Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.206
Entscheidungsdatum
20.01.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.206

cs

Lugano 20 gennaio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 (recte: 14) luglio 2010 di

RI 1

contro

la decisione del 15 giugno 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l’invalidità

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nata nel 1956, già attiva quale centralinista/telefonista, nonché ausiliaria di pulizia, cuoca e aiuto cucina, ha inoltrato, il 28 maggio 2008, una domanda tendente all'ottenimento di una rendita AI (doc. Ai 1-1).

B. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare SAM del 9 dicembre 2009 (doc. AI 38-1), con decisione 15 giugno 2010 (doc. AI 46-1), preavvisata con progetto del 4 maggio 2010 (doc. AI 44-1), l’UAI ha respinto la richiesta in assenza di una grado d’invalidità pensionabile.

C. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I). L’interessata, con riferimento a nuovi rapporti medici della Dr.ssa med. __________ dell’8 luglio 2010 e del __________ di __________ del 25 giugno 2010, fa valere di essere completamente inabile al lavoro non potendo esercitare alcuna attività lucrativa.

D. Con risposta del 18 agosto 2010 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

E. Il 7 settembre 2010 l’insorgente ha prodotto nuove osservazioni (doc. VIII), trasmesse all’UAI per conoscenza (doc. IX).

F. Pendente causa il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti su cui le parti hanno potuto esprimersi in merito (doc. X e seguenti).

in diritto

In ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

  1. Nella richiesta di prestazioni AI per adulti del 28 maggio 2008 (doc. AI 1-1), l’insorgente ha indicato di avere una curatela volontaria (sig. __________ di __________). La ricorrente ha rammentato questa circostanza con lo scritto del 7 settembre 2010 (doc. VIII).

Ai fini del giudizio il TCA ha interpellato l’UAI (doc. X), che ha affermato di non aver effettuato alcun accertamento a proposito della curatela della ricorrente ed in particolare da quando e a quale scopo è stato nominato un curatore, rilevando che “nel caso di specie il curatore non doveva essere messo a conoscenza della richiesta di prestazioni AI (e gli atti non devono pertanto essergli notificati) in quanto nell’intero inserto non è presente né la certificazione con la quale la commissione tutoria regionale competente lo ha nominato né tantomeno la procura scritta con la quale il curatore viene autorizzato dall’assicurata a prendere visione dell’incarto AI. Si ricorda inoltre come la curatela non influisca sull’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC) del curatelato, non essendo la stessa la misura atta ad impedire ad una persona di esercitare autonomamente i propri diritti (del resto, nel caso concreto l’assicurata ha presentato personalmente sia le osservazioni 25.5.2010 al progetto di decisione sia il ricorso 9.7.2010 contro la decisione emanata dall’amministrazione)” (doc. XI). Il TCA ha dato alla ricorrente la possibilità di esprimersi in merito e le ha chiesto di produrre copia della decisione tramite la quale è stata istituita la curatela.

Il 17 gennaio 2011 è pervenuta al TCA la dichiarazione dell’11 febbraio 2008 della __________, da cui emerge che __________ è stato designato curatore ai sensi dell’art. 394 CC e che:

“In conformità al mandato il signor __________ è legittimato a raccogliere tutte le informazioni inerenti il patrimonio della curatelata, ad amministrare le entrate e le uscite e la sostanza come pure a chiudere conti ed aprirne di nuovi, nonché disdire contratti di locazione per cassette di sicurezza e ritirare invii postali di ogni specie della persona beneficiaria della citata misura.” (doc. XIII)

Va qui evidenziato che a norma dell’art. 367 cpv. 2 CC il curatore è designato per determinati affari o per amministrare una sostanza. Per l’art. 394 CC (II. Amministrazione di una sostanza/ 2. Ad istanza dell’interessato) ad un maggiorenne può essere nominato un curatore a sua istanza, quando esistano le condizioni per la sua tutela volontaria. Ai sensi dell’art. 417 cpv. 1 CC la curatela non influisce sulla capacità civile del curatelato, riservate le disposizioni sull’inabilitazione.

In concreto, accertato che il curatore non è stato nominato per una rappresentanza personale ai sensi dell’art. 392 CC, ma per l’amministrazione della sostanza, che non è stata pronunciata un’inabilitazione ai sensi dell’art. 395 CC e che l’interessata non è limitata nell’esercizio dei suoi diritti civili, è a giusta ragione che l’UAI ha notificato gli atti, ed in particolare il progetto di decisione e la decisione impugnata, direttamente all’insorgente.

Per lo stesso motivo la presente sentenza va trasmessa alla ricorrente e non al curatore al quale non è stata rilasciata una procura specifica per il caso in esame.

  1. Con scritto del 25 maggio 2010 in sede di osservazioni al progetto di decisione l’insorgente ha scritto all’UAI, informando l’amministrazione di essere seguita dal dr. med. __________ del __________ di __________ ed affermando che “nei prossimi giorni riceverete, dal __________, un rapporto medico alla sua attenzione, in cui attesterà la mia inabilità al lavoro il che vi permetterà una corretta valutazione del mio caso” (doc. AI 45-1).

Il 15 giugno 2010 l’UAI ha emanato la decisione senza attendere il rapporto medico, poi prodotto in sede di ricorso, affermando che lo scritto del 25 maggio 2010 “non fornisce alcun elemento oggettivo atto a mettere in discussione la nostra presa di posizione, inoltre, nel frattempo non è pervenuto alcun nuovo atto medico” (doc. AI 46-3).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In concreto l’amministrazione, seppur implicitamente, ha preso posizione sull’affermazione della ricorrente circa l’invio di ulteriore documentazione, rilevando da una parte che lo scritto del 25 maggio 2010 non conteneva alcun elemento oggettivo atto a mettere in discussione il progetto di decisione e dall’altro che all’UAI non è pervenuto alcunché (doc. AI 46-3).

Il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06), ha affermato che “da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) – prescindere se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più volte osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato una richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo diritto di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse a una rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta della procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al rinvio della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.

E’ quanto si deve ritenere anche nel caso di specie, considerato come in sede di ricorso l’insorgente ha prodotto l’annunciato rapporto medico del __________ di __________ e non ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione.

Inoltre la ricorrente ha ancora potuto far valere le sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito, peraltro neppure sollevata, è stata comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni, producendo ulteriore documentazione medica (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

  1. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo successivo dal 1° gennaio 2008 al 15 giugno 2010 seguente, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).

  1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

  1. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza dell’allora TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

  1. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dall’Alta Corte in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale l’allora TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X., basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J. (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

  1. Nel caso concreto alla luce dei certificati medici prodotti dalla ricorrente, l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM nei giorni 2, 4, 8 e 9 settembre 2009 (doc. AI 38-1).

Dal referto, datato 9 dicembre 2009 (doc. AI 38), risulta che i periti hanno fatto capo a 3 consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr. med. __________), reumatologica (dr. med. __________), endocrinologica/diabetologica (dr. med. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD-10 F33.0), agorafobia, senza sindrome d’attacchi di panico (ICD-10 F40.0), disturbo misto di personalità (ICD-10 F 61.0), sindrome cervicovertebrale e cervicobrachiale bilaterale con componente cervicocefale su alterazioni degenerative significative della colonna cervicale in particolar modo ai segmenti C5-C6 e C6-C7 con osteocondrosi, spondilosi ed uncartrosi, sindrome lombovertebrale su discopatia condrotica L4-L5 e pseudoanterolistisi di L4-L5, quale segno indiretto di un’instabilità segmentale e diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4), fibromialgia, diabete mellito di tipo 2B, noto da agosto 2003, obesità (BMI 35 kg/m2), stato dopo ipotireosi con attuale stato eutireotico, epatite B cronica non replicativa, steatosi epatica, foruncolosi inguino-genitale, talassemia minor, probabile latente iperattività bronchiale.

Dalla perizia emerge che dal punto di vista reumatologico, il consulente, dr. med. __________, ha diagnosticato la presenza di una fibromialgia non influente sulla capacità lavorativa, mentre hanno ripercussioni sulla capacità lavorativa le patologie degenerative interessanti la colonna cervicale e la colonna lombare, le quali implicano una diminuzione della capacità lavorativa del 25% per le attività lavorative pesanti (donna delle pulizie, cuoca ed aiuto-cucina). Per l’attività di telefonista o centralinista, queste patologie non hanno alcuna influenza sulla capacità lavorativa e per questo tipo di attività, come pure per ogni altra attività medio-leggera ed ergonomicamente adatta per la colonna cervicale e lombare, l’A. mantiene una capacità lavorativa del 100%. Per gli aspetti reumatologici, nell’attività di casalinga il consulente considera un’incapacità lavorativa del 10% a causa delle limitazioni funzionali del rachide con conseguente difficoltà nelle attività particolarmente pesanti e non ergonomiche. Per quanto riguarda le misure terapeutiche lo specialista ritiene utile una presa a carico da uno specialista in riabilitazione e reumatologia.

Per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, il consulente, dr. med. __________, rammenta che l’insorgente è in cura psichiatrica presso il __________ di __________, dove è stata seguita dapprima dal dr. med. __________ ed ora dal dr. med. __________.

Lo specialista riscontra la presenza di una sindrome depressiva, al momento della visita, di grado lieve, di agorafobia senza attacchi di panico e sottolinea come l’intero quadro clinico sia insorto nell’arco del mese di febbraio 2005, per poi manifestare un miglioramento con tendenza alla cronicità. Pur condividendo la diagnosi iniziale formulata dai medici curanti di sindrome depressiva di grado medio, non condivide la valutazione dell’incapacità lavorativa, attestata sin dall’inizio come completa. Per il consulente l’andamento clinico è stato caratterizzato da un progressivo miglioramento grazie alle cure impostate, tanto che a partire da inizio 2006, lo stato depressivo può essere considerato di grado lieve. A favore della poca gravità del quadro depressivo è anche il fatto che da lungo tempo l’assicurata non assume un trattamento farmacologico antidepressivo. Il dr. med. __________ segnala anche che la sintomatologia fobica presenta alla base una problematica sociale che si è venuta a creare con il comune di domicilio, nonché con alcuni vicini, con possibile guadagno secondario dall’agorafobia, in quanto in questo modo l’interessata si sente giustificata perché non deve affrontare le persone del suo vicinato e non è chiamata a dover adempiere un ruolo lavorativo, né sociale. Il Dr. med. __________ pone anche la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, considerando questa patologia non influente sulla capacità lavorativa. Secondo il consulente, il quadro psicopatologico dell’assicurata va interpretato nell’ambito di un disturbo misto di personalità con aspetti dipendenti e borderline. Per questa patologia l’assicurata è considerata inabile al lavoro nella misura del 20% a partire da inizio 2006, mentre che per il periodo da febbraio 2005 a dicembre 2005, quando il disturbo depressivo era più grave, il consulente considera un’incapacità lavorativa del 50%. Sulla base delle considerazioni del consulente, non può invece essere giustificata l’incapacità lavorativa completa, così come è stata certificata dagli specialisti psichiatri curanti a partire da febbraio 2005. La riduzione della capacità lavorativa è dovuta alla persistenza di idee a sfondo fobico, con tendenza dell’assicurata a mettere in atto un comportamento passivo, che la rendono più lenta, imprecisa, discontinua, con maggiore affaticabilità e minor resistenza al lavoro. Il quadro clinico tende alla cronicità e secondo il consulente è indicato mettere in atto le adeguate misure psicosociali mirate a far uscire l’interessata dalla logica di malata fobica. E’ cioè indicato che l’assicurata cambi il luogo di domicilio, così da poter uscire dalla logica di dover essere rintanata in casa. E’ inoltre necessario un trattamento con antidepressivi più incisivo, sia per mitigare la sofferenza depressiva che per incidere sull’ideazione fobica.

Per gli aspetti psichiatrici, l’incapacità lavorativa del 20% è valida per qualunque attività salariata. Come casalinga, l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa del 10%.

Dal punto di vista endocrinologico/diabetologico, il consulente, dr. med. __________, ha segnalato quale unica complicazione diabetica una moderata polineuropatia periferica, nonostante la persistenza di uno scompenso iperglicemico cronico. Il consulente ritiene che con l’aiuto di un movimento fisico regolare ed una migliore osservanza della dieta, si potrebbe ottenere un sicuro miglioramento glicemico. Il dr. med. __________ ricorda che non è il diabete in sé che può giustificare un’incapacità lavorativa, ma eventualmente le sue complicanze. In questo caso viene riscontrata unicamente la presenza di una polineuropatia periferica di lieve entità, che non permette di giustificare nessun’incapacità lavorativa. Per quanto riguarda la tiroide, lo stato perfettamente eutireotico attuale non influisce in alcun modo sulla capacità lavorativa. Per gli aspetti di sua competenza il consulente considera l’insorgente normalmente abile al lavoro, raccomandando però il rispetto delle limitazioni abituali per i diabetici: possibilità di seguire la dieta diabetica come prescritta incluso gli spuntini, possibilità di effettuare l’autocontrollo glicemico, possibilità di eseguire la terapia antidiabetica come prescritta, evitare i turni notturni di lavoro, evitare lo stress, evitare l’uso di apparecchi pericolosi ed attività su terreno irregolare.

Alla luce dei 3 consulti specialistici, i periti hanno considerato l’insorgente abile al lavoro nella misura dell’80% per l’attività di telefonista da ultimo esercitata e nella misura del 75% per le attività abituali esercitate in precedenza di ausiliaria di pulizie ma anche di cuoca ed aiuto-cucina. La riduzione della capacità lavorativa è intesa come diminuzione del rendimento per un normale tempo di lavoro.

Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno affermato:

" La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alla concomitante presenza di patologie psichiatriche e somatiche.

La patologia psichiatrica implica un’incapacità lavorativa del 20% per qualunque attività salariata, con prognosi stazionaria. L’incapa-cità lavorativa è presente in questa misura da inizio 2006. Nel periodo precedente, da febbraio 2005 quando è iniziata la presa a carico specialistica psichiatrica, sino a dicembre 2005, per la patologia psichiatrica è giustificata un’incapacità lavorativa del 50%, a causa di uno stato depressivo di gravità maggiore rispetto a quello presente attualmente e migliorato progressivamente nel corso del 2005, sino a raggiungere a partire da inizio 2006 un grado di gravità lieve, rimasto in seguito stazionario nel tempo. Il quadro clinico psicopatologico ha un decorso tendente alla cronicità, con prognosi stazionaria. La sindrome somatoforme da dolore persistente non è influente sulla capacità lavorativa.

Per quanto riguarda le patologie somatiche, l’A. è confrontata con svariati problemi di salute che non influiscono sulla capacità lavorativa, con la sola eccezione della patologia degenerativa della colonna vertebrale, cervicale e lombare, per la quale il nostro consulente reumatologico ha considerato un’incapacità lavorativa del 25% per le attività pesanti, considerando invece normalmente abile al lavoro l’A. per le attività lavorative leggere.

L’incapacità lavorativa parziale sia per i motivi psichiatrici, sia per quelli somatici è intesa come una diminuzione del rendimento per un normale tempo di lavoro e le percentuali d’incapacità lavorativa non vanno sommate, perché si compensano in modo vicendevole.

In conclusione, per la professione da ultimo esercitata di telefonista/ricezionista, l’A. presenta un’incapacità lavorativa del 50% da febbraio 2005 a dicembre 2005 e in seguito un’incapacità lavorativa costante del 20% a partire da inizio 2006, con prognosi stazionaria.

Per le attività abituali svolte in precedenza (cuoco, aiuto-cucina e ausiliaria di pulizie), presenta un’incapacità lavorativa costante del 25% a partire da inizio 2006, con prognosi stazionaria.

9 Conseguenze sulla capacità d’integrazione

L’A. presenta un’incapacità lavorativa del 20% per qualunque attività salariata di tipo leggero e del 25% per le attività fisicamente impegnative. La capacità lavorativa residua dell’A. non è migliorabile con ulteriori provvedimenti sanitari.

A causa della patologia psichiatrica non sono proponibili provvedi-menti di integrazione professionale.

Per l’attività di casalinga l’A. presenta un’incapacità lavorativa del 10%, stazionaria da febbraio 2005.” (doc. AI 38-17)

Sulla base della perizia SAM, il medico SMR, dr.ssa med. __________, specialista FMH medicina generale, posta la diagnosi principale di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD-10 F33.0), agorafobia, senza sindrome d’attacchi di panico (ICD-10 F40.0), disturbo misto di personalità (ICD-10 F 61.0) e l’ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome cervicovertebrale e cervicobrachiale bilaterale con componente cervicocefale su alterazioni degenerative significative della colonna cervicale in particolar modo ai segmenti C5-C6 e C6-C7 con osteocondrosi, spondilosi ed uncartrosi, sindrome lombovertebrale su dicopatia condrotica L4-L5 e pseudoanterolistisi di L4-L5, quale segno indiretto di un’instabilità segmentale e, dopo aver descritto i limiti funzionali ha stabilito che l’interessata ha un’incapacità lavorativa del 50% da dicembre (recte: febbraio) 2005, del 20% da gennaio 2006 per la professione di telefonista/ricezionista e per ogni attività leggera, del 25% da gennaio 2006 per la professione di cuoca, aiuto cucina e ausiliaria di pulizie e per ogni attività fisicamente impegnativa (doc. AI 40-1).

In sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un certificato del __________ di __________ del 25 giugno 2010, a cura del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________, i quali hanno affermato:

" Si certifica che la paziente in epigrafe è tuttora seguita dal nostro __________ di __________.

Vi alleghiamo una copia del rapporto medico per l’AI, inviato nel giugno 2009, in cui sottolineavamo la presenza di un disturbo ansioso e depressivo, ancora significativamente sintomatico malgrado le terapie proposte.

In questi mesi abbiamo assistito ad un discreto miglioramento del quadro timico ma persiste una sintomatologia ansiosa di tipo agorafobico, per il momento ancora estremamente invalidante per la paziente, non in grado di lasciare il domicilio se non accompagnata.

Abbiamo intensificato la presa a carico, inserendo un’assistenza infermieristica a domicilio con un piano terapeutico di desensibi-lizzazione e di gestione del panico nelle situazioni particolarmente ansiogene.

Restiamo dell’avviso che la prognosi a lungo termine non sia particolarmente infausta ma che occorrerà poter affrontare questo disturbo prima di poter immaginare una qualsivoglia attività lavorativa.” (doc. A3)

L’insorgente ha inoltre trasmesso un attestato dell’8 luglio 2010 della dr.ssa __________, FMH medicina generale, la quale ha rilevato:

" (…)

Con la presente certifico di avere in cura la paziente summenzionata dal 05.09.2008 e di seguirla inoltre per una sindrome ansiosa depressiva invalidante, la quale non permette più alla paziente di uscire di casa da sola e che la sta invalidando ora nella misura del 100%.

La signora RI 1 per questo motivo è invalida al 100% pur beneficiando di una terapia farmacologica e psicoterapica presso il __________ a __________, Dr. med. __________.” (doc. A4)

Chiamati a prendere posizione in merito i medici SMR, dr. med. __________, specialista FMH medicina generale e dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria, hanno affermato che dall’”attuale documentazione non risulta una modifica sostanziale dello stato clinico dell’assicurata (si parla anzi di discreto miglioramento)” (doc. VI/Bis).

  1. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 e U 330/01).

  1. Questo TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 9 dicembre 2009 che ha in particolare concluso per una capacità lavorativa dell’80% nell’attività di telefonista da ultimo esercitata e del 75% per le attività abituali esercitate in precedenza di ausiliaria di pulizie, ma anche di cuoca ed aiuto-cucina, nonché dell’80% in qualsiasi attività salariata di tipo leggero e del 75% per le attività fisicamente impegnative.

Tale valutazione, fondata su 3 consulti esterni (psichiatrico, reumatologico ed endocrinologico/diabetologico) è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Gli specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale e patologica della ricorrente, le affezioni attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD-10 F33.0), agorafobia, senza sindrome d’attacchi di panico (ICD-10 F40.0), disturbo misto di personalità (ICD-10 F 61.0), sindrome cervicovertebrale e cervicobrachiale bilaterale con componente cervicocefale su alterazioni degenerative significative della colonna cervicale in particolar modo ai segmenti C5-C6 e C6-C7 con osteocondrosi, spondilosi ed uncartrosi, sindrome lombovertebrale su discopatia condrotica L4-L5 e pseudoanterolistisi di L4-L5, quale segno indiretto di un’instabilità segmentale e diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4), fibromialgia, diabete mellito di tipo 2B, noto da agosto 2003, obesità (BMI 35 kg/m2), stato dopo ipotireosi con attuale stato eutireotico, epatite B cronica non replicativa, steatosi epatica, foruncolosi inguino-genitale, talassemia minor, probabile latente iperattività bronchiale.

I periti e i 3 consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc. AI 38-4) ed hanno valutato la capacità lavorativa della ricorrente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 2, 4, 8 e 9 settembre, nonché 14 ottobre 2009 (doc. AI 38-1).

L’insorgente nelle more processuali ha prodotto nuova documentazione medica, contestando in pratica la valutazione dei periti dal punto di vista psichiatrico.

Tuttavia il certificato del __________ di __________ del 25 giugno 2010 (doc. A3), sottoscritto del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e dal dr. med. __________, non è atto a sovvertire le convincenti conclusioni del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.

In effetti gli specialisti della struttura __________, senza porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (ma affermando che vi è “un disturbo ansioso e depressivo” e una “sintomatologia ansiosa di tipo agorafobico”), hanno fatto riferimento a copia del rapporto trasmesso all’UAI nel corso del mese di giugno 2009, già preso in considerazione dai periti del SAM (cfr. doc. AI 30-1 e 38-3) ed hanno in sostanza valutato diversamente la capacità lavorativa della ricorrente rispetto a quanto stabilito dai periti senza tuttavia confrontarsi con le convincenti e concludenti valutazioni del SAM.

Essi hanno del resto rilevato “un discreto miglioramento del quadro timico”, pur continuando a persistere una sintomatologia ansiosa di tipo agorafobico, anch’essa, tuttavia, già presa in considerazione nell’ambito della valutazione peritale.

Come evidenziano i medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________, dalla documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato clinico dell’assicurata (cfr. doc. VI/Bis).

Anche il certificato dell’8 luglio 2010 della dr.ssa. med. __________ non può essere d’aiuto alla ricorrente. La curante (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 9), non è specialista in ambito psichiatrico e si è limitata a certificare una totale inabilità lavorativa per la presenza di una sindrome ansioso depressiva, senza spiegare per quale motivo la perizia del SAM non sarebbe probante.

Va qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

Inoltre, va ribadito che le conclusioni peritali sono state confermate anche dai medici SMR, dapprima la dr.ssa med. __________ ed in seguito i dr. med. __________ e dr.ssa med. __________, quest’ultima specialista in psichiatria.

A questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006, I 938/05, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

  • dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione, l’UAI ha concluso che l’interessata è abile al lavoro all’80% per l’attività di telefonista da ultimo esercitata e al 75% per le attività abituali esercitate in precedenza di ausiliaria di pulizie e di cuoca e aiuto-cucina, oltre che all’80% in attività leggere confacenti al suo stato di salute e al 75% in attività fisicamente impegnative, dal mese di gennaio 2006 (doc. AI 38-16).

Per contro dal febbraio 2005 al dicembre 2005 l’interessata, nelle precedenti attività, è stata incapace al lavoro al 50% (cfr. perizia SAM, doc. AI 38-15/16).

  1. L’interessata, con il ricorso, afferma che “sarà mia premura presentare quanto prima altre certificazioni mediche a sostegno del mio precario stato di salute.” (doc. I). Con le osservazioni del 7 settembre 2010 l’insorgente rammenta di essere tutt’ora seguita dal dr. med. __________ (doc. VIII) e, malgrado il lungo tempo trascorso, non ha più trasmesso alcuna documentazione.

Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

  1. In concreto, malgrado il lungo tempo trascorso, la ricorrente non ha trasmesso al TCA nessun certificato medico.

Viste le concludenti, convincenti ed illuminanti motivazioni dei periti del SAM contenute nel loro approfondito referto del 9 dicembre 2009 (doc. AI 38-1) e tenuto conto delle successive prese di posizione della curante, dr.ssa med. __________ dell’8 luglio 2010 (doc. A4) e dei dr. med. __________ e __________ del 25 giugno 2010, i quali hanno pure evidenziato di aver assistito “ad un discreto miglioramento del quadro timico” (doc. A3), nonché delle valutazioni dei medici SMR, questo Tribunale non vede alcun motivo per procedere ad ulteriori accertamenti ed in particolare per assumere ulteriori prove.

Va a questo proposito evidenziato che con sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010 l’Alta Corte ha affermato:

" (…)

che nel settore delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio,

che in virtù di tale principio il giudice deve accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando tuttavia l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile,

che il giudice deve segnatamente procedere o disporre indagini supplementari in presenza di valide ragioni, quali possono essere delle censure invocate dalle parti o comunque degli indizi risultanti dagli atti (DTF 117 V 282 consid. 4a con riferimenti),

che nella misura in cui, procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove (vedi al riguardo DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428 seg. 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 135; 124 I 208 consid. 4a pag. 211 con rinvii), ha rinunciato a disporre ulteriori accertamenti e ad acquisi-re il rapporto medico in questione, il primo giudice non è incorso in un apprezzamento arbitrario delle prove (sul vasto margine di apprezzamento che compete all'autorità cantonale in questo ambito e, di riflesso, sul ristretto margine di intervento del Tribunale federale cfr. DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157 seg. con riferimenti),

che nemmeno si è reso responsabile di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti,

che infondata risulta in particolare l'invocata violazione del diritto di essere sentito per avere il primo giudice statuito senza attendere il rapporto medico del dott. B.________, preannunciato dall'allora patrocinatore del ricorrente,

che al momento in cui, il 16 ottobre 2009, il legale dell'insorgente ha preannunciato detto rapporto, il primo giudice poteva attendersi che il documento fosse inoltrato entro un termine ragionevole,

che quando il 10 dicembre 2009 l'istanza inferiore ha statuito, poteva in buona fede ritenere che l'insorgente avesse rinunciato alla produzione dell'atto medico in questione,

che anche qualora si volesse ammettere una violazione del diritto di essere sentito da parte del primo giudice, ipotesi che consentirebbe di considerare il rapporto del dott. B.________ quale nuovo mezzo di prova ammissibile ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (cfr. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 23 ad art. 99 LTF), ciò non modificherebbe l'esito della vertenza, il rapporto stesso, che suggerisce diverse misure mediche, essendo inidoneo a rimettere in discussione i punti litigiosi decisi dall'istanza inferiore (grado di invalidità e di menomazione all'integrità),

che oltretutto, il referto del dott. B.________ si riferisce ad una situazione fattuale posteriore alla data decisiva della decisione su opposizione impugnata,

che ad ogni modo, la pronuncia cantonale non è criticabile nella misura in cui il primo giudice ha ritenuto di poter confermare la valutazione dell'invalidità e della menomazione all'integrità operata dall'assicuratore infortuni,

che ulteriori verifiche nel senso auspicato dal ricorrente, che chiede l'esperimento degli accertamenti necessari per valutare il dolore al piede e l'esigibilità lavorativa, non sono necessarie, dalle stesse non potendosi attendere con ogni verosimiglianza nuovi elementi probatori di rilievo suscettibili di modificare l'esito del presente apprezzamento.” (sottolineature del redattore)

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste condizioni, per i motivi sopra esposti, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Va infine rilevato che secondo costante giurisprudenza del TF, l’autorità giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 15 giugno 2010), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

Per cui se ci dovesse essere stato un peggioramento dello stato di salute successivamente all’emanazione della decisione, esso dovrà semmai essere l’oggetto di una nuova domanda.

  1. In concreto, ritenuto che nell’attività di telefonista/ricezionista da ultimo esercitata l’insorgente dal gennaio 2006 è abile al lavoro nella misura dell’80%, mentre nelle altre attività abituali esercitate in precedenza di ausiliaria di pulizia, ma anche di cuoca ed aiuto-cucina è abile al lavoro al 75%, già solo per questo motivo all’interessata va negato il diritto alla rendita.

Infatti, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presentava, secondo la perizia pluridisciplinare del SAM, una capacità al lavoro nella misura del 75/80% nelle sue precedenti occupazioni, la ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto questa sua capacità nelle sue precedenti professioni di telefonista/ricezionista, ausiliaria di pulizia, cuoca o aiuto-cucina. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 20% o del 25% della ricorrente nelle precedenti attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli una rendita.

A questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha rammentato che:

" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”

  1. Va del resto evidenziato che anche volendo procedere all’usuale raffronto dei redditi nell’ambito della capacità lavorativa in attività adatte al suo stato di salute, l’interessata non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità pensionabile.

  2. Innanzitutto, per quanto concerne la censura sollevata dalla ricorrente che afferma di non poter essere integrata nel mercato del lavoro in attività leggere, va evidenziato come il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).

Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

In concreto va evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili che non richiedono necessaria-mente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 463/00 del 28 ottobre 2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una certa misura e quindi anche del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti, sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).

  1. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).

Per calcolare il reddito da valida la consulente in integrazione professionale si è correttamente basata sui dati statistici di riferimento per un’attività semplice e ripetitiva (livello di qualifica 4), visto che dopo essere stata al beneficio di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione negli anni 2003-2005, l’insorgente ha ricevuto aiuti dall’assistenza pubblica e che in precedenza ha lavorato solo pochi mesi per la __________ quale telefonista (cfr. doc. disoccupazione 1-2 e 1-5) per cui lo stipendio incassato in quel periodo non è rappresentativo del reddito che avrebbe potuto guadagnare da valida (cfr. anche sentenza del 28 settembre 2010, inc. 32.2010.37, consid. 11).

In concreto vanno tuttavia utilizzati i dati forniti dalla tabella TA1 2006 (anno d’inizio dell’eventuale diritto alla rendita) elaborata dall'Ufficio federale di statistica. La ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 50'277.70 (4'019 : 40 X 41.7 X 12 ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Questo dato va preso in considerazione anche per il reddito da invalida.

Infatti la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Va qui rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto la consulente in integrazione ha deciso una riduzione del 6% per attività leggere.

In concreto, ritenuto che l’insorgente non ha contestato la riduzione applicata dall’UAI né in sede di osservazioni al progetto di decisione né in sede di ricorso, e che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6), questo Tribunale non ha motivo per non far propria la riduzione decisa dalla consulente in integrazione.

Ne segue che tenuto conto di un’esigibilità del 75% (ipotesi più favorevole alla ricorrente) che porta il salario da invalida a fr. 37'308.30 e di una riduzione del 6%, il salario da invalida ammonta a fr. 35'445.80, che raffrontato con quello da valida di fr. 50'277.70, dà un grado d’invalidità del 30% che non permette alla ricorrente di ottenere il diritto ad una rendita.

Va qui evidenziato che raffrontando i redditi nel 2007, 2008, 2009 e 2010, dovendoli entrambi aggiornare all’evoluzione dei salari, il risultato, sostanzialmente, non cambierebbe.

Infatti, nel 2007 i salari da valida ed invalida andrebbero aumentati del 1.6% (cfr. la vie économique 6-2010 tabella 10.2 pag. 95) per un grado d’invalidità del 29% (fr. 36’013 per il salario da invalida e fr. 51’082 per il salario da valida). Allo stesso modo per il 2008, aumentando i salari del 2% (la vie économique 6-2010 tabella 10.2 pag. 95), si raggiungerebbe il 30% (per un salario da invalida di fr. 36'733 e da valida di fr. 52’104), così come nel 2009 (aumento del 2.1% per salari di fr. 37'504 e fr. 53’198) e nel 2010 (aumento dello 0.9% secondo i dati del terzo trimestre attualmente disponibili, cfr. bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohn- entwicklung/quartal.html; salari di fr. 37'842 e fr. 53'677).

In queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha rifiutato di assegnare una rendita alla ricorrente.

  1. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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16

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109