Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2007.9
Entscheidungsdatum
19.12.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.9

FC/td

Lugano 19 dicembre 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 novembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Nel corso del mese di agosto 2002, RI 1, nato nel __________, precedentemente attivo in qualità di operaio muratore, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, lamentando in particolare “coxartrosi a dx” (doc. AI 1).

Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare dopo avere disposto l’allestimento di una perizia reumatologica affidata al dr. __________, l’Ufficio AI, con progetto di decisione 25 settembre 2006, ha riconosciuto all’interessato il diritto ad una rendita intera unicamente dal 1° maggio 2003 al 30 novembre 2003 (doc. AI 56-1).

1.2. Valutate le osservazioni proposte dall’assicurato, assistito dal suo legale avv. RA 1, l’Ufficio AI, con decisione del 24 novembre 2006, ha in sostanza confermato il contenuto del progetto di decisione motivando come segue:

" Esito degli accertamenti:

Stato di salute

In base agli atti medici all'incarto, in particolare dalla perizia reumatologica del dr __________ dei 27 aprile 2005 con relativo Esame della Funzionalità Fisica, l'incapacità lavorativa che ne consegue è la seguente:

Dal 10.05.2002 al 31.01.2003

100% in qualsiasi attività

Dal 01.02.2003 al 30.04.2003

100% in attività attuale 0% in attività adeguata

Dal 01.05.2003 al 31.08.2003

100% in qualsiasi attività

Dal 01.09.2003

50% nell'attività attuale (presenza tutto il giorno con rendimento ridotto)

0% in attività adeguata

Formazione scolastica e professionale

L'assicurato ha frequentato le scuole elementari e medie per un totale di 8 anni nel suo paese d'origine.

L'ultima attività lucrativa svolta senza; impedimenti originati dal danno alla salute è stata quella di manovale nell'edilizia presso la ditta __________ dal luglio 1987 al maggio 2002. Attualmente l'assicurato riceve le indennità da parte dell'__________.

Attività esigibili

L'assicurato potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e confacenti con il danno alla salute. Nel secondario, nell'ambito dell'industria quale operaio generico: addetto al controllo della qualità del prodotto, all'imballaggio, alla stampa, alla tamponatura ; nella logistica quale magazziniere (con l'ausilio dei muletto), potrebbe anche essere attivo quale addetto alla manutenzione/custode oppure addetto alla sorveglianza per esempio come guardiano nei cantieri con guardiola per controllo persone e cose.

Calcolo della capacità di guadagno residua per il periodo di abilità totale in attività adeguata

In relazione alla determinazione dei reddito ipotetico da invalido e dei conseguente calcolo della capacità di guadagno residua, occorre segnalare che il 28 aprile 2006 la Presidente della Corte plenaria dei Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), nell'ambito di una procedura ricorsuale pendente (causa U 56/03), ha stabilito l'inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) perla determinazione del reddito, di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica.

Questa disposizione impone quindi che il reddito da invalido vada determinato in applicazione "dei valori medi nazionali".

In concreto, considerando un reddito ipotetico senza danno alla salute (RH 2004) di Fr. 58'461.- ­(cfr. dati esposti sul questionario datore di lavoro del 2002 ed aggiornati al 2004 secondo l'indice d'aumento dei salari nominali: salario orario moltiplicato per 2140 ore, vacanze comprese, come da contratto collettivo di lavoro dell'edilizia ed aggiunta della 13a mensilità), una capacità di lavoro residua del 100% in attività adeguata (categoria professionale RSS 4 e quartile 2, applicazione della media) ed applicando una riduzione dei 15% (per difficoltà nell'acquisizione di nuovi "savoir-faire" dovuti alla lingua e per attività leggera), secondo le statistiche ISS, risulta un reddito da invalido di Fr. 48'669.- (fr. 57'258.- dedotto il 15%) e una capacità di guadagno residua del 83%.

Il grado Al dal mese di settembre 2003 è del 17%.

Essendo il grado Al inferiore al 40%, il diritto alla rendita non sussiste più.

Decidiamo pertanto:

Dal mese di maggio 2003 (un anno dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa) e sino al 30.11.2003 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato dì salute) ha diritto ad una rendita intera d'invalidità con grado del 100%.

Ulteriori informazioni

La presenza sul mercato del lavora di diverse attività direttamente accessibili e confacenti con il danno, alla salute induce a concludere che I'assicurato sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.

Inoltre, riferendomi al calcolo svolto in precedenza si può affermare che non sussiste il diritto all'applicazione di provvedimenti professionali. Comunque, considerando il bagaglio attitudinale (psico-sociale), la poca conoscenza della lingua e l'assenza di una solida formazione scolastica dell'assicurato, si ritiene che dei provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base, non sarebbero comunque stati proponibili.

Le persone assicurate hanno diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in modo essenziale (art. 17 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).

Nel caso in cui in un'attività esigibile, la perdita di guadagno a causa dell'invalidità non raggiunga in modo durevole il 20% almeno, non c'è diritto ad dei provvedimenti professionali.

Per quanto attinente alle osservazioni presentate il 26 ottobre 2006 contro il progetto di assegnazione di rendita del 25 settembre 2006, occorre innanzitutto precisare che alcuni dati economici relativi al reddito da valido e al reddito da invalido sono stati rettificati conformemente a quanto sopra specificato e in applicazione della giurisprudenza attualmente in vigore. Il calcolo della capacità di guadagno residua tuttavia non è tale da modificare sostanzialmente il grado di invalidità, quest'ultimo fissato dal 01.12.2003 nella misura del 17% anziché del 16%.

