Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1F_17/2025
Sentenza del 2 settembre 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Haag, Presidente, Kneubühler, Müller, Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento A.________, istante,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona, rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle risorse umane, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto Domanda di revisione della sentenza 1C_56/2025 del 12 giugno 2025 del Tribunale federale svizzero (incarto n. 52.2023.112 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino).
Fatti:
A.
Con decisione del 1° marzo 2023 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha statuito su una causa avviata da A., dipendente dello Stato, in relazione al cambiamento del sistema retributivo a seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 23 gennaio 2017 (LStip/TI; RL 173.300). Ha agganciato il dipendente al nuovo modello salariale nella funzione di aggiunto al capo Sezione al 60 % presso la Sezione dell'insegnamento medio superiore, in classe 11, con 7 aumenti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e con 8 aumenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Il Consiglio di Stato ha contestualmente stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2020, data del trasferimento del dipendente alla Divisione della cultura e degli studi universitari, egli tornava ad assumere la funzione di segretario I, in classe 5, mantenendo il salario fisso corrispondente alla classe 11 con 8 aumenti fissato per il 2019. Con sentenza dell'11 dicembre 2024, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A. contro la decisione governativa.
B.
A.________ ha impugnato questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Con sentenza 1C_56/2025 del 12 giugno 2025, la I Corte di diritto pubblico, composta dal Presidente Stephan Haag, dal Giudice Thomas Müller e dal Giudice supplente Athos Mecca, ha respinto il gravame nella misura della sua ammissibilità.
C.
Il 24 luglio 2025 A.________ ha chiesto al Tribunale federale la revisione della sentenza 1C_56/2025, invocando sostanzialmente il motivo di revisione dell'art. 121 lett. a LTF e chiedendo la ricusazione del Giudice supplente Athos Mecca. L'istante chiede che la suddetta sentenza sia annullata e che il suo ricorso sia deciso da un'altra Corte. Con un ulteriore allegato del 9 agosto 2025, l'istante presenta un'integrazione all'istanza del 24 luglio 2025 e postula che il giudizio sulla stessa sia pronunciato da una Corte diversa dalla I Corte di diritto pubblico. Non sono state chieste osservazioni all'istanza.
Diritto:
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF. La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. L'esistenza o meno di un motivo di revisione non è questione di ammissibilità, ma concerne l'esame di merito. Cionondimeno, la domanda deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 147 III 238 consid. 1.2.1; sentenza 1F_18/2024 del 6 settembre 2024 consid. 1.1 e rinvio).
1.2. Giusta l'art. 121 lett. a LTF la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se sono state violate le norme concernenti la ricusazione. I motivi di ricusazione dei giudici e dei cancellieri del Tribunale federale sono disciplinati dall'art. 34 LTF. Tali motivi possono giustificare una domanda di revisione se sono stati scoperti dopo la chiusura del procedimento (art. 38 cpv. 3 LTF). La domanda di revisione dev'essere depositata entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione (art. 124 cpv. 1 lett. a LTF).
Per costante giurisprudenza, la parte che si prevale di un motivo di ricusa deve farlo valere, pena la perenzione del diritto, non appena ne viene a conoscenza. Nella fattispecie, l'istante, non patrocinato da un avvocato, ha saputo che il Giudice supplente Athos Mecca ha partecipato all'emanazione della sentenza del 12 giugno 2025 unicamente con la notificazione della stessa (il 14 luglio 2025). Secondo la giurisprudenza, una parte può partire dal presupposto che la Corte adita statuisca nella sua composizione ordinaria, senza fare capo a giudici supplenti. Inoltre se, come in concreto, la composizione del collegio giudicante non è conosciuta in anticipo, non si può pretendere che la parte introduca preventivamente un'istanza di ricusa (cfr. DTF 128 V 82 consid. 2b; sentenze 1C_191/2021 del 21 marzo 2022 consid. 2.1; 4F_12/2014 del 15 dicembre 2014 consid. 1). La domanda di revisione, inoltrata prima dello scadere del termine di 30 giorni dalla ricezione della sentenza, è tempestiva. Anche il complemento del 9 agosto 2025 è tempestivo, siccome rispetta tale termine.
2.1. L'istante chiede che la domanda di ricusazione sia esaminata da una Corte diversa dalla I Corte di diritto pubblico oppure, in via subordinata, da un collegio giudicante diverso da quello che ha pronunciato la sentenza del 12 giugno 2025. Adduce che dalla composizione della Corte chiamata a statuire sull'istanza in oggetto dovrebbero essere esclusi, oltre al Giudice supplente Athos Mecca in quanto persona direttamente ricusata, anche gli altri due membri che avevano partecipato al giudizio, siccome potrebbero avere una prevenzione nella causa alla luce della loro precedente partecipazione.
2.2. Premesso che la partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione (art. 34 cpv. 2 LTF), è generalmente ammesso che i giudici devono essere in grado di statuire in modo indipendente ed imparziale su una domanda di ricusazione concernente un altro giudice, quand'anche questi appartenga allo stesso collegio giudicante. Secondo la giurisprudenza, i giudici di una stessa Corte non sono di principio prevenuti per questa sola circostanza e possono quindi statuire sulla domanda di ricusazione dei loro membri (cfr. art. 37 cpv. 1 LTF; sentenza 4A_377/2014 del 25 novembre 2014 consid. 4.5 e rinvii; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 3aed. 2022, n. 6 all'art. 37 LTF). In concreto, la I Corte di diritto pubblico può quindi statuire nella composizione odierna, senza la partecipazione del Giudice supplente Mecca, sulla domanda di ricusazione.
3.1. L'istante mette in dubbio la competenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale per statuire su un caso in materia di diritto della funzione pubblica, quale è quello oggetto della sentenza del 12 giugno 2025. Rileva che, in passato, un'analoga controversia relativa alla sua classificazione salariale era stata decisa dalla I Corte di diritto sociale del Tribunale federale (sentenza 8C_815/2021 del 29 settembre 2022). Egli ritiene tale Corte maggiormente specializzata in detta materia.
3.2. Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. h del regolamento del Tribunale federale, del 20 novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131), nella versione in vigore a partire dal 1° luglio 2023, la I Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono il personale nel settore pubblico. In precedenza, prima di tale data, la competenza spettava alla I Corte di diritto sociale (denominata IV Corte di diritto pubblico a partire dal 1° gennaio 2023; cfr. art. 32 lett. h RTF nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2023, rispettivamente art. 34 lett. h RTF nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2022).
3.3. Nella fattispecie, la sentenza della Corte cantonale emanata l'11 dicembre 2024 sulla classificazione salariale dell'istante, così come il ricorso al Tribunale federale, del 29 gennaio 2025, sono successivi alla modifica del RTF che attribuisce alla I Corte di diritto pubblico la competenza per trattare i ricorsi nel campo del personale nel settore pubblico. Ne consegue che la competenza di questa Corte per esaminare il ricorso e pronunciare il giudizio del 12 giugno 2025 era data (cfr. art. 132 cpv. 1 LTF). Peraltro, le composizioni delle diverse Corti del Tribunale federale sono pubbliche (cfr. art. 18 cpv. 1 LTF), essendo consultabili sul sito internet del Tribunale federale (< www.bger.ch > sotto Tribunale federale/Organizzazione del tribunale/Corti) oltre che sull'annuario federale (< www.staatskalender.admin.ch > sotto Tribunali e autorità di perseguimento penale della Confederazione/Tribunale federale; cfr. sentenza 6F_18/2024 dell'11 luglio 2025 consid. 1.3). In concreto, il Giudice supplente Athos Mecca figura espressamente quale Giudice supplente della I Corte di diritto pubblico in entrambi i citati siti internet.
4.1. L'istante richiama l'art. 34 cpv. 1 lett. e LTF. Sostiene di trovarsi in una situazione di "conflittualità politica" con il Giudice supplente Athos Mecca, il quale sarebbe stato per diversi anni un suo "oppositore politico" in seno al Consiglio comunale di X.. Adduce che il Giudice supplente Athos Mecca, già consigliere comunale e municipale di quel Comune, assieme ad un suo collega di studio legale, si sarebbe in particolare trovato su un fronte politico opposto rispetto a quello di un gruppo di cittadini coordinato dall'istante contro un progetto di aggregazione comunale tra X. e Y.________. Secondo l'istante, il Giudice supplente Athos Mecca sarebbe pure in ottime relazioni con delle persone che avrebbero deciso la sua retribuzione salariale, segnatamente con il Consigliere di Stato direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino e con il capo della Sezione delle risorse umane, che apparterrebbero al suo stesso partito. Rileva inoltre che il Giudice supplente Athos Mecca avrebbe in passato svolto la funzione di vicecancelliere presso il Tribunale cantonale amministrativo e conoscerebbe pertanto i Giudici cantonali che avrebbero emanato la sentenza dell'11 dicembre 2024. L'istante ritiene che il Giudice supplente Athos Mecca avrebbe quindi dovuto ricusarsi nella causa 1C_56/2025.
4.2. Secondo l'art. 34 cpv. 1 lett. e LTF, i giudici e i cancellieri si ricusano se, per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa. Questa norma, che concretizza le garanzie d'indipendenza e d'imparzialità derivanti dall'art. 30 cpv. 1 Cost., ha la portata di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti dall'art. 34 cpv. 1 lett. a-d LTF (decisione 2C_307/2024 del 19 luglio 2024 consid. 5.1; sentenza 4F_12/2014, citata, consid. 3, in: RtiD II-2015 pag. 780 seg.). Essa vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il magistrato sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1 e rinvii). Nondimeno, soltanto le circostanze accertate oggettivamente devono essere prese in considerazione, le apprensioni puramente soggettive della parte che chiede la ricusa non essendo decisive (DTF 138 I 1 consid. 2.2 e rinvii). L'appartenenza di un giudice ad un determinato partito politico non è di per sé sufficiente per fondare una parvenza di parzialità (sentenza 1C_485/2018 del 29 ottobre 2018 consid. 4 e rinvio). Nella misura in cui il giudice non si pone in una situazione di animata opposizione nei confronti della parte alla procedura o delle sue opinioni, l'esistenza di una diversa concezione politica non costituisce un motivo di ricusa. Il giudice deve per contro ricusarsi se è così intensamente legato ad una determinata ideologia politica da suscitare l'impressione ch'egli considera la parte alla procedura innanzitutto quale oppositore politico (sentenza 1P.340/1993 dell'8 settembre 1993 consid. 2a). Rimane inoltre riservato il caso, qui non in discussione, in cui un partito politico è direttamente coinvolto nel litigio (sentenza 1P.340/1993, citata, consid. 2a).
4.3. L'istante non fa valere l'esistenza di una personale inimicizia nei confronti del Giudice supplente Athos Mecca. Si limita ad addurre una diversa visione politica, segnatamente per quanto concerne la politica comunale. Sostiene che, in quel contesto, Athos Mecca non avrebbe approvato nessuna delle sue mozioni, ignorandolo. L'istante accenna quindi semplicemente ad una generale contrapposizione politica tra lui e il Giudice supplente. Non invoca per contro, né rende seriamente verosimile, un contrasto personale marcato, un'opposizione particolarmente animata o quantomeno di certa intensità, suscettibile di potere fare concludere all'esistenza di un rischio di parzialità. Egli non adduce pertanto circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione del Giudice supplente Athos Mecca e a far sorgere un legittimo dubbio sulla sua imparzialità. Anche l'asserzione secondo cui il Giudice supplente Athos Mecca conoscerebbe politici e un funzionario dirigente appartenenti al suo stesso partito, non fonda di per sé una prevenzione nella causa e non costituisce un elemento sufficiente per giustificare oggettivamente una ricusazione: le apprensioni soggettive dell'istante non sono al riguardo decisive. Né è determinante sotto questo profilo il fatto che il Giudice supplente abbia esercitato, in passato, la funzione di vicecancelliere presso il Tribunale cantonale amministrativo, non avendo in concreto partecipato in tale veste alla causa qui in discussione (art. 34 cpv. 1 lett. b LTF).
5.1. Nel complemento del 9 agosto 2025 l'istante accenna inoltre al motivo di revisione dell'art. 121 lett. e LTF (recte: art. 121 lett. d LTF), rimproverando al Tribunale federale di non avere tenuto conto di una serie di fatti e di argomenti contenuti nel ricorso, omettendo di pronunciarsi su tutte le censure in esso sollevate.
5.2. L'art. 121 lett. d LTF prevede che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Non è ravvisabile un motivo di revisione nel fatto che il Tribunale federale si sia rifiutato di eseguire un esame di merito del ricorso per motivi di natura procedurale, lasciando quindi indecise determinate richieste del ricorrente (cfr. sentenza 6F_42/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 4.2). Quale rimedio giuridico straordinario, la revisione non è data per correggere un'asserita violazione del diritto, come può essere il caso se il Tribunale federale a torto non è entrato nel merito di un ricorso (DTF 122 II 17 consid. 3; sentenze 6F_41/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 4.2; 4F_22/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 2.2; 6F_42/2018, citata, consid. 4.2).
5.3. Nella sentenza 1C_56/2025, il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso non adempiva in gran parte i requisiti di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF ed era quindi per la maggior parte inammissibile. Il Tribunale federale è quindi entrato nel merito del gravame del ricorrente soltanto in misura limitata ed ha esaminato unicamente le censure che ha ritenuto ammissibili. Premesso che una censura non costituisce un fatto rilevante ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF, il rifiuto del Tribunale federale di esaminare nel merito determinate censure del ricorrente non è dovuto a una svista e non costituisce un motivo di revisione. Né è suscettibile di fondare un motivo di revisione il fatto che il Tribunale abbia rinunciato ad ordinare uno scambio di scritti ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 LTF, il quale non è obbligatorio e mira piuttosto a tutelare il diritto di essere sentito delle altre parti alla procedura (sentenza 1C_525/2023 del 17 settembre 2024 consid. 2.2). Come si è detto, la revisione costituisce un rimedio giuridico straordinario e non è destinata a permettere all'istante di ottenere dal Tribunale federale un nuovo esame completo di una sentenza che reputa errata (sentenza 6F_25/2024 del 21 novembre 2024 consid. 2.4).
Ne segue che la domanda di revisione deve essere respinta nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante.
Comunicazione all'istante, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 2 settembre 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: Gadoni