Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2008.111
Entscheidungsdatum
23.04.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.111

FS

Lugano 23 aprile 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2008 di

RI 1 rappr. da: avv. RA 1

contro

la decisione del 7 maggio 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe1967, da ultimo attiva quale gerente presso il __________ (doc. AI 11/1-7), nel mese di luglio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) linfodema tipo primario gamba destra (…)” (doc. AI 2/1-8).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 7 maggio 2008 (doc. AI 24/1-3), preavvisata con progetto 5 marzo 2008 (doc. AI 17/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una riformazione professionale in quanto “(…) il confronto dei redditi sopra indicati porta a concludere che non vi è perdita della capacità di guadagno, pertanto, fa stato un grado d’invalidità del 0% che non dà diritto a prestazioni da parte del nostro Ufficio. (…)” (doc. AI 24/2).

1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:

" (…)

A. In via principale

  1. Il presente ricorso è accolto.

  2. Di conseguenza, la decisione 7 maggio 2008 dell’UAI è annullata.

§ Alla signora RI 1 viene riconosciuto il diritto alla riformazione professionale.

  1. Protestate tasse, spese e ripetibili.

B. In via subordinata

  1. Il presente ricorso è accolto.

  2. Di conseguenza, la decisione 7 maggio 2008 dell’UAI è annullata.

§ Di conseguenza, l’intero incarto viene ritornato all’Ufficio AI per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

  1. Protestate tasse, spese e ripetibili.

(…)." (doc. AI 27/10)

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – ritenuto un grado d’invalidità del 15% dato dal confronto dei redditi ottenuti dopo aver operato una riduzione del reddito da invalido che risultava essere superiore a quello da valido e applicato una riduzione del 15% – ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con scritto 7 ottobre 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica e osservato che “(…) le condizioni per il riconoscimento del diritto a provvedimenti professionali sono pertanto adempiute. Si chiede quindi che venga inizialmente riconosciuto il diritto alla riformazione professionale. Tutto lascia inoltre presagire che anche i criteri di assegnazione di (almeno) una mezza rendita di invalidità siano adempiuti: la ricorrente si riserva pertanto il diritto, a dipendenza dell’esito della presente procedura, di presentare una domanda in tal senso. (…)” (VIII, pag. 3).

1.6. Con osservazioni 20 ottobre 2008 – sulla base delle annotazioni dello stesso giorno nelle quali il dr. __________ ha concluso che “(…) la valutazione della capacità lavorativa in attività adatta alla base della decisione impugnata è stata stabilita sulla base del rapporto di __________ del 2007. Attualmente la stessa clinica fornisce, in presenza d’uno stato di salute almeno invariato, una valutazione non chiara mettendo in forse la capacità piena in attività adatta (rapporto posteriore alla decisione impugnata). In questa situazione non rimane che sottoporre l’assicurata ad una valutazione peritale da parte p. es. del dr. __________, angiologo, che dovrà esprimersi circa la capacità lavorativa in attività adatta.” (X/Bis) –, l’Ufficio AI ha concluso:

" (…)

In via principale, si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale di voler retrocedere gli atti all’Ufficio AI al fine di procedere come indicato dal dr. __________.

In via subordinata, si chiede invece nuovamente che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso.

Ciò anche perché, come puntualmente riportato nella risposta di causa datata 26 giugno 2008, la consulente in integrazione professionale, nel suo rapporto del 18 febbraio 2008 (doc. 15 incarto AI), aveva già specificato che, comunque sia, “l’età, la scolarizzazione e l’anamnesi professionale non consentono di promuovere alcun progetto formativo. Non ritengo che ci siano altri provvedimenti professionali da applicare. Per questi motivi ritengo concluso il mio mandato inerente a questa pratica.”

(…)” (X, pag. 2)

1.7. Con lettera 3 novembre 2008 l’avv. RA 1 ha preso posizione – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – in merito alle osservazioni 20 ottobre 2008 dell’Uffi-cio AI.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 7 maggio 2008, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una riformazione professionale, è conforme o meno alla legislazione federale.

L’assicurata, riservata la possibilità di chiedere il diritto ad una rendita d’invalidità, postula il diritto a misure di reintegrazione professionale.

2.3. L’art. 8 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 qui applicabile, stabilisce che:

" Gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto:

a. essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e

b. le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute."

Al riguardo, nel Messaggio (pubblicato sul FF N. 30 del 2 agosto 2005, pag. 3989-4130) concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) si legge che:

" Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce le condizioni generali d’assegna-zione per i provvedimenti d’integrazione. Le condizioni applicabili rimangono essenzialmente le stesse, ma in futuro basterà che vi sia una minaccia di invalidità e non più una minaccia diretta di invalidità. La legge precisa ora espressamente che i provvedimenti d’integrazione possono essere assegnati solo se sono adempiute sia le condizioni d’assegnazione generali sia le condizioni specifiche applicabili ai diversi provvedimenti d’integrazione."

Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

2.4. L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata.

Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag, 110-111; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’in-validità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 108, consid. 2a, pag. 109-110; DTF 122 V 77, consid. 3b/bb, pag. 79-80; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000, pag. 31-32, consid. 2 e 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Nell’evenienza concreta dagli atti risulta che il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 5 agosto 2007 (doc. AI 7/1-5) – posta la diagnosi di “(…) linfedema cronico arto inf. dx (…)” (doc. AI 7/1) –, ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% nella sua professione di gerente dall’ago-sto 2006 e una capacità di “(…) 2-3 ore al dì di seguito dopo deve poter riposare o sedersi (…)” (doc. AI 7/5) dal mese di luglio 2007. In un’attività adeguata allo stato di salute il dr. __________ __________ ha certificato un’inabilità lavorativa dello 0% dal mese di luglio 2007.

Il dr. __________, Leitender Arzt Angiologie, e il dr. __________, Assistenzarzt, della __________ di __________ nel rapporto di uscita 19 giugno 2007 (doc. AI 4/1-3) – posta la diagnosi di “(…) Lymphödem rechtes Bein im Stadium II nach Földi (ED 10/2006) mit/bei – Status nach Erysipel 08/2006 – Status nach Liposuktion Oberschenkel zirka 2001 – DD: primäres/sekundäres Linphödem (…)” (doc. AI 4/1) –, hanno attestato che “(…) eine vollständige Arbeitsunfähigkeit beim Lymphödem besteht nicht. Zweifelsohne ist der von Patientin ausgeübte Beruf mit ganztägiger stehender Tätigkeit nicht geeignet. Aus diesem Grund haben wir der Patientin eine Arbeitsunfähigkeit für 50% attestiert. Bei einem Wechsel der Tätigkeit kann die Arbeitsfähigkeit wieder bis auf 100% gesteigert werden. (…)“ (doc. AI 4/2).

La dr.ssa , medico SMR, nel rapporto 31 gennaio 2008 (doc. AI 13/1-2) – posta la diagnosi di “(…) linfedema cronico all’arto inferiore destro da agosto 2006 in stato dopo erisipela nell’agosto 2006 (…)” (doc. AI 13/1) e attestata un’incapacità lavorativa quale esercente del 100% dall’agosto 2006 e del 50% dal giugno 2007 e, in un’attività adeguata, dello 0% dal giugno 2007 – ha espresso la seguente raccomandazione: “(…) assicurata che presenta un linfedema all’arto inferiore destro dall’agosto 2006. Già sottoposta a numerosi esami specialistici e terapie anche stazionarie (, servizio di angiologia Ospedale __________rio di __________). La terapia porta ad un miglioramento momentaneo ma il proseguimento delle cure, che consistono in fisioterapia con drenaggio linfatico che l’assicurata segue con regolarità, rimane necessaria. Si tratta di una patologia cronica per la quale non esistono altre cure. L’impedimento maggiore concerne la stazione eretta prolungata che porta a gonfiore e pesantezza all’arto inferiore. La valutazione della CL rispecchia quella proposta dalla __________ di __________ (ricovero giugno 2007).” (doc. AI 13/2).

L’Ufficio AI – sulla base degli atti medici appena descritti e ritenuto il rapporto finale 18 febbraio 2008 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 15/1-2) –, con decisione 7 maggio 2008 (doc. AI 24/1-3), preavvisata con progetto 5 marzo 2008 (doc. AI 17/1-2), ha negato all’assicurata il diritto a una riformazione.

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contrad-dittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che sulla sola base degli atti di causa non si poteva ancora concludere con la sufficiente tranquillità per un’incapacità lavorativa quale esercente del 100% dall’agosto 2006 e del 50% dal giugno 2007 e, in un’attività adeguata, dello 0% dal giugno 2007.

Il dr. __________ e il dr. __________, nel rapporto di uscita 19 giugno 2007, hanno infatti espresso solo la possibilità (senza tuttavia indicare da quando e in quali professioni) che la capacità lavorativa in un attività adeguata potesse aumentare al 100%: “(…) bei einem Wechsel der Tätigkei kann die Arbeits-fähigkeit wieder auf 100% gesteigert werden. (…)” (doc. AI 4/2, la sottolineatura è del redattore).

Il dr. __________, nel rapporto 9 settembre 2008 (VIII/1), poste le diagnosi note, ha poi concluso che “(…) grundsätzlich erachte ich die Arbeitsfähigkeit von 50% auch beim Lymphö-dempatienten für gegeben. Eine höhere Arbeitsfähigkeit, auch wenn es sich dabei um eine optimale Arbeitsstelle handelt mit regelmässigem Bewegen und der Möglichkeit des Hochlagerns der Beine in Ruhephasen, dürfte eher mit einer Progression des Leidens verbunden sein. Die von der Patien-tin ausgeübte Tätigkeit als Geschäftsführerin eines Restau-rants, welche in einem erheblichen Anteil stehend erfolgt, ist grundsätzlich für das Leiden jedoch nicht geeignet und schon gar nicht in einer 100%-Anstellung. Bei, Lymphödem handelt es sich um ein chronisches, und wenn überlastet oder unge-nügend behandelt, progredientes Leiden. Die konservativen Therapiemöglichkeiten umfassen einzig eine maximale Kom-pression, um die Filtrationsrate zu reduzieren und den Lym-phfluss zu unterstützen, in kombination mit einer manuellen Lymphdrainage, um den lymphfluss anzuregen. (…)“ (VIII, pag. 3, la sottolineatura é del redattore).

Viste le non sufficientemente chiare indicazioni circa la capacità lavorativa, al fine di stabilire compiutamente la stessa e la sua evoluzione nell’attività eserciatata e in un’attività adeguata, l’Ufficio AI doveva pertanto predisporre i necessari accertamenti medici.

In questo senso anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 20 ottobre 2008, ha concluso che “(…) la valutazione della capacità lavorativa in attività adatta alla base della decisione impugnata è stata stabilita sulla base del rapporto di __________ del 2007. Attualmente la stessa clinica fornisce, in presenza d’uno stato di salute almeno invariato, una valutazione non chiara mettendo in forse la capacità piena in attività adatta (rapporto posteriore alla decisione impugnata). In questa situazione non rimane che sottoporre l’assicurata ad una valutazione peritale da parte p. es. del dr. __________, angiologo, che dovrà esprimersi circa la capacità lavorativa in attività adatta.” (X/Bis).

Non potendo pronunciarsi compiutamente – senza i necessari accertamenti medici che l’Ufficio AI vorrà predisporre – circa la capacità lavorativa e la sua evoluzione, tanto quale gerente presso un esercizio pubblico che in un’attività adeguata, nemmeno l’amministrazione poteva già procedere ad una valutazione economica (da ritenersi prematura) e tantomeno poteva (con cognizione di causa) escludere a priori la possibilità di una riformazione professionale.

In particolare per quel che riguarda la valutazione economica il TCA ricorda che per il calcolo del reddito da invalido l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Inoltre, questa Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U 8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Alla luce delle risultanze degli accertamenti effettuati e conformemente alla giurisprudenza appena ricordata la consulente in integrazione professionale dovrà quindi aggiornare il proprio rapporto.

In simili circostanze, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari accertamenti medici e aggiornata la valutazione economica, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata.

§§ Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

  1. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

43
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 128 V 17401.01.2002 · 2.052 Zitate
  • ATF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • ATF 124 I 17001.01.1998 · 2.364 Zitate
  • DTF 124 V 10801.01.1998 · 854 Zitate
  • ATF 123 V 17501.01.1997 · 893 Zitate
  • DTF 123 V 176
  • DTF 122 V 7701.01.1996 · 54 Zitate
  • DTF 122 V 160
  • DTF 122 V 161
  • DTF 114 V 313
  • DTF 107 V 21
  • DTF 104 V 31
  • DTF 104 V 212
  • 8C_535/200725.04.2008 · 1.588 Zitate
  • 8C_828/200723.04.2008 · 1.672 Zitate
  • 9C_142/200816.10.2008 · 580 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 222/04
  • I 237/00
  • I 26/02
  • I 462/05
  • I 475/01
  • I 514/06
  • I 600/01
  • I 623/98
  • I 670/01
  • I 707/00
  • I 761/01
  • I 938/05
  • U 329/01
  • U 330/01
  • U 347/98
  • U 8/07