Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2011.19
Entscheidungsdatum
19.09.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2011.19

TB

Lugano 19 settembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 maggio 2011 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

Aa. Il 16 febbraio 2010 (doc. 2) la Cassa CO 1 di __________ ha emanato il conguaglio dei contributi personali dovuti da RI 1 per l'anno 2005 come indipendente. Dall'importo totale di Fr. 8'836,10 fissato precedentemente per contributi e spese, è stato dedotto il versamento degli acconti di Fr. 1'530.- effettuato nel corso del 2005, per ottenere un saldo a favore della Cassa di compensazione di Fr. 7'306,10, da versare all'amministrazione entro trenta giorni dalla data della fattura.

Il conguaglio richiesto è stato accreditato sul conto della Cassa soltanto in seguito, in virtù dell'ottenimento di una dilazione di pagamento (doc. 3).

Ab. La Cassa di compensazione ha emesso il 6 aprile 2010 (doc. 5) il conguaglio dei contributi personali dovuti dall'assicurato per l'anno 2006, dove sul totale di Fr. 8'748.- sono stati dedotti gli acconti di Fr. 1'530.- già versati e quindi all'interessato restavano ancora da pagare Fr. 7'218.- a saldo, accreditati sul conto dell'amministrazione grazie ad una dilazione di pagamento (doc. 6).

Ac. In data 10 maggio 2010 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha notificato all'assicurato il conguaglio dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 fissandolo nell'importo di Fr. 16'290,15, dato che i contributi totali e le spese ammontavano a Fr. 17'820,15 ed i versamenti effettuati fino a quel momento sempre a Fr. 1'530.-.

La somma richiesta a saldo è stata accreditata sul conto della Cassa anche in tal caso soltanto in un secondo tempo.

Ad. Il 10 agosto 2010 (doc. 11) l'amministrazione ha emanato il conguaglio dei contributi personali per l'anno 2008, fissando nell'importo di Fr. 24'324,50 il totale dei contributi dovuti e, tenuto conto che gli acconti versati assommavano sempre a Fr. 1'530.-, ha preteso dall'assicurato il pagamento a saldo di Fr. 22'794,50 entro 30 giorni, pagamento che invece è avvenuto dilazionato.

B. Con quattro distinte decisioni del 25 marzo 2011 (docc. 1, 4, 7 e 10) la Cassa ha fissato degli interessi di mora sui contributi personali AVS/AI/IPG/AFI dovuti per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 che l'assicurato, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, deve pagare a causa della discrepanza tra gli acconti versati e la fissazione definitiva dei contributi dovuti per quegli anni. L'amministrazione ha quindi calcolato in Fr. 1'142,60 gli interessi maturati sui contributi per il 2005 (doc. 1), rispettivamente in Fr. 815,75 per il 2006 (doc. 4), in Fr. 1'108,65 per l'anno 2007 (doc. 7) ed in Fr. 696,50 per l'anno 2008 (doc. 10), importi da saldare entro trenta giorni dalla data delle decisioni.

C. Con un'unica decisione su opposizione del 4 maggio 2011 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 22 aprile 2011 (doc. A2) dell'assicurato, che contestava di dovere degli interessi di mora per gli anni di contribuzione 2005, 2006, 2007 e 2008, avendo egli ricevuto le decisioni di tassazione solamente verso la fine del 2009 e nel 2010.

Secondo l'amministrazione, gli interessi sono stati richiesti in base all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché il conteggio finale (conguaglio) dei contributi (Fr. 7'306,10 per il 2005, Fr. 7'218.- per il 2006, Fr. 16'290,15 per il 2007 e Fr. 22'794,50 per l'anno 2008) è superiore al limite rilevante, ossia al 25% (Fr. 2'209.- rispettivamente Fr. 2'182.-, Fr. 4'455,05 e Fr. 6'081,10) dei contributi effettivamente dovuti per gli anni 2005 (Fr. 8'836,10), 2006 (Fr. 8'748.-), 2007 (Fr. 17'820,15) e 2008 (Fr. 24'324,50).

La Cassa ha inoltre evidenziato che l'obbligo di corrispondere interessi di mora è indipendente da una colpa, sia essa da attribuire al ritardo di una Cassa nel fissare i contributi o di un assicurato nel pagare i contributi o addirittura all'autorità fiscale. Visto che essa è vincolata alle indicazioni fornitele da quest'ultima, i contributi sono fissati soltanto dopo la notifica delle relative tassazioni.

D. Il 3 giugno 2011 (doc. I) l'assicurato ha formulato ricorso al TCA contestando la decisione impugnata e rinviando alla sua opposizione per le motivazioni ricorsuali.

Sulla scorta del decreto di completazione emesso dal Tribunale (doc. II), il 21 giugno 2011 (doc. III) l'interessato ha poi spiegato i motivi del rifiuto di pagare le somme stabilite dalla Cassa di compensazione a titolo di interessi di mora, "e cioè che i maggiori contributi AVS maturati sono in relazione al mancato riconoscimento di costi di gestione di un'operazione immobiliare.". Il ricorrente ha rilevato che negli anni in questione non era in grado di prevedere un utile imponibile superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti e di versare conseguentemente dei contributi volontari. La discrepanza è sorta dalle notifiche di tassazione fiscale relative agli anni 2005-2008, giunte a fine 2009, che hanno dato luogo ad un divario fra quanto egli si aspettava e quanto in realtà è stato deciso, poiché nel citato periodo fiscale l'assicurato "aveva aperta un'operazione immobiliare i cui esiti TUI sono stati superiori alle aspettative.". E malgrado i solleciti all'indirizzo del competente Ufficio di tassazione di emettere le relative decisioni fiscali, è solo nel periodo agosto 2009-aprile 2010 che l'interessato ha ricevuto tutti i conguagli per gli anni fiscali 2004-2008. Il ritardo con cui l'autorità fiscale ha emesso le sue decisioni - con conseguente ricezione del conguaglio di cinque anni fiscali in soli dieci mesi - l'ha quindi penalizzato ingiustamente e ha pertanto chiesto di rivedere gli interessi di mora.

E. Con risposta del 6 luglio 2011 (doc. V) la Cassa ha confermato la decisione su opposizione, ribadendo che le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS), che l'assicurato è tenuto a segnalarle le modifiche significative del suo reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS) e che l'obbligo di corrispondere interessi di mora è indipendente da una colpa della Cassa o dell'autorità fiscale.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VII).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Infatti, con STCA del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3) questo Tribunale ha emanato una decisione di principio concernente una fattispecie analoga alla presente, nella composizione di tre giudici, ed ha respinto il ricorso con argomentazioni che verranno riprese anche in questa sede (cfr. anche STCA del 2 maggio 2007, inc. n. 30.2007.6; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.16; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.21; STCA del 13 giugno 2007, inc. n. 30.07.22; STCA del 9 luglio 2007, inc. n. 30.07.12; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.23; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.24; STCA dell'11 luglio 2007, inc. n. 30.07.25; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.19; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.26; STCA del 25 luglio 2007, inc. n. 30.07.29; STCA del 4 settembre 2007, inc. n. 30.2007.28; STCA del 5 settembre 2007, inc. n. 30.2007.31; STCA del 17 settembre 2007, inc. n. 30.2007.27; STCA del 7 maggio 2008, inc. n. 30.2007.52; STCA del 13 maggio 2008, inc. n. 30.2007.74).

La STCA del 16 giugno 2008 (inc. n. 30.2008.3), emanata da questo Tribunale nella sua composizione plenaria, si fonda su due sentenze della nostra Massima istanza: STF 9C_202/2007 del 9 aprile 2008 = DTF 134 V 202 e STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008 (cfr. anche STCA del 21 luglio 2008, inc. n. 30.2007.57, STCA del 4 settembre 2008, inc. n. 30.2008.30), peraltro confermate nelle STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte del 26 settembre 2008 (cfr. anche STCA del 22 settembre 2008, inc. n. 30.2008.6; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e n. 30.2008.28; STCA dell'11 febbraio 2009, inc. n. 30.2008.52; STCA del 10 maggio 2010, inc. 30.2009.43; STCA del 29 marzo 2011, inc. n. 30.2010.28).

  1. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

Nella fattispecie, la decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 4 maggio 2011 dalla Cassa di compensazione, porta sugli interessi di mora maturati sugli anni di contribuzione 2005-2008.

Il ricorrente ha però chiesto al TCA di rivedere gli interessi di mora posti a suo carico per il periodo 2004-2008.

Stante quanto precede, senza una decisione impugnabile portante sull'anno 2004, il Tribunale non può pronunciarsi sulla richiesta ricorsuale di rivedere gli interessi di mora per il 2004.

Su questo punto, quindi, il ricorso va considerato irricevibile, mentre il TCA può entrare nel merito della verifica degli interessi di ritardo calcolati per gli anni di contribuzione 2005-2008.

  1. Gli interessi di mora pretesi dalla Cassa concernono il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, quindi riguardano un periodo successivo all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA (DTF 134 V 405 consid. 4.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, consid. 1).

nel merito

  1. L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008).

  1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.

Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).

In virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.

Secondo l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.

A norma dell'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.

Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).

È compito delle casse di compensazione domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

  1. Oltre ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della Legge contro il lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN), le lett. c e d dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sono state modificate e hanno il seguente tenore:

" c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare

nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;".

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN. 4009, 4010 e 4011 CIM.

  1. Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per gli anni 2005-2008.

Per l'anno di contribuzione 2005, l'assicurato ha versato dei contributi personali sotto forma di acconti per complessivi Fr. 1'530.- (doc. 3). Il 16 febbraio 2010 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 8'836,10 i contributi AVS/AI/IPG/AFI totali per quell'anno, spese amministrative comprese, emettendo una fattura di Fr. 7'306,10 a saldo.

Più specificatamente, il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2005 è stato richiesto all'assicurato il 16 febbraio 2010 ed il relativo versamento è stato accreditato alla Cassa nei mesi seguenti, avendo ottenuto una dilazione di pagamento (doc. A1 punto 4.1).

Gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2005, sono stati calcolati dal 1° gennaio 2007 al 16 febbraio 2010 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e l'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, quindi su 1'126 giorni di ritardo e sull'importo dovuto a conguaglio di Fr. 7'306,10, per un interesse di mora del 5% ammontante dunque a Fr. 1'142,60 (doc. 1).

Anche per l'anno di contribuzione 2006, l'assicurato ha versato dei contributi personali sotto forma di acconti per Fr. 1'530.- (doc. 6). Il 6 aprile 2010 (doc. 5) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 8'748.- i contributi AVS/AI/IPG/AFI complessivi per quell'anno, spese amministrative comprese, e ha quindi emesso una fattura di Fr. 7'218.- a saldo.

E meglio, il conguaglio dei contributi per il 2006 è stato richiesto all'assicurato il 6 aprile 2010 ed il relativo versamento è stato accreditato alla Cassa solo successivamente al termine (doc. 6).

Gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2006, sono stati calcolati dal 1° gennaio 2008 al 6 aprile 2010 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS in connessione con l'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, quindi su 816 giorni di ritardo e sull'importo a conguaglio di Fr. 7'198.- (sulla tassa di diffida di Fr. 20.- non maturano gli interessi di ritardo), per un interesse di mora del 5% pari a Fr. 815,75 (doc. 4).

L'assicurato ha versato degli acconti di Fr. 1'530.- (doc. 9) anche per l'anno di contribuzione 2007. Il 10 maggio 2010 (doc. 8) l'amministrazione ha poi calcolato in Fr. 17'820,15 i contributi personali per quell'anno comprese le spese amministrative e, a saldo, ha quindi emesso una fattura di Fr. 16'290,15.

Più specificatamente, il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2007 che la Cassa ha richiesto all'assicurato il 10 maggio 2010 le è stato accreditato oltre il termine di 30 giorni, avendo il debitore beneficiato di una dilazione di pagamento (doc. 9).

Gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2007, sono stati calcolati dal 1° gennaio 2009 al giorno della fatturazione, il 10 maggio 2010, in virtù del citato art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 2a frase OAVS, quindi su 490 giorni di ritardo e sull'importo a conguaglio di Fr. 16'290,15, per ottenere un interesse di mora del 5% corrispondente a Fr. 1'108,65 (doc. 7).

Infine, ritenuto, anche per il 2008, da un lato il versamento di Fr. 1'530.- quale acconto sui contributi personali dovuti, d'altro lato che l'amministrazione ha fissato in Fr. 24'324,50 i contributi dovuti per quell'anno, il 10 agosto 2010 (doc. 11) essa ha quindi emesso il conguaglio dei contributi, stabilendolo in Fr. 22'794,50.

In queste circostanze, gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2008, sono stati calcolati dal 1° gennaio 2010 al 10 agosto 2010, giorno della fatturazione, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e l'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, ossia su 220 giorni e sull'importo dovuto a conguaglio di Fr. 22'794,50, per un interesse di mora del 5% pari a Fr. 696,50 (doc. 10).

  1. In merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato le Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, AI e IPG (DRC).

Queste Direttive, nella versione in francese in vigore dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2011

  • applicabili, in specie, anziché la versione in essere nel periodo di contribuzione in oggetto, siccome più favorevole, come si vedrà, al ricorrente -, rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l'anno di contribuzione in virtù dell'art. 24 OAVS. I contributi da pagare sulla base del conteggio (ossia da compensare) corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come indicato, e gli acconti versati (N. 4024 DRC).

Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto fatturati o fissati in una decisione sono inferiori di almeno il 25% ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100% (N. 4025 DRC).

Se vengono riscossi interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, non si possono riscuotere contemporaneamente interessi di mora conformemente alla lett. e dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sui contributi da compensare (N. 4026 DRC).

Per il N. 4027 DRC (modificato dal 1° gennaio 2011), gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di compensazione se il pagamento giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2, in particolare 2a frase in fine OAVS) [in precedenza il testo era il seguente: fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS)] o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti.

Le DRC definiscono poi specificatamente al N. 4052 la nozione di pagamento, al N. 4054 segg. le modalità di calcolo degli interessi e al N. 4060 segg. la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.

  1. In concreto va evidenziato come l'assicurato, alla luce del reddito aziendale ritenuto dall'autorità fiscale e conseguentemente pure dalla Cassa di compensazione nel periodo d'interesse, abbia effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr. consid. 7).

Inoltre, è opportuno osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione fiscale (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, come è qui il caso per gli anni 2005-2008, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo (2010) il conseguimento effettivo del reddito.

In queste circostanze, le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (nel senso del limite del 25% dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.

In applicazione di questo disposto, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.

La soglia del 25% ha lo scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1).

  1. Quanto all'applicazione dei disposti OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi.

Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF 9C_632/2007, consid. 4.1 e DTF 134 V 405, consid. 7.2).

Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei dati (vecchi) a loro disposizione. L'assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note (spiacevoli) conseguenze.

In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).

  1. Nella fattispecie, d'avviso di questo Tribunale, la situazione non differisce dagli altri casi giudicati in precedenza fondandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (fra le ultime, STCA del 29 marzo 2011, inc. n. 30.2010.28; STCA del 10 maggio 2010, inc. n. 30.2009.43; STCA dell'11 febbraio 2009, inc. n. 30.2008.52; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e inc. n. 30.2008.28; STCA del 22 settembre 2008, inc. n. 30.2008.6).

Per quanto concerne l'obbligo dell'assicurato di informare la Cassa di compensazione riguardo ai suoi redditi da attività indipendente, il TCA evidenzia che l'insorgente avrebbe infatti dovuto farsi parte diligente - come senz'altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i redditi presumibilmente conseguiti nel 2005, nel 2006, nel 2007 e nel 2008 (art. 24 cpv. 4 OAVS).

Ciò avrebbe dovuto accadere non appena il suo tassatore - come l'assicurato ha riferito nella sua opposizione (doc. A2) - gli ha comunicato che l'emanazione delle relative notifiche di tassazione era stata sospesa "perché era in corso la tassazione degli utili immobiliari su un'operazione che stavo effettuando in comproprietà con altre persone" (doc. A2). Lo stesso assicurato ha argomentato che è a causa di quest'operazione immobiliare, che si è svolta in ambito condominiale e che è durata oltre quattro anni, che si sono prodotti maggiori (ed imprevisti) costi di gestione, che egli ha sì comunque insinuato presso la competente autorità fiscale, la quale tuttavia non li ha riconosciuti come tali nell'ambito della fissazione della tassa sugli utili immobiliari (doc. III). Ciò ha comportato un importante aumento del reddito imponibile del ricorrente e, conseguentemente, dei contributi dovuti sul reddito aziendale fissato dall'Ufficio di tassazione.

In queste circostanze si può quindi affermare che l'assicurato, nel corso degli anni, avrebbe dovuto intuire che il protrarsi dell'emanazione delle notifiche di tassazione del periodo 2005-2008 era diventato problematico a causa dell'operazione immobiliare che aveva condotto in quegli anni e che gli aveva cagionato maggiori spese di gestione. Egli, vista anche la sua professione di fiduciario immobiliare, aveva le conoscenze per potere e dovere immaginare che l'autorità fiscale competente a decidere sulla TUI avrebbe anche potuto non ammettere le maggiori spese di gestione sorte nel lasso di tempo d'attesa di quattro anni e che pertanto il suo reddito netto avrebbe potuto essere anche maggiore di quello che aveva ipotizzato in un primo tempo.

Stanti così le cose, l'interessato avrebbe dovuto avvisare subito la Cassa di compensazione del contrattempo creatosi con l'autorità fiscale e quindi renderla attenta che il suo reddito aziendale, così come da egli stesso dichiarato, avrebbe anche potuto non essere confermato dall'Ufficio di tassazione. Di conseguenza, al fine di evitare di incorrere in qualche sanzione a livello assicurativo, l'assicurato avrebbe dovuto, per tutelarsi nei confronti della Cassa di compensazione, segnalarle sia il suo reddito lordo sia le spese che aveva dichiarato anche all'autorità fiscale - ed in particolare i maggiori oneri di gestione -, cosicché anche la Cassa potesse rendersi conto se alcune spese (dubbie) non potevano essere dedotte dal reddito lordo. In tal caso, essa avrebbe potuto subito fissare adeguati contributi personali AVS/AI/IPG da versare per quegli anni ed eventualmente calcolare i contributi personali (provvisori) tenendo conto di queste poste e, successivamente, se del caso, ridurli al momento dell'emanazione della decisione definitiva di fissazione dei contributi non appena l'autorità fiscale avesse emesso la sua notifica di tassazione.

Questa inattività dell'assicurato, a mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, citate STF 9C_632/2007 consid. 4.1; DTF 134 V 202, consid. 3.4; DTF 134 V 405, consid. 7.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligarlo a pagare degli interessi moratori.

Il ricorrente avrebbe dovuto, e potuto, versare, entro il 1° gennaio dell'anno seguente la fine dell'anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.

Riguardo all'esigibilità del debito contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza (citata DTF 134 V 405, consid. 5.3.3) ha confermato che in realtà né il debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H 154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1).

In questo senso, va osservato che quando l'assicurato ha ricevuto - verosimilmente a fine 2009 e nel 2010, visto che le notifiche di tassazione gli sono giunte tra agosto 2009 ed aprile 2010 - le decisioni di fissazione dei contributi con l'indicazione dei contributi personali definitivi, egli era comunque già in ritardo con il pagamento dei contributi a saldo per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008.

Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato le decisioni di conguaglio (nel 2010) non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato.

Alla stessa stregua, totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale le sue dichiarazioni fiscali, quando quest'ultima gli ha notificato le tassazioni 2005, 2006, 2007 e 2008 e quando il fisco le ha trasmesse alla Cassa di compensazione giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS.

La data della comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora, la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun ritardo né una negligenza nell'agire nei confronti del ricorrente.

Il pagamento delle somme a conguaglio, in virtù dell'ottenimento della dilazione di pagamento, è avvenuto nel corso del 2010 e del 2011; quindi egli si è trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del citato disposto dell'OAVS.

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2005 al 2011) egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2).

  1. In generale, l'assicurato conosce sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La realtà evidenzia anche che l'assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come sottolineato anche dal Tribunale federale (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1), sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in Ticino a seguito del cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla tassazione biennale prenumerando a quella annuale postnumerando.

Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell'avviso alle Casse preposte all'applicazione della LAVS, i rappresentanti dell'amministrazione hanno osservato che l'attesa dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale.".

Tale evidenza, che deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________, nulla toglie agli obblighi dell'assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di versamento di interessi moratori.

In specie, le richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base delle notifiche di tassazione fiscale conosciute dalla Cassa a quel momento, verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 2001/2002 portante sui redditi conseguiti negli anni 1999 e 2000, corrispondente, probabilmente, agli inizi dell'attività come indipendente visto l'importo contenuto.

Più concretamente, se non al termine dell'anno per il quale il contributo era chiesto, ma almeno nel 2006 (per quanto conseguito sino al 31 dicembre 2005) rispettivamente nel 2007 (per i redditi del 2006), nel 2008 (per quanto incassato nell'anno 2007) e nell'anno 2009 (per i redditi aziendali ricavati nel 2008), l'assicurato poteva presumere – più o meno, fermo restando la problematica dell'incognita della tassazione dell'operazione immobiliare come esposto al considerando 11 - l'entità del proprio reddito quale indipendente (DTF 134 V 405, consid. 5.3.2).

Il ricorrente medesimo poteva quindi - se si fosse attivato come esposto al considerando 11 - disporre dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2005, nel 2006, nel 2007 e nel 2008 prima ancora che fossero emesse le decisioni di fissazione del conguaglio per i contributi personali (nel 2010).

L'assicurato, nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all'art. 26 LPGA (DTF 134 V 202, consid. 3.1, DTF 134 V 405, consid. 5.2; STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008, citate STF 9C_632/2007, consid. 3, STF 9C_623/2007 e STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008) ed alla Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi redditi (presunti) conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS.

Se vi avesse provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati negli anni 2005-2009 si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere – manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti per il 2005, il 2006, il 2007 ed il 2008 e ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405, consid. 7.4).

Come detto, alla Cassa non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).

L'amministrazione, come indicato, non poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti negli anni 2005-2008 divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e più recenti, visto che l'assicurato non l'ha avvisata della questione TUI in corso con l'autorità fiscale, la Cassa non era infatti nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - le decisioni di fissazione dei contributi definitivi sono giunte soltanto (nel 2009 e) nel 2010, ossia unicamente una volta conosciuti dall'amministrazione (e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato negli anni contributivi in oggetto.

  1. Vero è che le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 OAVS trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurato dal suo obbligo di notificare convenientemente all'amministrazione le modifiche significative per la percezione di acconti sufficienti.

L'art. 27 OAVS si riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art. 24 OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la marginale).

Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto all'assicurato. Infatti, questo disposto permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Per fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la trasmissione delle notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale, essa non può procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e, conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.

Stanti le considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la quale ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili.

Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente - che aveva sicuramente un primario interesse a definire la questione - per non averle tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze - peraltro da lui facilmente riconoscibili, ritenuto sia che era stato avvisato dal suo tassatore della problematica esistente con la TUI che ha comportato (anche) il ritardo nell'emanazione delle notifiche di tassazione sia anche, soprattutto, stante la sua professione di fiduciario immobiliare - fra il suo reddito (presumibilmente) effettivo e gli acconti versati in precedenza. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF 134 V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1).

Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela corretta, mentre le contestazioni del ricorrente in proposito vanno integralmente respinte.

  1. La questione dell'accollamento di interessi di mora all'assicurato "per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il 21 dicembre 2006 l'ha sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Come rammentato nella citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3, consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:

" (…) Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.

Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi.".

Occorre ancora evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora che sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A1 punto 3.1). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 degli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare. Era dunque necessario notificarle le variazioni rilevanti (del 25%) del reddito da attività lucrativa conseguito, onde evitare il pagamento di interessi di mora.

Va comunque osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:

" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.

Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.".

In conclusione, il Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.

Di conseguenza, questa stessa frase prevede che l'addebito di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Questi concetti sono stati in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF 134 V 202), poi ancora nella menzionata sentenza del 29 agosto 2008 (DTF 134 V 405, consid. 7.1) e nelle successive del 26 settembre 2008 (STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2) concernenti peraltro casi ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa.

Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2).

Queste precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio. Conseguentemente, alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa per avere, semmai, tardato ad emanare le decisioni di fissazione dei contributi personali riferite al 2005-2008. Come visto, invece, gli interessi di mora sono diventati esigibili di per sé stessi al 1° gennaio 2007 per l'anno di contribuzione 2005, al 1° gennaio 2008 per i contributi dovuti nel 2006, al 1° gennaio 2009 per i contributi personali del 2007 ed al 1° gennaio 2010 per i contributi dovuti nel 2008.

  1. Gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che finché tutti i contributi personali dell'assicurato esatti per gli anni 2005-2008 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.

L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.

Al riguardo, come visto, il N. 4027 DRC, nella versione in essere dal 1° gennaio 2011, prevede che gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di compensazione se il pagamento giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi.

Questa soluzione è più favorevole agli assicurati, poiché nella versione precedente delle Direttive gli interessi di mora decorrevano fino al pagamento totale dei contributi dovuti a saldo e quindi essi maturavano anche durante i trenta giorni di tempo concessi dalla Cassa per effettuare il pagamento dei contributi da conguagliare, aumentando così l'importo da versare.

In concreto, con le decisioni del 16 febbraio 2010 rispettivamente del 6 aprile 2010, del 10 maggio 2010 e del 10 agosto 2010, la Cassa ha fissato i contributi personali ancora dovuti dall'assicurato per gli anni di contribuzione 2005, 2006, 2007 e 2008. Ciò significa, dunque, che non tutti i contributi personali per quegli anni erano già stati pagati dall'interessato, come dimostrano i relativi conteggi di conguaglio dei contributi personali.

In virtù di quanto precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sulle somme rimaste scoperte fino al momento della fatturazione dei conguagli.

Ora, dalla decisione su opposizione (cfr. punto 4.1) si evince che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto delle dilazioni di pagamento per fare fronte al versamento dei conguagli richiestigli nel corso del 2010. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2005 e 2006 (Fr. 1'530.-) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2005 (Fr. 8'836,10).

In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 7'306,10), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 2'209.-), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 8'836,10).

Pertanto, sulla differenza ancora esatta per il 2005 - siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 7'306,10) e quindi non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2006) l'anno di contribuzione (2005), quindi dal 1° gennaio 2007 (cfr. consid. 7).

Alla stessa conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel 2006, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, ma dal 1° gennaio 2008, dato che il conteggio finale dei contributi personali ancora da conguagliare (Fr. 7'198.-) è superiore al 25% (Fr. 2'182.-) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in totale per quell'anno di contribuzione (Fr. 8'728.-).

I medesimi parametri devono essere applicati ai contributi per il 2007. Sulla somma da versare a conguaglio (Fr. 16'290,15), il ricorrente deve pagare degli interessi di mora del 5% dal 1° gennaio 2009, siccome il saldo è superiore al 25% (Fr. 4'455,05) dei contributi dovuti complessivamente per il 2007 (Fr. 17'820,15).

Infine, ritenuto che i contributi definitivi da versare per l'anno 2008 ammontano a Fr. 24'324,50 e che gli acconti già corrisposti alla Cassa sono pari a Fr. 1'530.-, il conguaglio dei contributi ancora dovuti è di Fr. 22'794,50. Poiché questo saldo è (di gran lunga) superiore al 25% (Fr. 6'081,10) dei contributi totali, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% dal 1° gennaio 2010.

Questi interessi decorrono poi, nel caso concreto, fino al momento della fatturazione da parte della Cassa di compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS), siccome l'assicurato ha chiesto ed ottenuto una dilazione di pagamento. In tal caso, la Cassa provvederà poi, in separata sede, a calcolare dal momento della decisione definitiva degli altri interessi di ritardo sugli importi versati a conguaglio, poiché l'assicurato ha beneficiato della dilazione di pagamento.

Ne discende che, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando degli interessi di mora fino al momento della fatturazione del conguaglio, misura peraltro più favorevole all'assicurato.

In altri termini, si ha un interesse di ritardo che va calcolato dal 1° gennaio 2007 al 16 febbraio 2010 (1'126 giorni) per i contributi personali relativi all'anno 2005, fissandoli in Fr. 1'142,60 ([Fr. 7'306,10 x 5 x 1126] : [360 x 100]), rispettivamente dal 1° gennaio 2008 al 6 aprile 2010 (816 giorni) per i contributi personali dovuti per il 2006, cifrandoli in Fr. 815,75, dal 1° gennaio 2009 al 10 maggio 2010 (490 giorni) per i contributi AVS/AI/IPG/AFI stabiliti per il 2007, calcolati quindi in Fr. 1'108,65 ([Fr. 16'290,15 x 5 x 490] : [360 x 100]) ed infine dal 1° gennaio 2010 al 10 agosto 2010 (220 giorni) per i contributi personali fissati per il 2008, per ottenere la somma di Fr. 696,50.

Occorre infine specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora.

L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso, implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per determinare l'oggetto da addebitare con interessi moratori.

  1. Tutto ben considerato, ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente, in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, gli ammontari di Fr. 1'142,60, di Fr. 815,75, di Fr. 1'108,65 e di Fr. 696,50 per interessi di ritardo sui contributi personali dovuti per gli anni di contribuzione 2005, 2006, 2007 e 2008.

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata ed il ricorso va integralmente respinto.

  1. Il ricorrente ha chiesto l'audizione di sé stesso per esporre più ampiamente i fatti (doc. III).

A questo proposito va rammentato che un'audizione può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009; STF I 472/06 del 21 agosto 2007; nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica” (l'assicurato ha chiesto solo "di essere sentito per esporre più ampiamente i fatti", doc. III pag. 2), questo TCA rinuncia all'audizione del ricorrente, poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2; cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009, dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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