Raccomandata
Incarto n. 30.2014.20
TB
Lugano 21 luglio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 febbraio 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
Aa. Con decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 17 dicembre 2013 (doc. A1), la Cassa CO 1 ha stabilito i contributi dovuti per l'anno 2011 da RI 1 quale persona senza attività lucrativa, basandosi sui dati evinti dalla tassazione fiscale IFD 2011.
Ritenuto un reddito dei coniugi percepito sotto forma di rendita di Fr. 78'776.- ed una sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero di Fr. 160.-, la Cassa ha fissato i contributi dovuti in Fr. 1'473.-, spese amministrative comprese, dividendo per due il totale intermedio ricavato trattandosi di due coniugi, indipendentemente dalla separazione fra di essi.
Ab. A seguito dell'opposizione del 23 dicembre 2013 (doc. A3) dell'assicurata, che contestava il cumulo dei suoi redditi con quelli del marito dal quale è separata di fatto dal 1° gennaio 2011, il 3 gennaio 2014 (doc. A4) la Cassa ha informato l'assicurata che i redditi e la sostanza dei coniugi vanno sommati e poi divisi per due, perciò non è possibile basarsi soltanto sui suoi (di lei) elementi di tassazione. Peraltro, l'amministrazione ha comunicato all'interessata che la decisione impugnata doveva essere modificata tenendo conto dei dati corretti di entrambi i coniugi, invitando quindi l'assicurata a trasmettere i dati fiscali 2011 e 2012 del marito.
B. Accertato i dati fiscali del marito (docc. 17 e 18), il 28 gennaio 2014 la Cassa di compensazione ha emesso sia una nuova decisione definitiva di fissazione dei contributi per l'anno 2011 che annullava e sostituiva la precedente (doc. A6) sia una decisione per l'anno di contribuzione 2012 (doc. A8). La prima si basava sulla IFD 2011 e, tenuto conto di una sostanza netta complessiva di Fr. 966.- e di un reddito dei coniugi percepito sotto forma di rendita di Fr. 54'736.-, ha fissato i contributi dovuti in Fr. 946,95. La seconda ha considerato una sostanza netta complessiva di Fr. 2'717.- ed un reddito sotto forma di rendita di Fr. 54'438.- che, moltiplicato per 20 e sommato alla sostanza netta, ha dato un totale intermedio che, diviso per due (stanti due coniugi), ha dato luogo ad una sostanza determinante di Fr. 545'738.- e quindi a dei contributi di Fr. 946,95.
C. Con decisione su opposizione del 14 febbraio 2014 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 3 febbraio precedente (doc. A11), con cui l'assicurata ha contestato di avere conseguito dei redditi pari a Fr. 54'000.- e che nel 2011 e nel 2012 ella viveva separata di fatto dal marito (il divorzio è stato pronunciato il 21 gennaio 2014), perciò non intende fare fronte agli arretrati del marito.
L'amministrazione ha rilevato che essendo coniugata e non esercitando un'attività lucrativa, il pagamento dei contributi avviene considerando la sostanza ed il reddito conseguito sotto forma di rendite dei due coniugi, che deve essere addizionato, qualunque sia il regime matrimoniale e anche qualora i coniugi siano stati tassati separatamente.
D. L'assicurata è insorta davanti a questo Tribunale il 4 marzo 2014 (doc. I) contro la predetta decisione, contestando di dovere un contributo annuo di Fr. 946,95, dato che non ha mai conseguito nel 2011 e nel 2012 un reddito di Fr. 54'000.-.
La ricorrente ha osservato che si crea un'ingiustizia, dato che il marito, che percepisce un reddito mensile di Fr. 3'800.-, non deve pagare nulla, mentre lei, che vive con una rendita AVS di Fr. 2'500.- circa, deve pagare dei contributi calcolati tenendo conto anche dei redditi e della sostanza del marito. L'assicurata ha pertanto chiesto che sia ripristinato il contributo trimestrale di Fr. 131,55 e che siano annullate le decisioni con cui le si chiedono Fr. 841,50 (Fr. 420,75 all'anno), date le sue difficoltà economiche che non le permettono nemmeno di rateizzare il pagamento.
E. Nella risposta del 18 marzo 2014 (doc. III) la Cassa, dopo avere esposto nuovamente le norme applicabili, ha proposto la reiezione del ricorso, poiché nel 2011 e nel 2012 la ricorrente era sposato e quindi vanno considerati anche i redditi e la sostanza del coniuge, indipendentemente dal regime matrimoniale adottato (art. 28 cpv. 4 OAVS e N. 2078 DIN).
L'amministrazione ha inoltre ricordato la possibilità di ridurre i contributi (art. 11 LAVS).
F. La ricorrente ha ribadito di vivere separata di fatto dal marito dal 22 dicembre 2010 e di percepire una modesta rendita di vecchiaia che, sommata ai contributi alimentari versatile dal marito, dedotte le spese di vitto e alloggio le permette a mala pena di sopravvivere, perciò le è impossibile far fronte a quanto preteso. Ha quindi chiesto di pagare, come in precedenza, i contributi di Fr. 131,55 al trimestre e di annullare la richiesta di Fr. 841,50, visto che non ha "assolutamente beneficiato degli importi usati per fare il calcolo" essendo di spettanza del marito (doc. V).
La Cassa si è riconfermata nella risposta di causa e ha ricordato la possibilità, già illustrata all'assicurata, di chiedere la dilazione di pagamento, in seguito la riduzione dei contributi e da ultimo il condono dei contributi (doc. VII).
considerato in diritto
nel merito
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 382.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 382.-, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
L'art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione francese valida dal 1° gennaio 2008, che al N. 2089 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2090 DIN): le rendite dell'AVS e dell'AI federale nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni) (art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2089 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).
Dal 1° gennaio 2011, il N. 2089 DIN è stato modificato aggiungendovi le rendite di vecchiaia, di vedovo e di vedova dell'AVS e, parallelamente, queste rendite sono state eliminate dal N. 2090 DIN, in cui vanno ora enumerate tutte le rendite dell'AI (art. 28 cpv. 1 OAI), oltre alle altre succitate prestazioni.
Nel 2012 sono stati inseriti nell'elenco di esclusione dal concetto di reddito sotto forma di rendita gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali (N. 2090 DIN).
Infine, nelle Direttive in vigore dal 2014, il N. 2089 DIN è stato modificato, nel senso che dalla nozione di reddito sotto forma di rendita sono state eliminate le rendite per figli dell'AVS che sono versate con la rendita di vecchiaia alla persona tenuta a pagare i contributi e sono state sostituite con le rendite per figli dell'AVS alle quali il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto (art. 22ter LAVS).
Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; SVR 2011 AHV Nr. 10, Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).
Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).
A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
L'art. 28 cpv. 4bis OAVS, in essere fino al 31 dicembre 2011 (poi abrogato e dal 1° gennaio 2012 cfr. l'art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), prevede che, alle condizioni dell'art. 3 cpv. 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l'anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.
Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS).
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.4
Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi. L'indennità di cui all'articolo 27 capoverso 4 è corrisposta per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del contributo minimo.
Questo Tribunale osserva, infine, che le comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34; N. 2104 DIN).
Invece, le comunicazioni di queste autorità concernenti il reddito conseguito in forma di rendita non sono vincolanti per le Casse di compensazione, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN).
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 312 N. 151 ad art. 9 LAVS).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).
Sulla scorta di questi dati, la Cassa ha stabilito in Fr. 54'746.- il reddito conseguito sotto forma di rendite nel 2011 dall'assicurata (Fr. 21'254.- [pensione del II pilastro]) e dal marito (Fr. 24'036.- [rendita AVS] + Fr. 9'456.- [pensione]) ed in Fr. 54'438.- nel 2012 (Fr. 21'254.- [pensione LPP della moglie] + Fr. 24'036.- [rendita AVS del marito] + Fr. 9'148.- [rendita LPP del marito]).
La sostanza netta dei coniugi detenuta in Svizzera ed all'estero è stata stabilita in Fr. 966.- nel 2011 (Fr. 160.- [moglie] + Fr. 806.- [marito]) ed in Fr. 2'717.- nell'anno 2012 (Fr. 537.- [moglie] + Fr. 2'180.- [marito]).
Moltiplicando per 20 la somma di questi redditi conseguiti sotto forma di rendita e sommando il risultato ottenuto alla sostanza netta, sulla sostanza determinante che ne è scaturita, diviso due, la Cassa ha così calcolato in Fr. 946,95 i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa per ciascun anno.
L'insorgente non ha contestato l'obbligo di dover pagare i contributi quale persona senza attività lucrativa, ma ha chiesto che siano calcolati separatamente, ossia sulla base della sostanza e dei redditi privati di ogni singolo contribuente, dato che, separati di fatto dal 1° gennaio 2011, anche fiscalmente i coniugi sono stati tassati separatamente.
Anche il fatto che l'interessata fosse separata di fatto dal 2011 non le può essere d'aiuto poiché, per costante giurisprudenza, i contributi della singola persona sposata, senza attività lucrativa, sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS: “Si un assuré non-actif marié est soumis au paiement des cotisations, la fortune des deux conjoints doit être additionnée, quel que soit le régime matrimonial et même si les époux sont imposés fiscalement de manière séparée: la moitié de ce montant est prise en compte pour calculer les cotisations de cet assuré (art. 28 al. 4 RAVS)”).
Ciò, del resto, viene confermato anche dall'art. 28 cpv. 4 OAVS, il quale prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendita dei coniugi (N. 2078 e seguenti DIN).
Come rileva Kieser, in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zurigo 1996, pag. 84 ad art. 10, „keine Bedeutung hat der zwischen den Eheleuten vereinbarte Güterstand (ZAK 1986 515 E 3b), und es ist auch nicht die Berufung darauf möglich, dass aus dem Vermögen des in Gütertrennung lebenden Ehegatten kein Nutzen gezogen wird (103 V 51).“.
Nella Pratique VSI 1996 pag. 25, l'introduzione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS è stata così giustificata:
" Faute de disposition légale ou réglementaire, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI 1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p. 248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial.
Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du réglement une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du réglement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des conjoints non actifs." (sottolineatura della redattrice)
Nella DTF 135 V 361(= SVR 2009 AHV Nr. 8), il Tribunale federale ha esteso il principio dell'art. 28 cpv. 4 OAVS anche al caso di separazione giudiziaria dei coniugi. L'Alta Corte ha infatti stabilito che nel caso in cui i coniugi siano separati giudizialmente, il calcolo dei contributi della persona senza attività lucrativa deve ugualmente essere effettuato sulla base della metà della sostanza e del reddito sotto forma di rendita. L'applicazione dell'art. 28 cpv. 4 1a frase OAVS ad entrambi i coniugi - anche a quelli che sono separati - corrisponde al testo di questa disposizione e non è in contraddizione né con il suo senso ed il suo scopo né con il diritto superiore (consid. 5.2 e 5.3). Pertanto, l'applicazione ai coniugi separati dell'art. 28 cpv. 4 1a frase OAVS non viola il principio dell'uguaglianza di trattamento e non porta ad un risultato arbitrario (consid. 5.4).
A maggior ragione, quindi, come ha già stabilito il TCA (STCA 30.2012.8 del 18 giugno 2012; 30.2009.5 dell'11 maggio 2009), il cumulo dei redditi e della sostanza dei coniugi deve avvenire anche quando essi sono separati (soltanto) di fatto, visto che il legame coniugale creatosi con il matrimonio, in una tale evenienza, non è ancora stato interrotto giudiziariamente.
Nel caso di specie, pertanto, la circostanza che i coniugi abbiano vissuto separatamente dal 1° gennaio 2011 fino al divorzio che è giunto tre anni dopo, ciò che ha permesso ad ognuno di costituire già allora un domicilio civile ed essere dunque tassati fiscalmente in maniera separata ciascuno per i propri redditi e la propria sostanza, non è un motivo, dal profilo dei contributi sociali, per non calcolare il contributo della moglie sulla base della sostanza e del reddito complessivo dei coniugi.
Accertato quindi che negli anni in esame la ricorrente era a tutti gli effetti ancora coniugata, il suo contributo va di conseguenza calcolato sulla base dei redditi sotto forma di rendite conseguiti dall'assicurata stessa e da suo marito, moltiplicati per venti, cui va aggiunta la sostanza netta detenuta da entrambi i coniugi in Svizzera ed all'estero. Il risultato così ottenuto va poi diviso per due conformemente a quanto prevede il citato art. 28 cpv. 4 OAVS.
A nulla valgono pertanto le rimostranze dell'assicurata secondo cui, vivendo separata dal marito, essa non ha beneficiato dei suoi (di lui) redditi, ma ora, comunque, deve pagare dei contributi calcolati anche sul reddito percepito dal coniuge.
Al riguardo, il TCA evidenzia che questa affermazione va respinta già solo per il fatto che il marito le versa(va) dei contributi alimentari (doc. 3b).
Inoltre, non va dimenticato il principio che fintanto che non v'è una sentenza di divorzio cresciuta in giudicato, i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC).
Infine, i contributi in esame, versati dall'assicurata, vanno unicamente conteggiati sul suo conto individuale e serviranno per calcolare la sua rendita di vecchiaia. Non si tratta, quindi, di fare fronte agli arretrati del marito, come sostenuto dall'assicurata.
Per il calcolo dei contributi della ricorrente senza attività lucrativa si tratta di stabilire il reddito conseguito sotto forma di rendita e la sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero dei coniugi.
Ad ogni buon conto, la stessa emerge dalle notifiche di tassazione IFD 2011 e IFD 2012 dei coniugi e va qui dunque confermata.
La somma di questi importi, pari a Fr. 54'746.- per l'anno 2011 ed a Fr. 54'438.- nel 2012, va dunque moltiplicata per venti (art. 28 cpv. 2 OAVS), per ottenere gli ammontari di Fr. 1'094'920.- rispettivamente di Fr. 1'088'760.-.
Infatti, i contributi dovuti come persona senza attività lucrativa vanno giustamente fissati per l'anno 2011 sulla base di una sostanza netta in Svizzera e all'estero di Fr. 966.- e di un reddito percepito sotto forma di rendita di Fr. 1'094'920.-. Dalla somma di questi importi, divisa per due ex art. 28 cpv. 4 OAVS essendo la ricorrente ancora coniugata, anche se separata di fatto, si ottiene così una sostanza determinante di Fr. 547'943.-.
Per l'anno 2012, alla sostanza di Fr. 2'717.- va sommato il reddito di Fr. 1'088'760.-, per ottenere un totale intermedio di Fr. 1'091'477.- che, diviso per due, dà una sostanza determinante di Fr. 545'738.-.
La Cassa di compensazione ha quindi correttamente calcolato i contributi AVS/AI/IPG per gli anni 2011 e 2012 arrotondando la sostanza determinante ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS) e, fondandosi sulla tabella indicata all'art. 28 cpv. 1 OAVS (oltre agli art. 3 cpv. 1bis LAI e art. 1bis cpv. 2 OAI per i contributi AI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG ed all'art. 36 cpv. 2 OIPG per i contributi IPG), ha inoltre computato le spese amministrative, ossia il 2% del contributo di Fr. 927.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dell'AVS, RS 831.143.41, valida per gli anni 2011 e 2012), così pure i contributi per gli assegni di famiglia e per gli assegni integrativi, fissando quindi l'importo di Fr. 946,95 quale contributo AVS/AI/IPG totale dovuto per ciascun anno di contribuzione.
In virtù di quanto esposto, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione sono tutte corrette, così pure i contributi AVS/AI/IPG stabiliti e pretesi nei confronti dell'interessata.
Questa norma prevede infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).
La Cassa fisserà quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora la ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).
Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi postula la riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo pagamento integrale non può essere esatto.
In proposito, come ha ricordato l'amministrazione, per potere procedere con la riduzione dei contributi occorre in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501). Infatti, i contributi personali di un assicurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche se egli non ne può disporre. In questa situazione, si giustifica al massimo la concessione di una proroga di pagamento (RCC 1978 pag. 522).
Secondo la giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).
Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
In concreto, siccome la decisione di condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di compensazione, che deve decidere su regolare istanza formulata dall'interessata, la scrivente autorità giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima istanza in merito ad un'implicita richiesta di condono della ricorrente, che lamenta problemi economici.
Fanno infatti difetto tanto una decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art. 52 LPGA) che rifiutano di concedere il citato condono e che devono entrambe essere emanate dalla Cassa. Solo quando l'amministrazione emetterà la decisione su opposizione negativa l'assicurata potrà, semmai, impugnarla mediante ricorso davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56 LPGA).
Tuttavia, questa specifica domanda di condono potrà essere inoltrata alla Cassa unicamente dopo che le decisioni di fissazione dei contributi del 28 gennaio 2014 che la ricorrente ha impugnato saranno cresciute in giudicato, ovvero quindi solo se il presente giudizio del TCA non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti