Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2010.140
Entscheidungsdatum
18.10.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.140

cs

Lugano 18 ottobre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 aprile 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nato nel 1977, di professione metalcostruttore, il 2 luglio 2009 ha inoltrato all’UAI il formulario di notifica per adulti per il rilevamento tempestivo (doc. AI 2-1).

Dopo aver effettuato gli accertamenti medici ed economici ritenuti necessari, l’UAI, con decisione del 13 aprile 2010 (doc. AI 47-1), preavvisata con progetto dell’11 gennaio 2010 (doc. AI 37-5), ha rifiutato sia il diritto ad una rendita d’invalidità, sia a provvedimenti professionali poiché il grado d’invalidità raggiunge il 10% (doc. AI 47).

B. RI 1, rappresentato dalla MLaw RA 1, dello studio legale e notarile RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta decisione, postulando l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella misura più ampia possibile con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. I).

L’interessato domanda che la decisione sia modificata nel senso che il grado d’invalidità sia stabilito nel 36% con diritto ad una riqualifica professionale.

L’insorgente non contesta né gli apprezzamenti medici, né l’ammontare del reddito da valido utilizzato dall’UAI per il calcolo del grado d’invalidità, ma chiede che quale reddito da invalido venga preso in considerazione il salario mensile di fr. 3'090 comunicatogli dalla __________ quale salario usuale versato ad un operaio non qualificato e con attività leggera.

C. Con risposta del 23 giugno 2010 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

D. Il 30 giugno 2010 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di 20 giorni per trasmettere il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, comunicandogli che in sua mancanza il Tribunale si sarebbe pronunciato sulla base degli atti in suo possesso (doc. VI), mentre il 12 luglio 2010 l’avv. RA 1RA 1 ha chiesto la proroga del termine per notificare eventuali nuovi mezzi di prova (doc. VII), concessa il 13 luglio 2010 (doc. VIII).

in diritto

In ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Nel merito

  1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

  1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) il collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

L’art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedi-menti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

  1. In concreto l’UAI ha respinto la richiesta del ricorrente di ottenere prestazioni dell’AI e il diritto a provvedimenti professionali poiché il grado d’invalidità è del 10%.

Le parti sono concordi nel ritenere corrette le conclusioni del medico SMR, dr. med. __________, che, sulla base della documentazione medica agli atti, dopo aver posto la diagnosi di sindrome lombo vertebrale subacuta su/con lievi alterazioni degenerative con discopatia L4/L5 – L5/S1, lieve scoliosi sx convessa e importante disbalance muscolare, ha accertato un’incapacità lavorativa al 100% dall’8 aprile 2009 come fabbro “ed attività molto pesanti simili considerate non più esigibili” ed una capacità totale in attività leggera e mediamente pesante, “che possa saltuariamente implicare anche qualche compito pesante ma gli permetta sempre il rispetto dei criteri di ergonomia della schiena e una certa varietà nelle posizioni, anche a partire dal 18.08.2009”, con i seguenti limiti funzionali: non può sollevare ripetutamente pesi > ai 20 – 25 kg, difficoltà ad assumere a lungo una postura monotona con tronco in ante flessione (doc. AI 27-2).

Non è contestato neppure il salario da valido di fr. 59'800 annui fatto valere dal ricorrente in sede di osservazioni al progetto di decisione ed utilizzato dall’UAI nella decisione impugnata e corrispondente al minimo salariale evinto dal contratto collettivo di lavoro per i metalcostruttori in Ticino con effetto dal 1° gennaio 2010 (cfr. doc. AI 45).

Resta da esaminare a quanto ammonta il salario da invalido.

  1. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, emerge che il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'979 (4’806 : 40 X 41.6 [cfr. la vie économique 9-2010 tabella B9.2 pag. 98] X 12) e di fr. 61'387 nel 2009 (4'907 [4'806 + 2,1%; cfr. la vie économique 9-2010 tabella B10.2 pag. 99] : 40 X 41.7 [cfr. la vie économique 9-2010 tabella B9.2 pag. 98] X 12) e di fr. 62'001 nel 2010 (+ 1%; cfr. www.bfs.admin.ch: evoluzione dei salari nel 2010).

L’assicurato, quale metalcostruttore, avrebbe guadagnato fr. 59’800 nel 2010 (cfr. consid. 4).

Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 28 “prod. e fabbric. di prodotti in metallo”, conoscenze professionali e specializzate, livello 3: fr. 5’695 : 40 X 41.6 X 12 mesi = 71'074 nel 2008, fr. 72'746 nel 2009 [5'815 {5'695 + 2,1%} : 40 x 41,7 X 12] e fr. 73'473 nel 2010 [+ 1%]).

Il salario da invalido va pertanto ridotto dell’13,6% (differenza del 18,6% - 5% come da sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009) ed ammonta a fr. 53’569.

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella presente evenienza, tenuto conto della giovane età del ricorrente e della capacità totale in attività leggere a giusta ragione l’UAI non ha ritenuto di dover ridurre ulteriormente il reddito da invalido.

Il TCA ritiene che la valutazione dell’UAI, tenuto conto della giurisprudenza sopra riportata, sia corretta.

Per cui il reddito da invalido ammonta a fr. 53’569. Va qui evidenziato, come si vedrà meglio in seguito (consid. 9 in fine), che anche volendo, generosamente, ridurre il reddito ancora del 5% come richiesto dal ricorrente (cfr. pag. 7, doc. I), il grado d’invalidità non raggiungerebbe comunque il 20%.

  1. Il ricorrente contesta il calcolo sopra esposto e sostiene di poter guadagnare al massimo fr. 45'000 all’anno. A comprova delle sue affermazioni ha prodotto uno scritto della __________ di __________ che ha affermato di non avere “ruoli che consentano di garantire un’attività con le caratteristiche da lei esposte” e della __________ la quale ha attestato che per un operaio non qualificato e con attività leggera il salario iniziale ammonta a fr. 3'090 per tredici mensilità (doc. B e C). Egli sostiene inoltre l’inapplicabilità delle tabelle statistiche relative ai salari mediani percepiti in Svizzera ritenuto come i redditi in Ticino sarebbero nettamente inferiori rispetto a quelli delle altre regioni (cfr. anche i contratti collettivi di lavoro prodotti in sede di osservazione al progetto di decisione).

L’insorgente ritiene pertanto da una parte che le attività proposte dal consulente in integrazione (aiuto magazziniere, operaio generico, venditore non specializzato) non si trovano facilmente in Ticino e dall’altra che i salari ticinesi, rispetto al resto della Svizzera, sono nettamente inferiori, per cui occorre far capo alle attestazioni prodotte. Ciò anche in base alla giurisprudenza del TF che permetterebbe di far capo alle tabelle ISS solo in assenze di dati concreti.

Le censure del ricorrente, per i motivi che seguono, vanno respinte.

  1. Con sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 il TF ha già avuto modo di affermare che:

" 4.1 Per quanto concerne per contro la determinazione del reddito da invalido, il Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza stabilito fare stato in primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 segg.). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'ISS (DTF 126 V 76 consid. 3b con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (RAMI 1999 no. U 343 pag. 412).

4.2 Questi principi sono stati confermati dal Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza pubblicata in DTF 129 V 472. In tale occasione questa Corte ha dichiarato conforme al diritto federale l'applicazione dei salari deducibili dalla DPL, precisando tuttavia che essi possono essere unicamente ritenuti se, oltre all'edizione di almeno cinque fogli DPL, contengono indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso e su quello medio del gruppo corrispondente cui è fatto riferimento. In caso contrario non è possibile fondarsi su DPL, ma si deve far capo ai dati statistici salariali dell'ISS. In quella sede il Tribunale federale delle assicurazioni ha pure precisato che eventuali contestazioni in relazione alla scelta e alla rappresentatività dei fogli DPL vanno di principio fatte valere nell'ambito della procedura di opposizione. Infine, è stato stabilito che dai valori ottenuti applicando il materiale DPL non è possibile operare deduzioni (DTF 129 V 475 segg. consid. 4.2.1-4.2.3). Per contro, la questione di sapere se e in quale misura i salari fondati sui dati statistici ISS possano o debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri, questi, che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente e che le consentono di operare una deduzione massima del 25% (DTF 126 V 75).”

Per quanto concerne la critica circa la differenza tra i valori salariali ticinesi e quelli del resto della Svizzera con sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 il TF ha affermato:

" 6.1 Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurato contesta la validità e l'applicabilità dei dati DPL considerati dall'INSAI, ritenuti non scientifici. Inoltre chiede che per determinare il reddito da invalido vengano utilizzati i dati elaborati dall'Ufficio cantonale di statistica (Ustat) - a partire dai rilevamenti pubblicati dall'omonimo Ufficio federale - e vengano presi in considerazione i salari conseguibili in attività leggere e non qualificate nel Cantone Ticino. Egli postula una riduzione, dal guadagno così determinato (fr. 43'728.-), del 20% per tenere conto delle particolarità della sua situazione personale e professionale.

(…)

8.1 Per i motivi che verranno esposti nel presente considerando, questa Corte, con decisione plenaria del 10 novembre 2005, ha deciso che la precedente prassi che tollerava la possibilità di fare capo ai dati statistici relativi alle "grandi regioni" (tabella TA13) di cui all'ISS per determinare il reddito ipotetico da invalido non può più essere ammessa (cfr. pure sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3). Non può pertanto più essere ulteriormente convalidata la prassi del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e l'applicazione sistematica dei valori statistici (federali o cantonali) relativi alla regione ticinese per tenere conto delle frequenti (ma non sempre, nel caso concreto, necessariamente esistenti) differenze tra salari regionali e nazionali.

8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3 Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statistici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4 A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTf 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5 Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali.”

A proposito della documentazione raccolta presso diversi posti di lavoro (ovvero le DPL), va evidenziato come nella DTF 129 V 472 la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

  1. Nella fattispecie il salario indicato dalla __________ non è il salario concretamente conseguito dall’insorgente in seguito al danno alla salute bensì il possibile reddito che una singola ditta sita in Ticino sarebbe disposta a pagare ad un operaio non qualificato per un attività leggera nel corso del primo anno di attività (doc. B).

Questo Tribunale ha inoltre già avuto modo di rilevare, in una sentenza 32.2008.240 del 27 luglio 2009 dove un assicurato affermava che “in nessun settore di attività ove vige un contratto collettivo di lavoro, vale a dire quei settori di attività che garantiscono un maggior salario minimo, è possibile reperire un salario minimo” come quello evinto dalla tabella TA1 (cfr. consid. 1.2 della sentenza 32.2008.240 del 27 luglio 2009), che con sentenza 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, il Tribunale federale ha ricordato come "nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)".

Il TCA ha pertanto ritenuto corretto, nella determinazione del reddito da invalido dell’interessato, ancora abile al 100% in attività adatte, applicare i dati statistici della Tabella TA1, concernente una vasta gamma di attività adeguate allo stato di salute dell’interessato, come ritenuto dall’amministrazione (cfr. sentenza 32.2008.240 del 27 luglio 2009, consid. 2.12).

Anche nel caso di specie non potendo far capo alla situazione professionale e salariale concreta dell’insorgente ed in assenza delle DPL conformi alla giurisprudenza federale, è a giusta ragione che l’UAI, per il calcolo del reddito da invalido, ha fatto capo alle statistiche salariali, e meglio alla Tabella TA1.

La differenza di salario tra il Ticino e il resto della Svizzera, viene presa in considerazione, secondo le modalità stabilite dal TF nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 citata al considerando 5, tramite la riduzione percentuale, nel preciso caso di specie, del 13,6% del reddito da invalido (cfr. consid. 5).

Quanto alla contestazione del ricorrente circa la scarsità di attività confacenti al suo stato di salute, che sarebbe comprovata dallo scritto della __________ (doc. C), va evidenziato che ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Al ricorrente si presenta - nel momento determinante della decisione in lite - un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili (e peraltro anche sufficientemente specificate) che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 463/00 del 28 ottobre 2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una certa misura e quindi anche del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti, sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).

In questo contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

  1. Ne segue che il reddito da invalido va calcolato conformemente a quanto indicato al consid. 5 ed ammonta a fr. 53'569.

Partendo da un salario da valido di fr. 59'800 e confrontandolo con quello da invalido, ridotto del 5% come chiesto dal ricorrente per un importo di fr. 50’891, si ottiene un grado d’invalidità del 15% che non dà diritto né ad una rendita né ai provvedimenti professionali richiesti.

Va qui evidenziato che anche volendo prendere in considerazione i parametri del 2009, ossia dell’anno in cui l’interessato ha inoltrato la domanda volta ad ottenere i provvedimenti integrativi, l’esito della richiesta non sarebbe modificato. Infatti, pur partendo da un salario da invalido di fr. 53'038 (61'387 – [13,6% di 61'387], cfr. consid. 5), ridotto del 5% a fr. 50’386 e pur volendolo raffrontare con il salario da valido, più favorevole, del 2010, di fr. 59'800, la percentuale raggiungerebbe il 16%.

In queste condizioni la decisione dell’UAI è corretta ed il ricorso va respinto.

  1. L’insorgente chiede di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA l'art. 28 cpv. 2 sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

I tre presupposti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28 novembre 2000).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

In una recente sentenza il TF sembra porre, quale elemento di valutazione della possibilità di esito favorevole della causa e quindi dell'adempimento di questa condizione, la lunghezza del provvedimento impugnato. Il TF, nella sentenza 30 agosto 2010 9C_916/2009, ha infatti ammesso, in una fattispecie ticinese, il ricorso di un assicurato che lamentava la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria. Il TF ha indicato come il TCA abbia motivato il suo giudizio in 44 pagine ciò che indizierebbe – in uno con "numerose questioni di non immediata soluzione" (che però il TF non ha indicato in quel considerando) – complessità della procedura ed esito non scontatamente sfavorevole giustificanti la necessità di patrocinio e conseguente concessione dell'assistenza giudiziaria.

In concreto da una parte il ricorso era sin dall’inizio privo di esito favorevole vista l’abbondante giurisprudenza federale in materia e dall’altra il ricorrente, malgrado l’invito esplicito del TCA (doc. VI), non ha prodotto il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e non ha esposto il suo stato finanziario non dimostrando così, come all’imposizione di collaborare voluta dalla procedura, la sua indigenza.

Ne segue che la richiesta va respinta.

  1. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--vanno a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese pari a Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

17

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51
  • DTF 134 V 32212.06.2008 · 4.992 Zitate
  • DTF 129 I 135
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 129 V 47201.01.2003 · 4.684 Zitate
  • DTF 129 V 475
  • DTf 129 V 484
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