Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2008.67
Entscheidungsdatum
16.02.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.67

FS/td

Lugano 16 febbraio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 aprile 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 febbraio 2008 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe __________, professionalmente attivo quale cuoco responsabile presso il ristorante __________ di __________ (doc. AI 12/1-3), nel mese di aprile 2006 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) sindrome lombovertebrale su spondilartrosi e lesione dell’anello fibroso a livello di L4-L5 e L5-S1 con protrusione foraminale sinistra e conflitto con la radice S1 (…)” (doc. AI 2/1-8).

Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui un’inchiesta economica per gli indipendenti –, con decisione 22 febbraio 2008 (doc. AI 69/1-5), preavvisata con progetto 8 gennaio 2008 (doc. AI 64/1-5; con il quale è stato annullato il precedente progetto 4 gennaio 2007 sub doc. AI 29/1-4), l’Ufficio AI, in applicazione del metodo straordinario, ha negato all’assicura-to il diritto a una rendita non essendo il grado d’invalidità pensionabile.

1.2. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica, l’applicazione del metodo straordinario, la valutazione economica e meglio: l’esigibilità di attività adeguate e la riduzione sul reddito ipotetico da invalido – ha chiesto:

" (…)

In via principale

  1. Il ricorso è accolto.

  2. Di conseguenza, la decisione 22 febbraio 2008 dell’Ufficio invalidità del Canton Ticino è annullata.

  3. Di conseguenza, tenuto conto di un’incapacità lavorativa del 50%, al signor RI 1, __________, viene riconosciuta una rendita per invalidità nella misura di ½ a partire dal 17 giugno 2005.

  4. Protestate tasse, spese e ripetibili.

In via subordinata

  1. Il ricorso è accolto.

  2. Di conseguenza, tenuto conto di una capacità lavorativa in attività adeguate del 100%, al signor RI 1, __________, viene riconosciuta una rendita per invalidità nella misura di ¼ a partire dal 17 giugno 2005.

  3. Protestate tasse, spese e ripetibili.

(…)." (I, pag. 12 e 13)

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso rilevando, in particolare, che:

" (…)

Occorre osservare che l'applicazione del metodo straordinario nel caso in oggetto è stata ritenuta necessaria per la difficoltà di ricondurre l'andamento dell'attività economica dell'assicurato al suo danno alla salute. In effetti l'andamento del reddito annuo dell'assicurato (fr. 66'932.- nel 1995/06, fr. 79'576.- nel 1997/98 e fr. 66'177.- nel 2005, doc. 36 inc. AI) non è immediatamente riconducibile al danno alla salute.

L'inchiesta economica esperita dall'AI direttamente presso l'esercizio pubblico, ha permesso di chiarire l'effettiva gestione direttamente con l'interessato. I dati ripresi sono stati valutati con l'assicurato stesso, che li ha sostanzialmente condivisi.

L'applicazione del metodo straordinario e la suddivisione percentuale delle singole componenti della sua attività, sono quindi da ritenere corretti.

Concretamente la decisione verte sulla valutazione dell'inchiesta a domicilio che ha in un primo tempo considerato una capacità lavorativa del 50% nell'attività culinaria (con un'invalidità totale del 41%), ridotta con successiva ponderazione al 30% (con un'invalidità totale del 27%), indicando che l'assicurato può farsi aiutare nella citata mansione dove non può sollevare pesi superiori ai 15 kg né ruotare il tronco.

Per quanto concerne la valutazione dell'incapacità lavorativa la decisione ha fatto riferimento alla perizia 21.11.2005 svolta per l'assicuratore malattia dal perito dr. __________, specialista FMH in reumatologia. Per il valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).

In casu, la perizia dal perito reumatologico dr. __________ è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali summenzionati. Di seguito, sulla scorta della valutazione della capacità funzionale (EFL), con referto 10.3.2006 il perito ha potuto definire una capacità lavorativa nell'attività di cuoco su un'intera giornata con riduzione del rendimento del 25% (doc. 1-5 inc. AI/CM).

Volendo ritenere il ricorrente quale dipendente e quindi applicare il metodo ordinario del confronto dei redditi, considerati i dati agli atti il Consulente in integrazione professionale ha stabilito un reddito da valido di fr. 78'600.-- e, ritenuto che l'assicurato continua l'attività abituale, ha applicato la riduzione del 25% (rendimento ridotto), quindi con un'invalidità del 25%. Per contro volendo considerare l'attività idonea (leggera) secondo i redditi statistici nazionali (fr. 57'396.--) senza incapacità lavorativa e ridotto nella misura massima richiesta dal ricorrente del 25% per caratteristiche personali, si presenta un reddito da invalido di fr. 43'047, con una perdita che ammonterebbe al 45%.

Ora, si rileva che nella determinazione del reddito da invalido esso deve essere stabilito nel modo più concreto possibile e pertanto si deve partire dalla situazione professionale concreta dell'assicurato, mentre i redditi statistico entrando in considerazione quando l'assicurato in seguito dal danno alla salute non svolge un'attività lavorativa o comunque non svolge un'attività lavorativa da lui esigibile (Meyer-Blaser, BG über die IV, Zürich, 1997, p. 209). Nel caso in esame risulta quindi corretto far riferimento al reddito nell'attività effettivamente svolta, la quale, con una riduzione del rendimento del 25% per limitazioni fisiche, rappresenta l'attività esigibile che permette la migliore valorizzazione della capacità lavorativa residua dell'assicurato e quindi la miglior riduzione del danno economico.

Alla luce della valutazione medica peritale dell'incapacità lavorativa e dell'attività lavorativa effettiva è quindi corretta l'invalidità del 27% definita nella decisione impugnata.

(…)." (IV, pag. 3-5)

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

L’assicurato postula il diritto, in via principale, ad una mezza rendita e, in via subordinata, ad un quarto di rendita, dal 17 giugno 2005.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’atti-vità lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (DTF 128 V 29; Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 128 V 31).

In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedi-mento dovuto al danno, e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04; STFA 24 maggio 2006 nella causa C., I 782/03; STFA 27 agosto 2004 nella causa I, I 543/03 e STFA 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.2 e STFA 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’inci-dente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.6. Il TCA rileva innanzitutto che dagli atti di causa risulta quanto segue.

Dalle schede dei salari (documenti questi presenti nell’inc. 32.2008.50 concernente il fratello __________) emerge che il salario lordo dell’assicurato è passato dai fr. 6'100.-- del 2003 (doc. AI 23/38, inc. 32.2008.50) ai fr. 6'500.-- nel 2004 (doc. AI 23/80, inc. 32.2008.50) e ai fr. 6'550.-- nel 2005 e 2006 (fatti salvi i mesi di gennaio 2005 e da giugno 2005 a dicembre 2006 nei quali il salario è stato di fr. 6'500.-- e in seguito calcolato in base a un grado di capacità lavorativa oscillante tra il 50% e il 75%, doc. AI 23/19 e 23/57 inc. 32.2008.50).

Nei certificati di salario 2005 e 2004 dell’assicurato è riportato un salario netto di fr. 66'177.-- rispettivamente fr. 68'269.-- (doc. AI 33/16 e 36/27).

Dagli “elementi della tassazione” si evince che l’assicurato è stato tassato negli anni 1995/1996, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2003 e 2004 per dei redditi netti da attività dipendente di fr. 66'932.--, fr. 79’576.--, fr. 78'446.--, fr. 76'250.--, fr. 63'410.-- e fr. 68’269 (doc. AI 36/1-7).

Nel 2005 il reddito da attività dipendente dell’assicurato, accertato dall’Ufficio di tassazione di __________, è stato poi di fr. 66'177.-- (doc. C/1).

La __________ Assicurazione malattia, nella lettera 6 luglio 2007, riguardo alla sua inabilità lavorativa dal 17 giugno 2005, ha comunicato all’assicurato che “(…) ci riferiamo a quanto sopra ed al nostro scritto del 19.07.2006 con il quale la informavamo che secondo il nostro medico di fiducia era da ritenere abile al lavoro in misura del 75% e di conseguenza le riducevamo le prestazioni a partire dal 24.07.2006. In data 02.07.2007 abbiamo ricevuto un rapporto da parte del Prof. Dr. med. __________ nel quale viene dichiarato che nel caso in cui la situazione non sia sostanzialmente mutata rispetto alla visita del 29.01.2007, l’incapacità lavorativa del 50% deve essere mantenuta. In base a quanto sopra la informiamo che riconosceremo le nostre prestazioni retroattivamente al 24.07.2006 in misura del 50%. Le ricordiamo inoltre che con il 06.06.2007 ha esaurito il diritto dei 720 giorni d’indennità. (…)” (doc. AI 50/1).

Sempre la __________ Assicurazione malattia, con “domanda di compensazione” 7 giugno 2006 e 19 dicembre 2007 (doc. AI 19/1 e 61/1), ha comunicato all’Ufficio AI che l’assicurato percepisce un’indennità giornaliera e che “(…) in caso di concessione di un’indennità giornaliera AI eserciteremo il diritto di rivalsa nei vostri confronti (…)”

Viste le risultanze appena esposte si deve concludere che l’assicurato è da considerare quale dipendente e che, ritenute le schede dei salari, la documentazione fiscale (che va aggiornata) e dopo precise informazioni in merito agli stipendi versati dal datore di lavoro, nonché accertamenti presso la Cassa di compensazione, è possibile accertare e/o stimare in maniera affidabile i redditi determinanti necessari per il raffronto e per stabilire il grado d’invalidità.

E’ dunque a torto che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5), l’Ufficio AI, per il calcolo del grado d’invalidità, ha applicato il metodo straordinario.

Già per questa ragione la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, in applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid. 2.4), si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni dell’assicurato.

2.7. Per quel che concerne la valutazione medico teorica della capacità lavorativa in attività lucrative dagli atti risulta quanto segue.

Il dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto della visita medico fiduciaria 21 novembre 2005 indirizzata alla __________ (doc. 1/1-4) – posta la diagnosi di “(…) sindrome toracovertebrale cronica in – disfunzioni plurisegmentali bilaterali alla colonna dorsale alta-intermedia – appiattimento della dorsale con minima scoliosi sinistroconvessa; sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in – minime alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatia L4/5 e L5/S1 con protusione discale nel recesso foraminale sinistro con probabile conflitto con la radice S1, discreti segni di spondilartrosi da L4 a S1) – sbilanciamento e decondizionamento muscolare (…)” (doc. AI 1/1) – ha espresso la seguente valutazione della capacità lavorativa sia nell’abituale che in un'altra attività:

" (…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15 kg), che non implichi soltanto movimenti ripetitivi di flessione/torsione del rachide e che permetta al signor RI 1 di modificare frequentemente la posizione corporea. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% da subito.

L'attuale attività di cuoco richiede una posizione di lavoro eretta, con frequenti movimenti di anteflessione e rotazione del tronco, per cui per questo tipo di lavoro sussiste una diminuzione del rendimento: sull'arco di una giornata lavorativa normale, la diminuzione del rendimento viene da me giudicata del 40%; al termine della degenza prevista, con una muscolatura ricondizionata, la diminuzione del rendimento sarà del 25%.

Dato che la valutazione della capacità lavorativa è al momento leggermente più ottimistica rispetto a quella formulata dall'ortopedico curante, sarà utile a fine degenza presso la clinica di riabilitazione, oggettivare i limiti funzionali tramite una valutazione della capacità funzionale EFL. Rimango naturalmente a disposizione per rivedere la mia valutazione quando disporremo del EFL. In seguito bisognerà valutare l'opportunità di orientare l'assicurato verso un'attività lavorativa più consone alla capacità funzionale residua, eventualmente annunciandolo presso l'assicurazione invalidità.

(…)." (doc. AI 1/4)

I medici della __________, Clinica __________, __________, dr.ssa __________, medico responsabile EFL e __________, fisioterapista/ergonomia, nella valutazione della capacità funzionale (EFL) 24 febbraio 2006 (doc. AI 1/5-7) – posta la diagnosi di “(…) sindrome lombovertebrale su spondilartrosi e lesione dell’anello fibroso a livello L4-L5 ed L5-S1 con protrusione nel recesso foraminale sinistro e conflitto con la radice S1. (…)” (doc. AI 1/5) –, circa l’esigibilità dell’attività professionale come responsabile cucina, hanno concluso che:

" (…)

Tenendo conto della problematica alla colonna lombare, dei dolori e del decondizionamento muscolare generale, riteniamo realistica attualmente una ripresa lavorativa al 50% con le seguenti condizioni:

Difficoltà durante il lavoro si riscontrano nel sollevamento di pesi al di sopra di 15 kg (polipi congelati) da terra alla vita e poi trasportarli per lunghe distanze (dalla cantina alla cucina). Proponiamo al cliente di farsi aiutare dai colleghi per questi trasporti, possibilità realistica anche secondo il cliente. Inoltre difficoltà si riscontrano durante le rotazioni ripetute della colonna, proponiamo un buon allenamento ergonomico specifico nella rotazione ripetuta della colonna come abbiamo già visto durante i test.

In futuro sarà possibile aumentare progressivamente l'attività tenendo in considerazione l'evoluzione della problematica alla colonna lombare.

x sì x mezza giornata, per poi abituarsi (secondo l'evoluzione della problematica della colonna) ad aumentare progressivamente l'attività.

x riduzione del carico, l'aiuto di un collega durante il sollevamento e il trasporto di pesi, può aiutare il cliente a non sollevare pesi sopra i suoi limiti (15 kg da terra alla vita).

Proposte in relazione ad ulteriori trattamenti

Proponiamo di effettuare un training intensivo di rinforzo muscolare mirato e ricondizionamento cardiovascolare 3 volte alla settimana in ambito ambulatoriale per ottenere un potenziamento delle sue prestazioni. Inoltre consigliamo al cliente di continuare il rinforzo in una palestra almeno 2 volte alla settimana e in piscina 1 volta alla settimana per tutto l’anno. Questo sarebbe favorito dagli orari di lavoro del cliente che presentano una lunga pausa al pomeriggio (dalle ore 14 alle ore 18).

(…)." (doc. AI 1/6)

Al riguardo il dr. __________, nel rapporto 10 marzo 2006 al servizio medio fiduciario della __________ (doc. AI 1/4-5 dell’incarto cassa malati), ha concluso:

" (…)

Penso che avendo predisposto l'esame citato, sia ora opportuno aderire completamente alle conclusioni e proposte descritte a pagina 2 e 3 del rapporto EFL datato 24.2.2006.

Dopo un programma intenso di ricondizionamento muscolare come formulato al punto "proposte in relazione ad ulteriori trattamenti" del rispettivo rapporto a pagina 2, sull'arco dei prossimi 3 mesi, il signor RI 1 potrà di nuovo lavorare come cuoco sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una persistente diminuzione del rendimento del 25% a causa dei limiti funzionali dettati dalle alterazioni degenerative al rachide lombare note.

In un lavoro adatto allo stato di salute, come quello descritto a pagina 4 del mio rapporto medico fiduciario datato 21.11.2005, l'assicurato risulta abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%.

A mio avviso il signor RI 1, deve annunciarsi a partire da subito, per un collocamento in altra professione, presso l'assicurazione invalidità del cantone Ticino, alla quale prego di trasmettere l'incarto medico finora allestito inclusa la valutazione e EFL.

(…)." (doc. 1/4-5 dell’incarto cassa malati)

Dal rapporto medico 29 aprile 2006 (doc. AI 9/2-5) della __________, Clinica __________, risulta che l’assicurato è incapace al lavoro nella sua attività di cuoco al 50% dal 17 luglio 2005 e che anche un’altra attività potrebbe essere svolta al “(…) 50% ed in posizioni ergonomiche (…)” (doc. AI 9/4).

Il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 8 maggio 2006 (doc. AI 15/1-2), – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome lombospondilogena cronica bilaterale su alterazioni degenerativa del rachide, sbilancio e decondizionamento muscolare – sindrome toraco-vertebrale cronica con disfunzioni poli-segmen-tali bilaterali della colonna dorsale (…)” e certificati i seguenti periodi e gradi di incapacità lavorativa nell’attività esercitata: “(…) 50% dal 17.06.05 al 08.01.06, 100% dal 9.01.06 al 29.01.06 e 50% dal 30.01 06 al continua (…)” (doc. AI 15/1) – ha concluso che “(…) attualmente il paziente continua la sua attività lavorativa nella misura del 50%. Un aumento della sua capacità lavorativa non appare per ora proponibile. (…)”.

Nella “perizia medica particolareggiata” 15 maggio 2006 (doc. AI 14/1-15), il dr. __________ ha inoltre attestato una capacità lavorativa del 50% anche in un’attività adeguata: “(…) è in grado di svolgere un lavoro adeguato alle seguenti condizioni? Sì al 50% (…)” (doc. AI 14/11).

Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 22 agosto 2006, ha concluso per una “(…) IL 50% dal giugno 2005 a dicembre 2005, IL 100% a gennaio 2006, IL 50% a febbraio 2006, CL 100% con riduzione del 25% del rendimento in attività a tempo pieno da marzo 2006 nell’abituale attività di cuoco, CL 100% in attività adeguata secondo i limiti espressi nella valutazione del dr. __________ e più specificatamente nella EFL da marzo 2006. (…)” (doc. AI 20/1).

Il dr. __________, nel certificato medico 29 gennaio 2007 (doc. AI 32/3-4), ha attestato che “(…) i colleghi della Clinica di __________ sostenevano una ripresa del lavoro al 50% proseguendo la fisioterapia ambulatorialmente. Il miglioramento che si era constatato durante il ricovero presso la Clinica di __________ è andato rapidamente scemando con la ripresa del lavoro al 50% che, a mio modo di vedere, per ora non può essere aumentata. Visto il persistere della sintomatologia dolorosa abbiamo indirizzato il paziente al Prof. __________ che lo esaminerà il 29.01.2007. (…)” (doc. AI 32/4).

Il dr. __________, primario del servizio cantonale di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, nel rapporto 30 gennaio 2007 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 35/2-3), ha rilevato che:

" (…)

Non ritorneremo sull'anamnesi né sui risultati delle valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che questo paziente presenta da molti anni disturbi nel rachide lombare inferiore e alla transizione lombosacrale, che negli ultimi 2 anni hanno assunto le caratteristiche di un'insufficienza/instabilità segmetaria. Egli fatica infatti a mantenere a lungo una determinata posizione, ed effettuare movimenti di antero/retroflessione del tronco, si raddrizza "en bloc" dall'anteroflessione e constata un'accentuazione dei dolori irradiazioni pseudoradicolari negli arti inferiori con disestesie distali. Ha avuto un unico episodio di blocco funzionale iperalgico inizio gennaio 2007.

Attivo quale cuoco, lavora nella misura del 50%, da intendere come tutto il giorno con attività leggere.

In tal senso egli non esercita più la professione, ma si limita a sorvegliare l'attività e ad effettuare piccoli lavori nei momenti di punta.

Lo studio recente di RM è molto suggestivo per un'insufficienza bisegmentaria in L4/L5 ed L5/S1, dove vi è una rottura annulare interna, ben documentata da una HIZ in entrambi le sedi.

Riprendendo il discorso iniziato dal Collega __________, abbiamo discusso l'indicazione per una discografia provocativa, un esame il cui senso è di precisare l'indicazione per un intervento di decompressione/stabilizzazione.

Poiché il signor RI 1 ha malgrado tutto trovato un equilibrio tra il quadro sintomatico e la vita privata e professionale con la soluzione descritta di un lavoro sull'arco della giornata con un rendimento di 50% e questa soluzione gli sembra attualmente adeguata, non vediamo ragioni di approfondite attualmente il problema in senso chirurgico.

Pensiamo infatti che anche con un intervento, non si conseguirebbe probabilmente un miglioramento significativo della capacità lavorativa e che questo debba quindi essere riservato ad un peggioramento delle condizioni cliniche.

(…)." (doc. AI 35/2-3)

Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 9 febbraio 2007, ha osservato che:

" (…)

L'ultimo rapporto del dr. __________ ricalca dal punto di vista diagnostico le stesse conclusioni cui erano precedentemente pervenuti il dr. __________ e il dr. __________ (nella perizia), in pratica non vi sono variazioni diagnostiche e prognostiche.

Le conclusioni cui siamo pervenuti in sede di decisioni si basavano sia sul giudizio del dr. __________ che su una valutazione EFL.

Le valutazioni del dr. __________ si basavano sui medesimi elementi del dr. __________ e del dr. __________, e venivano anche riportati nel testo.

Rispetto alle conclusioni, in merito alla IL, di questi ultimi dobbiamo ritenere le nostre più approfondite e precise in quanto vi siamo giunti attraverso una valutazione specifica della capacità prestativa (EFL) e non solo attraverso una considerazione medico-teorica.

Da ultimo il dr. __________, nella sua ultima missiva, recita:

"Poiché il signor RI 1 ha malgrado tutto trovato un equilibrio tra il quadro sintomatico e la vita privata e professionale con la soluzione descritta di un lavoro sull'arco della giornata con un rendimento del 50% e questa condizione gli sembra attualmente adeguata, non vediamo ragioni di approfondire attualmente il problema in senso chirurgico."

Dobbiamo dedurre un quadro stabilizzato, una valutazione medico-teorica adeguata che a prescindere dal grado riferito (50%) è collegata invece alla capacità reale di attività come valutato in ambito EFL e che da quanto agli atti appare proprio quella praticata (attività leggera e prevalentemente di controllo, così come descritto nel suo rapporto).

(…)." (doc. AI 39/1)

Il dr. __________, nella lettera 27 giugno 2007, ha comunicato alla __________ che “(…) la stima della capacità lavorativa di questo assicurato si basa sulle constatazioni della nostra valutazione specialistica unica del 29.01.2007. Nel caso in cui la situazione non sia sostanzialmente mutata, pensiamo che essa debba essere mantenuta. In questo caso e non da ultimo tenuto conto del profilo del paziente, esiste infatti il rischio che un tentativo di ulteriore incremento porti ad un’incapacità lavorativa completa a medio-lungo termine. (…)”(doc. AI 50/2).

Va qui evidenziato che, come visto sopra, la __________ – che in un primo tempo aveva ridotto l’indennità giornaliera – sulla base dei referti del dr. __________ ha riconosciuto all’assicurato delle indennità giornaliere sulla base di un’incapacità lavorativa del 50% dal 24 luglio 2006 fino all’esaurimento del diritto ai 720 giorni d’indennità al 6 giugno 2007.

Viste le diverse valutazione espresse dal dr. __________, dal dr. , dal dr. __________ e dai medici dell’, Clinica __________ – ritenuto anche che in ogni caso gli atti già devono essere retrocessi all’Ufficio AI affinché, in corretta applicazione del metodo generale del confronto dei redditi, emetta un nuovo provvedimento –, questo Tribunale ritiene che, per poter valutare con la sufficiente tranquillità la capacità lavorativa nel tempo nella sua e in un'altra attività, l’Ufficio AI debba predisporre i necessari accertamenti medici (nuova perizia e/o coinvolgimento dei medici intervenuti e domande di delucidazioni sulle divergenze).

2.8. Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

In ogni caso, al riguardo, il TCA ricorda qui quanto segue.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 256, consid. 4, pag. 261; 115 V 133, consid. 2, pag. 134; 114 V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V 156, consid. 1, pag. 158).

Compito del consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, è invece quello di valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF del 31 marzo 2008 nella causa P., 9C_13/2007; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).

In concreto, alla luce delle risultanze di tutti gli ulteriori accertamenti da effettuarsi, il consulente in integrazione professionale dovrà valutare quali attività lavorative sono concretamente realizzabili e stabilire se e in quale misura, vista la situazione personale e/o professionale, al salario teorico statistico vada o meno applicata una deduzione conformemente alla giurisprudenza sviluppata in DTF 126 V 75.

2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, in corretta applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid. 2.6) e effettuati i necessari accertamenti (cfr. consid. 2.7 e 2.8), proceda ad emettere un nuovo provvedimento.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI e l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

La decisione impugnata è annullata e gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.9.

  1. Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

37
  • DTF 129 V 4
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 2901.01.2002 · 2.017 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 128 V 31
  • DTF 128 V 17401.01.2002 · 2.052 Zitate
  • DTF 126 V 7501.01.2000 · 7.322 Zitate
  • DTF 125 V 25601.01.1999 · 8.825 Zitate
  • DTF 123 V 176
  • DTF 114 V 313
  • DTF 107 V 21
  • DTF 105 V 15101.01.1979 · 135 Zitate
  • DTF 104 V 137
  • DTF 104 V 139
  • DTF 97 V 57
  • 9C_13/200731.03.2008 · 969 Zitate
  • e 23/57
  • e 36/27
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 224/01
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  • I 670/01
  • I 707/00
  • I 761/01
  • I 782/03
  • I 790/04
  • U 347/98