Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2009.43
Entscheidungsdatum
10.05.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2009.43

TB

Lugano 10 maggio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2009 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3 novembre 2009 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

A. Con decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, il 28 luglio 2009 (doc. XIV/4) la Cassa CO 1 ha fissato in Fr. 15'862,50, spese amministrative comprese, i contributi dovuti da RI 1 quale indipendente per l'anno di contribuzione 2005. L'amministrazione ha tenuto conto di un reddito aziendale di Fr. 164'011.-, comprensivo dei contributi AVS/AI/IPG fatturati quale acconto, ed ha dedotto la percentuale del 2% sul capitale investito di Fr. 140'000.-, pari a Fr. 2'800.-, per un reddito soggetto a contribuzione assommante a Fr. 161'211.-.

Questa decisione, emanata dopo la notifica di tassazione IC 2005, sostituisce la precedente del 3 maggio 2005 (doc. XIV/2).

B. L'ammontare dovuto a saldo, Fr. 15'326,10 (doc. 3), è stato accreditato sul conto della Cassa di compensazione il 26 agosto 2009 (doc. 1).

In seguito, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, il 21 ottobre 2009 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione sugli interessi di mora dovuti dall'assicurato dal 1° gennaio 2007 al 26 agosto 2009, calcolandoli in Fr. 2'034,95.

C. Con decisione su opposizione del 3 novembre 2009 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 27 ottobre 2009 (doc. 4) dell'assicurato, che contestava di dovere degli interessi di mora. Secondo l'amministrazione, i contributi sono stati richiesti in base all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché il conteggio finale (conguaglio) dei contributi dovuti (Fr. 15'326,10) è superiore al limite rilevante, ossia al 25% (Fr. 3'965,65) dei contributi effettivamente dovuti per il 2005 (Fr. 15'862,50). La Cassa ha inoltre evidenziato che l'obbligo di corrispondere interessi di mora è indipendente da una colpa, sia essa da attribuire al ritardo di una Cassa nel fissare i contributi o di un assicurato nel pagare i contributi o addirittura all'autorità fiscale.

D. Il 25 novembre 2009 (doc. I) l'assicurato ha formulato ricorso al TCA, contestando il principio stesso dell'addebito di interessi di mora ex art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, giacché l'aumento del suo reddito indipendente, e quindi dei contributi dovuti nel 2005, non è dovuto alla sua attività accessoria indipendente, bensì alla vendita dello studio __________ di suo papà, deceduto a fine 2004. Inoltre, fino al febbraio 2009, quando ha ricevuto la sua notifica di tassazione IC/IFD 2005, non sapeva a quanto sarebbe ammontato il suo reddito da indipendente e quindi di quanto avrebbe dovuto aumentare gli acconti da versare per l'AVS/AI/IPG.

E. Con risposta del 3 dicembre 2009 (doc. V) l'amministrazione ha osservato in primo luogo che il 24 novembre 2009 le sono stati accreditati Fr. 2'034,95 a saldo degli interessi di mora. Ha poi confermato la decisione su opposizione, ribadendo che le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS), che l'assicurato è tenuto a segnalarle le modifiche significative del suo reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS) e che l'obbligo di corrispondere interessi di mora è indipendente da una colpa.

F. L'11 dicembre 2009 (doc. VII) il ricorrente ha rilevato di avere pagato gli interessi dovuti per evitare di dovere corrispondere degli interessi sugli interessi, qualora perdesse il ricorso.

Ha inoltre ribadito che fino a febbraio 2009 non era ancora sicuro che il reddito da attività indipendente del padre sarebbe stato diviso sui tre coeredi e quindi tassato distintamente. C'era infatti la possibilità che il reddito derivante dalla vendita dello studio __________ del papà fosse imposto sulla tassazione del padre stesso. In queste circostanze, era impossibile comunicare alla Cassa il suo reddito presunto e chiedere l'adeguamento degli acconti.

L'amministrazione ha confermato la sua risposta (doc. IX).

G. Come richiesto dal Tribunale (doc. XI), l'insorgente ha prodotto sia il verbale allestito dall'Ufficio di tassazione per discutere della determinazione dei redditi professionali dello studio del padre (doc. B1), sia la sua notifica di tassazione IC 2005 (doc. B2).

Chiamata a pronunciarsi in merito (doc. XIII), la Cassa di compensazione ha prodotto il questionario per l'affiliazione degli indipendenti firmato il 20 gennaio 2005 dal ricorrente, la decisione provvisoria di fissazione dei contributi del 3 maggio 2005 come pure la decisione definitiva del 28 luglio 2009, incontestata.

Il ricorrente non ha formulato osservazioni al riguardo (doc. XV).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

  1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

  1. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

  1. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

  1. In concreto, il 14 luglio 2009 (doc. XIV/3) la competente autorità di tassazione ha confermato alla Cassa di compensazione che il reddito aziendale ritenuto per il 2005 ammontava a Fr. 163'500.- e che il capitale proprio investito nell'azienda era di Fr. 140'000.-. Aggiunti al reddito aziendale i contributi AVS/AI/IPG fatturati quali acconto e dedotto dal totale il 2% del capitale investito, sulla base di un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 161'211.- l'amministrazione ha definitivamente calcolato in Fr. 15'862,50 il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per il 2005, spese amministrative comprese.

La decisione di fissazione dei contributi personali, datata 28 luglio 2009 (doc. XIV/4), è cresciuta incontestata in giudicato.

L'insorgente ha quindi versato il saldo (Fr. 15'326,10) dei contributi dovuti, che è stato accreditato alla Cassa il 26 agosto 2009.

Basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'amministrazione ha ritenuto che l'assicurato è tenuto al versamento di interessi di mora, poiché il conguaglio dei contributi personali ancora da pagare (Fr. 15'326,10) è superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti (Fr. 15'862,50 x 25% = Fr. 3'965,65).

Il ricorrente contesta invece l'applicazione di questa disposizione, sostenendo che il reddito aziendale sul quale sono stati calcolati i contributi come indipendente per il 2005 non è interamente frutto del suo lavoro, ma deriva essenzialmente dalla vendita nel 2005 dello studio __________ del padre, deceduto il 30 novembre 2004. Inoltre, visto che la notifica di tassazione relativa al 2005 è stata emessa soltanto nel 2009, egli non poteva anticipatamente comunicare alla Cassa quale sarebbe stato il suo reddito presumibile nel 2005, come prevede l'art. 24 cpv. 4 OAVS.

  1. L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008).

  1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.

Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).

In virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.

Secondo l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.

A norma dell'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.

Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).

È compito delle casse di compensazione domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

  1. Oltre ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN. 4009, 4010 e 4011 CIM.

  1. Nel caso in esame, per l'anno di contribuzione 2005, l'assicurato ha versato dei contributi personali sotto forma di acconti per complessivi Fr. 536,40 (doc. 3). Il 28 luglio 2009 (doc. XIV/4) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 15'862,50 i contributi AVS/AI/IPG/AF totali per quell'anno, spese amministrative comprese, emettendo una fattura di Fr. 15'326,10 a saldo (doc. 3).

Più specificatamente, il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2005 è stato richiesto all'assicurato il 28 luglio 2009 ed il relativo versamento è stato accreditato alla Cassa il 26 agosto seguente (doc. 4).

Gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2005, sono stati calcolati dal 1° gennaio 2007 al 26 agosto 2009 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, quindi su 956 giorni di ritardo e sull'importo a conguaglio di Fr. 15'326,10, per un interesse di mora del 5% ammontante dunque a Fr. 2'034,95 (doc. 2).

  1. In merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato la Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell'AVS, AI e IPG. Al proposito, questa Circolare, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005, rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l'anno di contribuzione in virtù dell'art. 24 OAVS. I contributi da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).

Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).

Per il N. 2032 CIM, gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti.

La CIM definisce poi specificatamente, al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi nonché, al N. 4020, la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.

  1. In concreto va evidenziato come l'assicurato, alla luce del reddito aziendale ritenuto dall'autorità fiscale e conseguentemente pure dalla Cassa di compensazione nel periodo d'interesse, abbia effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr. consid. 9).

Inoltre, è opportuno osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione fiscale (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, come è qui il caso, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento effettivo del reddito.

In queste circostanze, le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il limite del 25% dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.

In applicazione di questo disposto, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.

La soglia del 25% ha lo scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1).

  1. Quanto all'applicazione dei disposti OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi.

Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF 9C_632/2007, consid. 4.1 e DTF 134 V 405, consid. 7.2).

Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei dati (vecchi) a loro disposizione. L'assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note (spiacevoli) conseguenze.

In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).

  1. Nella fattispecie, d'avviso di questo Tribunale, la situazione non differisce dagli altri casi giudicati in precedenza fondandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (fra le ultime, STCA dell'11 febbraio 2009, inc. n. 30.2008.52; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e inc. n. 30.2008.28; STCA del 22 settembre 2008, inc. n. 30.2008.6).

Il reddito aziendale ritenuto dalla Cassa (Fr. 163'500.-), che le è stato comunicato dall'autorità fiscale, non si riferisce invero interamente al reddito da attività lavorativa indipendente conseguito dal ricorrente, ma include anche, ed addirittura per la maggior parte (Fr. 155'000.-), una quota parte del reddito professionale imponibile dello studio del papà dell'assicurato (Fr. 465'000.-).

In effetti, a seguito del decesso, il 30 novembre 2004, di __________, titolare di uno studio __________, il figlio, qui ricorrente, insieme alle due sorelle coeredi, ha venduto ad inizio del 2005 l'attività professionale del padre ed il ricavato è stato attribuito alla comunione ereditaria (Fr. 210'000.-) in virtù dell'art. 560 CC.

Da quanto scaturisce dal verbale di audizione allestito il 7 dicembre 2007 (doc. B1) dalla competente autorità fiscale che ha sentito l'insorgente, rappresentante della comunione ereditaria, in merito agli esercizi 2003, 2004 e 2005 dell'attività professionale del padre, risulta che nel 2005 (in realtà dal 1° dicembre 2004) il reddito professionale imponibile di quest'ultimo è stato calcolato in Fr. 465'000.- (Fr. 290'000.- [reddito professionale corrente] – Fr. 35'000.- [perdite su debitori] + Fr. 210'000.- [utile cessione mandati fiduciari]). Questo reddito è stato ripartito fra i tre eredi ed al ricorrente è spettata la somma di Fr. 155'000.-.

Oltre un anno dopo, il 18 febbraio 2009 (doc. B2), l'Ufficio di tassazione di __________ ha emesso la decisione di tassazione IC 2005 relativa a RI 1, da cui emerge che il reddito da attività indipendente principale del contribuente, dichiarato dallo stesso in Fr. 5'833.-, è lievitato a Fr. 163'500.-. La posta n. 2.1 specifica che si tratta della quota parte dell'utile aziendale dello studio __________, pari a Fr. 155'000.-.

Alla stessa stregua, l'attivo della ditta individuale dell'assicurato (voce n. 29.2), a suo tempo dichiarato in Fr. 30'108.-, è stato accertato in Fr. 141'279.-, laddove l'autorità fiscale ha aggiunto l'attivo aziendale dello studio del papà (Fr. 111'171.-).

Da quanto precede derivano due considerazioni: la prima porta sul reddito aziendale del ricorrente, la seconda sull'obbligo dell'assicurato di segnalare alla Cassa delle divergenze di reddito.

  1. Riguardo al reddito aziendale dell'insorgente, questo Tribunale osserva che l'importo di Fr. 163'500.- comunicato dall'autorità fiscale alla Cassa di compensazione (doc. XIV/3) quale reddito proveniente dall'esercizio di un'attività indipendente principale e/o accessoria, corrisponde, tecnicamente, al reddito da attività indipendente del ricorrente.

In realtà, come visto, esso è piuttosto il frutto dello scioglimento della comunione ereditaria creatasi a seguito della morte del padre a fine 2004, e meglio dell'attribuzione del reddito professionale imponibile di quest'ultimo che, essendo un reddito da attività indipendente, è confluito nel reddito aziendale degli eredi conformemente agli art. 11 cpv. 1 LT e 560 CC. Non si tratta, dunque, a tutti gli effetti, del reddito (puro) da lavoro conseguito dal ricorrente durante l'anno 2005.

Tuttavia, giusta l'art. 23 cpv. 4 OAVS, le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione.

Al proposito, con sentenza del 7 novembre 2007 (9C_179/2007), il Tribunale federale si è espresso come segue:

" (…)

4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher un comportement passif à la caisse de compensation, quand bien même elle n'était pas sans ignorer que le Service des contributions de la République et canton du Jura devait encore procéder à la taxation définitive des revenus réalisés par le défunt durant les années 2003 et 2004. Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a expressément confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS; voir également RCC 1992 p. 34 consid. 4b). Il s'ensuit que les caisses de compensation sont liées, en principe, par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales pour fixer les cotisations dues pour l'année de cotisation (art. 23 al. 4 et 27 al. 2 RAVS)." (sottolineature della redattrice)

Ancora recentemente (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009), il Tribunale federale ha confermato tale principio:

" (…)

4.2 (…) Mentre le autorità fiscali possono qualificare come distribuzione dissimulata di utile una prestazione - dichiarata come salario - che non sarebbe stata dispensata a un dipendente non azionista, per converso le autorità AVS possono qualificare quale salario determinante una prestazione dichiarata come distribuzione di utile. Per decidere se una prestazione abbia carattere di salario determinante o di reddito da capitale, le casse di compensazione non sono vincolate alla qualifica dell'autorità fiscale. Tuttavia, dall'ordinamento risultante dall'art. 23 OAVS si evince che le casse di compensazione si attengono in linea di massima alla valutazione dell'amministrazione fiscale. In considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato. È quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina all'esistenza di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario determinante prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile netto con decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. Chi, come la società qui ricorrente, deve accettare dal profilo fiscale che determinate remunerazioni versate a suoi collaboratori-azionisti (o comunque a collaboratori ad essi vicini) non siano riconosciute come pagamenti commercialmente giustificati, solo difficilmente comprenderà le ragioni di dover versare i contributi sociali su questi elementi di reddito netto. (…)." (sottolineature della redattrice)

In questo senso, dunque, determinante è che il reddito aziendale del ricorrente nel 2005 ammonta a Fr. 163'500.- rispettivamente che il reddito soggetto a contribuzione AVS/AI/IPG/AF assomma a Fr. 161'211.-, come risulta dal calcolo effettuato dalla Cassa di compensazione nella decisione definitiva di fissazione dei contributi emessa il 28 luglio 2009 (doc. XIV/4).

  1. Per quanto concerne l'obbligo dell'assicurato di informare la Cassa di compensazione riguardo ai suoi redditi da attività indipendente, il TCA evidenzia che l'insorgente avrebbe dovuto farsi parte diligente e segnalare subito alla Cassa di compensazione i redditi presumibilmente conseguiti nel 2005 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse subito fissare adeguati contributi personali AVS/AI/IPG/AF da versare per quell'anno.

Questa inattività, a mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, citate STF 9C_632/2007 consid. 4.1; DTF 134 V 202, consid. 3.4; DTF 134 V 405, consid. 7.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligarlo a pagare degli interessi moratori.

Il ricorrente avrebbe dovuto, e potuto, versare, entro il 1° gennaio dell'anno seguente la fine dell'anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.

Riguardo all'esigibilità del debito contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza ha ancora di recente (citata DTF 134 V 405, consid. 5.3.3) confermato che in realtà né il debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H 154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1).

In questo senso, va osservato che quando nel 2009 l'assicurato ha ricevuto la decisione di fissazione dei contributi con l'indicazione dei contributi personali definitivi, egli era comunque già in ritardo con il pagamento del saldo per l'anno 2005.

Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato la decisione di conguaglio (nel 2009) non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato.

Alla stessa stregua, totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale la sua dichiarazione fiscale, quando quest'ultima gli ha notificato la tassazione 2005 e quando il fisco l'ha trasmessa alla Cassa di compensazione.

La data della comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora, la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun ritardo né una negligenza nell'agire nei confronti del ricorrente.

Il pagamento della somma a conguaglio è avvenuto nel corso del 2009, quindi egli si è trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del citato disposto dell'OAVS.

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2005 al 2009) egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2).

  1. In generale, l'assicurato conosce sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La realtà evidenzia anche che l'assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come sottolineato anche di recente dal Tribunale federale (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1), sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in Ticino a seguito del cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla tassazione biennale prenumerando a quella annuale postnumerando.

Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell'avviso alle Casse preposte all'applicazione della LAVS, i rappresentanti dell'amministrazione hanno osservato che l'attesa dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale.".

Tale evidenza, che deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________, nulla toglie agli obblighi dell'assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di versamento di interessi moratori.

In specie, le richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base del reddito presumibile di Fr. 10'000.- che l'assicurato ha indicato alla Cassa di compensazione quando, il 20 gennaio 2005 (doc. XIV/1), ha chiesto di essere affiliato come indipendente per l'attività accessoria di consulente.

Più concretamente, se non al termine dell'anno per il quale il contributo era chiesto, ma almeno certamente nel 2006 (per quanto conseguito sino al 31 dicembre 2005), l'assicurato conosceva – più o meno - l'entità del proprio reddito quale indipendente (DTF 134 V 405, consid. 5.3.2), e ciò senza la necessità di attendere la notifica di tassazione 2005 dell'Ufficio di tassazione, emessa il 18 febbraio 2009 (doc. B2).

Non va infatti dimenticato che con la morte del titolare dell'attività indipendente, gli eredi sono subentrati nei suoi diritti ed obblighi fiscali (art. 11 cpv. 1 LT). In questo senso, al 30 novembre 2004 essi sono diventati creditori delle prestazioni che il padre ha fornito ai suoi debitori e per le quali egli non era ancora stato pagato al momento della sua morte. Se non subito alla fine del 2004, a mente di questo Tribunale non appare sproporzionato ritenere che almeno al momento della vendita a terzi dello studio ("Ad inizio 2005 le mie sorelle ed il sottoscritto (eredi) decidono di cedere lo studio __________ ad un'altra __________ di __________ con decorrenza 01.07.2005.", doc. I) la comunione ereditaria conoscesse – all'incirca - il reddito professionale corrente del padre (Fr. 290'000.-) e potesse quindi determinarsi di conseguenza nei confronti non solo dell'autorità fiscale, bensì anche della Cassa di compensazione riguardo ai contributi personali AVS/AI/IPG/AF dovuti sul reddito da attività indipendente incassato quell'anno.

A quello stadio, già a metà del 2005, gli eredi – ed in particolare il ricorrente, che aveva appena avviato un'attività accessoria indipendente - erano dunque in grado di adeguare gli acconti da versare alla Cassa a dipendenza del reddito da attività indipendente del padre che avevano ereditato alla sua morte.

La medesima conclusione può essere tratta per quanto concerne il provento della vendita a terzi dello studio. È evidente, infatti, che gli eredi, venditori, conoscevano il prezzo d'acquisto.

Di conseguenza, questo bene, passato alla comunione ereditaria alla morte del padre in virtù dell'art. 560 CC, si è trasformato in un utile da cessione dei mandati fiduciari al momento in cui vi è stato il passaggio dalla sostanza commerciale del defunto alla sostanza privata degli eredi ed è a tale momento che v'è stato l'assoggettamento fiscale.

Anche in tale evenienza, però, gli eredi e, per quanto qui di interesse, l'insorgente, giocoforza conosceva già nel luglio 2005 l'ammontare dell'utile della compravendita dell'attività del padre (Fr. 210'000.-) e quindi non v'era alcun motivo di attendere la notifica di tassazione IC 2005, giunta soltanto nel 2009, per sapere se vi sarebbe stata una discrepanza tra gli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione 2005.

Gli eredi, al 31 dicembre 2005, dovevano presumibilmente essere al corrente che dalla liquidazione dell'attività professionale del padre sarebbe derivato un reddito professionale imponibile di oltre Fr. 400'000.- (in realtà, di Fr. 500'000.-, ridotto a Fr. 465'000.- in virtù delle perdite su debitori accertati fiscalmente: Fr. 290'000.- [reddito professionale 2005] – Fr. 35'000.- [perdite su debitori] + Fr. 210'000.- [utile della vendita]) e che un terzo sarebbe spettato a ciascuno di loro e che tale quota sarebbe stata tassata fiscalmente a titolo di reddito da attività lucrativa indipendente e poi anche a livello di contributi AVS/AI/IPG/AF.

Peraltro, a seguito dell'audizione con l'autorità fiscale, già nel dicembre 2007 gli eredi avevano chiarito la loro posizione e quindi sapevano quale reddito da attività indipendente, proveniente dalla posizione contributiva del padre, sarebbe stata loro imputata.

Inoltre, nel verbale stesso è specificato che "Ai contribuenti domiciliati in Svizzera il contributo AVS verrà dedotto al momento dell'effettivo pagamento. Per la sorella domiciliata in __________ il contributo viene dedotto dal reddito 2005 e non sarà più deducibile al momento del pagamento." (doc. B1).

Il ricorrente medesimo disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2005 prima ancora che fosse emessa la decisione di fissazione del conguaglio per i contributi personali (nel 2009).

L'assicurato, nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all'art. 26 LPGA (DTF 134 V 202, consid. 3.1, DTF 134 V 405, consid. 5.2; STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008, citate STF 9C_632/2007, consid. 3, STF 9C_623/2007 e STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008) ed alla Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi redditi conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS.

Se vi avesse provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati nel 2005 si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere – manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti per il 2005 e ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405, consid. 7.4).

Come detto, alla Cassa non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS) rispettivamente del reddito presumibile da attività accessoria indipendente.

L'amministrazione, come indicato, non poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti nel 2005 divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e più recenti, la Cassa non era infatti nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - la decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta soltanto nel 2009, ossia soltanto una volta conosciuti dall'amministrazione (e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato nell'anno 2005.

  1. Sempre a proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:

" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.

Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.".

In conclusione, il Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.

Di conseguenza, questa stessa frase prevede che l'addebito di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Questi concetti sono stati in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF 134 V 202), poi ancora nella menzionata sentenza del 29 agosto 2008 (DTF 134 V 405, consid. 7.1) e nelle successive del 26 settembre 2008 (STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2) concernenti peraltro casi ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa.

Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2).

Queste recenti precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio. Conseguentemente, alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa per avere tardato ad emanare (nel 2009) la decisione di fissazione dei contributi personali riferita al 2005. Come visto, invece, gli interessi di mora sono diventati esigibili di per se stessi al 1° gennaio 2007 per l'anno di contribuzione 2005.

  1. Gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali dell'assicurato dovuti per il 2006 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.

Con decisione del 28 luglio 2009 la Cassa ha fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2005. Ciò significa, dunque, che non tutti i contributi personali per quell'anno erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sulla somma rimasta scoperta.

Ora, dagli atti (doc. 1) si evince che il ricorrente ha pagato nel mese di agosto 2009 i contributi da compensare fissati con la predetta decisione. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nell'anno 2005 (Fr. 536,40) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2005 (Fr. 15'832,50).

In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 15'326,10), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 3'965,65), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 15'832,50).

Pertanto, sulla differenza ancora esatta per il 2005 - siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 15'326,10) e quindi non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2006) l'anno di contribuzione (2005), quindi dal 1° gennaio 2007 (cfr. consid. 9).

Questi interessi decorrono poi, come detto, fino al momento del versamento completo del conguaglio richiesto, che in specie si è realizzato con l'accreditamento sul conto corrente della Cassa di compensazione, il 26 agosto 2009 (doc. 1), dei contributi dovuti nel 2005. Fino a quell'istante, dunque, il ricorrente si trovava in mora nei confronti dell'amministrazione.

Ne discende che, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando degli interessi di mora dal 1° gennaio 2007 al 26 agosto 2009 (956 giorni) per i contributi personali relativi all'anno 2005, fissandoli in Fr. 2'034,95 ([Fr. 15'326,10 x 5 x 956] : [360 x 100]).

Occorre infine specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso, implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per determinare l'oggetto da addebitare con interessi moratori.

  1. Il ricorrente chiede di essere sentito (doc. I).

L'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C-578/2008 del 29 maggio 2009; STF I 472/06 del 21 agosto 2007; nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica, questo TCA rinuncia ad un'audizione del ricorrente, peraltro superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2), la fattispecie essendo infatti sufficientemente chiarita dagli atti già prodotti dalle parti e raccolti dal Tribunale.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

  1. Tutto ben considerato, ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente la somma di Fr. 2'034,95 per interessi di ritardo in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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21