Raccomandata
Incarto n. 31.2018.13-14 31.2018.24
rg/sc
Lugano 29 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sui ricorsi del 14 settembre 2018 e 17 dicembre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 luglio 2018 (inc. 31.2018.13), la decisione del 17 luglio 2018 (inc. 31.2018.14) e la decisione su opposizione del 14 novembre 2018 (inc. 31.2018.24) emanate da
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per decisione del 29 aprile 2016 la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1, obbligandolo al risarcimento dell’importo di fr. 52'284.70 per contributi paritetici non versati dalla FA 1 per gli anni 2013 e 2014.
Il 14 giugno 2018 RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato “Opposizione e subordinatamente Domanda di revisione/riconsiderazione” verso la suddetta decisione del 29 aprile 2016, adducendo in particolare e per quanto qui interessa:
“(…)
Con la presente procedura RI 1 intende opporsi alla decisione di risarcimento dei danni 29 aprile 2016. Egli ritiene infatti che nella procedura amministrativa sia stato violato in modo manifesto e insanabile il suo diritto di essere sentito (Art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost, art. 6 n. 1 CEDU).
E ciò per diversi motivi: dapprima perché l'autorità amministrativa ha omesso di considerare l'opposizione da lui presentata contro la decisione di risarcimento in occasione del colloquio avuto il 10 maggio 2016; in secondo luogo, perché l'autorità non si determinata su tale opposizione con una decisione su opposizione con l'avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art. 52 cpv. 2 LPGA), né ha assegnato un termine per, porre rimedio a un'eventuale mancanza dei requisiti previsti per l'opposizione (art. 10 cpv. 5 OPGA); infine, non ha emesso una decisione di non entrata in materia impugnabile ai sensi dell'art. 56 LPGA.
Subordinatamente, nell'ipotesi che l'opposizione di RI 1 venga respinta, egli formula domanda di revisione /riconsiderazione.
La presente procedura viene proposta all'IAS, quale autorità amministrativa preposta a trattare le opposizioni e le decisioni su opposizione.
RI 1 è legittimato a proporre la presente procedura. La decisione di risarcimento dei danni del 29 aprile 2016, lo condanna al pagamento dell'importo di CHF 52'284.70 (nel frattempo ridotti a CHF 38'079.10 in seguito ad un parziale pagamento da parte di un altro debitore solidale). Egli ha pertanto un interesse degno di protezione all'annullamento, rispettivamente alla modifica di tale decisione di risarcimento.
(…)
8.1 In seguito alle omissioni di procedura indicate al punto 4, non sono scattati né sono mai stati operanti i termini per l'opposizione, rispettivamente i termini per sanare l'opposizione o per contestare la decisione su opposizione. Pertanto la decisione di risarcimento del danno del 29 aprile 2016 non può essere considerata come cresciuta in giudicato.
8.2 Nel caso in cui la decisione di risarcimento del danno del 29 aprile 2016 dovesse essere considerata come passata in giudicato, l'art. 53 LPGA permette di chiederne la revisione e la riconsiderazione. Per consolidata giurisprudenza, i nuovi fatti rilevanti o i nuovi mezzi di prova alla base della domanda di revisione devono essere fatti valere entro 90 giorni dopo la loro scoperta (DTF 143 V 105, cons. 2.1).
8.3 RI 1 non si è mai fatto rappresentare nella procedura promossa contro di lui dall'IAS. Egli è stato escusso dall'IAS il 3 agosto 2017 con PE no. __________ dell'UE __________. Al precetto esecutivo egli ha interposto opposizione. Solo nella successiva procedura di rigetto dell'opposizione egli si è rivolto per la prima volta allo scrivente legale. In tale ambito, nel corso di un incontro del 20 marzo 2018, egli ha consegnato allo scrivente legale la documentazione relativa alla pretesa fatta valere dall'IAS ed in particolare il verbale di audizione del 10 maggio 2016 tenuto di fronte ai funzionari dell'IAS (doc. 3, doc. 4). In tale occasione, per la prima volta, è stato possibile prendere atto delle violazioni procedurali dell'IAS e del fatto che non sono stati considerati i fatti e i mezzi di prova addotti da RI 1. Il termine di 90 giorni viene a scadere al più presto il 17 giugno 2018 ed è quindi rispettato.
(…)
Nel merito
A. Sull’opposizione
(…)
Con decisione di risarcimento dei danni (ex art. 52 LAVS) del 29 aprile 2016 l'IAS ha condannato RI 1, quale ex membro del consiglio di amministrazione della fallita FA 1, a risarcire alla Cassa l'importo di CHF 52'284.70 a titolo di contributi paritetici non pagati per gli anni 2013 e 2014 (doc. 2).
Come detto infatti, RI 1 era stato membro del consiglio di amministrazione della fallita FA 1 dal 7 luglio 2014 al suo licenziamento avvenuto il 17 settembre 2014 (iscritte a RC il __________), ovvero per due mesi e 10 giorni (cfr. doc. 2, p. 1, doc. 11).
(…)
(…)
Il verbale, redatto dai funzionari del servizio giuridico, riporta per sommi capi alcune delle argomentazioni di RI 1. Dagli argomenti riportati, si capisce che RI 1 ha contestato la decisione e ha espresso il proprio disaccordo con la stessa, invocando temi puntuali come per esempio il breve periodo trascorso in seno al consiglio di amministrazione, o la circostanza di aver allestito una contabilità della ditta e di aver approntato un piano di rientro.
Il disaccordo di RI 1 con la decisione di risarcimento risulta anche dal fatto che i due funzionari dopo aver terminato l'elenco dei punti sollevati da RI 1, hanno tenuto a riconfermare la decisione della Cassa.
Questa circostanza è fondamentale, perché avendo riconosciuto il disaccordo di RI 1 verso la decisione, essi avrebbero dovuto procedere diversamente ovvero:
trattare tale disaccordo espresso da RI 1 come un'opposizione e procedere ad emettere una nuova decisione su opposizione con un nuovo termine per impugnare questa (decisione, oppure
assegnare a RI 1 un congruo termine per porre rimedio all'eventuale mancanza di requisiti della sua opposizione ai sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA.
Infatti, ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 OPGA, l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale. E' chiaro che i due funzionari che hanno partecipato al colloquio avrebbero dovuto tener in maggior conto il fatto che RI 1 non era cognito della procedura in cui suo malgrado si trovava e non era rappresentato.
Essi invece, hanno abilmente evitato di fornire ad RI 1 delle indicazioni concrete sull'effettiva situazione di diritto o informazioni chiare sui possibili rimedi di diritto e si sono limitati a riportare a verbale in modo sommario e quasi en passant, che "il signor RI 1 valuterà la possibilità di inoltrare entro i termini di legge un'opposizione, debitamente motivata e con i relativi mezzi di prova" (doc. 4 in fine). Ciò che contrasta in modo evidente con i disposti di cui all’art. 10 OPGA e 52 LPGA il cui scopo non è quello di occultare i diritti dell'opponente, bensì al contrario, di renderli più chiari e trasparenti. Specialmente se l'opponente non è cognito del diritto svizzero e non è rappresentato.
Così facendo essi hanno violato il diritto ad essere sentiti da RI 1 (art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost, art. 6 n. 1 CEDU).
La decisione di risarcimento dei danni deve essere annullata e deve essere concesso un nuovo termine per l'opposizione anche per un altro motivo. Dal verbale di audizione del 10 maggio 2016 si evince che i due funzionari, dopo aver sentito RI 1, hanno di fatto stabilito di non entrare in materia delle argomentazioni dell'opponente. Anche la decisione di non entrata in materia può essere impugnata ai sensi dell'art. 56 LGPA. Pertanto, la decisione di non entrata in materia avrebbe dovuto essere accompagnata da un nuovo termine di opposizione e non poteva semplicemente richiamare il termine corrente. Di fatto RI 1 è stato privato del termine per presentare opposizione contro la mancata entrata in materia da parte dell'autorità amministrativa, la quale ha in questo modo nuovamente violato il suo diritto di essere sentito ed in particolare il diritto derivanti dall'art. 6 CEDU.
Pertanto, l'IAS deve considerare come avvenuta l'opposizione di RI 1 e deve emettere una decisione su opposizione.
B. Sulla richiesta di revisione / riconsiderazione
e che quindi la decisione di risarcimento dei danni 29 aprile 2016 venga ritenuta passata in giudicato, si chiede subordinatamente la revisione di tale decisione.
L'art. 53 LPGA permette la revisione delle decisioni formalmente passate in giudicato quando l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente fatti nuovi rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
E' il caso nella fattispecie.
Dal verbale del 10 maggio 2014 si evince che le argomentazioni offerte da RI 1 non sono state minimamente tenute in considerazione dai due funzionari dell'IAS. Ciò che è curioso già per il fatto che l'altro ex membro del consiglio di amministrazione, __________, che pure era stato nel CdA della fallita società per oltre un anno, è stato ritenuto responsabile per un importo nettamente inferiore rispetto a quello cui RI 1 è stato condannato in seguito alla sua presenza nel CdA per due mesi e mezzo.
Il breve periodo di assunzione del mandato di organo della fallita società, costituisce un motivo di giustificazione riconosciuto dalla giurisprudenza per escludere la responsabilità ex art. 52 AVS. Il fatto che RI 1 si sia adoperato in ogni modo per dar seguito ai pagamenti dei contributi, deve essere considerato a suo favore, già per il fatto che i pagamenti non sono stati effettuati per motivi indipendenti dalla sua volontà e a causa delle intenzioni truffaldine di __________.
Documentazione prodotta qui, dimostra che l'istruttoria eseguita dall'IAS è carente per lo meno per quanto concerne la posizione di RI 1. Si tratta infatti di informazioni che lui aveva di prima mano e che avrebbe potuto fornire alla Cassa se fosse stato interpellato nel corso dell'istruttoria svolta.
Si chiede quindi che venga disposta la revisione della decisione qui in oggetto.
C. Sulla richiesta di sospensione della decisione di risarcimento del danno
RI 1 chiede che in costanza di procedura l'esecutività della decisione di risarcimento dei danni 29 aprile 2016 dell'IAS sia sospesa o revocata per la durata della procedura stessa e fino alla definizione del procedimento di opposizione / revisione / riconsiderazione.
Egli è stato infatti escusso dall'IAS in data 3 agosto 2017 con PE no. __________ dell'UE di __________ per l'importo di CHF 38'079.10. Il precetto sarebbe sfociato in un rigetto definitivo dell'opposizione, se non fosse stato rilevato un insanabile vizio di forma procedurale (doc. 11).
(…)
Tale vizio di forma procedurale verrà però sanato nei prossimi mesi, dal momento che il Pretore del rigetto dell'opposizione ha citato le parti a comparire ad un'udienza fissata per il prossimo 16 ottobre
E' chiaro che in mancanza di una sospensione o di una revoca dell'esecutività, la decisione di risarcimento dei danni del 29 aprile 2016 manterrebbe la sua apparente forza di cosa giudicata. Ciò condurrebbe con ogni verosimiglianza ad un rigetto definitivo dell'opposizione che aprirebbe la via alla prosecuzione dell'esecuzione contro RI 1. Ciò che comprometterebbe la sua esistenza finanziaria perché RI 1 non avrebbe alcun mezzo per potersi opporre a tale procedura, mentre il danno economico e di reputazione sarebbe immediato e inevitabile.
In considerazione delle conseguenze estremamente gravose che una tale procedura esecutiva produrrebbe, si chiede quindi che l'esecutività della decisione di risarcimento del 29 aprile 2016 venga sospesa o revocata (…)”
(doc. 1 inc. 31.2018.13)
1.2 Per decisione su opposizione del 17 luglio 2018 la Cassa ha dichiarato irricevibile l’opposizione presentata il 14 giugno 2018 in quanto tardiva, osservando:
" (…)
2.1 Con scritto raccomandato del 14 giugno 2018, pervenuto alla Cassa il giorno successivo, il signor RI 1, tramite il proprio rappresentate legale, ha contestato il provvedimento risarcitorio, chiedendo nel contempo la Sospensione dell'esecutività della decisione contestata.
Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni devono essere impugnate mediante opposizione entro 30 giorni dalla notifica. Trattandosi di un termine legale ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPGA, lo stesso è perentorio.
Secondo l'art. 38 cpv. 1 LPGA Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Il cpv. 3 della medesima disposizione prescrive che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Nel caso concreto, la decisione risarcitoria ä stata recapitata, rispettivamente notificata, mercoledì 4 maggio 2016 (doc. A). Pertanto detto termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere giovedì 5 maggio 2016 (giorno successivo alla notifica) ed è giunto a scadenza venerdì 3 giugno 2016.
L'opposizione presentata dal signor RI 1 in data 14 giugno 2018 è quindi chiaramente tardiva e, come tale, irricevibile in ordine.
Visto quanto precede, la decisione emanata dalla Cassa il 29 aprile 2016 è passata in giudicato e non è sospesa l'esecutività della stessa”
(doc. A-2 inc. 31.2018.13)
Con separata decisione del 17 luglio 2018 la Cassa ha inoltre dichiarato irricevibile la domanda di revisione processuale del 14 giugno 2018 e non è entrata nel merito della domanda di riconsiderazione di medesima data, argomentando:
" (…)
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA (istituto straordinario della revisione processuale), le decisioni formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato (o come nel caso concreto: il responsabile del danno) scopre successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. La domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (cfr. art. 67 cpv. 1 della Legge federale sulla procedure amministrativa – PA, applicabile per analogia).
Ora, premesso come le circostanze richiamate dal signor RI 1 nemmeno potrebbero essere qualificate quali "fatti nuovi" in quanto a lui note – senz'altro usando la diligenza che si poteva pretendere – ancor prima della decisione contestata, ed in ogni caso al più tardi in occasione del verbale di audizione del 10 maggio 2016, così da poter essere sollevate con procedura ordinaria per quanto disposto dall'art. 67 cpv. 1 PA la domanda di revisione/riconsiderazione è da ritenersi intempestiva e va così giudicata come irricevibile già solo in or ine, infatti certo ininfluente il momento in cui terze figure, e tra queste il rappresentante legale, siano venute a conoscenza di elementi costitutivi la fattispecie.
Si evidenzia inoltre che l'assicuratore può poi tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA).
Occorre sottolineare che l'amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una tale richiesta di riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né gli assicurati nè un giudice possono obbligarla a un tale passo (in altri termini, non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato). Basti pensare che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non impugnabile tramite la procedura di opposizione e che queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo giudiziario (irricevibile dell'eventuale ricorso).
Pertanto, indipendentemente dal fatto che la decisione in questione possa o meno essere oggi considerata errata, la Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non procede in tal senso.
