Raccomandata
Incarto n. 32.2008.145
cr//DC/sc
Lugano 29 aprile 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 giugno 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1959, di professione meccanico di utensili, in data 24 febbraio 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a seguito dei disturbi alla spalla sinistra derivanti da un infortunio occorsogli nel giugno 2002 (doc. 2/1-7).
Con decisione dell’11 agosto 2004 (doc. 2/2-5 inc. LAINF), confermata con decisione su opposizione del 21 settembre 2004 (doc. 4/2-7 inc. LAINF), l’assicuratore infortuni ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 30% a far tempo dal 1° maggio 2004 ed un’indennità per menomazione all’integrità del 10%.
Con sentenza 35.2004.109 del 7 giugno 2005, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall’interessato contro la decisione dell’assicuratore infortuni, attribuendo all’assicurato una rendita di invalidità del 31% (doc. 34/1-44).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 7 febbraio 2005, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una mezza rendita di invalidità (grado del 50%) dal 1° giugno 2003 al 31 gennaio 2004, sopprimendola a partire dal 1° febbraio 2004, visto il grado di invalidità del 30% (doc. 23-3).
A seguito dell’opposizione presentata dall’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ dello studio legale RA 1 (doc. 24-1 e 31/1-8) e dopo avere predisposto l’esecuzione di una perizia ortopedica, affidata al dr. __________ (doc. 39/1-8), con decisione su opposizione del 26 giugno 2008, l’UAI ha confermato la precedente decisione, attribuendo all’assicurato una mezza rendita di invalidità (grado del 50%) dal 1° giugno 2003 al 31 gennaio 2004, poi soppressa a partire dal 1° febbraio 2004, alla luce di un grado di invalidità del 28% (doc. A).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. __________ dello studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una mezza rendita anche dopo il 31 gennaio 2004.
In sostanza, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, criticando la valutazione operata dal dr. __________, poi avallata dal SMR, in merito ad una piena capacità lavorativa dell’interessato in attività adeguate. A mente dell’avv. __________, infatti, l’assicurato è afflitto anche da altre patologie - quali una lesione SLAP con distacco parziale del labbro glenoidale anteriore, una grave artrosi e discopatia dorsale e cervicale e una epatite B - che avrebbero dovuto essere valutate attraverso una perizia pluridisciplinare e che riducono parzialmente la capacità lavorativa dell’interessato anche in attività alternative.
Egli chiede pertanto che il grado di capacità lavorativa in qualsiasi attività sia stabilito nella misura del 70%.
L’avv. __________, tenuto conto delle patologie che affliggono l’assicurato, ha pure contestato l’esistenza di attività adeguate esigibili, ritenendo che “nella sua attuale attività di aiuto rettificatore di macchine il ricorrente mette già al massimo profitto possibile (50%) la sua residua capacità lavorativa”.
Il patrocinatore ha comunque rilevato che, alla luce di una capacità lavorativa residua del 70% in attività adeguate, dal raffronto dei redditi emergerebbe un grado di invalidità del 49.9%, arrotondato al 50%, percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità.
Infine, l’avv. __________ ha contestato l’affermazione del consulente IP riguardo ad una presunta mancanza di collaborazione dell’assicurato nell’ambito di un aiuto al collocamento che gli è stato offerto, circostanza contraddetta “dal rapporto di osserva-zione del __________ di __________ sul comportamento dell’assicurato (solo note positive) e dal complemento al rapporto di __________(“da un ultimo bilancio è emerso un buon impegno e serietà nel voler apprendere nuove conoscenze professionali …”). In considerazione di ciò, il patrocinatore ha concluso che “qualora concrete ed attuabili misure di riqualifica, formazione o integrazione dovessero essergli prospettate, il ricorrente è senz’altro disposto a prenderle in seria considerazione” (I).
1.4. L’UAI, in risposta - dopo avere confermato la correttezza sia della valutazione peritale del dr. __________, sia del raffronto dei redditi operato dal consulente IP con riferimento ad attività adeguate, esigibili al 100% - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. In data 25 settembre 2008 il patrocinatore dell’interessato ha chiesto al Tribunale che, nel caso in cui la documentazione medica agli atti venga ritenuta insufficiente per sostenere le conclusioni dell’assicurato, sia ordinata una perizia giudiziaria pluridisciplinare, che tenga conto dei danni fisici che affliggono l’interessato alla spalla, alla schiena, al ginocchio, così come della diagnosi di epatite B (VI).
Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (VII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Nella decisione del 26 giugno 2008, l’UAI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1° giugno 2003 al 31 gennaio 2004, sopprimendola poi a partire dal 1° febbraio 2004, ritenuto che dalla perizia del dr. __________ è emerso che l’interessato è, a partire dal mese di maggio 2004, inabile al lavoro al 40% nella sua precedente attività, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate alle sue condizioni di salute.
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° febbraio 2004.
2.7. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, l’incarico di eseguire una perizia specialistica.
Nel suo rapporto peritale del 25 luglio 2006, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “deficit funzionale residuale spalla sinistra in presenza di uno stato dopo frattura sotto-capitale dell’omero con interessamento del tubercolo maggiore il 19 giugno 2002, trattata conservativamente, così come di uno stato dopo artrolisi artroscopica intra- e peri-radicolare l’8 aprile 2003; disturbo funzionale segmentale alto-toracico, rispettivamente sindrome spondilogena cervicale in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali, più marcate C5/C6, senza componente radicolare irritativa estesa agli arti superiori; stato dopo intervento ai legamenti crociato anteriore e mediale del ginocchio sinistro, con insicurezza/moderata instabilità residuale; stato dopo frattura del gomito destro nel 1965-1966, polso sinistro nel 1971, lussazione con eventuale piccola frattura alla spalla destra nel 2000 guarite senza postumi; anomalia della transizione lombo-sacrale senza deficit funzionale di rilievo (leggera componente di torsione in flessione) a-/poco sintomatica” (doc. 39-5).
Lo specialista ha poi espresso la seguente valutazione:
" (...)
L'importante deficit funzionale attivo in abduzione presentato dal signor RI 1, praticamente 4 anni dopo l'evento infortunistico in parola, risulta essere stabilizzato, senza possibilità ragionevole di futuri miglioramenti significativi.
L'escursione articolare attiva e passiva riscontrata attualmente rispecchia nelle grandi linee quella descritta in occasione dell'esame medico-circondariale del 21.10.2003. Nell'ambito del raggio d'azione esaminabile la cuffia dei rotatori risulta essere pertinente all'esame isometrico contrariato, in presenza tuttavia di una marcata limitazione al movimento attivo in abduzione.
Per quanto attiene all'aspetto specifico di un'eventuale lesione SLAP, quest'ultima risulterebbe essere clinicamente poco/non sintomatica in assenza di disturbi specifici alle manovre di provocazione.
Per quanto attiene alla spalla sinistra, il quadro complessivo non mette in evidenza nessun peggioramento significativo rispetto a quanto ritenuto in occasione dell'esame medico-circondariale del 21.10.2003, non presenta neppure degli elementi che permettano di intravvedere con sufficiente attendibilità dei cambiamenti/peggioramenti sostanziali a corto/medio termine.
Oltre alla presenza di disfunzioni segmentali alto-cervicali, i disturbi risentiti dal signor RI 1 all'altezza delle scapole potrebbero effettivamente correlare con una sindrome spondilogena a origine cervicale su base degenerativa pluri-segmentale medio-basso cervicale.
In accordo con il dr. __________, anche sulla base del referto clinico attuale, non ritengo esservi l'indicazione a misure cruenti di revisione/stabilizzazione. Tenuto conto della probabile associazione di disturbi funzionali alto-toracali e di una componente spondilogena cervicale potrebbero eventualmente entrare in linea di conto delle misure di mobilizzazione/manipolazione segmentale alto-toracali nel contesto di una presa a carico chiropratica/osteopatica, oppure nell'ambito di una medicina manuale.
In considerazione della natura degenerativa delle alterazioni presenti in sede medio-basso cervicale, ritengo ragionevole prevedere a medio/lungo termine un lento peggioramento in relazione con la progressione/evoluzione del processo artrosico/degenerativo.
Oltre 20 anni dopo un intervento ai legamenti crociato e collaterale mediale, malgrado un'instabilità residuale, il ginocchio sinistro del signor RI 1 non presenta clinicamente e anamnesticamente segni artrosici di rilievo. Vedi in questo contesto, oltre all'aspetto funzionale, anche il buon trofismo muscolare agli arti inferiori.
Pur restando potenzialmente un po' più a rischio di artrosi, tenuto conto del decorso oggettivabile fino ad ora, la prognosi a medio termine per il ginocchio sinistro risulta essere tutto sommato favorevole.
Anamnesticamente e clinicamente non risultano esservi postumi di rilievo in relazione con le pregresse fratture al gomito destro, al polso sinistro, così come con la lussazione della spalla destra. (...)"
(Doc. 39-5+6)
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato abile al lavoro al 60% nella sua precedente attività di addetto alla lavorazione di pezzi di precisione presso la ditta __________, osservando che i disturbi dell’assicurato “esercitano una influenza limitata soprattutto in relazione con la necessità di effettuare degli sforzi prolungati con la spalla/arto superiore sinistro nella preparazione delle mole, così come in relazione con la necessità di prendere/mantenere temporaneamente determinate posizioni nella regolazione/preparazione delle macchine CNC” (doc. 39-6).
Quanto alla capacità di carico, lo specialista ha indicato che vi sono “funzione e capacità di carico conservate per l’arto superiore destro, per il rachide lombare e per ambedue gli arti inferiori con riserva legata all’instabilità residuale del ginocchio sinistro (scale a pioli, terreni sconnessi, …). Caricabilità preservata all’arto superiore sinistro tenuto accostato al tronco, così come nelle attività manuali fini. Limite del sollevamento / trasporto di pesi fino all’altezza della vita situato a talvolta 20 kg, trasporto di pesi con il braccio sinistro tenuto scostato dal tronco limitato a pochi chili. Caricabilità del rachide cervicale e alto-toracico diminuita in relazione soprattutto con il mantenimento prolungato di posizioni fisse inergonomiche, oppure con il movimento frequente rotatorio/flessorio” (doc. 39-6).
Il dr. __________ ha pure considerato l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività lavorative adeguate, che rispettino le limitazioni riferibili alla spalla sinistra e al rachide. Lo specialista ha precisato che “si tratta in particolare di attività lavorative che non richiedono l’ingaggio sotto sforzo dell’arto superiore sinistro tenuto scostato dal tronco, l’esecuzione frequente o ripetuta di movimenti di flessione del bacino fino o al di sopra dell’orizzontale, così come in abduzione oltre il limite di quanto permesso dal movimento attivo, che non comportino l’uso di utensili o macchinari vibranti, rispettivamente contundenti, che non richiedano il mantenimento prolungato o frequente del capo, rispettivamente del rachide toracale in posizioni fisse e inergonomiche (torsione, flessione, rotazione, …), che non implichino l’esposizione a sorgenti di aria condizionata, rispettivamente ai cambiamenti frequenti e repentini della temperatura e del grado di umidità ambiente, che non comportino il trasporto di pesi nel suo insieme superiori a talvolta 20 kg. In relazione soprattutto con l’instabilità al ginocchio sinistro e la diminuzione della forza al braccio sinistro, risultano non essere più esigibili dal punto di vista medico le attività lavorative che richiedono l’uso di scale a pioli, così come gli spostamenti frequenti su terreni sconnessi, potenzialmente a rischio” (doc. 39/7+8).
Nel suo rapporto medico dell’8 agosto 2006, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha posto la diagnosi principale di “deficit funzionale residuale spalla sinistra in presenza di uno stato dopo frattura sotto-capitale dell’omero con interessamento del tubercolo maggiore il 19 giugno 2002 trattata conservativamente su stato dopo artrolisi artroscopica intra- e periradicolare l’8 aprile 2003” e, quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quelle di “disturbo funzionale segmentale alto-toracico, rispettivamente sindrome spondilogena cervicale in presenza di alterazioni degenerative plurisegmentali, più marcate C5/C6, senza componente radicolare irritativa estesa agli arti superiori; stato dopo intervento ai legamenti crociato anteriore e mediale del ginocchio sinistro con insicurezza/moderata instabilità residuale”, mentre quali ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo frattura del gomito destro nel 1965/1966, polso sinistro 1971, lussazione con eventuale piccola frattura alla spalla destra nel 2000 guarite senza postumi; anomalia della transizione lombo-sacrale senza deficit funzionale di rilievo”, ritenendo l’assicurato abile al lavoro al 60% nell’attività abituale. Quanto all’inizio della inabilità lavorativa duratura, il dr. __________ ha osservato:
" Fino all’11 maggio 2004 presenza unicamente di patologia postinfortunistica limitante la capacità lavorativa (vedi __________), a partire dal 12 maggio 2004 (data RX cervicale eseguita per dolori recidivanti specialmente dopo sforzo) insorgenza di una patologia morbosa, da allora valgono i limiti esposti nella perizia del dr. __________ del 25 luglio 2006, limiti funzionali che tengono conto sia della problematica traumatica, che di quella morbosa/degenerativa.” (Doc. 41-2)
Il dr. __________ si è poi così espresso:
" (...)
Perizia dr. __________:
diagnosi:
deficit funzionale residuale spalla sinistra in presenza di uno stato dopo frattura sotto-capitale dell'omero con interessamento del tubercolo maggiore il 19.6.2002 trattata conservativamente
disturbo funzionale segmentale altro-toracico, rispettivamente sindrome spondilogena cervicale in presenza di alterazioni degenerative plurisegmentali, più marcate C5/6, senza componente radicolare irritativa estesa agli arti superiori
stato dopo intervento ai legamenti crociato anteriore e mediale del ginocchio sinistro con insicurezza/moderata instabilità residuale
stato dopo frattura del gomito destro nel 1965/1966, polso sinistro 1971, lussazione con eventuale piccola frattura alla spalla destra nel 2000 guarite senza postumi
anomalia della transizione lombo-sacrale senza deficit funzionale di rilievo
conclusioni:
situazione a livello spalla sovrapponibile a quella di 10.2003
alterazioni degenerative a livello cervicale con diminuita caricabilità sotto sforzo del rachide cervicale / altotoracico
caricabilità arto superiore sinistro vedi __________
caricabilità del rachide cervicale e alto-toracico diminuita in relazione soprattutto con il mantenimento prolungato di posizioni fisse inergonomiche, oppure con il movimento frequente rotatorio-flessorio
attività abituale esigibile in misura completa limitando l'aspetto fisico nella preparazione delle mole e ottenendo un accesso più facilitato alla tastiera effettuando dei lavori di regolazione alle macchine (adattamenti probabilmente non realizzabili, vedi __________). In ogni caso attività attuale esigibile nella misura del 60%.
Attività rispettosa dei limiti esigibile nella misura completa, ossia:
senza ingaggio sotto sforzo dell'arto superiore sinistro tenuto scostato dal tronco, l'esecuzione frequente o ripetuta di movimenti di flessione del braccio fino o al di sopra dell'orizzontale, così come in abduzione oltre il limite di quanto permesso dal movimento attivo, che non comportino l'uso di utensili o macchinari vibranti rispettivamente contundenti, che non richiedano il mantenimento prolungato o frequente del capo, rispettivamente del rachide toracale in posizioni fisse e inergonomiche (torsione, flessione, rotazione..), che non implichino l'esposizione a sorgenti di aria condizionata, rispettivamente ai cambiamenti frequenti e repentini della temperatura e del grado d'umidità ambiente, che non comportino il trasporto di pesi nel suo insieme superiori a talvolta 20 kg.
Attività che richiedono l'uso di scale a pioli o spostamenti frequenti su terreni sconnessi sono sconsigliate." (Doc. 41-3)
Successivamente, l’assicurato ha inviato all’amministrazione i seguenti documenti:
lettera del 15 marzo 2007 indirizzata all’UAI da parte del datore di lavoro dell’interessato, ditta __________ di __________, del seguente tenore:
" La presente per attirare la vostra attenzione sul nostro collaboratore signor RI 1. Come premessa è mia intenzione chiarire che il signor RI 1 si è sempre contraddistinto per la sua buona volontà e buona conoscenza professionale acquisendo la stima di chi lo circonda con nostra piena soddisfazione.
Come ben sapete egli percepisce una rendita a causa di un infortunio accadutogli nel 2002.
Agli inizi del 2007 egli mi ha informato di essere affetto da epatite B basso livello di replica ma con il rischio di contagio con il sangue.
Ultimamente il signor RI 1 è spesso assente in quanto soffre di mal di schiena e questo male non gli permette di lavorare, da quanto dice lui, è convinto che il mal di schiena sia una patologia correlata all'infortunio della spalla.
In questo periodo constato inoltre una certa demotivazione e preoccupazione in lui e questo è chiaramente dovuto al suo stato di salute, dolore alla spalla, dolore alla schiena e epatite B, inoltre questa situazione crea un certo malessere nel suo team poiché non si può fare affidamento al 100% su di lui.
Per risolvere questa situazione, che a mio modo di vedere peggiora di giorno in giorno, chiedo a voi di poter intervenire e darci il supporto necessario per capire quale soluzione adottare." (Doc. 53-1)
certificato del 16 febbraio 2007 del Centro di epatologia della __________, del seguente tenore:
" Si certifica che il paziente soffre di un’epatite B, basso livello di replicazione virale, ma con il mantenuto rischio di contagi con il sangue.” (Doc. 53-3)
certificato del 26 giugno 2007 della dr.ssa __________, medicina generale, del seguente tenore:
" Il signor RI 1 è positivo all’epatite B da anni. Con il recente aumento della viremia, chiede di poter essere trasferito in un reparto senza rischio di tagliarsi, per la sicurezza dei colleghi. Dal punto di vista medico la sua richiesta è da appoggiare senz’altro.” (Doc. 55-1)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 28 giugno 2007, il dr. __________ del SMR, medico generico, ha osservato:
" Per quanto riguarda l'epatite B ho contattato il centro di epatologia a __________.
Il rischio di contaminazione sul luogo di lavoro, per quanto molto piccolo, esiste, per cui attività con rischio di tagliarsi, sono da evitare.
Per quanto riguarda le limitazioni funzionali esse sono già state descritte (perizia) valgono tuttora." (Doc. 56-1)
In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di sopprimere, dopo il 31 gennaio 2004, il diritto ad una mezza rendita di cui beneficiava, senza tuttavia produrre nuova documentazione medica a comprova della sua, presunta, parziale inabilità lavorativa in attività adeguate.
2.8. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal dr. __________ il 25 luglio 2006, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Il dr. __________ ha infatti sottoposto l’interessato ad un accurato esame ortopedico, dal quale è emerso che egli, tenuto conto delle sue patologie, è inabile al lavoro al 40% nella sua precedente attività di meccanico di utensili presso la ditta __________, ma è da ritenere pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 39/7+8).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita, in sede ricorsuale, da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Occorre infatti sottolineare che l’assicurato, con il ricorso, ha contestato la valutazione peritale del dr. __________, ritenendo che sia stata considerata unicamente la problematica inerente alla frattura della testa dell’omero – come già avvenuto in ambito infortunistico, nella valutazione del dr. __________ - senza tuttavia tenere conto degli altri suoi disturbi, in particolare della lesione dello SLAP II con distacco del labbro glenoidale antero-superiore, della grave artrosi e discopatia dorsale e cervicale, nonché della epatite che lo affligge (cfr. doc. I).
Al riguardo, il TCA sottolinea che, nel referto peritale del 25 luglio 2006, il dr. __________ ha attentamente ed approfonditamente esaminato tutti i disturbi dell’assicurato e non solo quelli legati alla frattura della testa dell’omero, come erratamente indicato dal patrocinatore dell’interessato.
Va infatti evidenziato che il dr. __________ ha indicato che “per quanto attiene all’aspetto specifico di un’eventuale lesione SLAP, quest’ultima risulterebbe essere clinicamente poco/non sintomatica in assenza di disturbi specifici alle manovre di provocazione” (doc. 39-5, il corsivo è della redattrice).
Quanto poi alla artrosi cervicale con discopatia C5-C6, allegata in sede ricorsuale, va rilevato che il dr. __________, fra le diagnosi elencate nel suo referto peritale, ha indicato anche un “disturbo funzionale segmentale alto-toracico, rispettivamente sindrome spondilogena cervicale in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali, più marcate C5-C6, senza componente radicolare irritativa estesa agli arti superiori” (doc. 39-5, il corsivo è della redattrice).
Stante quanto sopra esposto, il TCA non può quindi ritenere - come invece preteso dall’insorgente in sede ricorsuale, ma senza produrre adeguata documentazione medica specialistica a supporto delle proprie pretese - che il dr. __________ abbia omesso di prendere in considerazione, nel suo referto peritale, determinate patologie ortopediche dell’interessato.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Inoltre, quanto alla mancata valutazione dell’epatite che affligge l’interessato, va rilevato che nelle sue annotazioni del 28 giugno 2007, il dr. __________ del SMR ha espressamente osservato di avere “contattato il centro di epatologia a __________”, il quale ha indicato che “il rischio di contaminazione sul luogo di lavoro, per quanto molto piccolo, esiste, per cui attività con rischio di tagliarsi sono da evitare” (doc. 56-1, il corsivo è della redattrice).
Il TCA non può che fare proprie queste considerazioni del medico SMR. Alla luce del seppur lieve rischio di contaminazione, alle attività non esigibili da parte dell’assicurato dal profilo ortopedico in quanto non rispettose dei limiti funzionali indicati dal dr. __________, vanno aggiunte anche quelle che comportano per l’interessato il rischio di tagliarsi.
In conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al lavoro al 40% nella sua precedente professione di meccanico di utensili, ma è da considerare abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di natura ortopedica e che non comportino il rischio di tagliarsi.
Con riferimento alle attività ancora pienamente esigibili dall’assicurato, nel suo rapporto del 10 giugno 2008, il consulente IP incaricato ha osservato:
" (...)
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.
Si tratta quindi di identificare delle attività semplici, leggere e non qualificate adatte alle residue abilità del soggetto. In concreto non si ritiene che l'A. disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività avanzata o qualificata. Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.
I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità, ...) che nel settore terziario (venditore / cassiere non qualificato, custode - sorvegliante, ...).
(...)" (Doc. 81-2)
L’assicurato ha contestato tale valutazione del consulente IP, ritenendo che “in considerazione della sua attuale attività di meccanico di utensili, delle limitazioni funzionali descritte dai vari medici, della sua formazione e della sua situazione personale, appare sin d’ora evidente come – in un esame di attuabilità oggettiva e soggettiva – non vi sono in realtà attività alternative concretamente esigibili, nelle quali il ricorrente potrebbe sviluppare un grado di capacità lavorativa superiore al 30%” (doc. I).
Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle condizioni di salute della sua spalla sinistra, è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori.
In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - il TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano):
" (…)
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)." (STFA succitata, consid. 3b)
In un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:
" (…)
La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).
È poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Infine, con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In concreto, quindi, il TCA ritiene che sul mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che interessano il suo arto superiore sinistro, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.
In questo contesto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
In esito alle considerazioni appena esposte, questa Corte deve concludere che - dal punto di vista medico - l'assicurato è limitato nell’esercizio della sua ultima professione di meccanico di utensili, ma è in grado di svolgere a tempo pieno e con rendimento completo un’attività confacente al suo stato di salute, rispettosa dei limiti funzionali indicati dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. 39-7 e 56-1).
2.10. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui, come correttamente ritenuto dall’UAI, nel caso concreto sono determinanti i dati del 2004 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la soppressione della rendita).
2.11. Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2004 in fr. 68’034.55 (cfr. doc. 81-2), conformemente a quanto indicato, sulla scorta della documentazione agli atti nella procedura infortunistica, da questo Tribunale nella STCA 35.2004.109 del 7 giugno 2005, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 34-26).
Il TCA non ha quindi motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso.
2.12. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11.1; STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che "nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008)
In una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).
Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).
In una sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, consid. 6.2., il Tribunale federale, su questo tema, ha ancora rilevato:
" A proposito del richiesto adeguamento va tuttavia rilevato che finora è stato ammesso dalla Corte federale nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).”
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato, quale meccanico di utensili presso la ditta __________ di __________, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 68’034.--/anno per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 62’138.--/ anno; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 29,34,35 “Fabbricazione di macchine”, livello di qualifica 4: fr. 4’979.-- X 12 mesi = 59’748.--, riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 62'138).
Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.
2.13. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der __________ verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.14. In concreto, nel rapporto finale del 10 giugno 2008, il consulente IP ha accordato una riduzione percentuale del “15% dovuta ad attività medie-leggere, alle limitazioni mediche, al lungo periodo di inattività” (cfr. doc. 81-3).
Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 15% applicata dall’amministrazione, che non è del resto stata contestata dall’assicurato.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2004, partendo da un salario da invalido di fr. 57'258.24 e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 48'669.50 (fr. 57'258.24 - (fr. 57'258.24 x 15 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 68’034 (consid. 2.11.), emerge un tasso d’invalidità del 28.4%, arrotondato al 28% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Alla medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da invalido) agli ultimi dati disponibili del 2007 (dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.2. in fine).
Dal raffronto tra il reddito da valido, aggiornato al 2007, di fr. 70’651.53 – ossia fr. 68'034 +1% per il 2005, + 1.2% per il 2006 e +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica - e da invalido di fr. 51’192.16 – ossia fr. 59'197.32 (2006) aggiornati al 2007, per un importo di fr. 60’226.07 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), cui apportare una riduzione del 15% - emerge infatti un grado di invalidità del 27.54%, arrotondato al 28%. Tale risultato non dà comunque diritto ad una rendita di invalidità.
Ora, visto il grado di invalidità inferiore al 40% nello svolgimento di altre attività adeguate, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione di una rendita a partire dal 1° febbraio 2004.
Al riguardo va evidenziato che la rendita è stata attribuita dal 1° giugno 2003 al 31 gennaio 2004, in quanto giusta l’art. 88a OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.
In concreto, nel suo rapporto medico dell’8 agosto 2006, il dr. __________ del SMR ha indicato che "fino all'11 maggio 2004 vi era la presenza unicamente di una patologia post-infortunistica limitante la capacità lavorativa (vedi __________), mentre a partire dal 12 maggio 2004 (data dell'esame Rx cervicale eseguito per dolori recidivanti specialmente dopo sforzo) vi è stata l'insorgenza di una patologia morbosa", precisando che "da allora valgono i limiti esposti nella perizia del dr. __________ del 25 luglio 2006, limiti che tengono conto sia della problematica traumatica, che di quella morbosa/degenerativa” (cfr. doc. 41-2).
A mente del TCA, queste considerazioni del medico SMR sono da interpretare nel senso che, malgrado l’insorgenza di una patologia morbosa, le conclusioni infortunistiche alle quali era giunto il dr. __________ nel suo rapporto della visita medica circondariale del 21 ottobre 2003 - in cui l’assicurato era stato considerato abile al lavoro al 50% nella sua attività, precisando che egli “non adibito a delle mansioni richiedenti un grande sforzo fisico, potrebbe lavorare nella misura del 100%, qualora apportate in ditta le modifiche seguenti, in funzione del braccio sinistro …” (cfr. doc. 1-14 inc. LAINF, il corsivo è della redattrice) - restano comunque valide, come confermato dal dr. __________ nella perizia del 25 luglio 2006 – nella quale ha riscontrato una escursione articolare attiva e passiva che rispecchia quanto già descritto in occasione della visita medico-circondariale del 21 ottobre 2003; l’assenza di un peggioramento significativo alla spalla sinistra rispetto a quanto ritenuto in occasione della visita medico-circondariale del 21 ottobre 2003, oltre a sottolineare che, rispetto all’evento infortunistico del 19 giugno 2002, non vi è stato nessun cambiamento sostanziale della capacità lavorativa (cfr. doc. 39-7, il corsivo è della redattrice).
Di conseguenza, tenendo conto anche delle patologie extra-infortunistiche, i tre mesi dopo il subentrare della totale capacità lavorativa dell’assicurato, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 31 gennaio 2004, come correttamente ritenuto dall’UAI (cfr. SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006).
Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità dopo il 31 gennaio 2004, la decisione su opposizione del 26 giugno 2008 deve, perciò, essere confermata.
A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.
L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione, ritenuto che il consulente ha considerato che “dalle note precedenti all’incarto appare ovvio che non vi è nessun interesse da parte dell’assicurato di intraprendere un percorso di riconversione professionale. Un qualsiasi percorso proposto all’assicurato non avrebbe nessuna garanzia di successo. Sarebbe stato ipotizzabile un intervento di aiuto al collocamento, ma i presupposti, non collaborazione e altri elementi emersi negli incontri delle scorse settimane, non sono adempiuti” (doc. 81-3).
Questo Tribunale rileva infatti che agli atti è presente la seguente annotazione per l’incarto, datata 9 giugno 2008:
" Telefonata 27 maggio: __________ consulente URC __________
Ci telefona la consulente dell'URC di __________ signora __________ per informarci che l'assicurato ha trovato un datore di lavoro disponibile all'assunzione.
L'azienda è la __________ di __________.
Ci chiede di intervenire presso il DL per valutare con quali misure può intervenire l'assicurazione invalidità.
Non eravamo informati di questo stage, si decide però di intervenire ugualmente.
Verbale incontro del 30 maggio c/o la __________ di __________:
Presenti: la signora __________ e il signor __________ per il datore di lavoro e i sottoscritti per l'assicurazione invalidità.
Veniamo informati che l'assicurato ha effettuato un periodo di stage della durata di 3 settimane in azienda nell'attività di rettificatore.
L'attività, a differenza della precedente attività presso la __________, comporta la produzione di pezzi singoli (non a catena) e vi è la possibilità di ricevere aiuto dai colleghi per il sollevamento di pezzi troppo pesanti.
Nelle 3 settimane di osservazione non viene notata nessuna influenza del danno alla salute se non nel sollevare pezzi pesanti. Le uniche problematiche vengono notate nel fatto che l'assicurato necessita di un periodo relativamente lungo di introduzione ai macchinari utilizzati (macchinari di vecchia generazione). Essendo lavori non di serie le lavorazioni vengono fatte tutte manuali.
L'assicurato aveva proposto al DL un salario di Fr. 2'700.- mensili. Le motivazioni erano il fatto che da parte della __________ percepisce una rendita del 31% ed una rendita Al del 19%.
Spieghiamo che con un grado d'invalidità inferiore al 40% l'Al non versa alcuna rendita.
Viene concordato quindi un salario di Fr. 3'500.- con la possibilità che venga aumentato in futuro. La signora __________ non è disposta al momento ad aumentare ulteriormente il salario dato che l'assicurato si è già espresso non disponibile ad effettuare più delle 8 ore lavorative, è disposta però a rivalutare il salario in base all'impegno dell'assicurato.
Concordiamo che l'Al è disponibile a riconoscere un API con il rimborso al DL del 70% del salario per i primi 6 mesi.
L'A., non essendo presente all'incontro e dovendo chiarire l'aspetto del grado d'invalidità, non vengono concluse le trattative.
Decidiamo di incontrare l'assicurato il più presto possibile e di fissare un nuovo incontro in azienda per concretizzare il periodo d'introduzione.
Incontro con I'A. c/o URC-di __________ del 2 giugno:
Concordiamo un incontro presso l'URC di __________ nel primo pomeriggio per poi in seguito recarci presso il DL.
Presenti: l'assicurato, il signor __________ dell'URC di __________ (solo per parte dell'incontro) e i sottoscritti per l'Al.
Spieghiamo che ci siamo recati presso la __________ di __________ dopo segnalazione dell'URC di __________ (l'A. ne era informato) e che abbiamo chiesto l'incontro per comprendere il ragionamento fatto dall'assicurato per determinare il salario proposto.
Informiamo l'assicurato che il grado d'invalidità calcolato non dà diritto a rendita (inferiore al 40%).
Subito l'assicurato dice: "questo è poi da vedere".
L'assicurato ci informa che la richiesta salariale così bassa, anche se secondo il DL non vi è stata un'influenza notevole del danno alla salute durante il periodo di osservazione, è dovuta alle problematiche di salute.
Ci spiega che non ha informato la signora __________ di tutte le sue problematiche di salute e che non vuole che le vengano spiegate. Preferisce infatti firmare il contratto a Fr. 2’700.- e spiegare man mano tutti i problemi di salute. Dice di non poter garantire una presenza costante nel periodo invernale. Se ha male alla schiena non si presenta al lavoro e non riesce a garantire un rendimento completo (secondo lui al massimo al 50%).
Secondo la documentazione medica - teorica agli atti, non vi è nessuna limitazione particolare per il periodo invernale.
L'A. ha espresso apertamente il desiderio di volere una rendita da parte dell'AI, di beneficiare nel contempo di un assegno per il periodo di introduzione (senza essere onesti con il DL) a patto che questo non fosse finalizzato a ritenerlo adeguatamente collocato. Infatti la "pretesa" era che da parte nostra non venisse poi chiuso il caso di Al.
A queste condizioni spieghiamo che l'assicurazione invalidità non può intervenire. Infatti nelle trattative con il DL (accordo sugli obiettivi) bisogna menzionare tutte le limitazioni mediche.
Concordiamo con l'A. che si presenti personalmente sul posto di lavoro e decida quali modalità sono a lui più consone per spiegare il suo danno alla salute.
Il signor __________ informa l'assicurato delle implicazioni a livello di AD che la scelta dell'assicurato stesso può implicare.
Telefonata del 3 giugno signora __________:
L'A. nel frattempo ha spiegato le proprie problematiche di salute (problematiche soggettive non oggettivate dalle valutazioni mediche agli atti) e quindi hanno concordato un salario di Fr. 2'700.- mensili e ci viene quindi chiesto l'API.
A queste condizioni, salario non sufficiente ad aumentare la capacità di guadagno e che non si avvicina al salario che l'assicurato potrebbe percepire, l'Al non può intervenire nel finanziare il periodo introduttivo al nuovo posto di lavoro e consigliamo di prendere contatto con I'URC di __________.
Telefonata del 3 giugno consulente signora __________
Viene spiegato quanto avvenuto negli incontri e nella telefonata con il datore di lavoro.
Valuteranno con AD i presupposti per un riconoscimento del periodo d'introduzione.
Osservazioni agli incontri:
L'assicurato riteneva il periodo di accertamento presso il __________ nella meccanica come corso finalizzato all'inserimento nello stesso settore e non come periodo per valutare la capacità lavorativa nel settore tantoché si aspettava che lo stesso proseguisse.
Durante il periodo dal 3 dicembre 2007 al 29 febbraio 2008 presso il __________, l'A. ha presentato unicamente 2 giorni di inabilità lavorativa per malattia (vedi copia certificati medici agli atti).
Durante il colloquio con l'assicurato abbiamo avuto l'impressione che si voglia accontentare di un salario inferiore per poter non doversi impegnare in modo normale sul posto di lavoro.
Si crede infatti che l'assicurato voglia una rendita (manifestato apertamente), oltre a quella della __________, da parte dell'assicurazione invalidità per non sentirsi in obbligo d'essere sempre presente sul posto di lavoro, di prestare delle ore supplementari e di avere un rendimento normale (che il danno alla salute non ha escluso durante il periodo di osservazione)." (Doc. 80/1-3)
2.15. L’assicurato ha chiesto al TCA l’espletamento di una perizia medica pluridisciplinare (cfr. doc. I).
Al proposito va ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari ulteriori provvedimenti probatori.
Non è pertanto necessario procedere alla valutazione peritale richiesta.
2.16. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti