Incarto n. 17.2016.147+148 17.2016.174 17.2017.67-70
Locarno 31 marzo 2017/im
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata a seguito degli annunci 7 giugno 2016 confermati con dichiarazioni di appello 23 e 24 agosto 2016 da
AP 1
rappr. dall'avv. DI 1
e dal
PP 1
e con appello incidentale 12 settembre 2016 presentato da
PC 1 (AP) PC 2 (AP) PC 3 (AP) PC 4 (AP) PC 5 (AP) tutti rappr. dall'RC 1
contro la sentenza emanata il 2 giugno 2016 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con atto di accusa 24 febbraio 2016, il PP ha imputato ad AP 1 una serie di reati tutti, secondo l’ipotesi accusatoria, commessi ai danni di suoi allievi o ex-allievi. E meglio:
per avere,
ad _______, presso la sede dell’Istituto scolastico comunale, in date imprecisate, nel periodo compreso tra settembre 2013 e fine maggio 2015,
nella sua aula, durante la correzione alla cattedra dei compiti o dei lavori in classe, dopo averli presi in braccio e fatti sedere sulle sue gambe o sulle sue ginocchia,
in un numero imprecisato di occasioni, quantificate dalle vittime in “tante volte” e anche più volte al giorno,
ripetutamente compiuto e/o tentato di compiere atti sessuali con i suoi allievi PC 1 (nato il 27.05.2004), __________. (nato il 28.07.2004), __________ (nato il 01.09.2004), PC 2 (nato il 12.03.2004), __________ (nato il 22.01.2004), __________ (nato il 02.05.2004), __________ (nato il 08.06.2004), __________ (nato il 09.08.2004) e __________ (nato il 12.12.2003), tutti minori di sedici anni,
e meglio, per avere,
dopo averli ripetutamente solleticati e/o massaggiati, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, partendo dal torace o dalle spalle scendendo lungo la schiena, talvolta fino all’osso sacro, oppure lungo i fianchi o l’addome, soffermandosi soprattutto e insistentemente attorno all’ombelico e alla cintola, con movimenti circolari della mano,
allungato una mano sopra i vestiti e/o infilato una mano nei pantaloni o nelle mutande dei bambini, palpeggiandoli con insistenza, nella zona pubica, inguinale e/o sui genitali,
rispettivamente per aver tentato di farlo, ma senza riuscire nel suo intento perché i bambini non si lasciavano toccare, si muovevano, si allontanavano, oppure perché temeva di essere visto dagli altri allievi o da terze persone,
ritenuto che, nelle summenzionate circostanze, l’imputato ha:
ripetutamente toccato e/o palpeggiato, rispettivamente tentato di toccare e/o palpeggiare:
PC 1 (nato il 27.05.2004), nella zona pubica, inguinale e, almeno una volta, forse il 15 maggio 2015, sul pene, sulla pelle nuda;
__________ (nato il 28.07.2004) e __________ (nato il 01.09.2004), nella zona pubica e inguinale;
ripetutamente tentato di toccare e/o palpeggiare:
PC 2 (nato il 12.03.2004), __________ (nato il 22.01.2004), __________ (nato il 02.05.2004), __________ (nato il 08.06.2004), __________ (nato il 09.08.2004) e __________ (nato il 12.12.2003), nella zona pubica, inguinale e/o sui genitali, solleticandoli e/o massaggiandoli con insistenza attorno all’ombelico e alla cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, con movimenti circolari della mano, ma senza riuscire ad andare oltre, perché i bambini non si lasciavano toccare, si muovevano, si allontanavano, oppure perché temeva di essere visto dagli altri allievi o da terze persone;
coazione sessuale, ripetuta, consumata e tentata
per avere,
2.1. nelle summenzionate circostanze,
in un numero imprecisato di occasioni, quantificate dalle vittime in “tante volte” e anche più volte al giorno,
usando pressioni psicologiche e modalità tali da renderli inetti a resistere, ripetutamente costretto e/o tentato di costringere i suoi allievi PC 1 (nato il 27.05.2004), __________ (nato il 28.07.2004), __________ (nato il 01.09.2004), PC 2 (nato il 12.03.2004), __________ (nato il 22.01.2004__________ (nato il 02.05.2004), __________ (nato il 08.06.2004), __________ (nato il 09.08.2004) e __________ (nato il 12.12.2003), a subire, contro la loro volontà, atti sessuali,
e meglio, per avere,
approfittando della stima e della fiducia dei suoi superiori e dei genitori dei bambini, facendo inoltre leva sull’attaccamento e l’affetto dei suoi allievi,
sfruttando il timore e la soggezione che incuteva loro, in ragione soprattutto della sua personalità severa e dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva,
sfruttando quindi la situazione in cui gli allievi si erano venuti a trovare, dopo averli presi in braccio e fatti sedere sulle sue gambe o sulle sue ginocchia, solleticati e massaggiati, come meglio descritto in precedenza,
costretto e/o tentato di costringere gli stessi a subire degli atti sessuali e più precisamente dei toccamenti nella zona pubica, inguinale e/o sui genitali, come precisato in precedenza,
interrompendo tale suo agire unicamente perché i bambini non si lasciavano toccare, si muovevano, si allontanavano, oppure perché temeva di essere visto dagli altri allievi o da terze persone;
2.2. per avere, a Verona (I),
una notte, all’inizio del mese di agosto 2013, verso le ore 01:00 circa, dopo aver assistito a uno spettacolo all’Arena,
all’interno della sua autovettura parcheggiata nei pressi dell’università,
esercitando pressioni psicologiche su di lui e modalità tali da renderlo inetto a resistere,
tentato di costringere il suo ex-allievo PC 5 (nato nel 1990), a subire, contro la sua volontà, un atto sessuale,
e meglio, per avere,
approfittando dell’amicizia e della fiducia della vittima, che in più occasioni lo aveva accompagnato in gite culturali o scolastiche,
sfruttando il fatto che si trovassero da soli, di notte, in un luogo appartato, buio e lontano da casa, nonché la soggezione che egli incuteva alla vittima, in ragione soprattutto della sua personalità severa e irascibile,
sfruttando quindi la situazione di timore e di paura in cui la vittima si era venuta a trovare, dopo averle ripetutamente ed insistentemente massaggiato l’addome, in particolare attorno all’ombelico, sia sopra la maglietta che sulla pelle nuda, dicendole nel contempo, con voce alterata, “posso? a me piace toccare”,
allungato e infilato una mano nei suoi pantaloni, nel tentativo di costringerla a subire, contro la sua volontà, un atto sessuale e più precisamente il toccamento dei genitali,
senza riuscire nel suo intento, poiché la vittima gli diceva di non farlo e gli bloccava la mano;
coazione, ripetuta
per avere,
ad _______, presso la sede dell’Istituto scolastico comunale,
in date imprecisate, nel periodo settembre/ottobre 2011 - fine maggio 2015, nella sua aula e durante le lezioni,
in un numero imprecisato di occasioni,
usando violenza o minaccia di grave danno o intralciando in altro modo la loro libertà d’agire, ripetutamente costretto e/o tentato di costringere i suoi allievi PC 1 (nato il 27.05.2004), PC 2 (nato il 12.03.2004), __________ (nato il 22.01.2004), __________ (nato il 02.05.2004), __________ (nato il 08.06.2004), __________ (nato il 09.08.2004), __________ (nato il 12.12.2003), PC 4 (nato il 21.12.2004), PC 3 (nato il 30.04.2004), __________ (nato il 17.06.2004) e __________ (nato il 17.06.1999), a fare o a tollerare un atto,
e meglio, per avere,
usato violenza e/o minacciato questi allievi, con parole e/o gesti intimidatori, gridando e urlando, agitando o picchiando con violenza una riga o una bacchetta di bambù sulla cattedra, per intimorirli e farli tacere,
colpendoli con scappellotti dietro alla nuca, afferrandoli alle braccia o alle spalle, ai capelli o alle orecchie, per farli tacere e trascinarli al loro banco o fuori dall’aula scolastica;
violazione del dovere d'assistenza o educazione
per avere,
a _______ e _______,
nel periodo settembre 2010 - settembre 2013,
presso le rispettive sedi dell’Istituto scolastico comunale,
in un numero imprecisato di occasioni,
nella sua aula e durante le lezioni, in qualità di docente,
violato e trascurato il dovere di assistenza e di educazione verso i suoi allievi PC 4 (nato il 21.12.2004), PC 3 (nato il 30.04.2004) e __________ (nato il 12.12.2003), adottando un comportamento violento e manesco nei loro confronti, poco rispettoso dei loro bisogni e delle loro difficoltà personali, esponendo in tal modo a pericolo il loro sviluppo fisico e psichico,
e meglio, per avere,
4.1. a _______, nel periodo settembre 2010 - giugno 2012, ripetutamente maltrattato PC 4 (nato il 21.12.2004), bambino dal carattere difficile, in particolare tirandogli ripetutamente e con forza i capelli e le orecchie, facendogli il “torcinaso”, colpendolo con sberle e con scappellotti dietro alla nuca, insultandolo e trascinandolo fuori dall’aula;
4.2. ad _______, nel periodo settembre - novembre 2012, ripetutamente maltrattato PC 3 (nato il 30.04.2004), bambino affetto da sindrome dell’iperattività e dell’attenzione, in particolare tirandogli ripetutamente e con forza i capelli e le orecchie, afferrandolo per le spalle, sollevandolo di peso per poi lasciarlo cadere a terra sulle ginocchia, insultandolo e colpendolo con scappellotti al punto di fargli picchiare la testa sul banco;
4.3. ad _______, nel periodo ottobre 2012 - settembre 2013, ripetutamente maltrattato __________ (nato il 12.12.2003), bambino affetto da sindrome dell’iperattività, in particolare tirandogli ripetutamente e con forza i capelli e le orecchie, afferrandolo e trascinandolo fuori dall’aula;
per avere,
ad _______, presso la sede dell’Istituto scolastico comunale,
in date imprecisate, nel periodo primavera 2013 - fine maggio 2015,
nella sua aula e durante le lezioni,
in un numero imprecisato di occasioni,
commesso vie di fatto contro i suoi allievi PC 1 (nato il 27.05.2004) e
(nato il 12.12.2003), dei quali aveva la custodia o doveva avere cura, e meglio, per avere,
tirato loro i capelli o le orecchie, fatto loro il “torcinaso” o dei pizzicotti sulle guance, come pure per averli colpiti con scappellotti o “coppini” dietro alla nuca, senza cagionare loro un danno al corpo o alla salute.
B. In occasione del dibattimento di primo grado, su proposta del presidente e con l’accordo di tutte le parti:
danno di __________;
C. Con sentenza 2 giugno 2016 (motivazione scritta intimata il 4 agosto 2016), la Corte delle assise criminali ha prosciolto AP 1 dalle accuse di:
ripetuti atti sessuali con fanciulli in parte tentati di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente al periodo settembre 2013/agosto 2014 e per gli alunni minori di anni sedici PC 2 (nato il 12.3.2004), __________ (nato il 22.1.2004), __________ (nato il 2.5.2004), __________ (nato l’8.6.2004), __________ (nato il 9.8.2004) e __________ (nato il 12.12.2003);
ripetuta coazione sessuale in parte tentata di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa limitatamente al periodo settembre 2013/agosto 2014 e per gli alunni minori di anni sedici PC 2 (nato il 12.3.2004), __________ (nato il 22.1.2004), __________ (nato il 2.5.2004), __________ (nato l’8.6.2004), __________ (nato il 9.8.2004) e __________ (nato il 12.12.2003) nonché al punto 2.2 dell’atto d’accusa;
ripetuta coazione di cui al punto 3 dell’atto d’accusa;
violazione del dovere d’assistenza o educazione di cui ai punti 4.1 e 4.3 dell’atto d’accusa;
Per contro, AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di:
ripetuti atti sessuali con fanciulli
per avere, ad _______, presso la sede dell’Istituto scolastico comunale, nel periodo settembre 2014/fine maggio 2015 ripetutamente toccato nella zona pubica e inguinale, anche sulla pelle nuda, gli alunni minori di anni sedici PC 1 (nato il 27.5.2004), __________ (nato il 28.7.2004) e __________ (nato il 1.9.2004) nonché, in un’occasione, toccato il pene del minore PC 1;
per avere, nelle circostanze di cui al punto 1.1 del dispositivo, esercitando pressioni psicologiche e modalità tali da renderli inetti a resistere, ripetutamente costretto gli alunni minori di anni sedici PC 1 (nato il 27.5.2004), __________ (nato il 28.7.2004) e __________ (nato il 1.9.2004) a subire gli atti sessuali di cui al punto 1.1 del dispositivo;
violazione del dovere di assistenza o educazione
per avere, ad _______, presso l’istituto scolastico comunale, nel periodo settembre 2012/novembre 2012, adottando un comportamento violento e manesco nei suoi confronti, esposto a pericolo lo sviluppo psichico del suo alunno PC 3 (nato il 30.4.2004);
vie di fatto
per avere, ad _______, presso la sede dell’istituto scolastico comunale, nel periodo settembre 2013/fine maggio 2015, ripetutamente commesso vie di fatto contro il suo alunno PC 1 (nato il 27.5.2004) (punti 1.1., 1.2., 1.3. e 1.4. del dispositivo; pag. 69 della sentenza impugnata).
Per i reati di cui è stato riconosciuto autore colpevole, AP 1 è stato condannato alla pena detentiva di 14 mesi e alla multa di fr. 500.-.
L’esecuzione della pena detentiva è stata condizionalmente sospesa con un periodo di prova di due anni.
La prima Corte ha, poi, pronunciato, nei confronti di AP 1, l’interdizione per la durata di 10 anni dell’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni (dispositivo 5.), lo ha sottoposto ad assistenza riabilitativa (dispositivo 6.) e lo ha condannato a versare:
fr. 6'799.25 a PC 1 (nato il 27.5.2004) di cui fr. 4'000.- per torto morale e fr. 2'799.25 per spese legali;
fr. 4'299.20 a PC 3 (nato il 30.4.2004) di cui fr. 1'500.- per torto morale e fr. 2’799.20.- per spese legali (dispositivo 7.1. e 7.2.).
D. Contro la sentenza della Corte delle assise criminali hanno interposto appello sia il procuratore pubblico che il condannato.
Il primo ha precisato di impugnare i dispositivi n. 2., 3. , 4. , 9. e 10. della sentenza impugnata ed ha postulato che l’imputato venga dichiarato autore colpevole di tutte le imputazioni che gli sono rivolte con l’AA e che venga condannato alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi.
Il secondo ha, invece, impugnato i dispositivi n. 1.1. limitatamente alle imputazioni che concernono i reati contro __________ e __________, 1.2. (condanna per coazione sessuale), 3.1. (pena), 9 (tassa di giustizia e spese), 10.1 (quantificazione dell’indennità ex art 419 CPP) e 11.3 (quantificazione delle tasse e spese di giustizia a suo carico).
In sintesi, ha chiesto di essere assolto dalle imputazioni di atti sessuali con fanciulli relativamente a __________ e __________ e integralmente da quella di coazione sessuale. Di conseguenza, ha postulato una sensibile riduzione delle pena e una diversa commisurazione, oltre che della quota di spese di giudizio a suo carico, dell’indennità ex art. 429 CPP.
Gli accusatori privati PC 1, PC 2, PC 4, PC 3 e PC 5 hanno presentato appello incidentale chiedendo che AP 1 venga riconosciuto autore colpevole di tutti i reati imputatigli con l’AA e che vengano riconosciute le richieste di risarcimento da loro avanzate in sede di dibattimento di primo grado.
E. Ne segue che, in assenza di impugnazione, le condanne di AP 1 per atti sessuali con fanciulli in relazione a PC 1 (dispositivo n. 1.1. in parte), per violazione del dovere di assistenza o educazione (dispositivo n. 1.3.) nonché quella interdittiva (dispositivo 5.), e relativa all’assistenza riabilitativa (dispositivo 6.), quella concernente le indennità per torto morale agli AP PC 1 e PC 3 (parte dei dispositivi 7.1. e 7.2) nonché il dissequestro (dispositivo 8.), e la tassazione delle note professionali relative ai difensori d’ufficio (dispositivo 11.1. e 11.2.) della sentenza impugnata sono passati in giudicato.
F. Non sono state presentate istanze probatorie.
G. Il pubblico dibattimento si è svolto l’8 marzo 2017.
In entrata, la Corte, richiamato l’art. 344 CPP, ha comunicato alle parti che intendeva valutare tutti gli episodi di cui alle imputazioni previste ai punti 1 e 2 dell’AA anche alla luce del reato consumato e non solo tentato ex art. 22 CP.
Per migliore comprensione, la Corte ha consegnato alle parti uno scritto con la diversa prospettazione giuridica (limitatamente all’imputazione ex art. 187 CP), dal seguente tenore:
per avere,
ad _______, presso la sede dell’Istituto scolastico comunale,
in date imprecisate, nel periodo compreso tra settembre 2013 e fine maggio 2015,
nella sua aula, durante la correzione alla cattedra dei compiti o dei lavori in classe, dopo averli presi in braccio e fatti sedere sulle sue gambe o sulle sue ginocchia,
in un numero imprecisato di occasioni, quantificate dalle vittime in “tante volte” e anche più volte al giorno,
ripetutamente compiuto atti sessuali con i suoi allievi PC 1 (nato il 27.05.2004), __________ (nato il 28.07.2004), __________ (nato il 01.09.2004), PC 2 (nato il 12.03.2004), __________ (nato il 22.01.2004), __________ (nato il 02.05.2004), __________ (nato il 08.06.2004), __________ (nato il 09.08.2004) e __________ (nato il 12.12.2003), tutti minori di sedici anni,
e meglio, per avere:
a. ripetutamente toccato e/o palpeggiato:
PC 1 (nato il 27.05.2004), nella zona pubica, inguinale e, almeno una volta, forse il 15 maggio 2015, sul pene, sulla pelle nuda;
__________ (nato il 28.07.2004) e __________ (nato il 01.09.2004), nella zona pubica e inguinale;
b. ripetutamente toccato e/o palpeggiato:
Le parti hanno dichiarato di non opporsi alla prospettazione della diversa qualifica giuridica e di non avere osservazioni al riguardo.
A conclusione dei loro interventi:
il procuratore pubblico ha chiesto la conferma dell’atto di accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché al pagamento della multa di fr. 500.-;
il patrocinatore di fiducia degli AP, limitatamente alla posizione dei suoi assistiti, si è associato alle richieste della pubblica accusa, nella mutata prospettazione giuridica proposta in aula dalla Corte (doc. dib appello 1) ed ha chiesto che AP 1 sia condannato a pagare, a titolo di riparazione del torto morale, le pretese di diritto civile di fr. 3'000.- per PC 2 di fr. 1'500.- per PC 4, di fr. 3'000.- per PC 5. Ha postulato che sia confermato l’indennizzo attribuito in prima sede, sempre per torto morale, di fr. 4'000.- a favore di PC 1 ed ha preso atto che quello di fr. 1'500.- a PC 3 non è stato oggetto di appello. Ha domandato, inoltre, che AP 1 sia condannato al risarcimento, oltre che delle spese legali di prima istanza, anche di quelle di seconda istanza, pari a complessivi fr. 4'631.45 (IVA inclusa), alle quali ha chiesto di aggiungere i costi di trasferta nonché di considerare il dispendio orario relativo al dibattimento d’appello;
all’avv. DI 1, difensore di AP 1, il quale ha chiesto che il proprio assistito sia prosciolto dalle imputazioni di ripetuti atti sessuali con fanciulli (anche solo tentati) a danno di __________ e __________ e di ripetuta coazione sessuale a danno di PC 1, __________ e __________, nonché la conferma dei proscioglimenti già pronunciati in prima istanza.
Ha postulato una pena non superiore a 90 aliquote giornaliere, sospese condizonalmente. Non ha contestato le indennità a favore di PC 1 e PC 3 mentre si è opposto alle richieste degli altri AP. Ha, infine, chiesto, per il suo assistito, un indennizzo per ingiusta carcerazione: fr. 200.- al giorno per un totale di fr. 73’000.-.
ritenuto
Cognizione della Corte di appello e di revisione penale
Sul potere cognitivo in tema di commisurazione della pena cfr. DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e rif.; 128 IV 73 consid. 3b; 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3; 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 778 e ad art. 393, n. 17, pag. 769; Eugster, in op. cit., ad art. 398, n. 1, pag. 2998: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Guidon, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 393, n. 17, pag. 2960-2961; Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732). In sintesi, secondo dottrina e giurisprudenza, l’appello produce un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (art. 399 e 404 cpv. 1 CPP; fra le altre, STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
vita e precedenti penali dell’imputato
“1. AP 1 (di seguito AP 1) nasce a Roveredo Grigioni il __________. E’ il primogenito di sette fratelli. Il padre, ora affetto da demenza senile, era bracciante e con la madre ha condotto una piccola azienda agricola fino alla pensione, attività continuata da uno dei fratelli.
AP 1 cresce ad ___________ dove frequenta le scuole dell'obbligo per poi conseguire, nel 1980, il diploma di scuola magistrale come maestro. Non trovando subito lavoro, a partire dal 1981, continua gli studi all'Università cattolica di Milano laureandosi in scienze dell'educazione nel 1989. Durante questo periodo insegna saltuariamente presso la scuola elementare di ___________, dove avrà un incarico come titolare dal 1988. Nel 1993 si sposa e dall’unione nasceranno quattro figli attualmente agli studi tranne il secondogenito che ha appena terminato l’apprendistato come elettricista. Dalla nascita del primo figlio la moglie è casalinga mentre in precedenza lavorava come impiegata alla __________. Ha ripreso l’attività professionale a seguito delle vicissitudini giudiziarie dell’imputato e attualmente lavora part-time come commessa. La famiglia abita da sempre ad _______ in una casa di proprietà (doc. TPC 23).
Persona dalla vita sociale attiva, AP 1 si è sempre occupato di politica, quale consigliere comunale, ha diretto il coro __________ di __________ e la rivista per docenti “__________” coltivando altresì l’hobby della fotografia (PS AP 1 4.6.2015, pag. 4, PP AP 1 5.6.2015, pag. 2, PP AP 1 23.6.2015, pag. 2 ma anche perizia psichiatrica 4.11.2015, pag. 4-5, AI 182).
Con l’arresto AP 1 è stato sospeso dal suo incarico di docente percependo lo stipendio fino a maggio 2016. Dal 1.6.2016 è in congedo non pagato e ha concluso un accordo col Comune di ___________ mediante il quale gli sarà garantita la possibilità di un pensionamento anticipato a partire dal 1.11.2017 con a suo carico tutti i contributi sociali e previdenziali (doc. dib. 3a).
Richiesto di esprimersi in merito al suo futuro AP 1 al dibattimento ha espresso l’auspicio di riconciliarsi con la sua famiglia (con la moglie ha convenuto un periodo di separazione durante il quale lui andrà a stare dalla madre) e anche in ambito comunitario oltre che di reinserirsi nel mondo del lavoro, non più a contatto coi bambini, nel campo bibliotecario o della pubblicistica (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2).
AP 1 è incensurato (doc. TPC 8).
Il legame familiare è sempre stato buono anche se con la moglie il rapporto sentimentale si è affievolito nel tempo. Lei parla di anaffettività del marito nei confronti della famiglia e anche dalle testimonianze dei due figli agli atti non traspaiono sentimenti particolari (PS __________ 2.9.2015, audizione __________ 2.9.2015 e PP AP 1 9.9.2015, pag. 5 laddove dichiara che “È vero che nei loro confronti sono stato sempre un po’ freddo e avevo un mio modo di esprimere la mia affettività nei loro confronti”):
" …con AP 1 ognuno ha sempre fatto un po’ la propria vita…forse non da subito ma da circa un 4 o 5 anni. Lui è dentro le sue cose, la scuola, i giornali scrive per i giornali, la musica, a lui piace tantissimo la lirica, la fotografia, il teatro, poi il coro del __________. Lui si dedicava a queste cose e la famiglia era messa un po’ a côté. Lui per la comunità era sempre a disposizione… Avevo cercato di farlo reagire, nel senso che avevo cercato di fargli capire che doveva dedicarsi un po’ di più anche alla famiglia. Nel senso affettivo del termine. Per la famiglia era sempre disponibile dal lato pratico, se i figli avevano bisogno qualcosa ecc. Tante volte sbottavo, con parole, anche insultandolo delle volte…ma lui non reagiva e non replicava mai e la situazione restava uguale a prima. (…) A parte il fatto che non mostrava affettività in casa non vi erano altri problemi. In generale lui faceva tutto come se fosse un dovere e non un piacere…come servizio ...” (PS __________ 10.6.2015, pag. 2 e 3).
Anche i rapporti sessuali tra di loro sono nel tempo cessati. Fino al 2009/2010 sono stati più o meno regolari, poi, a seguito di suoi problemi di salute e proprio per il fatto che lui non dimostrava affetto, la moglie non si è più concessa e anche lui non l’ha più cercata (PS __________ 10.6.2015, pag. 4-5).
AP 1 non sa spiegare il motivo per cui è stato respinto dalla moglie in quanto “non c’è stato un episodio specifico che ha portato a questa situazione, ma si è trattata di una procedura graduale…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 5). Conferma comunque che “questo periodo è coinciso anche con l’inizio della mia attività su internet dopo l’acquisto del PC portatile nel 2010, con il quale ho iniziato a visionare siti omossessuali…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 5). L’inchiesta ha, infatti, potuto stabilire che, dal 2009, AP 1 navigava su siti gay prediligendo uomini giovani. Se in un primo momento egli nega un qualsivoglia soddisfacimento sessuale dalla visione di questi siti, ritenendolo unicamente un “passatempo” (PS AP 1 31.7.2015, pag. 9-13) o per “lustrarsi gli occhi” (PP AP 1 9.9.2015, pag. 3), egli ammette, poi, di averne tratto piacere sessuale:
" …Si trattava di esplorare un mondo virtuale che mi procurava comunque piacere sessuale, soprattutto all’inizio, visto che era una novità, ma che poi è scemato nel tempo. Guardavo comunque questi siti, ma poi la mia reazione era la stessa. Non ho mai cercato la compagnia di altre donne e soddisfacevo il mio desiderio sessuale masturbandomi e visionando questo materiale…”
(PP AP 1 2.2.2016, pag. 5).
AP 1 non si è mai spinto più in là. Non ha mai cercato di avere dei contatti omossessuali, sostanzialmente per mancanza di coraggio:
" …Da un lato ero attratto da questo mondo, ma sono rimasto sempre a livello virtuale e non ho mai avuto il coraggio di andare oltre, da un lato perché era contrario alla mia morale dall’altro perché avevo paura delle conseguenze che potevo avere per me stesso e per la mia famiglia poiché ritenevo l’ambiente gay poco sano…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 6).
Egli ha altresì ammesso di essere attratto sia dalle donne sia dagli uomini, ma di non aver mai cercato altre relazioni sessuali, né con uomini né con donne, dopo essere stato respinto dalla moglie (PP AP 1 9.9.2015, pag. 2-3), la quale, peraltro, non ha mai avuto sospetti che il marito potesse essere interessato agli uomini (PS __________ 10.6.2015, pag. 5).”
(sentenza impugnata, consid 1, 2 e 3 , pag. 10-12)
perizia psichiatrica
Interessante, vista la natura di alcune imputazioni che gli sono rivolte, è citare alcuni stralci del referto peritale:
“ nell’ultimo quinquiennio (“o da quando ho comprato il computer”), il signor AP 1 comincia ad interessarsi a siti pornografici, dapprima eterosessuali e poi omosessuali in cui figuravano uomini con caratteri sessuali secondari da adulti. Il peritando dichiara di non avere mai visionato dei siti illegali, né a carattere pedopornografico. Su questione del perito rispetto a come egli si definirebbe dal punto di vista dell’identità sessuale, la risposta è “un eterosessuale con interessi omosessuali” (…) in modo generale, il peritando dichiara di non avere mai avuto degli incontri omosessuali nonostante l’interesse che ne avrebbe avuto in alcuni momenti, soprattutto per questioni legate ai possibili rischi per la salute (…) il sig. AP 1 è un uomo colto, inserito socialmente e con un’intensa attività a livello sociale locale. Nel corso della sua vita, è stato sollecitato dalla presenza di pulsioni di tipo omosessuale con cui ha dovuto confrontarsi su un piano religioso e morale. La rigidità del pensiero e gli aspetti più conservatori e convenzionali della sua personalità lo hanno portato a mettere da parte queste pulsioni e a non metterle in atto, a suo dire, fatta eccezione per l’accesso a della pornografia legale. Nessuna fantasia orientata sui minori è riconosciuta dal peritando, che può invece descrivere delle fantasie sessuali con un indirizzo, secondo i momenti, di tipo omosessuale o eterosessuale.” (AI 182 pag. 7-8 e 12)
antefatti
“Per quel che è delle attenzioni sessuali rivolte a dei minorenni dagli atti emerge che già in passato, tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ‘90 AP 1 - quando era anche catechista in seno alla parrocchia di _______ - aveva assunto dei comportamenti ambigui sia nei confronti di ragazzi che frequentavano la parrocchia (don , parroco di , ricorda che “all’epoca si vociferava di AP 1, sempre così vicino ai ragazzi con don __________ [, già parroco di _______ e già condannato nel 1998 per atti sessuali con fanciulli e pornografia], sempre in giro con i ragazzi…” (PS 15.6.2015, pag. 3 e PP 23.11.2015, pag. 2), __________ (PS 10.7.2015 e PP 7.10.2015) riferisce di mani infilate sotto la camicia o la maglietta “per ascoltare il cuoricino” e che all’epoca lo prendevano in giro con l’epiteto di gay pedofilo, __________ (PS 14.6.2015 e PP 7.10.2015) racconta che AP 1 entrava a vedere i ragazzi delle medie mentre facevano la doccia nella palestra delle scuole elementari e che accarezzava i ragazzi sulla schiena anche mettendo la mano sotto la maglietta) sia nei confronti di ex allievi [_____(PS 9.7.2015) racconta che a scuola AP 1 abbracciava i bambini da dietro e “continuava a mettere la maglietta dei bambini nei pantaloni, mettendoci dentro le mani”, __________ (PS 30.9.2015) ricorda che “in classe aveva un po’ quel modo di fare di massaggiare la schiena degli allievi”)], spingendosi in una circostanza a toccare il sedere nudo di un ragazzo, il quale peraltro reagì molto male colpendolo e facendolo rovinare a terra (PS __________ 14.6.2015 e PP __________ 14.6.2015), mentre in un altro caso (era il 1992 o il 1993) masturbò di notte, mentre dormiva, un altro ragazzo che l’aveva accompagnato insieme ad un compagno di scuola in una gita in Val Gardena (PS __________ 10.6.2015, PP confronto AP 1/______ 30.6.2015, PP __________ 19.10.2015). Per questi due episodi AP 1 non fu mai denunciato (PP __________ 14.6.2015 rispettivamente PP confronto AP 1/__________ 30.6.2015, pag. 6).
AP 1 non ha mai negato di aver avuto dei contatti fisici in classe con i suoi allievi maschi. Solo “i maschietti” perché “le bambine non si toccano neanche con un fiore…Tra maschi è un momento di sollievo, di feeling” (PS AP 1 4.6.2015, pag. 5-6 e 10), con le bambine “il mio gesto sarebbe stato mal interpretato” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 5), “per affinità di genere perché è più facile con i maschi che non con le bambine (…) potenzialmente quando ci sono più maschi in una classe, aumentano i rischi di disciplina e di gestione. In questo modo sono riuscito nell’arco di tre anni a non più avere grossi problemi” (PP AP 1 14.7.2015, pag. 7).
Se però, durante tutta l’inchiesta, egli ha sempre negato una qualsivoglia connotazione sessuale a questi contatti fisici (si trattava solo di gesti d’affetto, premi, momenti di break che per lui non erano fuori posto in quanto si trattava di un comportamento spontaneo e funzionale alla gestione della classe: PS AP 1 4.6.2015, pag. 7, 8, 20; PP AP 1 5.6.2015, pag. 5; PP AP 1 14.7.2015, pag. 6-7; PP AP 1 9.9.2015, pag. 6, 8 e 9), a fine inchiesta, cambiato anche il difensore (l’avv. DI 1 è infatti subentrato il 27.1.2016), AP 1, per mettersi a posto la coscienza, ha ammesso di aver toccato i bambini provando “piacere e una certa soddisfazione”:
" …Per il tramite del mio difensore ho chiesto di poter essere nuovamente interrogato per precisare meglio le mie responsabilità, ciò che non avevo fatto finora perché mi trovavo in forte difficoltà nel dover giustificare quanto da me commesso di fronte a mia moglie, ai miei figli, alla comunità di _______ e a tutte le persone con le quali avevo lavorato e collaborato. Quando sono stato confrontato con i fatti di cui al presente procedimento penale mi sono visto cadere il mondo addosso, visto che in trent'anni mi ero costruito una famiglia, un'attività professionale apprezzata, un impegno politico e pubblico importante e con molte attività extra professionali. Dover ammettere le mie responsabilità avrebbe comportato per me delle gravi conseguenze per cui ho avuto molte remore a raccontare quello che vorrei spiegare oggi, partendo già dai fatti avvenuti negli anni '90. Preciso che non lo faccio per ottenere dei benefici dal punto di vista penale, ma per togliermi un peso dalla coscienza e mettermi in pace con me stesso, sperando che anche gli altri capiscano il mio comportamento. (…) ammetto che ho sempre avuto l’abitudine di toccare i bambini che frequentavo sia a scuola che in parrocchia, sulla schiena e sulla pancia, a volte anche sulla pelle nuda. Questi gesti mi procuravano un piacere e una certa soddisfazione e quando ne avevo l’opportunità lo facevo…”
(PP AP 1 2.2.2016, pag. 2 e 4).
L’imputato conferma, quindi, le testimonianze agli atti, in particolare quanto riferito dai fratelli __________, pur non ricordando l’episodio della caduta:
" …È quindi giusto quello che hanno raccontato i fratelli __________ e __________ nei loro verbali d'interrogatorio, ma anche da altre persone. Non ricordo però l'episodio descritto da __________, poiché non ho memoria di un fatto simile. Non ricordo neppure di essere caduto a seguito della reazione di __________. Con questo non voglio dire che __________ sia un bugiardo e che abbia inventato questo fatto, ma non mi sento in coscienza di dire una cosa di cui non ricordo…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4).
E in merito all’episodio in Val Gardena, con riferimento al quale in precedenza aveva contestato la masturbazione sostenendo di essersi limitato a toccare il pene, che però era già umido (PS AP 1 15.6.2015, pag. 9-12, PP AP 1 23.6.2015, PP confronto AP 1/__________ 30.6.2015), AP 1 ammette “di avergli massaggiato il pene fino al momento in cui ha eiaculato, ma escludo di aver fatto il gesto tecnico della masturbazione” (pag. 3). A suo dire “era la prima volta in assoluto che allungavo una mano sulle parti intime di un minore” (PP AP 1 23.6.2015, pag. 4) e quel fatto lo aveva “spaventato” e “scioccato” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 3). Ritornando sulle sue precedenti dichiarazioni ha pure ammesso di essere stato effettivamente attratto dal ragazzo:
" Contrariamente a quanto sempre sostenuto non è vero che si è trattato di un momento di debolezza ma di una vera e propria attrazione nei confronti di ______..” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4).
e scampata la denuncia
" ...mi ero rivolto al qui presente avv. DI 1 perché ero preoccupato per le conseguenze che potessero esserci nel caso in cui la signora si fosse rivolta alla Polizia…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 6)
si rimette in carreggiata, anche se continua ad intrattenere contatti fisici con i suoi allievi agendo però con cautela e stando attento a non oltrepassare i limiti:
" …dopo il matrimonio e a seguito dei numerosi impegni familiari, professionali, pubblici e associativi è iniziata per me una stagione molto appagante e gratificante da tutti i punti di vista. In questo ci metto anche la fondazione di una famiglia e la costruzione della casa che simboleggiava la nostra dimora. Con mia moglie avevo inoltre una vita sessuale appagante e soddisfacente, per cui non ho mai avuto problemi da questo punto di vista.
È vero comunque che ho mantenuto negli anni un piacere nell'avere un contatto fisico con i miei allievi, che manifestavo con l'abbraccio o toccandoli sul corpo, ma senza andare oltre certi limiti. Erano comunque episodi occasionali. Non ho mai cercato di avere delle opportunità per avere il contatto fisico con i miei allievi.
(…) È vero anche che dopo l'arresto di Don __________ sono rimasto turbato perché mai più mi aspettavo che lui avesse commesso dei fatti simili, visto che era il mio confessore e una persona nella quale avevo la massima fiducia (…) È vero che quanto emerso in merito a Don __________ mi ha reso attento circa il mio comportamento nei confronti degli allievi. Per tutte queste ragioni, pur continuando ad avere dei contatti fisici con i miei allievi, sono sempre stato molto prudente e vigilante a non oltrepassare certi limiti. Così ho continuato fino all'estate 2013…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4-5).” (sentenza impugnata, consid. 7 e 8, pag. 14-17)
Vero è che, come osservato dai primi giudici, nonostante la sua “vigilanza” e la sua “prudenza”, nel mese di agosto 2013, AP 1 “cade in tentazione” e approfitta di una “situazione propizia” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 6) per tentare “un approccio sessuale con l’ex allievo, ormai maggiorenne, C.N.” (sentenza impugnata, consid. 8 in fine, pag. 17)
atti sessuali con fanciulli (punto 1. dell’AA)
I. fatti
Lo faceva, però, soltanto con i maschi.
Lo ha detto lui stesso e lo hanno confermato i ragazzi sentiti. Fra questi, __________:
“ alle femmine non andava a fare i massaggi. Le femmine, no, non so il perché” (AI 108 pag. 2)
Ma non toccava/massaggiava tutti i maschi. Soltanto quelli con cui - per usare le sue parole - aveva maggior “feeling”.
E non a tutti lo faceva “con la stessa intensità”:
“…ho fatto i massaggini solamente ai maschi, ma non a tutti e con la stessa intensità perché non ho con tutti lo stesso feeling.
(…) A domanda a sapere come stabilisco se ho un feeling o meno con un allievo rispondo che questo dipende dal contesto, dal lavoro che stanno facendo, dal comportamento dell’allievo e da altri fattori” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 5).
Interessante sentire come PC 1 ha percepito il feeling di cui AP 1 parla:
“ (…) e diciamo agli altri non glieli fa perché… uno non sta bene, non riesce bene a parlare e così e sa che dopo se glieli fa lo va subito a dire, poi l’altro perché ha problemi… è daltonico e tutto e anche quello e l’altro perché… è un po’… ha un po’ la pancia, diciamo, altri due per quello e diciamo che ha preso solo me e un mio compagno e l’altro” (trascrizione audizione PC 1 3.6.2015 pag. 5)
AP 1 praticava queste manipolazioni a volte quando il ragazzo era seduto al proprio banco, ponendosi dietro di lui e massaggiandogli le spalle e la schiena sino all’osso sacro.
Altre volte lo faceva alla sua cattedra, quando i ragazzi andavano a consegnare i loro lavori per la correzione, oppure al mattino prima dell’inizio delle lezioni, oppure, ancora, alle 11.30, trattenendo l’allievo in classe, oppure ancora quando l’uno o l’altro ragazzo, per motivi di salute, rimaneva in classe mentre i compagni seguivano la lezione di ginnastica.
In quei frangenti, chiedeva ai ragazzi di sedersi sulle sue gambe e, poi, iniziava a toccarli/massaggiarli sulle spalle, per poi, di regola, scendere al petto, ai fianchi e alla pancia.
A volte non andava oltre la zona dell’ombelico.
A volte, invece, passava oltre la cintura dei pantaloni.
A volte, la mano di AP 1 rimaneva sopra i vestiti.
Altre volte, invece, andava sotto di essi:
“ (…) per quanto riguarda i massaggi che facevo alla cattedra (…) ADR che lo facevo soprattutto sopra i vestiti, ma è possibile che l’abbia fatto sotto, sulla pelle nuda (…) lo facevo a volte sopra i vestiti a volte sotto, sulla pelle nuda. In questi casi, sollevavo la maglietta e infilavo le mani sotto…”
(PP AP 1, 9.9.2015 pag. 8)
Per i dettagli, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia ai consid. 14 e 15 (sentenza impugnata, pag. 24-33) e, in particolare, ai numerosi stralci di verbali in essi contenuti.
Ritenuto come a AP 1 nulla venga imputato per i toccamenti/massaggi al banco degli allievi, la ricostruzione fattuale sarà limitata a quelli effettuati alla cattedra (art. 9 CPP).
“ il massaggio durava pochi secondi, al massimo una decina, il tempo necessario fino al momento in cui il bambino esclamava "ah", inteso come buona sensazione e rilassamento” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 6).
La dichiarazione non è credibile (e questo nonostante anche __________ abbia parlato di “due o tre secondi”; trascrizione audizione 8.6.2015 pag. 6). Non è credibile già soltanto perché non è verosimile che un toccamento/massaggio - praticato, come si vedrà, in genere con movimenti circolari - che comprendeva almeno tre zone del corpo (spalle, torace e pancia) e che, volendo seguire le dichiarazioni dello stesso AP 1, si protraeva sino a quando il ragazzo aveva una sensazione di rilassamento (che esternava con un “ah”) durasse soltanto pochi secondi.
Ben più verosimile la quantificazione della durata di questi toccamenti/massaggi fatta da PC 1 che - pur descrivendo una durata, tutto sommato, breve - parla di minuti e non di secondi. Nella sua prima audizione, infatti, ad un certo punto, dice che, a causa del maestro che lo chiamava alla cattedra dove, poi, gli faceva queste cose, lui usciva dall’aula “5 minuti dopo” (trascrizione audizione PC 1 3.6.2015, pag. 13). Simile la sua dichiarazione sul tempo nella sua seconda audizione dove dice che “mi teneva lì quel … quel due minuti, tre, e poi mi lasciava andare” (trascrizione audizione PC 1 19.8.2015, pag. 12).
Ne deriva che si può concludere che, effettivamente, tutta l’operazione del massaggio (dalle spalle in giù) durava qualche minuto.
perché AP 1 praticava questi toccamenti/massaggi
a. AP 1 - che è uomo dalle molte (troppe) sfumature (vedasi il suo distinguo fra “massaggio sino ad eiaculazione” e “gesto tecnico della masturbazione”) - non è stato né cristallino né lineare sul motivo che lo spingeva a praticare quei massaggi.
Dapprima, ha detto che lo faceva “per un momento di sollievo, di feeling” (PS AP 1 4.6.2015 pag. 10).
Poi - almeno per quanto è dato di comprendere - perché quei massaggi lo aiutavano a gestire delle classi piuttosto turbolente (“in questo modo sono riuscito nell’arco di tre anni a non più avere grossi problemi“, PP AP 1 14.7.2015, pag. 7).
Poi ha preteso che i massaggi/toccamenti rappresentavano gesti d’affetto.
Quindi, ha ribadito che si trattava di momenti di stacco (break) finalizzati alla gestione della classe (cfr. verbali citati al consid. 8 della sentenza impugnata, pag. 15 e 16; cfr anche verb. dib. d’appello).
È soltanto verso la fine dell’inchiesta che, faticosamente, ha ammesso che quei massaggi/toccamenti gli procuravano del piacere:
“ (…) ammetto che ho sempre avuto l’abitudine di toccare i bambini che frequentavo sia a scuola che in parrocchia, sulla schiena e sulla pancia, a volte anche sulla pelle nuda. Questi gesti mi procuravano un piacere e una certa soddisfazione e quando ne avevo l’opportunità lo facevo… che ho mantenuto negli anni un piacere nell'avere un contatto fisico con i miei allievi, che manifestavo con l'abbraccio o toccandoli sul corpo, ma senza andare oltre certi limiti. Erano comunque episodi occasionali. (…) a partire dal mese di settembre 2014 ho continuato ad avere un’attrazione fisica nei confronti dei miei allievi poiché questo mi procurava un piacere sessuale (…)” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4-6).
Fedele alla sua natura, AP 1 ha, però, voluto - anche qui (come nel caso della masturbazione “senza il gesto tecnico” di tale pratica) - fare dei distinguo e sfumare, oltremisura, le sue ammissioni:
“ che a partire dal mese di settembre 2014 ho continuato ad avere un’attrazione fisica nei confronti dei miei allievi poiché questo mi procurava un piacere sessuale. Quando tenevo i miei allievi sulle gambe durante la correzione dei compiti, provavo piacere sessuale ma non un’eccitazione sessuale. E’ vero che solleticavo sulla pancia e a volte anche sotto l’ombelico, poiché questo mi procurava un piacere sessuale, ma non eccitazione…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 6),
“ In questi casi (n.d.r: con __________ e __________) provavo un piacere fisico, ma non un piacere sessuale.” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 7).
AP 1 ha, poi, aggiunto che si faceva bastare il piacere che quei contatti fisici gli procuravano (“mi accontentavo”) poiché sapeva di non poter andare oltre:
“ avevo un mio piacere, ma sapevo che non dovevo andare oltre (…) mi accontentavo di questo e non avevo intenzione di andare oltre” (verb. dib. primo grado pag. 2-3)
Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha continuato a percorrere la via dei distinguo. Quei toccamenti erano soltanto delle “coccole” che gli davano, sì, piacere ma non piacere di natura sessuale:
“ …ADR che scendevo verso la cintura perché mi piaceva avere un contatto fisico coi bambini. Avevo un mio piacere, ma sapevo che non dovevo andare oltre (…) agivo così come eccessiva manifestazione di contatto che mi dava piacere, ma non sessuale (…) rispetto alle mie dichiarazioni rese a pag. 6 del mio verbale PP 2.2.2016 preciso che il termine di “piacere sessuale” utilizzato quel giorno era eccessivo. Quel giorno volevo confessare l’atto con PC 1 ed ero un po’ agitato. Forse non avevo controllato bene il linguaggio (…) era un momento di intimità e di coccole, ma anche un momento di gioco e di “contentino”.” (verbale d’interrogatorio dibattimentale pag. 2, 3).
AP 1 si è inoltrato maggiormente in tale via al dibattimento d’appello dove ha negato che il piacere che lui provava durante questi toccamenti avesse qualsivoglia natura sessuale. E questo con la sola eccezione di PC 1 per cui ha, in sintesi, ammesso di essere stato spinto da un movente sessuale, pur se percepito soltanto confusamente (verb. dib. d’appello, pag. 4).
b. Nonostante queste sue ritrattazioni, avuto riguardo all’intero materiale probatorio - quindi, tenuto conto anche del fatto che l’imputato, almeno negli ultimi anni, si eccitava (o, per dirla con le sue parole, si “lustrava gli occhi”) guardando foto di giovani maschi pubblicati su siti porno che egli visitava regolarmente (cfr. AI 14 e materiale pornografico ad esso allegato, AI 16 e PP AP 1 2.2.2016, pag. 5 in cui egli ammette che “soddisfacevo il mio desiderio sessuale masturbandomi e visionando questo materiale”) nonché considerato quanto risulta egli abbia fatto in passato, in particolare in Val Gardena e a Verona - è evidente che l’unico accertamento serio che può essere fatto è che, al di là delle sue pretestuose puntualizzazioni, AP 1 toccava i suoi allievi nel modo descritto perché ciò gli procurava un piacere di natura sessuale.
AP 1 stesso lo ha ammesso e i suoi successivi distinguo altro non sono che tentativi di ritrattare tale ammissione.
E, del resto, in Val Gardena - in un contesto chiaramente connotato sessualmente dalla successiva masturbazione praticata a __________ - prima che questi si coricasse, AP 1 ha fatto a lui (e all’altro ragazzo che era con loro) dei massaggi seguendo, in pratica, la “procedura” messa in atto con gli allievi menzionati nell’AA.
E, parimenti, quella sera a Verona, prima di tentare di toccare il pene al giovane compagno di viaggio, lo ha massaggiato sulla pancia esattamente come, poi, nei mesi successivi, ha fatto con i suoi allievi. E, in quest’occasione, lo ha fatto dicendogli “a me piace toccare”. Questa frase - detta in un contesto nuovamente chiaramente connotato sessualmente dal suo tentativo di toccare il pene al giovane - smentisce tutte le precisazioni che AP 1 ha voluto fare in inchiesta. Essa, insieme al buon senso e a quanto accaduto in Val Gardena, dimostra, senza ombra di dubbio, che quei massaggi/toccamenti tendevano a provocare al suo autore eccitazione/piacere avente natura sessuale.
A ciò si aggiunge che, letto in relazione al fatto che egli visionava solo materiale pornografico omosessuale, il fatto che egli palpeggiasse unicamente gli allievi maschi non può che supportare questa conclusione.
che cosa ha fatto a chi
Risulta dagli atti, però, che i massaggi praticati ai ragazzi non avevano sempre - per usare le parole di AP 1 - la stessa intensità.
a. allievo PC 1
Non è più contestato che - dopo avergli toccato/massaggiato le spalle, essere sceso al torace e, poi, nella zona dell’ombelico - AP 1, con PC 1, è andato oltre, infilando la sua mano sotto le mutande, toccando/massaggiando la zona pubica e inguinale e, in un’occasione, toccando il pene dell’allievo.
Queste le dichiarazioni di PC 1 (confermate, nella loro sostanza, da AP 1):
“ C: ehmm, allora è iniziato un po’ di tempo fa che il mio maestro ha iniziato, diciamo, a farmi… non solo a me, ma anche a un mio compagno, solo che a un mio compagno che glieli faceva come li aveva fatti a me, agli altri invece tutti qua, no (porta le mani alle spalle) …
I: sì
C: ha iniziato da un po’ di tempo che me li faceva qui, (porta le mani alle spalle), poi me li faceva qua (porta le mani al costato), e da li … niente. Non ha fatto niente; dopo un po’, ha iniziato a farmeli qua (porta le mani alla vita) poi qui dietro (porta la mano destra alla schiena), vicino a qua, e … ancora dopo ancora un po’ iniziava a scendere giù, sotto il … come si dice, il laccio delle mutande, e una volta, diciamo, stava per arrivarci e gli ho tolto la mano dall’imbarazzo e diciamo sono scappato e sono andato al banco. Poi ha iniziato anche alle 11.30, quando finiamo a scuola, a dirci di andare sulle sue gambe che ci fa i massaggi e dopo lui ci fa “vieni vieni” (porta le mani sulle ginocchia) e così, noi andiamo là, e lui inizia a farci i massaggi qua (porta le mani alla vita), (…) E a me e al mio amico, solo che il mio amico non lo vuole dire, li ha fatti qui (porta le mani al ventre) poi qua (tocca posteriormente il corpo con la mano destra), una volta ci stava quasi per arrivare e io, diciamo, gli ho tolto, ho fatto così (fa il gesto di scostare qualcosa dal corpo) e sono scappato. E … niente. È questo.” (AI 50, trascrizione audizione PC 1, pag. 4-5)
“ I: che tipo di … mi puoi far vedere, come se fosse lui che te lo fa, che tipo di massaggio faceva sui tuoi fianchi?
C: eh, faceva così (porta le mani al proprio costato e compie un movimento rotatorio), sui fianchi e sulle spalle, normale così (medesimo movimento sulle spalle) e invece qua (alla vita) faceva così (movimento rotatorio) e poi una volta ha fatto così, in mezzo (fa il gesto di introdurre la mano sotto la cintura dei pantaloni) ma dopo io gli ho tolto la mano perché ero imbarazzato, diciamo, e poi sono andato al banco.
(…) I: ok. Quindi tu gli hai tolto la mano e non è andato oltre
C: ecco.
I: dopo quella volta che tu gli hai tolto la mano è successo ancora qualcosa?
C: sì! Lui continuava…
I: lui continuava!
C: lui continuava; però da quando gli ho tolto la mano, non si avvicinava più in mezzo (porta la mano destra al ventre) diciamo, ma stava da parte qua e poi pian piano si avvicinava sempre di più.
I: ma si avvicinava a che parte del tuo corpo esattamente?
C: eh al… come posso dire?
I: come lo chiami tu…
C: eh… non lo so; al… al pisello, ecco.” (AI 50, trascrizione audizione PC 1, pag. 7-8)
“ I: (…) E quindi se capisco giusto, in queste occasioni (ndr: dopo le 11.30) tu sei rimasto da solo con il maestro per quei pochi minuti dopo le 11.30 e ci sono state altre volte che sei stato da solo con il maestro?
C: mmmh… solo quando al lunedì abbiamo ginnastica due ore e… io delle mie compagne che una si è fatta un’operazione alla gamba perché aveva una gamba storta e l’altra perché aveva… fratturato la caviglia e io stavo lì perché avevo ehmm… fratturato l’anulare e io stavo lì e quando i miei compagni uscivano gli dicevano “possiamo andare sul tavolo di fuori?” andavano e poi chiudevano la porta e io restavo dentro e a volte mi diceva di andare lì e così mi faceva sti massaggi. Solo quelle volte lì. Ma poi quando ho tolto il gesso non più e l’ho fatto solo quando… cioè anche quando abbiamo ginnastica che io torno da ginnastica, lascio il sacchetto, mi dice “vieni qui, vieni qui”, e poi dopo succede sempre, diciamo, sta cosa.” (AI 50, trascrizione audizione PC 1, pag. 13 in basso e 14)
“ I: (…) io devo essere veramente certo, ed è qui dove ti chiedo di essere veramente onesto, se è sì è sì, se è no è no, l’ultima domanda che ti pongo è a sapere se nel contesto di questi massaggi dove lui si avvicinava sempre di più al pisello, al pisello ci è anche arrivato?
C: e … una volta era vicinissimo, però quella volta, diciamo … era quasi arrivato e io gli ho tolto la mano perché ero imbarazzato e ci stava per arrivare e io ho fatto così (compie il gesto di allontanare qualcosa) e gli ho tolto la mano e sono andato al banco. Poi lui non mi ha detto niente.
I: c’era quasi arrivato?
C: c’è quasi arrivato! (…) molto vicino vuol dire, cioè, quasi sopra. Diciamo il pisello è qui (alza l’avambraccio destro e pone la mano sinistra sul polso) e lui è arrivato qui (con la sinistra indica la nocca dell’indice)
I: proprio…
C: proprio al limite quando io gli ho tolto la mano perché ero imbarazzato
I: questa mano quasi sul pisello toccava le mutande o toccava la tua pelle?
C: toccava la mia pelle
I: l’ha infilata dentro.
C: sì
I: e questo è capitato una volta sola?
C: e … ehmmm è quello che è arrivato quasi vicino, che è capitato una volta, poi dopo, però mi faceva sempre sotto l’elastico delle mutande (porta entrambe le mani al ventre) e qui, vicino, da parte, poi si avvicinava lentamente poi andava ancora fuori, così.
I: ho capito
C: faceva tutto così (AI 50, trascrizione audizione PC 1, pag. 16-17)
allievi __________ e __________
b. Non è contestato che AP 1 abbia più volte massaggiato/toccato __________ e M.C.L. sulle spalle, sul torace e sulla pancia, in particolare nella zona dell’ombelico.
Altrettanto incontestato è che, per massaggiare torace e pancia, AP 1 ha, anche, infilato le mani sotto la maglietta.
Dopo averlo negato, AP 1 ha, poi, ammesso di essere anche “andato con le mani sotto la cintura dei pantaloni” pretendendo, però, di non essere entrato “sotto l’elastico delle mutande” (PP AP 1 2.2.2016 pag. 7). Al dibattimento di primo grado ha, infine, precisato che quell’essere “andato con le mani sotto la cintura dei pantaloni” con __________ è capitato in una sola occasione (allegato 1 al verb. dib. di primo grado pag. 4).
Diversa la tesi dell’accusa.
fin dove AP 1 si è spinto con __________
b.1. __________ è stato sentito l’8 giugno 2015.
Queste le sue dichiarazioni:
“ I: okay! Che saltava fuori quale storia, D.?
D: questa qua, che AP 1 non doveva fare queste cose.
I: okay! E l’AP 1 non doveva fare queste cose cosa?
D: e, fare i massaggi e toccare sotto la cintura qua (porta la mano destra allo sterno).
I: mh, mh! Sotto la cintura! Okay! A te è capitato se capisco giusto?
D: sì
I: okay! Mi puoi spiegare un po’ com’è che capitava questa cosa?
D: e non so. Quando qualcuno doveva consegnare dei fogli o … alla mattina, così, lui lo prendeva in braccio, sulle gambe e glielo faceva (…)
I: avrei bisogno che tu mi potessi far vedere (porge un foglio a D) con la penna i posti, le spalle, la schiena, eccetera, eccetera, dove AP 1 ti ha fatto i massaggi.
D. facendo il cerchio?
I: puoi fare il cerchio, sì
D: (si china a scrivere sul foglio che ha posto sul tavolo) qua, poi … qua, e qua e non so bene dove è l’osso sacro … tipo qua (…) e basta
I: okay. Quando parliamo di massaggi, D., mi puoi far vedere con le tue mani che tipo di movimenti faceva l’AP 1 per farti i massaggi?
D: sulle spalle, normalmente (con entrambe le mani fa il gesto di far pressione coi pollici)
I: con i pollici.
D: sì, dietro. Poi qua, niente, così (pone il palmo della mano aperta sullo sterno) e qua così (pone la mano sul ventre e fa un movimento circolare) e dietro, invece, un po’ come sulle spalle però così (si alza dalla sedia e pone le mani sui lombi)
I: ah, così,. Okay. Perfetto. Adesso, mettiamo che … ti aggiungo una variabile (prende il foglio mostrato a D e sul quale lo stesso aveva scritto). Giro il foglio per non fare castronerie; più o meno normalmente, noi indossiamo dei pantaloni. D’accordo, mettiamo adesso che sono quelli corti, e mettiamo che qui, più o meno qua, ci sia la cintura o l’elastico. La posizione di questo cerchio che tu mi hai fatto, cambia?
D: ehmm… un po’ più giù ma poco, leggermente (disegna sul foglio che gli mostra I).
I: okay, se capisco giusto, comunque la mano un pochettino entrava nella cintura
D: si (pone la mano sul ventre)
I: ecco, come mi stai facendo vedere” (AI 56, trascrizione audizione __________ pag. 2-3, 7-8)
b.2. AP 1 - che, come visto, in un primo tempo, aveva negato di avere mai oltrepassato, con __________, la cintura dei pantaloni - dopo avere preso atto delle dichiarazioni del ragazzo, è stato più possibilista, pur negando qualsiasi sua intenzionalità e dicendosi certo di non essere mai andato con la mano sotto le mutande:
“ …L'interrogante mi fa notare che in occasione dell'audizione dell'8 giugno 2015 __________ ha dichiarato che con una mano sono andato anche un pochettino dentro la cintura dei pantaloni e mi viene pure mostrato il disegno allegato alla trascrizione dove ha disegnato le parti in cui sarebbe stato toccato.
L’interrogante mi fa notare che D. ha indicato la zona tra l’ombelico e il pene, sotto la cintura dei pantaloni e sulla schiena, all'inizio delle natiche.
Ne prendo atto e dichiaro che è possibile che facendo il solletico sulla pancia e sui fianchi, nelle modalità indicate in precedenza, sia andato con le mani sotto la cintura nella zona indicata da D.. In ogni caso non sono andato con la mano dentro le mutande perché so benissimo che non bisogna farlo.
A domanda a sapere se D. è stato sincero rispondo di sì e non mi sembra di aver notato dei grossi errori…” (PP AP 1 9.9.2015, pag. 9-10).
In seguito, il docente ha modificato le sue dichiarazioni passando dal “è possibile che” (che sembrava significare “non ricordo ma non posso escludere”) al ben più perentorio “sono andato con le mani sotto la cintura dei pantaloni ma non dentro le mutande” ed all’altrettanto perentorio “questo è avvenuto una volta sola” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 7).
È evidente che questi cambiamenti di versione altro non provano se non l’inaffidabilità di AP 1 e il suo costante tentativo di ridimensionare al ribasso le sue responsabilità.
b.3. Non ha da essere argomentato molto per spiegare come la dichiarazione di __________ - più che pacata, sfumata e priva di qualsiasi connotazione dimostrativa/recriminatoria - sia del tutto credibile. Al riguardo, la visione della registrazione in atti è illuminante.
Del resto, AP 1 stesso ha ammesso che __________ ha detto la verità (“a domanda a sapere se D. è stato sincero rispondo di sì e non mi sembra di aver notato dei grossi errori”, PP AP 1 9.9.2015, pag. 10).
Per contro, la credibilità di AP 1 è fortemente ipotecata, oltre che dal suo generale atteggiamento processuale, dai suoi pretestuosi distinguo e dalle modifiche di versione quali quella appena rilevata.
Ne deriva che le dichiarazioni del ragazzo e la visione del disegno allegato alla trascrizione della sua audizione permette di accertare che, dopo averlo massaggiato alle spalle e al torace, l’imputato è sceso con la mano nella zona della pancia e, poi, ben sotto l’ombelico, penetrando in quella che, nell’AA, è chiamata zona pubica (“sotto la cintura dei pantaloni”). Le dichiarazioni di __________ e la visione dei suoi gesti esemplificativi permettono, poi, di accertare che egli lo ha fatto massaggiando, in genere con movimenti circolari, e non solo facendo il solletico. Visto il genere di massaggi, la grandezza della mano di un adulto e la ridotta “estensione” di quella zona in un ragazzo di 10 anni, è certo che le manipolazioni circolari di AP 1 hanno pure interessato la zona pubica nel suo complesso.
La tesi accusatoria secondo cui egli, dopo averlo massaggiato alle spalle, al torace e nella zona dell’ombelico, ha palpeggiato __________ anche nella zona pubica e inguinale è, dunque, supportata dalla deposizione del bambino.
Gli atti non permettono di chiarire se AP 1 ha infilato o meno le mani sotto le mutande. L’imputato lo nega e a __________ la cosa non è stata chiesta. Ne segue che, in applicazione del principio in dubio pro reo, AP 1 va seguito su questo particolare.
b.4. Come visto, AP 1 ha preteso che il suo sconfinamento nella zona sotto la cintura è avvenuto in una sola occasione.
Dalla deposizione del bambino risulta, invece, una diversa realtà:
“ I: (…) tu, nella tua testa, ricordi la prima volta che te l’ha fatto il massaggio?
D. … no (scuote il capo)
I: non hai in mente. E l’ultima volta ce l’hai in mente?
D: uhmm… due o tre giorni prima che … c’era sabato e domenica e dopo che arrivava il supplente” (AI 56, trascrizione audizione __________, pag. 4)
I: okay! Durante la giornata, quante volte poteva capitare che … tu andavi alla cattedra e che l’AP 1 ti faceva questi massaggini? D: due … tre
I: : su una giornata …sola?
D: completa?
I: mh
D: si. Due o tre
I: due o tre volte…
D: certe volte no, neanche una.
I: certe volte neanche una. Però due o tre volte poteva capitare.
D: (annuisce col capo)” (AI 56, trascrizione audizione __________ pag. 5)
Visto che emerge chiaramente dalla deposizione di __________ che i massaggi/toccamenti praticati dal maestro erano un tutt’uno che iniziava dalle spalle e terminava, dopo il percorso descritto (sterno, fianchi, zona dell’ombelico), con la mano che “entrava nella cintura”, è evidente che AP 1 non è credibile nemmeno laddove parla di una sola occasione.
Accertato è, quindi, che egli ha ripetutamente palpeggiato/massaggiato __________ - oltre che nelle più volte citate zone delle spalle, del torace e della pancia (sia sopra che sotto la maglietta) - anche nella zona pubica/inguinale (rimanendo, qui, sopra le mutande).
fin dove AP 1 si è spinto con __________
b.5. __________ è stato sentito il 12 giugno 2015.
Queste le sue dichiarazioni:
“ I: (…) alla scrivania del maestro (…)
L: certe volte mi faceva sedere sulle sue gambe e mi faceva i massaggi e anche il solletico.
I: mh. Okay! Mi puoi spiegare dove ti faceva i massaggi?
L: mi faceva i massaggi sulle spalle, poi mi faceva un po’ il solletico sulla pancia, qua da parte (pone le proprie mani alla vita) e un po’ sulla schiena i massaggi
I: ho capito. E quando dici che ti faceva il solletico, com’è che faceva il solletico? L: mi faceva così (pone le mani sui fianchi)
I: si…
L: e basta. E poi faceva così (pone le mani sul ventre) e i massaggi (…)
I: mentre ti faceva il solletico, mi hai fatto vedere, neh, era qui sotto le ascelle, nei fianchi, rispettivamente sulla pancia. Lui ha mai fatto … ti ha mai fatto dei massaggi sulla pancia, piuttosto che?
L: ehmm… faceva così (posa le mani sulla propria pancia descrivendo un movimento circolare) e … basta.
I e basta. Okay. E lo faceva sopra o sotto la maglietta, tanto per capire?
L: sopra
I: sopra
L: e anche un po’ sotto. Però più sopra (…) che lo faceva più volte sopra che sotto” (AI 76, trascrizione audizione __________, pag. 2, 5)
“ I: (…) hai spiegato prima che lui ti ha fatto questi massaggi sulla pancia, a volte anche alzando la maglietta e andando sotto con la mano. Fino a dove si è spin… fino a dove è arrivato con la mano sul tuo corpo?
L: qua, più o meno (pone il taglio della mano alla cintola)
I: lì cosa c’è? Quando tu fai così (ripete il gesto di L.) cosa senti sotto? E’ sopra o sotto l’ombelico?
L: sono … sotto. Diciamo alla fine della pancia. Più o meno” (AI 76, trascrizione audizione __________, pag. 9)
Anche __________ ha indicato, sulla figura disegnata, le parti del corpo toccate dal maestro: si tratta della schiena (parte centrale, sulla colonna), delle spalle, dei fianchi, della pancia (zona attorno all’ombelico) e della zona vicino al pene (zona pubica).
b.6. Le dichiarazioni di AP 1 riguardo a __________ sostanzialmente ricalcano quelle rese per __________. Anche con lui, AP 1 ha ammesso di avere avuto “un buon feeling” e, pertanto, anche a lui - “come con C.” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 4) - ha “fatto dei massaggini”. Anche con lui avrebbe sconfinato nella zona (che lui dimostra di considerare) proibita, per caso, facendogli il solletico senza tuttavia mai toccargli le parti intime:
“ …L'interrogante mi riassume brevemente quanto dichiarato da __________ in occasione della sua audizione del 12 giugno 2015 e mi viene pure mostrato il disegno sul quale lui ha posto dei cerchiolini nelle zone del corpo dove l'avrei toccato.
Prendo atto che secondo quanto dichiarato da L. sarei andato con la mano leggermente sotto la cintola dei pantaloni, nella zona tra ombelico e pene, dove ha fatto il cerchiolino sul disegno.
ADR che L. è stato sincero. Come nel caso di D. è possibile che anche con L. facendogli il solletico sia leggermente andato sotto la cintura dei pantaloni. Quando facevo il solletico ai miei allievi capitava che loro fossero completamente appoggiati su di me e quindi quando facevo il solletico la cintura dei pantaloni si alzava o la pancia si abbassava…” (PP AP 1 9.9.2015, pag. 12).
“ …Per quanto riguarda __________ e __________, preciso che sono andato con le mani sotto la cintura dei pantaloni, ma non sotto l'elastico delle mutande, per fare loro solletico e non per toccare le parti intime. In questi casi provavo un piacere fisico, ma non un piacere sessuale. Questo è avvenuto una volta sola per entrambi.…” (PP AP 1 2.2.2016, pag. 7).
“ per __________ preciso che probabilmente sono entrato sotto la cintura per via della posizione del bambino seduto sulle mie ginocchia, senza mai andare oltre. Questi toccamenti sono comunque durati pochi secondi, forse una decina” (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2).
b.7. Ritenuto che quanto detto sopra sulla non credibilità delle dichiarazioni di AP 1 e, invece, sulla credibilità di __________ vale, mutatis mutandis, per __________, se ne deriva che le dichiarazioni di quest’ultimo, unite alla visione del disegno allegato alla trascrizione della sua audizione, permettono di accertare che, dopo averlo palpeggiato/massaggiato sulle spalle e sulla pancia (sia sotto che sopra la maglietta), AP 1 ha fatto entrare la sua mano ben sotto l’ombelico, penetrando - in modo deciso - in quella che è chiamata zona pubica.
Anche per __________, le sue dichiarazioni e la visione dei suoi gesti esemplificativi permettono, poi, di accertare che AP 1 è sconfinato in quella zona massaggiando, in genere con movimenti circolari, e non solo facendo il solletico.
Visto il genere di massaggi, la grandezza della mano di un adulto e la ridotta “estensione” di quella zona in un ragazzo di 10 anni, è certo che le manipolazioni circolari di AP 1 hanno pure interessato la zona inguinale.
La tesi accusatoria secondo cui egli ha palpeggiato __________, oltre che sulla spalle e sulla pancia, anche nella zona pubica e inguinale è, dunque, supportata dalla deposizione del bambino.
Gli atti non permettono di chiarire se AP 1 ha infilato o meno la mano sotto le mutande. L’imputato lo nega e nemmeno a __________ la cosa è stata chiesta. Pur se l’affermazione di __________ secondo cui il maestro a volte lo massaggiava anche sotto la maglietta potrebbe far sospettare che AP 1 sia andato sotto gli indumenti anche nella zona pubica, le norme sulla prova costringono a concludere che la questione non è stata sufficientemente indagata e, dunque, anche qui ad applicare il principio in dubio pro reo.
b.8. Dagli atti appare chiaro che i palpeggiamenti/massaggi delle spalle e della pancia (zona dell’ombelico) di __________ sono avvenuti ripetutamente. Del resto, quella pratica era - per ammissione stessa di AP 1 - una sua abitudine tanto che, non solo __________, ma tutti i ragazzi ne parlano come di comportamenti ripetuti più volte:
“ I: (…) Ecco, tu ricordi, nella tua testa, quando è stata la prima volta che il maestro ti ha fatto sedere sulle sue gambe?
L: no
I: ma sai dirmi, se non lo sai me lo dici, se è capitato solo durante questo anno scolastico, quindi durante la quinta o se era già successo anche prima, in quarta piuttosto che, anche in terza, non lo so
L: in terza non me lo ricordo, però in quarta e in quinta sono sicuro che è già successo” (AI 76, trascrizione audizione __________, pag. 5)
“ si. Okay. E… dimmi un po’ una cosa, la … se adesso tu pensi a una giornata, che passavi a scuola, questa cosa di andare dal maestro, sedersi sulle sue gambe, il solletico e i massaggi eccetera, succedeva quante volte in un giorno o se non succedeva una volta al giorno in una settimana, per esempio. Tu sei in grado di dirmi…?
L: in un giorno… una volta
I: una volta. Mh…
L: e alla settimana più o meno quattro” (AI 76, trascrizione audizione __________, pag. 3, 8 )
La ripetitività è contestata da AP 1 per i toccamenti sotto la cintura poiché, come per G.D., anche per __________ il docente ha preteso che il suo sconfinamento nella zona sotto la cintura è avvenuto in una sola occasione.
AP 1 non è credibile. Non solo perché, così come per __________, anche per __________ egli ha cambiato versione passando dal possibilista al perentorio così da poter affermare che si era, però, trattato di un solo episodio. Ma anche perché quando __________ parla dello sconfinamento sotto la cintura non ne parla come di un episodio isolato ma, in qualche modo (implicitamente), lo inserisce nella “procedura del massaggio” generalmente seguita da AP 1.
Ben si può, dunque, ritenere accertato che, non solo i toccamenti di spalla/torace/pancia, ma anche della zona sotto la cintura erano ripetuti.
b.9. Su questo tema si impone una piccola nota.
Rilevato che la prima Corte, dopo avere ricordato che AP 1 ha parlato di un solo sconfinamento nella zona pubica, ha scritto che “nella misura in cui non si hanno indicazioni di un numero differente da parte dei due bambini (n.d.r.: __________ e __________), la Corte non ha potuto ritenere che la versione dell’imputato in quanto a lui più favorevole” (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 42), la Difesa ha sostenuto che la successiva indicazione secondo cui AP 1 “è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuti atti sessuali (…) per avere ripetutamente toccato nella zona pubica e inguinale (…) __________ e __________” (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 42) e, soprattutto, il dispositivo 1.1. di tale sentenza costituiscono “una sorta di mutazione che non è suffragata da nulla e non è nemmeno motivata” (dichiarazione d’appello 24 agosto 2016 pag. 5).
La critica - pur se quasi integralmente fondata (non per il “non suffragata da nulla”) - non aiuta l’appellante nella misura in cui il giudizio d’appello costituisce un nuovo giudizio che prende il posto di quello precedente (fra le altre, STF 6B_480/2015 del 9 novembre 2015 pubbl. in Forumpoenale 4/2016 pag. 194 e seg) e nella misura in cui, avuto riguardo al tenore del dispositivo n. 1.1. della sentenza impugnata e all’appello del PP che chiede l’integrale conferma dell’AA, se dovesse l’accertamento appena effettuato da questa Corte (più toccamenti nella zona pubica/inguinale) venire qualificato come ripetuti atti sessuali ex art. 187 CP, ciò non costituirebbe una reformatio in pejus.
fin dove AP 1 si è spinto con PC 2
b.10. PC 2 è stato sentito il 12 giugno 2015.
Queste le sue dichiarazioni:
“ S: e c'era delle volte, quando correggeva, che ti faceva i massaggi.
I: mi puoi raccontare cosa faceva?
S: ti faceva così (pone la mano destra sul ventre compiendo movimenti circolari) il solletico, sotto la maglietta, (…)
I: mh! E alla cattedra, invece, per farti... il solletico o questo... questo... (porta le mani al proprio ventre)
S: così (porta la mano al ventre descrivendo un movimento circolare) sotto la maglietta.
I: sotto la maglietta! Okay. E tu in che posizione eri rispetto a lui?
S: sopra di lui.
I: sopra di lui?
S : seduto.(…) lui era seduto sulla cattedra e ci prendeva in braccio, diciamo.
(…)
I: ti diceva qualcosa per farti sedere?
S: no. lo andavo lì, guardavo e poi ti prendeva.., ti faceva così (col braccio fa il gesto di prendere qualcuno all'altezza del torace da dietro) per farti andare in braccio a lui.
I: e la mano dove te la metteva tanto per capire?
S: qua (porta la mano all'altezza del torace a sinistra) (…)
I: dove ti faceva solletico?
S: qua (porta la mano sinistra allo stomaco).
I: sulla pancia!
S: sì.
I: facendo il movimento che mi stai facendo vedere tu, adesso? (moto circolare).
S: sì.
I: okay! In altri posti?
S: no.
I: no? Okay. E poi, questo solletico..., tu lo definisci solletico? Per te solletico...
S: un po' sì.
I: un po' sì? Ecco, mi puoi spiegare un attimo in che senso...
S: secondo me, così, (indica come prima) è solletico, per un po'; dopo non so con altre parole se è solletico o no. (…)
S: era seduto alla cattedra e io magari ero qua o ero fuori a giocare. Perché ci lascia stare anche in corridoio.
I: ah bon. Quindi ti chiamava espressamente, se ho capito giusto...
S: sì.
I: di andare da lui. E poi cosa ti diceva?
S: guardava il foglio, poi ti faceva così (porta la mano e l'avambraccio all'altezza del torace) e ti faceva sedere.
(…)
I: mh! Okay. Ma questo solletico te lo faceva prima, durante o dopo aver corretto il lavoro che tu gli portavi?
S: lo faceva mentre correggeva.
I: mentre correggeva?
S: sì con la mano sinistra mentre con la destra faceva il visto. (…)
Un'ultima cosa che volevo chiederti su questo aspetto del solletico; tu mi avevi detto, che andava sotto la maglietta. Com'è che faceva ad andare sotto la maglietta?
S: faceva così (solleva dal corpo la maglietta e infila sotto la mano), la prendeva e ti faceva così.
I: ah! Okay. All'altezza di...?
S: qua. (posa la mano sotto lo sterno).
I: è sopra l'ombelico?
S: sì.
I: okay. E’ andato anche più in basso?
S: no. Arrivava qua, massimo, un pelino sotto. (posa la mano sul ventre) all'ombelico.
I: allora io, per aiutarci un po' a capirci, ho qui un piccolo schemino, neh; il corpo umano di un bambino (porge a S. un foglio) e mi puoi segnare con un cerchio la zona in cui ti... faceva questo solletico?
S: (scrive sul foglio)” (AI 71, trascrizione audizione PC 2, pag. 2-5; 9)
Sulla figura, PC 2 ha fatto un cerchio nella zona dell’ombelico ed ha segnato, sulla schiena, la zona della colonna.
b.11. All’inizio dell’inchiesta, AP 1 ha detto di avere praticato a PC 2 - con cui aveva “un buon feeling” - dei “massaggini” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 4).
Tuttavia, egli ha preteso che si è trattato di poche volte (“alcune volte”, PP AP 1 5.6.2015, pag. 4).
Poi, nell’ultimo verbale davanti al PP, AP 1 è tornato un po’ sui suoi passi, trasformando i “massaggini” di cui aveva parlato nel giugno precedente in un “solletico sulla pancia e attorno all’ombelico” (PP AP 1 2.2.2016 pag. 7).
b.12. AP 1 non è credibile.
Non lo è quando cerca di sminuire la portata dei suoi gesti: non tanto perché si tratta di una ritrattazione non motivata e, quindi, incomprensibile (se non inserita in una strategia difensiva di generale ridimensionamento), quanto perché PC 2, richiesto di mostrare cosa il maestro gli facesse, ha chiaramente mostrato, mimandolo, un gesto circolare. È vero che anche PC 2 parla di solletico. Ma è anche soprattutto vero che il ragazzo ha aggiunto di non sapere se si trattasse davvero di un solletico:
“ E poi, questo solletico..., tu lo definisci solletico? Per te solletico...
S: un po' sì.
I: un po' sì? Ecco, mi puoi spiegare un attimo in che senso...
S: secondo me, così, (indica come prima) è solletico, per un po'; dopo non so con altre parole se è solletico o no.” (AI 71, trascrizione audizione PC 2, pag. 4)
AP 1 non è nemmeno credibile quando cerca di limitare il numero dei toccamenti/massaggi praticati a PC 2 poiché dagli atti emerge una realtà fatta di ripetizioni. Il ragazzo ha, infatti, dichiarato, in maniera del tutto credibile, che quella pratica era iniziata alla ripresa delle scuole, in quinta elementare, aveva avuto una frequenza perlomeno settimanale (“una volta al giorno ma non tutti i giorni della settimana … più spesso al venerdì”) e l’ultima volta era successo nel corso del mese di maggio:
“ I: quante volte poteva succedere se ti sedevi sulle gambe del maestro che poi lui ti faceva questo solletico?
S: non tutti i giorni una volta. Una volta sempre al giorno, però, cioè una volta al giorno ma non tutti i giorni… della settimana.
I: okay.
S: e mi ricordo più spesso al venerdì, che succedeva era il venerdì che lui corregge e gli altri giocano. Dalle 3 e un quarto alle 4 ci fa giocare. Al venerdì. (…)
I: e quindi capitava in quel momento lì intanto che…
S: chiamava…
I: giocavate… chiamava? E dopo cosa faceva? Quando ti chiamava dove era lui?
S: era seduto alla cattedra e io magari ero qua o ero fuori a giocare. Perché ci lascia stare anche in corridoio.
I: ah bom quindi ti chiamava espressamente, se ho capito giusto…
S: sì
I: di andare da lui. E poi cosa ti diceva?
S: guardava il foglio, poi ti faceva così (porta la mano e l’avambraccio all’altezza del torace) e ti faceva sedere (…)
I: okay. E tu eri seduto sopra di lui. Con la tua schiena verso il suo petto. Giusto?
S: un po’ sì. Delle volte magari ero un po’ più avanti (…)
I: tu S. ti ricordi quando è stata la prima volta che lui ti ha fatto questo solletico?
S: no.
I: dunque tu hai fatto la terza, la quarta e la quinta con lui. Riusciamo almeno a definire l’anno scolastico? (…)
S: no
I: in quinta
S: sì! Sicuro di sì
I: quindi fin da quando avete cominciato la quinta?
S: sì
I: in quarta non ti ricordi?
S: no in quarta e in terza non mi ricordo
I: okay. E l’ultima volta che lo ha fatto quando è stato? Te lo ricordi?
S: no, non me lo ricordo
I: ma tanto tempo fa, poco tempo fa?
S: in maggio, mi pare” (AI 71, trascrizione audizione PC 2, pag. 4-6)
Ne segue che è accertato che AP 1 ha ripetutamente palpeggiato/massaggiato, con movimenti circolari, PC 2, oltre che sulle spalle, nella zona della pancia, attorno all’ombelico, sia sopra che sotto la maglietta.
fin dove AP 1 si è spinto con __________
b.13. Dall’insieme dell’audizione di __________ - che è apparso particolarmente a disagio - emerge che, con lui, AP 1 si è limitato a praticargli del solletico, su braccia, spalle e pancia. Richiesto di mostrare cosa AP 1 facesse concretamente, il ragazzo ha mimato brevi toccamenti della pelle con l’indice e il pollice che si uniscono e si separano velocemente (un po’ come le chele di un granchio).
Le dichiarazioni di __________ trovano sostanziale conferma in quelle di AP 1 che ha detto che, nonostante con __________ avesse “un buon feeling”, lo aveva toccato soltanto brevemente e soltanto in poche occasioni (PP AP 1 5.6.2015, pag. 4), poiché, in sostanza, il ragazzo era piuttosto sfuggente:
“ lui era molto restio ad avvicinarsi a me in terza elementare e dopo diverso tempo si è avvicinato alla cattedra e ha preso più confidenza. Quando si sedeva sulle mie ginocchia, lo faceva per pochi secondi e poi se ne andava, per cui non avrei neppure avuto la possibilità di fargli solletico…”
(PP AP 1 2.2.2016, pag. 7)
L’accertamento di questa Corte è, dunque, che a __________ AP 1 ha praticato, unicamente e brevemente, del solletico su braccia, spalle e pancia.
fin dove AP 1 si è spinto con __________
b.14. Agli inquirenti, __________ ha detto che, con lui, AP 1 si è limitato a dei massaggi alla schiena, peraltro praticati quando lui era seduto al banco e soltanto sopra la maglietta (AI 88, trascrizione audizione __________, pag. 1, 2 e 4, cfr. pag. 6 per la precisazione secondo cui il massaggio era praticato solo sopra la maglietta).
Ritenuto come in atti non ci sia nulla che possa smentire tali dichiarazioni, l’accertamento di questa Corte è che, a __________, AP 1 ha praticato unicamente dei massaggi alla schiena. E lo ha fatto quando il ragazzo era seduto al suo banco, limitandosi a massaggiarlo sopra la maglietta.
fin dove AP 1 si è spinto con __________
b.15. Per quanto qui di interesse, dalle dichiarazioni del ragazzo emerge con chiarezza che AP 1 gli praticava dei massaggi (con movimenti circolari) alla pancia soltanto quando lui gli diceva di avere mal di pancia:
“ I: mi spieghi un po' meglio questa cosa dei massaggi?
D: e, quando avevo il mal di pancia che magari mi veniva.., perché io non faccio molta colazione, quindi non sempre mi veniva però magari quando mi veniva, e lui mi faceva il massaggio alla pancia,(…)
I: mi spieghi come andava questa cosa del massaggio alla pancia?
D: il massaggio alla pancia a volte mi faceva così (porta le mani al ventre e compie movimenti circolari) e a volte, quando erano più forti, mi faceva così (infila le mani sotto la maglietta compiendo il medesimo movimento di prima).
I: metteva la mano sotto la maglietta?
D: sì, faceva così (ripete il medesimo gesto di prima) e poi mi diceva di bere un po' di acqua. I : mh!
D: o a volte mi diceva solo di bere acqua.
I: okay. Quindi il massaggio alla pancia, se ho ben capito, quando ti faceva un po' male lo faceva sopra, quando faceva più male metteva la mano sotto la maglietta...
D: sì, faceva così (mette le mani sotto la maglietta sopra il ventre)...
(…) I: allora tu gli dici che hai il mal di pancia...
D: sì.
I: e lui?
D: e lui a volte mi diceva se ce l'avevo tanto, se ce l'avevo poco, e allora gli dicevo poco e allora "vai a bere un po' d'acqua". O se gli dicevo "e, così così", allora mi faceva qua (porta la mano al ventre) e se ce l'avevo tanto stava un po' di più... meglio.
I: massaggiava un po' di più?
D: sì. (…)
D: per cercare di farmelo passare.” (AI 108, trascrizione audizione __________ pag. 1; 4-5)
È vero che __________ ha parlato anche di solletico praticatogli dal maestro. Ma, sempre secondo le dichiarazioni del ragazzo, si è trattato di un solo episodio, avvenuto “per gioco” (AI 108 pag. 10) non alla cattedra ma, verosimilmente, nel corridoio (“stavo andando a ricreazione”).
L’accertamento di questa Corte è, dunque, che a __________ AP 1 ha massaggiato la pancia soltanto una volta e soltanto con l’intento di alleviare il dolore che il ragazzo lamentava.
fin dove AP 1 si è spinto con __________
b.16. __________ è stato sentito il 17 giugno 2015.
Queste le sue dichiarazioni:
“ I: guarda! Facciamo una cosa più semplice, lo c'ho qui un disegno con un ragazzo, disegnato un po' così, non l'ho disegnato io, neh; io ti chiedo di farmi un cerchio dove ti faceva i massaggi il maestro. (porge il foglio e la matita a M). Quindi...
M: (prende la matita e il foglio) qua e qua (scrive sul foglio).
I: okay. Mi scrivi dentro qui "massaggi".
M: (disegna sul foglio)
I: okay. Perfetto. Te lo faccio già firmare qui, sotto il tuo nome... Quindi abbiam detto che a inizio quinta...
M: ah, poi anche qua. (riprende il medesimo foglio).
I: qui cosa? (indica un punto sul foglio).
M: massaggi!
I: massaggi. Quindi sulla pancia, mi hai disegnato.
M: poi ancora qua. (medesimo foglio)
I: quindi davanti, dietro e sulle spalle. Giusto?
M: sì!
I: c'erano altri punti che ti vengono in mente guardando questa figura?
M: ah, qua dietro (scrive ancora sul medesimo foglio) sul collo
M: poi basta.
I: basta! Okay. Allora abbiam detto... adesso ti chiedo... qui abbiam detto, massaggi sulle spalle, sulla schiena e sul collo dietro. Quand'è che faceva questi massaggi l'AP 1, il maestro?
M: o quando correggeva i compiti, certe volte, o quando stavamo facendo i compiti che eravam lì tranquilli a scrivere, però certe volte sbagliavamo perché vibrava.
I: vibrava?
M: il braccio! Quando fa così (si tocca la spalla) vibra un po'.
I: sbagliavi perché ti stava facendo il massaggio, è questo che vuoi dirmi?
M: sì, poi l'avevo detto che... di non farmelo perché mi dava fastidio. Poi sbagliavo.
(…)
I: quando eri sulle sue gambe cosa faceva?
M: faceva un po’ qua (porta le mani al dorso, all’altezza dei lombi) e qua (la pancia).
I: qui?
M: sì.
I: qui fino a dove? Come lo faceva?
M. da qua a qua (dalla pancia allo sterno).
I: lo faceva sulla maglietta o sotto la maglietta?
M: sotto la maglietta e certe volte sopra la maglietta.
I: quindi sulla maglietta certe volte, e…
M: e però più sotto.
I: più sotto la maglietta! E come faceva per farlo sotto la maglietta?
M: o così (solleva la maglietta e infila sotto la mano) o se no così (infila una mano dentro il collo della maglietta), quando faceva qua sopra.
(…)
I: okay. Ascolta, adesso ripetimi se è giusto: allora, l’AP 1 ha fatto a te dei massaggi sulle spalle, sul collo e sulla schiena dietro, abbiam fatto vedere fino a dove, sopra il sedere, neh…
M. (annuisce col capo).
I: e poi davanti, alle spalle e poi sulla pancia sotto e sopra la maglietta.
M: sì.
I: solo lì?
M: magari andava un po’ più giù (introduce la mano all’altezza della cintola) (…)
I: nei pantaloni?
M: un po’.
I: un po’ fino a dove?
M: qua (indica un punto all’altezza dell’anca).
I: mh!
M: se no da nessuna parte a parte lì.
l: c'è qualcosa che fai fatica a parlare?
M: no.
I: quindi ha fatto un po' la pancia, sotto e poi un po' qui (tocca il ventre sopra il pube).
M: sì.
I: dentro nei pantaloni. Ma dentro nei pantaloni fino a dove è arrivato?
M: qua (indica il ventre sopra il pube, lateralmente)
I: okay. Ma ti ha toccato le parti intime?
M: a me no, perché gli avevo detto che mi dava fastidio, quindi.., non l'ha fatto. Poi magari a dei compagni. Però non lo so.
I: quindi a te ha toccato sopra, è entrato nei pantaloni...
M: a me no! Soltanto qua (la spalla) e un po' qua (la pancia)
I: a te non è entrato nei pantaloni?
M: no.
(…)
I: quindi ti chiedo un'altra volta di ripetermi fino a dove ti ha fatto i massaggi perché io ho capito un'altra cosa, adesso.
M: allora qua (si tocca la spalla)
I: le spalle.
M: poi il collo qua.
I: sì.
M: e fin qua (si tocca la pancia).
I: (…) E quello di entrare nei pantaloni l’ha fatto anche a te?
M: No!
(…)
I: non a te!
M: ai compagni!
I: ma come fai a dirlo che...
M: perché... quando ero lì in fila a correggere e così, si vedeva. (…)
I: quindi te vedevi, quando eri in fila.., perché come funziona questa fila del correggere?
M: ma ci si mette in fila, questa è la cattedra qua (indica un punto sul tavolo) e così (fa come una striscia sul tavolo col dito).
I: sì... e poi a uno a uno ci si fa correggere i compiti e lì... quando ti corregge il compito, cosa fa l'AP 1?
M: fa i massaggi. A me no. Qua così, un po' (pone la mano sulla pancia e fa scivolare le dita sotto la cintola) e qui dietro” (AI 157, trascrizione audizione __________ pag. 3-5, 9-12)
b.17. Relativamente a __________, AP 1 ha reso dichiarazioni analoghe a quelle relative a PC 2 All’inizio dell’inchiesta, ha detto di avere praticato a __________ - con cui pure aveva “un buon feeling” - dei “massaggini un po’ come a __________ (n.d.r.: __________)” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 4).
Poi, nell’ultimo verbale davanti al PP, AP 1 è tornato un po’ sui suoi passi, trasformando i “massaggini” di cui aveva parlato nel giugno precedente in un “solletico sulla pancia e attorno all’ombelico” (PP AP 1 2.2.2016 pag. 7) aggiungendo di non avere mai avuto intenzione di toccare - lui come PC 2 - nelle “parti intime”.
Infine, al dibattimento di primo grado, ha detto che, così come per PC 2 (e __________, __________, __________ e __________, di cui diremo in seguito), anche con __________ “si trattava di un approccio prettamente giocoso”, ed ha ribadito di non essere “mai andato oltre l’ombelico”, che “si accontentava” e che non aveva “intenzione di andare oltre” (allegato 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).
b.18. Le dichiarazioni di __________ non hanno il pregio della linearità laddove egli, dapprima, sembra affermare che, durante i massaggi che gli praticava, la mano del maestro scendeva sotto la cintura dei pantaloni e, poi, invece, rispondendo all’interrogante che sta riassumendo le sue precedenti dichiarazioni, lo nega con una certa veemenza (“non a me!”) affermando che la cosa era successa solo ai compagni e spiegando che lui lo aveva visto quando era in fila per consegnare il compito. Si tratta, tuttavia, di una modifica di versione che non mina la generale credibilità del ragazzo: essa va, secondo la Corte, attribuita alla difficoltà di mantenere viva l’attenzione durante un interrogatorio (peraltro, generatore di tensione) in cui il discorso passava, a volte, dal personale al collettivo (poiché i ragazzi riferiscono di cose accadute non solo a loro ma anche ad altri compagni). In questo senso, la modifica rafforza la credibilità del ragazzo nella misura in cui, con essa, egli - evidentemente inconsapevole di esserne all’origine - ha voluto correggere quella che per lui era un’errata comprensione dell’interrogante.
Anche qui, la ritrattazione di AP 1 (da “massaggini” a “solletico”) non è credibile.
L’accertamento è, dunque, che, AP 1, secondo il modus operandi messo in atto con gli altri allievi, ha palpeggiato/massaggiato __________, oltre che sulle spalle e sul torace, anche sulla pancia, attorno all’ombelico e che lo ha fatto sia sopra che sotto la maglietta.
Anche se la cosa non è stata oggetto di specifiche domande, è chiaro che questi atteggiamenti si sono più volte ripetuti nel periodo che va dal settembre 2014 al maggio 2015: ciò emerge, infatti, oltre che dal materiale istruttorio nel suo complesso, da una corretta interpretazione dell’insieme delle dichiarazioni di __________ (che ha, fra l’altro, detto che AP 1 lo toccava “sotto la maglietta e certe volte sopra la maglietta”).
fin dove AP 1 si è spinto con __________
b.19. Il ragazzo, sentito il 18 giugno 2015, ha detto che a lui il docente non ha mai praticato il solletico:
“ E: ah sì! A volte, quando facciamo i compiti, quando abbiamo finito, lui... stiamo per portargli il foglio, lui ci prende e ci fa il solletico, a volte. (…)
l: mh! Ma tu dove sei quando lui ti fa il solletico?
E: e... ti prende, come si dice... Lui è lì seduto così (si mette seduto gambe parallele non accavallate), ti prende sulle gambe e ti fa il solletico.
(…)
E: a me da nessuna parte perché non mi ha mai preso.
I: te non t'ha mai preso!
E: no.” (AI 114, trascrizione audizione __________ pag. 3-4)
Parlando dei massaggi, __________ ha, dapprima, detto che AP 1 gli aveva praticato dei massaggi, ma solo al banco e solo in un paio di occasioni:
“ E: a me mi faceva solo i massaggi al posto. Una volta o due.
I: e il solletico?
E: il solletico non me l'ha mai fatto.” (AI 114, trascrizione audizione __________, pag. 5)
Poi, ha ricordato che, alla consegna dei libretti, in due occasioni (alla fine della terza e alla fine della quarta), il docente gli aveva “fatto il solletico”, dopo averlo fatto sedere in grembo:
“ Ascolta, dimmi un po', ti è capitato che rimanessi solo col maestro?
E: ehmm... solo, solo solo.., solo due volte. Alla fine dell'anno scolastico per darci le pagelle. Ci ha preso... ci ha chiamato per... per ordine alfabetico e ehmm... ci ha dato la pagella. Adesso che ci penso, ecco... no, no... sì, due volte mi ha fatto il solletico. Tutt'e due alla fine dell'anno, se non sbaglio
I: due volte ti ha fatto il solletico? E tutt'e due alla fine dell'anno?
E: sì. Una volta alla fine della terza e l'altra volta alla fine della quarta se mi ricordo bene. Forse può darsi che mi ricordo male; non lo so.
I: e dov'è che t'ha fatto il solletico?
E: sulla pancia, qua. (pone le mani sul ventre e descrive un movimento circolare).
I: sulla pancia. Vuoi disegnarmi anche quello sul disegno, dove ti ha fatto il solletico?
E: sì. (scrive sul foglio che gli aveva portato I)
I: lo faceva sopra la maglietta, sotto la maglietta...?
E: a me l'ha fatto sopra la maglietta.
I: sopra la maglietta! Okay! Ascolta, facciamo un gioco: lo ti disegno le mutande (disegna sul foglio di prima) e ti chiedo, questo cerchio, vedendo dove sono le mutande lo sposteresti o Io lasceresti lì?
I: cos'è che stai pensando?
E: se spostarlo o lasciarlo lì. Ehmm... ricordarmi meglio dove mi ha fatto il solletico. lo lo lascerei lì.
(…)
I: ma questo te l'ha fatto... quando, alla fine della terza e alla fine della quarta?
E: quando è finita.., quando ci stava dando la pagella. Mi ha dato la pagella e mi ha fatto il solletico.
I: quando eravate soli?
E: sì! (…)
I: ma quando t'ha fatto il solletico, tu dov'eri?
E: ero nell'aula delle attività creative.
I: nell'aula sì, ma...
E: è l'aula accanto a quella della musica.
l: ma lì t'ha per caso preso in braccio e... da parte... dove era il maestro...
E: era seduto su una sedia e mi ha preso sulle gambe.” (AI 114, trascrizione audizione F.E., pag. 7-8)
b.20. AP 1 ha detto di non avere avuto un particolare feeling con __________ e, quindi, di avergli praticato dei “massaggini” soltanto “raramente” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 4). Poi (come per PC 2, __________, __________ , __________ e __________), ha ridimensionato le sue ammissioni affermando che si era trattato solo di “solletico sulla pancia e attorno all’ombelico” senza che avesse mai avuto l’intenzione di toccarli “nelle parti intime”.
b.21. Nemmeno qui, la ritrattazione di AP 1 (da “massaggini” a “solletico”) è credibile. Al riguardo, va aggiunto che, se è vero che anche __________ ha parlato di “solletico”, la visione del gesto esemplificativo fatto dal ragazzo dimostra con evidenza che l’utilizzo di tale termine è improprio.
L’accertamento di questa Corte è, dunque, che AP 1, in due occasioni (alla fine della terza e alla fine della quarta), ha toccato con movimenti circolari la pancia (sopra la maglietta) di __________.
diritto
a. Giusta l’art. 187 cifra 1 CP si rende autore colpevole di atti sessuali con fanciulli chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale.
Questa norma si prefigge di preservare da turbamenti lo sviluppo sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1 segg.) che sono protetti in ragione della loro giovane età, di modo che non è rilevante che abbiano o meno acconsentito all’atto. Trattandosi di un reato che si realizza già solo per la messa in pericolo astratta, esso non esige che la vittima sia stata effettivamente posta in tale stato o sia stata perturbata nel proprio sviluppo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, pag. 785 n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 10a ed., Zurigo 2013, § 58, pag. 488; Guido Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, 1997, pag. 24, n. 6 ad art. 187 CP).
b. Per atto di natura sessuale s’intende ogni attività corporea su di sé o su terzi volta all’eccitazione o al godimento sessuale di almeno uno dei partecipanti (Bernard Corboz, op. cit., p. 785 n. 6 ad art. 187 CP, Donatsch, op. cit., § 58, pag. 490).
Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere preliminarmente gli atti privi di sembianza sessuale - e, pertanto, non riconducibili all’art. 187 CP - da quelli che, per un osservatore neutro, sarebbero di chiara connotazione sessuale e che, quindi, adempiono sempre i presupposti oggettivi del predetto reato, indipendentemente dal movente dell’autore oppure dal significato che questi o la vittima attribuiscono loro (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011; 6B_7/2011 del 15 febbraio 2011 consid. 1.2; 6B_777/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.3.; 6S.355/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.1 non pubblicato in DTF 133 IV 31).
Nei casi dubbi, cioè in quei casi che esteriormente non appaiono né neutri né di chiara natura sessuale, bisogna tener conto dell’insieme delle circostanze, segnatamente dell’età della vittima o della differenza d’età tra le persone coinvolte, della durata dell’atto e della sua intensità, come pure del luogo scelto dall’autore (DTF 131 IV 64 consid. 11.2; 125 IV 58 consid. 3b; STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; 6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 2.1). Per la dottrina, in questi casi occorre esaminare, come avveniva nel previgente diritto (DTF 105 IV 38, 104 IV 260, 103 IV 169), fra l’altro se l’intenzione dell’autore è di soddisfare il proprio istinto sessuale o quello altrui (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 187 n. 5; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., Berna 2010, § 7 n. 12).
Nei casi in cui l’atto coinvolge un fanciullo, l’esame va fatto tenendo presente che, secondo costante giurisprudenza, la nozione di atto di natura sessuale dev’essere interpretata in modo ampio e che, nella pratica dei tribunali cantonali supportata dal TF e dalla dottrina, si nota una tendenza all’ammissione dell’esistenza di un atto sessuale ai danni di un fanciullo anche in caso di toccamenti soltanto furtivi sopra i vestiti che provocherebbero, per l’adulto, l’applicazione dell’art. 198 cpv. 2 CP (DTF 137 IV 263 consid. 3.1 e JdT 2012 IV pag. 230, STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; STF 6B_702/2009 dell’8 gennaio 2010 consid. 5.4; Bernard Corboz, op cit., ad art. 187 CP, n. 7; Jenny, op. cit., Band 4, ad art. 187 n. 12 e 21 e n. 10, ad art 198; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 187 n. 6; Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 187 n. 11; Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, n. 17, ad art. 198).
A dipendenza dell’età della vittima e/o della differenza d’età fra vittima e autore, dunque, il presupposto oggettivo dell’atto di natura sessuale va ammesso già per atti relativamente banali: vanno, per esempio, considerati atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP, non soltanto dei toccamenti furtivi delle parti sessuali, ma anche toccamenti meno intrusivi, quali, ad esempio, toccamenti nella zona del petto o del ventre o delle gambe.
La natura sessuale di un atto deve, in ogni caso, essere ammessa se l’atto in questione è tale da perturbare il bambino (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1), ritenuto che, come visto sopra, un tale perturbamento non è, comunque, condizione di applicazione dell’art. 187 CP.
c. Dal profilo soggettivo, il reato di cui all’art. 187 CP deve essere commesso con dolo, quanto meno eventuale. L’intenzione deve portare sia sul carattere sessuale dell’atto sia sul fatto che la vittima è minore di anni sedici (Corboz, op cit., n. 27 segg.; Maier op cit., ad art. 187 n. 21).
a. toccamenti/massaggi nella zona pubica e/o inguinale
In concreto, è certo che i toccamenti/massaggi praticati da AP 1 nella zona pubica e/o inguinale costituiscono degli atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP.
Ritenuto come, in STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011, il TF abbia avuto modo di stabilire che inserire la mano nelle mutande di un bambino toccandone la parte superiore del pube costituisce, dal profilo oggettivo, un chiaro atto di natura sessuale, i presupposti oggettivi dell’art. 187 CP sono pacificamente dati, non solo nel caso di PC 1, ma anche in quelli di __________ e __________ In forza della giurisprudenza e della dottrina citate al consid. 9 b., irrilevante è il fatto che, a differenza del caso trattato nella sentenza citata, AP 1 abbia palpeggiato questi due ragazzi sopra le mutande.
Altrettanto irrilevante, in forza di quanto indicato al consid. 9 a., è la questione di sapere se i ragazzi sono stati, o meno, concretamente turbati da tali toccamenti: come visto, l’art. 187 CP è un reato di messa in pericolo astratta (cfr., per esempio, STF 6P_2/2005 dell’11 febbraio 2005 consid 7.3.3.) e il TF ha già avuto modo di chiarire che il gesto considerato è, in sé, atto a perturbare un fanciullo (STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011).
A titolo abbondanziale, si rileva che il giudizio non cambierebbe quand’anche - per denegata ipotesi - nei casi di __________ e __________, la mano di AP 1 fosse penetrata, come egli pretende, soltanto un pochino sotto la cintura: anche in quest’ipotesi, infatti, si tratterebbe, comunque, di manipolazioni della parte superiore del pube.
b. toccamenti nella zona della pancia, attorno all’ombelico
Altrettanto certo è che i toccamenti/massaggi praticati da AP 1, infilando le mani sotto la maglietta, nella pancia/zona dell’ombelico costituiscono, oggettivamente, degli atti a manifesta natura sessuale ai sensi dell’art. 187 CP (anche avuto riguardo al fatto che egli praticava questi toccamenti dopo avere fatto sedere il ragazzo sulle sue gambe, “schiena contro pancia”, come ha detto uno di loro).
Al riguardo, si richiama la STF 6P.132/2006 dell’1 febbraio 2007 in cui il TF - trattando un caso in cui, durante una festa nuziale, un adulto, dopo averla portata in un luogo appartato (“hors la vue des invités”), aveva toccato una bambina di 10 anni “à même la peau sur le ventre et sous les seins, sous prétexte de lui faire des chatouilles” - ha avuto modo di stabilire quanto segue:
“ du point de vue d’un observateur extérieur, un tel comportement a objectivement un caractère sexuel (sott. del red), quand bien même il n’y aurait pas eu de contact entre l’enfant et le sexe du recourant et ce dernier n’aurait touché ni les organes génitaux de la fillette, ni directement ses seins, mais lui a palpé la peau sur le ventre et sous les seins. Cette appréciation est encore renforcée par le deroulement des faits et la différence d’âge de plus de 25 ans existant entre les protagonistes” (STF cit. consid. 5.2.; cfr., pure, STF 6P_2/2005 dell’11 febbraio 2005 in cui è stato ritenuto dato l’elemento oggettivo dell’art. 187 CP per avere l’autore (nato nel 1969) accarezzato le gambe nude di una bambina di 9 anni dopo averne scostata la gonna rilevando che “ces caresses vont au-delà d’un simple jeu, de contacts fugaces ou de dérapages insignifiants et constituent manifestement des actes à connotation sexuelle, même si le recourant n’a pas touché le sexe et le bas ventre de la fillette”. La differenza d’età fra autore e vittima e le altre circostanze del caso sono state considerate soltanto come elementi che andavano a sostenere la qualifica già data)”.
In forza di quanto riportato al consid. 9 b. penultimo capoverso (DTF 137 IV 263 consid. 3.1 e JdT 2012 IV pag. 230; STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; STF 6B_702/2009 dell’8 gennaio 2010, consid. 5.4; Bernard Corboz, op cit., ad art. 187 CP, n. 7; Jenny, op. cit., Band 4, ad art. 187 n. 12 e 21 e n. 10, ad art. 198; Trechsel, op. cit., ad art. 187 n. 6; Maier, op cit., ad art. 187 n. 11), altrettanto ne è per i toccamenti della pancia sopra la maglietta.
Fossero stati praticati ad un adulto, quei gesti sarebbero sussumibili nell’art. 198 CP (Meng in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ediz., Basilea 2013, ad art. 198 CP, n. 18; Jenny, op. cit., n. 10 ad art. 198 CP; STF 6B_702/2009 dell’8 gennaio 2010 consid. 5.5).
Trattandosi di fanciulli, avuto riguardo alla differenza d’età fra autore e vittime, alla posizione (ragazzo seduto in grembo dell’autore) nonché al fatto che in un’aula scolastica gesti del genere sono assolutamente fuori contesto, essi acquisiscono chiara natura di atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP.
La contraria tesi difensiva secondo cui non vi è, in concreto, atto sessuale nella misura in cui la maggior parte dei ragazzi non ha detto di essere stata turbata dai maneggi del docente non è condivisibile. Da un lato, come visto, l’art. 187 CP non impone, per la sua applicazione, una messa in pericolo concreta. D’altro lato, è evidente che un ripetuto palpeggiamento (anche se sopra la maglietta) ad opera di un adulto (peraltro, docente) nella zona della pancia è, in sé, atto a perturbare un fanciullo nella misura in cui le manipolazioni interessavano una zona erogena (almeno secondaria) ed erano ripetute ed insistenti (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 187, pag. 969/980; dott. Anna Carderi in http://italiasalute.leonardo.it/dblog/articolo.asp?articolo=4271).
Del resto, va aggiunto che sostenere che non vi è stato turbamento poiché esso non è stato verbalizzato (nel senso di manifestato verbalmente) dalle vittime è operazione azzardata in quanto superficiale. Non solo perché i numerosi testi specialistici che si occupano degli abusi sessuali sui fanciulli spiegano come la verbalizzazione di un turbamento dovuto ad abusi di questo tipo sia estremamente difficile, così come laboriosa sia la stessa percezione da parte della vittima in tenera età della natura abusiva di simili gesti. Ma anche perché, in alcuni casi, i ragazzi hanno, comunque, esternato sentimenti di disagio. Infatti - anche volendo dimenticare le dichiarazioni di PC 1 che potrebbe avere ben percepito la natura sessuale dei toccamenti di AP 1 (tanto che gli attribuisce natura di “pedofilo”) a causa dei toccamenti più spinti/espliciti - vi è, per esempio, __________ che, al riguardo, ha reso dichiarazioni dal significato molto chiaro:
“ I: okay. Tu mi hai detto che ti dava fastidio.
M: sì.
I: mh! Come mai ti dava fastidio?
M: perché non era un genitore o così. Poi perché siamo a scuola. E basta!” (trascrizione audizione __________, AI 157 pag. 5)
(cfr., anche, __________ secondo cui la cosa “non mi sembrava normale, cioè abbastanza strano”).
c. Dati sono, poi, con evidenza anche i presupposti soggettivi del reato.
AP 1 conosceva perfettamente l’età delle sue vittime. E altrettanto chiaramente era cosciente della natura sessuale dei suoi toccamenti nella misura in cui egli agiva nel ben consapevole intento di procurarsi del piacere di natura sessuale.
a. ripetutamente toccato e/o palpeggiato:
b. ripetutamente toccato e/o palpeggiato, con movimenti circolari della mano, nella zona attorno all’ombelico e alla cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda:
PC 2 (nato il 12.03.2004) e __________ (nato il 09.08.2004).
Per PC 1 (nato il 27.05.2004), __________ (nato il 28.07.2004), __________ (nato il 01.09.2004) - che, pure, hanno subito i toccamenti nella zona dell’ombelico, AP 1 non può essere condannato pena la violazione del principio accusatorio, nella misura in cui, nell’AA, tali comportamenti non gli sono stati imputati (cfr. punto 1. AA, pag. 2).
Sempre in applicazione del principio accusatorio, AP 1 va assolto anche in relazione a __________ (due occasioni) poiché i massaggi/toccamenti sono avvenuti (alla fine della terza e della quarta elementare) nell’aula di attività creative e al momento della consegna dei libretti e non, come indicato nell’atto di accusa, alla cattedra posta nell’aula di AP 1, in occasione delle correzioni dei compiti o dei lavori in classe.
AP 1 è, inoltre, assolto da tale imputazione in relazione a:
__________ (nato il 22.01.2004) cui si è limitato a praticare, brevemente, del solletico su braccia, spalle e pancia
__________ (nato il 02.05.2004) cui ha praticato solo massaggi alla schiena (sopra la maglietta e solo quando il ragazzo era al suo banco)
__________ (nato il 08.06.2004) cui ha praticato dei massaggi solo quando il ragazzo lamentava dolori alla pancia.
Viste le assoluzioni (in particolare, quella in relazione a __________), il periodo di commissione dei reati va limitato, così come al giudizio di primo grado, al periodo settembre 2014 - fine maggio 2015.
punto 2.1. dell’AA: coazione sessuale a danno di __________, __________, PC 2, e __________
Presupposto del reato di coazione sessuale - che protegge il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; DTF 124 IV 157; 122 IV 100; 119 IV 310) - è un atto coercitivo con cui l’autore induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto di natura sessuale: il comportamento represso consiste nell'uso della costrizione per indurre una persona, che non vuole, a compiere o a subire un atto sessuale (DTF 119 IV 311). Deve, inoltre, sussistere un rapporto di causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale: la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta.
La vittima deve essere messa in una situazione in cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto, ritenuto che è necessario che la sottomissione della vittima sia comprensibile, in ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101).
Tra i mezzi coercitivi il legislatore ha annoverato, in un elenco non esaustivo, la minaccia, la violenza, l'esercizio di pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta a resistere in altro modo.
Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare, sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100; Donatsch, Strafrecht III, 10a ediz., Zurigo 2013, § 59, pag. 508 seg.).
Per minaccia bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo comportamento, induce la vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere (DTF 122 IV 100; Donatsch, op. cit., pag. 507 seg.).
Con l’introduzione della nozione di “esercizio di pressioni psicologiche” quale atto di natura coercitiva, il legislatore ha voluto estendere il reato di coazione sessuale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una situazione di impotenza creata dall’autore anche senza l’uso della forza fisica o della violenza (DTF 124 IV 154).
In particolare, l’inferiorità cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono - soprattutto nei bambini o negli adolescenti - generare una pressione psichica straordinaria e, quindi, una sottomissione paragonabile a quella ottenuta con la coazione fisica e, come questa, tale da renderli incapaci di opporsi ad atti sessuali non desiderati. La giurisprudenza del Tribunale federale definisce violenza strutturale la forma di coazione di natura psichica esercitata dall’autore con la strumentalizzazione dei legami sociali (DTF 131 IV 107; 128 IV 97, 124 IV; STF 6B.646/2008 del 23 aprile 2009, consid. 3.1.; 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1; 6P.161/2006 dell’8 febbraio 2007 consid. 6.1; 6P.94/2006 del 10 agosto 2006, consid. 9.1.; 6P.111/2005 del 12 novembre 2005, consid. 10.1; 6P.63/2005 del 24 giugno 2005, consid. 7.1).
Non ogni atto sessuale commesso con un bambino/adolescente nell’ambito di un rapporto di dipendenza sociale o emotiva assurge a coazione sessuale o a violenza carnale.
Lo diventa, ed è, quindi, applicabile l’art. 189 CP (o l’art. 190 CP se vi è penetrazione vaginale) se l’autore ha contribuito fattivamente - adottando dei comportamenti che eccedano il semplice approfittare di una situazione già presente e che per loro natura rappresentano una strumentalizzazione attiva dei legali sociali - a porre soggettivamente la vittima in una condizione che la rende incapace di opporsi alla richiesta di atti sessuali non desiderati (DTF 131 IV 107; STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1).
La coazione di natura psichica deve essere il risultato di una situazione creata dall’autore. Non va, pertanto, confuso l’esercizio di una “violenza strutturale” con il semplice approfittare di relazioni private o sociali preesistenti (STF 6P.63/2005 del 24 giugno 2005 consid. 7.1).
L’autore deve creare concretamente e fattivamente una situazione di costrizione, strumentalizzando in modo attivo (“tatsituative Zwangssituation”) ai propri fini i legami sociali (STF non pubblicata 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007 consid. 7.1.).
La nozione di violenza strutturale è stata, in questo senso, precisata dal Tribunale federale in DTF 131 IV 107 in risposta, anche, alle critiche della dottrina che riteneva contraria alla ratio legis l’automatica applicazione dell’art. 189 CP a qualsiasi atto sessuale compiuto da una persona legata alla vittima (in genere, bambino o adolescente) da rapporti affettivi o sociali, (Jenny, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000, in: ZBJV 139/2003 S. 375 f., Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2002, in: ZBJV 140/2004 S. 726 ff.; anche Maier, ad art. 189 StGB n. 10, 20; anche Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6. edizione, pag. 167)
L’Alta Corte ha, così, precisato che, per la realizzazione del reato di coazione sessuale tramite una pressione psichica, l’autore deve creare - utilizzando le relazioni sociali come mezzo di pressione (e non limitandosi ad approfittarne) - una situazione di coercizione per ottenere i favori sessuali da parte della vittima. Pertanto, le considerazioni secondo cui la subordinazione cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono produrre una pressione psichica, sviluppate nelle sue precedenti sentenze, devono essere interpretate nel senso che può essere ammessa la coazione soltanto quando l’autore trasforma un particolare tipo di relazione sociale comportante una forma di dipendenza in un mezzo di costrizione per raggiungere i suoi scopi (DTF 131 IV 107; STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1)
Il mezzo coercitivo, e per quanto qui di interesse, il tipo di strumentalizzazione del rapporto di dipendenza messo in atto dall’autore deve, come detto, essere atto - in considerazione delle particolari circostanze concrete - a creare nella vittima uno stato di coercizione psicologica di un’intensità tale da assurgere a mezzo coercitivo idoneo a limitare la libertà sessuale della vittima. In altre parole, la sottomissione della vittima deve essere comprensibile. Non ogni tipo di pressione e non ogni comportamento che conduca ad un atto sessuale non desiderato deve essere qualificato di coazione sessuale (DTF 131 IV 170 consid. 3.1. e riferimenti): l’effetto prodotto sulla vittima deve essere grave (DTF 128 IV 97; 131 IV 107) e raggiungere l’intensità di un atto di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97 consid. 3a).
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la resistenza all’atto coercitivo creato dall’autore che si può pretendere dai bambini è evidentemente - a seconda delle circostanze - meno grande rispetto a quella che è richiesta ad un adulto (DTF 128 IV 97; 124 IV 154; 122 IV 97). In questo senso, la pressione psicologica esercitata su un bambino sotto forma di ingiunzione a tacere degli atti sessuali subiti può, di regola (SJZ 92/1996, p. 115), essere sufficiente anche se a questa ingiunzione non fanno seguito delle minacce di conseguenze negative o promesse di vantaggi: è, in effetti, noto che il semplice ordine di mantenere il segreto costituisce un fattore traumatizzante classico degli abusi sessuali commessi a danno dei bambini (DTF 124 IV 154).
Soggettivamente, affinché il reato di coazione sessuale sia realizzato, è necessario il dolo, anche soltanto nella forma del dolo eventuale. L’autore deve, quindi, sapere che la vittima non è consenziente o per lo meno accettarne l’eventualità e deve volere, o per lo meno accettare, che il suo consenso dipenda dal mezzo coercitivo utilizzato.
“ approfittando della stima e della fiducia dei suoi superiori e dei genitori dei bambini, facendo inoltre leva sull’attaccamento e l’affetto dei suoi allievi,
sfruttando il timore e la soggezione che incuteva loro, in ragione soprattutto della sua personalità severa e dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva, sfruttando quindi la situazione in cui gli allievi si erano venuti a trovare, dopo averli presi in braccio e fatti sedere sulle sue gambe o sulle sue ginocchia, solleticati e massaggiati, come meglio descritto in precedenza”.
“ Per quanto concerne, invece, le fattispecie relative a PC 1, __________ e __________, richiamato il diritto riportato al considerando 12 di cui sopra, per la Corte può rimanere irrisolta la questione a sapere se l’approfittare “della stima e della fiducia dei suoi superiori e dei genitori dei bambini, facendo inoltre leva sull’attaccamento e l’affetto dei suoi allievi”, lo sfruttare “il timore e la soggezione che incuteva loro, in ragione soprattutto della sua personalità severa e dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva” e/o lo sfruttare quindi “la situazione in cui gli allievi si erano venuti a trovare” siano circostanze già sufficienti per adempiere i presupposti dell’art. 189 CP, ciò che la difesa ha contestato, in quanto, in concreto, per la Corte, si è già comunque in presenza di un chiaro ed inequivocabile comportamento di “tatsituative Zwangssituation” (Maier, op. cit., art. 189 no. 11 segg., DTF 131 IV 107 e 128 106, sentenze non pubblicate del TF 6P.200/2006 del 20.2.2007 e 6P.63/2005 del 24.6.2005), così come descritto nell’AA, per aver abbracciato e “fatti sedere sulle sue gambe o sulle sue ginocchia” questi tre allievi prima di commettere gli atti sessuali di cui è stato riconosciuto autore colpevole in forza al considerando 20. A fronte di ciò AP 1 è stato condannato per il reato di coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP) nei confronti di PC 1, __________ e __________ per il periodo settembre 2014/fine maggio 2015 con conseguente suo proscioglimento da questo reato per il periodo settembre 2013/agosto 2014.” (sentenza impugnata, consid. 21, pag. 43).
Dunque, i primi giudici - pur richiamando, a torto, la teoria della “tatsituative Zwangssituation” elaborata dal TF in relazione alle pressioni psicologiche (DTF 131 IV 107) - hanno ritenuto che l’elemento coercitivo applicato da AP 1 è di natura fisica: il docente avrebbe impedito agli allievi di sottrarsi ai suoi toccamenti facendoli sedere sulle sue ginocchia e abbracciandoli.
Questa conclusione non é condivisibile per più ragioni.
Dapprima, perché non vi sono elementi probatori a sostegno di tale tesi. Da un lato, dalle dichiarazioni dei ragazzi emerge che, in genere, egli non li attirava a sé per farli sedere in grembo ma chiedeva loro se volevano farlo o, tutt’al più, li incitava a farlo dicendo frasi del tipo “vieni qui” mentre batteva le mani sulle ginocchia.
Soltanto PC 2 ha detto che, per farlo sedere, il docente lo “prendeva” all’altezza del torace, allungando un braccio. Ma questo ancora non basta, poiché il ragazzo (che, peraltro, ha detto che AP 1 “era bravo”) non descrive né una presa intrisa di forza né una situazione costrittiva (tanto è vero che dice che, quando era seduto sulle gambe del maestro, lui si sentiva “tranquillo” e, se arrivava “alla fine che non aveva fatto neanche un errore” era “contento”, AI 71 pag. 7).
D’altro lato, nessun ragazzo - nemmeno PC 2 - sostiene che AP 1 impedisse loro di alzarsi abbracciandoli (o tenendoli stretti).
Ma, soprattutto, la tesi dei primi giudici viola il principio accusatorio: l’AA, infatti, non ipotizza nessuna costrizione fisica ma, unicamente, pressioni di natura psicologica.
Detto che la tesi accusatoria è, in sè, contraddittoria (o vi è affetto e attaccamento o vi è timore e soggezione, in specie se causati da un atteggiamento manesco), l’art. 189 CP non può dirsi, in concreto, realizzato per più ragioni.
a. Anche volendo glissare sul fatto che la questione del mancato consenso dei ragazzi non è stata indagata e anche volendo ammettere che il rapporto fra il docente e i suoi allievi avesse le caratteristiche indicate dal procuratore pubblico (affetto e attaccamento/soggezione e timore), la tesi accusatoria non potrebbe ritenersi data già solo perché il rapporto affettivo/sociale fra autore e vittime non raggiungeva, sia nell’uno che nell’altro caso (affetto e/o timore), l’intensità richiesta dal TF affinché si possa parlare di violenza strutturale, cioè di quella forma di coazione psichica che si realizza con la strumentalizzazione dei rapporti sociali.
Il TF ha, infatti, avuto modo di spiegare che:
“ En introduisant la notion de “pressions psychiques”, le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique où à la violence. Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles (…) pour que l’infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de l’enfant victime qu’il oppose une résistance; sa soumission doit, en d’autres termes, être compréhensible” (STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid 7.1.; sott. del red.).
In concreto, non si può sostenere che gli allievi di AP 1 si trovassero, a causa di uno dei due elementi indicati (o dei due insieme), in una situazione in cui era negata loro qualsiasi via d’uscita per i motivi che seguono.
a.1. “il timore e la soggezione che egli suscitava in loro a causa della sua personalità severa e dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva”
Come già osservato dai primi giudici, “tra i bambini della __ di _____ è solo PC 1 a parlare di violenze fisiche subite dal maestro” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 44). Gli altri ragazzi menzionati nell’AA - in particolare, PC 2, __________, __________, __________, __________, __________, __________. e __________ - non “parlano di particolari atteggiamenti maneschi da parte di AP 1”.
In effetti - facendo astrazione dalle dichiarazioni di PC 1 di cui si dirà in seguito - i ragazzi parlano di un maestro “bravo”, persino “prezioso” e che, pure, “faceva un po’ il burlone”.
È vero che hanno anche parlato di AP 1 come di un maestro “severo”. Ma hanno pure aggiunto che era “severo al punto giusto”, che “gridava quando c’era casino”, che batteva una bacchetta di bambù sulla scrivania ma solo per richiamarli all’ordine. Ed è, pure, altrettanto vero che hanno dichiarato, anche, che il docente “non picchiava”.
Nessuno di loro ha, poi, detto - ma nemmeno lasciato intendere - di avere provato o di provare paura o timore nei confronti del docente.
Infine, va detto che nessuno dei ragazzi menzionati al punto 1. dell’AA ha preteso - neppure velatamente o implicitamente - di non essersi sottratto ai massaggi del docente per paura di una sua reazione violenta.
In queste condizioni, quand’anche si dovesse ammettere che __________, __________, PC 2 e __________ provassero, comunque, una certa soggezione nei confronti del docente e un certo generico timore per avere, magari (si tratta di un’ipotesi neppure indagata), sentito di sue intemperanze precedenti, non può certamente essere sostenuto che questo sentimento raggiungesse l’intensità necessaria a creare nei ragazzi una pressione tale da far credere loro di non potere, in alcun modo, sottrarsi alle sue richieste. Di essere, cioè, in una situazione che non dava loro alcuna via d’uscita.
a.2. approfittando della stima e della fiducia dei suoi superiori e dei genitori dei bambini, facendo inoltre leva sull’attaccamento e l’affetto dei suoi allievi
Dal materiale probatorio in atti, non risulta che AP 1 godesse di una particolare stima né da parte dei genitori degli allievi né da parte dei superiori.
Anzi. Gli atti - in particolare, quanto indicato dai primi giudici al consid. 23 della sentenza impugnata - dimostrano il contrario.
Neppure risulta che gli allievi avessero per lui un attaccamento o un affetto superiore a quello che, di norma, gli allievi nutrono per i loro docenti.
Ne consegue che, già solo per l’assenza di un rapporto affettivo/sociale di intensità sufficiente ad assurgere a violenza strutturale, l’ipotesi di una coazione ai sensi dell’art. 189 CP deve essere scartata (cfr. DTF 128 IV 97 in cui è stata riconosciuta una “tatsituative Zwangssituation” nel caso di un docente di sport che era amato e idolatrato dalle sue giovani allieve e che era diventato un punto di riferimento nella vita non solo delle ragazze ma anche delle loro famiglie e, più in generale, nella vita del villaggio).
a.3. Ma non solo.
L’ipotesi di una coazione dovrebbe, comunque, essere scartata poiché, in concreto, non vi sono elementi probatori a sostegno della tesi secondo cui AP 1 avrebbe “fatto leva” sull’affetto/timore dei suoi allievi per costringerli a sottostare ai suoi massaggi/toccamenti.
Va, infatti, ricordato che, secondo costante giurisprudenza, perché possa essere ritenuta data una coazione psicologica, non basta l’accertamento secondo cui autore e vittima sono legati da un preesistente rapporto affettivo/sociale particolare. E questo nemmeno se, per ipotesi, questo rapporto ponesse - come è spesso il caso fra adulti e fanciulli - la vittima in una situazione di dipendenza. Ancora è necessario che l’autore abbia fatto uso di questo rapporto di dipendenza per coartare la volontà del fanciullo, per esempio, facendo nascere in lui il timore che un rifiuto comporterebbe la perdita del rapporto affettivo in questione e di tutto quanto di positivo che quel rapporto comporta per il fanciullo oppure comporterebbe sofferenze per l’adulto cui il fanciullo è legato (DTF 122 IV 97; 124 IV 154; 128 IV 97; STF 6P.63/2005 del 24 giugno 2005 consid 7.3.; 6B.646/2008 del 23 aprile 2009).
Non per nulla l’art. 189 CP (così come il 190 CP) parla di “esercizio” di pressioni psicologiche (cfr., per esempio, STF 6P.111/2005 del 12 novembre 2005 in cui la semplice manifestazione ad opera di uno zio del suo desiderio di avere dei rapporti sessuali con la nipote (giovane adulta) non è stata ritenuta strumentalizzazione di un rapporto di dipendenza malgrado la forte personalità dell’autore, la differenza di età, il legame di parentela nonché le difficoltà familiari vissute dalla ragazza; cfr., per il caso contrario, DTF 128 IV 97 in cui il docente di sport di cui s’è detto, per ottenere le prestazioni sessuali volute, aveva strumentalizzato il rapporto di dipendenza affettiva/sociale delle sue vittime convincendole che non vi era nulla di sbagliato in quello che chiedeva loro e mettendo le ragazze in concorrenza tra di loro).
In STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, il TF così ha esplicitato questo concetto:
“ Dans l’ATF 131 IV 107, le TF a précisé la notion de “ violence structurelle instrumentalisée” dans le sense où l’auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir les faveurs sexuelles de la part de la victime. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l’angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante, mais il doit encore créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation)” (STF cit., consid. 7.1., sott. del red.).
In concreto, questa Corte ritiene che è ben verosimile che sia stato il legame sociale (affetto/autorità che derivava a AP 1 dal suo ruolo di docente) a far si che i ragazzi accettassero di farsi praticare i noti toccamenti.
Tuttavia, come visto, perché possa essere ritenuta una coazione, è necessario che AP 1 abbia usato di questo rapporto affettivo/sociale come di un mezzo di pressione. Che ne abbia - per esempio, nei modi indicati sopra - fatto uso.
Questo accertamento, in concreto, manca.
Nessun ragazzo ha sostenuto - neppure implicitamente - che il docente abbia, in qualche modo, fatto valere, per convincerli a sederglisi in grembo e, poi, a restarci mentre li toccava/massaggiava, né il legame affettivo che, per ipotesi, li legava a lui né, del resto, l’autorità derivantegli dal suo ruolo di docente (né, peraltro, nessuno ha mai preteso che AP 1 abbia, in qualche modo, fatto valere/ventilato l’eventualità di una sua reazione violenta in caso di un rifiuto).
DaIle dichiarazioni concordi dei ragazzi risulta unicamente che, per farli sedere, lui semplicemente chiedeva loro se volevano farlo. Inoltre, risulta che li lasciava andare quando loro dicevano che gli dava fastidio e che, mentre li massaggiava, non diceva loro nulla. Risulta, infine, che non c’erano reazioni - né con parole né con cambiamenti di trattamento - quando loro rifiutavano di sedersi sulle sue ginocchia oppure quando uno di loro si allontanava.
In queste condizioni, l’ipotesi di una coazione ai sensi dell’art. 189 CP per __________, __________, PC 2 e __________ (oltre che per __________, __________, __________ e __________) deve essere esclusa.
a. Il caso di PC 1 impone un esame a sé nella misura in cui egli ha dichiarato che andava dal docente perché aveva paura di essere sgridato o bocciato:
“ I: mh? Tu come mai ti trovavi sulle gambe del maestro?
C: perché lui mi diceva di venir qua (pone il palmo delle mani sopra le ginocchia) e io avevo paura che se non andavo lui mi sgridava o succedevano altre cose, magari… che poi magari mi boccia, perché non faccio le stesse cose che mi dice lui, e io avevo paura. Per questo e per quello andavo là perché avevo paura di lui, ecco. Che mi poteva fare cose” (trascrizione audizione 3.6.2015, pag. 7)
Tuttavia, nell’ottica di una coazione ex art. 189 CP, l’accertamento è monco: non è stata, infatti, indagata l’ipotesi secondo cui è stato AP 1 a fare in modo di far nascere questo sentimento nel ragazzo con lo scopo di costringerlo a subire i suoi palpeggiamenti.
Ma non solo. Sono le stesse dichiarazioni successive del ragazzo ad offrire elementi indizianti in senso contrario:
“ C: ehmm, lui, alle 11 e mezza, quando finisce la scuola, ehmm… quando, diciamo tutti i giorni, prima di uscire, tutti escono e lui mi chiama e mi dice di sedermi sulle sue gambe e una volta io… lui ha detto di andare lì, io sono scappato “vieni, vieni!” ma io sono scappato e invece tutte le altre volte che mi ha chiamato… che lui continua ad insistere, diciamo, continua “vieni”, “vieni qui”, “vieni qua” e così, e io ho paura che succede qualcosa e allora vado. (…) e io solo una volta sono scappato perché dovevo nascondere una cosa che era… che mi ha regalato una cosa la mia ragazza, ecco, e l’ho nascosta qui dietro (porta la mano al dorso), sotto la maglietta. Lui mi ha detto “vieni qui, vieni qui” e allora io sono scappato perché non volevo far vedere e io sono scappato. E dopo, quando sono tornato alle 13.30 non mi ha detto niente.” (trascrizione audizione PC 1 3.6.2015, pag. 12 e 13)
È proprio l’affermazione secondo cui c’è stato almeno un episodio in cui il ragazzo non ha dato seguito all’invito del docente senza subire, poi, alcuna ripercussione (“non mi ha detto niente”) ad indiziare - insieme alle dichiarazioni degli altri ragazzi - che, in realtà, AP 1 non abbia fatto uso del rapporto affettivo/sociale che legava il ragazzo a lui ma ne abbia, più semplicemente, approfittato.
A ciò si aggiunge il fatto che, nemmeno in relazione a PC 1, gli atti depongono per l’esistenza di un rapporto di dipendenza avente le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 189 CP (cfr., per es., DTF 128 IV 97).
b. Per contro, secondo questa Corte, vi è coazione ai sensi dell’art. 189 CP per l’episodio del toccamento del pene. L’atto coercitivo è, in quel caso, la sorpresa (cfr. DTF 128 IV 106 consid 3a/aa pag. 111; per un caso cantonale, CCRP 26.11.2007 in inc. 17.2007.66)
In effetti, il ragazzo - cui, sin lì, erano stati praticati solo i noti toccamenti/massaggi nelle zone della pancia e del pube - non poteva attendersi che il docente giungesse a gesti aventi natura sessuale più marcata (e, quindi, per lui, come dimostra la sua reazione, facilmente riconoscibili come tali) e, pertanto, era, per questo, nell’impossibilità di opporvisi.
Tuttavia, la sorpresa non è, in nessun modo, indicata nell’AA: una condanna a tale titolo violerebbe, perciò, il principio accusatorio.
Ritenuto, poi, che, a questo stadio del procedimento, un rinvio degli atti al PP appare sproporzionato, la questione cade nel vuoto.
Ne segue che AP 1 è assolto dall’imputazione di coazione sessuale di cui al punto 2.1. dell’AA.
art. 193 (non imputato nell’AA) applicabile?
Tuttavia, l’ipotesi della realizzazione, in concorso ideale con l’art. 187 CP, dell’art. 193 CP è esclusa. Infatti, se il TF non si è ancora espresso al riguardo, la dottrina maggioritaria - e, per essa, con argomenti particolarmente convincenti, il Basler Kommentar, 3. Auflage, 2013 ad art. 193 CP, n. 25, pag. 1390 e 1391 - escludono, per casi di questo tipo, la possibilità di un concorso.
punto 2.2. AA: coazione sessuale nei confronti di PC 5
In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, dunque, tali considerandi sono integralmente richiamati.
Qui è sufficiente ricordare che, dopo avere, durante il viaggio di andata, accarezzato/massaggiato a più riprese la pancia dell’ex-allievo (senza che questi si opponesse a quel tipo di contatto), raggiunta la vettura a fine concerto, AP 1 ha di nuovo - e più pesantemente del mattino - allungato le mani:
“ lui inizia a massaggiarmi la pancia, ma sotto la maglietta, sulla pelle nuda, e poi abbassa la mano e la mette nei miei calzoni. Non mi ha toccato gli organi genitali. E' arrivato al pube. Quando mi stava toccando il pube e aveva intenzione di arrivare al mio organo genitale, con quella vocina da posseduto mi ha chiesto "posso? A me piace toccare". Io ho subito tolto la sua mano e gli ho detto di lasciarmi stare. Non sapevo cosa fare. Eravamo a Verona, una città che non conosco, in un luogo discosto, buio. Sembrava un demonio, con quella vocina. Quando l'ho allontanato lui ha smesso, si è messo alla guida della macchina, per rientrare a casa. Durante il viaggio io avevo paura. Eravamo lontani da casa, e quindi continuavo a parlare, per distogliere la sua attenzione, e anche per non pensare a quello che era successo, e lui mi massaggiava la pancia e lo lasciavo fare, perché non sapevo come reagire. Mi dicevo che magari, se toccava solo la pancia era contento così, piuttosto che saltarmi addosso. Magari, se dicevo qualcosa, mi sarebbe corso dietro o mi avrebbe fatto del male. Quando siamo arrivati a casa, lui mi ha accompagnato. Mentre stavo scendendo dalla macchina, lui mi fa "mi dispiace". lo ho chiuso la portiera e sono rientrato a casa, senza dirgli nulla (…)” (PS PC 5 11.6.2015, pag. 2-3).
“ nell’avere approfittato dell’amicizia e della fiducia della vittima, che in più occasioni lo aveva accompagnato in gite culturali o scolastiche e sfruttato il fatto che si trovassero da soli, di notte, in un luogo appartato, buio e lontano da casa, nonché la soggezione che egli incuteva alla vittima, in ragione soprattutto della sua personalità severa e irascibile e, quindi, la situazione di timore e di paura in cui la vittima si era venuta a trovare” (punto 2.2. dell’AA)
a. I primi giudici non hanno condiviso l’opinione del procuratore. Queste le loro argomentazioni:
“ Per la Corte l’imputato, al rientro in macchina dopo lo spettacolo, non ha esercitato alcuna pressione psicologica ai sensi dell’art. 189 CP nei confronti dell’accusatore privato, maggiorenne all’epoca dei fatti (“al tempo avevo 23 anni, non ero un bambino”, PS C. 11.6.2015, pag. 4), tale da renderlo inetto a resistere. Già i toccamenti sulla pancia intervenuti durante il viaggio di andata verso Verona (non contemplati nell’AA) escludono l’effetto a sorpresa e quindi l’inettitudine a resistere di C.. AP 1, una volta in macchina dopo lo spettacolo, massaggiando ripetutamente l’addome e infilando la mano nei pantaloni del ragazzo non ha fatto altro che reiterare le sue ingiustificate e non richieste avances già manifestate nel viaggio di andata, che, aldilà del comprensibile disgusto provato da C., non lo hanno messo in un’apprensione tale da dover cercare una via di scampo già al momento del loro arrivo a Verona. In casu, poi, la paura di cui riferisce C. nel suo PS 11.6.2015, pag. 4 riga 6 è un sentimento intervenuto a episodio concluso, durante il viaggio di ritorno, e non un mezzo creato e sfruttato dall’imputato per coartarlo sessualmente, ritenuto peraltro che neppure emerge dagli atti - la deposizione di C. evidenzia semmai il contrario (PS C. 11.6.2015, pag. 2-3, PP C. 3.7.2015, pag. 2-3)
Ciò che l’accusa rimprovera all’imputato, ossia il fatto di aver allungato e infilato una mano nei pantaloni nel tentativo di toccare i genitali dell’accusatore privato, che l’ha prontamente dissuaso bloccandogli la mano, realizza piuttosto il reato di molestia sessuale ai sensi dell’art. 198 seconda variante CP, reato manifestamente perento e che l’accusatore privato, all’epoca, non ha ritenuto di dover denunciare e che oggi porta alla conoscenza di tutti essenzialmente per fare chiarezza “e soprattutto affinché i bambini siano creduti” (PS C. 11.6.2015, pag. 4, riga 33).” (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 23 e 24)
b. L’argomentazione è più che pertinente ed è, perciò, totalmente condivisa da questa Corte la cui convinzione non è stata scalfita dalle pur suggestive argomentazioni svolte al dibattimento dal PP e dalla rappresentante dell’AP.
È, pertanto, confermata l’assoluzione di AP 1 dall’imputazione di cui al punto 2.2. dell’AA.
punto 5. AA: vie di fatto ripetute
“ tirato loro i capelli o le orecchie, fatto loro il “torcinaso” o dei pizzicotti sulle guance, come pure per averli colpiti con scappellotti o “coppini” dietro alla nuca, senza cagionare loro un danno al corpo o alla salute.” (punto 5. dell’AA)
Nel corso del dibattimento di primo grado, rispondendo al presidente della Corte che gli aveva chiesto di “specificare dettagliatamente prima per PC 1 e poi per __________ quali sarebbero le vie di fatto di cui sarebbero state vittime, nonché quante volte e in quale periodo ciò sarebbe avvenuto” (verb. dib. di primo grado, pag. 2), il PP ha risposto quanto segue:
“ in merito al punto 5 dell’AA, il PP precisa che per PC 1 si tratta di sberle, di un pugno sotto il mento, tirate di capelli e spintoni. Per __________ si tratta solo di tirate di capelli. Per il periodo, che va da settembre 2013 a fine maggio 2015, non è in grado di essere più preciso. Trattasi di azioni reiterate, ma non gli è possibile dire il numero di volte” (allegato 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 6)
“ AP 1, in base alle dichiarazioni del bambino, che trovano peraltro riscontro in quelle dei suoi genitori, è stato ritenuto colpevole del reato di vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a CP e punto 5 dell’AA) nei confronti di PC 1 per il periodo settembre 2013/fine maggio 2015 - a valere quale errata corrige del punto 1.4 del dispositivo laddove, per una svista, è stato erroneamente riportato il mese di settembre 2014 - e per quel che è delle sberle, delle tirate di capelli e degli spintoni, così come precisato in aula dal PP e parzialmente ammesso dall’imputato con riferimento alla quarta e quinta elementare, ossia agli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 6).
AP 1 è invece stato prosciolto, in mancanza di migliori riscontri, per l’asserito pugno sotto il mento a PC 1. (PP don __________ 23.11.2015, pag. 3) e per le vie di fatto nei confronti di __________, sia perché questo bambino non ha riferito nulla al proposito e sia perché le indicazioni dell’ergoterapista nell’AI 74 “durante la primavera del 2013…a volte gli tirava i capelli” sono vie di fatto (art. 126 CP) ora prescritte (art. 109 CP) mentre quella del giugno 2015 (“che lo picchiava sulla testa”) non corrisponde al nuovo testo dell’imputazione (“tirate di capelli” e verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 6).” (sentenza impugnata, consid. 30, pag. 62 e 63)
Non ha da essere spiegato che tale aggiunta non è rispettosa del principio accusatorio.
Ne consegue che, già solo per questo, la condanna di AP 1 in relazione agli spintoni e alle sberle asseritamente dati a C.C. deve essere annullata.
Il ricorso del PP e dell’AP tendente a far condannare AP 1 anche per il pugno (ipotesi non ritenuta dai primi giudici per insufficienza del materiale probatorio) deve essere respinto per lo stesso motivo: il pugno non è fra i comportamenti che il punto 5. dell’AA ritiene costitutivi di vie di fatto.
A titolo abbondanziale, si rileva, comunque, che, così come hanno correttamente ritenuto i primi giudici, il pugno non trova sufficiente riscontro probatorio: quand’anche fosse stato correttamente imputato, quindi, AP 1 sarebbe, comunque, stato assolto.
Per PC 1, dunque, rimangono le tirate di capelli.
Al proposito, AP 1 ha detto che “in quarta e quinta, al massimo ho tirato due volte i capelli a PC 1” (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 6). Su questo punto, avuto riguardo al generale atteggiamento processuale di AP 1, la Corte ha ritenuto maggiormente credibile il ragazzo (le cui dichiarazioni sono, peraltro, confermate da quelle dei genitori): è, quindi, confermata la condanna dell’imputato su questo punto.
L’unica imputazione che il PP fa a AP 1 in relazione a __________ - tirate di capelli - è caduta già in primo grado per le argomentazioni riprodotte sopra che sono, nella loro sostanza, condivise da questa Corte.
Ne segue che AP 1 è dichiarato autore colpevole di vie di fatto ripetute per avere, più volte, nel periodo da settembre 2013 a fine maggio 2015, tirato i capelli a PC 1
punto 3. dell’AA: coazione ripetuta
usato violenza e/o minacciato PC 1, PC 2, __________ __________, __________, __________, __________, PC 4., PC 3 e __________ con parole e/o gesti intimidatori, gridando e urlando, agitando o picchiando con violenza una riga o una bacchetta di bambù sulla cattedra, per intimorirli e farli tacere,
colpendoli con scappellotti dietro alla nuca, afferrandoli alle braccia o alle spalle, ai capelli o alle orecchie, per farli tacere e trascinarli al loro banco o fuori dall’aula scolastica.
Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione - che è un’infrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF 120 IV 17, consid. 2a; STF 6B_435/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 2.2.1) - si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.
Ad essi si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
Procedendo alla sussunzione, i primi giudici hanno escluso la sussistenza, in concreto, del reato ipotizzato dalla pubblica accusa sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“ AP 1 è stato prosciolto dall’imputazione di coazione (art. 181 CP) di cui al punto 3 dell’AA.
La Corte ha in primo luogo rilevato, dal profilo formale, un’insufficiente e confusa esposizione dei fatti rimproveratigli tale da mettere in dubbio il rispetto del principio accusatorio di cui all’art. 9 cpv. 1 CPP, nella misura in cui il Procuratore pubblico avrebbe dovuto indicare, ciò che non ha fatto, per ogni singolo alunno, quali fossero, uno per uno, i comportamenti coattivi esercitati a loro danno e quando sarebbero avvenuti.
Nel merito la Corte ha poi ritenuto, in linea con la tesi difensiva, che la finalità perseguita da AP 1 con il suo agire, ossia quella di far tacere i bambini, non era di per sé illecita e, pertanto, per la realizzazione del reato, occorresse che l’imputato avesse creato un vero e proprio continuo clima di terrore e di violenza andante ben al di là di quanto oggettivamente necessario per mantenere la disciplina in classe.
Ora “le parole e/o gesti intimidatori” così come le grida e le urla contemplati nell’AA non sono stati né sufficientemente indagati né sufficientemente specificati e descritti nel testo accusatorio per permettere alla Corte di determinare la realizzazione dei presupposti oggettivi di una coazione (art. 181 CP). Per la Corte il fatto di agitare o di picchiare “con violenza una riga o una bacchetta di bambù sulla cattedra” (punto 3 dell’AA), se può essere sicuramente discutibile da un punto di vista pedagogico e didattico, ancora non costituisce un comportamento penalmente rilevante ai sensi dell’art. 181 CP.
Escluso il derubricato P.F.G. (punto 3 dell’AA) in relazione ai restanti 10 bambini dell’AA, le violenze indicate come “scappellotti dietro alla nuca, afferrandoli alle braccia o alle spalle, ai capelli o alle orecchie per farli tacere e trascinarli al loro banco o fuori dall’aula scolastica” (punto 3 dell’AA) sono state riportate, del resto solo parzialmente, solo da PC 1 e come tali saranno trattate nel considerando 30, dal padre di PC 4, il quale sorprendentemente, però, non è mai stato sentito, e da PC 3, il quale, nella sua audizione del 19.6.2015, ricorda solo che quando chiacchierava col compagno di banco, il maestro gli arrivava da dietro e gli tirava, ma non tanto forte, dei coppini (cfr. trascrizione audizione, pag. 4). Se per PC 1 rinviando a quanto sarà indicato al considerando 30, la tipologia di vie di fatto (art. 126 CP) riconosciute e la loro reiterazione esclude ancora un’illecita finalità ai sensi dell’art. 181 CP, per il caso di PC 4 si è in presenza di una testimonianza indiretta, ancora insufficiente a sostenere la realizzazione del reato, mentre che per PC 3 l’agire dell’imputato è semmai costitutivo del reato di vie di fatto (art. 126 CP), imputazione oggi prescritta (art. 109 CP) in quanto avvenuta nel periodo settembre/novembre 2012.
Pure dal profilo soggettivo, in mancanza di migliori riscontri a fronte della contestazione di AP 1, sorgono seri dubbi circa la realizzazione del reato, da cui il suo proscioglimento dall’imputazione qui in esame, se non per la mancanza degli elementi costitutivi del reato, in applicazione del principio in dubio pro reo ex art. 10 cpv. 3 CPP.” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 57 e 58)
Ma non solo.
Essendo la coazione un reato contro la libertà, prima di valutarne gli estremi, occorre stabilire la misura della libertà di cui gode la persona toccata. Solo la libertà protetta giuridicamente può, infatti, essere intralciata illecitamente dall’autore (Delnon/Rüdy in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ediz., Basilea 2013, ad art. 181 CP, n. 56).
In concreto, é chiaro che l’ipotesi accusatoria è quella secondo cui AP 1 agiva nel modo indicato nell’AA per mantenere la disciplina in classe durante le lezioni. Ne deriva che si potrebbe considerare data una lesione della libertà degli allievi soltanto ammettendo che essa comprende la facoltà di comportarsi in modo indisciplinato. Tesi che è difficile sostenere.
Ne deriva che il reato di coazione potrebbe essere ipotizzato soltanto potendo ammettere che, per ottenere uno scopo in sé lecito, AP 1 ha adottato mezzi sproporzionati (DTF 129 IV 262; 120 IV 17; 106 IV 125; Basler Kommentar, op. cit., ad art. 181, n. 57; Stratenwerth, op. cit., ad art. 181, n. 16 e rinvii giurisprudenziali; Corboz, op cit., ad art. 181 CP, n. 21 e rinvii giurisprudenziali).
In questo senso, correttamente la prima Corte ha annotato che, perché il reato sia dato, occorre poter accertare che AP 1 ha “creato un vero e proprio continuo clima di terrore e di violenza andante ben al di là di quanto oggettivamente necessario per mantenere la disciplina in classe”.
Ciò che gli atti non dimostrano.
Sulla questione della bacchetta/riga sbattuta con più o meno “violenza” sulla cattedra, questa Corte condivide le valutazioni dei primi giudici.
Altrettanto ne va per le “parole e/o i gesti intimidatori”.
E parimenti ne va per le violenze indicate come “scappellotti dietro alla nuca, afferrandoli alle braccia o alle spalle, ai capelli o alle orecchie per farli tacere e trascinarli al loro banco o fuori dall’aula scolastica” (punto 3 dell’AA) nella misura in cui esse non trovano supporto probatorio. O, almeno, non lo trovano per gli allievi della quinta poiché - ad eccezione di PC 1 che, però, sull’argomento sembra avere enfatizzato - nessuno dei ragazzi indicati al punto 3 dell’AA ne ha parlato. Nemmeno PC 4 ha detto nulla al proposito e quanto dichiarato dal di lui padre non può essere ritenuto prova sufficiente, trattandosi di testimonianza indiretta.
Del resto, la tesi accusatoria è smentita dal rapporto allestito il 16 maggio 2013 (quindi, nel mezzo del periodo considerato dall’AA) dal prof. __________ (psicopedagogista e docente di scienze dell’educazione SUPSI/DFA), in cui si legge, in particolare, quanto segue:
“ La classe, come detto dal suo docente, non presenta particolari problemi. Il docente intrattiene una relazione cordiale e questo genera un clima di lavoro positivo.” (allegato ad AI 55)
Ma non solo. Essa è smentita anche dalle risultanze istruttorie di cui s’è detto prima, con i ragazzi che hanno espresso giudizi su AP 1 del tipo “maestro severo ma giusto” (cfr., anche, AI 132; AI 134; AI 136; AI 137; AI 157 da cui, in estrema sintesi, si ricava la descrizione di un ambiente scolastico che è sostanzialmente diversa dall’immagine che di esso si ritrova al punto 3 dell’AA).
PC 3 (affetto da sindrome dell’iperattività e dell’attenzione) - che è stato allievo di AP 1 soltanto nei primi mesi della terza elementare, cioè da settembre a fine novembre 2012 - merita qualche parola in più.
Sentito dagli inquirenti, il ragazzo non ha detto di avere subito gli atti di violenza indicati nel punto 3 dell’AA. Egli ha parlato soltanto di “coppini”. E meglio, per dirla con i primi giudici:
“ PC 3, (…) racconta che a partire dal mese di ottobre 2012 AP 1 era solito mandarlo a lavorare fuori dalla porta, perché così “mi concentravo di più” (trascrizione audizione, pag. 2). Poi quando correggeva i suoi compiti “mi scriveva dietro i compiti che non ero stato capace di fare questo compito e quando tipo facevo un calcolo giusto me lo dava sbagliato…. Mi diceva che non ero in grado di lavorare, e…solo quello mi diceva” (trascrizione audizione, pag. 2 e 3). Poi, con una certa fatica (“non ricordo molto bene”, trascrizione audizione, pag. 3), chiamato a raccontare se c’era qualcosa d’altro che non andava col maestro, ricorda che certe volte, quando chiacchierava col compagno di banco, il maestro gli arrivava da dietro e gli tirava i coppini. Esita a mostrare come faceva ma poi fa il gesto precisando “non tanto forte, però. Li tirava ….mi sentivo…non mi sentivo bene. Cioè, dopo, alla sera, quando finiva scuola…anche per pranzo, lo dicevo al papà e anche alla mamma…tre volte alla settimana…” (trascrizione audizione, pag. 4). PC 3 riferisce inoltre che il maestro gli faceva saltare le ricreazioni: ”tipo una volta alla settimana, di solito mi faceva star dentro tutta la ricreazione…tutt’e due le ricreazioni…e gli altri no…prendeva delle scuse” (trascrizione audizione, pag. 5), oppure “mi dava dei compiti che gli altri non dovevano fare….Oppure mi dava dei compiti dei miei compagni che non avevano finito e che dovevo finire io, dopo” (trascrizione audizione, pag. 5). Non ricorda di tirate di capelli (trascrizione audizione, pag. 6) e quanto raccontato è “tutto quello che ricordo” (trascrizione audizione, pag. 7) precisando, infine, che del maestro non gli piaceva niente (audizione da min. 31:24).” (sentenza impugnata, consid. 23.9, pag. 48 e 49)
Dunque, PC 3 non parla di nessuno dei gesti indicati nell’AA come elementi coercitivi. Si limita a dire di avere subito dei “coppini”. Se si può ammettere che questi “coppini” sono sussimibili negli “scappellotti dietro la nuca”, l’aggiunta fatta dal ragazzo secondo cui non si trattava di colpi “tanto forti”, ne stempera sensibilmente la gravità e impedisce
È vero che, condanndolo per violazione del dovere di educazione (dispositivo n. 1.3. della sentenza impugnata), i primi giudici hanno accertato che con PC 3 AP 1 ha adottato “un comportamento violento e manesco”. Quest’espressione - che esprime un giudizio di valore e non dei fatti - va concretizzata e, in forza di quanto indicato ai consid. 23.9 e 28 ultimo paragrafo della sentenza impugnata, si può ben ritenere che i fatti ritenuti dai primi giudici costitutivi di reato sono quelli indicati a pag. 50 della loro sentenza come ammissioni fatte dal docente al padre del ragazzo (“…il quale, pur minimizzando, ammette di aver tirato le orecchie e i capelli del bambino, di avergli dato qualche scappellotto, di averlo messo fuori dalla porta e di averlo preso per le spalle e buttato per terra”).
Questa condanna è passata incontestata in giudicato.
Per la prima Corte, questi comportamenti - accertati, ora, definitivamente - non possono essere sussunti nel reato di coazione ma sono, semmai, costitutivi di quello di vie di fatto (per cui, tuttavia, l’azione penale è prescritta in quanto essi si situano nel periodo settembre/novembre 2012).
Questa conclusione va condivisa nella misura in cui gli appena citati accertamenti della prima Corte non sono sufficientemente precisi sul numero di questi gesti violenti e nella misura in cui il materiale probatorio in atti non permette di supplire a questa indeterminatezza. Si fosse accertato che, nei tre mesi in cui PC 3 è stato suo allievo, AP 1 lo ha reso costantemente e ripetutamente vittima di tali atti, si potrebbe concludere per la realizzazione, nei suoi soli confronti, del reato di coazione. Tuttavia, tale accertamento non è possibile - e di lunga - sulla base dei riscontri istruttori.
Ne segue che deve essere confermata l’assoluzione di AP 1 per il reato di coazione ripetuta, imputatogli al punto 3 dell’AA.
punto 4. dell’AA: violazione del dovere d’assistenza o educazione
“ per avere, a _______, nel periodo settembre 2010 - giugno 2012, ripetutamente maltrattato PC 4 (nato il 21.12.2004), bambino dal carattere difficile, in particolare tirandogli ripetutamente e con forza i capelli e le orecchie, facendogli il “torcinaso”, colpendolo con sberle e con scappellotti dietro alla nuca, insultandolo e trascinandolo fuori dall’aula”
Come visto sopra, l’ipotesi accusatoria secondo cui il docente ha, ripetutamente, tirato con forza i capelli e le orecchie, dato sberle e scappellotti dietro la nuca non ha alcun supporto probatorio. Di quanto detto dai ragazzi in genere sull’atteggiamento del docente già s’è riferito. Già s’è detto pure che PC 4 non ha detto nulla al proposito e che quanto dichiarato al riguardo dal padre non ha valenza probatoria sufficiente trattandosi di testimonianza indiretta (il cui contenuto è, in aggiunta, smentito dalle dichiarazioni dei ragazzi che hanno dato di AP 1 un giudizio del tipo “maestro severo ma giusto”).
La tesi secondo cui il comportamento del docente con PC 4 non fosse quello descritto nell’AA è, poi, supportata dalle considerazioni che i primi giudici hanno posto a fondamento dell’assoluzione da questo capo d’accusa da loro pronunciata:
“ Per quel che è della violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP), la Corte ha prosciolto AP 1 dall’imputazione di cui al punto 4.1 dell’AA, ritenuto che dagli atti non emerge se a seguito del suo agire vi sia realmente stata, e in che modo, una concreta messa in pericolo dello sviluppo fisico o psichico di PC 4 In primo luogo, infatti, il padre riferisce che il rendimento scolastico del bambino, già di carattere vivace, è sempre stato buono e che a partire dalla terza elementare non ha più avuto grandi problemi a scuola né ha mai avuto bisogno dell’aiuto di specialisti (PS __________ 25.6.2016, pag. 6). Secondariamente si ha testimonianza di una sola seduta di PC 4 con una psicologa - a una seconda seduta in data 11.3.2014 partecipò solo la madre - avvenuta il 25.2.2014, ossia quasi due anni dopo i fatti incriminati, e in esito alla quale, in un breve scritto agli atti, la psicologa non fa specifico riferimento ad una correlazione tra le problematiche comportamentali riscontrate in quel momento nel bambino e il pregresso agire di AP 1 e neppure fornisce delle conclusioni sul suo sviluppo psicofisico (scritto 1.7.2015 __________ e dr. med. __________ in AI 75).” (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 61).
Ne deriva che va confermata l’assoluzione di AP 1 dall’imputazione di cui al punto 4.1.dell’AA.
“ ad _______, nel periodo ottobre 2012
I primi giudici hanno assolto AP 1 da quest’imputazione sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“ AP 1 è stato prosciolto anche dall’imputazione di cui al punto 4.3 dell’AA per il semplice fatto che la “grande sofferenza” di __________ indicata dall’ergoterapista negli AI 74 e 75 si riferisce a circostanze non descritte nel testo accusatorio, ritenuto che, infatti, come emerge chiaramente dalla testimonianza della madre di __________, a AP 1 non venivano rimproverati i maltrattamenti descritti nell’atto d’accusa (“ripetutamente maltrattato”), bensì il non aver prestato al bambino le necessarie attenzioni a fronte delle sue problematiche e ritenuto, comunque, che il riferimento dell’ergoterapista al fatto che __________ veniva spesso mandato fuori dall’aula richiama una sua annotazione dell’aprile 2014, ossia dopo gli avvenimenti incriminati che, secondo l’accusa, vanno da ottobre 2012/settembre 2013. Condannare AP 1 per quanto descritto al punto 4.3 dell’AA sarebbe contrario al principio accusatorio (art. 9 cpv. 1 CPP), fermo restando, poi, che nell’AI 222 i genitori di __________ hanno ribadito che per loro le problematiche col maestro si erano risolte positivamente, che il bambino non si era più lamentato e che la vicenda era quindi da ritenersi conclusa, ciò che peraltro esclude la sussistenza di un concreto pericolo dello sviluppo psichico o fisico del minore.” (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 61)
L’argomentazione è convincente e, perciò, condivisa da questa Corte.
Ancora una volta il PP non ha saputo scalfire il convincimento di questa Corte.
È, pertanto, confermata l’assoluzione di AP 1 dall’imputazione di cui al punto 4.3. dell’AA.
Pena
a. ripetutamente toccato e/o palpeggiato:
PC 1 (nato il 27.05.2004), nella zona pubica, inguinale e, almeno una volta, forse il 15 maggio 2015, sul pene, sulla pelle nuda;
(nato il 28.07.2004) e __________ (nato il 01.09.2004), nella zona pubica e inguinale;
b. ripetutamente toccato e/o palpeggiato, con movimenti circolari della mano:
PC 2 (nato il 12.03.2004) e __________ (nato il 09.08.2004) nella zona attorno all’ombelico e alla cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda.
violazione del dovere di assistenza o educazione per avere, nel periodo settembre 2012/novembre 2012, adottando un comportamento violento e manesco nei suoi confronti, esposto a pericolo lo sviluppo psichico del suo alunno PC 3
vie di fatto ripetute per avere, più volte, nel periodo da settembre 2013 a fine maggio 2015, tirato i capelli a PC 1
Per l’art. 219 cpv. 1 CP, chi viola il suo dovere di assistenza o educazione verso un minorenne esponendone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico è punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria.
Giusta l’art. 126 cpv. 1 CP il reato di vie di fatto, il cui autore è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente contro un fanciullo del quale aveva la custodia o doveva aver cura (art. 126 cpv. 2 lett. a CP), è punito con la multa.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b) Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
c) Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, definire, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, 2a ediz., Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
a) Dal profilo oggettivo, e partendo dai ripetuti atti sessuali su fanciulli, occorre rilevare che, diversamente da quanto prospettato dal procuratore, tutti gli atti sfociati nella presente condanna hanno portato alla consumazione del reato di cui all’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP.
A qualificare negativamente la colpa di AP 1 è il fatto che egli ha agito ripetutamente, sull’arco di 9 mesi (settembre 2014 - fine maggio 2015) e ai danni di un numero non trascurabile di alunni (5). La ripetitività degli abusi e il numero di vittime è, infatti, manifestazione di una volontà delinquenziale consolidata.
Di una certa gravità è pure la lesione dei beni giuridicamente protetti causata dall’agire del condannato. Con la sua condotta, AP 1, non solo ha violato il diritto all’autodeterminazione in ambito sessuale delle sue vittime (nella misura in cui, come visto, egli ne ha ottenuto il consenso solo in forza della sua posizione di docente), ma ne ha potenzialmente messo a repentaglio, se non compromesso, il diritto ad un naturale ed equilibrato sviluppo e maturazione sessuale. Pur se alcuni - a causa, in particolare, della giovane età - non percepivano in modo chiaro la natura delle carezze del docente, gli alunni hanno dovuto vivere passivamente un’esperienza, comunque attinente alla sfera sessuale, che andava aldilà della loro possibilità di gestione ed elaborazione naturale. Quindi, con il suo agire, AP 1 ha esposto i suoi allievi a situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l’armonioso sviluppo della loro sessualità e della loro affettività se si considera la natura del rapporto docente/allievo.
In questo senso, si può ben considerare che la lesione del bene protetto raggiunge un’entità almeno media.
In quest’ambito va, poi, considerato il fatto che, per ottenere che gli allievi accettassero le sue “carezze”, AP 1 ha sfruttato l’autorevolezza che gli derivava dal suo ruolo di maestro. Pur in assenza di una situazione coercitiva ai sensi dell’art 189 CP, questo sfruttamento della situazione di superiorità sociale e generazionale costituisce un elemento aggravante di non poco conto.
Pesa, poi, sulla sua colpa il fatto che l’autore ha, con il suo comportamento, violato i diritti di coloro di cui, per funzione, doveva prendersi cura e, così, ha tradito la fiducia che istituzioni e famiglie avevano riposto in lui.
Quale elemento aggravante va, infine, considerato il fatto che egli non s’è fatto scrupolo di agire, non solo durante l’orario scolastico, ma anche nonostante la presenza, nella stessa aula, di altri allievi.
Ad attenuazione della colpa di AP 1 deve essere considerata la ridotta intensità dei gesti praticati: se si fa eccezione dei palpeggiamenti nella zona pubica/inguinale, gli altri gesti per cui egli è condannato hanno un’intensità sessuale ridotta, al punto che le vittime, pur essendo turbate e/o a disagio, non ne hanno percepito la vera natura.
Sotto l’aspetto oggettivo, la colpa di AP 1 per gli atti sessuali su fanciulli è, alla luce dei predetti elementi, di media gravità.
Allo stesso livello si pone la colpa del condannato in relazione al reato di violazione del dovere di assistenza o educazione: tenuto conto del fatto che egli ha agito con modalità violente nei confronti di un allievo problematico nonostante, per formazione, egli dovesse essere pronto a far fronte in modo ben diverso a situazioni delicate.
In relazione alle vie di fatto (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a CP), dal profilo oggettivo la colpa di AP 1, nonostante l’oggettiva ridotta gravità dei gesti di cui risponde, é tendenzialmente media, tenuto conto, non tanto o non solo della loro ripetitività, quanto, ancora una volta, del ruolo educativo ricoperto dall’autore.
b) Dal profilo soggettivo, per quanto attiene agli atti sessuali su fanciulli, qualifica come media la colpa di AP 1, non tanto l’avere agito per motivi egoistici, implicito nei reati di tale natura, ma il fatto di avere rivolto le proprie pulsioni sessuali verso dei bambini come ripiego, nonostante, stando alle sue parole, egli sia “un eterosessuale con interessi omosessuali” che non aveva “nessuna fantasia orientata sui minori” (AI 182, perizia 04.11.2015, pag. 7 e 12) o, come precisato dalla Prof.ssa __________, non sia in lui ravvisabile la turba psichica della pedofilia (AI 193, scritto 20.11.2015).
Soggettivamente, in relazione al reato di cui all’art. 219 CP, la colpa di AP 1 è alta ritenuta la sua lunga esperienza di formatore.
Con riferimento alle vie di fatto, dal profilo soggettivo, la colpa di AP 1 è poco al di sotto della media, ritenuto ch’egli ha agito senza che ve ne fosse alcuna necessità, potendo disporre di consone misure educative.
c) Stabilito che, sulla base delle suesposte circostanze oggettive e soggettive, AP 1 risponde in relazione al reato di cui all’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP di una colpa media, in relazione al reato di cui all’art 219 cpv. 1 CP di una colpa medio-alta e in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a CP di una colpa medio bassa, alla luce dei relativi quadri edittali, appare adeguata rispettivamente una pena detentiva ipotetica di poco superiore ai due anni e una multa aggirantesi sui fr. 500.-.
d) Con riferimento alle circostanze legate all’autore, nulla di particolarmente meritorio emerge a suo favore. Parziali sono state le ammissioni e, per di più, al traino di circostanziate deposizioni delle vittime. AP 1 ha, poi, assunto un atteggiamento sminuente, volto a banalizzare quanto commesso (AI 182, perizia 04.11.2015, pag. 12), e ancor meno si è prodigato a risarcire i danneggiati, ciò che induce questa Corte a concludere ch’egli non abbia preso coscienza della gravità del suo agire e tantomeno si sia ravveduto.
Va negata, poi, diversamente da quanto stabilito in prima sede, una riduzione della pena per l’eco mediatica riservata al caso in discussione: l’imputato, malgrado l’onere della prova fosse a suo carico, non ha provato né in che modo la copertura giornalistica abbia distorto i fatti che lo riguardano, né individuato le specifiche fonti dell’asserita distorsione, e tanto meno il presunto grave danno derivatogli (STF 6B_339/2011, 6B_340/2011, 6B_343/2011 del 5 settembre 2011 consid. 9.2.1.; DTF 128 IV 97 consid. 3b/bb).
Sempre in relazione alle circostanze personali legate all’autore, non giova all’imputato l’assenza di precedenti penali, essendo l’incensuratezza un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1, consid. 2.6.2; STF 6B_567/2012 del 18 dicembre 2012, consid. 3.3.5.).
Dal profilo della sensibilità alla pena, irrisorio è l’effetto ch’essa avrà sulla vita di AP 1 sia dal profilo familiare, non trattandosi, qui lo si anticipa, di pena da espiare.
È stata, invece, considerata a suo favore, ma con incidenza marginale, la sua non più giovane età (57 anni) e la pena supplementare costituita dalla stigmatizzazione della collettività in funzione della natura dei reati per cui è condannato e della perdita del lavoro.
e) Considerato quanto premesso, la Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 con riferimento ai reati di ripetuti atti sessuali su fanciulli e di violazione del dovere di educazione la pena detentiva di due anni e con riferimento alla contravvenzione di ripetute vie di fatto la multa di fr. 500.-, ritenuto che, in caso di mancato pagamento per colpa dell’autore, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Sospensione condizionale della pena
Nel caso di AP 1 non è data una prognosi negativa, non tanto in ragione della sua incensuratezza avvalorata dalla circostanza ch’egli, quasi sessantenne, ha saputo comportarsi correttamente per un lungo periodo di tempo, ma sulla base delle considerazioni “di ordine statistico” della prof.ssa __________ sui rischi di recidiva stimati ad un “livello lieve o lieve moderato” (AI 182, perizia 04.11.2015, pag. 14 e AI 193, scritto 20.11.2015, pto. 5). In quest’ambito, va, poi, considerato che l’interdizione di esercitare, non solo l’attività di docente, ma anche qualsiasi altra che comporti la vicinanza con fanciulli è un elemento che fortifica in modo particolarmente tranquillizzante la prognosi sul rischio di recidiva.
La sospensione della pena detentiva è assortita da un periodo di prova di 2 (due) anni.
Interdizione e assistenza riabilitativa
Pretese civili a favore degli AP
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa.
Gli AP PC 2, PC 4 e PC 5, nell’ambito del loro appello incidentale, hanno chiesto che le loro pretese di natura civile - comprensive di torto morale e spese legali - vengano riconosciute così come richieste al dibattimento di primo grado, (CARP 17.2016.174 doc. I, pag. 3).
Essendo AP 1 stato prosciolto, come già pronunciato in prima sede, da ogni accusa con riferimento a PC 4 e a PC 5 le relative pretese civile vanno respinte.
Sono, di contro, da confermare, in quanto incontestate, le indennità per torto morale a favore di PC 1 (fr. 4'000.-) e di PC 3 (fr. 1'500.-) fissate nei dispositivi 7.1. e 7.2. della sentenza di primo grado non impugnati dalle parti (CARP 17.2016.147 doc. 3, pag. 3; cfr. anche verb. dib d’appello, pag. 7).
In aggiunta, questa Corte, alla luce della condanna d’appello dell’imputato per atti sessuali ai danni di PC 2, ha accolto, ritenendole congrue, anche le pretese per torto morale di fr. 3'000.- avanzate da quest’ultimo.
Le pretese civili volte al rimborso delle spese dell’avv. RC 1, pure ritenute adeguate rispetto alla specifica complessità del caso, vanno accolte limitatamente alle prestazioni che la patrocinatrice ha svolto in primo grado a tutela di PC 1, PC 3 e PC 2 e, in secondo grado, a favore del solo PC 2 (ritenuto che AP 1, limitatamente a PC 1, non ha appellato i disp. 1.1 e 1.4., 2.5., mentre lo ha fatto, con buon esito, per il disp. 1.2., non ha appellato il disp. 1.3., e considerato, infine, che PC 2 è l’unico AP il cui appello è stato parzialmente accolto).
La condanna di AP 1 in sede di appello anche in relazione a PC 2 comporta, per ovviare a manifeste iniquità (art. 404 cpv. 2 CPP), un riesame delle pretese per spese legali già riconosciute in primo grado a favore di PC 1 e PC 3 nonostante non siano state impugnate dalle parti.
Quanto esposto dall’avv. RC 1, per la procedura di primo grado, con nota professionale 24 maggio 2016 (doc. TPC 27), va, in particolare, riconosciuto come segue:
l’onorario dell’avvocato è stato accolto integralmente, ovvero per fr. 5’629.15 pari a complessive 16 ore 5 minuti di lavoro (corrispondenti a 6 ore e 45 minuti a fr. 350.- l’ora, così come indicate nella distinta, più 9 ore e 20 minuti relative alla durata dibattimentale, il cui computo, pure richiesto, non poteva ancora essere conteggiato essendo il dibattimento ancora da espletare);
l’onorario della praticante è stato confermato parzialmente, ovvero per fr. 512.50 pari a 3 ore e 25 minuti di lavoro a fr. 150.- l’ora (stralciate le tel./e-mail del 31.03.2016, 01.04.2016, 05.04.2016, 06.04.2016, 07.04.2016, 11.04.2016, 15.04.2016 per 1 ora riferite a PC 5,e PC 4).
Questa Corte ha parzialmente approvato le spese per un importo di fr. 161.90, avendo decurtato a quanto esposto (fr. 185.90) quelle (di fr. 24.-) relative alle predette prestazioni stralciate.
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, con riferimento alla prima istanza, sono state quindi riconosciute pretese civili per fr. 6'807.85 (fr. 6'141.65 onorari + fr. 161.90 spese + fr. 504.30 IVA).
AP 1 dovrà versare un terzo di detto importo (fr. 2'269.30) a favore di PC 1 (oltre a fr. 4'000.- per torto morale), un terzo (fr. 2'269.25) a favore di PC 3 (oltre a fr. 1'500.- per torto morale) e il restante terzo (fr. 2'269.30) a favore di PC 2 (oltre a fr. 3'000.- per torto morale).
Per quanto concerne la procedura di appello, questa Corte ha riconosciuto quanto esposto dall’avv. RC 1 con nota professionale 1° marzo 2017 (CARP 17.2016.174 doc. III), limitatamente alle prestazioni a tutela di PC 2, ritenuto che quest’ultimo è l’unico dei suoi patrocinati non interamente soccombente.
l’onorario dell’avvocato è stato accolto parzialmente, ovvero per fr. 3'645.85 pari a complessive 10 ore e 25 minuti di lavoro alla tariffa oraria di fr. 350.- corrispondenti a 2 ore e 55 minuti - dopo decurtazione di 5 delle 7 ore dedicate all’esame atti ed alla preparazione del dibattimento per tutti i suoi assistiti nonché di 20 minuti specificamente riferiti a PC 1 - più 5 ore e 30 minuti relative alla durata del dibattimento d’appello e più 2 ore per la trasferta Lugano-Locarno e ritorno (entrambe queste ultime pretese sono state avanzate dall’avv. degli AP non quantificandole, essendo allora il dibattimento d’appello da espletare);
l’onorario della praticante è stato accolto parzialmente, ovvero per fr. 587.50 pari a 3 ore 55 minuti di lavoro a fr. 150.- l’ora (stralciate le tel./e-mail del 03.06.2016, 04.06.2016, 07.06.2016, 08.06.2016, 09.06.2016, 10.06.2016, 13.06.2016, 15.06.2016, 11.08.2016, 29.08.2016, 02.09.2016, 04.09.2016, 08.09.2016, 12.09.2016, 15.09.2016, 14.12.2016, 15.12.2016, 12.01.2017, 30.01.2017, 31.01.2017, 03.02.2017, per complessive 3 ore 15 minuti riferite a PC 5, PC 4 nonché a PC 3 che non ha contestato il disp.1.3. e a PC 1, tutti e quattro soccombenti in appello).
Questa Corte ha parzialmente approvato le spese per un importo di fr. 209.40, avendo decurtato a quanto esposto (fr. 288.40) quelle (di fr. 79.-) relative alle predette prestazioni stralciate. Vanno, infine, rimborsate le spese per trasferta pari a fr. 78.- (fr. 1 al km considerati 78 km), ciò che comporta un totale di esborsi riconosciuti pari a fr. 287.40.
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, con riferimento alla seconda istanza, sono state quindi riconosciute pretese civili per fr. 4'882.40 (fr. 4'233.35 onorari + fr. 287.40 spese + fr. 361.65 IVA).
AP 1 dovrà versare detto importo a favore di PC 2 (oltre a fr. 3'000.- per torto morale ed a fr. 2'269.30 per spese di patrocinio di primo grado).
Retribuzione del difensore d’ufficio
Per le prestazioni effettuate in relazione alla procedura di secondo grado, l’imputato ha chiesto indennità per spese di patrocinio pari a fr. 11'007.90 (IVA inclusa).
La relativa nota professionale 10 marzo 2017 dell’avv. DI 1 è apparsa giustificata, sia per quanto attiene all’onorario sia per quanto concerne le spese, ed è quindi stata approvata come esposta.
AP 1, qualora le sue condizioni economiche glielo permettano (cfr. 135 cpv. 4 lett. a CPP), è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino quanto questi ha anticipato per la sua difesa d’ufficio di primo e secondo grado, nella misura di cui si dirà al considerando 42.2.
Spese procedurali
L’imputato che viene solo parzialmente condannato - e che beneficia, quindi, di un proscioglimento parziale - sostiene le spese procedurali, di regola, in maniera proporzionale alla condanna subita. L’imputato può, tuttavia, essere astretto al pagamento dell’integralità degli oneri processuali, se i fatti, rispettivamente i complessi fattuali soggiacenti alle imputazioni da cui è stato prosciolto si trovano in stretta e diretta connessione con quelli soggiacenti alle imputazioni che hanno portato alla sua condanna e se gli atti di inchiesta erano, quindi, necessari al riguardo di tutti i capi di imputazione (STF 6B_574/2012 del 28 maggio 2013 consid. 2.3; STF 1P.49/2006 del 21 giugno 2006 consid.7.2; Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 6 ad art. 426 CPP).
Nel caso in cui vi siano imputazioni alternative o subordinate (art. 325 CPP), l’imputato potrà - necessariamente - essere condannato solo per una delle imputazioni alternative, rispettivamente solo per la principale o per la subordinata. Ciò non significa che in tal caso l’imputato sarà parzialmente prosciolto, al contrario, la sua condanna sarà piena (Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 351 CPP; Gut/Fingerhuth, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 351 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 2 ad art. 351 CPP).
Tale ripartizione va esaminata alla luce del modificato esito del procedimento in appello.
Nello specifico, da un lato va tenuto conto che, per quanto concerne il reato di ripetuti atti sessuali con fanciulli, la posizione dell’accusato si è qui aggravata rispetto alla prima istanza, sia in considerazione del maggior numero delle vittime (e dei relativi atti) accertate in appello, aggiungendosi a PC 1, __________ e __________, anche PC 2 e __________, sia in ragione dell’accoglimento dell’imputazione alternativa prospettatagli dalla presidente di questa Corte al dibattimento d’appello che qualifica tutti gli atti ivi ascritti tali da consumare il predetto reato.
Né vale quale parziale proscioglimento il fatto che l’imputazione di cui al pto. 1. AA sia caduta nella misura in cui circoscriveva allo stadio del tentativo alcuni degli atti sessuali perpetrati da AP 1. Essa si fondava, infatti, sui medesimi fatti (e, di riflesso, sulla medesima istruttoria) dell’imputazione alternativa, come detto, qui confermata.
L’imputazione di cui al pto. 1 dell’AA, così come modificata con l’imputazione alternativa, è stata in questa sede accolta per 3/4.
Dall’altro lato, la posizione dell’imputato si è alleggerita ritenuto che:
per quanto attiene alla ripetuta coazione sessuale, in parte tentata (pto. 2. AA), in appello egli è stato pienamente assolto;
per quanto attiene alle vie di fatto reiterate (pto. 2. AA), esse sono state circoscritte ai danni di PC 1 in “tirate di capelli”.
Non ha contestato, come visto, la condanna per violazione del dovere di assistenza o educazione ai danni di PC 3 (pto. 4.2 AA).
È stato prosciolto, infine, pure in secondo grado, dall’accusa di coazione ripetuta (pto. 3. AA).
Questa Corte, alla luce di quanto suesposto, ritiene di confermare (come pronunciato in prima sede) la quota di 2/5 delle spese procedurali di primo grado poste a carico di AP 1 e quella di 3/5 a carico dello Stato.
b) Per quanto riguarda la procedura di appello, visto l’esito del procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP):
le spese relative all’appello (parzialmente accolto) di AP 1 sono poste nella misura di 1/2 a carico dell’appellante e del rimanente 1/2 a carico dello Stato;
quelle relative all’appello (parzialmente accolto) del PP sono interamente poste a carico dello Stato.
Vista la particolarità del caso e ritenuto che l’appello degli accusatori privati è, in massima parte, al traino di quello del PP, si prescinde dal porre a carico degli insorgenti incidentali gli oneri processuali di secondo grado.
Indennizzo ex art. 429 CPP
L’imputato ha, pure, chiesto che le spese del suo difensore siano assunte dallo Stato e, in ragione dei proscioglimenti richiesti, un aumento del “risarcimento per le spese legali” (cfr. CARP 17.2016.147 doc. III, punti 10 e 15).
Il PP ha postulato che all’imputato non sia attribuita alcuna indennità ex art. 429 CPP.
b) Sui presupposti applicativi dell’art. 429 CPP e sui principi che reggono la quantificazione dell’indennità, si rinvia a quanto indicato a più riprese da questa Corte, in particolare alle sentenze CARP 17.2013.161 del 28 marzo 2014 e 17.2013.46 del 9 dicembre 2013.
Qui ci si limita a precisare che, di principio, la decisione sull’attribuzione delle spese pregiudica quella sulle indennità, nel senso che, in caso di condanna al pagamento delle spese, di regola, non si riconoscono indennizzi ex art. 429 CPP; al contrario, in caso di messa a carico dello Stato delle spese, all’imputato prosciolto va riconosciuto un indennizzo (DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2 con rif.).
Se è vero che un’indennità è di principio dovuta anche in caso di assoluzione parziale (STF 6B_187/2015 del 28 aprile 2015 consid. 6.1.2), è anche vero che vi è assoluzione parziale soltanto quando l’accusato è prosciolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna e riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi. Non vi è, invece, assoluzione parziale ai sensi dell’art. 429 CPP quando le accuse che hanno portato alla condanna e quelle per cui vi è, invece, stato proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti (cfr. i principi appena ricordati e quelli esposti riguardo alle spese, nonché, per quanto riguarda il v. CPP ticinese: CRP 60.2010.150 del 12 novembre 2010; 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2009.427 del 20 aprile 2010; 60.2009.55 del 3 dicembre 2009; 60.2002.106 del 5 febbraio 2008; 60.2004.305 del 7 dicembre 2005). Al riguardo, il TF aveva avuto modo di precisare che, qualora sia data la stretta connessione tra l’imputazione per la quale l’accusato è stato condannato e quella da cui è stato prosciolto, il rifiuto di considerarlo parzialmente assolto ai sensi dell’art. 317 CPP-Ti non è arbitrario anche se la condanna inflitta è stata, per finire, inferiore alla pena proposta dal procuratore pubblico (cfr. STF 1P.35/2006 del 7 marzo 2006 consid. 3.3; sentenza CARP 17.2011.77 del 13.02.2012 consid. 7.3.b).
c) Ai sensi dell’art. 431 cpv. 2 CPP in combinato disposto con il cpv. 3 lett. a della stessa norma, chi è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta non ha diritto a un’indennità o a una riparazione del torto morale.
Occorre, pertanto, esaminare se egli ha diritto a un’indennità ex art. 429 CPP in relazione a questa, parziale, assoluzione (con riferimento a __________, __________, __________ e __________).
Non ne ha, invece, secondo gli stessi principi di cui sopra, per i proscioglimenti - pronunciati da questa Corte - dall’imputazione di tentati atti sessuali con fanciulli (punto 1.1. AA) nella misura in cui quella alternativa per il medesimo reato qualificandolo per tutti gli atti come consumato, prospettata al dibattimento d’appello e che si basa sulla stesso complesso di fatti, è stata qui accolta.
Per AP 1 si pone, infine, la questione se egli abbia diritto a un’indennità ex art. 429 CPP per essere stato in questa sede assolto dal reato coazione sessuale, ripetuta, consumata e tentata (punto 2. AA), da quello di coazione, ripetuta (punto 3. AA), nonché per essere stato parzialmente prosciolto dal resto di violazione del dovere d’assistenza o educazione (punti 4.1 e 4.3 AA) e da quello di vie di fatto reiterate (punto 5. AA).
42.1. Per quanto attiene alla pretesa riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, quantificato in fr. 73'000.- per i 365 giorni di detenzione patiti da AP 1, essa va negata già solo in quanto la pena detentiva, sospesa condizionalmente, alla quale egli è qui condannato è di durata superiore a quella della carcerazione preventiva e della anticipata espiazione della pena cui è stato astretto (art. 431 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a CPP).
42.2. In merito alle pretese indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, occorre premettere che, come già precisato dal Tribunale federale, questa norma vale solo per le spese dei difensori di fiducia, ma non per quelle dei difensori d’ufficio, assunte dallo Stato (DTF 138 IV 205 consid. 1; STF 6B_802/2015 del 9 dicembre 2015, consid. 9.2.). Pertanto, anche nel caso di proscioglimento, il difensore d’ufficio è da indennizzare, come qui provveduto al consid. 36, secondo le procedure e le regole previste per l’art. 135 CPP.
Permane, ciononostante, l’esigenza di fissare l’entità di questo indennizzo, per stabilire se e in che misura lo Stato, che anticiperà le spese del difensore d’ufficio di AP 1, possa rivalersi sull’imputato.
Questa Corte, in linea con la ripartizione degli oneri processuali di primo grado decisa al considerando 38 a) e con quella di secondo grado di cui al considerando 38 b), pone a carico di AP 1, qualora trovasse applicazione l’art. 135 cpv. 4 lett. a CPP, fr. 24'950.10 corrispondenti a 2/5 dell’importo riconosciuto a favore dei suoi patrocinatori per la prima istanza [2/5 (fr. 18'538.40 + fr. 30'077)] più 1/2 delle spese legali di seconda istanza (1/2 fr. 11'007.90).
Lo Stato dovrebbe, d’altro canto, rifondere, ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, a AP 1 indennità per fr. 34'673.20, pari a 3/5 delle spese di patrocinio di primo grado [3/5 (fr.18'538.40 + fr. 30'077)] più 1/2 di quelle di secondo grado (1/2 fr. 11'007.90).
Tuttavia, trattasi di un obbligo teorico in ragione della compensazione ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP.
A torto i giudici di primo grado hanno condannato ai dispositivi 10./10.1 lo Stato a pagare a AP 1 l’importo di fr. 29'169.25 (IVA inclusa) quale risarcimento delle sue spese legali, deducendo al dispositivo 11.3 pari importo a quanto egli deve allo Stato per spese legali da questo anticipate.
Ciò significherebbe attribuire all’imputato il doppio (2 x fr. 29'169.25) di quanto gli spetta, beneficiandolo di un indebito arricchimento.
Ne deriva che i dispositivi 10/10.1 della sentenza impugnata vanno annullati.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 426 CPP,
12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 67 e segg., 69, 93, 95, 106, 126 cpv. 1 e 2 lett. a, 187 cifra 1 cpv. 1 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
b. L’appello principale del procuratore pubblico è parzialmente accolto.
c. L’appello incidentale dell’accusatore privato PC 1 è respinto.
d. L’appello incidentale dell’accusatore privato PC 2 è parzialmente accolto.
e. L’appello incidentale dell’accusatore privato PC 4 è respinto.
f. L’appello incidentale dell’accusatore privato PC 3 è respinto.
g. L’appello incidentale dell’accusatore privato PC 5 è respinto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi:
della sentenza impugnata sono passati in giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. ripetuti atti sessuali con fanciulli
per avere, ad _______, presso l’Istituto scolastico comunale, nel periodo settembre 2014/fine maggio 2015, ripetutamente toccato e/o palpeggiato:
oltre a PC 1 (cui, almeno una volta, ha anche toccato il pene), __________ e __________ nella zona pubica e inguinale;
PC 2 e __________ nella zona attorno all’ombelico e alla cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, con movimenti circolari della mano;
1.1.2. ripetute vie di fatto
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell’atto di accusa, tirato i capelli a PC 1
1.2. AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di:
1.2.1. ripetuti atti sessuali con fanciulli in relazione a __________ __________ __________ e __________
1.2.2. ripetuta coazione sessuale (consumata e tentata) di cui al punto 2. dell’atto di accusa;
1.2.3. ripetuta coazione di cui al punto 3. dell’atto di accusa;
1.2.4. violazione del dovere d’assistenza o educazione di cui ai punti 4.1 e 4.3 dell’atto di accusa;
1.2.5. vie di fatto reiterate di cui al punto 5. dell’atto di accusa limitatamente agli episodi in danno di __________, e alle sberle, agli spintoni ed al pugno sotto il mento in danno PC 1
1.3. AP 1
già dichiarato autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli ai danni di PC 1 (disp. 1.1.) e di violazione del dovere d’assistenza o educazione ai danni di PC 3 (disp. 1.3.) (condanne passate in giudicato),
è condannato:
1.3.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.3.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento); in caso di mancato pagamento per colpa dell’autore, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni;
1.3.3. a versare all’AP PC 1, oltre all’importo di fr. 4'000.- a titolo di torto morale, quello di fr. 2'269.30 a titolo di risarcimento spese legali di primo grado, IVA compresa;
1.3.4. a versare all’AP PC 3, oltre all’importo di fr. 1'500.- a titolo di torto morale, quello di fr. 2'269.25 a titolo di risarcimento spese legali di primo grado, IVA compresa;
1.3.5. a versare all’AP PC 2 l’importo di fr. 3'000.- a titolo di torto morale e di fr. 7'151.70.- a titolo di risarcimento spese legali di primo e secondo grado, IVA compresa.
1.4. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.5. Si ricorda che a AP 1 è interdetto per la durata di 10 (dieci) anni l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni.
1.6. Si ricorda che nei confronti di AP 1 è ordinata un’assistenza riabilitativa per la durata di 10 (dieci) anni.
1.7. La tassa di giustizia (di fr. 5'000.-) e le spese (di fr. 12'542.45) per il giudizio di primo grado sono poste a carico di AP 1 nella misura di 2/5 e per la parte restante a carico dello Stato.
1.8. La nota professionale 10 marzo 2017 dell’avvocato DI 1 è approvata per:
onorario fr. 9'758.70.--
spese fr. 433.80.--
IVA (8%) fr. 815.40.--
Totale fr. 11'007.90.--
e posta a carico dello Stato.
1.8.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
1.8.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
1.8.3. Ritenuto il suo parziale proscioglimento, AP 1, qualora le sue condizioni economiche glielo permettano (cfr. art. 135 cpv. 4 lett. a CPP), è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino fr. 24'950.10 corrispondenti a 2/5 di quanto quest’ultimo gli ha anticipato per la difesa d’ufficio di primo grado e a 1/2 di quanto, sempre lo Stato, gli ha anticipato per la difesa d’ufficio di secondo grado.
tassa di giustizia fr. 2'000.--
altri disborsi fr. 200.--
fr. 2'200.--
sono posti per 1/2 a carico dell’imputato e per un 1/2 a carico dello Stato.
tassa di giustizia fr. 2'000.--
altri disborsi fr. 200.--
fr. 2'200.--
sono posti a carico dello Stato.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia in relazione agli appelli incidentali presentati dagli accusatori privati PC 1, PC 2, PC 4, PC 3 e PC 5.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.