Per il resto, occorre affermare che la valutazione peritale Dr. __________, criticata dall'opponente, non può essere messa in discussione, anche soltanto per il fatto che non sono stati prodotti, elementi oggettivi ma solo argomentazioni dei tutto soggettive e prive di fondamento. Anche per riguardante la riduzione percentuale del reddito da invalido, si può senza dubbio ritenere che la consulente in integrazione, applicando il tasso del 15%, sia stata più che giudiziosa e non abbia comunque in alcun modo reso sfavore all'assicurato." (Doc. AI 67)

1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal suo legale, ha presentato ricorso al TCA chiedendo di poter beneficiare di una rendita intera di invalidità e, subordinatamente, di rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti, motivando fra l’altro come segue:

" 4. Verifichiamo qui di seguito le censure che vengono mosse alle

conclusioni dell'AI.

Avantutto vi è un errore nel calcolo del salario da valido. Vale a dire senza danno alla salute.

Il questionario del datore di lavoro che figura agli atti fa stato di un versamento nel periodo 24.4.2001 (inizio dell'attività lavorativa) al 8.5.2002 (ultimo giorno di lavoro effettivo) di fr. 65'827,55. Trattandosi di un periodo di 380 giorni, ridotto all'anno il salario effettivo annuo ammonta a fr. 63'229.10 (365/380 x fr. 65'827.55).

Il motivo della differenza è da ricercare nel fatto degli straordinari, lavori particolari e indennità di inconvenienza di cui neppure si è accennato. Comunque il dato è chiaro e neppure è necessario dar seguito a soverchie disquisizioni.

Aggiornando tale dato al 2004 il reddito da valido ammonta a fr. 64'683.00.

  1. Anche ritenendo un reddito da invalido ritenuto dall'UAI in ordine di fr. 48'669.00, il discapito ammonterebbe al 25%.

L'UAI ritiene l'assicurato abile al lavoro in misura completa in un'attività confacente. Quale attività confacente ritiene i lavori nel contesto della costruzione di cui alla TA1. Il reddito presumibile dovrebbe pertanto essere di fr. 57'258.00.

  1. Avantutto ravvisiamo come non sia in alcun modo chiaro in che cosa consisterebbe un'attività confacente al suo stato valetudinario. Non vi è in concreto neppure l'indicazione di un'attività che effettivamente l'assicurato potrebbe svolgere, alcuna. Tale compito è dalla legge affidato all'amministrazione dell'UAI. Il fatto che il medico indichi che si tratti di un lavoro confacente, ancora non vuol dire che non vi siano limitazioni. In latri termini l'applicazione dei dati teorici può essere, ma solo nella misura in cui siano concretamente indicate delle attività che il leso possa svolgere.

  2. Inoltre vi è da tener presente che RI 1 ha attualmente __________; ha sempre fatto il muratore, utilizzando quindi le proprie mani per attività rozze. La sua manualità è dunque oltremodo ridotta e non può certo essere ricuperata da un giorno all'altro all'età di 58 anni. Anzi.

  3. Nel contesto della valutazione delle attività residue tale aspetto doveva senz'altro essere accertato, ciò che invece in alcun modo è stato. Erroneamente.

Evidentemente tale situazione è di per sé tale da non permettere ragionevolmente di riprendere un'attività lavorativa ove occorra una manualità più fine, quantunque non difficile. Nel contesto delle valutazione della capacità al lavoro residuo tale aspetto dovrà senz'altro essere valutato. Di per sé una riduzione del 30% appare consona e riconosciuta a più riprese dalle nostre autorità. In particolare da questo punto di vista non è stato in alcun modo valutata la circostanza che il signor RI 1 è fortemente compromesso a motivo della poliartrosi alle dita, che nessuno ha valutato nel reddito esigibile residuo.

  1. Inoltre la riduzione del reddito da invalido in ordine del 15% per ragioni sociali è assolutamente insufficiente. La circostanza che non abbia mai svolto altra professione oltre a quella di muratore/ manovale, che sia prossimo al pensionamento, che non abbia rudimenti della lingua italiana, che sia portatore di un'incapacità al lavoro, che da quattro anni più non svolge attività lavorativa, che dispone di una scolarità oltremodo modesta, fanno apparire la riduzione operata oltremodo ridotta. In effetti si deve ammettere la riduzione massima possibile in ordine del 25%." (Doc. I)

Con ulteriore scritto del 9 gennaio 2007 il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio producendo successivamente la documentazione attestante le sue condizioni finanziarie (doc. IV).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando l’assenza di valide argomentazioni mediche atte ad inficiare le conclusioni di cui alla decisione contestata (V).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità dopo il 30 novembre 2003, fermo restando che non è contestata - ed esula quindi dal presente giudizio - l’attribuzione di una rendita intera dal 1° maggio 2003 al 30 novembre 2003 a seguito di una riconosciuta incapacità lavorativa del 100%.

2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Nel caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata (doc. AI 67), emerge che l’Ufficio AI ha negato all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità dopo il 30 novembre 2003, facendo essenzialmente capo alle risultanze di una perizia reumatologica eseguita dal dr. __________, il quale ha stabilito un’incapacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività di operaio manovale, ma una piena capacità lavorativa in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, a decorrere dal 1 settembre 2003.

In particolare, ricevuta la domanda di prestazioni, l’amministrazione dopo aver chiesto dall’ex datore di lavoro del richiedente i dati salariali relativi all’attività esercitata (doc. AI 5-1), ha interpellato il dr. __________, chirurgo ortopedico, e già curante dell’assicurato, il quale con rapporto medico del 11 settembre 2002, posta la diagnosi di “Coxartrosi destra”, ha ritenuto il paziente inabile al lavoro nella misura completa dal 10 maggio 2002 nella sua precedente attività di operaio e per contro abile in lavori che non costringano a salire e scendere frequentemente dal camion, trasportare pesi e spostarsi per lunghi tragitti su terreni sconnessi (doc. AI 7-3).

Dal canto suo il dr. __________, generalista e curante dell’assicurato, nel rapporto medico del 6 settembre 2002, diagnostica un’importante coxartosi invalidante a destra presente dal 1995, ha concluso per un’incapacità lavorativa totale dal 10 maggio 2002 (doc. AI 8).

Risulta inoltre dagli atti che l’assicurato è stato degente dal 3 al 30 luglio 2002 presso la clinica __________ di __________, al termine del cui periodo ha ripreso al sua attività lavorativa dovendola poi smettere dopo due giorni per addotta ricomparsa dei dolori (doc. AI 8-8 e 9).

Con scritto all’Ufficio AI il dr. __________ ha informato che il paziente si era sottoposto il 26 maggio 2003 ad un intervento di protesi totale dell’anca destra ad opera del dr. __________ e che in data 15 dicembre 2003 aveva ripreso la sua attività a metà tempo che aveva tuttavia dovuto interrompere quasi subito per l’insorgenza dei dolori. A suo dire dunque l’inabilità lavorativa del paziente restava completa (doc. AI 16-1). Tale valutazione è stata confermata dal sanitario in data 18 febbraio 2004 (doc. AI 20-3).

Sempre il dr. __________, con scritto del 4 ottobre 2004 affermava quanto segue:

" come da voi richiesto vi aggiorno sugli eventi di carattere medico intercorsi dal 18 febbraio 2004 data dell'ultimo rapporto al vostro indirizzo.

Come ben conosciuto dopo lunghi tentennamenti il paziente si è infine sottoposto ad intervento per protesi totale dell'anca dx eseguito dal Dr. __________ in data 26.5.2003. Come indicato dalla specialista nel corso del mese di dicembre è stato effettuato un tentativo di ripresa lavorativa nella sua funzione quale manovale che il paziente ha interrotto dopo poche ore causa dolori a livello dell'articolazione operata, a livello del rachide su conosciute lombalgie aspecifiche come pure a livello dei piedi particolarmente a sx per piede piatto con retropiede valgo e segni per fascite piantare. Dopo nuova valutazione dei Dr. __________ adattamento di solette su misura con buona attenuazione dei sintomi a livello dei piedi.

Al nuovo controllo specialistico del giugno 2004 il paziente riferiva al dr. __________ di essere soddisfatto e di avere solo modici disturbi facendo le scale.

Per quanto riguarda eventuali attività esigibili:

Tenuto conto dell'età, del grado di istruzione e del lungo periodo di decondizionamento ritengo la ripresa dell'attività quale manovale nella misura del 100% come pure a tempo parziale come non realizzabile.

A mio modo di vedere e come già indicato nel rapporto del 18.2.2004 un'attività non comportante forti sollecitazioni fisiche a livello delle anche e del rachide come pure non soggetta al porto di particolari pesi da svolgere in posizione seduta eventualmente con regolari cambi di posizione è esigibile per lo meno in misura parziale. Il paziente è al corrente di tali valutazioni e più volte reso attento sulla necessità di rendersi attivo sul mercato del lavoro." (Doc. AI 29)

L’amministrazione ha quindi acquisito agli atti l’incarto dell’assicurazione infortuni e quello della Cassa malati dell’assicurato (__________) comprendente vari certificati medici (doc. AI 1-1 e segg.).

Con rapporto

  1. febbraio 2005 il medico SMR ha concluso per l’opportunità di procedere ad un accertamento peritale (doc. AI 31-1).

L’amministrazione ha quindi incaricato il dr. __________, specialista FMH in reumatologia, di eseguire una perizia specialistica.

Nel dettagliato referto 20 aprile 2005 il perito - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita 20 aprile 2005 – poste le diagnosi di

“Sindrome cervicolombovertebrale cronica intermittente, in

  • alterazioni degenerative (osteocondrosi, uncartrosi C5/6, spondilosi marcata al passaggio toracolombare, condrosi L4/5),

  • disturbi statici del rachide,

  • decondizionamento muscolare

Poliartrosi delle dita

Esito da impianto di protesi totale all'anca destra il 26.5.2003 per coxartrosi

  • periartropatia dell'anca destra

Piedi piatti bilaterali con retropiedi valghi

Obesità (peso 86 kg/statura 168,5 cm)." (Doc. AI 34)

ha poi esposto la seguente valutazione:

" Il signor RI 1, nato il __________, __________, __________ il 26.5.2003 è stato sottoposto ad impianto di protesi totale per coxartrosi sintomatica a destra; ora non lamenta dolori coxogeni, all'esame clinico, l'articolazione coxofemorale a destra risulta minimamente limitata alle rotazioni, non doloranti, con impatti muscolari, indicanti uno sbilancio muscolare, troviamo una periartropatia dell'anca destra. Dal maggio 2002 lamenta pure dolori lombari, ora segnalati come intermittenti, "come una botta", soprattutto stando seduto e camminando per molto tempo, stando sdraiato sulla schiena, la mobilità del rachide lombare risulta dolorante senza irradiazioni, moderatamente limitata alla flessione e alle lateroflessioni, a fine corsa i dolori aumentano, sono assenti deficit lomboradicolari, la radiografia della colonna lombare evidenzia una spondilosi anteriore prevalentemente al passaggio toracolombare ed una condrosi L4/5, il quadro radiologico è sovrapponibile alle lastre del 2002. L'assicurato accusa inoltre cervicalgie localizzate alla nuca soprattutto alla mattina, che aumentano ai movimenti, la mobilità passiva della colonna cervicale risulta moderatamente limitata alle rotazioni globali passive, con dolori a fine corsa paravertebrali, alla rotazione globale verso sinistra, sono assenti deficit cervicoradicolari, la radiografia della cervicale mostra un'osteocondrosi con uncartrosi C5/6. Sono presenti dolori diurni ma anche notturni a tutte le articolazioni interfalangee prossimali delle mani, con una rigidità articolare mattutina di alcuni minuti, per i quali assume Solfato di Condroitina; oggettivamente i contorni articolari alle mani, in articolazioni interfalangee prossimali indolenzite, appaiono leggermente ingrossati, senza sinoviti sicure, alla radiografia delle mani riconosciamo un poliartrosi minima, senza alterazioni infiammatorie. L'origine dei dolori mediali al piede sinistro, presenti da circa 2 anni, con indolenzimento retromalleolare a sinistra, sono probabilmente spiegabili con il disturbo statico dei piedi, piatti con retropiedi valghi, in un assicurato iperobeso (peso 86 kg/statura 168, 5 cm).

In base all'anamnesi, ai reperti clinici e radiologici, possiamo porre le diagnosi di sindrome cervicolombovertebrale cronica intermittente, in disturbi statici del rachide, decondizionamento muscolare, alterazioni degenerative (osteocondrosi, uncartrosi C5/6, spondilosi marcata al passaggio toracolombare, condrosi L4/5), poliartrosi delle dita, esito da impianto di protesi totale all'anca destra il 26.5.2003 per coxartrosi, con periartropatia, piedi piatti bilaterali con retropiedi valghi, obesità (peso 86 kg/statura 168, 5 cm).

Dal lato terapeutico propongo un calo ponderale importante di 15-20 kg onde ridurre il carico sulle articolazioni degli arti inferiori; parallelamente l'assicurato dovrebbe essere sottoposto ad una ginnastica attiva di ricondizionamento della muscolatura.

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 1.9.2003, ossia 3 mesi dall'intervento di protesi totale all'anca destra il 26.5.2003.

Nella sua ultima attività originaria di operaio manovale, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, a partire dal 15.12.2003 come previsto dall'ortopedico curante. La riduzione del rendimento è giustificata con le posizioni di lavoro ed i limiti di carico." (Doc. AI 34)

In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto segue:

" (...)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 1.9.2003, ossia 3 mesi dall'intervento di protesi totale all'anca destra il 26.5.2003.

Nella sua ultima attività originaria di operaio manovale, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, a partire dal 15.12.2003 come previsto dall'ortopedico curante. La riduzione del rendimento è giustificata con le posizioni di lavoro ed i limiti di carico." (Doc. AI 34)

Incaricata dall’Ufficio AI, con rapporto finale del 19 aprile 2006, la consulente in integrazione professionale dell’Ufficio AI, acquisiti i dati dell’assicurato e sentito l’interessato, ha concluso per una capacità di guadagno residua dell’83,54% motivando come segue:

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

In sintesi, secondo i dati contenuti nel dossier (cf perizia reumatologica del dr __________ del 27 aprile 2005 con relativo Esame della Funzionalità Fisica), l'incapacità lavorativa risale al dicembre 2003 e riguarda diverse problematiche cervicolombovertebrale, articolare (dita), protesi all'anca dx. L'A 55enne è inabile al 50% nell'attività che svolgeva prima del danno alla salute (manovale edile) e in altre di pari impegno fisico (per la caricabilità e l'alternanza delle posizioni). Tuttavia, in un'attività confacente con il danno alla salute e che rispetti le limitazioni descritte in sede peritale, l'A è abile al 100%.

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

Da quanto si evince dal curriculum vitae

Formazione scolastica e professionale L'A ha frequentato le scuole elementari e medie per un totale di 8 anni nel suo paese d'origine.

Percorso professionale

L'ultima attività lucrativa svolta senza impedimenti originati dal danno alla salute è stata quella di manovale nell'edilizia presso la ditta __________ dal luglio 1987 al maggio 2002 (cf annotazione all'incarto del 26 gennaio 2006. Attualmente l'A riceve le indennità da parte dell'__________.

Verbale del primo colloquio - progetti, idee, proposte, ecc.

Ho incontrato l'A il 18 gennaio 2006 e l'ho informato sulle prestazioni Al e sui relativi criteri di assegnazione dei provvedimenti professionali.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

L'A potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e confacenti con il danno alla salute. Nel secondario, nell'ambito dell'industria quale operaio generico: addetto al controllo della qualità del prodotto, all'imballaggio, alla stampa, alla tamponatura ; nella logistica quale magazziniere (con l'ausilio del muletto), potrebbe anche essere attivo quale addetto alla manutenzione/custode oppure addetto alla sorveglianza : es. guardiano nei cantieri con guardiola per controllo persone e cose.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Considerando un reddito ipotetico senza danno alla salute (RH, 2004) di fr. 53'964,27 (cf questionario DL del 2002 : salario orario moltiplicato per 2140 ore CCL dell'edilizia, aggiornato al 2004 secondo l'indice d'aumento dei salari nominali), una capacità di lavoro residua del 100% in attività adeguata (categoria professionale RSS 4 e quartile 2) e applicando una riduzione del 15% (per difficoltà nell'acquisizione di nuovi savoir-faire dovuti alla lingua e per attività leggera), secondo le statistiche RSS, risulta un reddito da invalido di circa fr. 45'084.- e una capacità di guadagno residua del 83,54%. Non sussiste il diritto all'applicazione di provvedimenti professionali.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

La presenza sul mercato del lavoro di diverse attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute induce a concludere che l'A sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.

Inoltre, riferendomi al calcolo svolto in precedenza posso affermare che non sussiste il diritto all'applicazione di provvedimenti professionali. Comunque, considerando il bagaglio attitudinale (psico-sociale), la poca conoscenza della lingua e l'assenza di una solida formazione scolastica dell'A, ritengo che dei provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base, non sarebbero comunque stati proponibili.

(Doc. AI 44)

Di conseguenza, con progetto di decisione del 25 settembre 2006 l’amministrazione ha concluso come segue:

" Esito degli accertamenti:

Stato di salute

In base agli atti medici all'incarto, in particolare dalla perizia reumatologica del dr __________ del 27 . aprile 2005 con relativo Esame della Funzionalità Fisica, l'incapacità lavorativa che ne consegue è la seguente:

Dal 10.05.2002 al 31.01.2003

100% in qualsiasi attività

Dal 01.02.2003 al 30.04.2003

100% in attività attuale

0% in attività adeguata

Dal 01.05.2003 al 31.08.2003

100% in qualsiasi attività

Dal 01.09.2003

50% nell'attività attuale (presenza tutto il giorno con rendimento ridotto)

0% in attività adeguata

Formazione scolastica e professionale

L'assicurato ha frequentato le scuole elementari e medie per un totale di 8 anni nel suo paese d'origine.

L'ultima attività lucrativa svolta senza impedimenti originati dal danno alla salute è stata quella di manovale nell'edilizia presso la ditta __________ dal luglio 1987 al maggio 2002. Attualmente l'assicurato riceve le indennità da parte dell'__________.

Attività esigibili

L'assicurato potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e confacenti con il danno alla salute. Nel secondario, nell'ambito dell'industria quale operaio generico: addetto al controllo della qualità del prodotto, all'imballaggio, alla stampa, alla tamponatura ; nella logistica quale magazziniere (con l'ausilio del muletto),

potrebbe anche essere attivo quale addetto alla manutenzione/custode oppure addetto alla sorveglianza: per esempio come guardiano nei cantieri con guardiola per controllo persone e cose.

Calcolo della capacità dì guadagno residua per il periodo di abilità totale in attività adeguata

Considerando un reddito ipotetico senza danno alla salute (RH, 2004) dì Fr. 53'964,27 (cf questionario datore di lavoro del 2002: salario orario moltiplicato per 2140 ore come da contratto collettivo di lavoro dell'edilizia, aggiornato al 2004 secondo l'indice d'aumento dei salari nominali), una capacità di lavoro residua del 100% in attività adeguata (categoria professionale RSS 4 e quartile 2) e applicando una riduzione del 15% (per difficoltà nell'acquisizione di nuovi "savoir-faire" dovuti alla lingua e per attività leggera), secondo le statistiche RSS, risulta un reddito da invalido di circa Fr. 45084.- e una capacità di guadagno residua del 83,54%.

Il grado Al dal mese di settembre 2003 è del 16%.

Essendo il grado Al inferiore al 40%, il diritto alla rendita non sussiste più.

Decidiamo pertanto:

Dal mese di maggio 2003 (un anno dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa) e sino al 30.11.2003 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) ha diritto ad una rendita intera d'invalidità con grado del 100%." (Doc. AI 56)

Il 26 ottobre 2006 il legale dell’assicurato ha presentato le seguenti osservazioni:

" con la presente è mio intendimento presentare le osservazioni alla vostra decisione del 25 settembre 2006 in esito al progetto di assegnazione di una rendita in contesto Al.

Le mie osservazioni si riferiscono sostanzialmente alla circostanza che a far tempo dal 1.9.2003 non vi sarebbe più diritto ad una rendita a cagione della sopraggiunta possibilità di svolgere un'attività a tempo pieno in un'attività adeguata.

Segnalo avantutto che il salario da valido del mio assistito, in ragione di fr. 24,65 all'ora non era di fr. 53'000.00 come da voi ricordato, bensì di poco superiore a fr. 60.000.00. In effetti nel vostro conteggio avete omesso di calcolare la 13.a mensilità, l'indennità per inconvenienza oraria ed il 3% di festivi infrasettimanali.

Per quanto attiene invece il salario da invalido, per il 2004, ritengo si debba partire dalla tabella TA 13, che prevede un salario mensile lordo di fr. 3'998.00 mensile per l'ultimo quartile (media nazionale) per uomini, pari a fr. 47'976.00 annui.

Pertanto, già sulla scorta della deduzione operata per valutare la situazione personale del leso, a prescindere dagli aspetti puramente medici, in ordine del 15%, il salario da invalido sarebbe di fr. 40'779,60, pari ad un discapito del 32% circa. Che la riduzione da operare nel caso di specie sia soltanto del 15% è comunque contestato. In realtà essa è ben superiore. Basti pensare all'età, alla sua situazione scolastica, linguistica, all'esperienza professionale nulla.

In realtà ciò che cuba nel caso particolare è soprattutto l'aspetto medico. II dr. __________, vostro fiduciario, ritiene che il RI 1, con la protesi di un'anca impiantata, potrebbe lavorare sull'arco dell'intera giornata, ma con una resa ridotta della metà. Che tale esigibilità sia reale, abbiamo una moltitudine di dubbi, al punto da far apparire tutte le altre conclusioni di cui alla perizia pure esse dubbiose. In effetti è riconosciuto, ma forse non al dr. __________, che con un'anca rifatta uno non torna sui cantieri a fare il manovale. Se però ciò fosse per i suoi pazienti, non avrebbe che da tralasciare il lavoro peritale, e brevettare il suo sistema. Che si debba disquisire circa la possibilità di riprendere l'attività in un cantiere ci pare più che altro una battuta di cattivo gusto. Al punto da non ritenere in alcun modo attendibili anche le altre indicazioni, per il che si richiede che l'aspetto valetudinario venga nuovamente valutato da altro esperto.

Si noti comunque che nel frattempo (ad un anno e mezzo dalla perizia in parola) RI 1 ha accumulato 15 chilogrammi di peso, circostanza che non può essere disattesa nella valutazione della sua residua capacità al lavoro." (Doc. AI 64)

Al riguardo, nelle sue note interne del 30 ottobre 2006 l’amministrazione ha osservato:

Osservazioni SI: LOO

lI REP contesta il nostro progetto di decisione, facendo valere delle contestazioni di carattere economico, senza tuttavia scartare battute ironiche sulla valutazione medica, in special modo sulla perizia effettuata dal dr. __________. A mio modo di vedere bisogna ev. solo valutare se le constatazioni poi fatte nel rapporto CIP, sull'attività esigibile e il calcolo della CGR siano corrette.

Osservazioni CAL:13.11.2006

il legale in sostanza contesta:

  • il reddito da valido (da conglobare la 13°, ('indennità per inconvenienza oraria ed il 3% di festivi infrasettimanali),
  • il salario da invalido (adozione dei valori tabella TA13, ultimo quartile, media nazionale di fr. 47'976.-);
  • la riduzione limitata ad un solo 15%; -la perizia Dr. __________ (chiede una nuova valutazione specialistica).

Ora, la valutazione peritale Dr. __________ non può essere messa in discussione, anche soltanto per il fatto che l'opponente non ha prodotto elementi oggettivi ma solo affermazioni del tutto soggettive. Anche per quanto attiene alla riduzione % del reddito da invalido, mi sembra che la consulente, applicando un 15%, sia stata più che "buona" e non abbia comunque in alcun modo sfavorito l'assicurato.

Per il salario da invalido, occorre invece sottolineare che la consulente ha preso in considerazione i valori ISS regionali ticinesi (stato anno 2004 - fr. 53'040.- con abilità al 100%), mentre invece i valori relativi appunto a tale salario debbono essere estrapolati dalle ISS nazionali secondo la recente giurisprudenza TFA, ragione per cui, nel caso specifico, il reddito di raffronto (stato 2004) deve essere quantificato in fr. 57'258.- rispettivamente in fr. 48'669.- dopo la riduzione del 15%; anche in questo caso la contestazione non può essere condivisa.

Infine, rimane il reddito da valido. In effetti, il calcolo di tale salario ha omesso di conglobare la tredicesima mensilità e avrebbe dovuto comportare: fr. 24,65 lordi orari (senza 13a, festivi infrasettimanali, vacanze), moltiplicati per 2140 ore annue stabilite sull'arco ipotetico di 52 settimane di lavoro (5 giorni cadauna, ciò che determina un ammontare di fr. 52'751.-, al quale tuttavia occorre aggiungere la 13 a. Concretamente, il reddito avrebbe dovuto corrispondere a fr. 57'147.-. annui, stato anno 2002, ovvero a fr. 58'461,38 nel 2004, motivo per cui il calcolo della CGR deve essere rettificato come segue:

reddito da valido: fr. 58'461.­

(doc. AI 63-1)

Di conseguenza l’Ufficio AI ha emanato la decisione impugnata in questa sede (cfr. sopra al consid. 1.2).

Con la propria impugnativa, l’assicurato contesta in sostanza le risultanze della perizia medica posta a fondamento della decisione dell’amministrazione, senza apportare nuova documentazione medica a sostegno delle sue pretese, censurando altresì la valutazione del discapito economico.

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.8. Per quanto concerne le patologie principali di cui è affetto il ricorrente, vale a dire la “ Sindrome cervicolombovertebrale cronica intermittente, in alterazioni degenerative (osteocondrosi, uncartrosi C5/6, spondilosi marcata al passaggio toracolombare, condrosi L4/5), disturbi statici del rachide, decondizionamento muscolare, poliartrosi delle dita, esito da impianto di protesi totale all'anca destra il 26.5.2003 per coxartrosi, periartropatia dell'anca destra oltre a obesità e piedi piatti bilaterali” (cfr. doc. AI 34), questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il perito incaricato dall’amministrazione, dr. __________, specialista nella materia che qui interessa, che ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurato.

In effetti il dr. __________ ha sottoposto il richiedente ad una valutazione approfondita ed accurata, stilando il 20 aprile 2005 un dettagliato rapporto medico reumatologico in cui è stato accertato che il ricorrente, affetto principalmente da sindrome cervicolombovertebrale cronica e esiti da impianto di protesi totale all’anca destra, presentava comunque una capacità lavorativa intatta in attività leggere non comportanti eccessivi spostamenti, il salire e il scendere scale o rampe o ponteggi, eccessive rotazioni del corpo e il mantenimento di posizioni statiche (doc. AI 34-8). Nell’ultima attività lavorativa esercitata come operaio manovale, l’interessato era da ritenere limitato nella misura del 50%, dal 15 dicembre 2003, nel senso di una diminuzione del rendimento in tale misura (doc. AI 34 e consid. 2.6). A tale perizia, ben motivata, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (consid. 2.7).

Del resto val la pena di osservare come le conclusioni del perito coincidono essenzialmente con quelle tratte dal dr. __________, chirurgo che ha eseguito l’impianto della protesi all’anca il 26 maggio 2003, il quale, nel certificato 10 febbraio 2004 (doc. AI 19-1), aveva pure concluso per una capacità lavorativa del 50% nell’attività precedentemente svolta.

D’altra parte, l’assicurato, pur contestando le conclusioni dell’amministrazione in punto alla sua residua capacità lavorativa, non ha prodotto, né dopo l’emanazione del progetto di decisione del 25 settembre 2006, né dopo la resa del provvedumento impugnato, alcuna certificazione atta a dimostrare quanto sostenuto e meglio che le sue condizioni non erano tali da permettergli una ripresa dell’attività lavorativa in quanto valutate non correttamente dal perito dr. __________ o, comunque, idonea a apportare elementi nuovi di valutazione o a permettere di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute intervenuto tra la perizia del 10 aprile 2005 e la decisione del 24 novembre 2006. Decisione che, sia ribadito, delimita il potere cognitivo di questa Corte (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4; cfr. anche DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Va peraltro ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

D’altra parte già si è detto che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione medica, anche stringata, o fornito elementi idonei a dimostrare con alta verosimiglianza l’intervento di un peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute rispetto alla situazione accertata nel referto peritale del 20 aprile 2005 e tantomeno elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare inaffidabili o inattendibili le conclusioni tratte dal dr. __________ (sul valore delle perizie fatte allestire dall’amministrazione cfr. sopra consid. 2.7). Pertanto, conformemente alla giurisprudenza sopra ricordata, egli deve sopportare le conseguenze della carenza di prove che, se del caso, gli sarebbe sicuramente stato possibile apportare.

Infine, prive di rilievo, in quanto essenzialmente non sorrette da concreto supporto probatorio, risultano essere anche le altre allegazioni ricorsuali miranti a censurare le conclusioni peritali. Per quanto in particolare riferito alla problematica alle mani lamentata dal ricorrente, la stessa è stata adeguatamente considerata dal dr. __________ come si può chiaramente evincere dalla sua valutazione peritale datata 20 aprile 2005 (cfr. sopra consid. 2.6).

In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa medico-teorica del 50% nella sua precedente attività professionale e del 100% in altre attività leggere adeguate e compatibili con le limitazioni segnalate dal perito.

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). In caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione

2.9. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dalla consulente IP nel suo rapporto finale 19 aprile 2006 (doc. AI 44), ha stabilito una perdita di guadagno e, quindi, un grado d’invalidità del 16,5%.

Partendo da un reddito da valido di fr. 53'964 che l’assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2004 come operaio presso il precedente datore di lavoro (che nel formulario 9 settembre 2002 ha indicato quale retribuzione oraria fr. 24.65 per 45 ore settimanali, doc. AI 5-1), la consulente ha poi determinato il reddito da invalido, in attività semplici e ripetitive, fissandolo in fr. 53’040 (2004), cui ha poi applicato una riduzione del 15% per tener conto della “difficoltà di acquisizione di nuovi savoir faire dovuti alla lingua” e per “attività leggera”, per un reddito da invalido complessivo pari a fr. 45'084. Ha quindi stabilito che l’assicurato presentava una capacità di guadagno residua del 83,54% e quindi un grado di invalidità del 16.5% (doc. AI 44 e sopra consid. 2.6).

Innanzitutto, nella misura in cui il patrocinatore del ricorrente sembra, quantomeno implicitamente, contestare anche la valutazione medica in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessato in attività adeguate, tale censura va respinta. In effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.8), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.

Quanto alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili, contrariamente a quanto ritiene l’interessato, alla luce delle indicazioni delle limitazioni fornite espressamente dal perito dr. __________ nel formulario “Esame delle funzionalità fisica” allegato alla perizia del 20 aprile 2005, nel quale vengono espressamente e dettagliatamente descritte le limitazioni da osservare dall’assicurato (doc. AI 34-8), la consulente ha fatto riferimento al settore secondario, in attività semplici, leggere e poco qualificate e confacenti al danno alla salute. Nel suo rapporto 19 aprile 2006 ha indicato che viste le limitazioni funzionali indicate dal perito reumatologo, l’assicurato potrebbe ancora svolgere attività come operaio generico nell’industria come addetto al controllo della qualità del prodotto, all’imballaggio, alla stampa, alla tamponatura o nella logistica quale magazziniere, addetto alla manutenzione o alla sorveglianza o quale custode (doc. AI 44-2). La consulente ha quindi ritenuto che sulla base di queste considerazioni il mercato del lavoro sia ancora sufficientemente ampio da considerare l’interessato reintegrabile nel normale ciclo produttivo.

Va qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

Inoltre, come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione.

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Infine, il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste esigenze troppo elevate:

" (…)

4.7 La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di P.________ va quindi respinto. (…)."

In concreto, tenuto conto degli aspetti reumatologici e vista la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche in quello della logistica, vi sono, in effetti, delle professioni – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte senza la necessità di camminare molto e sollevare o manipolare oggetti o attrezzi pesanti (per es. anche attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.). Del resto, con riferimento alle addotte difficoltà a reperire un’attività lavorativa a causa dell’età, delle difficoltà di lingua e della carente formazione, si rinvia alla giurisprudenza già esposta al consid. 2.5 in fine.

2.10. Per calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

Nel caso in esame, nel progetto di decisione l’Ufficio AI ha preso in considerazione quale reddito da valido l’importo di fr. 53'964, considerando il reddito percepito dall’assicurato nel 2002, conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro per poi aggiornarlo al 2004 (doc. AI 44).

A seguito delle osservazioni presentate al progetto di decisione dall’assicurato, per il quale andava essenzialmente considerata anche la 13.esima, l’indennità per inconvenienza oraria e il 3% di festivi infrasettimanali, l’amministrazione ha corretto tale importo a fr. 57'147 nel 2002 e fr. 58'461 nel 2004. L’amministrazione ha aderito all’assunto dell'assicura- to, partendo da fr. 24,65 orari, moltiplicati per 2140 ore annue (considerando un arco ipotetico di 52 settimane di lavoro), ottenendo così, dopo l’aggiunta della 13.esima, fr. 57'147 annui nel 2002 (doc. AI 63 e doc A).

Il ricorrente contesta anche tale ammontare ritenendo che il reddito da valido debba essere fissato in fr. 64'683, importo ottenuto a suo dire da quanto dichiarato dal suo ultimo datore di lavoro.

Ora, la questione di sapere se il reddito da valido debba essere corretto nel senso auspicato dall’interessato, può restare indecisa considerato come anche in questa ipotesi, alla luce di quanto segue, il grado di invalidità non raggiungerebbe comunque manifestamente la soglia minima pensionabile.

2.11. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Nella specie, la consulente IP ha calcolato il reddito da invalido che l’assicurato potrebbe conseguire facendo riferimento ai dati statistici salariali, emanati periodicamente dall’Ufficio federale di statistica e noti come Tabelle RSS, in attività semplici e ripetitive, esigibili per l’assicurato al 100%, applicando una riduzione supplementare del 15% (per difficoltà nell’acquisizione di nuovi savoir faire dovuti alla lingua e per attività leggera), per un importo di fr. 45'084 (fr. 53'040 – 15%) (doc. AI 44; cfr. sopra consid. 2.6).

L’assicurato ha contestato questo valore in sede di osservazioni al progetto di decisione richiamando in sostanza l’applicazione dei valori statistici nazionali in luogo di quelli regionali.

A ragione. In effetti, secondo la più recente giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Conformemente a tale prassi, nella specie l’amministrazione ha quindi proceduto a ricalcolare il salario da invalido giungendo ad un salario di fr. 57'258 (2004) conformemente ai valori nazionali estrapolati dalla Tabella TA1 e, quindi, a fr. 48'669 dopo deduzione del 15% (doc. AI 63 e doc. A).

Tale ammontare non è contestato dal ricorrente in quanto tale. Egli ritiene tuttavia insufficiente la riduzione del 15% sul salario teorico statistico ammessa dall’Ufficio AI fondandosi sul rapporto 19 aprile 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 44).

A tale censura il TCA non può aderire. Al riguardo va detto infatti che l’eventuale deduzione sul salario statistico teorico in considerazione delle peculiarità del caso concreto non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).

Nella specie, nel rapporto del 19 aprile 2006 la consulente IP ha riconosciuto tale deduzione sul salario teorico in considerazione della “difficoltà nell’acquisizione di nuovo savoir faire dovuti alla lingua e per attività leggera” (cfr. doc. AI 44-2; cfr. consid. 2.6).

Considerata la situazione dell’assicurato e comunque anche il fatto che il dr. __________ ha fissato la capacità lavorativa residua nella precedente attività svolta al 50% e quella in un’attività leggera addirittura al 100% (cfr. doc. AI 34), questo TCA ritiene di non doversi scostare dalla conclusione dell’amministrazione che, sulla base del rapporto della consulente in integrazione professionale e le circostanze concrete, ha applicato una riduzione sul salario statistico da invalido del 15%. Tale riduzione appare infatti già piuttosto generosa e comunque sufficiente per tener conto dei fattori suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall'assicurato.

Questo Tribunale non ha quindi motivo per distanziarsi da quanto stabilito dall’amministrazione.

2.12. Dal confronto tra il reddito da valido di fr. 58'461 e il reddito da invalido - calcolato sulla base dei dati statistici secondo le statistiche TA1, tenendo conto di una capacità di lavoro residua del 100% e dell’ulteriore riduzione del 15% stabilita dalla consulente IP - di fr. 48’669, si ottiene un grado d'invalidità del 16,8% (58'461 - 48'669 x 100 : 58'461), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, così come stabilito dall’Ufficio AI (cfr. sopra consid. 1.2).

Come detto, tale grado di invalidità muterebbe solo minimamente, e comunque in misura del tutto insufficiente ai fini dell’ottenimento della chiesta rendita, anche nell’ipotesi in cui dovessimo ammettere quale reddito da valido l’ammontare proposto dal ricorrente di fr. 64'683 in luogo dei fr. 58'461 ammessi dall’amministrazione. In effetti ne discenderebbe un grado di invalidità del 24% ancora ampiamente inferiore al minimo pensionabile del 40%.

Va osservato che alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.5 in fine).

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

2.13. Infine, con il gravame l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva che per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta ufficiale (e di quella cantonale pubblicata nella RDAT), la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere al ricorrente una rendita dell’assicurazione invalidità in difetto di un’incapacità lavorativa sufficiente.

La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessato non ha apportato alcun elemento o mezzo di prova.

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura per fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

  3. La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

11

Gerichtsentscheide

75
  • DTF 130 V 140
  • DTF 130 V 349
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 128 V 30
  • DTF 128 V 17401.01.2002 · 2.052 Zitate
  • DTF 127 V 297
  • DTF 126 V 76
  • DTF 126 V 80
  • DTF 126 V 360
  • DTF 125 II 275
  • DTF 125 V 195
  • DTF 125 V 202
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 353
  • DTF 125 V 354
  • DTF 125 V 417
  • DTF 124 I 30401.01.1998 · 841 Zitate
  • DTF 123 V 17501.01.1997 · 893 Zitate
  • DTF 123 V 176
  • DTF 123 V 233
  • DTF 122 I 26701.01.1996 · 534 Zitate
  • DTF 122 V 15701.01.1996 · 6.684 Zitate
  • DTF 122 V 158
  • DTF 121 V 366
  • DTF 119 Ia 251
  • DTF 119 Ia 253
  • DTF 119 V 34701.01.1993 · 1.358 Zitate
  • DTF 117 V 264
  • DTF 115 V 52
  • DTF 114 V 313
  • DTF 113 V 28
  • DTF 110 V 276
  • DTF 110 V 362
  • DTF 107 V 21
  • DTF 104 V 31
  • DTF 96 V 2901.01.1970 · 518 Zitate
  • 1P.569/200117.10.2001 · 90 Zitate
  • 5P.426/200006.03.2001 · 50 Zitate
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 162/01
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