Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2014.33
Entscheidungsdatum
04.02.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2014.33+34

TB

Lugano 4 febbraio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 luglio 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 2 luglio 2014 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. A seguito della fissazione del 21 dicembre 2012 (doc. A6) dei contributi dovuti da __________, deceduto il __________, come indipendente per l'anno 2007 (Fr. 55'241,55), la Cassa CO 1 ha chiesto all'assicurato il versamento del saldo di Fr. 47'556,35 entro trenta giorni dalla data della fattura, tenuto conto dell'avvenuto pagamento degli acconti di Fr. 7'685,20.

Il conguaglio richiesto è stato accreditato sul conto della Cassa il 12 febbraio 2013 (doc. 1).

1.2. Il 26 agosto 2013 la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 49'091,45 i contributi come indipendente dovuti da __________ per il 2008 ed in seguito ha preteso il versamento del saldo di Fr. 41'406,25 - già dedotti gli acconti di Fr. 7'685,20 -, accreditato sul conto della Cassa il 16 ottobre 2013 (doc. 3).

1.3. Con due distinte decisioni del 16 aprile 2014 la Cassa ha fissato gli interessi di mora sui contributi personali AVS/AI/IPG/AFI dovuti per l'anno 2007 (doc. 1) e per l'anno 2008 (doc. 3) che l'assicurato, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, deve pagare a causa della discrepanza tra gli acconti versati e la fissazione definitiva dei contributi determinati per quegli anni. L'amministrazione ha stabilito gli importi dovuti in Fr. 9'788,70 rispettivamente in Fr. 7'855,70, chiedendone il saldo entro trenta giorni dalla data della decisione.

1.4. Con un'unica decisione su opposizione emessa il 2 luglio 2013 (doc. IIIbis) la Cassa di compensazione ha respinto i reclami (recte: opposizioni) del 23 aprile 2014 (docc. 2 e 4) interposti da RI 1, che contestava sia che l'assicurato dovesse degli interessi di mora addirittura del 5%, sia che gli stessi fossero dovuti a causa di un ritardo nell'inoltro delle dichiarazioni di imposta IC/IFD 2007 e IC/IFD 2008.

Secondo l'amministrazione, gli interessi sono stati richiesti in base all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché i conguagli dei contributi sono superiori ai limiti rilevanti, ossia al 25% dei contributi dovuti effettivamente per gli anni 2007 e 2008.

La Cassa ha inoltre evidenziato che l'obbligo di corrispondere interessi di mora è indipendente da una colpa, sia essa da attribuire al ritardo di una Cassa nel fissare i contributi o di un assicurato nel pagare i contributi o addirittura all'autorità fiscale. Visto che essa è vincolata alle indicazioni fornite da quest'ultima, i contributi sono fissati soltanto dopo la notifica delle relative tassazioni.

Infine, l'amministrazione ha ricordato che il tasso del 5% è fissato dall'art. 42 cpv. 2 OAVS.

Da ultimo, la Cassa ha esposto nel dettaglio il calcolo degli interessi di mora, confermando gli importi richiesti all'assicurato.

1.5. Il 25 luglio 2014 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al TCA contestando la predetta decisione su opposizione, a motivo che le discussioni con l'autorità fiscale hanno portato ad un'intesa fra le parti, ciò che però ha comportato l'allungamento dei termini per l'emanazione delle decisioni di tassazione. Nel dettaglio, egli si è così espresso:

" (…)

I soci della società in nome collettivo __________, hanno concordato con l'Autorità fiscale del Cantone Ticino (nella fattispecie e di competenza I'Ufficio di tassazione di __________ e la __________) le modalità particolari del calcolo dell'imposizione per ogni singolo esercizio. L'allegato no. 5 fornisce tutte le indicazioni al riguardo:

  • I'elaborazione dei Bilanci e conti economici per ogni esercizio dal 1.1.2006 ha dovuto tener conto dell'accordo sottoscritto in modo definito e vincolante;

  • vista la particolare situazione finanziaria della snc nei cui attivi figurano tutte le partecipazioni nelle società SA del Gruppo __________, l'intesa con l'Autorità fiscale ha permesso di tenere sotto controllo la difficile situazione, salvaguardando numerosi posti di lavoro;

  • le modalità concordate necessitavano della presentazione dei dati contabili preliminari, delle regolari riunioni con l'Ufficio di tassazione e la presentazione dei dati consolidati definitivi;

  • l'UT da parte sua, necessitava altresì dell'avallo vincolante della Direzione delle contribuzioni. Da qui l'allungamento dei termini prima di poter disporre della decisione di tassazione;

  • il calcolo preventivo del reddito aziendale soggetto all'AVS per i soci __________ e __________ non era possibile valutarlo anticipatamente dal momento che l'accertamento dei dati poteva e può differire rispetto ai dati preliminarmente dichiarati;

  • ne è la prova confrontando i dati dichiarati 2007 e 2008 rispetto ai dati accertati (vedi I'* reddito imponibile complessivo e il § 25 "tassazione concordata in sede di audizione");

  • le richieste di acconti dei contributi personali formulate dall'AVS per gli esercizi 2007 e seguenti, sono sempre state regolarmente esaudite.

Tutto l'iter di presentazione / dichiarazione, le verifiche dell'UT, i colloqui informativi, la decisione preliminare dell'UT e l'avallo definitivo della Direzione delle contribuzioni, dilatano a dismisura i termini per la decisione della tassazione annuale.

Dalla tabella degli allegati, potrà constatare gli spazi temporali intercorsi tra l'inoltro della dichiarazione, la decisione dell'UT e il conteggio AVS.

Per il 2009 la cui dichiarazione è stata inoltrata il __________2011 la decisione di tassazione è stata pervenuta il __________2014.

L'addebito degli interessi di mora da parte dell'AVS sia per l'entità del reddito d'attività indipendente sia per un eventuale pretestuoso ritardo, è fermamente contestato.

Quanto sopra addotto e corredato degli allegati documenti, confermano inequivocabilmente l'estraneità a questa presunta negligenza.".

1.6. Con risposta del 17 dicembre 2013 (doc. III) la Cassa ha confermato la decisione su opposizione, ribadendo che le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS), che l'assicurato è tenuto a segnalarle le modifiche significative del suo reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS) e che l'obbligo di corrispondere interessi di mora è indipendente da una colpa della Cassa o dell'autorità fiscale.

Malgrado il giudice delegato abbia chiesto al ricorrente di precisare alcuni aspetti emersi dal suo atto ricorsuale (doc. IV) ed abbia, a specifica richiesta dell'interessato (doc. V), prorogato questo termine di due mesi (doc. VI) come pure ribadito in un secondo momento la necessità di ottenere queste informazioni (doc. VIII), neanche con la concessione del termine di 10 giorni dopo la risposta di causa per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. X) il ricorrente ha prodotto ulteriori scritti e/o prove.

considerato in diritto

2.1. Questo Tribunale deve valutare se, correttamente, la Cassa abbia chiesto al ricorrente il versamento di interessi moratori del 5% a fronte di entrate conseguite dall'assicurato nel 2007 e nel 2008 che l'autorità fiscale ha qualificato quale frutto di attività indipendente solo nel 2012 rispettivamente nel 2013 ed a cui hanno subito fatto seguito le relative decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG da parte della Cassa CO 1.

2.2. L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.

2.3. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.

Secondo il capoverso 2 dell'art. 24 OAVS, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).

In virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.

Secondo l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.

A norma dell'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.

Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2011).

Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2010).

2.4. Oltre ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

In particolare, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. e e f OAVS, devono pagare gli interessi di mora:

e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS.

Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS).

2.5. In merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato le Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, AI e IPG (DRC).

Queste Direttive, in vigore dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2014, rammentano come i contributi effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l'anno di contribuzione in virtù dell'art. 24 OAVS. I contributi da pagare sulla base del conteggio (ossia da compensare) corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati (N. 4024 DRC).

Giusta il N. 4025 DRC, si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100% (DTF 134 V 405).

Se vengono riscossi interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, non si possono riscuotere contemporaneamente interessi di mora conformemente alla lett. e dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sui contributi da compensare (N. 4026 DRC).

Per il N. 4027 DRC (modificato dal 1° gennaio 2011), gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di compensazione a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2, in particolare 2a frase in fine OAVS) [in precedenza il testo era il seguente: fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS)] o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (DTF 134 V 405).

Le DRC definiscono poi specificatamente al N. 4052 la nozione di pagamento, al N. 4054 segg. le modalità di calcolo degli interessi e al N. 4060 segg. la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.

2.6. A proposito dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f LAVS, si sono già pronunciati in numerose occasioni sia il TCA che il Tribunale federale (STCA 30.2007.3 del 19 aprile 2007; STCA 30.2008.3 del 16 giugno 2008, che si fonda su due sentenze della nostra Massima istanza: STF 9C_202/2007 del 9 aprile 2008 = DTF 134 V 202 e STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008, confermate dalle STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008 = DTF 134 V 405 e dalle STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte del 26 settembre 2008 e le ultime STCA 30.2012.27 del 16 ottobre 2012; STCA 30.2012.39 del 29 aprile 2013; STCA 30.2013.53 del 16 giugno 2014).

Nella sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, pubblicata in DTF 134 V 405, l'Alta Corte ha dapprima ricordato quanto contemplato dall’art. 41bis cpv. 1 lett. f LAVS, e meglio:

" 4.2 Giusta l'art. 26 cpv. 1 LPGA, i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Per l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - in vigore dal 1° gennaio 2001 e applicabile per i contributi che sono dovuti dopo questa data (v. cpv. 5 disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 OAVS), come si avvera in concreto -, devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere in tale evenienza con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS; v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 106/04 del 30 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre cifra 2032 del supplemento 4 alla Circolare dell'UFAS sugli interessi di mora e compensativi [CIM] nell'AVS, AI e IPG, valida dal 1° gennaio 2006). A norma dell'art. 42 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione (cpv. 1; v. pure VSI 2003 pag. 143, consid. 3.3, H 93/02, che ha decretato la legalità e la costituzionalità del disposto). Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (cpv. 2). Gli interessi sono calcolati in giorni, ritenuto che i mesi interi sono calcolati come 30 giorni (cpv. 3).”.

La nostra Massima Istanza ha poi evidenziato che l'art. 41bis cpv. 1 OAVS è conforme alla legge e rimane applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 cpv. 1 LPGA, rilevando:

" 5.

5.1 Per quanto concerne la pretesa violazione del principio di legalità, ravvisata dal ricorrente nel fatto che la regolamentazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS non sarebbe sorretta da una sufficiente base legale, di natura formale, la censura si dimostra infondata.

5.2 Proprio recentemente il Tribunale federale si è occupato del tema. In DTF 134 V 202 questa Corte ha infatti statuito, a conferma della precedente prassi (VSI 2004 pag. 257, H 20/04), che l'art. 41bis cpv. 1 OAVS è conforme alla legge e rimane applicabile anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 26 cpv. 1 LPGA. Ha ricordato a tal proposito che già prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA esisteva, grazie all'abrogato art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, una base legale formale per la percezione di interessi di mora. Per il periodo successivo, ha osservato che la LPGA non si pronuncia in nessun modo sulla scadenza dei crediti contributivi e che pertanto questo momento va determinato come prima sulla base dell'art. 41bis OAVS poiché le disposizioni esecutive della OAVS sono rimaste in vigore anche dopo il 1° gennaio 2003 (sentenza citata, consid. 3.1).”.

Il Tribunale federale, riguardo allo scopo dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 5.3 Per rispondere alle varie censure e perplessità espresse nel presente come peraltro pure in altri ricorsi, tuttora pendenti dinanzi a questa Corte e presentati - con argomentazioni analoghe - da alcuni liberi professionisti contro l'agire della Cassa cantonale di compensazione (procedure 9C_623/2007, 9C_632/2007 e 9C_709/2007), occorre poi ricordare che, come in passato, la funzione degli interessi di mora e compensativi consiste nel compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse mentre il creditore subisce uno svantaggio.

5.3.1 L'UFAS rileva giustamente che lo scopo dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS consiste nel prevenire possibili abusi e nell'evitare che alcuni assicurati sottovalutino deliberatamente il loro reddito oppure non informino la cassa sulle variazioni considerevoli di quest'ultimo allo scopo di ridurre gli acconti da pagare e per trattenere così importi considerevoli fino al momento in cui le casse di compensazione sono finalmente in grado, sulla base delle comunicazioni fiscali, di stabilire i contributi definitivi e di chiedere quindi il pagamento della differenza. Intervallo di tempo che a seconda delle situazioni può del resto anche essere di qualche anno, come dimostra il caso - accertato in maniera vincolante dalla Corte cantonale - del Cantone Ticino durante la fase di transizione dalla tassazione fiscale biennale a quella annuale. Motivo per cui, sebbene in generale non vengano riscossi interessi moratori sulla differenza tra gli acconti e i contributi effettivi, il Consiglio federale ha introdotto la soglia del 25 % per garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a riscuotere gli interessi di mora in virtù della lett. f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS e a non applicare per contro la sua lett. e, che impone sì anche segnatamente al lavoratore indipendente il pagamento di interessi sui contributi personali da compensare, ma solo se non paga entro 30 giorni dalla fatturazione, e comunque solo a partire da tale fatturazione (cfr. il commento alle modifiche in esame della OAVS, pubblicato in: VSI 2000 pag. 107 segg., nonché CIM cifra 2031; sul significato e la portata, non vincolante per il giudice, delle direttive amministrative cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.2 pag. 203; DTF 131 V 42 consid. 2.3 pag. 45 e sentenze ivi citate).

5.3.2 Per quanto concerne poi la decorrenza degli interessi, l'UFAS fa pure giustamente notare che, contrariamente ai datori di lavoro, gli indipendenti non possono generalmente fissare con precisione il loro reddito durante l'anno di contribuzione in corso e fino alla chiusura dell'esercizio (che si effettua normalmente soltanto l'anno seguente quello di contribuzione). Da qui la decisione di fare decorrere gli interessi moratori solo a partire dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione per permettere ai debitori di versare i contributi supplementari dopo la chiusura dell'esercizio (VSI 2000 pag. 132).

5.3.3 Il ricorrente critica tra le altre cose che il sistema creato dall'art. 41bis OAVS, introducendo l'"innovazione giuridica del conteggio degli interessi moratori con decorrenza retroattiva", differirebbe radicalmente dal sistema generale dell'ordinamento giuridico svizzero che fissa la data d'inizio per la decorrenza degli interessi di mora dal momento in cui il debito diventa esigibile e che subordina tale obbligo anche alla messa in mora del debitore. Orbene, aggiunge l'interessato, in virtù di questi principi la differenza tra l'importo dei contributi d'acconto e il contributo definitivo sarebbe unicamente esigibile nel momento in cui essa viene determinata e diviene oggetto di una decisione formale. A sostegno della sua tesi invoca l'applicazione dei principi della parte generale del Codice delle obbligazioni.

A prescindere dal fatto che le condizioni per obbligare un assicurato al versamento di interessi moratori sui contributi AVS da compensare sono sufficientemente regolate dalle specifiche norme in materia e non giustificano, in assenza di lacune (che sono per contro state rilevate e colmate in DTF 129 V 345 per stabilire il termine di perenzione degli interessi di mora su contributi AVS/AI/IPG non pagati), il richiamo e l'applicazione per analogia dei principi di diritto privato (cfr. pure KIESER, op. cit., n. 8 all'art. 26 LPGA, che ricorda come l'obbligo di versare interessi di mora sulla base dell'art. 26 LPGA non è in particolare subordinato alla messa in mora del debitore), l'insorgente sembra misconoscere, da un lato, che la riscossione retroattiva di interessi moratori non costituisce una novità (v. VSI 2004 pag. 56, consid. 5.2, H 268/02) e, dall'altro, che in realtà né il debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (sentenza H 154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1; cfr. inoltre pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 52/05 dell'8 agosto 2005, consid. 3.2 e 3.3).”.

L’Alta Corte ha inoltre stabilito che l’interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa (ad esempio in caso di ritardi della Cassa o dell'autorità fiscale):

" 7. Né egli può validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

7.1 Innanzitutto va precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 pag. 206 con riferimenti).

Alla luce di questa giurisprudenza, gli argomenti proposti con il ricorso sono irrilevanti. Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre sentenza citata H 157/04, consid. 3.4.2 con riferimento a RCC 1992 pag. 177, consid. 4c, H 221/90). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. È per contro irrilevante il fatto che durante questo tempo egli abbia effettivamente o meno tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio di legge. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. Finzione che del resto si ritrova ugualmente nell'evenienza contraria del versamento di interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione (art. 41ter cpv. 1 OAVS).”.

l Tribunale federale ha infine ricordato l’obbligo per gli assicurati di comunicare alle casse di compensazione le divergenze sostanziali tra il reddito presumibile e il reddito effettivo (art. 24 cpv. 3 OAVS), precisando che il fatto che l’obbligo di pagamento degli interessi moratori sia subordinato al superamento sostanziale del 25% implica che lo stesso sia limitato alle situazioni in cui un assicurato deve rendersi conto della divergenza e deve quindi anche assumersi le conseguenze se, ciò malgrado, non segnala la differenza o non procede a un adeguato versamento supplementare di acconti nei termini di rispetto concessigli dall'ordinanza.

Al riguardo l'Alta Corte ha rilevato che:

" 7.2 Inoltre si osserva che per il chiaro tenore dell'art. 24 cpv. 4 OAVS (desumibile in tutte e tre le versioni linguistiche), i contribuenti devono - e non soltanto su richiesta come erroneamente sostenuto dall'interessato - tra le altre cose segnalare alle casse di compensazione le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi moratori (VSI 2000 pag. 119).

7.3 Giustificata, poiché tiene adeguatamente conto dei contrapposti interessi e obblighi delle parti in causa, appare in questo contesto anche la decisione di subordinare l'obbligo di pagamento degli interessi moratori a un superamento sostanziale del 25 %, limitandolo così alle situazioni in cui la persona interessata, come il ricorrente in concreto, deve rendersi conto della divergenza e deve quindi anche assumersi le conseguenze se, ciò malgrado, non segnala la differenza o non procede a un adeguato versamento supplementare di acconti nei termini di rispetto concessigli dall'ordinanza. Questa normativa non crea, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, un'inammissibile disparità di trattamento. Anzi, come giustamente osservato dal Tribunale cantonale, proprio la percezione di interessi moratori a fronte di situazioni come quelle in discussione tende a ristabilire la parità di trattamento tra gli assicurati e ad evitare che alcuni possano trarre ingiustificati benefici dal sistema di fissazione dei contributi.

7.4 L'obbligo di prestare (retroattivamente) interessi moratori ai sensi dell'art. 41bis lett. f OAVS interviene così, per quanto detto, soltanto se il contribuente - come nel caso concreto - ha mancato di segnalare tempestivamente il maggior reddito all'amministrazione (DTF 134 V 202 consid. 3.4 pag. 206). Per contro, come ha segnalato il 28 febbraio 2007 il Consiglio federale in risposta al postulato, poi ritirato, del 18 dicembre 2006 del Consigliere agli Stati Maximilian Reimann (06.3736) - con il quale si chiedeva di verificare se le casse di compensazione non dovessero condonare gli interessi di mora in caso di ritardo non imputabile al contribuente -, se il contribuente adempie ai suoi obblighi legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.

Va pertanto prestata piena adesione al giudice cantonale laddove, dopo avere osservato che il ricorrente doveva disporre dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le indicazioni relative ai redditi definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 (ben) prima che venissero emesse le due decisioni di conguaglio, ha pertinentemente concluso che se egli avesse provveduto alla loro tempestiva segnalazione, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora.".

2.7. Nella presente fattispecie, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali dell'assicurato per gli anni 2007 e 2008.

Per l'anno di contribuzione 2007 i contributi AVS/AI/IPG/AFI dovuti da __________, spese amministrative comprese, ammontavano a Fr. 55'241,55.

I contributi personali versati dall'assicurato sotto forma di acconti assommavano, invece, a complessivi Fr. 7'685,20.

Pertanto, il 21 dicembre 2012 la Cassa di compensazione ha emesso nei confronti dell'assicurato una fattura di Fr. 47'556,35 (Fr. 55'241,55 - Fr. 7'685,20) a saldo dei contributi dovuti per il 2007.

Il versamento della somma di Fr. 47'556,35 è stato accreditato sul conto della Cassa il 12 febbraio 2013 (doc. 1).

In concreto gli acconti avrebbero dovuto ammontare almeno a Fr. 41'431,15 (il 75% di Fr. 55'241,55). Ne sono invece stati pagati solo fr. 7'685.60. I contributi d’acconto sono dunque almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS); in altre parole, il saldo dei contributi ancora dovuti è superiore al limite rilevante del 25% dei contributi effettivamente dovuti (cfr. consid. 2.5 e 2.6).

In effetti, il 25% di Fr. 55'241,55 corrisponde a Fr. 13'810,40 ed il saldo, come detto, a Fr. 47'556,35 (doc. III bis, pag 7).

Gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% dei contributi effettivamente dovuti in totale per l'anno 2007 da parte dell'importo del conguaglio ancora da versare, sono stati calcolati dal 1° gennaio 2009 al 12 febbraio 2013, giorno dell'accredito, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e l'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS. Pertanto, su 1'482 giorni di ritardo e sull'importo dovuto a conguaglio di Fr. 47'556,35, ritenuto un interesse di mora del 5% si ottiene la somma dovuta di Fr. 9'788,70 (doc. 1).

Per l'anno 2008, gli acconti avrebbero dovuto ammontare ad almeno Fr. 36'818,60 (il 75% di Fr. 49'091,45 fissati il 26 agosto 2013), ne sono stati versati solo Fr. 7'685,20. I contributi d’acconto sono dunque almeno il 25% inferiori ai contributi dovuti e pagabili entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione.

In altri termini, gli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 41'406,25), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 12'272,85), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 49'091,45; doc. III bis, pag. 8).

Pertanto, sulla differenza ancora esatta per il 2008, la Cassa ha stabilito che l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2009) l'anno di contribuzione (2008), quindi dal 1° gennaio 2010.

Considerato che l'accredito del conguaglio è avvenuto il 16 ottobre 2013 (doc. 3), gli interessi sono stati calcolati su 1'366 giorni di ritardo e dunque fissati in Fr. 7'855,70 ([Fr. 41'406,25 x 5 x 1366] : [360 x 100]).

La soglia del 25% ha lo scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del saldo è troppo grande.

Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (cfr. DTF 134 V 405, consid. 5.3.1 riprodotto qui sopra al consid. 2.6).

2.8. Nel caso concreto il ricorrente ha affermato che era impossibile per l'assicurato valutare anticipatamente il reddito aziendale soggetto ai contributi AVS/AI/IPG, visto che l'accertamento dei dati fiscali può differire rispetto ai dati dichiarati dal contribuente, proprio come sarebbe occorso in specie.

Questo Tribunale osserva che malgrado l'esposizione di tale censura, il ricorrente non ha tuttavia corroborato che l'assicurato si sia trovato in una condizione di impossibilità oggettiva, non imputabile al diretto interessato, di potere valutare i suoi redditi del 2007 e del 2008 entro il 31 dicembre 2008 rispettivamente entro il 31 dicembre 2009. D'altronde, l'insorgente neppure ha reso verosimile una tale situazione di fatto (STCA 30.2013.53 del 16 giugno 2014 consid. 2.7.

Al riguardo va ricordato che agli assicurati non sono richieste indicazioni circa il loro reddito impossibili da eseguirsi. Infatti, la valutazione del reddito conseguito deve intervenire non già nell'anno di computo, bensì, come esposto, entro la fine dell'anno successivo all'anno di contribuzione.

Inoltre, come precisato nelle considerazioni che precedono, lo scostamento in misura inferiore al 25% tra importo dei contributi dovuti ed acconti versati, non comporta il versamento di interessi moratori.

Questo scostamento vuole infatti considerare la non sempre agevole possibilità di fissare in maniera esatta un reddito da sottoporre a contribuzione.

Quindi, pure nella consapevolezza dell'oggettiva difficoltà di operare una precisa valutazione del reddito conseguito nell'anno di computo, il ricorrente stesso ha dato atto (doc. A5, ossia i documenti fiscali da lui prodotti per quanto riferiti all'anno 2007) che il 7 maggio 2009 non solo era in grado di valutare i suoi redditi, ma addirittura disponeva della documentazione necessaria per compilare la dichiarazione d'imposta IC/IFD 2007.

Anche con l'inoltro della dichiarazione d'imposta IC/IFD 2008 al 16 agosto 2010 l'assicurato ha dato prova di conoscere, seppure con alcuni mesi di ritardo, ciò che ha fatto decorrere gli interessi di mora ex art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, i suoi redditi del 2008.

Questo TCA ribadisce che la documentazione agli atti e le affermazioni del ricorrente non hanno permesso di confermare una oggettiva impossibilità dell'assicurato di avere, perlomeno, un quadro chiaro della sua situazione di guadagni sottoposti a contribuzione, al 31 dicembre dell'anno successivo agli anni di contribuzione 2007 e 2008.

Non va poi dimenticato che l'onere della prova incombe all'assicurato stesso e che, in difetto di prova contraria, non si può ritenere un'impossibilità assoluta dell'assicurato di potere valutare il reddito conseguito nel 2007 e nel 2008 e ciò entro la fine del 2008 rispettivamente entro la fine del 2009.

Si ribadisce che la redazione delle dichiarazioni fiscali ad inizio maggio 2009 e nell'agosto 2010 indizia, semmai, il contrario, significa cioè che in quel momento l'assicurato aveva a disposizione, nella sua completezza, tutta la documentazione indispensabile (STCA 30.2013.53 del 16 giugno 2014 consid. 2.7).

A quel momento, quindi, egli avrebbe potuto informare la Cassa di compensazione dei suoi redditi, ciò che avrebbe comportato la possibilità di chiedere un aumento degli acconti da versare e di conseguenza l'assicurato avrebbe potuto evitare di dovere pagare degli interessi di ritardo sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

2.9. Il TCA deve così ritenere che, almeno entro il 31 dicembre 2008 rispettivamente entro il 31 dicembre 2009, l'assicurato poteva presumere – anche se non in maniera assolutamente precisa potendo sussistere oscillazioni del reddito a dipendenza delle valutazioni dell'autorità di tassazione – l'entità del proprio reddito quale indipendente, come rilevato dalla giurisprudenza federale (DTF 134 V 405, consid. 5.3.2).

L'insorgente avrebbe quindi dovuto farsi parte diligente e segnalare alla Cassa di compensazione (e per ciò fare egli aveva a disposizione tutto l'anno 2008 e tutto il 2009) i redditi presumibilmente conseguiti nel 2007 e nel 2008 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse adeguare i contributi personali AVS/AI/IPG/AFI da versare per quegli anni.

2.10. Nella fattispecie, dagli atti prodotti dal ricorrente (doc. A4) risulta che il protrarsi dell'emanazione della notifica di tassazione per gli anni 2007 e 2008 è dipeso da una certa difficoltà riscontrata dall'autorità fiscale a stabilire in maniera precisa e dettagliata sia il reddito della società in nome collettivo dell'assicurato, sia la sostanza netta privata e della società di persone, dato il tipo di attività esercitata, gli elevati importi in gioco ed i diversi elementi, di non facile comprensione, da prendere in considerazione.

L'assicurato disponeva comunque delle necessarie informazioni per rendersi conto che il suo reddito netto sarebbe stato ben diverso da quello posto alla base della richiesta degli acconti della Cassa, e meglio che sarebbe stato decisamente superiore al reddito da società in nome collettivo dichiarato negli anni precedenti. Egli stesso ha peraltro dichiarato nel maggio 2009 il suo reddito aziendale, ciò significa che è fuori di dubbio che la consapevolezza di tale reddito doveva essere nota al ricorrente almeno entro la fine del 2008. Medesimo discorso deve valere per il reddito del 2008 dichiarato nell'agosto 2010 (STCA 30.2013.53 del 16 giugno 2014 consid. 2.7).

Stanti così le cose, l'assicurato avrebbe dovuto avvisare la Cassa di compensazione dell'importante aumento dei suoi introiti (art. 24 cpv. 4 OAVS), dell'incidenza degli stessi nella determinazione del reddito da attività indipendente, nonché delle difficoltà incontrate dall'autorità di tassazione nel fissare il suo reddito da attività lucrativa, ciò che ha ritardato l'emanazione delle relative decisioni di tassazione.

Avendo l'assicurato omesso la tempestiva comunicazione dei suoi redditi (presunti) alla Cassa di compensazione, egli deve versare gli interessi moratori e ciò indipendentemente da aspetti legati alla negligenza od all'intenzione sua e/o di terzi.

In concreto, come visto gli acconti versati erano manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti per quell'anno e ciò oltre il limite ammesso del 25% previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405, consid. 7.4).

La Cassa, non disponendo di dati diversi e più recenti, non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e la decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta soltanto nel 2012 per la IC/IFD 2007 e nel 2013 per la IC/IFD 2008, ossia unicamente una volta conosciuti dall'amministrazione (e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato negli anni contributivi in oggetto (cfr. art. 27 OAVS).

Alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa per avere tardato ad emanare le decisioni di fissazione dei contributi personali riferite al 2007 e al 2008.

Questo ritardo è da ricondurre all'autorità fiscale, ma, come visto (cfr. consid. 2.6), la giurisprudenza non tutela comunque l'assicurato che deve, in difetto di tempestivo avviso alla Cassa e adeguamento degli acconti, fare fronte a degli interessi di mora anche se, come tale, il ritardo nell'emanazione della decisione di fissazione dei contributi personali non è dovuta ad una sua colpa. Come detto all'assicurato è possibile ovviare al rischio di versamento di interessi moratori informando l'amministrazione sul suo nuovo reddito in modo da poter adeguare gli acconti.

Gli interessi di mora sono così diventati esigibili al 1° gennaio 2009 (per l'anno 2007) rispettivamente al 1° gennaio 2010 (per i contributi per l'anno 2008) in assenza di adeguamento dei relativi acconti.

2.11. Gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che finché tutti i contributi personali dell'assicurato esatti per l'anno 2007 e l'anno 2008 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.

L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.

Al riguardo, come visto, il N. 4027 DRC, nella versione in essere dal 1° gennaio 2011, prevede che gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di compensazione se il pagamento giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi.

Questa soluzione è più favorevole agli assicurati, poiché nella versione precedente delle Direttive gli interessi di mora decorrevano fino al pagamento totale dei contributi dovuti a saldo e quindi essi maturavano anche durante i trenta giorni di tempo concessi dalla Cassa per effettuare il pagamento dei contributi da conguagliare, aumentando così l'importo da versare.

Nella presente fattispecie, con le decisioni del 21 dicembre 2012 e del 26 agosto 2013 la Cassa ha fissato i contributi personali ancora dovuti dall'assicurato per gli anni di contribuzione 2007 e 2008. Ciò significa, dunque, che non tutti i contributi personali per quell'anno erano già stati pagati dall'interessato, proprio come dimostra la richiesta di conguaglio dei contributi personali.

In virtù di quanto precede discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sulle somme rimaste scoperte.

Dalla decisione su opposizione (cfr. punti 4.1 e 4.2) e dagli atti (docc. 1 e 3) si evince infatti che i contributi da compensare fissati con le predette decisioni (Fr. 47'556,35 e Fr. 41'406,25) sono stati accreditati sul conto della Cassa di compensazione il 12 febbraio 2013 rispettivamente il 16 ottobre 2013 e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 41bis OAVS (ossia dal 21 dicembre 2012 al 19 gennaio 2013 e dal 26 agosto al 24 settembre 2013). Pertanto, la novità introdotta nel 2011 secondo cui gli interessi decorrono fino al momento della fatturazione del conguaglio (21 dicembre 2012 e 26 agosto 2013) non può essere adottata. Ne discende che gli interessi di mora decorrono invece fino al pagamento completo dei contributi mediante accredito sui conti della Cassa (dal 1° gennaio 2009 al 12 febbraio 2013 e dal 1° gennaio 2010 al 16 ottobre 2013).

Ora, fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS) vanno prelevati degli interessi di mora del 5% in virtù dell'art. 42 cpv. 2 OAVS.

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce che i contributi d'acconto versati dall'assicurato (Fr. 7'685,20) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per ognuno degli anni di contribuzione in esame (Fr. 55'241,55 per l'anno 2007 e Fr. 49'091,45 per il 2008).

In altre parole, i conteggi finali degli importi ancora da versare, ossia i conguagli (Fr. 47'556,35 per il 2007 e Fr 41'406,25 per il 2008), sono superiori agli importi limite rilevanti (Fr. 13'810,40 per il 2007 e Fr. 12'272,85 per il 2008), corrispondenti al 25% dei contributi effettivamente dovuti nei rispettivi anni di contribuzione (Fr. 55'241,55 per l'anno 2007 e Fr. 49'091,45 per il 2008).

Pertanto, sulla differenza ancora pretesa per il 2007 ed il 2008 - siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare dedotte le eventuali spese di diffida (Fr. 47'556,35 e Fr. 41'406,25) e quindi non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2008 rispettivamente 2009) l'anno di contribuzione (2007 risp. 2008), quindi dal 1° gennaio 2009 rispettivamente dal 1° gennaio 2010 (cfr. consid. 2.7).

Questi interessi decorrono poi, nel caso concreto, fino al momento del pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS), che in specie è avvenuto il 12 febbraio 2013 per i contributi dovuti a saldo per il 2007 ed il 16 ottobre 2013 per quelli da corrispondere per l'anno 2008. Fino a quell'istante, dunque, l'assicurato si trovava in mora nei confronti dell'amministrazione.

Non è invece possibile applicare il principio secondo cui, in caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, e dunque al 21 dicembre 2012 da una parte, al 26 agosto 2013 dall'altra, giacché i contributi dovuti non sono stati pagati entro il termine di 30 giorni.

Ne discende che, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando degli interessi di mora fino al momento del pagamento di tutti i contributi (N. 4027 DRC).

In altri termini, si ha un interesse di ritardo che va calcolato dal 1° gennaio 2009 al 12 febbraio 2013 (1482 giorni) per i contributi personali del 2007, fissandoli in Fr. 9'788,70 ([Fr. 47'556,35 x 5 x 1482] : [360 x 100]) ed dal 1° gennaio 2010 al 16 ottobre 2013 per l'anno 2008, ciò che li fa ammontare a Fr. 7'855,70 ([Fr. 41'406,25 x 5 x 1366] : [360 x 100]).

2.12. Va infine esaminata a titolo abbondanziale la censura sollevata dal ricorrente (solo) nei suoi reclami (recte: opposizioni) relativa alla conformità dell'interesse di mora del 5%, siccome, a suo dire, questo disposto violerebbe il principio dell'uguaglianza di trattamento con il diritto fiscale, visto che gli interessi di ritardo applicati ai contribuenti morosi sono del 3%.

Secondo l'art. 42 cpv. 2 OAVS, il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno.

A proposito della correttezza di questo tasso di interesse, già rilevata in DTF 134 V 202, di recente il Tribunale federale ha ribadito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e che il tasso di interesse che tale norma fissa al 5% all'anno non è né contrario alla legge né tanto meno arbitrario.

Nella DTF 139 V 297, al considerando 3 l'Alta Corte ha infatti ribadito che l'art. 26 cpv. 1 LPGA, in connessione con l'art. 1 cpv. 1 LAVS, è una base legale sufficiente e l'art. 41bis cpv. 1 OAVS è conforme alla legge (DTF 134 V 202; DTF 134 V 405 consid. 4.2.; consid. 2.5.). L'interesse moratorio, che è dovuto indipendentemente da una colpa e che non ha carattere penale, ha per scopo di compensare in maniera forfetaria la perdita di interessi da parte del creditore attraverso il guadagno di interessi da parte del debitore (DTF 134 V 405 consid. 5.3.; 5.3.1.; 7.1.). Inoltre, viene indennizzato il lavoro amministrativo occasionato dall'incasso tardivo rispettivamente ulteriore di contributi e dal prelevamento di interessi di mora. Per quanto concerne il tasso di interesse del 5% in ambito AVS (art. 42 cpv. 2 OAVS), esso non deve essere paragonato ad un tasso di mercato. Si tratta piuttosto di un tasso di interesse "tecnico". È stato fissato dal Consiglio federale e dalla Commissione federale AVS, affinché le Casse di compensazione potessero procedere in modo efficiente alle loro procedure di incasso senza un grosso lavoro amministrativo. Pertanto, il livello degli interessi inferiore che prevarrebbe da qualche anno non permette da solo di concludere ad una assenza di conformità alla legge. A ciò si oppone pure il fatto che l'art. 104 cpv. 1 CO fissa in modo formale nella legge il tasso di interesse moratorio al 5%. Ora, questa disposizione si applica per analogia nel diritto amministrativo quale principio giuridico generale in assenza di una regola particolare. Il Tribunale federale è così dunque giunto alla conclusione che non c'è alcun motivo di scostarsi dalla giurisprudenza costante secondo cui l'art. 42 cpv. 2 OAVS si fonda su una base legale sufficiente e che il tasso di interesse che fissa non è né contrario alla legge né arbitrario.

Alla luce di quanto precede, la presunta violazione del principio di uguaglianza di trattamento con il diritto fiscale evocata dal ricorrente non può essere tutelata e va pertanto confermato il tasso di interesse di mora del 5% applicato dalla Cassa.

Questa Corte osserva, infine, che già nella sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02), ripresa dalla STFA H 328/02 del 30 gennaio 2004, il Tribunale Federale delle Assicurazioni aveva stabilito che promulgando gli articoli 41bis e 42 cpv. 1 OAVS il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di compensazione di rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali situazioni (cfr. N. 4064 DRC). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione di questa nuova regolamentazione possa avere come conseguenza che gli interessi moratori siano percepiti retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di pagamento), quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di compensazione.

2.13. Tutto ben considerato, l'operato della Cassa CO 1 che ha addebitato al ricorrente, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, l'ammontare di Fr. 9'788,70 per interessi di ritardo del 5% sui contributi personali dovuti per l'anno di contribuzione 2007 e l'importo di Fr. 7'855,70 per interessi di mora del 5% sui contributi personali dovuti dall'assicurato per il 2008, è corretto.

La decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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