In considerazione di quanto precede non sono neppure dati gli elementi per sospendere l'esecutività della decisione risarcitoria del 29 aprile 2016 (…)”
(doc. A-2 inc. 31.2018.14)
1.3 Avverso le decisioni del 17 luglio 2018, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, insorge RI 1 dinanzi al TCA con due distinti gravami (inc. 31.2018.13 e inc. 31.2018.14). Con il primo (inc. 31.2018.13) chiede che venga riconosciuta la le-gittimità dell’opposizione alla decisione del 29 aprile 2016, con il secondo (inc. 31.2018.14) che venga invece annullata la decisione di risarcimento del 29 aprile 2016, in subordine che la causa venga rinviata all’amministrazione per nuova decisione. In via supercautelare e cautelare postula in entrambi i ricorsi la “sospensione/revoca” della decisione di risarcimento, asseverando di essere stato escusso dalla Cassa – per l‘incasso della somma di fr. 38'079.10 – con precetto esecutivo del 3 agosto 2017 e facendo presente come nel-l’ambito della procedura di rigetto definitivo dell’opposizio-ne è stata fissata per il 16 ottobre 2018 l’udienza dinanzi al Pretore per procedere al contraddittorio.
Nel merito, a motivazione delle proprie domande di giudizio, il ricorrente, per quanto attiene all’impugnativa contro la decisione che ha dichiarato irricevibile l’opposizione, in particolare e per quanto qui interessa ha osservato:
" (…)
(…)
(…)
Il verbale, redatto dai funzionari del servizio giuridico, riporta per sommi capi alcune delle argomentazioni di RI 1. Dagli argomenti riportati, si capisce che RI 1 ha contestato la decisione e ha espresso il proprio disaccordo con la stessa, invocando temi puntuali come per esempio il breve periodo trascorso in seno al consiglio di amministrazione, o la circostanza di aver allestito una contabilità della ditta e di aver approntato un piano di rientro.
Queste argomentazioni, come pure la documentazione a sostegno che RI 1 aveva portato con sè, non sono state minimamente prese in considerazione dai due funzionari.
Il disaccordo di RI 1 verso la decisione di risarcimento risulta anche dal fatto che i due funzionari dopo aver terminato l'elenco dei punti sollevati da RI 1, hanno tenuto a riconfermare la decisione della Cassa.
(…)
trattare tale disaccordo espresso da RI 1 come un'opposizione e procedere ad emettere una nuova decisione su opposizione con un nuovo termine per impugnare questa decisione, oppure
assegnare a RI 1 un congruo termine per porre rimedio all'eventuale mancanza di requisiti della sua opposizione ai sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA.
In ogni caso, i due funzionari si sono limitati a confermare la propria decisione e non hanno minimamente preso in considerazione gli argomenti e la documentazione offerta da RI 1.
Infatti, ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 OPGA, l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale. E' chiaro che i due funzionari che hanno partecipato al colloquio avrebbero dovuto tener in maggior conto il fatto che RI 1 non era cognito della procedura in cui suo malgrado si trovava e non era rappresentato.
Essi invece, hanno abilmente evitato di fornire ad RI 1 delle indicazioni concrete sull'effettiva situazione di diritto o informazioni chiare sui possibili rimedi di diritto e si sono limitati a riportare a verbale in modo sommario e quasi en passant, che “il signor RI 1 valuterà la possibilità di inoltrare entro i termini di legge un'opposizione, debitamente motivata e con i relativi mezzi di prova". (doc. 4 in fine). Ciò che contrasta in modo evidente con i disposti di cui all'art. 10 OPGA e 52 LPGA il cui scopo non è quello di occultare i diritti dell'opponente, bensì al contrario, di renderli più chiari e trasparenti. Specialmente se l'opponente non è cognito del diritto svizzero e non è rappresentato.
Così facendo essi hanno violato il diritto ad essere sentiti di RI 1 (art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost, art. 6 n. 1 CEDU). Infatti, l'autorità amministrativa ha omesso dapprima di considerare come opposizione, l'opposizione presentata da RI 1 contro la decisione di risarcimento in occasione del colloquio avuto il 10 maggio 2016; in secondo luogo, l'autorità non si è determinata su tale opposizione con una decisione su opposizione con l'avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art. 52 cpv. 2 LPGA), né ha assegnato un termine per porre rimedio a un'eventuale mancanza dei requisiti previsti per l'opposizione (art. 10 cpv. 5 OPGA); infine, l'autorità non ha emesso una decisione di non entrata in materia impugnabile ai sensi dell'art. 56 LPGA.
Sulla tempestività dell'opposizione, RI 1 ribadisce che in seguito alle omissioni di procedura indicate sopra, non sono scattati né sono mai stati operanti i termini per l'opposizione, rispettivamente i termini per sanare l'opposizione o per contestare la decisione su opposizione. Pertanto la decisione di risarcimento del danno del 29 aprile 2016 non può essere considerata come cresciuta in giudicato.
(…)
La decisione di risarcimento dei danni deve essere annullata e deve essere concesso un nuovo termine per l'opposizione anche per un altro motivo. Dal verbale di audizione del 10 maggio 2016 si evince che i due funzionari, dopo aver sentito RI 1, hanno di fatto stabilito di non entrare in materia delle argomentazioni dell'opponente. Anche la decisione di non entrata in materia può essere impugnata ai sensi dell'art. 56 LGPA. Pertanto, la decisione di non entrata in materia avrebbe dovuto essere accompagnata da un nuovo termine di opposizione e non poteva semplicemente richiamare il termine corrente. Di fatto RI 1 è stato privato del termine per presentare opposizione contro la mancata entrata in materia da parte dell'autorità amministrativa, la quale ha in questo modo nuovamente violato il suo diritto di essere sentito ed in particolare il diritto derivanti dall'art. 6 CEDU.
Pertanto, l'IAS deve considerare come avvenuta l'opposizione di RI 1 e deve emettere una decisione su opposizione di merito e non soltanto di irricevibilità (…)”
(doc. I inc. 31.2018.13)
Quo alla contestata non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione rispettivamente alla dichiarata irricevibilità della domanda di revisione, l’insorgente ha evidenziato:
" (…)
Nel merito
(…)
6.1 Con la Decisione su Domanda di Revisione e Riconsiderazione, del 17 luglio 2017 qui in oggetto, l'IAS ha respinto come irricevibile la domanda di revisione e riconsiderazione di RI 1.
6.2 II dispositivo di tale decisione indica quali rimedi giuridici possibili l'opposizione e, in caso di contestazione esclusivamente della non entrata nel merito, la via del ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni. RI 1 inoltra pertanto il presente ricorso a cod. Tribunale e formula con atto separato opposizione all'IAS. Ciò per evitare che l'omissione dell'uno o dell'altro rimedio giuridico possa arrecargli un pregiudizio insanabile (per esempio la crescita in giudicato della Decisione su Domanda di Revisione e Riconsiderazione del 17 luglio 2018, in caso di mancata opposizione o l'impossibilità di una valutazione nel merito in caso di omissione del ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni).
(…)
Con il presente ricorso RI 1 contesta la Decisione su Domanda di Revisione e Riconsiderazione del 17 luglio 2018. Egli ritiene infatti che nella procedura amministrativa che ha seguito la decisione risarcitoria del 29 aprile 2016 sia stato violato in modo manifesto e insanabile il suo diritto di essere sentito (Art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost, art. 6 n. 1 CEDU). Ritiene inoltre che l'IAS abbia negato a torto la possibilità di avvalersi della possibilità di una revisione / riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 LPGA. E ciò per i seguenti motivi.
