Raccomandata
Incarto n. 32.2008.186
LG/DC/lb
Lugano 30 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 settembre 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966, precedentemente attivo in qualità di assistente di produzione presso la __________, __________, in data 13 settembre 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (riqualifica professionale / rendita) per le sequele di un infortunio al ginocchio avvenuto il 1° aprile 2002 (doc. AI 3-1 e inc. LAINF 35.2008.72).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione invalidità (SAM), l’UAI, con decisione del 10 settembre 2008 (doc. AI 54-1), preavvisata con progetto del 3 luglio 2008 (doc. AI 51-1), ha respinto la richiesta dell’assicurato non essendo il grado d’invalidità pensionabile (15%).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando il provvedimento adottato dall’amministrazione e postulando il riconoscimento di una riqualifica professionale (doc. I).
A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto il referto del 21 agosto 2008 del Dr. __________ (doc. A2)
1.4. L’UAI, in risposta, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del ricorso (doc. VI + bis).
1.5. In data 30 dicembre 2008 l’avv. RA 1, subentrato quale patrocinatore dell’assicurato, ha evidenziato il forte contrasto tra i medici circa “l’opportunità e soprattutto gli effetti sulla capacità di lavoro di un ulteriore intervento chirurgico al ginocchio” e chiesto l’esecuzione di una nuova perizia specialistica, oltre che la sospensione della procedura fino al mese di gennaio 2009, allorquando l’assicurato verrà visitato dal Dr. __________ di __________ (doc. VIII+bis).
Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. VIII).
1.6. Sollecitato da questa Corte a produrre una valutazione medica del Dr. __________ (doc. X), il patrocinatore dell’assicurato ne ha prodotta una copia in data 8 luglio 2009 (doc. XIII + B).
Il doc. XIII + B è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. XIV).
1.7. L’UAI, dopo aver sottoposto il referto del Dr. __________ al SMR, ha confermato il proprio provvedimento e postulato la reiezione del gravame (doc. XV + bis).
Il doc. XVI è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XVI).
1.8 Il 28 settembre 2009 l’avv. RA 1 ha inviato al TCA un certificato medico del Dr. __________ (doc. XVII+bis).
Il doc. XVII+bis è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. XVIII).
1.9. L’UAI, il 9 ottobre 2009, ha concluso che la certificazione del Dr. __________ non permette una diversa valutazione della fattispecie e chiesto la reiezione del ricorso.
Le osservazioni dell’UAI sono state inviate al ricorrente per conoscenza (doc. XIX).
1.10. Il TCA, in data 10 giugno 2010, ha informato le parti che dall’incarto RI 1/__________ (35.2008.72) sono stati richiamati e acquisiti agli atti la perizia dell’8 marzo 2010 dell’__________ di __________ (doc. LIX), il complemento peritale del 10 maggio 2010 (doc. LXVIII) e la sentenza del TCA del 31 maggio 2010 (inc. 35.2008.72) (doc. XXII).
Questi documenti sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XXII).
1.11. Il 24 giugno 2010 l’UAI, dopo aver sottoposto la documentazione medica dell’__________ di __________ al vaglio del SMR, ha confermato le proprie conclusioni (doc. XXIII+1).
Le osservazioni sono state inviate per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XXVII).
1.12. Con scritto del 21 luglio 2010 l’avv. RA 1 ha chiesto al TCA la sospensione della vertenza in attesa che l’assicuratore infortuni prenda una posizione in merito alla decisione del TCA del 31 maggio 2010 (doc. XXV).
Il doc. XXV è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XXVI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nello scritto del 21 luglio 2010 il patrocinatore di RI 1 ha chiesto la sospensione della presente procedura rilevando quanto segue:
" con la presente vi informo che siamo in attesa di una presa di posizione da parte di __________ in merito alla decisione 31 maggio 2010 del ricorso inoltrato in parallelo presso codesto lodevole tribunale (inc. 35.2008.72).
A dipendenza da come __________ vorrà proseguire nei confronti del mio assistito, il ricorso AI potrebbe essere privato di ogni oggetto. Appare quindi opportuno lasciare in sospeso l’attuale vertenza, nell’attesa che __________ si pronunci in merito.” (doc. XXV)
2.2. A proposito della sospensione della procedura il TF in una sentenza 8C_982/2009 del 5 luglio 2010 ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et les arrêts cités)."
2.2 Une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue - c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs - eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Selon la jurisprudence, peuvent constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en oeuvre de mesures d'instruction opportunes (ATF 127 V 228 consid. 2a p. 231) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Une suspension peut également se justifier par des motifs d'économie de procédure, par exemple pour éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies (Pra 1996 no 141 p. 473 consid. 3b). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Cela vaut d'autant plus, en droit des assurances sociales, que l'art. 61 let. a LPGA exige une procédure simple et rapide devant les tribunaux cantonaux des assurances. "
Il TCA ha accolto il ricorso di RI 1, in ambito LAINF, alla luce delle conclusioni alle quali sono giunti gli specialisti della Clinica di chirurgia ortopedica dell’__________ di __________ e al fine di decidere con una maggiore tranquillità in merito alla stabilizzazione delle condizioni di salute. In particolare, gli specialisti bernesi hanno fatto dipendere la valutazione definitiva della questione inerente alla stabilizzazione delle condizioni di salute dell’insorgente dall’esecuzione di ulteriori provvedimenti diagnostici riguardanti la sospetta infezione low grade al ginocchio destro (cfr. sentenza 31 maggio 2010, inc. 25.2008.72).
Ritenuto che per l'evasione della causa sub judice non è indispensabile attendere l’esito della valutazione riguardante la stabilizzazione delle condizioni di salute dell’insorgente, questa Corte ritiene che in casu non vi sono motivi sufficienti per sospendere la causa (cfr. SVR 2004 IV Nr. 24 pag. 72 consid. 1; SVR 2003 IV Nr. 14 pag. 41; STFA del 28 novembre 2002 nella causa K., U 19/02, parzialmente pubblicata in RAMI 2003 pag. 104).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’UAI ha correttamente o meno negato all’assicurato il diritto alla rendita d’invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
Il TFA ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________) e quella ortopedica (Dr. __________).
Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 29 maggio 2008, dopo aver riassunto l’anamnesi del paziente e lo stato psichico ha posto la diagnosi di “Sindrome mista ansiosa-depressiva (ICD 10 F 41.2); probabile disturbo di personalità misto (ICD 10 F 61.0) narcisista, borderline” (doc. AI 46-23).
Lo specialista ha poi posto la seguente valutazione e conclusione:
" (…)
VALUTAZIONE:
L'assicurato presenta una sindrome ansiosa depressiva che si è venuta a creare come conseguenza di un lungo iter assicurologico dopo l'infortunio del suo ginocchio destro. Si tratta di un quadro clinico di lieve entità che non comporta nessun grado d'incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche. Alla valutazione testitisca (test di Rorschach) eseguita dallo psicologo __________ si evidenzia una organiz-zazione limite di personalità, secondo __________.
Da un punto di vista anamnestico egli ha presentato un episodio depressivo nel 1991 dopo una delusione amorosa. Da allora non ha più presentato nessun disturbo psichiatrico. In seguito, dopo l'infortunio del 2002, si assiste all'insorgenza di una sintomatologia ansiosa depressiva.
Non è constatabile nessuna patologia psichiatrica maggiore, né di tipo depressiva, né tanto meno di tipo psicotica.
Per quanto concerne l'esigibilità per un intervento chirurgico, da un punto di vista psichiatrico non esiste nessuna controindicazione per procedere ad un eventuale intervento qualora ci sia una indicazione chirurgica-ortopedica.
CONCLUSIONE:
Vedi sopra.
L'assicurato non presenta nessuna incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche.
L'evoluzione del quadro clinico è stato stazionario dal 2002 circa.
La prognosi dipenderà dal risultato della situazione assicurologica.
Non fa al caso.
Non fa al caso.
Si, da un punto di vista psichiatrico non esiste alcuna preclusione per un provvedimento di riqualifica professionale.
Non fa al caso." (doc. AI 46/23-24)
Il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nella perizia del 23 aprile 2008, dopo aver riassunto i dati anamnestici del paziente, i disturbi soggettivi, lo stato all’esame clinico del 22 aprile 2008 e la documentazione radiologica ha posto la diagnosi di: “▪ Stato dopo rottura traumatica del legamento rotuleo del ginocchio destro, ▪ stato dopo sutura e ricostruzione-plastica del legamento rotuleo destro. ▪ Condrosi femoro-rotulea di carattere cronico. ▪ Sovrappeso corporeo” (doc. AI 46-30).
Lo specialista ha quindi fornito la seguente valutazione:
" (…)
Si osserva oggi una discrepanza importante fra, il quadro doloroso ribelle, soggettivo ed i reperti clinici e radiologici. Vi è uno stato dopo ricostruzione-plastica del legamento rotuleo del ginocchio destro. Il neolegamento è continuo e consistente. E' assai probabile che i fenomeni di cicatrizzazione del legamento riparato abbiano condotto ad una patella modestamente bassa. Si tratta di una distalizzazione di ca. 6-7 mm. L'esame MRI permette di osservare un assottigliamento ed un'irregolarità della cartilagine articolare della rotula nella sua zona centrale. L'allineamento della rotula è corretto. Non vi è un'evidente atrofia muscolare della coscia. Si può unicamente indicare una modesta ipotrofia del muscolo vasto mediale destro rispetto a quello sinistro. La mobilità della rotula destra è ridotta in maniera però assai modesta rispetto alla mobilità della rotula sinistra. La flessione nel ginocchio destro avviene fino a ca. 115°, a sinistra invece fino a 135°. L'asse anatomico degli arti inferiori è sostanzialmente fisiologico. Vi è un evidente sovrappeso corporeo. I reperti oggettivi possono spiegarci reazioni dolorose nel caso di cammino su terreno accidentato, con pesi rilevanti, o nel caso di salite e discese frequenti su scale o di lavoro in posizione accovacciata o frequenti flessioni delle ginocchia. Per il cammino su terreno relativamente pianeggiante, con pesi non eccessivi, senza sollecitazioni particolari in flessioni ripetute delle ginocchia, è difficile trovare una spiegazione per il quadro algico così importante. Si può discutere sull'opportunità o meno di un intervento riparatore, ossia su una trasposizione più prossimale della tuberosità tibiale. Considerando però il decorso, la particolare situazione ed il fatto che la patella destra bassa è modesta si è portati a sconsigliare un'ulteriore misura chirurgica. Tanto più che questa non può fornire garanzie per un sollievo dal quadro doloroso. Nella fase attuale le possibilità terapeutiche conservative sono state praticamente esaurite.
Nella professione da ultimo svolta la capacità raggiunge il 70%. Si considera la riduzione dell'efficienza sul posto di lavoro.
Un'integrazione lavorativa è certamente da discutere anche in considerazione dell'età dell'assicurato. Entrano pure in considerazione lavori alternativi nel campo dell'informatica, della meccanica non pesante e dell'amministrazione. Anche le conoscenze linguistiche dell'assicurato non sono da trascurare.
La situazione è da considerarsi stazionaria. La limitazione funzionale del ginocchio destro è relativamente modesta. Un'evoluzione verso un'artrosi femoro-rotulea destra è probabile a medio e lungo termine.
Rispondo alle domande postemi
Diagnosi dal suo punto di vista specialistico.
Vedasi sotto paragrafo 5.
Nell'attività lavorativa da ultimo svolta dall'assicurato queste riducono la capacità lavorativa al 70%. Si considera una riduzione del rendimento sul posto di lavoro.
La situazione dal profilo più strettamente ortopedico è rimasta stazionaria a partire dall'anno 2004. La prognosi considera la possibilità di un'evoluzione verso un'artrosi femoro-rotulea destra, non a breve ma a medio e lungo termine.
La diminuzione della capacità lavorativa si giustifica considerando la particolare attività svolta da ultimo dall'assicurato e tenendo conto di una certa limitazione funzionale del ginocchio destro e di una problematica femoro-rotulea legata ad una patella bassa destra, sia pure di moderate dimensioni.
Attualmente non si vedono possibilità terapeutiche atte a migliorare con un buon grado di probabilità la capacità lavorativa dell'assicurato.
Provvedimenti di integrazione professionale sotto il profilo ortopedico sono da prendere in considerazione. La funzione delle estremità superiori è conservata. Anche la capacità di cammino è mantenuta. Difficoltà sorgono nel cammino frequente e soprattutto con pesi sulle scale. Difficoltà sono pure attendibili nelle attività lavorative che richiedono una ripetuta e frequente posizione accovacciata.
L'assicurato è in grado di svolgere altre attività. Infatti nel corso della sua vita ha eseguito varie funzioni. Si pensa ad attività lavorative nel campo dell'informatica, della meccanica non pesante e dell'amministrazione. E' probabile che anche le conoscenze linguistiche siano favorevoli. Le limitazioni sono costituite dal sollevamento e dal trasporto ripetuto di pesi oltre i 20 kg, dalla necessità di camminare frequentemente su scale e dall'obbligo di lavorare in posizioni coatte, soprattutto accovacciate. Anche la flessione frequente delle ginocchia potrebbe creare qualche difficoltà. Comunque con un orientamento professionale adeguato, rispettoso delle limitazioni, sarebbe possibile ottenere una capacità lavorativa del 100%.
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 6 giugno 2008 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Condrosi femororotulea e sindrome femororotulea di carattere cronico al ginocchio ds. con/su: - pregressa rottura traumatica del legamento rotuleo, - pregressa sutura e ricostruzione-plastica del legamento rotuleo a ds. con tendine semitendinoso, 5.04.2002”.
Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto quella di “Sindrome mista ansioso-depressiva (F41.2). Probabile disturbo di personalità misto (F61.0) narcisista, borderline. Obesità con BMI 32,6 ca. Epatopatia. Diverticolosi”. (doc. AI 46-15)
Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività precedente di assistente di produzione in una ditta di prodotti chimici e di pulizia, mentre in un’attività adeguata la capacità lavorativa è del 100% dall’ottobre 2002 (doc. AI 46-19).
Va pertaltro sottolineato che l’assicuratore contro gli infortuni, ritenendo lo stato di salute stabilizzato aveva posto l’assicurato al beneficio di una rendita di invalidità del 13% (sul tema cfr. consid. 2.4) a contare dal 1° marzo 2007, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 5% (cfr. inc. 35.2008.72)
2.7. Nell’ambito della vertenza LAINF, con ordinanza del 16 dicembre 2009 questa Corte ha ordinato una perizia medica affidandone l’allestimento alla Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________ (doc. XXII).
In data 27 maggio 2010 gli esperti giudiziari hanno trasmesso al TCA un complemento peritale (doc. XXII).
Nella sentenza del 31 maggio 2010 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Alla luce delle conclusioni alle quali sono giunti gli specialisti della Clinica di chirurgia ortopedica dell’__________ di __________ (cfr. consid. 2.4.) e al fine di decidere con una maggiore tranquillità in merito alla stabilizzazione delle condizioni di salute dell’insorgente, questo Tribunale non può che rinviare gli atti all’assicuratore LAINF convenuto, affinché disponga i provvedimenti diagnostici che sono stati suggeriti in relazione alla sospetta presenza di un’infezione low grade al ginocchio destro (posto che per la plica medio patellare sintomatica non è stata dimostrata l’eziologia traumatica, i relativi accertamenti suggeriti dai medici bernesi non sono di pertinenza dell’Istituto assicuratore resistente - cfr. doc. LIX, p. 6 e doc. LXVIII) e, quindi, si pronunci di nuovo sul diritto a prestazioni, dal profilo materiale e temporale, a far tempo dal 1° marzo 2007.” (sentenza 31 maggio 2010, pag. 15).”
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Per quanto riguarda la patologia psichiatrica il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto del 29 maggio 2008 ha diagnosticato una sindrome mista ansiosa-depressiva (ICD 10 F41.2) e un probabile disturbo di personalità misto (ICD 10 F 61.0) narcisista, borderline.
A mente dello specialista il quadro clinico dell’assicurato è di lieve entità e “non comporta nessun grado d’incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche”. Secondo il Dr. __________ non è infatti constatabile “nessuna patologia psichiatrica maggiore, né di tipo depressiva, né tanto meno di tipo psicotica” (doc. AI 46-23).
Queste conclusioni specialistiche, che del resto non sono state contestate attraverso dei referti medico-specialistici attestanti delle patologie psichiatriche maggiormente invalidanti, possono essere fatte proprie dal TCA.
Per quanto riguarda la patologia ortopedica il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto del 23 aprile 2008 ha diagnosticato uno “▪ Stato dopo rottura traumatica del legamento rotuleo del ginocchio destro, ▪ stato dopo sutura e ricostruzione-plastica del legamento rotuleo destro. ▪ Condrosi femoro-rotulea di carattere cronico. ▪ Sovrappeso corporeo” (doc. AI 46-30). Secondo lo specialista la situazione dal profilo ortopedico è da considerarsi stazionaria dal 2004 con una limitazione funzionale del ginocchio destro relativamente modesta.
Il Dr. __________ ha ritenuto l’insorgente abile al 70% nella precedente occupazione, mentre in attività adeguate rispettose delle limitazioni la capacità lavorativa è piena (100%).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Tale non può essere la certificazione del 21 agosto 2008 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, che nel proprio referto ha posto una diagnosi che sostanzialmente si sovrappone a quella del Dr. __________ indicando una “gonalgia cronica a destra su esiti da rottura del legamento rotuleo” (doc. A2). Per quanto riguarda la capacità lavorativa il medico curante non ha espresso una valutazione in quanto - a suo dire - bisognerà attendere l’esito di un eventuale intervento al ginocchio. Il Dr. __________ ha precisato che difficilmente RI 1 potrà ricominciare a svolgere un’attività fisicamente pesante di operaio-manovale.
Premesso che l’assicurato da ultimo non svolgeva l’attività di operaio-manovale, bensì quella di assistente di produzione alla __________, attiva nella fabbrica di prodotti di pulizia, dove egli, in posizione prevalentemente eretta con necessità di deambulazione doveva “mescolare i vari prodotti secondo le ricette” e solo alcune volte nel corso della giornata sollevare pesi attorno ai 25 kg (doc. AI 46-27), anche il perito interpellato dall’amministrazione ha indicato che le limitazioni sono costituite dal sollevamento ed al trasporto ripetuto di pesi oltre i 20 kg, dalla necessità di camminare frequentemente su scale e dall’obbligo di lavorare in posizioni coatte, soprattutto accovacciate (doc. AI 46-32).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 10 settembre 2008 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In casu, il referto del Dr. __________ dello __________ di __________ datato 25 giugno 2009 è ampiamente posteriore alla decisione impugnata e si riferisce ad un quadro clinico constatato successivamente. A prescindere dall’aspetto temporale, il medico ha comunque posto una diagnosi che si sovrappone a quello del perito indicando una “chronische femoropatellare Knieschmerzen rechts bei patellahyperkompressionssyndrom, leichte Patella baja und St.n. Versorgung einer traumatischen Ruptur des Ligamentum patellae mit zusätzlicher Verstärkung mit autologer Semitendinosussehne am 05.04.2002. St. n. Fadengranulomentfernung rechts am 05.05.2003 in Lokalanästhesie Chronische Tendinitis des Pes anserinus rechts bei Senkfüssen bds. Posttraumatische Lumbalgie bei thorakolumbaler Skoliose mit Beckentiefstand rechts von 1 cm Psoriasis an beiden Händen”
Il Dr. __________ inoltre non ha posto alcuna indicazione circa la capacità lavorativa residua dell’assicurato (doc. B).
Sia nelle annotazioni del 17 novembre 2008 che in quelle del 20 luglio 2009 il medico del SMR, Dr. __________ ha confermato la valutazione dei periti del SAM escludendo una modifica dello stato di salute rispetto a quanto accertato nel 2008 (doc. VI bis + XV bis).
In ambito LAINF (inc. 35.2008.72) il TCA ha ordinato una perizia a cura della Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________. Nel referto dell’8 marzo 2010, anch’esso dunque posteriore alla decisione impugnata, è stata posta una diagnosi in parte sovrapponibile a quella dei periti del SAM, ovvero: Stato dopo rottura traumatica del legamento patellare destro e relativa ricostruzione con sospetta infezione low grade, incipiente artrosi femoropatellare secondaria, nonché plica medio patellare sintomatica (“St. n. traumatischer Ruptur des Lig. patellae rechts mit/bei: - St. n. Rekonstruktion der Patellarsehne mittels Semitendinosussehne am 05.04.2002 m/b:
Verdacht auf Iow grade Infekt
Beginnnender sekundäre Femoropatellararthrose
Symptomatischer Plica mediopatallaris”) (doc. XXI).
Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua i periti giudiziari hanno indicato una piena capacità lavorativa dell’assicurato in attività adeguata, nel rispetto dei limiti funzionali indicati:
“Es besteht unter Einschränkungen eine Arbeitsfähigkeit für angepasste Tätigkeiten. Heute gibt der Patient an, dass er nicht mehr als 10 Minuten stehen und auch nicht mehr als 15 Minuten am Stück sitzen könne. Zudem besteht eine verminderte Gehstrecke von ca. 200 - 300 m, anschliessend muss sich der Patient hinsetzen. Es bieten sich somit Tätigkeiten mit häufigen Positionswechseln und ohne längere Gehstrecken an. Zudem müsste das Tragen von Lasten auf max. 5 kg limitiert werden. In der aktuellen Situation erscheint regelmässiges Treppensteigen und -abgehen nicht möglich.” (doc. XXII).
Limiti funzionali che, in parte, corrispondono a quelli indicati già dal Dr. __________ nella perizia SAM del 23 aprile 2008: “Le limitazioni sono costituite dal sollevamento e dal trasporto ripetuto di pesi oltre i 20 kg, dalla necessità di camminare frequentemente su scale e dall’obbligo di lavorare in posizioni coatte, soprattutto accovacciate. Anche la flessione frequente delle ginocchia potrebbe creare qualche difficoltà” (doc. AI 46-32).
Il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 22 giugno 2010 ha confermato che rispetto alla valutazione SAM non risulta una modifica della situazione clinica (doc. XXIII1).
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è tuttora abile in misura del 100% in attività adeguate.
La consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 18 giugno 2008, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato ha indicato quelle di operaio generico (mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura), vendita al dettaglio (es. addetto alla vendita di carburanti e servizi collaterali), addetto alla logistica (magazziniere, con l’ausilio del muletto), autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici), portiere, custode, guardarobiere in campo alberghiero, compiti di controllo / manutenzione tipici delle organizzazioni comunali (letturista, ripristino dei cestini, pulizia fontane, servizi). Personale ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale (archivio, servizio meccanografici, di duplicazione, economato e similari) (doc. AI 49-2).
2.10. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, l’amministrazione ha correttamente considerato i dati del 2004.
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Questa Corte dunque deve procedere ad un confronto dei redditi con riferimento anche al 2008 (data della decisione su opposizione).
2.10.1. Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 63’960.-- nel 2004, secondo quanto dichiarato dal precedente datore di lavoro, __________, (doc. AI 8-1).
Adeguando tale importo al 2008, si ottiene un reddito da valido di fr. 67'749.21 (+1,0% per il 2005; +1,2% per il 2006; +1,6% per il 2007; +2,0% per il 2008 , cfr. tab. cfr. tab. B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2010, p. 87).
2.10.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale (ndr.: cfr. 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2010, p. 86), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato, quale assistente di produzione, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 63’960.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.11.1.). Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 60'577.92, cfr. Tabella TA1 p.to 15-37 ”Attività manifatturiere”, livello di qualifica 4, fr. 4’854.-- X 12 mesi = 58’248.-- riportato su 41.6.).
Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.
Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2010, p. 864), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato, quale assistente di produzione, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 67'749.21 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.11.1.). Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 63'847.68, cfr. Tabella TA1 p.to 15-37 ”Attività manifatturiere”, livello di qualifica 4, fr. 5’116.-- X 12 mesi = 61'392.-- riportato su 41.6.).
Anche in questo caso non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.
2.10.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestimmte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.10.4. In concreto, nel rapporto del 18 giugno 2008, la consulente IP ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera (doc. AI 49-2).
Sulla base della giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.11.3.), una riduzione percentuale del salario statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).
Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 5% applicata dall’amministrazione, peraltro non contestata dal ricorrente, in quanto altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età dell’assicurato, nato nel 1966).
La percentuale globale del 5% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2004, partendo da un salario da invalido di fr. 57'258.24 e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 54'395.32 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 63’960.-- (consid. 2.11.1.) emerge un tasso d’invalidità del 14,95% arrotondato al 15% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un salario da invalido di fr. 59'978.88 e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 56'979.93 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 67'749.21 (consid. 2.11.1.) emerge un tasso d’invalidità del 15,89% arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
2.11. Nella propria domanda di prestazioni, e in sede ricorsuale, RI 1 ha postulato il riconoscimento di una riqualifica professionale (dco. AI 3-1; doc. I).
L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_978/2009 del 9 luglio 2010 ha sviluppato al riguardo le seguenti considerazioni:
“(…)
4 Le taux d'invalidité déterminé par comparaison des revenus donne en principe à l'intimé le droit à une mesure de reclassement (ATF 124 V 108 consid. 2b p. 110 sv. et les références). L'office recourant n'en disconvient pas bien que son propre calcul aboutisse à un résultat de 28 % (cf. points nos 35 et 36 du recours). Cependant, un tel droit ne dépend pas uniquement du taux d'invalidité (cf. art. 8 et 17 LAI).
Dès lors que les motifs invoqués par la juridiction cantonale ne légitimaient pas l'octroi d'une telle mesure (cf. consid. 3.2), que les autres conditions (notamment le maintien ou l'amélioration de la capacité de gain, la question de savoir si la mesure envisagée était propre à atteindre le but de la réadaptation visé, l'attitude subjective nécessaire à l'octroi d'une telle prestation) n'ont été examinées ni par cette dernière ni par l'administration et que le Tribunal fédéral ne peut pas trancher la question sur la base des pièces disponibles, il y a lieu d'annuler le jugement cantonal sur ce point également et de renvoyer la cause à l'office recourant pour qu'il examine toute les conditions auxquelles il est fait référence et rende une décision à ce propos.
Nel caso di specie, l’assicurato, oltre a non raggiungere una perdita di guadagno pari almeno al 20%, secondo la consulente in integrazione professionale non avrebbe diritto comunque ad una riqualifica professionale, per le ragioni qui esposte:
" Sulla base delle considerazioni effettuate, risulta evidente che non esistono i presupposti necessari per il diritto ai provvedimenti professionali. Oltre al fatto che non è presente un’incapacità di guadagno del 20%, non ritengo che nel prossimo futuro il danno alla salute dell’A. possa causare un’incapacità al guadagno superiore. Infatti, in base alla marginale 4011 della “Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionel” il diritto ad un riformazione sussiste se il danno alla salute ha come conseguenza una diminuzione duratura della capacità di guadagno attorno al 20%.
La presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, induce a concludere che il signor RI 1 sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo tramite i normali canali di collocamento” (doc. AI 49-3).
Anche da questo profilo la decisione del 10 settembre 2008 con la quale l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità deve essere confermata.
2.12. L’assicurato nel suo atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia (doc. VIII).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.14.).
Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"
2.14. Il ricorrente ha infine chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Dalle tavole processuali si evince che il ricorrente, coniugato con __________ e padre di due figlie, __________ (1993) e __________ (1997), vive grazie all’aiuto dell’assistenza pubblica (cfr. doc. VIII bis).
In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.
L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti