Raccomandata
Incarto n. 32.2010.192
cs
Lugano 3 gennaio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 giugno 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1949, da ultimo attivo quale aiuto cucina, il 28 ottobre 2007 ha inoltrato una domanda tendente all’ottenimento di una rendita AI (doc. AI 1).
B. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare SAM del 23 settembre 2009 (doc. AI 28-1), con decisione del 4 giugno 2010 (doc. AI 47-1), preavvisata con progetto del 30 dicembre 2009 (doc. AI 36-1), l’UAI ha respinto la domanda poiché il grado d’invalidità non supera il 37%.
C. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I).
L’insorgente contesta innanzitutto l’ammontare del salario da valido, sostenendo di non capire il calcolo del medesimo e chiedendo che venga preso in considerazione un reddito, per il 2008, di fr. 43'190.15, che darebbe diritto, perlomeno, ad ¼ di rendita.
In secondo luogo l’interessato non condivide la riduzione del 15% effettuata sul reddito da invalido. Il ricorrente ritiene di aver diritto alla riduzione massima del 25% in considerazione della scarsa padronanza della lingua, del fatto che da 4 anni non svolge più alcuna attività lavorativa e della difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro a causa del prossimo pensionamento.
L’insorgente, con riferimento alla valutazione reumatologica, da cui emerge una limitazione del 20% nella precedente attività di aiuto cucina e del 10% in attività da leggere a mediamente pesanti con la necessità di eseguire brevi pause, chiede a questo Tribunale di voler approfondire la questione della definizione di attività da leggera e medio pesante, e meglio se la precedente professione di aiuto cucina non sia da ritenere un’attività leggera/medio pesante.
L’interessato sostiene inoltre:
“(…)
Dal profilo psichiatrico si fa riferimento, invece ad una resa diminuita e costante sull’arco dell’intera giornata lavorativa in misura del 40%. Si deve dare atto che lo psichiatra in questo caso si è dato la pena di spiegare in che cosa consista il diminuito rendimento. Vale a dire la riduzione del rendimento ha motivo dello stress. Si tratta quindi di un rallentamento costante sull’arco dell’intera giornata che si dipana minuto per minuto della propria attività lavorativa e che nei fatti si configura in un minor lavoro costante.
Per parte sua il reumatologo ritiene che la diminuzione della resa sia dovuta al fatto che il paziente deve fare delle pause, che per l’appunto lo conducono ad una resa ridotta in misura del 10%.
Se la sua resa quando lavora è diminuita del 40%; quando riposa (come richiede il reumatologo) non fa nulla. Pertanto le due limitazioni, una tantum, possono essere sommate. Altrimenti ci si troverebbe dinanzi ad una contraddizione nei termini.
Pertanto, durante a motivo della diminuzione dell’attività lavorativa consentitagli per motivi psichiatrici, quando può lavorare per motivi reumatologici (permessogli in misura del 90%) la sua resa è del 54%, per la rimanenza è invalido.”
L’insorgente afferma inoltre che il rapporto psichiatrico del dr. med. __________ sconfessa quello del medico curante, dà atto che il referto del dr. med. __________ non si limita ad esporre il proprio punto di vista, ma puntualizza ciò che non ritiene realizzato nel rapporto del curante e che alla raccolta dei dati anamnestici è stato consacrato un tempo relativamente lungo, ma rileva che le conclusioni mal si conciliano con la terapia in atto, che richiede la frequentazione del __________ e presuppone una presa a carico terapeutica continua e prolungata nel tempo. Questo aspetto imporrebbe pertanto una rivalutazione valetudinaria con rinvio dell’incarto.
L’interessato chiede pertanto l’erogazione di una mezza rendita AI con effetto dal 1° novembre 2007, ossia un anno dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro.
D. Lo stesso giorno l’insorgente ha trasmesso al TCA l’”istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria per quanto attiene le tasse e le spese di giustizia” chiedendo di essere posto “a beneficio dell’assistenza giudiziaria sia per quanto attiene le tasse e le spese di giustizia, sia per quanto attiene per spese di giustizia” (doc. II).
E. Con risposta del 12 agosto 2010 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
F. Il 26 agosto 2010 l’insorgente ha contestato la presa di posizione dell’UAI, ritenendo scorretto paragonare il salario conseguito lavorando all’85% con il salario da invalido al 100%, poiché andrebbe paragonato il salario conseguito per un’attività lavorativa di analoga durata, rilevando che “svolgeva un’attività lavorativa a tempo pieno” e che non “v’è dunque spazio per il raffronto sulla base del cosidetto metodo misto” (doc. VIII).
in diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel merito
Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Dal referto, datato 23 settembre 2009 (doc. AI 37), risulta che i periti hanno fatto capo a 2 consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr. med. __________) e pneumologica (dr. med. __________) e ad un consulto reumatologico del dr. med. __________ del 24 giugno 2009 (doc. AI 28-20).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale cronica in alterazioni degenerative del rachide lombare: discopatia L4-L5 con protrusione discale recessale a sinistra, lieve protrusione diffusa del disco L5-S1 senza conflitti radicolari, moderati segni di spondilartrosi L3-S1 bilateralmente; piedi piatti trasversali e longitudinali, alluce valgo bilateralmente con dita a martello, sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) con tendenza alla somatizzazione (ICD-10 F 45.0) in disturbo dell’adattamento con disturbi emotivi della condotta (ICD-10 F 43.25), conosciuta conflittualità coniugale (ICD-10 Z 63.0) e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di asma bronchiale verosimilmente intrinseca accompagnata da rinite cronica con numerosi episodi di esacerbazioni, ipertensione arteriosa (doc. AI 28-24).
Dalla perizia emerge che dal punto di vista reumatologico l’assicurato presenta una sindrome lombospondilogena cronica con alterazioni degenerative a carico del rachide lombare da L3 a S1 e presenza di discopatie a livello L4-L5 e L5-S1. In questi anni si è sottoposto a terapia medica a base di antinfiammatori non steroidei e paracetamolo, con risoluzione, però, solo parziale e temporanea della sintomatologia dolorosa. Si è sottoposto in maniera costante a cicli di fisiochinesiterapia, anch’essi senza giovamento. Infine è stato trattato con due infiltrazioni locali di Kenacort da parte del Dr. __________, ma senza successo. Attualmente, all’esame clinico, anche se quest’ultimo è limitato a causa della scarsa collaborazione da parte dell’assicurato, viene riscontrata una motilità della colonna lombare moderatamente limitata in ogni direzione e dolori localizzati soprattutto a livello lombosacrale in corrispondenza delle creste iliache posteriori. Non sono presenti deficit lombo radicolari.
Dal punto di vista reumatologico l’interessato, come aiuto-cucina, è considerato inabile al lavoro nella misura del 20% da intendersi come riduzione del rendimento nell’arco di una normale giornata lavorativa, mentre è in grado di svolgere attività da leggere a mediamente pesanti, che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi con il rachide lombare e con il tronco, che permettano il rispetto delle regole d’ergonomia della schiena, che permettano di effettuare delle brevi pause, a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 10%.
Per quanto concerne la patologia pneumologica, il consulente ha diagnosticato la presenza di un’asma bronchiale verosimilmente intrinseca accompagnata da rinite cronica con numerosi episodi di esacerbazioni. Sotto terapia adeguata, attualmente vi è una stabilità della sintomatologia con funzione polmonare normale e soprattutto test alla metacolina completamente normale. Dal punto di vista pneumologico quindi l’assicurato è abile al lavoro al 100% nell’attività di cuoco qualora questo non dovesse comportare esposizioni ad agenti ambientali quali fumo od agenti tossici irritabili che possano precipitare la problematica asmatica. Sotto il trattamento adeguato è stata documentata una reversibilità completa del disturbo ostruttivo e soprattutto una stabilità della malattia senza peggioramento al test di broncoprovocazione specifico alla metacolina. L’assicurato è abile a qualsiasi tipo di lavoro che non comporti l’esposizione ad agenti ambientali irritanti quale fumo o sostanze tossiche che possono precipitare il problema asmatico o che comportino sforzi fisici molto intensi o condizioni di lavoro estreme.
Circa la patologia psichiatrica l’interessato, per la comparsa di una sindrome ansioso-depressiva, viene seguito dal Dr. __________ di __________ dal 2007. Il medico ha attestato un’incapacità lavorativa inizialmente al 50%, poi del 100% dal 9.07 al 31.08.2007 ed infine nuovamente al 50%. Imposta terapia farmacologica con farmaci antidepressivi, ipnoinduttori e benzodiazepine. Una perizia psichiatrica richiesta da parte assicurativa, eseguita dal Dr. __________ a settembre 2007, evidenzia unicamente una sindrome ansioso-depressiva di lieve entità, comportante un’incapacità lavorativa non superiore al 20%. Non accettando la proposta dello psichiatra curante di ripresa lavorativa parziale il peritando si rivolge allo psichiatra Dr. __________ di __________, il quale riconosce una grave sindrome ansioso-depressiva comportante un’incapacità lavorativa completa in ambito di un disturbo di personalità dipendente. Il collaboratore del Dr. __________, Dr. __________, nel mese di giugno 2009 conferma la cronicizzazione del quadro psicopatologico con tendenza alla regressione, aggiunge le diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, disturbo ipocondriaco e conferma un’incapacità lavorativa completa. Dal consulto del dr. med. __________ emerge una timia rivolta verso il polo negativo, anche se l’istinto vitale appare conservato. Non esplicitazione di idee di morte, né d’intenti suicidali. La libido sarebbe diminuita. Le funzioni cognitive sono conservate. Rispetto allo scritto dello psichiatra curante l’attuale valutazione peritale si discosta essenzialmente rispetto alla valutazione dell’entità del quadro psicopatologico ansioso-depressivo, ritenuto dal consulente di grado lieve-medio. Dalla ricostruzione anamnestica e dal colloquio non emerge instabilità affettiva, alcuna difficoltà d’attenzione e concentrazione, non irascibilità, non rallentamento psicomotorio. Dall’incontro non è evidenziabile il disturbo di personalità dipendente. Da quanto oggettivato in ambito peritale, da un punto di vista strettamente psichiatrico, la capacità lavorativa appare compromessa, anche se non completamente. Il consulente ha diagnosticato una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) con tendenza alla somatizzazione (ICD-10 F 45.0), disturbo dell’adattamento con disturbi emotivi della condotta (ICD-10 F 43.25) conosciuta conflittualità coniugale (ICD-10 Z 63.0). La patologia psichiatrica oggettivata influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato in misura del 40% a partire dal mese di luglio 2007. Il disagio psichico esperito dal peritando fa sì che egli non riesca a svolgere l’attività lavorativa per una giornata intera, essenzialmente per una ridotta tolleranza allo stress richiesto. La presa a carico psichiatrica non ha portato ad un tangibile miglioramento con ripresa dell’attività lavorativa, il quadro psicopatologico ansioso-depressivo ha manifestato una tendenza alla cronicizzazione. La prognosi a medio-lungo termine potrebbe non modificarsi ed addirittura peggiorare. L’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, è in grado di svolgere altre attività semplici nella misura del 60%.
Alla luce dei consulti specialistici, i periti hanno valutato che l’insorgente, nell’attività da ultimo svolta (aiuto-cucina), va considerato abile al lavoro nella misura del 60% (doc. AI 28-29).
A proposito delle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno affermato:
“Dal punto di vista pneumologico, sotto terapia adeguata, attualmente vi è una stabilità della sintomatologia con una funzione polmonare normale e soprattutto un test alla metacolina completamente normale, quindi, nonostante la diagnosi di asma bronchiale, verosimilmente intrinseca accompagnata da rinite cronica con numerosi episodi di esacerbazioni, dal punto di vista pneumologico l’A. è abile al lavoro nella misura del 100% nell’attività di aiuto-cucina qualora questa attività non dovesse comportare esposizioni ad agenti ambientali quali fumo od agenti tossici irritabili che possano precipitare la problematica asmatica. Sotto trattamento adeguato completo è stata infatti documentata una reversibilità completa del disturbo ostruttivo e soprattutto una stabilità della malattia senza peggioramento al test di broncoprovocazione specifico alla metacolina.
Dal punto di vista reumatologico l’A. presenta una sindrome lombospondilogena cronica con alterazioni degenerative a carico del rachide lombare, nonché alterazioni della statica dei piedi bilateralmente e dita a martello bilateralmente. La valutazione attuale non di discosta sostanzialmente da quella effettuata nel 2006 dal Dr. __________ per la __________. Attualmente forse vi è un maggior decondizionamento muscolare considerati gli anni trascorsi in completa inattività. Pertanto, dal punto di vista reumatologico teorico, come aiuto-cucina, l’A. presenta un’incapacità lavorativa del 20% da intendersi come riduzione del rendimento sull’arco di una normale giornata lavorativa. L’A. è in grado però di svolgere attività da leggere a mediamente pesanti, che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi con il rachide lombare e con il tronco, che permettano il rispetto delle regole di ergonomia della schiena e con la possibilità di effettuare delle brevi pause al bisogno. In attività rispettose di tali limiti l’A. è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 10%.
Dal punto di vista psichiatrico l’A. presenta una sindrome mista ansioso-depressiva, con tendenza alla somatizzazione, un disturbo dell’adattamento con disturbi emotivi della condotta ed una conosciuta conflittualità coniugale. La patologia psichiatrica oggettivata influisce sulla capacità lavorativa dell’A. in una misura attualmente del 40%. Secondo le indicazioni del nostro consulente tale percentuale è da conglobare e non da addizionare ad eventuale invalidazione da parte somatica.
Pertanto l’A. è da ritenere inabile al lavoro complessivamente nella misura del 40% nell’attività da ultimo svolta di aiuto-cucina. Tale riduzione della capacità lavorativa insorge a partire dal mese di luglio 2007 quando l’A. inizia la presa a carico psicoterapeutica ed a quel mese risalgono le certificazioni d’incapacità lavorativa da parte psichiatrica. Rispetto alle valutazioni precedenti la componente algica lamentata dall’A. non appare in primo piano. L’A. non ha assunto un comportamento teatrale atto a perorare la richiesta della rendita d’invalidità. La valutazione attuale si discosta essenzialmente rispetto alla valutazione dell’entità del quadro psicopatologico ansioso-depressivo descritto dalla psichiatra curante ritenuto invece di grado lieve-medio dal nostro consulente. Dalla ricostruzione anamnestica e dal colloquio non emerge instabilità affettiva, né difficoltà di attenzione e concentrazione, né irascibilità o rallentamento psicomotorio. Dall’incontro, inoltre, non è evidenziabile il disturbo di personalità dipendente, in particolare l’A. non conferma una situazione di disagio quando è solo, alcuna paura d’essere abbandonato, alcuna tendenza ad incoraggiare gli altri a prendere decisioni per lui. La presa a carico psichiatrica non ha portato ad un tangibile miglioramento con ripresa dell’attività lavorativa. Il quadro psicopatologico ansioso-depressivo ha manifestato una tendenza alla cronicizzazione. La prognosi a medio-lungo termine potrebbe non modificarsi ed addirittura peggiorare.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA` D’INTEGRAZIONE
L’A. è da considerare abile al lavoro in attività da leggere a mediamente pesanti, che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi con il rachide lombare e con il tronco, che permettano il rispetto delle regole d’ergonomia della schiena, che permettano d’effettuare delle brevi pause al bisogno, che non comportino esposizioni ad agenti ambientali quali fumo od agenti tossici irritabili e che, infine, tengano conto del basso livello culturale dell’A.. In attività rispettose di tali limiti l’A. è da ritenere abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 40% e ciò a partire dal mese di luglio 2007.” (doc. AI 28-29/31)
Sulla base della perizia SAM, il medico SMR, dr. med. __________, ha stabilito che l’interessato sia nell’attività abituale di aiuto cucina che in attività adeguate nel rispetto dei limiti funzionali descritti è inabile al lavoro al 40% dal mese di luglio 2007. A proposito dei limiti funzionali il medico SMR ha evidenziato che l’insorgente “può svolgere attività adeguate leggere-mediamente pesanti, che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi con il rachide lombare e con il tronco, che permettano il rispetto delle regole d’ergonomia della schiena, che permettano d’effettuare delle brevi pause al bisogno, che non comportino esposizioni ad agenti ambientali quali il fumo od agenti tossici irritabili e che infine tengano conto del basso livello culturale dell’assicurato” (doc. AI 32-2).
Il 4 gennaio 2010 l’UAI ha ricevuto dall’insorgente un referto del 19 dicembre 2009 del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ da cui emerge, a proposito del motivo della consultazione, che “si tratta di un paziente noto per una BPCO, che da alcuni giorni accusa dispnea ingravescente, tanta tosse e catarro e picchi febbrili.” I medici hanno diagnosticato un’esacerbazione infettiva di BPCO (possibile H1N1, clinicamente poco probabile), ipertensione arteriosa trattata, ipertrofia prostatica trattata, sindrome ansioso-depressiva (doc. AI 39-1).
Il medico SMR, dr. med. , il 4 giugno 2010, ha confermato il precedente rapporto medico del 30 ottobre 2010 compilato sulla base della perizia pluridisciplinare SAM del 23 settembre 2009 ed ha affermato che “le nuove informazioni mediche pervenute agli atti, rispettivamente referto __________ dell’ del 19.12.2009, riferiscono circa un episodio di esacerbazione di BPCO (già conosciuta da tempo) con associata (poco probabile) infezione influenzale H1N1, entrambi prontamente farmacologicamente trattate” (doc. AI 46-1).
In sede di risposta i medici SMR, Dr. med. __________, FMH medicina generale e dr.ssa __________, specialista in psichiatria, hanno evidenziato che “in ricorso (05.07.2010) non viene presentata nessuna documentazione medica che possa modificare le conclusioni mediche a cui si è giunti con la valutazione SAM del 23.09.2009 che quindi si riconfermano” (doc. V/2).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Gli specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale e patologica del ricorrente, le affezioni attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale cronica in alterazioni degenerative del rachide lombare: discopatia L4-L5 con protrusione discale recessale a sinistra, lieve protrusione diffusa del disco L5-S1 senza conflitti radicolari, moderati segni di spondilartrosi L3-S1 bilateralmente; piedi piatti trasversali e longitudinali, alluce valgo bilateralmente con dita a martello, sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) con tendenza alla somatizzazione (ICD-10 F 45.0) in disturbo dell’adattamento con disturbi emotivi della condotta (ICD-10 F 43.25), conosciuta conflittualità coniugale (ICD-10 Z 63.0) e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di asma bronchiale verosimilmente intrinseca accompagnata da rinite cronica con numerosi episodi di esacerbazioni, ipertensione arteriosa (doc. AI 28-24).
I periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc. AI 28-5) ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 24 e 25 giugno, nonché 7 luglio 2009 (doc. AI 28-1).
L’insorgente peraltro, circa l’aspetto medico, si limita in sostanza a contestare la circostanza che la diminuzione di rendimento del 10% attestata in ambito reumatologico e quella del 40% certificata in ambito psichiatrico non siano state sommate e il fatto che le conclusioni del perito psichiatra mal si conciliano con la terapia del medico curante, Dr. med. __________.
Egli ritiene inoltre che la sua attività sia già da qualificare quale leggera-mediamente pesante per cui andrebbe presa in considerazione una diminuzione della capacità lavorativa del 20%.
7.Per quanto concerne la critica circa la divergenza tra le conclusioni del dr. med. __________, medico capo clinica __________, FMH psichiatria e psicoterapia del 21 luglio 2009 e la terapia messa in atto dal medico curante, dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta, va innanzitutto evidenziato che il perito, nel redigere il proprio referto, ha tenuto conto di tutta la documentazione specialistica agli atti ed in particolare anche dell’ultimo certificato medico presentatogli dai collaboratori del medico curante, e meglio un attestato del 9 giugno 2009 sottoscritto dal dr. med. __________, medico chirurgo psicoterapeuta, specialista in psichiatria, e dalla dr.ssa med. __________, specialista in psicologia giuridica (cfr. doc. AI 28-44, doc. AI 28-6 e doc. AI 28-37: “Il collaboratore del Dr. __________, Dr. __________, nel mese di giugno 2009 conferma la cronicizzazione del quadro psicopatologico ansioso-depressivo con tendenza alla regressione. Aggiunte le psicodiagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, disturbo ipocondriaco. Confermata un’incapacità lavorativa completa”).
Come rilevano la dr.ssa med. __________, SMR, specialista in psichiatria, ed il dr. med. __________, FMH medicina generale, in sede di ricorso l’insorgente non ha presentato ulteriore documentazione medica atta a sovvertire le convincenti ed univoche conclusioni del consulente del SAM.
Del resto, come ammette lo stesso assicurato, il rapporto del dr. med. __________, “non si limita ad esporre il proprio punto di vista, ma puntualizza ciò che non ritiene realizzato nel rapporto del curante” e “alla raccolta dei dati anamnestici è stato consacrato un tempo relativamente lungo” (doc. I).
Per cui il TCA non ha nessun motivo per scostarsi dalle valuta-zioni del consulente SAM, Dr. med. __________, e dei periti del SAM, che hanno valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi, si sono fondati su esami approfonditi, hanno tenuto conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, il cui referto è stato stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) ed è chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica.
Nella misura in cui l’insorgente riscontra una divergenza tra le conclusioni del consulente del SAM e le terapie messe in atto dal proprio curante, va evidenziato che occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2).
Il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).
Occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
La circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 5.3, 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
Inoltre va ribadito che queste conclusioni sono state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________ e dalla dr.ssa med. __________, pure SMR e specialista in psichiatria.
La censura va respinta. Da una parte infatti, come si vedrà in seguito, questa limitazione non va comunque addizionata a quella del 40% in ambito psichiatrico per cui, anche se nell’attività adeguata fosse incapace al 20% non vi sarebbe una modifica complessiva della riduzione del rendimento o dell’incapacità lavorativa. D’altra parte nella perizia SAM figura che le limitazioni non si limitano solo alla necessità di effettuare delle pause ma consistono anche nell’evitare movimenti eccessivamente ripetitivi con il rachide lombare e con il tronco e che permettano il rispetto dell’ergonomia della schiena (doc. AI 28-28). Il consulente in integrazione ha elencato, nel suo rapporto del 19 novembre 2009, quali attività da leggere a medio-pesanti sono ancora esigibili con la riduzione della capacità lavorativa del 20% (autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante [fiori, prodotti farmaceutici], aiuto in attività manuali/artigianali [aiuto-fiorista, aiuto-giardiniere], compiti di controllo/manutenzione tipici delle organizzazioni comunali [letturista, ripristino dei cestini, pulizia fontane, servizi]; doc. AI 35-1).
Anche le perizie reumatologica e pneumologica meritano di conseguenza conferma.
Va qui evidenziato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. sentenza del 4 settembre 2001, I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza del 19 agosto 2005, I 606/03, l’allora TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella causa in esame è stato fatto.
In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie, ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Nel caso di specie i periti del SAM dopo aver evidenziato che la patologia psichiatrica oggettivata influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato in misura del 40%, hanno affermato che “secondo le indicazioni del nostro consulente tale percentuale è da conglobare e non da addizionare ad eventuale invalidazione da parte somatica” (doc. AI 28-30). Infatti il dr. med. __________, nel referto del 21 luglio 2009 ha espressamente affermato che “tale percentuale è da conglobare e non da addizionare ad eventuale invalidazione da parte reumatologica” (cfr. doc. AI 28-40).
Dalla perizia emerge infatti che in ambito reumatologico la capacità lavorativa è diminuita a causa della patologia degenerativa a carico della colonna lombosacrale e delle alterazioni statiche a carico dei piedi bilateralmente (doc. AI 28-22). In ambito psichiatrico le limitazioni funzionali sono date dal fatto che vi è una ridotta tolleranza allo stress richiesto (doc. AI 28-40).
Nella valutazione globale è stato dunque tenuto conto di tutte le patologie di cui soffre il ricorrente: in particolare della sindrome lombovertebrale cronica in alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatia L4-L5 con protrusione discale recessale a sinistra, lieve protrusione diffusa del disco L5-S1 senza conflitti radicolari, moderati segni di spondilartrosi L3-S1 bilateralmente) e della sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) con tendenza alla somatizzazione (ICD-10 F 45.0) in disturbo dell’adattamento con disturbi emotivi della condotta (ICD-10 F 43-25).
In queste condizioni, ribadito che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica che di principio il giudice non rimette in discussione, questo Tribunale non ha motivo per ritenere che la percentuale di incapacità lavorativa dal punto di vista reumatologico e quella dal punto di vista psichiatrico debbano essere sommate.
Infine, va ancora evidenziato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni della perizia SAM e dei medici SMR, dr. med. __________, __________ ed __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione l’UAI ha concluso che dal mese di luglio 2007 l’interessato è abile al lavoro al 60% sia nella precedente attività che in attività adeguate al suo stato di salute che tengano conto dei limiti funzionali medici.
Va ora esaminato se il raffronto dei redditi è stato eseguito correttamente.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso in esame, dal questionario per il datore di lavoro, emerge che l’interessato svolgeva un’attività a tempo parziale (35 ore a settimana a fronte di un orario normale dell’azienda di 42 ore; doc. AI 10-3) di aiuto cucina/tuttofare (doc. AI 15-1), portinaio (doc. AI 10), per un salario annuo, nel 2007, di fr. 39'702 (doc. AI 10-3), che aggiornato secondo il CCL della ristorazione e dell’albergheria al 2008 ammonta, secondo il consulente in integrazione, a fr. 40'325.
L’insorgente contesta l’ammontare del reddito da valido nella misura in cui viene preso in considerazione un salario parziale (rapportato alle 35 ore effettivamente svolte) e viene raffrontato con un salario da invalido al 100%. Egli chiede che anche il reddito da valido sia adeguato nella misura del 100%.
Chiamato ad esprimersi in merito il consulente in integrazione ha affermato:
“(…)
Per rispondere alle richieste di precisazioni, si ribadisce che per determinare il reddito da valido, si è deciso di impiegare il CCL del settore albergheria e ristorazione con una percentuale lavorativa dell’85%. L’assicurato ha infatti scelto tale percentuale senza che vi sia un qualsiasi legame al danno alla salute. Per l’Assicurazione invalidità questo significa che l’A. è da considerarsi salariato all’85% e non, come richiesto dal ricorrente, al 100%.” (doc. V/1)
In sede di osservazioni il ricorrente ha ribadito che:
“(…)
L’UAI vorrebbe ritenere il salario percetto dal signor RI 1 in proporzione delle 35 ore svolte (che corrisponde ad un’attività lavorativa in misura dell’85%) e confrontarli ai dati statistici per un’attività al 100%.
Tale modo di procedere non è corretto. Il salario dev’essere raffrontato ad un salario per un’attività lavorativa di analoga durata. Nei fatti il signor RI 1 svolgeva un’attività lavorativa a tempo pieno, non v’è dunque spazio per il raffronto sulla base del cosidetto metodo misto. Si impone dunque che il salario percetto dall’assicurato per un’attività praticamente a tempo pieno venga riportato ad un orario completo, come ritenuto nel ricorso.” (doc. VIII)
La tesi del ricorrente non può essere seguita per i seguenti motivi.
A norma dell’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore fino al 31 dicembre 2003:
“L’invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l’assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell’invalidità e dopo l’esecuzione di eventuali provvedimenti d’integrazione, nell’esercizio di un’attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro, e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.”
L’art. 27bis OAI in vigore fino al 31 dicembre 2003 prevedeva che:
“1 Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’articolo 27 per quest’altra attività. In tal caso, occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.
2 Quando si possa presumere che l’assicurato, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa.”
Per l’art. 28a LAI in vigore dal 1° gennaio 2008 (in precedenza in parte simile all’art. 28 cpv. 2-2ter LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007):
“1 Per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.
2 L’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
3 Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”
Per l’art. 27 bis OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa.
Va ancora evidenziato che l’art. 16 LPGA prevede:
“Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.”
Con sentenza I 429/02 del 15 ottobre 2003 il TF, a proposito di un assicurato che lavorava all’83%, ha affermato (cfr. anche sentenza U 479/05 del 6 febbraio 2007, consid. 8.6.1 e seguenti):
„Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid die massgebenden gesetzlichen Bestimmungen und Grundsätze, namentlich diejenigen über die Invaliditätsbemessung nach der Einkommensvergleichsmethode (Art. 28 Abs. 2 IVG; BGE 128 V 30 Erw. 1, 104 V 136 Erw. 2a und b), richtig wiedergegeben. Darauf wird verwiesen. Zu Recht hat das kantonale Gericht auch Art. 27bis Abs. 1 IVV angeführt, wonach bei Versicherten, die nur zum Teil erwerbstätig sind (...), für diesen Teil die Invalidität nach Art. 28 Abs. 2 IVG festgelegt wird (erster Satz). Waren sie daneben in einem Aufgabenbereich nach Art. 5 Abs. 1 IVG tätig, so wird die Invalidität für diese Tätigkeit nach Art. 27 IVV festgelegt (zweiter Satz); in diesem Fall sind der Anteil der Erwerbstätigkeit (...) und der Anteil der Tätigkeit im andern Aufgabenbereich festzulegen und der Invaliditätsgrad entsprechend der Behinderung in beiden Bereichen zu bemessen (dritter Satz von Art. 27bis Abs. 1 IVV; gemischte Methode). Ist anzunehmen, dass Versicherte im Zeitpunkt der Prüfung des Rentenanspruchs ohne Gesundheitsschaden ganztägig erwerbstätig wären, so ist die Invaliditätsbemessung gemäss Art. 27bis Abs. 2 IVV ausschliesslich nach den Grundsätzen für Erwerbstätige zu bemessen. Ob eine versicherte Person als ganztägig oder zeitweilig erwerbstätig einzustufen ist - was je zur Anwendung einer andern Methode der Invaliditätsbemessung (Einkommensvergleich oder gemischte Methode) führt -, ergibt sich aus der Prüfung, was die versicherte Person bei im Übrigen unveränderten Umständen täte, wenn keine gesundheitliche Beeinträchtigung bestünde. Die Statusfrage beurteilt sich praxisgemäss nach den Verhältnissen, wie sie sich bis zum Erlass der Verwaltungsverfügung entwickelt haben, wobei für die hypothetische Annahme einer im Gesundheitsfall ausgeübten vollen Erwerbstätigkeit der im Sozialversicherungsrecht übliche Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erforderlich ist (BGE 129 V 152 Erw. 2.1, 125 V 150 Erw. 2c, je mit Hinweisen).
Zu ergänzen ist, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 29. Mai 2001) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 127 V 467 Erw. 1, 121 V 366 Erw. 1b).
2.1 Die Vorinstanz hat zu Recht festgestellt, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt des invalidisierenden Unfalls vom 6. Januar 1998 keiner vollen Erwerbstätigkeit nachging. Auf Grund der seinerzeitigen Unfallmeldung vom 8. Januar 1998, des IK-Auszugs betreffend die beinahe 20-jährige Firmenzugehörigkeit sowie der telefonischen und schriftlichen Auskünfte seitens der T.________ AG, vom 6. September 2001 bzw. 5. Februar 2002 ergibt sich ohne weiteres, dass der Versicherte ab 1. Februar 1990 seine Stelle als Heizungs- und Lüftungsmonteur nur mehr im Umfange von 83 % eines Vollpensums versah. Der Beschwerdeführer macht nun geltend, dass er im Hinblick auf die per Ende 2000 erfolgte vorzeitige Pensionierung seiner Ehefrau (Jahrgang 1941) das Arbeitspensum spätestens Anfang 2000 wieder auf 100 % ausgedehnt hätte. Aus der Gegenüberstellung des vor ihrem Eintritt in den Ruhestand erzielten Lohnes und der von der Ehefrau danach bezogenen Altersrente der Pensionskasse resultiere nämlich eine Einkommensreduktion von rund Fr. 10'000.-, welche er wettzumachen beabsichtigt hätte, da das Ehepaar einen ansehnlichen Lebensstandard gewohnt sei.
Das kantonale Gericht hat indessen zutreffend erwogen, dass auf Grund der vorliegenden Verhältnisse nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass der Versicherte ohne Gesundheitsschaden wieder eine vollzeitliche Erwerbstätigkeit aufgenommen hätte. Denn es vermag nicht einzuleuchten, dass der Beschwerdeführer, nachdem er bereits während rund zehn Jahren nur mehr an vier Tagen pro Woche einer Erwerbstätigkeit nachgegangen ist, ausgerechnet kurz vor Vollendung des 60. Altersjahres wieder eine Vollzeitanstellung gesucht hätte, zumal er selber gerade nicht geltend macht, ein solcher Schritt wäre finanziell notwendig gewesen. Auch die letztinstanzlich vorgebrachte Einwendung, es sei dem Versicherten als "Krampfernatur" äusserst unwohl, wenn er nichts zu tun habe, spricht keineswegs für eine Ausdehnung des Arbeitspensums im Falle unbeeinträchtigter Gesundheit. Die weiteren Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, wonach er seinen zusätzlichen freien Wochentag seit Februar 1990 dazu verwende, in seiner eigenen Werkstätte zu Hause die verschiedensten Arbeiten zu verrichten und in seinem Heim möglichst alles selber zu reparieren und in Ordnung zu halten, machen vielmehr deutlich, dass sich der Beschwerdeführer in all den Jahren auch ohne Vollzeitstelle durchaus zu beschäftigen wusste. Er ist deshalb hinsichtlich des hier relevanten Zeitraums ab 1. Januar 2000 als Teilerwerbstätiger zu qualifizieren, wobei das Teilpensum auf 83 % zu veranschlagen ist. Da die angegebenen übrigen Verrichtungen (Werkstattarbeiten, Reparaturen im Haus) nicht als Tätigkeit im andern Aufgabenbereich im Sinne von Art. 5 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 27 IVV zu werten sind, kommt nicht die gemischte, sondern die Einkommensvergleichsmethode zur Anwendung.
2.2 Unter sämtlichen Verfahrensbeteiligten ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer ohne Gesundheitsschaden im Jahre 2000 als teilerwerbstätiger Heizungs-/Lüftungsmonteur mit einem Arbeitspensum von 83 % einen Jahreslohn von Fr. 70'362.- erzielt hätte. Diesem sog. Valideneinkommen ist das im selben Jahr bei zumutbarer Ausübung einer leidensangepassten Erwerbstätigkeit erreichbare Salär gegenüberzustellen. Dabei kann offen bleiben, ob sich dieses - wie die Vorinstanz annimmt - auf Fr. 52'875.- oder - wie der Versicherte geltend macht - auf (minimal) Fr. 46'222.- beläuft. Denn der aus dem Einkommensvergleich resultierende Invaliditätsgrad von 24,9 % oder 34,3 % liegt auf jeden Fall unter der hier relevanten 40 %-Hürde gemäss Art. 28 Abs. 1 IVG. Verwaltung und Vorinstanz haben somit einen über den 31. Dezember 1999 hinausreichenden Rentenanspruch zu Recht verneint.“ (sottolineature del redattore)
Analogamente a quanto deciso dal TF nella sentenza I 429/02 del 15 ottobre 2003, anche nel caso di specie va ritenuto che l’interessato, senza il danno alla salute, avrebbe continuato a lavorare 35 ore a settimana. Né egli fa valere che nelle ore restanti avrebbe svolto lavori domestici (mansioni consuete) e che pertanto andrebbe applicato il metodo misto. Anzi, lo stesso insorgente, 60enne e con figli ormai maggiorenni e non più bisognosi di cure (cfr. anche sentenza U 479/05 del 6 febbraio 2007, consid. 8.6.3), ha espressamente affermato che “nei fatti il signor RI 1 svolgeva un’attività lavorativa a tempo pieno, non v’è dunque spazio per il raffronto sulla base del cosidetto metodo misto” (doc. VIII).
Esclusa l’applicazione del metodo misto, il grado d’invalidità deve pertanto essere calcolato sulla base del raffronto dei redditi (sentenza I 429/02 del 15 ottobre 2003, cfr. anche sentenza U 479/05 del 6 febbraio 2007, consid. 8.6.1 e seguenti).
Nel caso in esame, dunque, va preso in considerazione un salario annuo, nel 2008, di fr. 40’325.
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59’979 (4'806 : 40 X 41.6 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008).
L’assicurato, quale aiuto cucina, avrebbe guadagnato fr. 40’325 nel 2008.
Tale reddito, conseguito lavorando all’83% si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente svolta al 100% (cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”: fr. 3’729 : 40 X 42 X 12 mesi = 46’985). Considerato che, come si vedrà in seguito, l’interessato non ha comunque diritto ad una rendita, non è necessario esaminare se nell’ambito del calcolo del gap salariale appena effettuato, il raffronto tra i due redditi andrebbe fatto prendendo in considerazione il salario conseguito lavorando al 100%.
In concreto, perciò, vanno ritenuti realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido del 9,1% (differenza del 14,1% - 5%), in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel caso di specie il consulente in integrazione ha deciso una riduzione del 15%, spiegandone dettagliatamente i motivi:
“- attività a tempo parziale: è corretto affermare che la totalità degli uomini che esercitano un’attività a tempo parziale è svantaggiata. In effetti, in tutti i settori professionali, i lavoratori a tempo parziale percepiscono salari inferiori rispetto al rapporto tra tempo di lavoro e salario mediamente percepito dai lavoratori a tempo pieno.
Egli ha poi spiegato perché non ha ritenuto applicabili ulteriori riduzioni (doc. AI 35-4, per quanto concerne la riduzione per il gap salariale, cfr. supra).
L’insorgente chiede che venga applicata la riduzione massima per l’aspetto intellettivo, per il fatto che non parla l’italiano, per la sua età, essendo ormai prossimo al pensionamento e per il fatto che negli ultimi anni ha svolto sempre la medesima attività ed ora dovrebbe esercitare una professione quale operaio generico con vari limiti.
Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito, il consulente in integrazione ha confermato la precedente presa di posizione, affermando inoltre che “le riduzioni al reddito da invalido per motivi linguistici (l’assicurato è di origine __________) non sono da considerarsi in questo caso non da ultimo visto che le attività semplici e ripetitive indicate nel precedente rapporto tengono conto della particolare situazione dell’assicurato non richiedendo particolari conoscenze e padronanza della lingua italiana.” (doc. V/1).
In concreto il TCA, viste anche le spiegazioni fornite dal consulente in integrazione non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione nell’applicazione della riduzione concessa, considerato che rientra nei limiti previsti dalla giurisprudenza e ritiene che la valutazione dell’UAI, tenuto conto del fatto che l’interessato si trova da diversi anni in Svizzera (1986), è di nazionalità svizzera, può svolgere attività dove non è necessaria la padronanza della lingua italiana e che i limiti funzionali sono già conglobati nella valutazione medica, sia corretta.
Va qui comunque evidenziato che anche volendo prendere in considerazione una riduzione, generosa, del 20%, tenuto inoltre conto del fatto che già il gap salariale è stato calcolato in maniera favorevole al ricorrente, nel preciso caso di specie l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una rendita.
Innanzitutto il reddito da invalido non ammonta a fr. 25'481, come calcolato dall’UAI, bensì, se ridotto del 15% e se tenuto conto del gap salariale del 9,1%, calcolato generosamente, a fr. 27’806. Infatti l’importo di fr. 59'979 va dapprima ridotto del 9,1% (gap salariale) per un ammontare di fr. 54'521 e poi del 15% per raggiungere fr. 46'343. Ritenuto che l’interessato può svolgere un’attività lucrativa leggera al 60%, il reddito da invalido da prendere in considerazione ammonta a fr. 27'806.
Se raffrontato con il salario da valido di fr. 40'325, il grado d’invalidità ammonta al 31%, invece del 37% calcolato dall’UAI.
Prendendo in considerazione una riduzione, generosa, del 20% e dunque un salario da invalido di fr. 26'170, il grado d’invalidità raggiungerebbe il 35%.
Ma vi è di più. Infatti, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro e pur non essendo realizzati i presupposti, utilizzare tutti i parametri più favorevoli per il ricorrente, e meglio una riduzione del 25% ed il gap salariale del 9,1% (quest’ultimo calcolato sulla base dell’attività parziale), si otterrebbe comunque un reddito da invalido di fr. 24'535 per un grado d’invalidità del 39% insufficiente per ottenere il diritto ad almeno ¼ di rendita.
Va qui evidenziato che raffrontando i redditi nel 2009 e nel 2010, dovendoli entrambi aggiornare all’evoluzione dei salari, il risultato non cambia.
Infatti, nel 2009 i salari da valido ed invalido andrebbero aumentati del 2,1% (cfr. la vie économique 6-2010 tabella 10.2 pag. 95) per un grado d’invalidità, prendendo in considerazione l’ipotesi più favorevole per il ricorrente ossia, oltre al gap salariale del 9,1% anche la riduzione del 25%, del 39% (fr. 25’050 per il salario da invalido e fr. 41’172 per il salario da valido). Allo stesso modo per il 2010, aumentando i salari del 1,2% (cfr. stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali, pubblicata su www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html), si raggiungerebbe un grado d’invalidità del 39% (25’351 per il salario da invalido e fr. 41'666 per il salario da valido).
In queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha negato al ricorrente il diritto ad una rendita.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, in casu le spese, per fr. 200.--, andrebbero poste a carico del ricorrente.
Tuttavia, il 5 luglio 2010 l’assicurato, al beneficio di prestazioni assistenziali, ha inoltrato un atto intitolato “istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria per quanto attiene le tasse e le spese di giustizia”. Nello scritto ha precisato di voler domandare che il ricorrente “venga posto a beneficio dell’assistenza giudiziaria sia per quanto attiene le tasse e le spese di giustizia, sia per quanto attiene per spese di giustizia.” (doc. II, sottolineatura originale).
Va ancora evidenziato che per l’art. 13 Lag il beneficio dell’assistenza giudiziaria è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e può estendersi: alla dispensa totale o parziale, dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese (lett. a), all’anticipazione, totale o parziale, da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente (lett. b), all’ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio (lett. c).
In concreto l’insorgente ha espressamente chiesto, sia nel “titolo” dell’istanza, che nell’istanza stessa, di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria unicamente per quanto concerne le tasse e le spese di giustizia. Egli non ha invece domandato di poter essere posto all’ammissione del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag); Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nel caso in esame, ritenuto che l’assicurato si trova nel bisogno visto che, come emerge dagli atti, percepisce prestazioni da parte della pubblica assistenza (cfr. doc. II/1 e allegati al doc. XII), che di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento, l’insorgente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di rimborso qualora la sua situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ritenuto inoltre che l’interessato versa in gravi condizioni finanziarie, che l’art. 61 lett. f LPGA prevede che se le circostanze lo giustificano il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio e che il patrocinatore è verosimilmente incorso in una svista indicando nella stessa frase, in due occasioni, di voler l’assistenza giudiziaria per le spese di giustizia, senza indicare anche il gratuito patrocinio, tutto ben considerato, al ricorrente va concesso anche il gratuito patrocinio, considerato come l’interessato necessitava dell’ausilio di un patrocinatore. Anche in questo caso resta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti