Raccomandata
Incarto n. 30.2010.28
TB
Lugano 29 marzo 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 ottobre 2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
Aa. L'11 aprile 2008 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha emanato il conguaglio dei contributi personali dovuti da RI 1 per l'anno 2005 come indipendente. Dall'importo totale di Fr. 8'964,15 fissato precedentemente per contributi e spese, è stato dedotto il versamento degli acconti di Fr. 1'229,80 già effettuato nel corso del 2005, per ottenere un saldo a favore della Cassa di compensazione di Fr. 7'734,35, da versare all'amministrazione entro trenta giorni dalla data della fattura.
Il conguaglio richiesto è stato accreditato sul conto della Cassa il 19 maggio 2008 (doc. 1).
Ab. La Cassa di compensazione ha emesso il 16 settembre 2008 (doc. 4) il conguaglio dei contributi personali dovuti dall'assicurato per l'anno 2006, dove sul totale di Fr. 9'948,55 sono stati dedotti gli acconti di Fr. 1'229,80 già versati e quindi all'interessato restavano ancora da pagare Fr. 8'718,75 a saldo, accreditati poi sul conto dell'amministrazione il 19 novembre 2008 (doc. 3).
Ac. In data 29 marzo 2009 (doc. 6) la Cassa di compensazione ha notificato a RI 1 il conguaglio dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 fissandolo nell'importo di Fr. 7'340,35, dato che i contributi totali e le spese ammontavano a Fr. 8'570,15 ed i versamenti effettuati sempre a Fr. 1'229,80.
La somma richiesta a saldo è stata accreditata sul conto della Cassa il 2 aprile 2009 (doc. 5).
B. Con tre distinte decisioni del 29 settembre 2010 (docc. 1, 3 e 5) la Cassa ha fissato degli interessi di mora sui contributi personali AVS/AI/IPG/AFI dovuti per gli anni 2005 (doc. 1), 2006 (doc. 3) e 2007 (doc. 5) che l'assicurato, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, deve pagare a causa della discrepanza tra gli acconti versati e la fissazione definitiva dei contributi dovuti per quegli anni. L'amministrazione ha quindi calcolato in Fr. 536,05 gli interessi maturati sui contributi per il 2005 (doc. A), rispettivamente in Fr. 386,30 per il 2006 (doc. B) ed in Fr. 93,80 per l'anno 2007 (doc. C), importi da saldare entro trenta giorni dalla data delle decisioni.
C. Con decisione su opposizione del 29 ottobre 2010 (doc. E) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 22 ottobre 2010 (doc. D) dell'assicurato, che contestava di dovere degli interessi di mora per gli anni di contribuzione 2005, 2006 e 2007. Secondo l'amministrazione, gli interessi sono stati richiesti in base all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché il conteggio finale (conguaglio) dei contributi dovuti (Fr. 7'734,35 per il 2005, Fr. 8'718,75 per il 2006 e Fr. 7'340,35 per il 2007) è superiore al limite rilevante, ossia al 25% (Fr. 2'241,05 rispettivamente Fr. 2'487,15 e Fr. 2'142,55) dei contributi effettivamente dovuti per gli anni 2005 (Fr. 8'964,15), 2006 (Fr. 9'948,55) e 2007 (Fr. 8'570,15). La Cassa ha inoltre evidenziato che l'obbligo di corrispondere interessi di mora è indipendente da una colpa, sia essa da attribuire al ritardo di una Cassa nel fissare i contributi o di un assicurato nel pagare i contributi o addirittura all'autorità fiscale. Visto che essa è vincolata alle indicazioni fornitele da quest'ultima, i contributi sono fissati dopo la notifica della tassazione.
D. Il 25 novembre 2009 (doc. I) l'assicurato ha formulato ricorso al TCA, contestando il principio stesso dell'addebito di interessi di mora ex art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Il ricorrente ha osservato di essere affiliato alla Cassa dal 1999 e di non avere mai ricevuto, prima d'ora, delle decisioni su interessi di ritardo. A suo dire, la Cassa di compensazione sapeva ben prima del 2005 che il suo reddito netto era notevolmente cambiato, giacché nel 2003 (doc. F) e nel 2004 (doc. G) essa ha emesso le decisioni definitive di fissazione dei contributi per gli anni di contribuzione 2001 (Fr. 6'218,45) e 2002 (Fr. 7'823,10). Quindi, l'amministrazione era al corrente del notevole cambiamento dei suoi redditi prima del 2005 ma, nonostante ciò, non ha provveduto a modificare gli acconti dovuti dal ricorrente. Questa negligenza è dunque unicamente attribuibile alla Cassa, motivo per il quale egli non può essere ora penalizzato con il carico di interessi di mora.
E. Con risposta del 22 novembre 2010 (doc. III) l'amministrazione ha confermato la decisione su opposizione, ribadendo che le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS), che l'assicurato è tenuto a segnalarle le modifiche significative del suo reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS) e che l'obbligo di corrispondere interessi di mora è indipendente da una colpa.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
Infatti, con STCA del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3) questo Tribunale ha emanato una decisione di principio concernente una fattispecie analoga alla presente, nella composizione di tre giudici, ed ha respinto il ricorso con argomentazioni che verranno riprese anche in questa sede (cfr. anche STCA del 2 maggio 2007, inc. n. 30.2007.6; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.16; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.21; STCA del 13 giugno 2007, inc. n. 30.07.22; STCA del 9 luglio 2007, inc. n. 30.07.12; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.23; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.24; STCA dell'11 luglio 2007, inc. n. 30.07.25; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.19; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.26; STCA del 25 luglio 2007, inc. n. 30.07.29; STCA del 4 settembre 2007, inc. n. 30.2007.28; STCA del 5 settembre 2007, inc. n. 30.2007.31; STCA del 17 settembre 2007, inc. n. 30.2007.27; STCA del 7 maggio 2008, inc. n. 30.2007.52; STCA del 13 maggio 2008, inc. n. 30.2007.74). La STCA del 16 giugno 2008 (inc. n. 30.2008.3), emanata da questo Tribunale nella sua composizione plenaria, si fonda su due sentenze della nostra Massima istanza: STF 9C_202/2007 del 9 aprile 2008 = DTF 134 V 202 e STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008 (cfr. anche STCA del 21 luglio 2008, inc. n. 30.2007.57, STCA del 4 settembre 2008, inc. n. 30.2008.30), peraltro confermate nelle STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte del 26 settembre 2008 (cfr. anche STCA del 22 settembre 2008, inc. n. 30.2008.6; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e n. 30.2008.28; STCA dell'11 febbraio 2009, inc. n. 30.2008.52; STCA del 10 maggio 2010, inc. 30.2009.43).
nel merito
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008).
Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
In virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.
Secondo l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.
A norma dell'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.
Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).
È compito delle casse di compensazione domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).
A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).
Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN. 4009, 4010 e 4011 CIM.
Per l'anno di contribuzione 2005, l'assicurato ha versato dei contributi personali sotto forma di acconti per complessivi Fr. 1'229,80 (doc. 1). L'11 aprile 2008 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 8'964,15 i contributi AVS/AI/IPG/AFI totali per quell'anno, spese amministrative comprese, emettendo una fattura di Fr. 7'734,35 a saldo (doc. 2).
Più specificatamente, il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2005 è stato richiesto all'assicurato l'11 aprile 2008 ed il relativo versamento è stato accreditato alla Cassa il 19 maggio seguente (doc. 1).
Gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2005, sono stati calcolati dal 1° gennaio 2007 al 19 maggio 2008 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, quindi su 499 giorni di ritardo e sull'importo a conguaglio di Fr. 7'734,35, per un interesse di mora del 5% ammontante dunque a Fr. 536,05 (doc. 1).
Per l'anno di contribuzione 2006, l'assicurato ha versato dei contributi personali sotto forma di acconti per Fr. 1'229,80 (doc. 3). Il 16 settembre 2008 (doc. 4) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 9'948,55 i contributi AVS/AI/IPG/AFI complessivi per quell'anno, spese amministrative comprese, e ha emesso una fattura di Fr. 8'718,75 a saldo (doc. 4).
E meglio, il conguaglio dei contributi per il 2006 è stato richiesto all'assicurato il 16 settembre 2008 ed il relativo versamento è stato accreditato alla Cassa il 19 novembre 2008 (doc. 1).
Gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2006, sono stati calcolati dal 1° gennaio 2008 al 19 novembre 2008 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, quindi su 319 giorni di ritardo e sull'importo a conguaglio di Fr. 8'718,75, per un interesse di mora del 5% pari a Fr. 386,30 (doc. 3).
Infine, anche per l'anno di contribuzione 2007 l'assicurato ha versato degli acconti di Fr. 1'229,80 (doc. 5) per contributi personali. Il 13 marzo 2009 (doc. 6) l'amministrazione ha poi calcolato in Fr. 8'570,15 i contributi personali per quell'anno comprese le spese amministrative e, a saldo, ha quindi emesso una fattura di Fr. 7'340,35 (doc. 6).
Più specificatamente, il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2007 che la Cassa ha richiesto all'assicurato il 13 marzo 2009 le è stato accreditato il 2 aprile 2009 (doc. 5).
Gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2007, sono stati calcolati dal 1° gennaio 2009 al successivo 2 aprile 2009 in virtù del citato art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, quindi su 92 giorni di ritardo e sull'importo a conguaglio di Fr. 7'740,35, per ottenere un interesse di mora del 5% corrispondente a Fr. 93,80 (doc. 5).
Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).
Per il N. 2032 CIM, gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti.
La CIM definisce poi specificatamente, al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi nonché, al N. 4020, la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.
Inoltre, è opportuno osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione fiscale (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, come è qui il caso per il 2005, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento effettivo del reddito.
In queste circostanze, le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il limite del 25% dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.
In applicazione di questo disposto, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.
La soglia del 25% ha lo scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1).
Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF 9C_632/2007, consid. 4.1 e DTF 134 V 405, consid. 7.2).
Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei dati (vecchi) a loro disposizione. L'assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note (spiacevoli) conseguenze.
In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).
Per quanto concerne l'obbligo dell'assicurato di informare la Cassa di compensazione riguardo ai suoi redditi da attività indipendente, il TCA evidenzia che l'insorgente avrebbe infatti dovuto farsi parte diligente - come senz'altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i redditi presumibilmente conseguiti nel 2005, nel 2006 e nel 2007 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse subito fissare adeguati contributi personali AVS/AI/IPG/AFI da versare per quegli anni.
Questa inattività, a mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, citate STF 9C_632/2007 consid. 4.1; DTF 134 V 202, consid. 3.4; DTF 134 V 405, consid. 7.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligarlo a pagare degli interessi moratori.
Il ricorrente avrebbe dovuto, e potuto, versare, entro il 1° gennaio dell'anno seguente la fine dell'anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.
Riguardo all'esigibilità del debito contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza ha ancora di recente (citata DTF 134 V 405, consid. 5.3.3) confermato che in realtà né il debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H 154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1).
In questo senso, va osservato che quando nel 2008 e nel 2009 l'assicurato ha ricevuto le decisioni di fissazione dei contributi con l'indicazione dei contributi personali definitivi, egli era comunque già in ritardo con il pagamento del saldo per gli anni 2005, 2006 e 2007.
Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato le decisioni di conguaglio (nel 2008 e nel 2009) non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato.
Alla stessa stregua, totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale le sue dichiarazioni fiscali, quando quest'ultima gli ha notificato le tassazioni 2005, 2006 e 2007 e quando il fisco le ha trasmesse alla Cassa di compensazione.
La data della comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora, la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun ritardo né una negligenza nell'agire nei confronti del ricorrente.
Il pagamento delle somme a conguaglio è avvenuto nel corso del 2008 e del 2009, quindi egli si è trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del citato disposto dell'OAVS.
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2005 al 2010) egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2).
Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell'avviso alle Casse preposte all'applicazione della LAVS, i rappresentanti dell'amministrazione hanno osservato che l'attesa dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale.".
Tale evidenza, che deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________, nulla toglie agli obblighi dell'assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di versamento di interessi moratori.
In specie, le richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base delle notifiche di tassazione fiscale conosciute dalla Cassa a quel momento, verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 2001/2002, portante sui redditi conseguiti negli anni 1999 e 2000, ossia agli inizi dell'attività come indipendente.
Più concretamente, se non al termine dell'anno per il quale il contributo era chiesto, ma almeno certamente nel 2006 (per quanto conseguito sino al 31 dicembre 2005), rispettivamente nel 2007 (per i redditi del 2006) e nel 2008 (per quanto incassato nell'anno 2007) l'assicurato conosceva – più o meno - l'entità del proprio reddito quale indipendente (DTF 134 V 405, consid. 5.3.2), e ciò senza la necessità di attendere le relative notifiche di tassazione.
Il ricorrente medesimo disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2005, nel 2006 e nel 2007 prima ancora che fossero emesse le decisioni di fissazione del conguaglio per i contributi personali (nel 2008 e nel 2009).
L'assicurato, nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all'art. 26 LPGA (DTF 134 V 202, consid. 3.1, DTF 134 V 405, consid. 5.2; STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008, citate STF 9C_632/2007, consid. 3, STF 9C_623/2007 e STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008) ed alla Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi redditi conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS.
Se vi avesse provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati negli anni 2005-2008 si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere – manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti per il 2005, il 2006 ed il 2007 e ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405, consid. 7.4).
Come detto, alla Cassa non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).
L'amministrazione, come indicato, non poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti negli anni 2005-2007 divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e più recenti, la Cassa non era infatti nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - le decisioni di fissazione dei contributi definitivi sono giunte soltanto nel 2008 e nel 2009, ossia unicamente una volta conosciuti dall'amministrazione (e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato negli anni contributivi in oggetto.
Questa tesi non lo soccorre.
Il TCA evidenzia, al riguardo, che i dati utilizzati per fissare i contributi dovuti per gli anni 2001 e 2002 sono stati tratti dalla dichiarazione d'imposta 2003A che, va osservato, è particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione dal sistema di tassazione biennale praenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando (cosiddetto vuoto di tassazione).
Pertanto, i redditi dichiarati dall'assicurato come conseguiti nel biennio di vuoto di tassazione non potevano fungere da base certa per la fissazione di nuovi acconti, più elevati rispetto ai precedenti. Poteva infatti capitare, come è occorso in tanti casi, che i contribuenti dichiarassero dei redditi (molto) superiori agli anni precedenti (e futuri), proprio perché questi importi non sarebbero stati tassati (in maniera ordinaria). Ma ciò avrebbe comportato la richiesta, da parte della Cassa, di acconti più consistenti che poi, per gli anni successivi, si sarebbero potuti rivelare esagerati alla luce di redditi più contenuti conseguiti in seguito.
Spettava dunque unicamente all'assicurato farsi parte diligente e segnalare alla Cassa di compensazione l'aumento dei redditi.
Vero è che le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 OAVS trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurato dal suo obbligo di notificare convenientemente all'amministrazione le modifiche significative per la percezione di acconti sufficienti.
L'art. 27 OAVS si riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art. 24 OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la marginale).
Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto all'assicurato. Infatti, questo disposto permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Per fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la trasmissione delle notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale, essa non può procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e, conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.
Stanti le considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la quale ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili. Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente - che aveva sicuramente un primario interesse a definire la questione - per non averle tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze - peraltro da lui facilmente riconoscibili - fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati in precedenza. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF 134 V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1).
Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela corretta, mentre le contestazioni del ricorrente in proposito vanno integralmente respinte.
Come rammentato nella citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3, consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:
" (…) Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.
Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.
Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi.".
Occorre ancora evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora che sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. E punto 3.1). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 degli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare. Era dunque necessario notificarle le variazioni rilevanti (del 25%) del reddito da attività lucrativa conseguito, onde evitare il pagamento di interessi di mora.
Va comunque osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).
Sempre a proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:
" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.
Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.".
In conclusione, il Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.
Di conseguenza, questa stessa frase prevede che l'addebito di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Questi concetti sono stati in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF 134 V 202), poi ancora nella menzionata sentenza del 29 agosto 2008 (DTF 134 V 405, consid. 7.1) e nelle successive del 26 settembre 2008 (STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2) concernenti peraltro casi ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa.
Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2).
Queste recenti precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio. Conseguentemente, alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa per avere, semmai, tardato ad emanare le decisioni di fissazione dei contributi personali riferite al 2005-2007. Come visto, invece, gli interessi di mora sono diventati esigibili di per sé stessi al 1° gennaio 2007 per l'anno di contribuzione 2005, al 1° gennaio 2008 per i contributi dovuti nel 2006 ed al 1° gennaio 2009 per i contributi personali del 2007.
E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.
Con decisioni dell'11 aprile 2008 rispettivamente del 16 settembre 2008 e del 13 marzo 2009, la Cassa ha fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2005, il 2006 ed il 2007. Ciò significa, dunque, che non tutti i contributi personali per quegli anni erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sulle somme rimaste scoperte.
Ora, dagli atti si evince che il ricorrente ha pagato nel corso del 2008 e del 2009 i contributi da compensare fissati con le predette decisioni. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nell'anno 2008 (Fr. 1'229,80) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2005 (Fr. 8'964,15).
In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 7'734,35), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 2'241,05), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 8'964,15).
Pertanto, sulla differenza ancora esatta per il 2005 - siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 7'734,35) e quindi non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2006) l'anno di contribuzione (2005), quindi dal 1° gennaio 2007 (cfr. consid. 6).
Alla stessa conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel 2006, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, ma dal 1° gennaio 2008, dato che il conteggio finale dei contributi personali ancora da conguagliare (Fr. 8'718,75) è superiore al 25% (Fr. 2'487,15) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in totale per quell'anno di contribuzione (Fr. 9'948,55).
Infine, i medesimi parametri devono essere applicati ai contributi per il 2007. Sulla somma da versare a conguaglio (Fr. 7'340,35), il ricorrente deve pagare degli interessi di mora del 5% dal 1° gennaio 2009 fino al momento dell'accredito dell'importo sul conto della Cassa, siccome il saldo è superiore al 25% (Fr. 2'142,55) dei contributi dovuti complessivamente per il 2007 (Fr. 8'570,15).
Questi interessi decorrono poi, come detto, fino al momento del versamento completo del conguaglio richiesto, che in specie si è realizzato con l'accreditamento sul conto corrente della Cassa di compensazione, il 19 maggio 2008, il 19 novembre 2008 ed il 2 aprile 2009, dei contributi dovuti nel 2005 rispettivamente nell'anno 2006 e nel 2007. Fino a quegli istanti, dunque, il ricorrente si trovava in mora nei confronti dell'amministrazione.
Ne discende che, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando degli interessi di mora dal 1° gennaio 2007 al 19 maggio 2008 (499 giorni) per i contributi personali relativi all'anno 2005 fissandoli in Fr. 536,05 ([Fr. 7'734,35 x 5 x 499] : [360 x 100]), rispettivamente dal 1° gennaio 2008 al 19 novembre 2008 (319 giorni) per i contributi personali dovuti per il 2006, cifrandoli in Fr. 386,30 ed infine dal 1° gennaio 2009 al 2 aprile 2009 (92 giorni) per i contributi AVS/AI/IPG/AFI stabiliti per il 2007, calcolati quindi in Fr. 93,80 ([Fr. 7'340,35 x 5 x 92] : [360 x 100]).
Occorre infine specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso, implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per determinare l'oggetto da addebitare con interessi moratori.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti