Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2016.38
Entscheidungsdatum
11.07.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2016.38+88

Locarno 11 luglio 2016/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 dicembre 2015 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 30 novembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 25 febbraio 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 4 marzo 2016;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa del 9 febbraio 2015 il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, a __________ l’8 ottobre 2014, circolato con la vettura Volvo targata __________ alla velocità di 81 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h.

Il procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 220.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 9'900.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, oltre alla multa di fr. 700.- e al pagamento di tasse e spese.

Il magistrato inquirente ha, inoltre, proposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 210.- decretata nei suoi confronti dal MP il 31.10.2011 per grave infrazione alla LCStr.

B. Statuendo sull’opposizione presentata dall’accusato in data 19 febbraio 2015, con sentenza 30 novembre 2015 (intimata il 25 febbraio 2016) il giudice della Pretura penale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa. Il primo giudice ha, però, ridotto la sanzione proposta dal procuratore pubblico, condannando l’imputato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 220.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 2’200.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, oltre alla multa di fr. 300.-. Le tasse e le spese giudiziarie sono state poste in parte a carico dello Stato (fr. 300.-) e in parte a carico dell’imputato (fr. 800.-) , a cui è stata anche riconosciuta un’indennità di fr. 300.- ex art. 429 CPP. Il pretore ha, infine, deciso di non revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria decretata nei confronti dell’imputato dal Ministero pubblico il 31.10.2011, ma ne ha prolungato di un anno il periodo di prova (da tre a quattro anni).

C. Contro la sentenza del primo giudice AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 4 marzo 2016 ha precisato di impugnare integralmente la sentenza ed ha postulato il suo proscioglimento dall’accusa di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, la rinuncia a prolungare di un anno il periodo di prova concesso alla precedente condanna del 2011, l’assegnazione di un’indennità ex art. 429 CPP pari a fr. 2'160.- per la procedura di primo grado e fr. 2'160.- per la procedura d’appello, nonché l’attribuzione di tasse e spese di primo e secondo grado a carico dello Stato.

L’appellante ha, inoltre, chiesto che l’appello sia trattato in procedura scritta (III).

In data 5 aprile 2016 è stato assegnato all’appellante un termine di 20 giorni per eventualmente completare la motivazione scritta della dichiarazione d’appello, ciò che egli ha fatto con scritto 12 aprile 2016, limitandosi sostanzialmente a ribadire le richieste già formulate in precedenza (VI).

Alle motivazioni presentate dall’appellante né il procuratore pubblico (VIII), né il giudice di prime cure (IX) hanno formulato particolari osservazioni.

Considerando

In diritto: 1. Con il suo appello AP 1 sostiene, innanzitutto, che non poteva sapere che sul tratto di strada in cui è incappato nel controllo radar (via __________ a __________) vigesse il limite di velocità di 50 km/h perché, sul tragitto da egli percorso, la segnaletica non indica chiaramente quale sia il limite di velocità in vigore. L’unico segnale “Velocità massima 50 Km/h, Limite generale” - continua

  • egli l’ha incontrato in territorio di Camorino (sulla via “__________”) e, dopo aver svoltato su via __________ ed essere entrato a __________, di segnali di limitazione della velocità non ne ha più visti, né su via __________, prima, né su via __________, poi.

Pertanto, trattandosi di una zona non densamente fabbricata e considerato che fino a poco tempo prima su via __________ vigeva il limite di 80 km/h, egli poteva in buona fede presumere che tale limite fosse ancora in vigore.

Per la prima volta in questa sede, l’appellante contesta il rilevamento tecnico della velocità secondo cui egli circolava a 81 km/h (dedotto il margine di tolleranza) poiché – sostiene - non è dato sapere se gli agenti preposti al controllo e all’elaborazione dei dati raccolti disponevano delle conoscenze previste dalla legge.

a. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Giusta l’art. 32 cpv. 2 LCStr, il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade. Al riguardo, l’art. 4a cpv. 1 lett. a ONC sancisce che, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli nelle località può raggiungere i 50 km/h. Il cpv. 2 della medesima norma stabilisce che la limitazione generale della velocità a 50 km/h si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località; questa limitazione incomincia al segnale “Velocità massima 50, limite generale” (2.30.1) e termina al segnale “Fine della velocità massima 50, limite generale” (2.53.1). Per i conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.

Ai sensi dell’art. 22 OSStr, i segnali «Velocità massima» (2.30) e «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) indicano in km/h, la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone. La velocità massima segnalata è soppressa dal segnale «Fine della velocità massima» (2.53) o «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1) (cpv. 1). L'inizio della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) appena esiste una zona molto fabbricata da una delle parti della strada. La fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1); questo segnale è collocato nel punto a partire dal quale né l'uno né l'altro dei lati della strada è molto fabbricato (cpv. 3). I segnali che annunciano l'inizio o la fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h non sono necessari sulle strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra di loro località o quartieri esterni, strade agricole di accesso, strade forestali e simili; art. 4a cpv. 2 ONC) (cpv. 4).

b. Ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

L’art. 90 cpv. 2 LCStr descrive una forma qualificata d’infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90, n. 19 e seg., pag. 43 e seg.).

Nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, il TF ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete (segnatamente, dalle buone condizioni di circolazione o dall’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore) – quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (STF 6B_1028/2008 del 16 aprile 2009, consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b, 126 II 202 consid. 1a, 124 II 259 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a).

La conseguenza di tale schematismo è quella di ammettere l’esistenza di una messa in pericolo accresciuta unicamente in funzione del superamento della velocità consentita, facendo astrazione del fatto che un terzo si trovi nelle vicinanze; se la velocità massima è superata secondo quanto sopra, vi è una tale messa in pericolo anche in presenza di condizioni di circolazione ottimali e con una strada deserta (Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 28-29, pag. 47-48; v. anche STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 2 e DTF 132 II 234, consid. 3.1).

c. Dal profilo soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr è realizzata quando l’autore ha adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, ha assunto un comportamento palesemente negligente (STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; STF 6B_718/2007 dell’8 gennaio 2008, consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; DTF 126 II 206 consid. 1a; Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 37, pag. 50). Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo 2012, consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del 5 luglio 2012, consid. 2.1; Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 43, pag. 52).

Anche per quanto concerne il riconoscimento dell’aspetto soggettivo del reato, in materia di eccessi di velocità la giurisprudenza del Tribunale federale ha adottato lo stesso schematismo già evocato in relazione agli elementi costitutivi oggettivi: quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave (quale, ad esempio, un superamento del limite di 50 km/h di 25 km/h o più) esso è, di regola, pure costituivo di una crassa negligenza (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 126 II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f).

Un’eccezione può entrare in considerazione solamente ove risulti che il conducente aveva seri motivi per ritenere di non trovarsi più nella zona in cui vigeva tale limite (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 126 II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f).

Una parte della dottrina ritiene che il comportamento del conducente che non si avvede di una limitazione della velocità possa essere esaminato alla luce della norma sull’errore sui fatti (art. 13 CP): il conducente agisce, infatti, sulla scorta di una supposizione erronea delle reali circostanze della fattispecie (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 63 pag. 60). Tuttavia, anche questo approccio conduce, nella maggior parte dei casi, alla punibilità dell’autore per negligenza: in effetti, in considerazione dell’elevato grado di attenzione che si esige dal conducente, occorre ritenere che l’errore non è scusabile in quanto avrebbe potuto essere evitato usando le debite precauzioni (art. 13 cpv. 2 CP; cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 64, pag. 61).

velocità tenuta

  1. In concreto, non vi sono dubbi sul fatto che AP 1, l’8 ottobre 2014, ha circolato ad una velocità di 81 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto di via __________ a __________ in cui vige il limite generale di 50 Km/h. Ciò emerge, infatti, sia dalle risultanze del rilevamento tecnico della velocità eseguito tramite radar - che l’appellante ha espressamente accettato quando è stato sentito dalla polizia (PS 17.11.2014, AI 1, pag. 2) - sia da quanto da lui scritto alla Sezione della circolazione poco più di un mese dopo i fatti, quando ha spiegato che, quel giorno, viaggiava su via __________ “a poco più di 80 km/h”, spinto dalla fretta di recarsi dal dentista e dalla convinzione di rispettare il limite di velocità vigente (PS 17.11.2014, AI 1, pag. 3 e doc. 7).

Circostanza, questa, che l’appellante non ha contestato nemmeno davanti al giudice di primo grado che, a ragione, ha ritenuto pacifico che AP 1 circolava alla velocità rilevata di 81 km/h (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 3).

Rimettere in discussione per la prima volta davanti a questa Corte tale accertamento, sostenendo che la formazione e le conoscenze degli agenti preposti al controllo radar non sono state verificate, è evidentemente frutto di una strategia difensiva che non può essere seguita. Diversamente dalla decisione di questa Corte citata dall’appellante, egli non solo non ha mai contestato, prima di giungere in appello, la velocità punibile accertata ma, al contrario, l’ha confermata. Non vi è, pertanto, nessun motivo per scostarsi dalle dichiarazioni da egli rilasciate poche settimane dopo i fatti, in un momento in cui la sua percezione di quanto accaduto era certamente più integra.

Viaggiando alla velocità di 81 Km/h sul limite generale di 50 Km/h, AP 1 ha ecceduto di 31 km/h il limite consentito, ciò che realizza pacificamente dal profilo oggettivo il reato di grave infrazione alla LCStr.

In base alla giurisprudenza citata in precedenza, occorre partire dal presupposto che, avendo circolato a 31 km/h oltre il limite di 50 km/h, AP 1 ha commesso una crassa negligenza e si è reso colpevole del reato a lui imputato anche dal profilo soggettivo, a meno che dagli atti emerga che, così come da lui preteso, egli avesse seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vige il limite generale di 50 km/h.

limite di velocità

a. Il tragitto percorso da AP 1 l’8 ottobre 2014 è pacifico: egli è partito dalla sua abitazione in via In di Campagn a , si è immesso sulla strada principale in direzione di Bellinzona (“”) e, giunto alla prima rotonda, ha svoltato a sinistra su via __________, entrando in territorio di __________. Arrivato in fondo alla via __________, ha svoltato a destra su via __________ ed è incappato nel controllo radar poco più avanti, all’altezza della __________ (AI 1).

b. Innanzitutto, AP 1 pretende, dunque, che un primo segnale indicante il limite generale di 50 Km/h avrebbe dovuto essere posato dopo l’intersezione tra la via __________ e la via __________ e che l’assenza di ripetizione di tale segnale poteva, invece, fargli credere di non essere più soggetto a tale limite. Da un lato, perché proprio sulla via __________ vi è il confine tra il Comune di __________ e quello di __________ e, dall’altro, perché per buona parte si tratta di una strada che attraversa la campagna aperta.

Se effettivamente lungo la via __________ vi sia o meno il segnale “Velocità massima 50, Limite generale” non è chiaro: la fotografia del luogo in possesso del Comune di __________ raffigura il segnale, mentre quella prodotta dall’appellante - scattata del medesimo punto - no. Si tratta però, a mente di questa Corte, di un aspetto che può rimanere indeciso.

Infatti, anche se tale segnale non era presente, AP 1 doveva essere a conoscenza del limite generale vigente non tanto per aver visto un segnale, quanto perché, dopo aver incontrato il segnale “Velocità massima 50, Limite generale” posto all’entrata del Comune di __________ (“davanti al __________”, come indicato dal difensore nello scritto 12 aprile 2016, CARP VI), il suo tragitto si è svolto interamente all’interno di una zona molto fabbricata. Infatti, contrariamente all’opinione da egli espressa per la prima volta in sede di appello, la via __________ si trova in una zona densamente fabbricata, in cui sorgono numerose costruzioni (con i relativi accessi) su entrambi i lati della strada (cfr. al proposito l’estratto dall’alto di Google maps consultabile in internet).

Il limite generale di 50 km/h segnalato sulla via __________ all’entrata del Comune di __________ era, perciò, valido all’interno di tutta la zona molto fabbricata, senza che la sua ripetizione all’interno della zona, nemmeno dopo l’intersezione o il passaggio dal Comune di __________ a quello di __________, fosse necessaria (art. 16 cpv. 2 OSStr; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4° edizione, ad art. 32, n. 3.6.4).

Del resto, questa situazione era chiara a AP 1, come emerge dalle sue iniziali - e assolutamente credibili - dichiarazioni (“ho quindi imboccato via __________, strada con limite 50 Km/h in tipica situazione abitativa”, cfr. scritto 30.11.2014, doc. 7) poi modificate - evidentemente di nuovo a fini di una strategia difensiva

  • solo in sede di appello.

Ne deriva che all’appellante era chiaro che su via __________ vige il limite di 50 km/h.

c. L’appellante sostiene, poi, che, per il tratto successivo - cioè, quello su via __________ - egli poteva in buona fede presumere che il limite vigente fosse di 80 km/h perché, a suo modo di vedere, la via __________ è una strada di grosso calibro, fuori località, senza una particolare densità di fabbriche, con doppio marciapiede e sulla quale, fino al momento in cui egli l’ha percorsa quotidianamente, vigeva il limite di 80 km/h.

In assenza di un segnale di limitazione della velocità a 50 km/h posto a quell’intersezione (Via __________ /Via __________) egli aveva validi motivi per ritenere di non essere soggetto a tale limite.

c.1. Contrariamente all’opinione dell’appellante è indubbio che la via __________ si trova in una zona densamente fabbricata. Dalla documentazione prodotta al dibattimento di primo grado (doc. 7 pretura penale) e dalla ripresa dall’alto visibile da Google maps, emerge chiaramente che vi sono - soprattutto su uno dei due lati della strada - numerosi insediamenti aziendali, industriali e commerciali, accessi diretti alla strada, fermate del bus e un sottopasso (sopra transita il treno). Se è vero che, seguendo il percorso dell’appellante, l’edificazione della zona inizia ad essere particolarmente densa proprio nel punto in cui è stato posato il radar per il controllo (nel tratto di strada tra l’intersezione con via __________ e la __________ vi è un solo grande edificio commerciale con il relativo accesso e il sottopasso del treno), è anche soprattutto vero che AP 1 conosce bene la zona, sia perché abita nelle immediate vicinanze, sia perché, per anni, è passato quotidianamente di lì. Pertanto, anche quando ha svoltato su via __________, egli doveva essere consapevole di essere soggetto al limite di 50 Km/h perché doveva sapere di trovarsi ancora all’interno di una zona densamente fabbricata. Di conseguenza, non avendo incontrato nessun segnale di “Fine velocità massima 50, limite generale”, AP 1 non poteva in buona fede ritenere che il limite di velocità fosse passato da 50 Km/h ad 80 km/h.

c.2. Contrariamente all’opinione dell’appellante, né la circostanza secondo cui il limite di velocità su via __________ era fino a poco tempo prima di 80 Km/h, né la presenza su via __________ del segnale “Velocità massima 50, Limite generale” in direzione opposta alla sua, in concomitanza col cartello di località “__________”, permettono di giungere ad una diversa conclusione.

c.3.1. L’introduzione del limite di velocità di 50 Km/h sulla via __________ risale al 2013 (la pubblicazione sul foglio ufficiale è del 27 agosto 2013, doc. 7 pretura penale), mentre il controllo della velocità in cui è incappato l’appellante è stato effettuato l’8 ottobre 2014. A distanza di un anno dall’introduzione del nuovo limite di velocità, non è serio pensare che AP 1 - che, lo si ricorda, anche se nel frattempo ha cambiato posto di lavoro e modificato di conseguenza il tragitto percorso in auto quotidianamente, risiede tuttora nella zona - non fosse a conoscenza della modifica.

c.3.2. La presenza del segnale “Velocità massima 50, Limite generale” in direzione opposta non permette, invece, all’appellante di trarre nessuna conclusione utile sul limite di velocità in vigore nel tratto di strada che lo precede. La segnaletica non implica, infatti, che nel tratto che precede sia necessariamente in vigore una velocità superiore (cfr. al riguardo Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCR n. 3.6.4. che non esclude la possibilità di ripetere il segnale indicante la velocità massima consentita).

c.4. Da quanto precede discende che AP 1 non aveva alcun “serio motivo” per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il limite di 50 km/h, né può avvalersi di un errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP. In considerazione dell’elevato grado di attenzione che si esige dal conducente, il fatto che egli abbia ritenuto che il limite vigente su via __________ fosse di 80 km/h è, infatti, un errore che doveva essere evitato e, in quanto tale, non è scusabile (art. 13 cpv. 2 CP; cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 63 e 64, pag. 60-61).

La condanna inflitta in prima istanza per grave infrazione alle norme della circolazione deve, dunque, essere confermata in questa sede.

  1. Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - la pena pecuniaria deve essere confermata, così come la multa.

Confermata è, pure, la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di 4 anni.

Parimenti merita conferma il prolungamento di un anno del periodo di prova della pena pecuniaria inflitta all’imputato dal Ministero pubblico il 31 ottobre 2011.

  1. È integralmente confermata anche l’attribuzione di tasse, spese e indennità decisa in prima sede (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP), mentre per quanto riguarda la procedura d’appello le tasse e le spese giudiziarie sono poste integralmente a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP), a cui non si giustifica di assegnare nessuna indennità ex art. 429 CPP.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 CPP,

13, 21, 42 e segg. e 47 CP,

27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cpv. 2 LCStr,

4a ONC,

16 cpv. 2 e 22 cpv. 1, 3 e 4 OSStr,

nonché sulle spese l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale per avere, a ________, l’8 ottobre 2014, circolato con la vettura Volvo targata __________ alla velocità di 81 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1.alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 220.- cadauna, per un totale di fr. 2’200.- (duemiladuecento);

1.2.2.alla multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 2 (due).

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

1.4. È confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come decisa in prima sede.

  1. Il periodo di prova di 3 (tre) anni relativo alla sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta a AP 1 dal Ministero pubblico il 31 ottobre 2011 è prorogato di un anno (art. 46 cpv. 2 CP).

  2. È confermata l’assegnazione ad AP 1 di un’indennità pari a fr. 300.- (trecento) per la procedura di primo grado. Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP per la procedura d’appello.

  3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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