Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2024.3
Entscheidungsdatum
10.06.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2024.3

cs

Lugano 10 giugno 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 (recte: 15) aprile 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto in fatto

1.1. Il 26 aprile 2023 RI 1, nato il __________ 1932, ha inoltrato una domanda di rendita per superstiti, in seguito al decesso, il __________ 2022, di sua moglie __________, nata il __________ 1941, indicando di aver due figli: __________, nata nel 1963 e deceduta nel 2019 e __________, nato nel 1969.

1.2. Interpellato dalla Cassa di compensazione circa lo statuto di sua moglie, il 19 maggio 2023 RI 1 ha affermato che la consorte, “entrando in Svizzera (ndr: il __________ 1966), era residente come me, tramite la Convenzione del Gottardo; era senza attività lavorativa [a] mio carico quindi residente anche lei in conseguenza del mio stato di ferroviere italiano. Con la mia pensione nel 1996, abbiamo acquisito il domicilio a __________ (…)” (doc. 5 – 1/1).

1.3. Con decisione del 25 maggio 2023 la Cassa ha fissato in fr. 178 al mese l’importo della rendita cui ha diritto l’assicurato a partire dal 1° gennaio 2023 (doc. 7).

1.4. Con opposizione del 1° giugno 2023 RI 1 è insorto contro la predetta decisione, rilevando di essere stato consapevole sin dall’inizio che avrebbe perso il diritto all’esenzione dall’obbligo assicurativo (LAMal) in caso di riconoscimento della rendita vedovile, ma di aver ritenuto che sua moglie avesse diritto a 19 accrediti per compiti educativi e che la rendita vedovile sarebbe ammontata a circa fr. 600 al mese. Alla luce dell’esiguo importo della prestazione, l’assicurato ha chiesto di annullare la sua domanda di prestazioni (doc. 8).

1.5. Dopo ulteriori scambi di corrispondenza con l’amministrazione, l’8 settembre 2023 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha indicato di voler rinunciare alla rendita vedovile, precisando che se la rinuncia non fosse possibile, chiede in ogni caso che la prestazione venga calcolata considerando gli accrediti per compiti educativi cui aveva diritto sua moglie dal 1967 al 1985.

1.6. Interpellato in merito, l’UFAS ha negato la possibilità per il ricorrente di rinunciare alla rendita. Circa il calcolo della prestazione l’Autorità di vigilanza ha affermato:

" (…) Al momento del calcolo della rendita vedovile del signor RI 1 avete stabilito che le basi di calcolo del 2004 della rendita di vecchiaia della signora __________ non erano corrette. In particolare, avete ritenuto legittimo escludere il periodo da giugno 1966 a dicembre 1996 che avevate integrato nel calcolo della rendita di vecchiaia come durata di contribuzione verosimilmente ai sensi dell’articolo 3 cpv. 2 lett. b e c LAVS (nella versione precedente al 1° gennaio 1997; cfr. N. 5024 DR), ovvero partendo dal presupposto che, durante quel lasso di tempo, il marito della signora fosse stato assicurato all’AVS. Infatti, il vostro calcolo precedente, oltre a riconoscere gli anni contributivi alla moglie, suddivideva tra i coniugi gli accrediti per compiti educativi relativi a quegli anni.

Nell’argomentare ora l’esclusione di quel periodo nel calcolo della rendita vedovile (oltre che per giustificare la riconsiderazione della decisione relativa alla rendita di vecchiaia della signora __________), avete prodotto la copia di una lettera dell’UFAS del 10 febbraio 1983 che trattava l’applicazione dell’articolo 5, lettera b, della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Italia che cita (la sottolineatura è nostra): <<I lavoratori dipendenti delle imprese di trasporto di una delle Parti contraenti occupati temporaneamente sul territorio dell’Altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte in cui l’impresa ha la sua sede. La stessa regola si applica ai lavoratori occupati in maniera durevole sulle vie di intercomunicazione o nelle stazioni di frontiera.>> Questa norma rappresentava un’eccezione alla clausola generale d’assoggettamento indicata all’art. 4 cpv. 1: <<La legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione>>.

Dalla suddetta lettera dell’UFAS del 10 febbraio 1983 si può anche leggere ciò che segue:<<In una decisione del TFA del 3 settembre 1980, in re (…), si dice che le circostanze particolari di dimora temporanea di un cittadino italiano, impiegato presso l’amministrazione italiana e occupato in una stazione di frontiera, escludono che egli e la sua famiglia possano acquisire il domicilio (residenza o dimora) in Svizzera, perché anche se fosse realizzato il presupposto della dimora, manca l’intenzione soggettiva di una permanenza duratura. Se ci si basa sulle intenzioni dell’assicurazione sociale, secondo le quali la famiglia costituisce un nucleo, e in considerazione del fatto che il capofamiglia è esonerato dall’obbligo assicurativo contributivo e durante il periodo di esonero, o solamente in base a questo periodo, non può richiedere una rendita straordinaria (N. 10 del protocollo finale), la mancanza di domicilio dello statale è applicabile anche ai suoi familiari con cui convive. Essi sono perciò esclusi dall’assicurazione, a meno di possedere uno statuto diverso da quello del capofamiglia con cui convivono. Ciò significa, p. es., che essi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera o hanno eletto individualmente domicilio di Svizzera>>.

Sulla base di questa premessa, in merito alla moglie del funzionario italiano, la lettera precisava che <<se essa esercita un’attività lucrativa o ha l’autorizzazione di eleggere un proprio domicilio (esiste cioè un permesso di dimora o di residenza lasciato a suo nome e perciò essa dimora in Svizzera con proprio diritto e non in conseguenza dello statuto del marito) è assicurata e deve versare i contributi”. Infine, l’UFAS giungeva alla conclusione che, <<per la costituzione del domicilio deve essere naturalmente realizzata in ogni caso, oltre alla condizione obiettiva della dimora, anche quella soggettiva dell’intenzione di rimanere durevolmente in Svizzera>>.

Un analogo principio relativo all’esenzione dall’assoggettamento all’AVS dei dipendenti delle ferrovie italiane occupati presso la stazione di Chiasso è contenuto nell’art. 15 2a frase della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per la congiunzione della ferrovia del Gottardo colle ferrovie italiane a Chiasso e a Pino (R.S. 0.742.140.12) dove si indica che <<gli impiegati italiani occupati nella stazione di Chiasso andranno esenti da ogni contribuzione diretta e personale nella Svizzera; e così gli impiegati svizzeri occupati nella stazione di Luino godranno in Italia di una pari esenzione>>.

Il vostro incarto contiene anche una <<Disposizione di servizio N. 25/2001 dell’Ufficio stranieri” del 27 novembre 2001 che tratta dei “Funzionari internazionali residenti in Ticino in base alla Convenzione del Gottardo del 23 dicembre 1873 e familiari/Regolamento delle condizioni I Genere di permesso che può essere accordato>>. Nell’analisi condotta in questo documento, in merito ai figli e ai coniugi dei funzionari è indicato che <<per i funzionari delle ferrovie non esiste alcuna normativa in grado di conferire un diritto al rilascio di un permesso di dimora a moglie e figli (i quali, come visto, dovrebbero vivere negli alloggi messi a disposizione dalle ferrovie federali…). Ergo non siamo obbligati a rilasciare un permesso di dimora ai familiari dei funzionari ferroviari (o postali). Riteniamo comunque che sulla questione ricongiungimento essi debbano essere trattati alla medesima stregua dei lavoratori “normali”>>.

Malgrado, dunque, la regola generale secondo la quale il coniuge di un ferroviere occupato nella stazione di Chiasso e dimorante in Svizzera rientrava anch’esso nell’esenzione dell’assoggettamento all’AVS, dal testo delle citazioni estrapolate dall’incarto sembrerebbe che delle eccezioni a questa norma fossero comunque possibili. Sotto questa luce, la data d’entrata in Svizzera della signora __________ presente nel suo permesso C è quella del __________ 1966. La stessa data è anche presente nel permesso di soggiorno del signor RI 1 per il quale, inoltre, indicavate che lo stesso era titolare di un permesso di dimora B quale statale italiano (si veda la vostra lettera del 23 maggio 1997 con cui negavate la rendita di vecchiaia all’assicurato). Infine, nella fotocopia (parzialmente illeggibile) di ciò che sembrerebbe un permesso di soggiorno della figlia __________, sembra essere indicata una data d’entrata in Svizzera al __________ 1966. Questa data è anche confermata dalla dichiarazione dell’ufficio controllo abitanti di __________ del 28 gennaio 2004 che indicava che i figli della coppia RI 1 hanno avuto il domicilio a __________ dal __________ 1966, in riferimento a __________, e dalla nascita, __________ 1969, in riferimento a __________.

Vista l’incertezza delle informazioni a disposizione, vi invitiamo a perciò verificare presso l’ufficio dei permessi del Cantone Ticino se sia possibile determinare con certezza se la signora __________ abbia detenuto almeno un permesso di dimora (cfr. N. 4109 DR) durante gli anni nei quali essa avrebbe potuto prevalersi di un diritto agli accrediti per compiti educativi (in tal caso, interi, poiché il marito non sarebbe stato in alcun caso assicurato all’AVS). Qualora ciò fosse eventualmente il caso, sia il ricalcolo della rendita di vecchiaia sia il calcolo della rendita vedovile potrebbero inglobare i 19 anni reclamati dal signor RI 1. Un tale risultato implicherebbe comunque un ricalcolo della rendita di vecchiaia della signora __________ con, quale conseguenza, una rettifica degli importi incassati negli ultimi cinque anni a decorrere dal vostro primo ricalcolo della rendita.” (doc. 18)

1.7. In seguito alla risposta dell’UFAS, la Cassa ha chiesto all’Ufficio della migrazione la data d’entrata in Svizzera della moglie del ricorrente, i periodi di residenza con permesso “ST” e “DI” e i periodi di lavoro con permesso per confinanti (doc. 19).

1.8. Il 3 novembre 2023 il capo servizio dell’Ufficio della migrazione ha indicato che __________ ha avuto un permesso B di “Soggiorno a __________” dal __________ 1966 al __________ 1999, un permesso C dal __________ 1999 __________ 2005 ed un permesso C UE/AELS dal __________ 2005 al __________ 2022 (doc. 20).

1.9. Il 1° dicembre 2023 la Cassa ha chiesto all’Ufficio della migrazione se nell’incarto sono presenti informazioni in merito al motivo per il quale è stato concesso un permesso B dal __________ 1966, indicando che dalle informazioni in “nostro possesso ci risulta che alla stessa sia stato concesso un permesso a seguito dello statuto quale dipendente delle Ferrovie Italiane del coniuge __________” (doc. 21).

1.10. Il 20 dicembre 2023 l’Ufficio della migrazione ha indicato che l’interessata è “stata autorizzata a risiedere nel nostro Cantone fino al __________1996 a seguito della “Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per la congiunzione della Ferrovia del Gottardo colle ferrovie italiane a __________ e a __________ del 23 dicembre 1873” (doc. 24).

1.11. Con decisione su opposizione del 4 marzo 2024 la Cassa CO 1 ha confermato la decisione del 25 maggio 2023.

L’amministrazione, dopo aver affermato che la richiesta di rinuncia alla rendita vedovile sarebbe stata esaminata in un secondo tempo, ha rilevato che nel calcolo della rendita di vecchiaia della moglie era stato tenuto conto di 19 mezzi accrediti educativi e del fatto che ella aveva contribuito personalmente all’AVS dal 1997 al 2003 quale persona senza attività lucrativa.

Con l’inoltro della richiesta di rendita vedovile è tuttavia emerso che ella si trovava in Svizzera “solo” in virtù dello statuto del marito quale dipendente delle ferrovie italiane, in applicazione della “Convenzione del Gottardo”.

Non avendo costituito domicilio in Svizzera e non avendo esercitato alcuna attività lucrativa, non poteva essere affiliata all’AVS e dunque non possono esserle riconosciuti accrediti per compiti educativi per il periodo dal 1966 al 1985 (compimento dei 16 anni di età del secondo figlio).

1.12. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda al ricalcolo della rendita per vedovo, “includendo anche gli accrediti per compiti educativi di 8 mesi nel 1966 e quelli dal 1967 al 1985” (doc. I).

Il ricorrente contesta la conclusione della Cassa secondo cui sua moglie non avrebbe avuto alcun domicilio in Svizzera e sostiene che le condizioni oggettiva (soggiorno effettivo di una certa durata in un luogo determinato) e soggettiva (volontà di risiedervi) di cui agli art. 23-26 CC, cui rinvia l’art. 13 LPGA, per considerare la costituzione di un domicilio nel nostro Paese, sono adempiute (cfr. anche art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A questo proposito evidenzia che la circostanza che l’interessata non fosse in possesso di un valido permesso di dimora o di domicilio rilasciato dall’Ufficio della migrazione non è determinante per stabilire se ella non si fosse costituita un domicilio ai sensi dell’art. 23 CC.

1.13. Con risposta del 6 maggio 2024, tramite la quale rinvia alla decisione su opposizione impugnata, la Cassa propone la reiezione del ricorso (doc. III).

1.14. Il 17 maggio 2024 (doc. V) il ricorrente ha prodotto il certificato di domicilio di sua moglie e uno scritto del 15 maggio 2024 del figlio __________, __________ presso la __________, per testimoniare il legame della defunta con il Comune di __________. Dallo scritto del figlio emerge:

" (…) Io sottoscritto __________, nato __________1969, tre anni dopo l’arrivo a __________ dei miei genitori, attesto che mia madre __________, la quale ha vissuto, da 25 anni di età, tutta la vita a __________, eleggendo questo Comune, fino dalla prima entrata in Svizzera e senza ripensamenti, quale centro dei propri interessi familiari e sociali.

Non dimentico l’entusiasmo, lo spirito con cui partecipava alle attività dei __________ di __________: __________.

Spesso, di domenica, si prestava, con le amiche ad aiutare i degenti delle __________ di __________ e __________.

Partecipava con impegno perfino ai gruppi cittadini che __________ in __________ a __________ e __________.

Manifestava la sua preferenza per la cultura e valori svizzeri quando mi diceva: da ragazza, in __________, dove la maggioranza dei cittadini parla il tedesco, mi sembrava di vivere all’estero, mentre a __________ sono sempre a mio agio.

