Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2017.11
Entscheidungsdatum
22.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2017.11

TB

Lugano 22 maggio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 gennaio 2017 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

A. Il 20 aprile 2012 (doc. 25) RI 1, 1956, ha chiesto alla Cassa CO 1 di essere affiliato come indipendente. Interpellata subito la __________ affinché accertasse lo statuto contributivo dell’interessato (docc. 21 e 22), con scritto del 7 novembre 2012 (doc. 20) la Cassa di compensazione ha confermato all’assicurato l’affiliazione nella categoria degli indipendenti dal 1° aprile 2012.

B. Con decisione del 13 gennaio 2016 (doc. 16) la Cassa CO 1 ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG per indipendenti dovuti dall’assicurato.

Basandosi su un reddito da attività indipendente di Fr. 70'000.- (da aprile a dicembre) l’amministrazione ha dedotto gli interessi sul capitale investito e sulla differenza ha calcolato i contributi (Fr. 7'505,70) per poi aggiungerli al reddito netto riportandolo così al lordo dei contributi versati giusta l’art. 9 cpv. 4 LAVS (Fr. 77'378,20), somma sulla quale ha quindi calcolato i contributi dovuti per l’anno 2012 stabilendoli in Fr. 7'763,80.

In pari data (doc. 17) la Cassa ha emanato una decisione sugli interessi di mora in virtù dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

C. Il 29 febbraio 2016 (doc. 15) l’assicurato ha contestato la tempestività della decisione di fissazione dei contributi, ritenendola prescritta.

La Cassa di compensazione ha effettuato una serie di accertamenti sia presso l’assicurato (docc. 11, 11a, 13, 14) sia presso l’autorità fiscale (docc. 12 e 12a).

D. Il 16 novembre 2016 (doc. 9) la Cassa di compensazione ha spiegato all’opponente che la decisione andava confermata non essendo prescritta ex art. 16 cpv. 1 LAVS e gli ha chiesto di confermare la volontà di mantenere o di ritirare la sua opposizione.

Una settimana dopo (doc. 8) l’interessato ha ribadito la sua ferma opposizione, ritenendo prescritta la decisione per il 2012.

E. Accertata la tempestività dell’opposizione (docc. 5 e 6), con decisione su opposizione del 27 gennaio 2017 (doc. A1) la Cassa di compensazione l’ha respinta, osservando che l’assicurato è stato affiliato come indipendente dal 1° aprile 2012 e che perciò la decisione resa il 13 gennaio 2016 di fissazione dei contributi come indipendente per quell’anno rientra nel termine quinquennale previsto dall’art. 16 cpv. 1 LAVS.

L’amministrazione, ricordando di doversi attenere ai dati accertati dall’autorità fiscale (art. 23 cpv. 4 OAVS), ha riportato il reddito al lordo dei premi AVS/AI/IPG in virtù dell’art. 9 cpv. 4 LAVS in vigore dal 1° gennaio 2012, perciò ha confermato la decisione impugnata.

Per l’assicurato era infine possibile chiedere una dilazione di pagamento dei contributi richiesti dalla Cassa di compensazione.

F. Il 23 febbraio 2017 (doc. I) RI 1 ha contestato davanti al TCA la validità della decisione di fissazione dei contributi dovuti per l’anno 2012, ritenendo che essa fosse stata emanata oltre il termine massimo di un anno previsto dall’art. 16 cpv. 1 LAVS.

Il ricorrente ha rilevato di avere consegnato tempestivamente la dichiarazione di imposta IC/IFD 2012 e che la relativa notifica di tassazione è stata emessa il 29 ottobre 2014 e “cresciuta in giudicato il 28 novembre 2014 concede il termine massimo di un anno per emettere la decisione formale dei contributi AVS a persone con attività lucrativa indipendente.”. A suo dire, quindi, la decisione del 13 gennaio 2016 risulta essere stata emessa dopo il termine annuo concesso dall’art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS.

G. La Cassa CO 1 ha risposto il 10 marzo 2017 (doc. III) proponendo di respingere il ricorso, ricordando innanzitutto come il calcolo posto a fondamento della determinazione del contributo non sia stato contestato (Fr. 70'000.- [reddito aziendale notificato] + Fr. 7'505,70 [riportato al lordo dei contributi ex art. 9 cpv. 4 LAVS] – Fr. 127,50 [pro rata degli interessi dell’1% sul capitale di Fr. 17'000.- investito nell’azienda]).

Quanto all’invocata prescrizione dei contributi, dopo avere rievocato l’art. 16 cpv. 1 LAVS l’amministrazione ha osservato che la decisione di fissazione concernente i contributi per l’anno 2012 è stata emanata il 13 gennaio 2016, quindi entro il termine di 5 anni, perciò i contributi sono dovuti. Pertanto, le argomentazioni fornite dal ricorrente non sono attinenti al caso di specie, visto che la seconda frase dell’art. 16 cpv. 1 LAVS si riferisce ai casi in cui la decisione di tassazione è stata emessa dopo 5 anni.

H. Il 20 marzo 2017 (doc. V) il ricorrente ha evidenziato che il calcolo della determinazione dei contributi sarebbe errato, dato che l’autorità fiscale ha confermato un reddito netto di Fr. 70'000.-, ma dei contributi versati per Fr. 1'260.-, perciò il calcolo andrebbe effettuato su Fr. 71'260.- contro i Fr. 77'505.- ritenuti dalla Cassa. Inoltre, egli ha ribadito che il termine massimo per fissare i contributi per il 2012 era il 31 dicembre 2015 in virtù dell’art. 16 cpv. 1 1a frase LAVS e, rispondendo alla Cassa, l’assicurato ha affermato che “Per la notifica della decisione di tassazione è concesso un termine di cinque anni dall’anno per cui è dovuta, casistiche particolari oltre tale termine non possono esistere.”.

Con scritto del 29 marzo 2017 (doc. VII) la Cassa di compensazione ha ribadito il tenore dell’art. 16 cpv. 1 LAVS e che la fine dell’anno civile per il quale i contributi 2012 sono dovuti è il 31 dicembre 2012; da quel momento occorre calcolare 5 anni, perciò l’ultimo termine per fissare mediante decisione formale i contributi per il 2012 è il 31 dicembre 2017. La decisione del 13 gennaio 2016 è pertanto tempestiva e i contributi non prescritti.

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove) per i motivi che si desumono dalla lettura delle considerazioni ai punti di merito che seguono alla luce delle considerazioni di fatto evidenziate in precedenza. Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale Federale (si vedano in particolare le STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Con un giudizio reso a 5 giudici (decisione nonostante ciò non pubblicata) dalla seconda Corte di diritto sociale il 9 settembre 2015 (STF 9C_807/2014), il TF si è confrontato con la materia annullando una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanato a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato. Tale sentenza è stata criticata dalla dottrina (cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RTiD I – 2016, p. 307 e ss., in particolare ad 4.3.3 p. 328 e ss.) siccome il TF si è scostato, senza argomentare e senza giustificare i presupposti di un cambio di giurisprudenza (che devono ossequiare i presupposti di cui alla STF 2C_768/2014 del 31 agosto 2015), dalla precedente prassi (in particolare dal caso sfociato nella STF 9C_211/2010). L’Alta Corte non si è confrontata con tale suo precedente e non ha riesaminato il contenuto delle contestazioni del ricorso sfociato nella sentenza del 2011 (come ricorda la dottrina “… con la sua sentenza 31 agosto 2015 ... Purtroppo … non si è confrontata con la sentenza … 2011 che nemmeno cita …”). Con un successivo giudizio della I Corte di diritto pubblico datata 11 novembre 2015 (STF 1C_569/2015) il TF è tornato, implicitamente, sulla prassi precedente alla STF 9C_699/2014. Alla luce di quanto precede, e viste le motivazioni di merito (su questi aspetti si veda Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3.1., p. 328), questa Corte può emanare il suo giudizio monocraticamente.

nel merito

  1. L’oggetto del litigio è la verifica dell’eventuale prescrizione dei contributi personali richiesti dalla Cassa di compensazione al ricorrente per l’anno di contribuzione

  2. Nel caso in cui la pretesa della Cassa fosse tempestiva, un ulteriore aspetto del contendere è la verifica della determinazione del reddito da attività indipendente in base al quale fissare i contributi personali.

  3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

Per l'art. 4 cpv. 1 LAVS i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’impo-sta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).

Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).

In virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.

Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione.

Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS. Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 è stata eliminata la 2a frase).

Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

L’art. 39 OAVS tratta del pagamento dei contributi arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.

I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 OAVS).

  1. Per quanto concerne la lamentela del ricorrente a sapere se la decisione del 13 gennaio 2016 di fissazione dei contributi per l’anno 2012 sia stata emanata tempestivamente dalla Cassa di compensazione, va evidenziato che con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione, che ne ha migliorato l’esecuzione, dell’art. 16 cpv. 1 LAVS.

L’art. 16 cpv. 1 1a frase LAVS dispone che i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati.

Giusta l’art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.

I citati termini di prescrizione sono in realtà dei termini di perenzione e una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2009, 2.a ed., ad art. 24, p. 347, N. 26, rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird […] ”).

Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), pag. 409).

A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata (cfr. anche Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la prescription du droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant réclamé”).

Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che i contributi fissati per l’anno 2012 con la decisione emessa il 13 gennaio 2016, e dunque entro il termine quinquennale di perenzione, sono tempestivi. La Cassa era quindi legittimata ad emettere nel 2016 una decisione di fissazione dei contributi per l’anno 2012, il termine legale di prescrizione di 5 anni (art. 16 cpv. 1 1a frase LAVS) non essendo trascorso, ma scadendo il 31 dicembre 2017.

A nulla vale la tesi del ricorrente secondo cui si dovrebbe per contro applicare il termine di prescrizione di un anno previsto dall’art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS.

La seconda frase dell’art. 16 cpv. 1 LAVS permette, nei casi in cui vi è un ritardo nella quantificazione dei redditi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare dei contributi, degli indipendenti e delle persone che non esercitano un’attività lucrativa, di posticipare di un anno il termine di prescrizione legale, così da non svantaggiare gli assicurati che, per un ritardo ad essi non imputabile sulla fissazione dei contributi dovuti, che si basa sulla decisione di tassazione cresciuta in giudicato, in futuro rischierebbero di ricevere una rendita AVS ridotta a causa dei minori contributi versati nel periodo determinante, siccome già caduti in prescrizione (STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato nel 2015 la decisione di fissazione dei contributi per il 2008 e il 2009, ovvero entro un anno dalla fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante, ossia quella su reclamo, è cresciuta in giudicato; in altre parole, il termine del 31 dicembre 2016 di cui all’art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS è stato rispettato).

Il caso in esame si differenzia però chiaramente dalla fattispecie citata, siccome la notifica di tassazione IC/IFD 2012 del ricorrente gli è giunta due anni dopo, il 29 ottobre 2014 (docc. 12a e 18), e quindi non oltre i 5 anni del termine di perenzione dell’art. 16 cpv. 1 1a frase LAVS. Pertanto, non v’è alcun motivo di applicare qui la perenzione di un anno prevista eccezionalmente dalla seconda frase dell’art. 16 cpv. 1 LAVS, che va ad aggiungersi ai 5 anni previsti di principio dall’art. 16 cpv. 1 1a frase LAVS per far sì che i contributi che le Casse di compensazione devono fissare non si prescrivano per colpa del ritardo con cui le autorità fiscali, a volte, emanano le loro decisioni di tassazione.

Accertata la tempestività della decisione del 13 gennaio 2016, occorre verificare se l’importo del reddito determinante sul quale la Cassa ha calcolato i contributi dovuti per il 2012 sia corretto.

  1. Per questo calcolo la Cassa di compensazione ha aggiornato il reddito netto da attività indipendente comunicato dall’autorità fiscale al lordo dei contributi AVS/AI/IPG e ha stabilito in Fr. 77'378,20 il reddito soggetto a contribuzione.

A dire del ricorrente, invece, il reddito determinante ammonterebbe a Fr. 71'266.-, ovvero al reddito netto andrebbero aggiunti i contributi versati così come ritenuto a livello fiscale.

La Cassa di compensazione, giusta l’art. 23 cpv. 1 OAVS, ha stabilito i contributi dovuti dall’assicurato per l’anno 2012 basandosi sul reddito da attività indipendente di Fr. 70'000.- risultante dalla notifica di tassazione per l’IFD 2012 del 29 ottobre 2014 (doc. 18). Essa ha quindi applicato il nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS e ha riportato il reddito aziendale (netto) comunicatole dall’autorità fiscale al lordo dei contributi AVS/AI/IPG, deducendo l’interesse dell’1% sul capitale investito di Fr. 17'000.- e aggiungendovi i contributi calcolati su un reddito di Fr. 70'000.-.

Dopo le rimostranze dell’assicurato sulla questione della prescrizione del contributo richiesto, la Cassa ha accertato presso l’autorità fiscale che l’interessato ha dedotto dei contributi personali dal reddito aziendale nella misura di Fr. 1'266.-, importo che non era stato comprovato, ma accettato in deduzione dall’Ufficio di tassazione competente (doc. 12a).

  1. Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

  1. Giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'art. 8 della presente legge, all'art. 3 cpv. 1 LAI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

Per la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale), l'art. 9 cpv. 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica.

Nella STCA 30.2014.13 del 24 marzo 2014, emanata da questo Tribunale nella sua composizione di tre giudici e cresciuta incontestata in giudicato, ripresa nelle STCA 30.2014.8 del 22 maggio 2014 e STCA 30.2014.10 del 6 giugno 2014, è stato evidenziato che con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 (DTF 139 V 537 = SVR 2014 AHV Nr. 2) l'Alta Corte ha stabilito che vi è un'eccezione all'applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.

Nel caso giudicato nella sua sentenza di principio il Tribunale federale ha ritenuto che, nelle comunicazioni relative al 2008 e al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. L'istanza inferiore, ossia il Tribunale amministrativo del Canton Zugo, aveva accolto il ricorso dell'assicurato, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali e rinviando l'incarto all'amministrazione per un nuovo calcolo dopo avere accertato l'ammontare del reddito netto.

Dal canto suo il Tribunale federale ha stabilito che la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l'autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l'art. 23 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti per le casse (cfr. consid. 5.3).

L'Alta Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell'art. 9 cpv. 4 LAVS si evincono dal Messaggio del Consiglio federale. Al fine di semplificare il loro compito e di applicare unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (cfr. consid. 5.4).

Secondo l'interpretazione letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungervi i contributi sociali. L'assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale l'indipendente deve far valere i propri diritti nell'ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (cfr. consid. 5.5).

La nostra Massima istanza ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle domande poste dall'Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali, perché il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il Messaggio del Consiglio federale, il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente dedotto i contributi. Per questo motivo, il TF ha ritenuto che la sentenza di prima istanza è corretta nel suo risultato e l'amministrazione deve ricalcolare i contributi dovuti dall'assicurato (cfr. consid. 6).

Nel primo caso giudicato da questo Tribunale (30.2014.13), la fattispecie era analoga a quella trattata dal Tribunale federale, visto che alla domanda se l'assicurato avesse dedotto i contributi dal reddito aziendale l'autorità fiscale ha risposto negativamente. Pertanto, il TCA ha concluso che il reddito accertato fiscalmente era lordo e ha dunque accolto il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcolasse il contributo dovuto sulla base di questo importo, senza applicare l'art. 9 cpv. 4 LAVS.

Anche nella seconda controversia (30.2014.8) il TCA ha accertato che il reddito da attività indipendente ricavato dalla documentazione raccolta era lordo, visto che, separatamente, l'assicurata aveva fiscalmente dichiarato i contributi versati durante il 2008.

Pure nella vertenza decisa con sentenza del 6 giugno 2014 (30.2014.10), cresciuta incontestata in giudicato, il reddito conseguito dall'attività indipendente era al netto delle spese che l'interessato si è assunto nell'esercizio della sua professione (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS), ma non comprendeva anche i contributi AVS/AI/IPG, visto che egli non li ha dedotti né dalla cifra d'affari incassata, insieme alle altre spese professionali, né dal reddito netto inserendoli nella dichiarazione d'imposta (punto 11.1). Ciò ha comportato che poiché l'assicurato non ha effettivamente posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese professionali) i contributi personali che egli ha in realtà versato durante l'anno di contribuzione, la Cassa di compensazione non poteva ritenere l'importo comunicato dall'autorità fiscale quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG e riportarlo al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS. Pertanto, non essendo state fatte delle deduzioni non v'era alcun dubbio che il reddito dichiarato era un reddito lordo da attività indipendente dell'assicurato. Di conseguenza, non si doveva procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, ma porre questo reddito, siccome già lordo, alla base del calcolo dei contributi personali dell'insorgente.

Nella STCA 30.2014.25 del 21 agosto 2014 questo Tribunale si è pronunciato su un caso in cui la Cassa ha considerato che il reddito aziendale comunicato dall'autorità fiscale fosse netto e, quindi, in applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS, l'ha riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG in quanto deduzione ammessa fiscalmente, ma non dalla LAVS. L'agire dell'amministrazione non era però corretto. Infatti, dal conto economico risultava che dalla cifra d'affari totale incassata erano stati dedotti, fra le varie spese professionali, anche "Stipendi e oneri sociali", perciò in questa somma non erano anche compresi i contributi personali versati a titolo di acconto dall'assicurato. Pertanto, l'assicurato non aveva effettivamente posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito (al netto delle spese professionali) i contributi personali che aveva in realtà già versato durante quell'anno.

Infine, nella STCA 30.2016.7 emanata il 27 aprile 2016, l’autorità fiscale, contattata espressamente dalla Cassa di compensazione, ha risposto che dal reddito aziendale l’assicurato non aveva dedotto i contributi personali. D’altra parte il ricorrente non aveva effettivamente mai versato degli acconti sui contributi dovuti per gli anni 2010 e 2012 siccome non affiliato nella categoria degli indipendenti per l’attività accessoria di viticoltore (art. 64 cpv. 5 LAVS). Pertanto, come giudicato nella citata STCA 30.2014.10, poiché per gli anni 2010 e 2012 l'assicurato non aveva posto fiscalmente in deduzione dal reddito conseguito i contributi personali che avrebbe dovuto versare per quegli anni, la Cassa di compensazione non poteva quindi ritenere l'importo di Fr. 3'000.- quale reddito al netto dei contributi AVS/AI/IPG riportandolo al lordo dei contributi giusta l'art. 9 cpv. 4 LAVS, per un reddito determinante soggetto a contribuzione di Fr. 3'460.- rispettivamente di Fr. 3'475.-. Sia per l’anno 2010, sia per il 2012, l'importo di Fr. 3'000.- costituiva (già) il reddito lordo da attività accessoria indipendente dell'assicurato. Non va dimenticato che per la DTF 139 V 537 consid. 6, se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, non si deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAVS.

  1. Nell’evenienza concreta, la Cassa di compensazione ha accertato presso l’autorità fiscale che il reddito netto conseguito dall’assicurato come indipendente nell’anno 2012 ammontava a Fr. 70'000.- e che i contributi personali dedotti dall’assicurato dal suo reddito aziendale ammontavano a Fr. 1'266.-, “non comprovati ma accettati in deduzione” (doc. 12a).

Stando così le cose, è pertanto corretto che la Cassa abbia considerato che il reddito aziendale comunicato dall'autorità fiscale fosse netto e, quindi, in applicazione dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, l’abbia riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG in quanto deduzione ammessa fiscalmente, ma non dalla LAVS.

La circostanza che l’assicurato abbia (apparentemente) versato dei contributi pari a Fr. 1'266.- non muta l’esito del giudizio.

Come ha evidenziato il Tribunale federale al considerando 5.4 della sua sentenza di principio pubblicata in DTF 139 V 537, il legislatore è consapevole che con il nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione, poiché la deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione.

Non va poi dimenticato di rilevare che nel caso in esame il ricorrente è stato affiliato nella categoria degli indipendenti soltanto dall’aprile 2012, mentre prima era assoggettato ai contributi come persona senza attività lucrativa. È quindi anche legittimo che i contributi che l’assicurato ha versato in precedenza quale persona senza attività lucrativa fossero inferiori a quelli dovuti poi effettivamente come indipendente.

Questa discrepanza di importi non deve però trarre in inganno il Tribunale che, accertato essere in presenza di un reddito netto da attività indipendente, deve pertanto senza alcun dubbio procedere con il confermare l’applicazione del principio stabilito dall’art. 9 cpv. 4 LAVS di riportare al lordo dei contributi il reddito netto.

Tenuto poi conto del principio stabilito nella DTF 141 V 433 secondo cui nell’ambito della determinazione del reddito da attività indipendente sottoposto a contributi, l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda deve essere dedotto dal reddito (lordo) prima che la Cassa di compensazione aggiunga l'importo dei contributi AVS/AI/IPG, la cui deduzione è ammissibile secondo il diritto fiscale (N. 1170 e N. 1172 Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG [DIN], valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2017), il calcolo dei contributi dovuti dal ricorrente per l’anno 2012 così come stabilito dalla decisione formale del 13 gennaio 2016 (doc. 16) è dunque corretto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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