Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2012.8
Entscheidungsdatum
18.06.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2012.8

TB

Lugano 18 giugno 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2012 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 gennaio 2012 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

A. Con decisione definitiva del 5 luglio 2011 (doc. A2) la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per l'anno 2009 quale persona senza attività lucrativa. L'amministrazione si è basata sulla notifica di tassazione IFD 2009, ma ha considerato gli elementi di entrambi i coniugi, indipendentemente dalla separazione (fiscale) del domicilio, siccome dal 19 giugno 2009 l'assicurato era coniugato con __________.

La sostanza netta in Svizzera e all'estero era di Fr. 27'767.- ed il reddito percepito sotto forma di rendita ammontava a Fr. 88'300.- che, moltiplicato per 20 e sommato alla sostanza, dà una sostanza determinante di Fr. 896'883.- (Fr. 1'793'767.- : 2, siccome a quel tempo era ancora sposato) e quindi un contributo AVS/AI/IPG di Fr. 1'973,90, spese amministrative comprese.

B. Con decisione su opposizione del 9 gennaio 2012 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata presentata il 20 agosto 2011 (doc. 12). Argomentando che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione fiscale è definitiva, poiché la sostanza ed il reddito conseguito sotto forma di rendite dei due coniugi devono essere addizionati qualunque sia il loro regime matrimoniale e anche qualora i due coniugi siano tassati in modo separato, l'amministrazione ha confermato interamente la decisione formale. Essa si è fondata sulla comunicazione fiscale, vincolante e non contestata, ed ha considerato le pensioni di ogni genere e le indennità giornaliere dei coniugi quali redditi conseguiti in forma di rendita.

C. L'assicurato è insorto davanti a questo Tribunale l'8 febbraio 2012 (doc. I) contro la predetta decisione, contestando di dovere un contributo di Fr. 1'973,90, dato che non ha mai conseguito nel 2009 un reddito di Fr. 88'300.- né tanto meno possedeva in quell'anno una sostanza di Fr. 27'767.-. Il ricorrente ha osservato che sia l'intera sostanza sia quasi la metà del reddito percepito sotto forma di rendite appartengono all'ex moglie __________ (sposata il 19 giugno 2009 e da cui ha divorziato il 27 settembre 2010, doc. 4), da cui ha sin da subito mantenuto il domicilio civile separato per motivi economici, tanto che pure fiscalmente i coniugi sono stati tassati separatamente, ognuno sui propri redditi e sulla propria sostanza.

Di conseguenza, il ricorrente ha chiesto che anche i suoi contributi AVS/AI/IPG siano calcolati soltanto sulla sua persona e quindi unicamente sulla sua rendita pensionistica di Fr. 41'015.-.

D. Nella risposta del 24 febbraio 2012 (doc. III) la Cassa, dopo avere chiesto conferma alla competente autorità fiscale dei redditi e della sostanza del ricorrente e della sua ex moglie __________ per l'anno 2009 (docc. 3-7), ha esposto nuovamente le norme applicabili ed ha proposto la reiezione del ricorso, poiché nel 2009 il ricorrente era sposato e quindi vanno considerati anche i redditi e la sostanza del coniuge (art. 28 cpv. 4 OAVS).

L'amministrazione ha inoltre ricordato la possibilità, già illustrata all'assicurato, di chiedere la dilazione di pagamento, in seguito la riduzione dei contributi e da ultimo il condono dei contributi.

L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

  1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore nel 2009, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2009: Fr. 382.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 382.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, anch'esso nel tenore in essere nel 2009, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

  1. Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione francese valida dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2009, che al N. 2089 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2090 DIN): le rendite dell'AVS e dell'AI federale nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni) (art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).

  1. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di Fr. 382.- (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza ed al reddito conseguito in forma di rendita. Le prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita.

Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

L'art. 28 cpv. 4bis OAVS, nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2011, prevede che, alle condizioni dell'articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l'anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS).

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

  1. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

Questo Tribunale osserva, infine, che le comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34; N. 2105 DIN).

Invece, le comunicazioni di queste autorità concernenti il reddito conseguito in forma di rendita non sono vincolanti per le Casse di compensazione, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN).

  1. Va poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 312 N. 151 ad art. 9 LAVS).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).

  1. In specie, la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dal ricorrente sulla scorta della comunicazione dell'Ufficio di tassazione di __________ che, il 15 (doc. 4) ed il 22 dicembre 2011 (doc. 3), ad esplicita richiesta dell'amministrazione del 26 agosto 2011 (docc. 5 e 6), ha indicato sia la sostanza netta di __________ (doc. 3) detenuta in Svizzera (Fr. 15'648.-) al 31 dicembre 2009, sia il reddito conseguito sotto forma di rendite nel 2009 dall'assicurato (Fr. 41'015.-, doc. 4) e da sua moglie (Fr. 47'285.-, doc. 3), specificando trattarsi nel primo caso di una pensione e nel secondo di un'indennità giornaliera della __________.

Moltiplicando per 20 la somma di questi redditi conseguiti sotto forma di rendita e sommando il risultato ottenuto alla sostanza netta, sulla sostanza determinante che ne è scaturita, diviso due, la Cassa ha così calcolato in Fr. 1'973,90 i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa per il 2009.

L'insorgente non ha contestato l'obbligo di dover pagare i contributi quale persona senza attività lucrativa, ma ha chiesto che siano calcolati separatamente, ossia sulla base della sostanza privata di ogni singolo contribuente, dato che anche fiscalmente i coniugi sono stati tassati separatamente.

  1. Va innanzitutto rilevato che la circostanza che il ricorrente è divorziato dal settembre 2010 (doc. 4) è ininfluente, giacché i contributi dell'anno contestato (2009) devono essere calcolati sulla base dello stato di fatto in cui si trovava l'insorgente in quell'anno di calcolo dei contributi, ovvero quando era ancora coniugato.

Anche il fatto che l'interessato fosse separato di fatto non gli può essere d'aiuto poiché, per costante giurisprudenza, i contributi della singola persona sposata, senza attività lucrativa, sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS: “Si un assuré non-actif marié est soumis au paiement des cotisations, la fortune des deux conjoints doit être additionnée, quel que soit le régime matrimonial et même si les époux sont imposés fiscalement de manière séparée: la moitié de ce montant est prise en compte pour calculer les cotisations de cet assuré (art. 28 al. 4 RAVS)”).

Ciò, del resto, viene confermato anche dall'art. 28 cpv. 4 OAVS, il quale prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge (cfr. anche N. 2078 e seguenti DIN).

Come rileva Kieser, in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zurigo 1996, pag. 84 ad art. 10, „keine Bedeutung hat der zwischen den Eheleuten vereinbarte Güterstand (ZAK 1986 515 E 3b), und es ist auch nicht die Berufung darauf möglich, dass aus dem Vermögen des in Gütertrennung lebenden Ehegatten kein Nutzen gezogen wird (103 V 51).“.

Nella Pratique VSI 1996 pag. 25, l'introduzione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS è stata così giustificata:

" Faute de disposition légale ou réglementaire, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI 1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p. 248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial.

Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du réglement une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du réglement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des conjoints non actifs." (sottolineatura della redattrice)

Nel caso di specie, pertanto, la circostanza che i coniugi RI 1 hanno vissuto separatamente sin dal giorno del matrimonio nel giugno 2009 fino al divorzio che è giunto un anno dopo, costituendo così un domicilio civile proprio ciò che ha permesso loro di essere tassati fiscalmente in maniera separata ciascuno per i propri redditi e la propria sostanza, non è un motivo, dal profilo dei contributi sociali, per non calcolare il contributo del marito sulla base della sostanza e del reddito complessivo dei coniugi.

Accertato quindi che nel 2009 il ricorrente era coniugato, il suo contributo va di conseguenza calcolato sulla base delle rendite conseguite dall'assicurato stesso e da sua moglie, moltiplicate per venti, cui va aggiunta la sostanza netta detenuta da entrambi i coniugi in Svizzera ed all'estero. Il risultato così ottenuto va poi diviso per due conformemente a quanto prevede il citato art. 28 cpv. 4 OAVS.

  1. Il TCA evidenzia inoltre che le notifiche di tassazione IFD 2009 di entrambi i coniugi sono regolarmente cresciute in giudicato.

In tali circostanze, le informazioni ivi contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e cresciuti incontestati in giudicato, come confermato dalle comunicazioni del 6 settembre 2011 (doc. 3) e del 15 dicembre 2011 (doc. 4) dell'autorità di tassazione, espressamente interpellata dalla Cassa di compensazione.

Per il calcolo dei contributi del ricorrente senza attività lucrativa, si tratta di stabilire il reddito conseguito sotto forma di rendita e la sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero dei coniugi.

  1. Per quanto concerne la determinazione della sostanza netta in Svizzera ed all'estero da considerare per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa, la somma fissata dall'amministrazione (Fr. 27'767.-) non è stata contestata, come tale, dal ricorrente. È comunque opportuno verificarla anche nella presente sede.

Per l'anno 2009 (doc. 10), la Cassa di compensazione si è basata su una sostanza netta di Fr. 15'648.-, a cui ha dapprima dedotto il valore della sostanza immobiliare detenuta dall'insorgente in Ticino di Fr. 80'791.- (doc. 3) e poi ha aggiunto il valore totale di ripartizione degli immobili calcolato in Fr. 92'910.- (Fr. 80'791.- x 115 : 100), per ottenere una sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero pari a Fr. 27'767.- (Fr. 15'648.- - Fr. 80'791.- + Fr. 92'910.-).

La soluzione adottata dalla Cassa di compensazione è corretta. Essa si basa in effetti sul citato art. 29 cpv. 3 OAVS, secondo cui le autorità fiscali stabiliscono la sostanza determinante basandosi sulla tassazione cantonale cresciuta in giudicato e tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

Pertanto, è a giusta ragione che la sostanza immobiliare detenuta dall'insorgente in Ticino sia stata rivalutata secondo il coefficiente di rivalutazione del 115% valido nel nostro Cantone dal 2002 per gli immobili non agricoli e che il nuovo importo ottenuto sia stato conteggiato per fissare la sostanza determinante.

Si ottiene così l'importo di Fr. 27'767.- a titolo di sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero valida per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG giusta l'art. 29 cpv. 3 OAVS e che va dunque qui confermata.

  1. Per quanto concerne il reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere, la Cassa di compensazione ha accertato che nel 2009 il ricorrente ha percepito una rendita pensionistica ammontante a Fr. 41'015.- (doc. 4), mentre la (ex) moglie delle indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni di Fr. 47'287.-.

La somma, pari a Fr. 88'300.-, va dunque moltiplicata per venti, per ottenere l'importo di Fr. 1'766'000.- (art. 28 cpv. 2 OAVS).

  1. Alla luce di quanto precede, in applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, i calcoli effettuati dall'amministrazione per stabilire la sostanza determinante dell'assicurato sono corretti.

Infatti, i contributi dovuti come persona senza attività lucrativa vanno giustamente fissati per l'anno 2009 sulla base di una sostanza netta in Svizzera e all'estero di Fr. 27'767.- e di un reddito percepito sotto forma di rendita di Fr. 1'766'000.-. Dalla somma di questi importi, divisa per due ex art. 28 cpv. 4 OAVS essendo il ricorrente coniugato, si ottiene così una sostanza determinante di Fr. 896'883.- ({Fr. 27'767.- + [Fr. 88'300.- x 20]} : 2).

La Cassa di compensazione ha quindi correttamente calcolato i contributi AVS/AI/IPG per il 2009 arrotondando la sostanza determinante ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS) e, fondandosi sulla tabella indicata all'art. 28 cpv. 1 OAVS (oltre agli art. 3 cpv. 1bis LAI e art. 1bis cpv. 2 OAI per i contributi AI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG ed all'art. 36 cpv. 2 OIPG per i contributi IPG), ha inoltre computato le spese amministrative, ossia il 2% del contributo di Fr. 1'616.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dell'AVS, RS 831.143.41, valida per l'anno 2009), così pure i contributi per gli assegni di famiglia e per gli assegni integrativi, fissando quindi nell'importo di Fr. 1'973,90 il contributo AVS/AI/IPG totale dovuto per quell'anno di contribuzione.

In virtù di quanto esposto, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione sono tutte corrette, così pure i contributi AVS/AI/IPG stabiliti e pretesi nei confronti dell'interessato.

  1. Come indicato dalla Cassa di compensazione, all'assicurato resta sempre aperta dapprima la via del pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma anche in tal caso un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa.

Questa norma prevede infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).

La Cassa fisserà quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

  1. Eventualmente, inoltre, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi postula la riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo pagamento integrale non può essere esatto.

In proposito, come ha ricordato l'amministrazione, per potere procedere con la riduzione dei contributi occorre in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501). Infatti, i contributi personali di un assicurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche se egli non ne può disporre. In questa situazione, si giustifica al massimo la concessione di una proroga di pagamento (RCC 1978 pag. 522).

  1. Infine, a norma dell'art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.

Secondo la giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).

L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

In concreto, siccome la decisione di condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di compensazione, che deve decidere su regolare istanza formulata dall'interessato, la scrivente autorità giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima istanza in merito ad un'implicita richiesta di condono del ricorrente, che lamenta problemi economici.

Fanno infatti difetto tanto una decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art. 52 LPGA) che rifiutano di concedere il citato condono e che devono entrambe essere emanate dalla Cassa. Solo quando l'amministrazione emetterà la decisione su opposizione negativa l'assicurato potrà impugnarla mediante ricorso davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56 LPGA).

Tuttavia, questa specifica domanda di condono potrà essere inoltrata alla Cassa unicamente dopo che la decisione di fissazione dei contributi del 5 luglio 2011 che il ricorrente ha impugnato sarà cresciuta in giudicato, ovvero quindi solo se il presente giudizio del TCA non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente.

  1. Stante quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata ed il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

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Gerichtsentscheide

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