Ma la predilezione di mia madre per la Svizzera mi appare certa se penso a quanto ci teneva che io completassi gli studi in Svizzera e quanto era felice di essere madre di un figlio e nonna di tre nipoti tutti svizzeri.

Un altro rilevo: nel giugno 1996, mio padre andò in pensione; sarebbe stato quasi necessario, per ragioni economiche (una sola pensione INPS in lire), che la famiglia rientrasse in Italia; senza dubbio, le radici affettive, sociali di mia madre, ormai consolidate a __________, hanno indotto alla definitiva permanenza in questo Comune.

Credo si possa ragionevolmente attribuire a mia madre un solo domicilio: Il Comune di __________.” (doc. G)

1.15. Con scritto del 24 maggio 2024, trasmesso al ricorrente per conoscenza il 29 maggio 2024 (doc. VIII), la Cassa ha rilevato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (doc. VII).

considerato in diritto

2.1. In concreto, oggetto del contendere è la questione di sapere se nel calcolo della rendita di vedovanza vanno riconosciuti anche gli accrediti per compiti educativi alla moglie del ricorrente.

2.2. Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).

In concreto il diritto alla rendita vedovile è sorto in seguito al decesso della consorte del ricorrente il __________ 2022, con diritto al versamento dal 1° gennaio 2023 (art. 23 cpv. 3 LAVS).

Ne discende che ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.

2.3. Di principio è assicurata obbligatoriamente alla LAVS la persona che adempie uno dei criteri d'assoggettamento previsti dall'art. 1 cpv. 1 LAVS (dal 1° gennaio 2023: art. 1a cpv. 1 LAVS), senza trovarsi in un caso di esenzione, senza aver domandato e ottenuto l'esenzione o senza che il diritto internazionale designi un altro diritto nazionale o esoneri l'interessato (cfr., sul tema: Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Basilea 1997, n. 82 ad art. 1 LAVS, pag. 52).

I criteri d'assoggettamento previsti dall'art. 1 LAVS sono alternativi ed è pertanto sufficiente adempierne uno solo per essere obbligatoriamente assicurato.

A questo proposito ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 della LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 1996, sono assicurati in conformità della LAVS, tra l’altro, le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (lett. a) e le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera (lett. b).

Con l’entrata in vigore della 10a revisione della LAVS, l’art. 1 cpv. 1 è stato modificato nel senso che sono assicurate in conformità della LAVS, tra l’altro, le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a) oltre alle persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera (lett. b).

In seguito all’entrata in vigore della LPGA, dal 1° gennaio 2003, l’art. 1 LAVS è divenuto l’art. 1a LAVS.

2.4. L’affiliazione alla LAVS, ossia la qualità di assicurato, è di principio individuale e personale. Ciò significa che una persona fisica deve adempiere personalmente uno dei criteri d’assoggettamento senza che una delle condizioni di esenzione gli sia applicabile. In presenza di una famiglia, è necessario esaminare la situazione di ogni suo membro. Di norma, e tranne eccezioni, non vi è un’estensione della qualità di assicurato dal marito alla moglie o viceversa (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., n. 31 ad art. 1 LAVS, pag. 31; cfr. anche, per quanto concerne le concezioni dell’epoca: Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 1989, n. 1.2 e seguenti ad art. 1, pag. 7 e seguenti, in particolare n. 8: “Darunter fällt bis heute einzig das Abkommen mit Norwegen vom 21.2.1979, welches in Art. 8 Abs. 1 Bst. a diese Ausdehnung bei Entsandten auf deren Ehefrauen und Kinder ausdrüklich vorsieht. Aufgrund eines Briefwechsel zwischen den zuständigen Behörden wurde diese Ausdehnung 1982 auch auf die übrigen in Art. 8 Abs. 1 genannten Ausnahmen vom Erwerbsortsprinzip als anwendbar erklärt” e n. 1.4, pag. 9: “Der obligatorischen AHV sind die natürlichen Personen kraft Gesetz unterstellt. Mit Ausnahme der restriktiven Befreiungsgründe kann niemand, der die Versicherungsvoraussetzungen erfüllt, der Versicherteneigenschaft (Unterstellung) entsagen”; cfr. anche DTF 105 V 241).

Nel diritto internazionale, allo scopo di evitare sia i conflitti di legge positivi che negativi, esiste la regola generale dell'unicità della legislazione applicabile. Gli strumenti di coordinazione designano di regola un diritto nazionale (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., n. 55 ad art. 1 LAVS, pag. 41) e il criterio principale utilizzato per determinare il sistema di sicurezza sociale competente è quello del luogo di lavoro (lex loci laboris; Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., n. 57 ad art. 1 LAVS, pag. 42).

In concreto il ricorrente, cittadino italiano, è giunto in Svizzera nel 1966 quale dipendente delle ferrovie italiane a __________ ed è rimasto affiliato in Italia per il rischio vecchiaia in applicazione delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera con l’Italia.

A questo proposito l’art. 5 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale entrato in vigore il 1° settembre 1964 (RS 0.831.109.454.2) enumera le eccezioni al principio generale stabilito all’articolo 4, 1° paragrafo secondo cui “la legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione”. La lettera b dell’art. 5 prevede che i lavoratori dipendenti dalle imprese di trasporto di una delle Parti contraenti occupati temporaneamente sul territorio dell’altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte in cui l’impresa ha la sua sede. La stessa regola si applica ai lavoratori occupati in maniera durevole sulle vie di intercomunicazione o nelle stazioni di frontiera.

Analogamente, l’art. 15 seconda frase della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per la congiunzione della ferrovia del Gottardo colle ferrovie italiane a __________ e a __________ del 23 dicembre 1873 (RS. 0.742.140.12) prevede che gli impiegati italiani occupati nella stazione di __________ andranno esenti da ogni contribuzione diretta e personale nella Svizzera; e così gli impiegati svizzeri occupati nella stazione di Luino godranno in Italia di una pari esenzione.

Con il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681) e dei regolamenti cui rinvia (cfr. anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, pubblicata in DTF 140 V 98).

Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

L’art. 8 paragrafo 1 del regolamento (CE) 883/04 (relazioni fra il presente regolamento e altri strumenti di coordinamento) prevede che nel suo ambito di applicazione, il presente regolamento sostituisce ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri. Ciononostante, continuano ad applicarsi talune disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale stipulate dagli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nella misura in cui siano più favorevoli ai beneficiari o discendano da circostanze storiche specifiche e i loro effetti siano limitati nel tempo. Affinché rimangano in vigore, tali disposizioni sono inserite nell’allegato II. Se per ragioni obiettive non è possibile estendere alcune di queste disposizioni a tutte le persone cui si applica il regolamento, ciò viene specificato.

Secondo il paragrafo 2, due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, convenzioni basate sui principi del presente regolamento e tenendo conto del suo spirito.

In DTF 142 V 97 il Tribunale federale ha risposto alla questione lasciata aperta nella ATF 142 V 112. La giurisprudenza secondo cui l’art. 20 ALC non esclude che un assicurato - che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione prima dell'entrata in vigore di quest'accordo - possa beneficiare di una disposizione più favorevole di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (ATF 133 V 329) e la giurisprudenza europea su cui si basa questa sentenza rimangono applicabili nel regime del Regolamento (CE) n. 883/2004 (consid. 5.3). I periodi di contribuzione adempiuti in Portogallo devono quindi essere presi in considerazione in questo caso nella misura in cui questa soluzione è più favorevole all'assicurato (consid. 5.4).

In questa sentenza il TF ha pure rammentato, al consid. 4.3, che quando era in vigore il regolamento (CE) 1408/71, l’Alta Corte aveva rilevato che l’art. 20 ALC prevedeva la sospensione delle convenzioni bilaterali tra la Svizzera e gli Stati parti all’ALC. Il Tribunale federale non ha escluso tuttavia che un assicurato potesse essere messo a beneficio di una norma più favorevole di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale se la persona assicurata aveva esercitato il suo diritto alla libera circolazione prima dell’entrata in vigore dell’ALC (“Sous le régime du règlement n° 1408/71, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 20 ALCP prévoyait la suspension des conventions bilatérales entre la Suisse et les Etats parties. Selon cet article, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne étaient suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière était réglée par le présent accord. Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que sa jurisprudence rendue sous le régime du règlement n° 1408/71 (ATF 133 V 329) n'excluait pas qu'un assuré fût mis au bénéfice d'une disposition plus favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale, pour autant qu'il eût exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP (ATF 142 V 112)”).

2.5. Per l’art. 23 cpv. 1 LAVS le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli.

Secondo l’art. 23 cpv. 3 LAVS il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l’adozione.

Ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LAVS le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell’articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.

L’art. 24 cpv. 2 LAVS prevede che oltre alle cause di estinzione di cui all’articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l’ultimo figlio compie i 18 anni.

Con sentenza dell’11 ottobre 2022 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha confermato la sentenza del 20 ottobre 2020 della Corte EDU nella causa Beeler contro Svizzera (domanda n. 78630/12). La CEDU ha stabilito che il ricorrente ha subito una disparità di trattamento contraria alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) a causa dell’estinzione del diritto alla rendita per vedovi al raggiungimento della maggiore età da parte della figlia più giovane, poiché questo diritto non si estingue nel caso di una vedova che si trova nella medesima situazione.

Sulla base della citata sentenza l’UFAS ha emesso l’informativa n. 460 per le Casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC, stabilendo un regime transitorio per le rendite per vedovi correnti e future.

L’Autorità di vigilanza ha affermato:

" (…) Dato che la sentenza della Grande Camera si riferisce a un caso individuale, essa avrà effetto soltanto in situazioni identiche a quella giudicata. Concretamente, questo significa che soltanto i vedovi con figli potranno ricevere la rendita per vedovi alle stesse condizioni delle vedove che si trovano nella medesima situazione. Pertanto, il diritto alla rendita per vedovi di cui all’articolo 23 LAVS non si estinguerà più quando l’ultimo figlio compie i 18 anni e la prestazione continuerà ad essere versata al di là di questa data. Il regime transitorio non pregiudica l’applicazione degli articoli 24 capoverso 1 e 24a LAVS, ragion per cui i vedovi senza figli non potranno far valere il diritto a una rendita per vedovi in virtù di questa sentenza. Per ciò che concerne gli uomini divorziati, il diritto alla rendita per vedovi si estingue ancora in ogni caso al compimento dei 18 anni del figlio più giovane. Inoltre, la sentenza summenzionata non ha nessuna influenza sulle rendite per vedove.

Il regime transitorio ha effetto a partire dall’11 ottobre 2022, data in cui la sentenza definitiva della Grande Camera è passata in giudicato, e durerà fino all’entrata in vigore di una prossima revisione della LAVS concernente le rendite per superstiti. Le direttive ed altri documenti saranno adattati in un secondo tempo.

Il regime transitorio si applica alle seguenti categorie di vedovi superstiti. I partner registrati superstiti, che sono equiparati ai vedovi, sono inclusi in questa categoria di persone:

• i vedovi con figli minorenni la cui rendita per vedovi è in corso di versamento al momento del passaggio in giudicato della sentenza (11 ottobre 2022). Tra questi, sono inclusi anche i casi in cui una richiesta di prestazioni è stata depositata dopo l’11 ottobre 2022. Ciò che è determinante per riconoscere il diritto a una rendita per vedovi è che, l’11 ottobre 2022, il figlio non abbia ancora compiuto i 18 anni;

• gli uomini non divorziati con figli che diventano vedovi dopo l’11 ottobre 2022, vale a dire il cui diritto alle prestazioni nasce in seguito a un decesso intervenuto dopo questa data. La presenza di un figlio al momento del decesso è sufficiente; la sua età è irrilevante, come nel caso delle vedove;

• gli uomini che hanno contestato la decisione di soppressione della loro rendita per vedovi e il cui caso è ancora pendente l’11 ottobre 2022;

• gli uomini il cui diritto alla rendita per vedovi risorge in base dell’art. 23 cpv. 5 LAVS, fintanto che il figlio più giovane che dà diritto alla rendita non abbia ancora compiuto i 18 anni l’11 ottobre 2022.

Le rendite per vedovi di queste persone saranno concesse e versate alle stesse condizioni previste per le vedove con figli ai sensi dell’articolo 23 LAVS. Le prestazioni non saranno dunque più versate a tempo determinato e il diritto alle medesime si estinguerà soltanto con la morte o il passaggio a nuove nozze del vedovo o in caso di nascita del diritto a una rendita di vecchiaia dell’AVS o dell’AI d’importo più elevato. Le condizioni previste affinché una rendita per vedovi sia sostituita dalla propria rendita di vecchiaia o d’invalidità sono analoghe a quelle per la rendita per le vedove (N. 5620 segg. DR).

Il regime transitorio non si applicherà invece ai vedovi le cui rendite hanno cessato di essere versate in seguito a una decisione passata in giudicato prima dell’11 ottobre 2022. In effetti, una modifica legislativa o della giurisprudenza non costituisce un motivo di riconsiderazione. Le richieste volte a far rinascere una rendita per vedovi estinta per il raggiungimento della maggiore età del figlio in base a una decisione passata in giudicato prima dell’11 ottobre 2022 dovranno essere respinte.

Il regime transitorio, come la sentenza della Grande Camera, prende effetto a partire dall’11 ottobre 2022. Eventuali decisioni di soppressione della rendita rese dopo l’11 ottobre 2022 così come le decisioni di soppressione della rendita che, dopo questa data, non sono ancora passate in giudicato dovranno essere annullate. Devono perciò essere emanate nuove decisioni e il versamento della rendita per vedovi deve continuare oltre il compimento dei 18 anni del figlio. Nel caso in cui devono essere effettuati dei versamenti retroattivi che si riferiscono a un periodo che risale a più di due anni, devono essere riconosciuti gli interessi di mora (N. 10503 segg. DR).

L'attuazione del regime transitorio richiederà del tempo, a causa degli adattamenti necessari per l'implementazione di un tale sistema. In effetti, occorre adeguare il programma per il calcolo delle rendite, i sistemi informatici, così come le diverse procedure e il registro delle rendite. Tuttavia, i diritti saranno accordati con effetto retroattivo all’11 ottobre 2022.”

L’8 dicembre 2023 il Consiglio federale ha dato avvio alla procedura di consultazione della revisione delle rendite per vedovi e per vedove.

Con STF 9C_248/2023 del 2 agosto 2023 (= SVR 203 N. 24), accogliendo un ricorso dell’UFAS, e con STF 9C_491/2023 del 3 aprile 2024, respingendo un ricorso di un assicurato, il Tribunale federale ha confermato che i vedovi non divorziati, con figli maggiorenni, la cui moglie è deceduta prima dell’11 ottobre 2022 non hanno diritto ad una rendita di vedovanza.

In concreto, la moglie del ricorrente è deceduta il __________ 2022. All’insorgente, padre di __________, nata nel 1963 e deceduta nel 2019, e di __________ nato nel 1969, si applica di conseguenza il regime transitorio previsto dall’informativa n. 460 per le Casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC, che concerne anche “gli uomini non divorziati con figli che diventano vedovi dopo l’11 ottobre 2022, vale a dire il cui diritto alle prestazioni nasce in seguito a un decesso intervenuto dopo questa data. La presenza di un figlio al momento del decesso è sufficiente; la sua età è irrilevante, come nel caso delle vedove”.

Egli, di principio, ha pertanto diritto ad una rendita vedovile.

2.6. Secondo l’art. 33 cpv. 1 LAVS la rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo il capoverso 2.

Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

  • una persona ha pagato i contributi (lett. a);

  • il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

  • possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

  • dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

  • degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

  • degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

  • entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

  • una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

  • il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

  • tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

  • in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).

2.7. Le direttive sulle rendite (DR: Stato 1.1.2023), prevedono al capitolo 5.2.4.2 “Anni di matrimonio e di vedovanza senza contribuzione computabili fino al 31 dicembre 1996” quanto segue.

Per il marginale 5024 DR i periodi di matrimonio e di vedovanza per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all’articolo 3 capoverso 2 lettere b (secondo il quale “non sono tenuti a pagare i contributi le mogli di assicurati quando non esercitano un’attività lucrativa, come pure le mogli che lavorano nell’azienda del marito, se non ricevono un salario in contanti”) e c (“le vedove che non esercitano un’attività lucrativa”) LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) e durante i quali la donna era assicurata sono considerati come durata di contribuzione.

Il marginale 5026 DR prevede che i periodi per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all’articolo 3 capoverso 2 lettera b LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) possono essere computati soltanto se il coniuge aveva allora la qualità di assicurato. Non è indispensabile che egli abbia effettivamente adempiuto anche l’obbligo contributivo (RCC 1976 pag. 192).

Secondo la RCC 1976 pag. 192 (sentenza dell’8 settembre 1975 nella causa G.H.), in relazione con l’allora art. 29bis cpv. 2 LAVS, se dei coniugi acquistano, mediante la creazione di un domicilio in Svizzera, la qualità di assicurati, questo fatto e non l’adempimento da parte del marito dell’obbligo di pagare i contributi è determinante per il computo degli anni di matrimonio senza contribuzione. Di conseguenza si deve tener conto quali periodi sostitutivi per il calcolo della rendita semplice di vecchiaia spettante alla moglie, sia degli anni, durante i quali i contributi del marito furono pagati ad un ente assicurativo estero, sia degli anni che sono passati dal momento in cui il marito è stato liberato dall’obbligo di pagare i contributi, causa l’età.

Nella versione originale tedesca, pubblicata in ZAK 1976, pag. 182-183, l’Alta Corte ha affermato:

" (…)

  1. Wie das BSV in der Vernehmlassung zutreffend darlegt, erwarben die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann mit der Wohnsitznahme in der Schweiz die Versicherteneigenschaft. Diese und nicht die Erfüllung der Beitragspflicht durch den Ehemann ist für die Anrechung von beitragslosen Ehejahren massgebend (BGE 100 V 92; ZAK 1975, S.29). Demzufolge sind die Jahre 1963 bis 1973 der Beschwerdeführerin als Ersatzzeiten anzurechnen, auch wenn ihr Ehemann lediglich vom Juli 1962 bis Dezember 1964 Beiträge gemäss Art. 10 Abs. 1 AHVG entrichtete.

Die Akten gehen zwecks Neufestsetzung der Rente im Sinne der Erwägungen an die Ausgleichskasse zurück.”

Il capitolo 5.10.3 “Principi del computo” e 5.10.3.1” In generale”, prevede al marginale 5419 DR che gli accrediti per compiti educativi possono essere computati solo per i periodi in cui i genitori erano assicurati conformemente all’articolo 1a capoversi 1–4 o all’articolo 2 LAVS. Non è necessario che in questi periodi essi abbiano effettivamente adempiuto l’obbligo contributivo.

Secondo i marginali 5428-5431 DR nel caso di genitori che non sono stati assicurati per un anno civile intero (p. es. nell’anno di entrata in Svizzera, di entrata e uscita nello stesso anno o nel caso di un dimorante temporaneo con permesso L), si applica quanto segue:

  • si sommano i singoli mesi dell’intero anno civile per i quali si possono computare questi accrediti (art. 52f cpv. 5 OAVS);

  • un accredito per compiti educativi è concesso per 12 mesi. Gli anni incompleti non possono essere arrotondati;

  • è possibile considerare mesi per i quali sono stati versati quarti di accredito per compiti educativi, metà accredito e accrediti interi. In tal caso è computato l’accredito più elevato.

Per il marginale 5435 DR possono essere ripartiti tra i coniugi solo gli accrediti per compiti educativi acquisiti in periodi durante i quali entrambi i coniugi erano assicurati in Svizzera (art. 29quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Per l’art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l’intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l’anno in cui il diritto si estingue. È fatto salvo il capoverso 5.

Secondo l’art. 52f cpv. 4 OAVS per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi.

Ai sensi dell’art. 52f cpv. 5 OAVS se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi.

2.8. Va ancora riportata la sentenza H 92/79 del 3 settembre 1980, citata dalla Cassa e dall’UFAS (cfr. consid. 1.6), dove nei fatti si legge:

" (…) Mediante decisione del 30 gennaio 1979, in sede di periodica revisione, la Cassa di compensazione sopprimeva, con effetto dal 1° gennaio 1979, la rendita vedovile straordinaria e le relative rendite completive per gli orfani, assegnate il 28 novembre 1977 ad A, residente in Svizzera dall’__________ 1963, madre di due figlie nate [nel] giugno di quell’anno e [nel] 1965, il cui marito, deceduto il __________ 1977, dipendente delle ferrovie statali italiane con residenza in Svizzera, non aveva mai versato contributi all’assicurazione sociale elvetica in virtù dell’esenzione prevista per i cittadini italiani della sua categoria dall’art. 5 lett. b della vigente Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (detta appresso Convenzione). (…)”

L’allora Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso della vedova, rinviando gli atti alla Cassa per esaminare se ad A. sia da erogare una rendita straordinaria per vedove.

L’Alta Corte dopo aver citato le norme applicabili, ha rammentato che in virtù dell’art. 5 lett. b della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale, in vigore dal 1° settembre 1964 (RS 0.831.109.454.2), il marito è stato assoggettato alla legislazione italiana in materia di assicurazione sociale nel periodo decorso dal 1963 fino al suo decesso, sopravvenuto il __________ 1977, in quanto lavoratore dipendente di un’impresa italiana di trasporto (le Ferrovie di Stato) occupato in una stazione di frontiera. “In regime convenzionale egli non poteva quindi pretendere nessuna prestazione dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità perché soggetto alla legislazione italiana, ma non assicurato secondo quella svizzera (art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS). La presente controversia verte sulla questione di sapere se identica incapacità a pretendere prestazioni della assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e la invalidità – in concreto una rendita straordinaria – possa essere opposta anche alla moglie e alle figlie superstiti”.

Rammentati i principi per stabilire se una persona ha domicilio in Svizzera, l’allora TFA ha poi affermato:

" (…) Le condizioni particolari di residenza temporanea del cittadino italiano impiegato presso l’amministrazione italiana in una stazione internazionale di frontiera escludono che lui e i suoi familiari possano essere considerati domiciliati (residenti o dimoranti in Svizzera) perché, accanto al fatto di risiedere, non esiste il presupposto soggettivo della volontà di esserlo durevolmente. Ritenuto che la famiglia costituisce un nucleo ai fini delle assicurazioni sociali, il fatto che il capo famiglia sia esonerato dall’obbligo di contribuzione e che per questo non possa pretendere, decorso il periodo dell’esonerazione o unicamente sulla base di questo periodo (cfr. 10 Protocollo finale della Convenzione), una rendita straordinaria, comporta la stessa esclusione per i familiari che con lui convivono, se essi non sono titolari di uno statuto diverso da quello del convivente, se essi cioè non esercitano attività lucrativa in Svizzera o non abbiano individualmente eletto domicilio in questo Stato.

5.- Nell’evenienza concreta risulta dagli allegati di causa che i coniugi (…) entrarono in Svizzera l’__________ 1963 e che le figlie D e E nacquero rispettivamente [a] __________ di quell’anno e [nel] 1965; quando la coppia risiedeva in questo Stato. È pure dato di sapere che dal __________ 1972 la ricorrente esercita attività lucrativa in Svizzera versando i contributi all’assicurazione sociale di questo stato ed è al beneficio di un permesso di dimora singolo.

Pure ammettendo che dopo la morte del capo famiglia i superstiti abbiano adempiuti il presupposto soggettivo della volontà di durevolmente risiedere in Svizzera (art. 23 CCS), quindi il requisito assicurativo ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS, a quell’epoca alle figlie della ricorrente non poteva essere conferito un diritto a rendita straordinaria per superstiti ai sensi dell’art. 7 lett. b della Convenzione in quanto in regime convenzionale non poteva essere loro riconosciuta di principio – come non poteva esserlo al defunto capo famiglia durante il periodo della esonerazione dall’obbligo di contribuzione ai sensi dell’art. 5 lett. b della Convezione – la qualità di residente in Svizzera e ciò da almeno 5 anni interi.

Alla ricorrente invece, che dopo la morte del marito non solo adempiva, come già si è visto, il requisito assicurativo di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS, ma risultava pure assicurata ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS perché esercitava un’attività lucrativa in Svizzera e risiedeva dal profilo assicurativo a titolo indipendente in questo Stato dal __________ 1972, quindi da almeno 5 anni interi, deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita straordinaria per superstiti in quanto immediatamente prima della presentazione della domanda di rendita adempiva i presupposti dell’art. 7 lett. b della Convenzione. (…)”

In uno scritto del 15 aprile 1983 l’UFAS ha poi risposto alla Cassa circa l’applicabilità dell’art. 5 lett. b della Convenzione di sicurezza sociale con l’Italia ai familiari di cittadini italiani domiciliati in Ticino che, “secondo le citate disposizioni, sono esclusi dall’AVS/AI/IPG svizzeri” (doc. 30 – 2/21). Dopo aver citato un passaggio della sentenza H 92/79 del 3 settembre 1980, l’Autorità di vigilanza, ha elencato le regole applicabili alle singole categorie di familiari. Per quanto concerne la moglie, figura: “se essa esercita un’attività lucrativa o ha l’autorizzazione di eleggere un proprio domicilio (esiste cioè un permesso di dimora o di residenza rilasciato a suo nome e perciò essa dimora in Svizzera con proprio diritto e non in conseguenza dello statuto del marito) è assicurata e deve versare i contributi.”

Va ancora evidenziato che il Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente l’approvazione di una convezione tra la Svizzera e l’Italia sulla sicurezza sociale del 4 marzo 1963 (FF 1963, pag. 281 e seguenti), non si sofferma sugli articoli relativi all’assoggettamento ma porta piuttosto sul diritto alle prestazioni.

Agli atti sono pure state prodotte le disposizioni di servizio dell’Ufficio degli stranieri del 26 giugno 1997 e del 27 novembre 2001 in relazione ai funzionari internazionali residenti in Ticino in base alla Convenzione del Gottardo del 23 dicembre 1873 e familiari /Regolamento delle condizioni / genere di permesso che può essere accordato.

Nelle direttive viene precisato che le questioni relative alla Convenzione del Gottardo “risalgono ad una situazione socioculturale del secolo scorso” e che per quanto concerne i ferrovieri “che lavorano alla stazione internazionale di __________, la Svizzera ha solo “firmato” un impegno per quanto attiene i locali messi a disposizione dalle __________. Ergo questi funzionari sarebbero obbligati ad abitare in questi locali o appartamenti se vogliono poter dimorare in Ticino”.

In base a tali direttive, per quanto concerne i figli ed i coniugi dei funzionari delle ferrovie “non esiste alcuna normativa in grado di conferire un diritto al rilascio di un permesso di dimora a moglie e figli (i quali, come visto, dovrebbero vivere negli alloggi messi a disposizione delle ferrovie federali…). Ergo non siamo obbligati a rilasciare un permesso di dimora ai familiari dei funzionari ferroviari (o postali). Riteniamo comunque che sulla questione del ricongiungimento essi debbano essere trattati alla medesima stregua dei lavoratori “normali””.

Va infine rammentato, come emerge dal Messaggio sulla decima revisione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 5 marzo 1990 (FF 1990, pag. 1 e seguenti), che “uno dei principi fondamentali del sistema di prestazioni in vigore nell’AVS/AI consiste nel considerare la coppia come un’unità economica” (pag. 16, concetto della coppia/splitting), che “attualmente, le donne che non esercitano un’attività lucrativa ma il cui marito è assicurato non sono tenute al pagamento dei contributi; questa esenzione, tuttavia, non è accordata agli uomini non attivi la cui moglie è assicurata” (pag. 18) e che “il calcolo della rendita semplice di uomini e donne sposati oggi è sottoposto a regolamentazioni diverse” (pag. 19).

Sul tema cfr. anche DTF 105 V 241, in particolare consid. 5b.

2.9. Per quanto concerne il caso di specie, giova anzitutto rammentare che per calcolare la rendita vedovile del ricorrente occorre prendere in considerazione il periodo di contribuzione della moglie (art. 33 cpv. 1 LAVS).

Computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

In concreto, il periodo di contribuzione della moglie dell'insorgente, nata nel 1941, va, teoricamente, dal 1° gennaio 1962 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 2003 (anno precedente l'inizio del diritto alla rendita AVS).

Si possono prendere in considerazione, tuttavia, unicamente i periodi durante i quali l’interessata era affiliata all’AVS.

Il ricorrente e sua moglie si sono sposati il __________ 1962 e sono giunti in Svizzera il __________ 1966, quando hanno ricevuto un permesso di soggiorno in applicazione della Convenzione del Gottardo, poiché il ricorrente era un funzionario delle ferrovie italiane a __________ (doc. 5 – 1/1, doc. 20 – 1/1 e 24 - 1/1).

In seguito al pensionamento dell’insorgente, dal mese di maggio 1996 la ricorrente ha ottenuto un permesso di soggiorno di tipo B (cfr. doc. 20 – 1/1 e doc. 24 – 1/1). Dal __________ 1999 ella ha avuto un permesso di domicilio di tipo C fino al suo decesso (cfr. doc. 20 – 1/1).

La moglie del ricorrente è stata affiliata all’AVS quale persona senza attività lucrativa, versando i rispettivi contributi, dal 1° gennaio 1997 (entrata in vigore della 10a revisione della LAVS) al 31 maggio 2004 (mese precedente il pensionamento cfr. doc. 6).

La rendita di vecchiaia della moglie era stata calcolata sulla base di una durata di contribuzione di 37 anni (cfr. doc. 2 – 8/9) e di metà degli accrediti per compiti educativi, poiché, come rilevato dall’UFAS (doc. 18, cfr. anche doc. 16 - 4/6), erano stati presi in considerazione quale periodo di contribuzione anche gli anni da giugno 1966 a dicembre 1996 verosimilmente ai sensi dell’articolo 3 cpv. 2 lett. b e c LAVS (nella versione precedente al 1° gennaio 1997; cfr. N. 5024 DR), ovvero partendo dal presupposto che, durante quel lasso di tempo, l’insorgente fosse stato assicurato all’AVS (cfr. doc. 18, consid. 1.6).

Accertato che il ricorrente, come da lui stesso ammesso, beneficiava di un permesso di soggiorno in Svizzera in applicazione della Convezione del Gottardo e che quale dipendente delle ferrovie italiane era affiliato contro il rischio della vecchiaia esclusivamente in Italia (art. 15 seconda frase della Convenzione del Gottardo e art. 5 lett. b della Convenzione di sicurezza sociale tra Svizzera e Italia) e, nel periodo litigioso (1966-1985), non è stato assicurato alla LAVS, occorre stabilire se la moglie ha costituito un domicilio in Svizzera e dunque andava assoggettata alla LAVS e se le possono di conseguenza essere riconosciuti accrediti per compiti educativi interi dal mese di __________ 1966 (mese dell’entrata in Svizzera) al 1985 (anno di compimento del 16esimo anno di età del secondo figlio) ai sensi dell’art. 29ter cpv. 2 lett. c LAVS (cfr. anche art. 29quater lett. b LAVS).

Infatti, per la lettera c prima frase delle disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994 (10a revisione dell’AVS) le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996.

2.10. Secondo la Cassa la moglie dell’insorgente non poteva essere affiliata all’AVS in quanto in Svizzera grazie allo statuto del marito, non affiliato all’AVS. Da parte sua il ricorrente ritiene che l’interessata va considerata domiciliata in Svizzera indipendentemente dal suo statuto in applicazione dell’art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS (dal 1° gennaio 2003: 1a cpv. 1 lett. a LAVS), poiché adempie entrambe le condizioni di cui all’art. 23 CC.

Dalla STF H 92/79 del 3 settembre 1980 emerge che di norma, la moglie di un dipendente delle ferrovie di Stato italiane residente a __________ seguiva lo statuto del marito. Questo era dovuto alle condizioni particolari di residenza temporanea del cittadino italiano impiegato presso l’amministrazione italiana in una stazione internazionale di frontiera, che escludevano che lui e i suoi familiari potessero essere considerati domiciliati, non esistendo il presupposto soggettivo della volontà di risiedere durevolmente.

Ci si potrebbe chiedere se questa sentenza trovi applicazione nel caso di specie, ritenuto che __________ non ha risieduto temporaneamente in Svizzera, ma giunta nel nostro Paese nel lontano 1966 insieme al marito, vi è rimasta ininterrottamente fino al suo decesso nel __________ 2022.

La questione può rimanere aperta considerato che un’eccezione era comunque riconosciuta dal Tribunale federale se i familiari esercitavano un’attività lucrativa in Svizzera o avevano individualmente eletto domicilio in Svizzera (STF H 92/79 del 3 settembre 1980).

Considerato che nel caso di specie la moglie del ricorrente non ha svolto alcuna attività lucrativa, occorre stabilire se ella ha costituito un domicilio nel nostro Paese.

2.11. Ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LAVS le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 13 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 del Codice civile. Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata.

Per l’art. 23 CC:

" 1Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.”

A norma dell’art. 24 CC:

" 1Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere

fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

2Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora,

quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando

essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

Käser, op. cit., n. 1.25 ad art. 1, pag. 18, nel 1989 rammentava che “Die Frage des zivilrechtlichen Wohnsitzes von Ehefrauen ist deshalb bedeutsam, weil sich ihre Versicherteneingenschaft nicht aus jener der Ehegatten ableiten lässt. Soweit Ehefrauen keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, ist ihr zivilrechtlicher Wohnsitz einziger Anknüpfungspunkt für die Unterstellung. Die nichterwerbstätige Ehefrau eines Nichtversicherten (z.B. eines ausländischen internationalen Beamten mit diplomatischen Vorrechten, eines von der Unterstellung befreiten internationalen Beamten mit Schweizerbürgerecht, eines in einem Vertragsstaat erwerbstätigen schweizerischen Grenzgängers usw.) ist in der obligatorischen AHV infolge ihres schweizerischen Wohnsitzes versichert (und beitragspflichitg)”, rilevando che il nuovo diritto matrimoniale, accettato in votazione popolare il 22 settembre 1985, permetteva inoltre alle donne di costituire più facilmente un domicilio diverso da quello del marito.

In una sentenza 9C_295/2019 del 18 giugno 2019, al consid. 2, in ambito di una vertenza LAVS, l’Alta Corte ha confermato le condizioni della costituzione di un domicilio:

" (…)

2.2.1. Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt insbesondere zum Zweck der Ausbildung begründet für sich allein keinen Wohnsitz (Art. 23 Abs. 1 ZGB).

Für die Begründung des Wohnsitzes im Sinne des ersten Teilsatzes von Art. 23 Abs. 1 ZGB müssen zwei Merkmale (kumulativ) erfüllt sein: Ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen. Massgebend ist somit der Ort, wo sich der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen befindet (BGE 133 V 309 E. 3.1 S. 312; 125 V 76 E. 2a S. 77; je mit Hinweisen; SVR 2019 AHV Nr. 1 S. 1, 9C_600/2017 E. 2.2). Im zweiten Teilsatz von Art. 23 Abs. 1 ZGB wird eine - widerlegbare - Vermutung angestellt, wonach der Aufenthalt am Studienort nicht bedeutet, dass auch der Lebensmittelpunkt an den fraglichen Ort verlegt worden ist; er umschreibt somit im Ergebnis negativ, was der erste Teilsatz zum Wohnsitz in grundsätzlicher Hinsicht positiv festhält (BGE 138 V 23 E. 3.1.2 S. 25; 133 V 309 E. 3.1 S. 312).

2.2.2. Ist ein früher begründeter Wohnsitz nicht nachweisbar oder ist ein im Ausland begründeter Wohnsitz aufgegeben und in der Schweiz kein neuer begründet worden, so gilt der Aufenthaltsort als Wohnsitz (Art. 24 Abs. 2 ZGB).

Im Rahmen von Art. 24 Abs. 2 ZGB richtet sich die Frage, wann eine Person ihren ausländischen Wohnsitz aufgegeben hat, nach Art. 20 Abs. 1 lit. a IPRG (SR 291). Dies ist der Fall, wenn die Person den Ort des bisherigen Lebensmittelpunktes definitiv verlassen hat, wobei unerheblich ist, ob nach dem ausländischen Recht der ausländische Wohnsitz noch weiterbesteht. Die Aufgabe des einmal begründeten Wohnsitzes ist im internationalen Verhältnis wesentlich einfacher als im innerstaatlichen. Sie ist auch dann anzunehmen, wenn die Person zwar weiterhin einen ausländischen Wohnsitz hat, die Beziehungen dazu jedoch stark gelockert erscheinen (SVR 2006 KV Nr. 12 S. 38, K 34/04 E. 3 mit zahlreichen Hinweisen; DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 6. Aufl. 2018, N. 8 zu Art. 24 ZGB; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 4. Aufl. 2016, S. 116 Rz. 09.51 ff.).”

In relazione ad una persona che si trovava illegalmente in Svizzera, il TF ha affermato (STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009):

" (…)

5.2 L'intimée est arrivée en Suisse le 25 juillet 2002. Elle était accompagnée de deux de ses quatre enfants et rejoignait les deux autres qui résidaient à Z.________ avec son partenaire depuis l'année précédente. Elle a donné naissance à un cinquième enfant au mois de décembre 2002. Son compagnon travaille comme peintre. Ses quatre premiers enfants sont scolarisés depuis la rentrée 2002. Elle s'est exclusivement consacrée à l'entretien de son ménage jusqu'au 1er janvier 2005, date où elle a débuté une activité - soumise à cotisations - d'employée de maison. Elle a entrepris les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation et de celle de tous les membres de sa famille au plus tard au mois de décembre 2003. Une autorisation de séjour (B) leur a été délivrée au mois de juillet 2007.

Au regard de ce qui précède, il apparaît que les constatations de la juridiction cantonale relatives à la constitution d'un domicile en Suisse ne sont pas manifestement inexactes. Par son argumentation, l'administration ne conteste du reste pas formellement ce point. Elle n'invoque en particulier pas une violation du droit fédéral dans le fait d'avoir retenu le 25 juillet 2002 comme date à partir de laquelle la volonté de l'intéressée de se constituer un domicile était reconnaissable pour des tiers. Elle soutient uniquement que la violation des dispositions légales sur la police et le séjour des étrangers ont empêché la concrétisation de cette volonté.

6.1 L'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la part de la police des étrangers n'est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s'est valablement constitué un domicile au sens du droit civil (cf. notamment ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 s., 125 V 76 consid. 2a p. 77 et les références; voir également arrêts du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3 et K 38/01 du 24 décembre 2002 consid. 6 non publié in ATF 129 V 77). Une notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales peut cependant s'interpréter différemment (cf. ATF 130 V 404 consid. 5.1 p. 404 s.). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà certes retenu que la condition relative à la volonté d'une personne de s'établir durablement en un lieu n'était pas remplie lorsqu'il existait des empêchements de droit public (cf. notamment ATF 113 V 261 consid. 2b p. 264 s., 105 V 136 consid. 2a et 2b p. 137 s., 99 V 206 consid. 2 p. 209). Il a toutefois clairement exclu les décisions de la police des étrangers de la liste de ces empêchements en admettant la constitution d'un domicile - et par conséquent l'assujettissement à l'AVS - d'une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation d'office au motif qu'elle ne bénéficiait d'aucun permis de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 185/94 du 9 janvier 1995, publié in RDAT 1995 II n° 71 p. 197).

6.2 En l'occurrence, la situation de l'intimée durant la période considérée ne diffère pas fondamentalement de celle mentionnée ci-dessus. En effet, les actes de celle-ci démontraient de manière reconnaissable son intention de se constituer un domicile à Z.________ même si elle y séjournait illégalement et n'y exerçait aucune activité professionnelle (cf. consid. 4). L'arrêt du Tribunal fédéral 9C_294/2007 cité par la caisse recourante ne remet pas en question ce qui précède dès lors qu'il concernait la situation particulière d'un travailleur saisonnier qui présentait des années manquantes de cotisations avant 1979. L'absence d'autorisation de séjour pour la période allant du 25 juillet 2002 au 31 décembre 2004 n'a donc pas fait obstacle à la constitution d'un domicile en Suisse. Le recours est par conséquent mal fondé.”

2.12. In concreto __________ è arrivata in Svizzera, a __________, nel 1966, a 25 anni, insieme al marito ed alla loro figlia nata nel 1963. Nel 1969 è nato __________.

L’interessata ha fatto di __________, dove ha trascorso ininterrottamente oltre i due terzi della sua vita, fino al decesso avvenuto il __________ 2022, e dove i suoi interessi sociali ed i suoi legami familiari erano più forti, il centro dei suoi interessi. Quest'ultimo si trova infatti abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale.

L’elemento oggettivo, della residenza effettiva in Svizzera, è pertanto manifestamente adempiuto.

Secondo questo Tribunale anche la seconda condizione, ossia l’intenzione di stabilirsi durevolmente, va considerata assolta.

__________ si è dedicata alla sua famiglia ed in particolare alla cura ed all’educazione dei figli, che hanno frequentato, secondo quanto affermato dal ricorrente senza essere smentito dalla Cassa, tutte le scuole in Svizzera. La figlia __________ fino al liceo ed il figlio __________, nato in Svizzera, fino all’Università, a __________, dove ha conseguito la laurea in __________.

Nel corso degli anni si è ampiamente integrata nel tessuto sociale della cittadina di confine, partecipando a varie attività organizzate a __________. Ella ha collaborato con i samaritani del luogo (tramite donazione del sangue, assistenza ai corsi di primo soccorso per ottenere la patente di guida, ecc.), ha aiutato, insieme ad altre amiche, i degenti delle __________ di Comuni viciniori, ha __________ di __________ e __________, e non ha lasciato la Svizzera neppure dopo il pensionamento del marito nel 1996, malgrado la sola rendita italiana percepita da quest’ultimo.

I suoi atti, durante il periodo in esame, dimostrano l’intenzione, riconoscibile da terzi, di voler costituire il proprio domicilio a __________.

Ella, stabilendosi in maniera durevole in Svizzera, ha inoltre abbandonato il proprio domicilio all’estero (cfr. art. 24 cpv. 2 CC).

In queste condizioni, i requisiti necessari per ritenere l’assicurata domiciliata in Svizzera sin dal mese di __________ 1966 ai sensi degli art. 23 CC e seguenti sono adempiuti.

__________ è di conseguenza affiliata ex lege alla LAVS ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS dal 1° gennaio 2023) da tale data.

In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché ricalcoli l’ammontare della rendita vedovile tenendo in considerazione gli accrediti per compiti educativi.

2.13. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni AVS non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Al ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione per un nuovo calcolo della rendita vedovile.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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