Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2009.72
Entscheidungsdatum
03.09.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.72

FS

Lugano 3 settembre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 febbraio 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1948, professionalmente attivo quale parrucchiere indipendente (doc. AI 10/2), nel mese di gennaio 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) infarto miocardico (…)” (doc. AI 1/1-8).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui un’inchiesta economica per gli indipendenti –, con decisione 19 febbraio 2009 (doc. AI 36/1-3), preavvisata con progetto 27 febbraio 2008 (doc. AI 24/1-3), l’Ufficio AI, in applicazione del metodo straordinario, ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2006.

1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – rilevato che la valutazione dell’inchiesta economica per gli indipendenti “(…) contrasta con i certificati medici aggiornati (allegati B e C). Dall’esame del suddetto rapporto risulta che la riduzione dal 50% al 45% è il frutto di un ragionamento virtuale e contraddittorio. (…)” (doc. AI 37/4) – ha chiesto:

" (…)

  1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e modificata nel senso che al ricorrente è riconosciuto un grado d’invalidità del 50% con conseguente adeguamento della rendita.

  2. Protestate spese e ripetibili.

(…)." (doc. AI 37/5)

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con lettera 23 aprile 2009 l’avv. RA 1 ha chiesto “(…) l’allestimento di una perizia allo scopo di accertare il grado d’invalidità, tenendo concretamente conto (e non ipoteticamente come nel rapporto doc. 18) della capacità lavorativa del ricorrente, che dovrà essere valutata considerando l’entità reale degli impedimenti fisici nello svolgimento della specifica attività di parrucchiere. (…)” (VI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'insorgenza del diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 19 febbraio 2009, con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita, è conforme o meno alla legislazione federale.

L’assicurato, contestata la valutazione medica e l’inchiesta economica per gli indipendenti, ha chiesto il riconoscimento di un grado d’invalidità del 50%.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’atti-vità lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (DTF 128 V 29; Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 128 V 31).

In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedi-mento dovuto al danno, e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04; STFA 24 maggio 2006 nella causa C., I 782/03; STFA 27 agosto 2004 nella causa I, I 543/03 e STFA 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.2 e STFA 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’inci-dente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.6. Nella fattispecie, ricevuta la domanda di prestazioni, l’ammini-strazione, dopo aver esperito degli accertamenti di natura medica e economica, ha sottoposto il caso al dr. __________, medico SMR (doc. AI 17/1), il quale, nel rapporto 27 giugno 2007 (doc. AI 18/1-2) – posta la diagnosi principale di “(…) periartropatia omeroscapolare bilaterale, a destra su tendinopatia calcarea, cervicobrachialgie su turbe degenerative (…)” (doc. AI 18/1) e quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di “(…) stato dopo infarto miocardico (gennaio 2006) e 3x bypass aortocoronarico (…)” (doc. AI 10/1); ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) limitazione nell’uso delle braccia, riduzione della capacità di lavorare con le braccia addotte oltre 60-70° e riduzione maggiore oltre l’orizzonta-le. Non può fare attività pesanti, né spostamenti lunghi, frequenti e veloci (…)” (doc. AI 18/2) e considerata un’incapacità totale del 100% dal dicembre 2005 e del 40% dal marzo 2006 nell’attività di parrucchiere in proprio ritenuta quale attività adeguata –, ha espresso la seguente valutazione:

" (...)

Assicurato 59.enne, parrucchiere, in proprio dal 1977.

Nel gennaio 2006 infarto miocardio, con in seguito operazione (3x bypass aortocoronarico).

AI controllo cardiologico del luglio 2006 si conferma il buon esito dell'intervento, con frazione eiezione leggermente diminuita e ipocinesia parziale della parete.

Per la cardiopatia attività leggere, come la sua, sono da considerare esigibili (dopo 3 mesi di IL completa per l'infarto e l'operazione) in maniera normale.

La patologia delle spalle riduce la CL nella sua attività, non appare pero' giustificata una IL 50%, trattandosi di patologia suscettibile di miglioramento se adeguatamente trattata (Medicamenti, fisioterapia) e tale da permettere di svolgere l'attività al 60%, suddivisa in 2 mezze giornate di orario ridotto (2x 3 ore) cosi' da permettere un adeguato tempo di riposo.

Colloquio odierno telefonico col curante: risulta che la limitazione non è nella mobilità ma nei dolori all'uso delle braccia.

NB: l’A. segnala al curriculum di lavorare 5 ore/ di 2 al mattino e 3 al pomeriggio: potrebbe aumentare l'orario a 6 ore /di, raggiungendo una CL = 60%).

Da valutare se indicata indagine per dipendenti.

(…)" (doc. AI 18/2).

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va qui ancora evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, 9C_332/2009 destinata alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision (Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1. Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30. Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die 5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S. 45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt, Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).

4.3

4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572 zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere, wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E. 3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren Hinweisen).

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z., 9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)

2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. __________, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-to è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 60% nell’attività abituale di parrucchiere in proprio, ritenuta quale attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti, dal marzo 2006.

Questa valutazione non è stata validamente contestata dal patrocinatore dell’assicurato che non ha prodotto la benché minima documentazione medica – tali non possono certo essere ritenuti i certificati 21 marzo e 13 giugno 2008 (doc. AI 37/9 e 37/10) nei quali il dr. __________, FMH in medicina generale, si è semplicemente limitato a confermare un’inabilità lavorativa del 50% – dalla quale si potesse evincere che la valutazione del dr. __________ fosse errata.

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Pertanto – ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti) – questo Tribunale ritiene che, senza che sia necessario procedere alla chiesta perizia (cfr. consid. 1.5), la valutazione del dr. __________, va confermata.

L’Alta Corte, in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008, per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre 2008 nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

Ciononostante va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.9. Per la determinazione del grado d’invalidità l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario in considerazione del fatto che l’assicurato svolge un’attività indipendente e che il reddito da invalido non ha potuto essere accertato o stimato in maniera affidabile.

In effetti, l’incaricata dell’inchiesta economica per gli indipendenti, nel rapporto 8 novembre 2007 (doc. AI 20/1-5), ha evidenziato che “(…) la perdita economica negli ultimi anni è stata importante. La cifra d’affari è diminuita di circa il 70% rispetto alla media degli anni precedenti (dal 2004 al 2000), ma nell’anno utilizzato per il raffronto, ovvero il 2006, l’assicurato ha chiuso il negozio per tre mesi ed in seguito ha ripreso, lentamente, l’attività. I dati economici non sono dunque rappresentativi poiché disponiamo unicamente del 2006, che è l’an-no appunto della malattia. Non potendo procedere con il metodo ordinario, propongo pertanto di utilizzare il confronto delle attività e dei redditi quale metro di valutazione. (…)” (doc. AI 20/3).

Questo Tribunale, viste le argomentazioni suenunciate e conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5), deve innanzitutto concludere che a ragione l’Ufficio AI ha applicato il metodo straordinario per il calcolo del grado d’invalidità.

Nel citato rapporto d’inchiesta, l’incaricata, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha concluso:

" (...)

  1. DATI RIGUARDANTI L’AZIENDA

2.1 PRIMA DELL’INSORGENZA DELL’INVALIDITÀ

L'assicurato è titolare del negozio Coiffeur __________ in __________, __________. Prima del danno alla salute gli orari del negozio erano i seguenti: da martedì a sabato, dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 13.30 alle 18.30. Da sempre, spiega l'assicurato, garantisce una presenza pressoché continua in negozio, non fa vacanza né i "ponti" in occasione delle festività.

2.2 DOPO L'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Dopo un periodo di chiusura completa del negozio (tre mesi) ha ripreso ad orario ridotto, ovvero dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00 (ovvero tre ore in meno rispetto a prima, circa il 40% in meno).

  1. MANO D'OPERA

Non ha mai avuto dipendenti né aiutanti di qualunque genere. Dall'insorgenza del danno ha assunto una persona per le pulizie, che prima faceva lui stesso. Si è trattato comunque di una collaborazione saltuaria, remunerata fr. 20.-- orari ma non dichiarata; non potendosela permettere finanziariamente, cerca di farne a meno e vi ricorre solo quando è strettamente necessario.

  1. DATI RIGUARDANTI IL REDDITO DELL’ASSICURATO/A

4.1 REDDITO AZIENDALE

Dopo l’insorgenza del danno alla salute

Prima dell’insorgenza del danno alla salute

2006 Fr. 1’535.- 2005 Fr. 32'000.- 2004 Fr. 30'000.-

2003 Fr. 30'000.- 2001-2002 Fr. 30'000.- 1999-2000 Fr. 30'000.-

Il reddito tassato non è comprensivo delle IPG.

CONTI ECONOMICI:

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Utile

1'535.-

23'018.-

26'461.-

28'305.-

37'530.-

28'447.-

24'285.-

Costi

10'656.-

10'760.-

11'494.-

9'281.-

9'991.-

10'914.-

11'848.-

Ricavi

12'191.-

33'779.-

37'955.-

37'587.-

38'548.-

39'361.-

36'134.-

L'assicurato ha dichiarato di essere a beneficio di prestazioni assistenziali dal 2006. Da un'inchiesta telefonica presso l'Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona è emerso che dal febbraio 2006 al dicembre dello stesso anno le indennità ammontavano, mensilmente, a fr. 884.- mentre da gennaio 2007 sono di fr. 878.-riconosciute sino alla fine dell'anno.

La perdita economica negli ultimi anni è stata importante. La cifra d'affari è diminuita di circa il 70% rispetto alla media degli anni precedenti il danno (dal 2004 al 2000), ma nell'anno utilizzato per il raffronto, ovvero il 2006, l'assicurato ha chiuso il negozio per tre mesi ed in seguito ha ripreso, lentamente, l'attività. I dati economici non sono dunque rappresentativi poiché disponiamo unicamente del 2006, che è l'anno appunto della malattia.

Non potendo procedere con il metodo ordinario, propongo pertanto di utilizzare il confronto delle attività e dei redditi quale metro di valutazione.

  1. CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITA

Campi di attività senza danno alla salute

Pondera- zione Senza danno

Tasso d'incapacità

Inc. di lavoro ponde- rata

Limitazioni. Esecuzione dei lavori da parte di terzi

Attività di coiffeur

90%

50%

45

Considerata la difficoltà dell'assicurato nel tenere a lungo le braccia alzate, cosa che l'attività di parrucchiere richiede quasi costantemente, ritengo che l'incidenza dell'impedimento sia maggiore rispetto a quella proposta medicalmente, che peraltro nella sua valutazione si esprime sull'attività nel suo complesso.

Contabilità/ Ordinazione prodotti

5%

0%

Nessuna limitazione.

Pulizia negozio

5%

20%

1

Limitato nella pulizia dei vetri e delle parti alte del negozio. Attività eseguita non frequentemente, dunque la percentuale è modesta. Della pulizia settimanale l'assicurato può ancora farsi carico autonomamente.

Totale

100%

46%

Campi d'attività

Ponderazione senza danno

Incapacità al lavoro nei campi d'atti-vità

*Base salariale mensile 1)

Reddito annuale senza danno (con ponderazione)

Perdita di guadagno

Parrucchiere

90%

50%

  1. 4'186.-

45'208.-

22'604.-

Contabilità/ ordinazioni

5%

0%

  1. 6'063.-

3'637.-

Pulizia

5%

20%

  1. 4'021.-

2'412.-

482.-

totale

100%

51'257.-

23'086.-

  1. secondo la tabella dei salari svizzeri 2004

  2. Livello di qualificazione 3 (uomini)

  3. Livello di qualificazione 3 (uomini)

  4. Livello di qualificazione 4 (uomini)

Reddito ipotetico (da valido): fr. 51'257.-

Reddito da invalido: fr. 28'171.-

Perdita di guadagno: fr. 23'086.-

Raffronto tra la perdita di guadagno e il reddito ipotetico: 45%.

VALUTAZIONE E PROPOSTA

Dal metodo straordinario qui applicato si evince una percentuale del 45%, che è nettamente inferiore rispetto alla perdita economica subita dall'assicurato. Come si è visto tuttavia, da un lato mancano dati economici attendibili, dall'altro sono intervenuti eventi, come la chiusura del negozio, che hanno sicuramente influito sul calo di clientela.

Va detto comunque che l'assicurato non è stato sostituito nel periodo di malattia né lo è tuttora, e questo porta a pensare che sia in grado di sostenere il proprio lavoro ancora oggi, seppur con la parziale riduzione del tempo di lavoro; nondimeno, gli orari di apertura ridotti non corrispondono ad una riduzione di clientela in misura direttamente proporzionale.

Propongo così di riconoscere un grado di invalidità del 45% che corrisponde sostanzialmente all'esigibilità stabilita medicalmente.

  1. PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

6.1.1 La capacità di guadagno potrebbe essere considerevolmente migliorata con l'adattamento dell'azienda o mediante la consegna di mezzi ausiliari? No

Ritiene necessaria una perizia? No

6.2 Tramite riformazione professionale

6.2.1 La capacità di guadagno potrebbe essere considerevolmente migliorata mediante un cambiamento dell'attività nell'azienda stessa o tramite una riformazione professionale? No

Ritiene necessaria una perizia? No

(…)" (doc. AI 20/2-5).

L’ispettorato AI ha proceduto alla valutazione della capacità di guadagno comparando le diverse mansioni costitutive la professione di parrucchiere in proprio prima e dopo il danno alla salute, giungendo alla conclusione di una perdita economica del 45%.

L’assicurato, pur avendone avuto la possibilità (la risposta di causa è stata notificata al suo patrocinatore il 21 aprile 2009 [V]), non ha contestato questo modo di procedere.

In questo senso, ritenuto che all’avv. RA 1 non poteva di certo sfuggire che entro il termine per presentare eventuali altri mezzi di prova egli doveva e/o poteva presentare le proprie osservazioni alla risposta di causa, la domanda di poter “(…) esprimermi, in merito all’allegato di risposta, prima del giudizio (…)” (VI) va disattesa in quanto meramente defatigatoria.

Questo Tribunale non ha poi motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 12 novembre 2007 (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/ 2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197).

Nella ripartizione delle mansioni e i relativi impedimenti calcolati dall’ispettorato AI è stato tenuto conto dell’entità dell’a-zienda del ricorrente e del fatto che esso non ha avuto dipendenti né aiutanti di qualunque genere. L’inchiesta economica ha quindi evidenziato che “(…) dal metodo straordinario qui applicato si evince una percentuale del 45%, che è nettamente inferiore rispetto alla perdita economica subita dall’assicu-rato. Come si è visto tuttavia, da un lato mancano dati economici attendibili, dall’altro sono intervenuti eventi, come la chiusura del negozio, che hanno sicuramente influito sul calo di clientela. Va detto comunque che l’assicurato non è stato sostituito nel periodo di malattia né lo è tuttora, e questo porta a pensare che sia in grado di sostenere il proprio lavoro ancora oggi, seppur con la parziale riduzione del tempo lavorativo; nondimeno, gli orari di apertura ridotti non corrispondono ad una riduzione di clientela in misura direttamente proporzionale. (…)” (doc. AI 20/4).

Non vi è motivo, a mente del TCA, per scostarsi né dalla ripartizione delle mansioni, né dalla percentuale di impedimenti stabilita dall’amministrazione.

Come emerge dall’inchiesta economica, l’assicurato è ancora in grado di occuparsi convenientemente della parte relativa alla “pulizia negozio”; infatti ha ammesso che “(...) dall’insor-genza del danno ha assunto una persona per le pulizie, che prima faceva lui stesso. Si è trattato comunque di una collaborazione saltuaria, remunerata fr. 20.- orari ma non dichiarata; non potendosela permettere finanziariamente, cerca di farne a meno e vi ricorre solo quando è strettamente necessario. (…)” (doc. AI 20/2). Le limitazioni pratiche per la succitata attività – osservato che: “(…) limitato nella pulizia dei vetri e delle parti alte del negozio. Attività eseguita non frequentemente, dunque la percentuale è modesta. Della pulizia settimanale l’assicurato può ancora farsi carico autonomamente (…)” (doc. AI 20/3) – sono quindi state quantificate nel 20%.

Quanto invece alla parte relativa alla “attività di coiffeur” le limitazioni pratiche inerenti alla mansione summenzionata sono state quantificate nel 50% e la funzionaria incaricata ha puntualizzato che “(…) considerata la difficoltà dell’assicurato nel tenere a lungo le braccia alzate, cosa che l’attività di parrucchiere richiede quasi costantemente, ritengo che l’inci-denza dell’impedimento sia maggiore rispetto a quella proposta medicalmente, che peraltro nella sua valutazione si esprime sull’attività nel suo complesso (…)” (doc. AI 20/3).

Per la parte relativa alla “contabilità/ordinazione prodotti” non è invece stata riscontrata alcuna limitazione.

Tenuto conto di quanto sopra, l’Ufficio AI ha proceduto a calcolare l’invalidità, conformemente al metodo straordinario, giungendo ad un grado di invalidità del 45%.

La presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa dell’assicurato, tenuto conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 26 gennaio 2006 nella causa D, inc. 32.2005.71; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).

Al riguardo occorre solo evidenziare che il consulente che ha esperito l’indagine economica ha utilizzato le tabelle TA1 e TA7 del 2004 anziché quelle del 2006. Tuttavia da un calcolo effettuato sulla scorta dei valori salariali enumerati nelle medesime tabelle del 2006 si raggiunge ugualmente un grado di invalidità del 45%. Anche volendo applicare unicamente la tabella TA1 il grado d’invalidità risulta essere inferiore al 50%. Ne consegue che non si giustifica un rinvio degli atti all’amministrazione affinché esperisca ulteriori accertamenti in merito.

Allo stesso risultato, grado d’invalidità inferiore al 50%, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo considerare l’evoluzione dei redditi sino al 2009, anno in cui è stata resa la decisione impugnata.

2.10. In simili circostanze – ritenuto che l’inizio dell’inabilità lavorativa totale va fatto risalire al mese di dicembre 2005 e considerato un grado d’invalidità del 45% – è a giusto titolo che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2006 (un anno dopo l’inizio dell’in-capacità lavorativa totale attestata dal dicembre 2005, cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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