Si contesta che la decisione risarcitoria del 29 aprile 2016 sia regolarmente cresciuta in giudicato (cfr. decisione impugnata, p. 2, punto 1). Come esposto nell'atto di Opposizione e subordinatamente Domanda di Revisione/Riconsiderazione del 14 giugno 2018 e come correttamente riconosciuto dall'IAS, in data 10 maggio 2016 RI 1 si è recato presso l'IAS per chiarire con l'autorità la propria posizione.
(…)
(…)
(…)
Il disaccordo di RI 1 verso la decisione di risarcimento risulta anche dal fatto che i due funzionari, dopo aver terminato l'elenco dei punti sollevati da RI 1, hanno tenuto a riconfermare la decisione della Cassa.
E' quindi pretestuoso sostenere "che il signor RI 1 dichiarava di valutare la possibilità di inoltrare entro i termini di legge un'opposizione" (decisione impugnata p.1 punto 1). Non solo perché il verbale è stato redatto dagli stessi funzionari che hanno scelto la formulazione che volevano, ma anche perché questi avevano ben capito le intenzioni di RI 1, tanto da sentire la necessità di riconfermare la decisione della Cassa.
Quest'ultima circostanza è fondamentale perché, avendo riconosciuto il disaccordo di RI 1 verso la decisione, essi avrebbero dovuto procedere diversamente ovvero:
trattare tale disaccordo espresso da RI 1 come un'opposizione e procedere ad emettere una nuova decisione su opposizione con un nuovo termine per impugnare questa decisione, oppure
assegnare a RI 1 un congruo termine per porre rimedio all'eventuale mancanza di requisiti della sua opposizione ai sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA.
Invece, i due funzionari si sono limitati a confermare la propria decisione e non hanno minimamente preso in considerazione gli argomenti e la documentazione offerta da RI 1.
In questo modo, essi hanno violato il diritto ad essere sentiti di RI 1 (art. 42 LPGA, art. 29 cpv. 2 Cost, art. 6 n. 1 CEDU). Infatti, l'autorità amministrativa ha omesso dapprima di considerare come opposizione, l'opposizione presentata da RI 1 contro la decisione di risarcimento in occasione del colloquio avuto il 10 maggio 2016; in secondo luogo, l'autorità non si è determinata su tale opposizione con una decisione su opposizione con l'avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art. 52 cpv. 2 LPGA), né ha assegnato un termine per porre rimedio a un'eventuale mancanza dei requisiti previsti per l'opposizione (art. 10 cpv. 5 OPGA); infine, l'autorità non ha emesso una decisione di non entrata in materia impugnabile ai sensi dell'art. 56 LPGA.
E' vero che l'art. 53 LPGA è un istituto straordinario della revisione processuale. E' vero anche che nel presente caso ricorrono sicuramente gli estremi della sua applicazione.
L'art. 53 LPGA permette la revisione delle decisioni formalmente passate in giudicato quando l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente fatti nuovi rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Sono considerati fatti nuovi, quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nel procedimento principale sarebbe stato possibile portare allegazioni di fatto, che però nonostante la diligenza che si poteva pretendere, non erano noti al richiedente della revisione (DTF 143 V 105, p. 107, cons. 2.3).
RI 1 non è stato coinvolto nel procedimento principale di risarcimento, del quale non sapeva nulla. Egli non poteva quindi produrre alcunché. Il primo impatto con la procedura di risarcimento lo ha avuto con la ricezione della decisione del 29 aprile 2016. Il secondo con l'incontro con i due funzionari, dove ha cercato inutilmente di spiegare le proprie ragioni. Pertanto, egli non è mai stato veramente posto in condizione di far valere le proprie argomentazioni. Come esposto sopra, neppure in occasione dell'udienza del 10 maggio 2016 egli ha potuto avvalersi dei propri argomenti, perché i due funzionari hanno di fatto liquidato lui, i suoi argomenti e la sua documentazione senza entrare in materia.
Se avessero valutato le argomentazioni e se avessero esaminato la documentazione proposta da RI 1, avrebbero quantomeno potuto valutare dei motivi di giustificazione per escludere la responsabilità, come per esempio il breve periodo di assunzione di carica dell'organo. RI 1 avrebbe potuto quindi far valere un'esclusione della responsabilità o beneficiare di una riduzione come è stato il caso per l'altro membro del CdA __________. Si ricorda infatti che RI 1 ha rivestito la carica di organo solo per due mesi e dieci giorni. L'altro membro del CdA della fallita, __________, che ha seduto nel CdA della fallita società dal 25 marzo 2013 fino al 29 aprile 2014, ovvero per un anno e un mese, è stato ritenuto responsabile unicamente per l'importo di CHF 14'205.60 (cfr. decisione di risarcimento 29.04.2016, p. 4).
E' pertanto a giusto titolo che RI 1 ha chiesto la revisione della. decisione di risarcimento, perché i fatti e le argomentazioni da lui portate, non erano state valutate durante il procedimento principale (dal momento che RI 1 non è stato coinvolto in tale procedimento), né lo sono state all'udienza del 10 maggio 2016, perché i funzionari che le hanno ricevute non hanno ritenuto di doverle prendere in considerazione.
La decisione sulla domanda di revisione e riconsiderazione del 17 luglio 2018 ritiene la richiesta di revisione intempestiva. A torto.
Per quanto concerne la tempestività della richiesta di revisione, si prende atto che l'IAS non contesta il rispetto del termine di 90 giorni per presentare tale richiesta (DFR 143 V 105, cons. 2.1).
L'IAS rimprovera l'intempestività ad RI 1, quando invece, lui aveva prodotto ed allegato all'udienza del 10 maggio 2016 le proprie argomentazioni, mentre sono stati invece i funzionari ad omettere sbrigativamente la valutazione e l'esame di tali argomentazioni, come sarebbe stato loro compito fare. Ad RI 1 non può quindi essere rimproverata né intempestività né la mancata diligenza nel produrre fatti e prove nuove, dal momento che non è stato messo in condizione di poterlo fare.
E' pure a torto che l'autorità afferma che sarebbe "ininfluente il momento in cui terze figure e tra queste il rappresentante legale, siano venute a conoscenza di elementi costitutivi la fattispecie". E' troppo facile. Una tale affermazione può valere quando l'autorità si comporta in modo ineccepibile. Quando ha riconosciuto un'opposizione e la tratta come tale. Non invece quando si comporta in modo non trasparente e ribalta maliziosamente sul cittadino non cognito, l'onere di farsi parte attiva, evitando in questo modi di procedere alle verifiche ed alle decisioni di sua competenza.
Pertanto la richiesta di revisione riconsiderazione deve essere accolta e trattata nel merito.”
(doc. I inc. 31.2018.14)
Con decreto 19 settembre 2018 il Vicepresidente del TCA ha respinto entrambe le domande supercautelari e cautelari evidenziando, tra l’altro, come al giudice del rigetto definitivo del-l’opposizione compete l’esame d’ufficio dell’esecutività o meno della decisione su cui il creditore fonda il proprio credito (cfr. III in inc. 31.2018.13 e inc. 31.2018.14).
Con la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione di entrambi i ricorsi rinviando a quanto esposto nelle rispettive decisioni del 17 luglio 2018.
1.4 Tramite decisione su opposizione emessa il 14 novembre 2018, la Cassa ha respinto l’opposizione del 14 settembre 2018 confermando quindi il provvedimento del 17 luglio 2018 con cui aveva dichiarato irricevibile la domanda del 14 giugno 2018 chiedente la revisione processuale della decisione del 29 aprile 2016.
Con ricorso 17 dicembre 2018 insorge RI 1 avverso la decisione su opposizione del 14 novembre 2018. Chiede che venga accolta la domanda di revisione/riconside-razione, che venga annullata la decisione di risarcimento del 29 aprile 2016 e, in subordine, che l’incarto venga rinviato all’amministrazione per nuova decisione. In particolare e per quanto qui interessa, ha argomentato:
" (…)
(…)
(…)
Il verbale, redatto dai funzionari del servizio giuridico, riporta per sommi capi alcune delle argomentazioni di RI 1. Dagli argomenti riportati, si capisce che RI 1 ha contestato la decisione o ha espresso il proprio disaccordo con la stessa, invocando e temi puntuali come per esempio il breve periodo trascorso in seno al consiglio di amministrazione, o il fatto che non vi fossero bilanci della società, o la circostanza di aver allestito una contabilità della ditta e di aver approntato un piano di rientro. Ciò che ha suffragato anche con documenti.
Queste argomentazioni non sono state considerate dai funzionari dell'IAS. Invece di confrontarsi con tali argomentazioni, essi hanno liquidato RI 1 con argomenti di carattere generale e astratto, quali "la giurisprudenza relativa alla posizione dell'organo che subentra" o ancora "eventuali elementi di discolpa per l'organo che subentra", o "la possibilità di chiedere una dilazione di pagamento" (cfr. doc. 7). Di fatto quindi i funzionari dell'IAS non hanno esaminato tali argomentazioni e si sono invece limitati a riconfermare la decisione della Cassa.
Con atto di Opposizione e subordinatamente Domanda di Revisione/Riconsiderazione del 14 giugno 2018, RI 1 si è opposto a tale decisione e ne ha chiesto in subordine la revisione.
(…)
La Cassa ha ritenuto la richiesta di revisione intempestiva e l'ha dichiarata irricevibile. Con la decisione su opposizione 14 novembre 2018 qui impugnata, la Cassa ha respinto l'opposizione di RI 1 e ha confermato la propria decisione emanata il 17 luglio 2018.
La Cassa, richiamando l'art. 53 cpv. 1 LPGA, si appoggia apoditticamente alla prassi secondo cui, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza dell'autorità, poiché non era noto all'istante malgrado la sua diligenza. La Cassa ha ritenuto che le argomentazioni e i fatti invocati da RI 1 avrebbero dovuto essergli noti già prima della decisione del 29 aprile 2016 (doc. 4), ed in ogni caso al più tardi in occasione del verbale di audizione del 10 maggio 2016 (doc. 7). Per questo motivo, la Cassa ha ritenuto che tali fatti non potessero essere qualificati come "fatti nuovi" e ha respinto la richiesta di revisione come intempestiva e quindi irricevibile.
Purtroppo, RI 1 non ha memoria di essere mai stato convenuto dalla cassa nella procedura di risarcimento ex art. 52 AVS fino a quando non ha ricevuto la decisione di risarcimento del 29 aprile 2016. Egli non è quindi mai stato messo in condizione di poter far valere alcun argomento difensivo, noto o non noto, prima dell'emanazione della decisione di risarcimento (doc. 4).
Una volta ricevuta la decisione di risarcimento (doc. 4) egli ha chiesto udienza presso la Cassa il 5 maggio 2016 (doc. 7). In tale occasione, come si evince dal verbale, egli ha diligentemente fatto valere le proprie argomentazioni. Purtroppo, di nuovo, i funzionari che lo hanno ricevuto non le hanno prese in considerazione. Anzi. Invece di trattare il disaccordo espresso da RI 1 come un'opposizione e procedere ad emettere una nuova decisione su opposizione con un nuovo termine per impugnare tale decisione; oppure assegnare a RI 1 un congruo termine per porre rimedio all'eventuale mancanza di requisiti della sua opposizione ai sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA; o ancora esaminare e valutare gli argomenti e la documentazione addotta da RI 1,
E' quindi a torto che la Cassa ritiene che le argomentazioni di RI 1 siano tardive perché in realtà egli non è mai stato messo in condizione di farle valere e quando lo sarebbe stato, vale a dire in occasione dell'udienza del 5 maggio 2016, è stato invece ignorato.
A ulteriore giustificazione della propria posizione, la Cassa nella sua motivazione, sostiene che è ininfluente il momento in cui terze figure (in concreto il sottoscritto legale), siano venute a conoscenza degli elementi costitutivi della fattispecie. Tale giustificazione sarebbe corretta, se la Cassa avesse agito in modo conforme alla legge, ovvero avesse correttamente
trattato il disaccordo espresso da RI 1 come un'opposizione e avesse emesso nuova decisione su opposizione con un nuovo termine per impugnare tale decisione, oppure
assegnato a RI 1 un congruo termine per porre rimedio all'eventuale mancanza di requisiti della sua opposizione ai sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA, oppure ancora
avesse esaminato entrando in materia, gli argomenti e la documentazione addotta da RI 1.
(…)
(Doc. I inc. 31.2018.24)
Con la risposta di causa la Cassa chiede la reiezione del gravame osservando:
" (…)
In data 29 aprile 2016 la Cassa ha emanato una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS nei confronti del qui ricorrente (doc. A4 agli atti). Durante un colloquio avvenuto presso gli uffici della Cassa il 10 maggio 2016, il ricorrente ha esposto la sua posizione affermando di valutare la possibilità di inoltrare, entro i termini di legge, un'opposizione (doc. A7 agli atti). Tuttavia non vi ha provveduto.
Solo con scritto del 14 giugno 2018 (doc. 1), ossia due anni dopo il predetto colloquio, egli è insorto contro la decisione risarcitoria, chiedendo in via subordinata la revisione e riconsiderazione della decisione impugnata.
Con due distinte decisioni, entrambe del 17 luglio 2018 la Cassa ha respinto le richieste del qui ricorrente. Con la prima decisione la Cassa ha accertato la tardività della contestazione (doc. 2) e con la seconda ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione e non è entrata nel merito della richiesta di riconsiderazione (doc. 3). Per quanto concerne la presente procedura, avverso quest'ultima decisione il signor RI 1 è insorto con opposizione del 14 settembre 2018 (doc. 4). Con decisione su opposizione del 14 novembre 2018 (doc. 5) la Cassa ha confermato la sua precedente decisione, contro la quale il signor RI 1 ha presentato ricorso in data 17 dicembre 2018.
Come si evince da quanto sopra, sono state emanate numerose decisioni per il caso in esame e la Cassa tiene a precisare che la presente risposta di causa ha unicamente quale oggetto l'irricevibilità della richiesta di revisione della decisione del 29 aprile 2016, formulata dal ricorrente con scritto del 14 giugno 2018. Di conseguenza, la Cassa evidenzia sin d'ora, che con il presente allegato non prenderà posizione sulle considerazioni esposte nel ricorso dal ricorrente che rilevano delle altre procedure pendenti presso questo Tribunale, ritenendo di aver sufficientemente chiarito i motivi per i quali sono state emanate decisioni nei suoi confronti. Pertanto, la Cassa si limiterà a rispondere alle censure riguardanti prettamente l'irricevibilità della domanda di revisione, puntualizzando evidentemente che con questo procedere non intende riconoscere le altre contestazioni del ricorrente, ma ritiene, come detto, di aver già ampiamente preso posizione in merito (a questo proposito si rinvia agli allegati di causa degli INC. N. 31.2018.13 e 31.2018.14).
Con il ricorso del 17 dicembre 2018 il signor RI 1 censura l'irricevibilità della domanda di revisione, ritenendo che precedentemente all'emanazione della decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS, non è mai stato messo in condizione di far valere alcun argomento difensivo, se non, a suo dire, in occasione del colloquio avvenuto presso la Cassa il 10 maggio 2016. Secondo il ricorrente la Cassa avrebbe però ignorato le sue argomentazioni.
Il ricorrente ritiene che la Cassa abbia violato il suo diritto di essere sentito e che pertanto, la conoscenza degli elementi costitutivi della fattispecie da parte del suo rappresentante legale, possa costituire un fatto nuovo, poiché, a suo dire, egli non è cognito del diritto e della procedura in cui si è trovato, asserendo inoltre che di fronte ai funzionari egli non ha avuto altra possibilità che conformarsi a quanto da essi disposto.
Nella presente fattispecie occorre quindi valutare se detti presupposti risultano adempiuti e, a mente della scrivente Cassa, ciò non è chiaramente il caso. Infatti, il ricorrente stesso ammette che i motivi da lui addotti per domandare una revisione della decisione, gli erano noti al momento del colloquio avvenuto con la Cassa in data 10 maggio 2016; data alla quale il termine per presentare opposizione, ossia l'istituto ordinario, non era ancora scaduto, tante che il ricorrente ha dichiarato alla conclusione del colloquio di valutare la possibilità di inoltrare, entro detto termine, un'opposizione debitamente motivata e sostanziata da mezzi di prova.
La fattispecie non presenta quindi nuovi fatti o mezzi di prova che il ricorrente non poteva addurre in sede di opposizione.
È piuttosto vero il contrario. Infatti, a richiesta dello stesso, la Cassa ha organizzato un colloquio, nel corso del quale gli sono stati esposti verbalmente gli elementi che hanno portato quest'ultima a ritenerlo responsabile per il danno subito. Preso atto di quanto discusso, egli era libero di presentare formalmente opposizione, ciò che tuttavia, non ha fatto. La Cassa nel presente caso ha rispettato il suo dovere d'informazione e ha pure sentito il ricorrente in un momento della procedura in cui non era tenuta a farlo (art. 42 LPGA). Appare pertanto ora abusivo sollevare una — contestata — violazione del diritto di essere sentito.
La Cassa ripete ancora una volta che la presa di conoscenza della fattispecie da parte del rappresentante legale del ricorrente, non può certamente assurgere quale nuovo fatto o nuovo mezzo di prova giustificante una revisione della decisione risarcitoria.
(…)
1.5 Dalle informazioni raccolte dal Tribunale, la causa di rigetto definitivo dell’opposizione promossa dalla Cassa nei confronti del qui ricorrente dinanzi al Pretore di __________ è stata sospesa in attesa del presente giudizio.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;
Le cause di cui agli inc. 31.2018.13, 31.2018.14 e 31.2018.24 vengono decise con un unico giudizio ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 LPamm applicabile in virtù dell’art. 31 Lptca.
2.2 Inc. 31.2018.13 (opposizione alla decisione di risarcimento del 29 aprile 2016)
2.2.1 La decisione determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413 consid. 1a, 118 V 311 consid. 3b).
Nella misura in cui e laddove nel ricorso contro la decisione che ha dichiarato irricevibile l’opposizione del 14 giugno 2018 (inc. 31.2018.13) l’insorgente adduce argomenti e censure attinenti all’esame della sua contestata responsabilità per il mancato pagamento di contributi da parte della FA 1 (v. in particolare i punti 8 a 15 del ricorso; v. anche la notifica di mezzi di prova del 22 ottobre 2018 sub VI), gli stessi (con la relativa documentazione prodotta) s’ap-palesano improponibili e di nessuna utilità ai fini del presente giudizio. Giova infatti ricordare che in caso di opposizione tar-diva l'autorità amministrativa statuisce tramite decisione di natura formale, pronunciando segnatamente la non entrata nel merito dell'impugnativa. In tale ipotesi l'istanza giudiziaria successivamente adita con ricorso avverso siffatta pronunzia formale deve limitare il proprio esame giudiziale alla questione a sapere se a ragione l'amministrazione ha decretato la non entrata in materia, un esame di merito sfuggendo in tal caso alla cognizione del giudice (DTF 121 V 159, 116 V 266; sul punto cfr. Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, n. 3 ad § 25).
2.2.2 Oggetto del ricorso è quindi unicamente la questione a sapere se la decisione del 17 luglio 2018 che ha dichiarato irricevi-bile l’opposizione del 14 giugno 2018 è conforme o meno alla legislazione federale.
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Come accennato, l’insorgente sostiene – non senza contraddirsi – da un lato che l’opposizione presentata il 14 giugno 2018 è tempestiva, i termini per opporsi alla decisione del 29 aprile 2016 non avendo mai iniziato a decorrere; d’altro lato assevera di aver già contestato in sede d’audizione la decisione di risarcimento emessa a suo carico. Rimprovera quindi all’amministrazione di aver violato il suo diritto di esser sentito per aver omesso di considerare quale opposizione le censure sollevate in sede d’audizione, per non essersi in seguito pronunciata tramite decisione su opposizione, di non avergli assegnato un termine ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare ad eventuali mancanze e di non aver emesso una decisione impugnabile di non entrata in materia.
2.2.3 Dal verbale del 10 maggio 2016 risulta che, in occasione del-l’audizione chiesta dall’interessato dopo la ricezione (il 3 mag-gio 2016; cfr. doc. A-7) della decisione di risarcimento del 29 aprile 2016, RI 1 ha esposto la propria posizione in seno alla società – del cui CdA è stato membro per pochi mesi – mentre che la Cassa si è riconfermata nella propria decisione condannatoria. Il verbale ha il seguente tenore:
" VERBALE DI AUDIZIONE DEL 10 MAGGIO 2016, ORE 10.00, NEGLI UFFICI DELLA CASSA CO 1, __________
Sono presenti:
__________ e __________ per il Servizio giuridico della Cassa CO 1;
Signor RI 1, __________, __________
Il signor RI 1 espone la propria posizione in seno alla società, in particolare:
• di essere stato membro della società per pochi mesi, su proposta del signor __________
• quest'ultimo gestiva interamente la società non fornendo in modo tempestivo le informazioni che gli venivano richieste. Ad esempio non vi erano bilanci disponibili. Alla fine gli scoperti si aggiravano sui 2,5 mio
• di essersi occupato inizialmente dell'allestimento di una contabilità industriale ed in seguito di aver esaminato in dettaglio la situazione finanziaria affine di allestire un piano di rientro, ad esempio con l'IVA
• di non aver avuto accesso ai conti bancari. Li gestiva il signor __________
• per le l'Ufficio imposte non sono emerse pendenze nei confronti del signor RI 1.
La Cassa si riconferma nella propria decisione risarcitoria, specificando:
• gli elementi che hanno determinato la responsabilità, in particolare la giurisprudenza relativa alla posizione dell'organo che subentra
• eventuali elementi di discolpa per l'organo che subentra
• la possibilità di richiedere una dilazione di pagamento.
Alla luce di quanto esposto il signor RI 1 valuterà la possibilità di inoltrare entro i termini di legge un'opposizione, debitamente motivata e con i relativi mezzi di prova.”
(doc. A-7 inc. 31.2018.13)
Giusta l'art. 10 OPGA
" 1 L'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.
2 L'opposizione deve essere inoltrata per scritto contro decisioni:
a. impugnabili per opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza o alla restituzione delle stesse;
b. emanate da un organo d'esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 47–51 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
3 In tutti gli altri casi l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale.
4 L'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore. L'assicuratore mette a verbale l'opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore.
5 Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito".
L'opposizione deve quindi contenere una conclusione ed una motivazione.
In STF K 62/06 del 21 maggio 2007 il TF ha affermato che “se nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; RSAS 2003 pag. 363)".
Nella STF I 158/05 del 2 giugno 2006 l’Alta Corte ha stabilito che, a torto, l'amministrazione aveva ritenuto tardiva un'opposizione, rilevando in particolare: " 2.2 (…) la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant (voir cependant Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 52); à défaut, on courrait le risque de faire de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes lois d'assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43 al. 3 LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in: Schaffhauser/Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurances sociales (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). (…) 3.3 Avec les premiers juges, il faut admettre que l'assuré, par son mandataire, a montré clairement dans sa lettre du 2 mai 2003 sa volonté de faire opposition à la décision du 29 avril 2003 de refus de prestations. Cela ressort du texte même de la lettre, où l'avocat informait l'office AI que son mandant désirait faire opposition contre cette décision. C'est du res-te ainsi que l'a compris, dans un premier temps tout au moins, l'office AI dans ses lettres des 12 et 28 mai 2003. S'il devait subsister un doute à ce sujet, l'opposant pouvait de bonne foi considérer que l'office AI tenait son écriture du 2 mai 2003 pour une opposition en bonne et due forme. D'autant plus que le délai pour former opposition contre la décision du 29 avril 2003 n'était pas expiré lorsque l'office AI, dans sa lettre du 28 mai 2003, a accusé réception de l'opposition. Certes, la lettre du 2 mai 2003 ne contenait ni conclusions ni motifs. Conformément à l'art. 10 al. 5 OPGA, il appartenait à l'office AI d'impartir à l'opposant un délai convenable pour réparer le vice. On ne saurait dès lors reprocher à l'intimé d'avoir déposé le 6 juin 2003, soit dans le délai imparti par l'office AI dans sa lettre du 12 mai 2003, un mémoire contenant des conclusions et une motivation. Il n'était pas nécessaire que la réparation du vice intervînt dans le délai de trente jours".
Se da un lato un ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta esposizione dei fatti e dei motivi invocati (cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali presupposti non sono da considerare con lo stesso rigore in caso di opposizione. Per considerare valida un’opposizione è sufficiente che risulti la volontà di non accettare la decisione intimata (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 69 n. 49). Secondo Kieser una motivazione può addirittura essere aggiunta, non essendo un presupposto formale obbligatorio (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, art. 52 n. 14).
In DTF 123 V 128 consid. 3c l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:" Dans le cas d'espèce, l'assuré a fait envoyer, dans le délai de trente jours, deux certificats médicaux destinés, selon leur contenu, à démontrer que, contrairement à la décision de la recourante qui le considérait comme totalement rétabli, il souffrait encore d'une incapacité de travail partielle, voire totale. Selon le principe de la confiance, applicable en matière administrative, l'envoi de ces certificats ne pouvait être compris par la recourante que comme la manifestation - imparfaitement formulée - d'une opposition à sa décision. Dans ces circonstances, la recourante avait l'obligation d'interpeller son assuré, avant de pouvoir considérer sa décision comme définitive, ce que les juges cantonaux ont admis à bon droit (…)”.
La procedura d’opposizione deve quindi essere impostata in maniera tale da essere facilmente accessibile all’assicurato (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, art. 53 n. 28; Défago Gaudin, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, 2018, art. 52 n. 21) e l’obbligo di motivazione e di presentare delle conclusioni giusta l’art. 10 cpv. 1 OPGA dev’essere inteso in maniera aperta, la misura di tali requisiti dovendo essere stabilita tenendo appunto conto del fatto che l’opposizione deve poter essere esercitata in ma-niera semplificata (Kieser, op. cit., 2015, art. 53 n. 36; Gaudin, op. cit., art. 52 n. 21). Perché vi sia opposizione è sufficiente che sia manifestata la volontà di non accettare una decisione (Kieser, op. cit., 2015, art. 53 n. 36). Seiler (Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung (art. 52 ATSG), in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, Schriftenreihe IRP-HSG, p. 85) osserva sul tema che la motivazione deve confrontarsi con la decisione impugnata almeno in forma rudimentale. Se l’opposizione non ottempera a uno o a entrambi i requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 OPGA (cosi come a quello della firma), dev’esse in ogni caso assegnato da parte dell’assicuratore un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria, in caso contrario, della non entrata nel merito dell’opposizione.
2.2.4 Nel caso concreto, il modo di procedere dell'amministrazione non può essere condiviso.
Contrariamente a quanto assunto della Cassa nella decisione su opposizione del 17 luglio 2018 – nella quale sostiene che l’opposizione alla decisione del 29 aprile 2016 è stata presentata (tardivamente) solo il 14 giugno 2018 –, in occasione del-l’audizione del 10 maggio 2016 RI 1 ha esplicita-mente addotto – elencandoli – i motivi per cui non si riteneva responsabile del mancato pagamento dei contributi paritetici. Ha segnatamente addotto di essere stato membro del CdA per pochi mesi, che la gestione della società era interamente nelle mani di altra persona la quale non forniva le informazioni richieste, che i bilanci della società non erano disponibili, che egli si è occupato della contabilità e della valutazione della situazione finanziaria e che non aveva accesso ai conti bancari. Ciò non poteva non essere considerato dall’ammini-strazione quale evidente manifestazione della volontà di contestare la decisione di risarcimento.
In simili circostanze, vista la volontà di RI 1 –espressa il 10 maggio 2016 – di non accettare la decisione di risarcimento resa nei suoi confronti, il principio della buona fede – applicabile in materia amministrativa (DTF 123 V 132) – avrebbe dovuto indurre la Cassa ad ammettere l’esistenza di un’opposizione e non invece spingerla ad irritamente accordare o concordare con l’interessato “la possibilità di inoltrare entro i termini di legge un’opposizione debitamente moti-vata” (poiché l’opposizione già era stata presentata e – alla luce dei summenzionati parametri – con sufficiente motivazione) “con i relativi mezzi di prova” (per altro non richiesti quale requisito di validità dell’opposizione). Trattandosi di chiara volontà di opporsi alla decisione del 29 aprile 2016, per la Cassa si trattava di emanare di conseguenza una decisione su opposizione o tuttalpiù di assegnare all’interessato un congruo termine (ai sensi e con la comminatoria dell’art. 10 cpv. 5 OPGA e che nulla ha a che vedere con il termine per presentare opposizione giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA) per, se del caso, precisare non tanto le motivazioni (già addotte) quanto la sua conclusione su come ed in che misura egli intendeva modificare la decisione di risarcimento.
Nulla di tutto ciò: la Cassa, dopo l’audizione di RI 1 e spirato il termine di 30 giorni dalla notifica della decisio-ne di risarcimento, ha considerato quest’ultima siccome cresciuta in giudicato, ritenendo erroneamente di non dover e-mettere una decisione su opposizione né di dover se mai assegnare un congruo termine, questa volta validamente con la comminatoria dell’art. 10 cpv. 5 OPGA.
Quo alla conclusione quale requisito imposto dall’art. 10 cpv. 1 OPGA, in realtà la completazione in tal senso dell’opposi-zione si sarebbe potuta effettuare seduta stante chiedendo segnatamente all’opponente di voler fornire precisazioni al riguardo (nessuna richiesta di completazione in tale senso risulta a verbale). La volontà di escludere una responsabilità in misura completa – e quindi per tutto l’importo fatto valere dalla Cassa – è in ogni caso deducibile dai suevocati argomenti addotti dall’opponente a sua discolpa.
Non vi sono per il resto ragioni o elementi che consentano di ipotizzare che, sottoscrivendo il verbale d’audizione del 10 maggio 2016, RI 1 abbia voluto considerare non valide ai fini dell’opposizione (e quindi ritirare) le sue contestazioni, nel caso in cui egli non avesse presentato, nel termi-ne non ancora scaduto per presentare opposizione, ulteriori sue motivazioni o mezzi di prova. Neppure è desumibile da-gli atti la volontà dell’interessato di considerare quanto da lui esposto in sede d’audizione alla stregua di un’opposizione cautelare, a cui si sarebbe quindi in seguito riservato di rinunciare (segnatamente non presentando ulteriori motivazioni o mezzi di prova) (sul concetto di opposizione cautelare cfr. Schlauri, op. cit., p. 67; Kieser, op. cit., 2015 n. 52 n. 38).
2.2.5 Stante quanto sopra, la decisione di risarcimento del 29 aprile 2016 non è cresciuta in giudicato, l’amministrazione dovendo ancora procedere all’emanazione di una decisione su opposizione e l’opposizione avendo effetto sospensivo (sul punto cfr. Kieser, op. cit., 2015, art. 52 n. 39-40).
In tale contesto non è pertinente aver presentato il 14 giugno 2018 un‘opposizione avverso la decisione del 29 aprile 2016, tale rimedio essendo già stato esperito in forma orale in data 10 maggio 2016 (come per altro evidenziato dall’insorgente medesimo nel gravame e anche nell’opposizione del 14 giugno 2018). Esperibile sarebbe stato piuttosto un ricorso per denegata/ritardata giustizia (ritardata per lo meno sino all’e-manazione, il 3 agosto 2017, di un precetto esecutivo nei confronti dell’insorgente; denegata dopo tale data, essendo chiaro che la Cassa non avrebbe più emanato una decisione su opposizione) avendo l’amministrazione omesso di pronunciarsi tramite decisione su opposizione (eventualmente, come detto, previa richiesta di completazione giusta i dettami del-l’art. 10 cpv. 5 OPGA).
Ne segue che la decisione su opposizione con cui la Cassa ha accertato la crescita in giudicato della decisione di risarcimento del 29 aprile 2018, con consecutiva dichiarazione di non ricevibilità dell’opposizione di RI 1, dev’es-sere annullata e gli atti retrocessi all'amministrazione affinché emetta senza indugio una decisione su opposizione.
2.3 Inc. 31.2018.14 e 31.2018.24 (revisione processuale e riconsiderazione della decisione di risarcimento del 29 aprile 2018)
E’ bene anche qui evidenziare (cfr. supra consid. 2.2.1) che, nella misura in cui e laddove l’insorgente adduce argomenti e censure inerenti all’esame della sua contestata responsabilità per il mancato pagamento di contributi da parte della FA 1, gli stessi (con la relativa documentazione prodotta) s’appalesano improponibili e di nessuna utilità ai fini del presente giudizio, le decisioni impugnate avendo ad oggetto unicamente la non entrata nel merito sia della domanda di riconsiderazione che della domanda di revisione processuale.
2.3.1 Per i motivi esposti al consid. 2.2, improponibile s’appalesa pure il rimedio della revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA messo in atto da RI 1 contestualmente e subordinatamente all‘inoltro dell’opposizione del 14 giugno 2018, trattandosi di rimedio straordinario attuabile unicamente in caso di crescita in giudicato formale – ciò che non corrisponde al caso in esame – di decisioni amministrative (o giudiziarie) (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b con rinvii).
Altresì non proponibile è la domanda di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA presentata (in via subordinata) il 14 giugno 2018, anch’essa potendo essere presentata unicamente nei confronti di una decisione passata formalmente in giudicato non fatta oggetto di un controllo giudiziario (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, §72 n. 9ss; DTF 129 V 110).
In ogni caso l’amministrazione non avendo l’obbligo di entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione, la decisione del 17 luglio 2018 di non entrata nel merito non è censurabile tramite opposizione (Défago Gaudin, op. cit., 52 n. 14). Contro la stessa non è neppure proponibile un ricorso all’autorità giudiziaria. E’ bene infatti ricordare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione. La mancata entrata in materia da parte dell’ammini-strazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è quindi impugnabile mediante opposizione e nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto, il rifiuto di entrare in materia su una domanda di riconsi-derazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (DTF 133 V 50, 117 V 12; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011, 9C_452/2013 del 10 luglio 2013).
2.3.2 Per quanto riguarda il ricorso di cui all’inc. 31.2018.24, per i suesposti motivi, e non per quelli indicati (che non mette conto qui di ulteriormente esaminare) nella decisione su opposizione del 14 novembre 2018 e nella decisione del 17 luglio 2018 – che hanno anche, erroneamente, dichiarato esecutiva la decisione risarcitoria del 29 aprile 2016 – la domanda di re-visione processuale del 14 giugno 2018 va considerata irricevibile con consecutiva reiezione del gravame.
Nella misura in cui chiede di sancire la validità della domanda di riconsiderazione del 14 giugno 2018 (cfr. petitum) e nella misura in cui, quindi, l’impugnata decisione su opposizione del 14 novembre 2018 conferma la precedente decisione di non entrata nel merito di tale domanda, il ricorso non è ricevibile.
In quanto sancisce l’esecutività della decisione di risarcimento del 29 aprile 2018, il dispositivo n. 2 della decisione su opposizione del 17 luglio 2018 dev’essere annullato.
2.3.3 Il gravame di cui all’inc. 31.2018.14 dev’essere di conseguenza dichiarato irricevibile sia in quanto è censurata la non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione di cui al dispositivo n. 3 della decisione del 17 luglio 2018, sia laddove è contestata la dichiarazione d’irricevibilità della domanda di revisione di cui al dispositivo n. 2 della decisione 17 luglio 2018 contro cui è dato il rimedio dell’opposizione e non del ricorso (art. 52 LPGA).
In quanto sancisce l’esecutività della decisione di risarcimento del 29 aprile 2018, il dispositivo n. 1 della decisione impugnata del 17 luglio 2018 dev’essere annullato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso del 14 settembre 2018 di cui all’inc. 31.2018.13 è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 17 luglio 2018 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché emetta una decisione su opposizione.
Il dispositivo n. 1 della decisione del 17 luglio 2018 viene annullato con il presente giudizio per i motivi indicati al considerando 2.3.
Il ricorso del 17 dicembre 2018 di cui all’inc. 31.2018.24, nella misura in cui ha per oggetto il rifiuto dell’amministrazione di entrare nel merito della domanda di riconsiderazione del 14 giugno 2018, è irricevibile.
Il ricorso del 17 dicembre 2018 di cui all’inc. 31.2018.24, laddove chiede che venga annullata la decisione su opposizione del 14 novembre 2018 confermante l’irricevibilità della domanda di revisione processuale del 14 giugno 2018, è respinto ai sensi dei considerandi.
Il dispositivo n. 2 della decisione su opposizione del 17 luglio 2018 è annullato con il presente giudizio per i motivi indicati al considerando 2.3.
Non si prelevano nè tasse nè spese. La Cassa cantonale di compensazione rifonderà al ricorrente fr. 1'500 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni