Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2017.42
Entscheidungsdatum
17.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2017.42

cs

Lugano 17 gennaio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 ottobre 2017 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

A. Con decisione su opposizione del 19 ottobre 2017 la Cassa CO 1 ha stabilito che l’opposizione inoltrata da RI 1 il 29 settembre 2017 contro le decisioni formali datate 25 novembre 2016 e relative alla fissazione dei contributi quale persona senza attività lucrativa per gli anni 2012 e 2013 è irricevibile in quanto tardiva (doc. A1).

B. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, sostenendo di non essere d’accordo con l’ammontare dei contributi fissati nel 2012 e nel 2013 poiché all’epoca era separata da suo marito, nel frattempo deceduto, dal quale riceveva gli alimenti per il suo mantenimento. Essa rileva di essere stata completamente all’oscuro dell’ammontare della sostanza da lui detenuta (doc. I).

C. Con risposta del 30 novembre 2017 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

D. Il 14 dicembre 2017 il TCA ha chiesto alla Cassa di voler trasmettere la copia completa dei precetti esecutivi notificati alla ricorrente e relativi ai contributi 2012 e 2013 e agli interessi di mora (doc. V).

E. Il 19 dicembre 2017 l’amministrazione ha affermato che “le copie non sono più in nostro possesso in quanto il precetto numero __________ relativo ai contributi per l’anno 2012, notificato in data 15.03.2017, è in fase di pignoramento. Per quanto concerne il precetto numero __________ relativo ai contributi 2013, le comunico che è stato saldato in data 9.11.2017” (doc. VI).

F. Il 2 gennaio 2018 il TCA ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di __________ la copia dei citati precetti esecutivi (doc. VII). L’Ufficio di esecuzione ha prodotto la lista degli “eventi” (doc. VIII).

G. Il 4 gennaio 2018 il TCA ha scritto alla ricorrente affermando quanto segue:

" (…) con riferimento alla vertenza a margine in allegato le trasmettiamo lo scritto del 14 dicembre 2017 del TCA alla Cassa (doc. V) e la risposta del 19 dicembre 2017, da cui emerge che il precetto numero __________ relativo ai contributi del 2013 è stato saldato in data 9 novembre 2017 (doc. VI).

La informiamo inoltre di aver interpellato l’Ufficio di esecuzione di __________, il quale ci ha trasmesso un estratto da cui emerge che entrambi i precetti esecutivi relativi alla procedura in esame sono stati notificati il 15 marzo 2017 e che, apparentemente, anche il precetto esecutivo numero __________ sarebbe stato saldato.

Alla luce della documentazione allegata, della circostanza che i precetti sui quali, di norma, figura la data della decisione formale per la quale si procede sono stati notificati già il 15 marzo 2017, e del fatto che, apparentemente, entrambe le esecuzioni sembrerebbero essere state pagate, le assegniamo un termine scadente il prossimo 15 gennaio 2018 per esprimersi in merito e per indicare se intende mantenere o ritirare il ricorso.” (doc. IX)

H. Con scritto del 15 gennaio 2018 l’insorgente ha affermato di voler mantenere il ricorso (doc. X).

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

  2. L’insorgente, dopo l’inoltro del ricorso, ha soluto i debiti relativi ai contributi 2012 e 2013 (doc. VIII). Un ricorso non può tuttavia essere ritirato tacitamente, un ritiro necessitando di una dichiarazione esplicita ed incondizionata (cfr. sentenza 9C_864/2007 del 30 aprile 2008, consid. 4.2 e seguenti). Interpellata in merito la ricorrente ha affermato di voler mantenere il ricorso (doc. X).

Il TCA deve pertanto esaminare il gravame.

  1. In concreto, con la decisione impugnata, l’amministrazione ha dichiarato l’opposizione alle decisioni del 25 novembre 2016 irricevibile in quanto tardiva.

La ricorrente non contesta questa circostanza e censura la presa in considerazione degli elementi di tassazione del defunto marito nel calcolo dei contributi dovuti nel 2012 e nel 2013 in quanto viveva separata da lui.

Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Di principio, pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa e un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d’irricevibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (cfr. DTF 123 V 335 e, fra le tante, sentenza 9C_507/2017 del 13 settembre 2017 e sentenza 9C_251/2014 del 30 aprile 2014).

In concreto, poiché l’assicurata nulla dice circa il contenuto della decisione impugnata, il ricorso si rivela irricevibile.

Per i motivi che seguono esso va in ogni caso respinto.

nel merito

  1. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

  1. Per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, si ricorda che per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9, DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).

  2. In concreto, con due distinte decisioni datate 25 novembre 2016 la CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’insorgente nel 2012 e 2013, prendendo in considerazione anche gli elementi evinti dalla tassazione del defunto marito da cui all’epoca viveva separata (doc. 15 e 16).

Con scritto del 29 settembre 2017, dopo aver ricevuto l’avviso di pignoramento del 23 agosto 2017 relativo all’esecuzione n. __________ inerente i contributi 2012, la ricorrente si è opposta alle citate decisioni (doc. 4).

Il 19 ottobre 2017 la Cassa ha dichiarato l’opposizione irricevibile in quanto tardiva.

Nel caso di specie, anche se l’amministrazione non ha precisato quando la ricorrente ha ricevuto le decisioni datate 25 novembre 2016, per i motivi che seguono la decisione su opposizione impugnata va confermata.

Innanzitutto l’insorgente, come visto, non ha contestato la tardività della sua opposizione, né ha sostenuto di aver inoltrato le sue censure tempestivamente (doc. I).

Essa non ha neppure affermato di non aver ricevuto le decisioni del 25 novembre 2016 o di averle ricevute tardivamente (doc. I).

La ricorrente non ha manifestato sorpresa circa la data della decisione relativa ai contributi del 2013 apposta sull’istanza di rigetto dell’opposizione del 22 agosto 2017, né si è meravigliata di aver ricevuto l’avviso di pignoramento del 23 agosto 2017 per il conguaglio dei contributi del 2012 (allegati doc. 4).

Dagli accertamenti effettuati dal TCA è del resto emerso che i precetti esecutivi n. __________ (relativo ai contributi dovuti nel 2013; cfr. allegati al doc. 1), rispettivamente n. __________ (relativo ai contributi dovuti nel 2012; cfr. allegati al doc. 1) sono stati notificati alla ricorrente il 15 marzo 2017 (doc. VIII/1 e VIII/2).

Al più tardi da quel momento l’interessata doveva pertanto essere a conoscenza sia che erano stati fissati i contributi dovuti nel 2012 e nel 2013, sia dell’emissione delle rispettive decisioni datate 25 novembre 2016. Tant’è che, due giorni dopo, ha fatto opposizione parziale allo sportello dell’Ufficio di esecuzione (doc. VIII), e sui precetti esecutivi, di norma, è indicato il titolo di credito (cfr. allegato A al doc. 1: precetto n. __________: “Contributi personali 01.01.2013 - 31.12.2013 decisione: 25.11.2016 (decisione interessi 25.11.2016”).

La ricorrente, fino all’inoltro dell’opposizione del 29 settembre 2017, non ha chiesto spiegazioni in merito, né ha domandato alla Cassa la trasmissione delle citate decisioni del 25 novembre 2016 di cui contesta il contenuto (cfr. plico doc. cassa).

Non vi è pertanto alcun dubbio che l’opposizione del 29 settembre 2017 è stata inoltrata oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA.

Allo stesso risultato si giungerebbe se si volesse ritenere, quale data di conoscenza delle decisioni del 25 novembre 2016, il 25 agosto 2017, giorno in cui sono state chieste, via e-mail, con l’aiuto di una funzionaria del Comune di domicilio della ricorrente, informazioni circa eventuali contributi pagati dal defunto marito nel 2012 e nel 2013 (allegato doc. 7: “[…] stiamo cercando i contributi del signor __________ per gli anni 2012 e 2013: anni che se scoperti dal marito dovrà pagare la moglie […] La signora RI 1 mi dice che era affiliato quale indipendente e/o persona senza attività lucrativa […]”). In questo caso il termine di 30 giorni sarebbe scaduto il 25 settembre 2017, ossia prima dell’inoltro dell’opposizione il 29 settembre 2017 (doc. 4; cfr. anche doc. 8, e-mail del 28 agosto 2017 alla Cassa di compensazione per i contributi 2016 e 2017).

Va ancora rilevato che l’insorgente non fa valere un motivo per un’eventuale restituzione dei termini e che dagli atti neppure emergono elementi per ritenere adempiute le condizioni previste dall’art. 41 LPGA per il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

A questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre opposizione contro le decisioni del 25 novembre 2016.

In effetti non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione.

La ricorrente non ha d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che la CO 1 ha ritenuto tardiva l’opposizione e l’ha dichiarata irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

  1. Va infine evidenziato che, anche se fosse stata tempestiva, l’opposizione contro le decisioni del 25 novembre 2016 avrebbe in ogni caso dovuto essere respinta come indicato a “titolo puramente informativo” nella decisione impugnata.

Infatti, l’art. 10 cpv. 1 LAVS prevede che gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2 e 3 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 387 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013: 392 franchi), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita.

Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.

Per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

Con sentenza 9C_572/2008 del 17 luglio 2009 pubblicata in DTF 135 V 361, il Tribunale federale, dopo aver approfonditamente esaminato la questione, ha confermato che la fissazione dei contributi secondo l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione anche dopo una sentenza di separazione (art. 117 e seguenti CC) cresciuta in giudicato (consid. 4 e 5).

Per cui è a giusta ragione che la Cassa nel calcolo dei contributi dovuti dalla ricorrente nel 2012 e nel 2013 ha preso in considerazione anche gli elementi evinti dalla tassazione del defunto marito anche se all’epoca i coniugi vivano separati (doc. A2 e A3).

  1. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso, irricevibile, va in ogni caso respinto, giacché la decisione su opposizione della Cassa si rivela corretta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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9

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50