa). Si tratta di una valutazione medico-teorica che non prende in considerazione aspetti non medici che potrebbero ostacolare il reinserimento del paziente in una nuova attività.
Egli non necessita di mezzi ausiliari.
7.- OSSERVAZIONI
---" (Doc. 64/9-11)
Nel rapporto medico del 18 novembre 2009, il dr. __________ del SMR, medico generico, ha posto le diagnosi principali di “cardiopatia ischemica travasale con stato dopo 2 by-pass aorto-coronarici nel dicembre 2002 e stato dopo 2 PTCA e stent (17.03.2008); sindrome lombovertebrale cronica attualmente lieve con impedimenti funzionali misurati su turbe statiche e alterazioni degenerative tra L2 e S1” e, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di “cervicobrachialgia anamnestica, attualmente con lieve tendopatia dei rotatori esterni” (cfr. doc. 66-1).
Il dr. __________ ha poi esposto le seguenti raccomandazioni / proposte:
" (…)
Perizia reumatologica dr. __________, 06.11.2009.
Richiesta su segnalazione di nuova patologia dopo la precedente decisione.
In sostanza la patologia reumatologica non è molto grave e i limiti funzionali si coprono sostanzialmente con quelli cardiologici,
una particolare attenzione alla posizione di lavoro eretta e flessa in avanti che risulta ridotta.
Da rivalutare se questo comporta un cambiamento nel calcolo della CGR.
La IL nell'attività viene espressa tenendo conto della descrizione, dei limiti dati dal reumatologo e dal cardiologo, la IL 100% data del rapporto del 29.10.2009 non è giustificata, alcune mansioni sono ancora esigibili." (Doc. 66-2)
2.4. In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione di negargli il diritto ad una rendita, trasmettendo al TCA i seguenti referti medici, già presenti agli atti dell’incarto:
referto del 7 aprile 2008 del Servizio di medicina interna dell’Ospedale regionale di __________, in merito al ricovero dell’assicurato dal 13 marzo 2008 al 19 marzo 2008 (doc. B);
referto della dr.ssa __________, cardiologo e della dr.ssa __________, cardiologo, del __________ inerente la coronarografia e angioplastica del 17 marzo 2008 (doc. C).
Al riguardo, il dr. D. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale, nelle sue annotazioni del 5 febbraio 2010, ha rilevato che vista “l’assenza di nuovi elementi, si conferma la valutazione precedente, basata sulla valutazione cardiologica e perizia reumatologica” (doc. IV/1).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali del dr. __________ del SMR e del dr. __________, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Dal profilo reumatologico, alla perizia del dr. __________ del 6 novembre 2009, completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.
Nel suo referto peritale del 6 novembre 2009, il dr. __________ ha considerato che le patologie presentate dall’assicurato lo rendono abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento del 60%, nella sua precedente attività, mentre non lo limitano affatto nello svolgimento di attività adeguate, esigibili al 100% (doc. 64-10+11).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni dello specialista in reumatologia, che, del resto, non sono state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Il patrocinatore si è limitato a contestare la perizia del dr. __________, asserendo che, essendo la patologia reumatologica dell’interessato di natura cronico-degenerativa, “vi è da attendersi un ulteriore peggioramento della residua capacità funzionale” (doc. I).
A tale proposito, il TCA rileva che la possibilità di un futuro peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato andrà considerata se e quando si realizzerà. Allo stato attuale il TCA constata che il patrocinatore dell’assicurato non ha prodotto, in sede ricorsuale, ulteriore documentazione medica atta a rendere inaffidabili le conclusioni del dottor __________.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
L’aspetto cardiologico è stato valutato dal dr. __________ del SMR, il quale, nel suo rapporto peritale del 29 ottobre 2008, ha ritenuto che le patologie che affliggono l’assicurato non rendono più esigibile la sua precedente attività di portiere/tuttofare presso un albergo, dato che tale impiego comporta sforzi fisici in parte importanti e continuativi. Il dr. __________ ha per contro ritenuto pienamente esigibile dall’interessato lo svolgimento di un’attività adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc. 34-2+3).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale, che del resto non è stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
L’assicurato si è limitato a produrre il referto della coronarografia del 17 marzo 2008 (doc. C) e quello della degenza dal 13 marzo 2008 al 19 marzo 2008 presso l’Ospedale regionale di __________ (doc. B).
Al riguardo, il TCA rileva che, come indicato dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 5 febbraio 2010 (cfr. doc. IV/1), entrambi i referti prodotti dall’assicurato in sede ricorsuale erano già presenti agli atti ed erano stati presi in considerazione dal dr. __________ al momento della sua valutazione specialistica del 29 ottobre 2008 (doc. 34).
Il patrocinatore dell’assicurato ha poi contestato che l’assicurato possa svolgere un’attività lavorativa, anche leggera, dato che “lo stesso medico AI dichiarava che il paziente non può svolgere un’attività “in modo continuativo”” (doc. I).
Al riguardo, questo Tribunale rileva che il dr. __________, nel suo referto peritale del 29 ottobre 2009, ha considerato che l’assicurato non possa sollevare pesi superiori ai 10-15 kg in modo continuativo (cfr. doc. 34-2+3).
Questa valutazione concorda con quanto ritenuto dallo stesso medico curante dell’assicurato, Prof. __________ del __________ __________, il quale, nel rapporto medico del 22 ottobre 2008 indirizzato all’UAI, a proposito dei limiti funzionali dell’interessato, ha concluso che “visto il reperto della scintigrafia miocardica può, a mio parere, portare pesi medi (intorno ai 10 kg)” (doc. 37-5).
Il patrocinatore del ricorrente, inoltre, riprendendo una critica già sollevata in sede di osservazioni (cfr. doc. 58), ha contestato il fatto che l’esercizio di un’attività lavorativa migliorerebbe la funzione cardiaca dell’assicurato, come ritenuto dal dr. __________, osservando che “non si può assimilare un esercizio fisico con l’attività lavorativa: in questo ambito intervengono altri fattori estranei a degli esercizi fisici” (doc. I).
A tale proposito, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 23 settembre 2009, ha indicato che “un’attività fisica adeguata viene consigliata a pazienti cardiopatici. Del resto queste persone vengono sottoposte a riabilitazione cardiaca dopo interventi al cuore perché, sulla base di numerosi studi, è stato dimostrato che l’attività fisica non solo non peggiora, ma anzi migliora la funzione cardiaca ed è il miglior mezzo profilattico per prevenire un peggioramento” (doc. 61-1).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del medico specialista del SMR.
Infine, a proposito del fatto che, come ritenuto dal legale dell’interessato, la cardiopatia dell’assicurato non sarebbe stata curata con successo (cfr. doc. I), questo Tribunale rileva che il dr. __________, nelle sue annotazioni del 23 settembre 2009, ha indicato che “per quel che riguarda la situazione cardiaca dell’assicurato, posso affermare, anche sulla base della dettagliata lettera del Prof. __________ del 22 ottobre 2008, che la coronaropatia dell’assicurato è stata curata con successo. Infatti la scintigrafia cardiaca al dipiridamolo non ha mostrato difetti di perfusione e ha evidenziato una normale frazione di eiezione del ventricolo sinistro” (doc. 61-1).
In assenza di altri certificati medico-specialistici attestanti un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, il TCA non può che fare proprie queste considerazioni del dr. __________ del SMR.
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Infine, il patrocinatore dell'assicurato ha contestato la mancata “somma dell’incapacità di guadagno sia dal profilo cardiologico che reumatologico” (doc. I9.
Al riguardo, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Nel caso in esame, nel rapporto medico del 18 novembre 2009, il dr. __________ del SMR, presa visione della perizia cardiologica del dr. __________ e di quella reumatologica del dr. __________, ha osservato che “in sostanza la patologia reumatologica non è molto grave e i limiti funzionali si coprono sostanzialmente con quelli cardiologici” (doc. 66-2, sottolineatura della redattrice).
Il TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SMR, che tiene conto delle limitazioni funzionali reumatologiche e cardiologiche espresse dai periti nelle due specialità citate.
Pertanto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche del dr. __________ e del dr. __________, richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurato presentava una residua capacità lavorativa del 100% in attività adeguate.
2.7. La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.5.).
Ora, nel caso concreto, la consulente IP, nel suo rapporto del 4 gennaio 2010, riguardo alle attività esigibili ha indicato quanto segue:
" (…)
Attività esigibili – senza (ri)formazione specifica
L'A., vista la CL del 40% nell'abituale attività di portiere ai piani, potrebbe essere reinserito sul mercato del lavoro, supposto in equilibrio, in attività affini.
Inoltre, l'A. potrebbe essere impiegato, in misura completa, in tutte quelle attività, rispettose delle limitazioni funzionali summenzionate, elencate dalla tabella RSS TA1 (suisse).
(Doc. 70-2)
Il patrocinatore ha rilevato che “nella decisione impugnata non si indicano le attività lavorative esigibili, limitandosi ad indicare “attività semplici e ripetitive” senza tuttavia indicare quali” (doc. I).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che, come indicato dall’amministrazione, all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una certa misura e quindi anche del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti, sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).
Alla luce di queste considerazioni, non possono quindi essere accolte le critiche formulate dal patrocinatore dell’assicurato e le attività indicate dal consulente IP devono quindi essere considerate esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute.
È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di ribadire la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:
" 8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
Inoltre, il TCA rileva che in una sentenza I 871/05 del 31 ottobre 2006, riguardante un assicurato sofferente di una cardiopatia ischemica, di una malattia coronarica trivasale, di uno stato dopo infarto del miocardio, di uno stato dopo posa di uno stent, di ipertensione arteriosa, di ipercolesterolemia, nonché di una ciste operata a livello delle corde vocali, l’Alta Corte federale ha esplicitamente avallato l’apprezzamento medico secondo cui tale assicurato andava ritenuto abile in misura del 70% in attività leggere.
In una sentenza 32.2009.29 del 27 luglio 2009, il TCA, confermando la correttezza della perizia cardiologica eseguita in ambito SAM, ha ritenuto un assicurato - affetto da “cardiopatia ischemica con stato dopo infarto inferiore il 28.8.2006, stato dopo angioplastica e posa di 4 stents della coronaria destra il 28.8.2006, stato dopo posa di stent ramo interventricolare anteriore il 1.9.2006, stato dopo posa di stent ramo marginale il 3.1.2008, stato dopo probabile flutter atriale con scompenso cardiaco il 3.1.2008, disfunzione ventricolare sinistra moderata con FE 40%, blocco di branca sinistra completo intermittente” – totalmente inabile al lavoro nella precedente professione di muratore e in altre attività che implicano sforzi fisici sovente pesanti, ma abile al lavoro al 100% in attività fisiche di grado da leggero a moderato.
Questa sentenza del TCA è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 9C_755/2009 del 28 maggio 2010.
2.8. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti, i dati del 2009 (essendo l’assicurato inabile al lavoro dal mese di aprile 2008). L’amministrazione ha applicato i dati del 2008, che vanno quindi aggiornati al 2009.
2.8.1. Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008 in fr. 45'499.80 (cfr. doc. 70-2), conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro nel questionario del 18 dicembre 2008 (cfr. doc. 38-4).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso.
Adeguando tale importo al 2009, si ottiene un reddito da valido di fr. 46'455.3 (+2,1% per il 2009, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica: http://www.bfs.admin.ch/
bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/ quartal.html).
2.8.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), un reddito annuo di fr. 61'238.44.
L’assicurato, quale portiere d’albergo, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 46'455.3 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.1.).
Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, leggermente sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 47'515.22, cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”, livello di qualifica 4, fr. 3’729.-- X 12 mesi = 44’748.-- riportato su 41.6 = 46'537.92 e aggiornato al 2009).
Questa leggera differenza, del 2.23%, non può tuttavia essere presa in considerazione per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 (parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%).
Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il reddito statistico citato non va ridotto.
2.8.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.8.4. In concreto, nel rapporto del 4 gennaio 2010, la consulente IP ha accordato una riduzione percentuale del 5%, “per attività leggera” (cfr. doc. 70-2).
A mente di questo Tribunale, sarebbe stato più equo applicare anche una riduzione del 5% per l’età dell’assicurato (del 1951), per una riduzione complessiva del 10%.
Tuttavia, come vedremo, anche se si volesse applicare la riduzione massima consentita del 25% non sarebbe possibile assegnare all’insorgente una rendita di invalidità.
Procedendo al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un salario da invalido di fr. 61'238.44 e ammettendo una riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 55’114.60 (fr. 61'238.44 - (fr. 61'238.44 x 10 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 46'455.30 (consid. 2.8.1.), non emerge un tasso d’invalidità dello 0%, percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe possibile assegnare al ricorrente una rendita di invalidità, poiché il tasso di invalidità risulterebbe comunque inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI; consid. 2.4.; STCA 32.2007.165 del 7 aprile 2008).
In effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a fr. 45'928.83 (fr. 61'238.44 ridotti del 25%) che confrontato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 46'455.30 conduce ad un tasso d’invalidità del 1,13%.
Tale percentuale non consente nemmeno di attribuire all’assicurato una riformazione professionale [un assicurato ha diritto ad una riformazione professionale nella misura in cui presenta un’incapacità al guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b)], come stabilito dall'amministrazione.
Non presentando, quindi, l’assicurato, conformemente a quanto esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), una perdita di guadagno pari almeno al 20%, è a giusta ragione che l’UAI ha negato all’assicurato il diritto ad una riformazione professionale.
Va qui sottolineato che, nel rapporto del 4 gennaio 2010, la consulente incaricata ha indicato che “l’assicurato, purtroppo, non presenta una sufficiente perdita di guadagno (almeno del 20%) per giustificare un’entrata in materia per quanto riguarda l’assegnazione di provvedimenti reintegrativi” (doc. 70-3).
La consulente ha tuttavia aggiunto che “considerando che il presupposto essenziale per beneficiare di un aiuto al collocamento AI è la motivazione nella ricerca di un lavoro idoneo allo stato di salute, qualora l’assicurato fosse interessato a ciò, dovrà farne richiesta scritta” (doc. 70-3).
Spetta dunque all’assicurato attivarsi, facendone richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.
2.9. L’assicurato ha chiesto al TCA l’esecuzione di nuove perizie mediche (doc. I).
Al proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti