Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2018.2
Entscheidungsdatum
18.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2018.2-4

TB

Lugano 18 settembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 gennaio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 novembre 2017 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

A. A seguito di un controllo dei datori di lavoro (art. 162 OAVS) presso RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 (doc. A5), l’ispettore della Cassa CO 1 ha ripreso l’importo complessivo di Fr. 796'425.- versato a prestatori di manodopera e quale reddito in natura d’altra specie (vitto e alloggio), qualificandolo quale salario determinante. Con tassazione d’ufficio del 1° giugno 2017 (doc. A5) la Cassa ha stabilito in Fr. 136'029,25 i contributi paritetici dovuti sulla base di questa ripresa per salari non notificati.

B. Preso atto dell’opposizione del 30 giugno 2017 (doc. A6) della società, il 7 luglio 2017 (doc. A7) l’amministrazione ha chiesto a RI 1 di trasmetterle tutti i giustificativi di pagamento effettuati per le prestazioni di manodopera e le copie dei moduli A1, oltre a una serie di informazioni riguardanti tutti i lavoratori, per quanto concerne i salari non notificati; per il reddito in natura d’altra specie sono stati chiesti i rapporti di lavoro giornalieri/ mensili per ogni singolo dipendente che ha beneficiato di vitto e/o alloggio.

Il 29 settembre 2017 (doc. A8) la Sagl ha prodotto i giustificativi inerenti i conti prestazioni terzi per gli anni 2013, 2014 e 2015 (doc. A10), le visure camerali per le ditte iscritte alla camera di commercio (doc. A11) e gli affitti degli alloggi (doc. A12), ma non è stata in grado di presentare i moduli A1 per gli indipendenti che hanno svolto prestazioni, trattandosi in molti casi di ditte con sede in Paesi esteri (__________). La società ha chiesto nuovamente di essere sentita dalla Cassa.

L’11 ottobre 2017 (doc. 70) l’amministrazione ha chiesto ulteriore documentazione, avvertendo la società che, in caso di mancata trasmissione di quanto richiesto, avrebbe deciso sulla base degli atti acquisiti in sede di revisione.

Non ritirato dal destinatario, questo invio raccomandato (recante indirizzo errato) è ritornato alla Cassa il 21 ottobre (doc. 71), che con raccomandata del 27 ottobre 2017 (doc. 72) ha rinnovato l’invito alla Sagl di produrre determinati giustificativi entro il 7 novembre 2017 e, per dar seguito alla sua richiesta in tal senso, ha aggiunto la convocazione della società a un incontro per l’8 novembre 2017.

Anche questo invio, questa volta spedito all’indirizzo corretto, non è stato ritirato da RI 1 ed è ritornato al mittente il 7 novembre 2017.

C. Con decisione su opposizione del 10 novembre 2017 (doc. A2) la Cassa CO 1, vista la mancata collaborazione della società, non è entrata nel merito della sua opposizione, respingendola e confermando quindi la decisione di tassazione d’ufficio.

D. Patrocinata da RA 1, l’8 gennaio 2017 (recte: 2018) (doc. I) RI 1 ha chiesto in via principale di rinviare gli atti alla Cassa di compensazione per una nuova decisione, motivata, e in via subordinata di non effettuare alcuna ripresa per salari non notificati e per reddito in natura d’altra specie per gli anni 2013, 2014 e 2015.

La ricorrente ha indicato che l’amministratore della società, assente dal 9 ottobre al 7 novembre 2007 (doc. A9), non ha potuto - non avendo delegato terzi - ritirare gli invii (2 raccomandate).

L’insorgente ha invocato la violazione del diritto di essere sentita, poiché la decisione impugnata era carente nella motivazione non essendo entrata nel merito dell’opposizione e quindi avendo ignorato non solo i numerosi documenti prodotti, ma anche la richiesta di audizione. Per RI 1 la Cassa ha basato la sua decisione sulla sommaria ispezione effettuata nei suoi uffici il 22 dicembre 2016, ciò che giustificherebbe l’annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio degli atti per una nuova decisione.

Nel merito, sui salari non notificati come tali e ripresi a titolo di importi versati a prestatori di manodopera, la ricorrente, , ha spiegato che concludeva contratti, per lo più verbali, con i committenti, riservandosi la possibilità, in caso di necessità, di fare capo a dei subappaltatori indipendenti, che giungevano sui cantieri per opere puntuali per le quali dovevano rispondere unicamente al committente principale e non a RI 1, perciò a nessun lavoratore terzo è mai stata riconosciuta una spesa diretta o indiretta e nemmeno rimborsati pasti o altre spese. L’insorgente non forniva inoltre loro nessuna assistenza in merito ad attrezzature e materiali. Essa doveva unicamente saldare le loro fatture una volta che la direzione lavori aveva collaudato le opere.

Nell’analizzare la predominanza di elementi di tipo indipendente piuttosto che di carattere dipendente, la ricorrente ha contestato il sussistere di una subordinazione o rapporto di dipendenza dei subappaltatori stranieri, trattandosi di incarichi a carattere irregolare conferiti loro e di fatture loro pagate per importi puntuali e modesti.

Le ditte subappaltatrici avrebbero agito in nome e per conto proprio, impiegando personale a cui delegavano l’esecuzione dei lavori che erano loro conferiti e assumevano la piena responsabilità dell’esecuzione dell’opera, sopportando quindi il rischio imprenditoriale.

I subappaltatori potevano poi organizzarsi come meglio credevano, senza che la ricorrente interferisse nella loro attività o impartisse istruzioni, visto che rispondevano soltanto alla direzione lavori la quale, verificata la conformità dell’opera, ne informava l’insorgente, che poteva così saldare le relative fatture. Anche se gli operai delle ditte subappaltatrici hanno avuto contatti con operai dipendenti di RI 1, quest’ultima non si è mai occupata di fornire loro un alloggio o indennità per pranzi, non spettando a lei provvedere in tal senso.

L’insorgente ha inoltre osservato che tutte le imprese estere intervenute sui cantieri e da essa ingaggiate erano iscritte al rispettivo registro di commercio quali ditte individuali, società a responsabilità limitata o in nome collettivo, adempiendo così a un elemento caratteristico dell’attività indipendente previsto dal N. 4050 DSD.

In conclusione, per la ricorrente, sono dati gli elementi per ammettere che i subappaltatori trattavano su un piede di uguaglianza con la ditta ricorrente proprio come lo farebbero due società che intrattengono dei rapporti commerciali (STF 9C_302/2016 del 28 febbraio 2017 consid. 3.2). La natura delle attività da esse svolte è caratterizzata da elementi che le fanno ritenere indipendenti nei rapporti con la ricorrente.

Per quanto concerne la ripresa quale reddito in natura d’altra specie degli alloggi messi a disposizione dalla ricorrente, quest’ultima ha evidenziato che nel periodo oggetto del controllo da parte della Cassa CO 1 aveva occupato una media di 10-15 operai, tutti domiciliati all’estero e titolari di permessi di lavoro, regolarmente dichiarati come suoi dipendenti, che venivano remunerati ad ore e su chiamata quando RI 1 si aggiudicava un appalto. A titolo di spese generali e per far sì che lo stipendio non si esaurisse quasi interamente per il pagamento degli alloggi quando il lavoro era lontano dalla sede, in qualità di datore di lavoro, la ricorrente metteva a disposizione dei suoi operai vitto e alloggio nei pressi dei cantieri, che poi essi liberavano nei fine settimana rientrando in __________. Era inoltre per loro impossibile tornare agli alloggi per consumare i pranzi.

RI 1 ha precisato che i monolocali e le sistemazioni in albergo e in appartamento erano esclusi dall’applicazione dell’art. 13 OAVS, poiché non si trattava di un caso di messa a disposizione del salariato di un’abitazione gratuita di più di un locale (N. 2062 DSD), giacché tali alloggi venivano condivisi da più operai.

In merito alla nozione di prestazioni in natura regolari, la società insorgente ha rilevato che esse non erano regolarmente riconosciute, ma solo in maniera sporadica quando era necessario utilizzare gli operai sui cantieri in cui operava, perciò dovrebbero essere escluse dall’art. 7 lett. f OAVS. Le spese di vitto e alloggio rappresentano poi delle semplici spese generali.

Ne discende, secondo l’insorgente, che le spese relative agli alloggi sono da ritenere come spese generali della società, poiché necessarie all’esercizio corretto dal profilo dell’organizzazione aziendale.

Infine, la ditta ha preso atto, senza contestarla, che la Cassa riconosce Fr. 18.- quale indennità di pasto, ma dalla decisione impugnata è impossibile comprendere in quale misura queste indennità siano state riconosciute.

E. Nella risposta del 29 gennaio 2918 (doc. III) la Cassa CO 1 ha escluso di avere violato il diritto di essere sentita della ricorrente, aggiungendo che i giustificativi di pagamento effettuati per le prestazioni di manodopera, da non confondere con le fatture di prestazione di manodopera, non le sono mai pervenuti.

Nel merito l’amministrazione ha evidenziato che l’attività svolta dai lavoratori esterni a cui la ricorrente subappaltava i lavori ha le tipiche caratteristiche di un lavoro su chiamata e dunque di una attività dipendente. Il fatto che il personale esterno sia stato chiamato a intervenire quando RI 1 lo riteneva necessario, è un elemento a favore della dipendenza dell’attività svolta.

I lavoratori chiamati non si assumevano alcun rischio economico, fatturando esclusivamente alla Sagl, la quale rifatturava poi le prestazioni al committente. Il datore di lavoro si assumeva pertanto il rischio economico, mentre il personale esterno, non agendo a proprio nome e per proprio conto, non aveva responsabilità particolare verso terzi in specie il committente o i fornitori di materiale.

Quanto all’alloggio, la Cassa ha ritenuto che la società ricorrente abbia messo a disposizione dei propri dipendenti e del personale esterno, domiciliato in gran parte all’estero, numerosi alloggi presso diverse strutture per permettere loro di soggiornare presso i cantieri. Le prestazioni in natura erano poi regolari e quindi andavano assoggettate ai contributi sociali. La circostanza che i lavoratori fossero domiciliari all’estero è una prova in più del fatto che hanno beneficiato di un vantaggio in natura, giacché hanno evitato di dovere pagare essi stessi l’alloggio.

Per quanto concerne i pasti, l’amministrazione ha osservato che i salariati non lavoravano fuori sede, visto che la ditta ricorrente non aveva una propria struttura in Ticino. Per la Cassa sarebbe irrilevante che i salariati lavorassero o no nei pressi della sede della ditta; determinante è che il lavoro fosse svolto sempre e unicamente presso il medesimo cantiere, dove si trovava il posto di lavoro abituale.

L’amministrazione ha pertanto proposto di respingere il ricorso.

F. L’insorgente ha prodotto i bonifici (doc. A13) dai quali si evince che le fatture emesse dagli indipendenti ai quali faceva capo erano saldate dalla Sagl e un contratto di subappalto (doc. A14).

Dalla documentazione prodotta la Cassa di compensazione ha rilevato che si tratta di un contratto di subappalto tra l’appaltatore e la società come subappaltatore e non tra il committente e la ricorrente; peraltro, esso si riferisce a un periodo diverso da quello della ripresa salariale in esame. Di conseguenza, la Cassa ha dedotto il 23 febbraio 2018 (doc. VII) che RI 1 ha sempre operato quale subappaltatore, che a sua volta ha subappaltato le varie opere.

L’insorgente ha prodotto la scheda ricavi chiesta dalla Cassa (doc. A15), la quale si è riconfermata il 22 marzo 2018 (doc. XIII) nella sua risposta di causa.

G. Le parti sono state sentite dal TCA in occasione dell’udienza di discussione del 12 settembre 2018 (doc. XVI).

considerato in diritto

in ordine e nel merito

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

  2. La ricorrente sostiene che vi sia stata una violazione del suo diritto di essere sentita, perché tanto la decisione di tassazione d’ufficio del 1° giugno 2017, accompagnata dal rapporto sul controllo dei datori di lavoro di pari data, quanto la decisione su opposizione, non sarebbero state sufficientemente motivate.

La prima avrebbe ignorato i documenti prodotti e la volontà del suo amministratore unico di essere sentito in udienza. La seconda nemmeno sarebbe entrata nel merito dell’opposizione, ignorando la documentazione prodotta con l’opposizione stessa.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del giudizio e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Secondo l’art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

In ogni caso, al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374)

Con sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009, al considerando 3.2 e seguenti il Tribunale federale ha stabilito che:

" 3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell’ambito della procedura di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato salvaguardato. Resta tutt’al più da esaminare se il ricorrente poteva pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa.

3.3 Sennonché, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un’audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l’art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l’assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato che il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un’autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.”.

  1. Alla luce della citata giurisprudenza, la censura sollevata dalla ricorrente va respinta.

Il TCA osserva, da un lato, che il rapporto sul controllo dei datori di lavoro indica il totale dei salari notificati, dei salari accertati e quindi dei salari notificati in meno, riportando le norme legali applicabili. Succintamente è spiegato, per quanto concerne i salari non notificati, che sono “ripresi gli importi versati ai prestatori di manodopera negli anni 2013/2015”.

Per il reddito in natura d’altra specie si rinvia all’allegata distinta di rettifica dei conti individuali che però, per il vitto e l’alloggio, come pure per le prestazioni da terzi, stabilisce unicamente il totale degli ammontari da accreditare indicando “Diversi”. Essa non elenca quindi i nomi dei lavoratori a cui sono stati ripresi i rimborsi spese.

In tali circostanze, va riconosciuto che la ripresa salariale operata dall’amministrazione era carente nella sua motivazione. In concreto, la ricorrente era comunque rappresentata dal suo fiduciario e, pur essenziale, la motivazione del provvedimento è comprensibile.

D’altro lato, malgrado tali lacune, la ricorrente ha comunque potuto opporsi al provvedimento in maniera adeguata.

La decisione su opposizione non apporta alcuna motivazione giuridica a sostegno della tesi della Cassa. Essa si limita ad esporre i fatti cronologicamente e a dedurre, dalla circostanza che la società non ha ritirato le sue raccomandate in due occasioni e quindi non ha dato seguito alle richieste di produrre determinata documentazione, che la decisione dovesse essere presa sulla sola base degli atti acquisiti in sede di revisione il 22 dicembre 2016.

Va ritenuto che la società ha potuto esporre la sua posizione in sede di opposizione e successivamente in risposta allo scritto del 7 luglio 2017 (doc. A7) della Cassa, laddove il 29 settembre 2017 (doc. A8) ha potuto produrre le prove necessarie per far valere i suoi diritti (cfr. sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009).

Inoltre, sebbene la decisione su opposizione non abbia esaminato tutte le censure sollevate, le ragioni alla base della soluzione adottata dall’amministrazione, con l’aiuto anche della successiva richiesta di completazione della documentazione, erano abbastanza chiare.

Tutto ben considerato, la ricorrente ha potuto comprendere la portata della decisione formale, inoltrare opposizione e, successivamente, impugnare la decisione su opposizione ad un’istanza che dispone di pieno potere cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2).

Inoltre, la ditta ricorrente è stata sentita nel corso di un’udienza innanzi al Tribunale, per cui un’eventuale violazione del diritto di essere sentiti è comunque stata sanata in questa sede (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431; STCA 30.2011.11).

Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso pur invitando la Cassa, pro futuro, a migliore diligenza.

  1. Dal profilo formale occorre ulteriormente osservare che sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

  1. Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

  1. L'art. 43 cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.

Non va infatti dimenticato che di principio spetta all’amministrazione procedere con i necessari accertamenti.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 l’Alta Corte ha rammentato:

" 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F. inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]).”.

Nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali.

Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).

Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, dove Locher rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

Va infine rammentato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).

  1. In concreto, a seguito dell’opposizione di RI 1 alla decisione di tassazione d’ufficio, il 7 luglio 2017 l’amministrazione ha chiesto alla società una serie di documenti e le ha sottoposto diversi quesiti.

L’assicurata li ha evasi con scritto del 29 settembre 2017 allegando numerosa documentazione, ma non è comunque stata in grado di produrre tutto quanto preteso dalla Cassa (per esempio i moduli A1).

Alla luce della carenza degli atti ricevuti, la Cassa di compensazione ha nuovamente chiesto alla Sagl di produrre tutti i giustificativi di pagamento effettuati per le prestazioni di manodopera, così come le schede contabili dei ricavi per le prestazioni effettuate dalla società, allegando le relative fatture e i contratti stipulati con i vari committenti.

In realtà, il primo invio raccomandato dell’11 ottobre 2017 (doc. 70), recante peraltro indirizzo errato (__________) e inoltrato dalla Posta a un altro indirizzo (doc. 71), non è stato ritirato da RI 1 perché dal 9 al 22 ottobre 2017 l’amministratore unico era all’estero e la lettera è stata in giacenza fino al 20 ottobre 2017 (doc. A9).

Anche il secondo invio del 27 ottobre 2017 (doc. 73) è ritornato al mittente dopo sette giorni di giacenza, dato che l’amministratore unico della società era assente dal Ticino dal 9 ottobre al 7 novembre 2017 (doc. I punto 7).

Al riguardo va evidenziato che colui che, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per un certo lasso di tempo dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto (DTF 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94 e riferimenti; STF 8C_590/2010 del 14 ottobre 2010).

La ricorrente doveva prevedere che dopo la presentazione di ulteriore documentazione il 29 settembre 2017 (doc. A8) e, soprattutto, la richiesta, sollevata in due occasioni, di essere convocata dall’amministrazione per spiegare ulteriormente la situazione, si sarebbe vista richiedere altra documentazione. Essa doveva poi manifestamente attendersi che le venissero notificati degli atti o la convocazione a un incontro. In tali circostanze, essa deve sopportare le conseguenze del suo agire.

La richiesta di produrre atti (giustificativi di pagamento per la manodopera, schede contabili, ecc.), non è mai pervenuta alla società ricorrente, siccome sia il primo invio raccomandato sia il secondo sono ritornati al mittente a causa del mancato ritiro, per prolungata assenza all’estero, da parte del suo amministratore unico. A causa di questa assenza, nemmeno ha potuto avere luogo l’udienza che la società stessa aveva chiesto all’amministrazione di indire per poterle spiegare la sua posizione.

Nel caso in esame, la Cassa CO 1 ha tentato di raccogliere la documentazione necessaria per rivalutare la propria posizione e per l’emanazione del provvedimento richiesto; d’altra parte RI 1, malgrado volesse chiarire la sua situazione, non ha applicato la diligenza dovuta. La ricorrente doveva mantenere un atteggiamento fattivo, collaborativo ed efficace, ciò che però non ha fatto.

Dal canto suo la Cassa, ancora prima della decisione di tassazione, avrebbe potuto domandare la trasmissione di documenti utili. Ciò è comunque avvenuto in seguito all’opposizione e, come detto, in tal senso la società non è stata collaborativa.

  1. Alla luce del carattere internazionale della fattispecie, del coinvolgimento di numerose persone fisiche e giuridiche chiamate a collaborare sui cantieri situati al di fuori del Cantone Ticino, la fattispecie doveva essere verificata più puntualmente e precisamente da parte della Cassa, ciò che poteva avvenire solo con l’intervento della qui ricorrente.

Di conseguenza, un incontro con la controparte, evidentemente antecedente l’emanazione della decisione su opposizione rispettivamente l’avvio della presente procedura giudiziaria, avrebbe permesso alle parti di definire precisamente le rispettive posizioni non solo dal profilo giuridico, ma anche fattuale, facendo infatti difetto in concreto l’esame delle posizioni dei numerosi attori – per di più esteri – che sono intervenuti negli anni a concorrere all’esercizio dell’attività lucrativa di RI 1. Tale incontro doveva inoltre delineare precisamente le necessità dell’istruttoria amministrativa, chiarendo quali documenti acquisire, come, presso quali autorità amministrative straniere, ecc.

Non è infatti possibile, come ricordato dalla giurisprudenza esposta, lasciare al giudice delle assicurazioni sociali il compito di dipanare la questione imponendogli l’esperimento di numerosi accertamenti che, per legge (art. 43 cpv. 1 LPGA), avrebbero invece dovuto essere eseguiti in precedenza dalla stessa amministrazione.

Va ribadito, a questo proposito, che la Cassa ha contattato a tale scopo l’assicurata, ma RI 1 non ha dato seguito alle richieste.

La ditta avrebbe dovuto, da parte sua, essere più diligente in questa procedura; la richiesta di un incontro con la Cassa doveva condurre l’insorgente, se impossibilitato l’amministratore, a delegare terzi perlomeno per il ritiro della corrispondenza, ciò dopo avere comunque fatto inizialmente capo a un fiduciario.

Queste carenze si sono rivelate pregiudizievoli per la Sagl, che ha dovuto ricorrere al Tribunale cantonale delle assicurazioni per chiarire la propria posizione e fare valere le proprie ragioni.

  1. In tale contesto occorreva quindi, prima di sottoporre il caso al Tribunale, un maggiore approfondimento dei fatti della situazione concreta. Ciò comporta l’annullamento del provvedimento impugnato e il conseguente rinvio degli atti alla Cassa di compensazione affinché accerti, con la fattiva e piena collaborazione della ricorrente, i contratti di collaborazione conclusi, se i contraenti siano o meno iscritti al registro di commercio nei loro Paesi, il ruolo esatto delle società commerciali coinvolte e del personale chiamato a collaborare con RI 1 in Svizzera, tutti gli aspetti concernenti, per i collaboratori, la dipendenza economica, la disponibilità di attrezzature e di macchinari propri, le modalità di trasferta in Svizzera, l’autonomia nell’accettare gli incarichi e nel loro svolgimento, la presenza sui cantieri con i collaboratori della società ricorrente e la subordinazione agli ordini degli stessi e/o dell’amministratore dell’insorgente e/o del committente, nonché tutti gli aspetti relativi alla responsabilità del committente e del beneficiario dei lavori.

Queste necessità sono almeno in parte emerse e riconosciute dalle parti il 12 settembre 2018 (doc. XVI) durante l’udienza di discussione:

" (…) Il giudice evidenzia che nel caso in esame, a seguito del cambiamento del fiduciario che precedentemente si occupava del caso, per l’assenza di una fattiva collaborazione per un mancato ritiro di richieste raccomandate dalla Cassa, i fatti posti alla base della decisione non sono stati sufficientemente e adeguatamente approfonditi.

In particolare dall’insieme delle fatturazioni emergono come detto lavori eseguiti da società commerciali, da aziende la cui natura giuridica non è chiara, da ditte individuali, non è poi accertata l’incidenza economica del lavoro svolto per queste persone che la Cassa considera dei dipendenti, non è stato accertato e chiarito il modo di svolgimento del lavoro, l’utilizzo di materiali destinati alla posa rispettivamente per l’esecuzione del lavoro, non è stata accertata l’esistenza di eventuali spese, investimenti rapportati ad incarichi svolti.”.

  1. Ora, essendo necessario garantire alle parti sia il diritto di essere sentite (cfr. sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare consid. 7.7), e meglio di esprimersi e di confrontarsi con la documentazione che la Cassa di compensazione dovrà ancora raccogliere con la collaborazione della ricorrente e che fin qui non sono state evidentemente oggetto di discussione né tanto meno di disamina (cfr. sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7 e seguenti, in particolare consid. 7.7), sia il doppio grado di giudizio (DTF 125 V 413 consid. 2c; sentenza 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 2.3; RCC 1991 pag. 386, consid. 8), la decisione impugnata viene annullata e gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché verifichi, tramite ulteriori approfonditi accertamenti, i fatti e il ruolo di RI 1 quale datrice di lavoro nel periodo 2013-2015 (STCA 36.2018.37 del 20 agosto 2018 consid. 5).

Si ribadisce che, in tale costellazione, la Cassa di compensazione dovrà in particolare (oltre a quanto già evidenziato e senza che tale elenco sia da ritenere esaustivo) verificare con quali mezzi i lavoratori stranieri giungevano in Svizzera per eseguire i lavori in subappalto e come poi essi si spostavano sui cantieri, se facevano capo a propri veicoli o se si affidavano a trasporti organizzati e/o effettuati dall’insorgente stessa, se il lavoro svolto sui cantieri avveniva con propri strumenti di lavoro oppure se gli attrezzi necessari venivano procurati dal committente o dalla ricorrente.

Sarà pure da chiarire chi metteva a disposizione il materiale che veniva posato/montato dagli operai a cui si appoggiava la Sagl, se la manodopera estera ingaggiata aveva diritto a un rimborso spese da parte di quest’ultima, sia per il vitto sia per l’alloggio, se, e in quale misura, l’insorgente ha avuto un qualche ruolo in questo ambito, oltretutto se si pone mente che RI 1 disponeva di propri collaboratori alle sue dipendenze ai quali forniva un alloggio quando si trovavano fuori Cantone a lavorare.

Dovrà essere accertato se, e per quali artigiani esterni, si sia adempiuto il criterio della dipendenza economica nei confronti dell’assicurata, se e in quale misura la ricorrente impartiva istruzioni ai lavoratori a cui subappaltava i lavori, se gli operai alle dipendenze della ricorrente interagivano rispettivamente avevano a che fare con le ditte esterne che intervenivano sui vari cantieri in virtù di contratti orali di subappalto, sorvegliandoli, impartendo istruzioni, ecc.

  1. Ne segue che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione per l’emanazione di una nuova decisione solo dopo avere raccolto le informazioni indicate, possibilmente dopo avere interpellato e discusso la problematica con la controparte.

Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA).

Se è vero che ancora con la STF 8C_279/2017 del 27 agosto 2018 al considerando 7 il Tribunale federale ha rammentato, con riferimento alla DTF 137 V 210 consid. 7.1, che “il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria” (STF 8C_28/2018 del 3 aprile 2018 consid. 6), tuttavia nell’evenienza concreta il TCA non può non evidenziare come il rinvio degli atti si imponga principalmente per il comportamento della ricorrente che ha omesso il suo dovere di collaborazione.

Dal canto suo la Cassa poteva svolgere, in specie presso gli uffici pubblici, degli accertamenti d’ufficio prima di emanare la decisione su opposizione.

Resta che il comportamento di RI 1 è la principale causa del rinvio, ciò che non può essere pagante a livello di ripetibili in questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente Fr. 600.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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