Incarto n. 17.2015.95
Locarno 24 settembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio dell’11 maggio 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’8 maggio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 23 giugno 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 6 luglio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa DA 2505/2014 del 10 giugno 2014, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, a __________, il 18 marzo 2014, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
reato previsto dall’art. 90 cpv. 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 650.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 19'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 1'500.- e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie pari a fr. 200.-.
AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il 16 giugno 2014.
Il 24 giugno 2014, il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa DA 2505/2014 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 8 maggio 2015, il giudice della Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dal procuratore pubblico e ha dichiarato l’imputato autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo ad una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 410.- cadauna, per un totale di fr. 6'150.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie nel frattempo aumentate a fr. 950.- con motivazione scritta e di fr. 550.- senza motivazione scritta.
C. L’11 maggio 2015, AP 1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione scritta, egli ha, il 6 luglio 2015, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello, indicando di appellare l’intera sentenza e di postulare il suo proscioglimento.
D. Ottenuto l’accordo delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, la presidente di questa Corte, in data 7 luglio 2015, ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni per motivare il suo appello. Il 23 luglio 2015 l’appellante ha presentato la motivazione scritta.
E. Con scritto 28 luglio 2015, il procuratore pubblico ha dichiarato di non avere particolari osservazioni da formulare, se non per sottolineare l’ineccepibilità della sentenza impugnata e proporre la reiezione dell’appello, rimettendosi in ogni caso al giudizio di questa Corte.
Il giudice della Pretura penale, con scritto 30 luglio 2015 e senza presentare particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. Con la motivazione scritta d’appello, AP 1 rimprovera al primo giudice di aver accertato in modo errato e incompleto i fatti e, di conseguenza, di aver applicato in modo errato il diritto, in quanto avrebbe ritenuto, a torto, che egli fosse a conoscenza del limite di velocità di 50 km/h in quel tratto di strada e che abbia coscientemente e volontariamente violato le norme della circolazione.
In sostanza, l’appellante sostiene di non aver avuto modo di sapere di trovarsi su un tratto di strada in cui vige il limite generale di 50 km/h e, al contrario, di aver potuto legittimamente ritenere che il limite di velocità su quel tratto fosse “di almeno 60 km/h, se non addirittura di 80 km/h”.
2.1. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Giusta l’art. 32 cpv. 2 LCStr il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade. Al riguardo, l’art. 4a cpv. 1 lett. a ONC sancisce che, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli nelle località può raggiungere i 50 km/h. Il cpv. 2 della medesima norma stabilisce che la limitazione generale della velocità a 50 km/h si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località. Questa limitazione incomincia al segnale “Velocità massima 50, limite generale” (2.30.1) e termina al segnale “Fine della velocità massima 50, limite generale” (2.53.1). Per i conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.
Ai sensi dell’art. 22 OSStr, i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano in km/h, la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone. La velocità massima segnalata è soppressa dal segnale “Fine della velocità massima” (2.53) o “Fine della velocità massima 50, Limite generale” (2.53.1) (cpv. 1). L'inizio della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) appena esiste una zona molto fabbricata da una delle parti della strada. La fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale “Fine della velocità massima 50, Limite generale” (2.53.1); questo segnale è collocato nel punto a partire dal quale né l'uno né l'altro dei lati della strada è molto fabbricato (cpv. 3). I segnali che annunciano l'inizio o la fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h non sono necessari sulle strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra di loro località o quartieri esterni, strade agricole di accesso, strade forestali e simili; art. 4a cpv. 2 ONC) (cpv. 4).
Giusta l’art. 16 cpv. 2 OSStr, il segnale “Velocità massima” (2.30), fra gli altri, è valevole fino al segnale corrispondente che indica la fine della prescrizione (2.53, 2.58), ma al massimo fino alla fine della prossima intersezione, mentre il segnale “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno delle località (art. 22 cpv. 3 OSStr;
art. 4a cpv. 2 ONC), esso non deve, dunque, essere ripetuto (Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4a ed. 2015, n. 3.6.4 ad art. 32 LCStr).
2.2. Ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCstr, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
L’art. 90 cpv. 2 LCStr descrive una forma qualificata d’infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), ed. 2007, n. 19 seg. ad art. 90 LCStr).
Nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, il Tribunale federale ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete (segnatamente, dalle buone condizioni di circolazione o dall’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore) – quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (STF 6B_1028/2008 del 16 aprile 2009, consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b, 126 II 202 consid. 1a, 124 II 259 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a).
La conseguenza di tale schematismo è quella di ammettere l’esistenza di una messa in pericolo accresciuta unicamente in funzione del superamento della velocità consentita, facendo astrazione del fatto che un terzo si trovi nelle vicinanze; se la velocità massima è superata secondo quanto sopra, vi è una tale messa in pericolo anche in presenza di condizioni di circolazione ottimali e con una strada deserta (Jeanneret, op. cit., n. 28-29 ad art. 90 LCStr; v. anche STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 2 e DTF 132 II 234, consid. 3.1).
2.3. Dal profilo soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr è realizzata quando l’autore ha adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso di infrazione commessa per negligenza, ha assunto un comportamento palesemente negligente (STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; STF 6B_718/2007 dell’8 gennaio 2008, consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; DTF 126 II 206 consid. 1a; Jeanneret, op. cit., n. 37 segg. ad art. 90 LCStr). Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione dal profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo 2012, consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del 5 luglio 2012, consid. 2.1; Jeanneret, op. cit., n. 43 ad art. 90 LCStr).
Anche per quanto concerne il riconoscimento dell’aspetto soggettivo del reato, in materia di eccessi di velocità la giurisprudenza del Tribunale federale ha adottato lo stesso schematismo già evocato in relazione ai presupposti oggettivi: quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave (quale, ad esempio, un superamento del limite di 50 km/h di 25 km/h o più), esso è, di regola, pure costituivo di una crassa negligenza (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 126 II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f; cfr. anche Jeanneret, op. cit., n. 46 segg. ad art. 90 LCStr).
Un’eccezione a tale schematismo può entrare in considerazione solamente ove risulti, per esempio, che il conducente aveva seri motivi per ritenere di non trovarsi più – o non ancora – nella zona in cui vigeva tale limite (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 126 II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f).
Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche dal profilo soggettivo ad adempiere i criteri schematici posti dalla giurisprudenza federale, sempreché non si possa ritenere che l’appellante potesse valersi di un’eccezione giustificante lo scostamento dal citato schematismo.
Occorre, dunque, esaminare se, dal profilo soggettivo, l’appellante potesse avere seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vige il limite generale di 50 km/h.
Ciò è pacifico. Come da lui stesso rilevato, si tratta di fatto accertato anche dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 7.2).
Il segnale “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) è posto, a nord, all’entrata della località di __________ su Via , in provenienza da __________ / /, assieme con il relativo segnale “Fine della velocità massima 50, limite generale” (2.53.1), valido nella direzione opposta, ossia uscendo dalla località di __________ (cfr. punto n. 5 in piano 2 e foto n. 5, doc. E all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen). Gli stessi due segnali sono posti, a sud, in entrata della località di __________ su Via , in provenienza da __________ / /, rispettivamente nella direzione opposta (cfr. punto n. 4 in piano 2 e foto n. 4, doc. E all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen).
La segnaletica, regolarmente posata come appena descritto, indica che il limite generale di 50 km/h è valido in tutta la zona molto fabbricata all’interno della località di __________, senza che sia necessaria la sua ripetizione all’interno della zona. Non giova, dunque, all’appellante il fatto che sul tragitto fra il suo domicilio e il punto del rilevamento della velocità egli effettivamente non abbia potuto vedere alcun segnale di limitazione della velocità, come ha tenuto a sottolineare più volte. Egli, infatti, doveva essere a conoscenza del limite generale vigente non solo per aver visto un segnale, ma anche perché il suo tragitto si è svolto interamente all’interno della località, come si vedrà più avanti.
L’appellante prosegue, poi, criticando l’accertamento del primo giudice, secondo il quale il tratto in questione è da considerarsi densamente fabbricato, poiché lungo tutta la strada sorgono diversi edifici e la stessa è costeggiata da numerose abitazioni. A mente dell’appellante, la zona non presenterebbe caratteristiche tali da poter essere ritenuta molto fabbricata, la carreggiata sarebbe, inoltre, ampia e diritta, non vi sarebbero passaggi pedonali “atti a rendere attento il conducente che si trova in una località” e “la linea che demarca la separazione dei due sensi di marcia della carreggiata è tratteggiata ed è quindi consentito il sorpasso” (motivazione di appello 23 luglio 2015 pag. 8 seg.). Si tratta di elementi che, a detta dell’appellante, lo avrebbero legittimamente portato a “ritenere un limite di velocità concessa di almeno 60 km/h se non addirittura di 80 km/h”.
Quest’opinione non può essere condivisa per i motivi esposti qui di seguito.
6.1. Si rileva innanzitutto che l’appellante non poteva in nessun caso ritenere che vigesse un limite di 60 km/h. Non essendo esso un limite generale, il relativo segnale va ripetuto ad ogni intersezione (art. 16 cpv. 2 OSStr; cfr. supra consid. 2.1 in fine). Tale limite avrebbe, quindi, dovuto essere indicato su Via __________, nella direzione seguita dall’appellante (verso Lugano), al più tardi dopo la rotatoria. Non essendoci un tale segnale, è escluso che l’appellante potesse ritenere vigente una velocità di 60 km/h.
6.2. L’asserita (dall’appellante) assenza di passaggi pedonali non corrisponde alla realtà. Sono chiaramente visibili nella documentazione fotografica da lui stesso prodotta (doc. F all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen) almeno due passaggi pedonali nei pressi della rotatoria. Non occorre entrare nel merito, dunque, di quanto da lui affermato riguardo ad un’eventuale valenza indicativa del passaggio pedonale riguardo alla questione a sapere se ci si trovi o no all’interno della località.
Irrilevante è, poi, il fatto che sul tratto in questione fosse consentito il sorpasso, non essendo stato imputato all’appellante di aver effettuato alcun sorpasso non consentito, né potendosi inferire alcunché da tale circostanza riguardo alla questione di sapere se ci si trovi o no all’interno della località.
6.3. Risulta, poi, chiaramente, dalla documentazione prodotta dallo stesso appellante (piano 2, doc. E all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen; fotografie, doc. F all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen) che l’edificazione lungo la strada cantonale (Via __________ a nord della rotatoria, Via __________ a sud della rotatoria) nella località di __________ è densa su entrambi i lati o, alternativamente, su un lato o sull’altro. E in particolar modo nei pressi della rotatoria, dove l’appellante si è immesso nella strada cantonale provenendo da Via __________, sorgono numerose costruzioni da un lato come dall’altro della strada, ciò che rende evidente che ci si trova all’interno di un centro abitato dove necessariamente vige il limite generale di 50 km/h.
6.4. Si rileva, poi, che l’appellante, sembra mantenere - tuttavia senza più svilupparla particolarmente
Ciò ritenuto, tale argomento appare manifestamente insostenibile e va respinto.
È dunque assodato che l’appellante, nel tragitto fra il suo domicilio e il punto del controllo della velocità su Via __________, si è sempre trovato all’interno della località, senza mai uscirne.
Si noti, inoltre, che tale accertamento vale a prescindere dall’eventuale questione, che può quindi rimanere indecisa, a sapere se Via __________ rientri o no nel campo di applicazione della LCStr (art. 1 cpv. 1 LCStr combinato con l’art. 1 cpv. 2 ONC). In caso di risposta affermativa, infatti, il limite generale di 50 km/h avrebbe incluso, senza soluzione di continuità, anche Via __________, in quanto strada di accesso di un quartiere residenziale. Nel caso contrario, invece, l’appellante, immettendosi in Via __________, sarebbe passato direttamente da una strada privata ad una pubblica e da quel momento il limite generale vigente gli sarebbe stato opponibile, come a qualsiasi utente che si immetta sulla pubblica via da un qualsiasi accesso privato.
Si noti, peraltro, come già rilevato (cfr. supra consid. 6.3), che nel punto in cui l’appellante si è immesso da Via __________ in Via __________ la densa edificazione e, quindi, il carattere di località sono particolarmente evidenti e che, come correttamente rilevato dal primo giudice, l’appellante stesso ha dichiarato di abitare in Via __________ da circa 30 anni (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 1), per cui egli risulta malvenuto nel pretendere di non conoscere il limite generale vigente sulla strada cantonale sottostante alla sua abitazione, tanto più che esso non risulta avere subito modifiche di recente, ciò che egli nemmeno pretende.
Inoltre, quand’anche la densa edificazione dovesse arrestarsi bruscamente in qualche punto lungo di Via __________, poco dopo la rotatoria – ciò che, come visto, non è –, è in ogni caso escluso che Via __________, strada cantonale, possa ritenersi “strada secondaria poco importante” ai sensi dell’art. 4a cpv. 2 ONC e dell’art. 22 cpv. 4 OSStr, né l’appellante pretende il contrario. Di conseguenza, come correttamente rilevato dal primo giudice, l’appellante non avrebbe comunque potuto aspettarsi il termine del limite generale di 50 km/h prima di raggiungere il segnale “Fine della velocità massima 50, limite generale” (2.53.1) giusta l’art. 4a cpv. 2 ONC e l’art. 22 cpv. 3 OSStr. (cfr., peraltro, STF 8.01.2008 in 6B_718/2007 con cui il TF ha ricordato che “chi si appresta a immettere nella circolazione un veicolo ha l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni vigenti nella zona in cui il veicolo si trova. Atteso che (…) non si può pretendere che le autorità posizionino in ogni dove segnali di limitazioni di velocità, se il conducente non conosce la regolamentazione in vigore nel punto in cui intende immettersi nella circolazione, prima di prendere il volante egli deve informarsi sulle prescrizioni applicabili alla zona in questione.”.
6.5. Si noti ancora, di passata, che la giurisprudenza federale citata dall’appellante per sostenere la necessità di scostarsi, nel presente caso concreto, dal già illustrato approccio schematico nella valutazione degli eccessi di velocità non è di giovamento alcuno per la sua tesi.
Nella prima sentenza citata, infatti, si trattava, in sintesi, di un caso in cui il segnale “Velocità massima 50, limite generale” era invisibile perché coperto da rami di piante in violazione dell’art. 103 cpv. 2 ONC, oltre al fatto che il tratto, rettilineo e costeggiato da campi, non permetteva di parlare di zona edificata. È quindi per entrambi i motivi - che nel caso qui in esame non si ritrovano - che il Tribunale federale ha considerato che l’automobilista avesse seri motivi per non ritenersi in una zona limitata a 50 km/h e ha basato il calcolo dell’eccesso di velocità sul limite generale di 80 km/h (STF 6A.11/2000 del 7 settembre 2000 consid. 2 seg.).
Nella seconda sentenza citata, invece, il TF spiega chiaramente che il limite generale di 50 km/h, regolarmente segnalato e su una strada cantonale, vale anche se ci si trova in un villaggio di poche case distanti dalla strada (DTF 126 II 196 consid. 2). Basti ricordare al riguardo che, nel caso che qui ci occupa, abbiamo sia un limite generale di 50 km/h regolarmente segnalato che una località abitata chiaramente riconoscibile perché molto fabbricata.
AP 1 va pertanto, a conferma della sentenza di primo grado, riconosciuto autore colpevole del reato ascrittogli.
Per quanto riguarda la commisurazione della pena, peraltro non specificamente contestata dall’appellante, questa Corte ritiene condivisibili le considerazioni e le conclusioni del primo giudice (sentenza impugnata, consid. 9-11). Va quindi confermata la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 410.- cadauna (per un totale di fr. 6'150.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 1'000.-, con pena sostituiva, in caso di mancato pagamento, fissata a 3 giorni.
Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 950.00, rimangono a carico dell’appellante soccombente (art. 428 cpv. 3 CPP).
Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1’200.-, sono integralmente posti a carico dell’appellante soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,
13, 34 segg., 42 segg., 47 CP;
1 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 2 LCStr;
1 cpv. 2, 3 cpv. 1, 4a ONC;
22 cpv. 1, 3 e 4, 16 cpv. 2, 103 cpv. 2, 107 cpv. 3 lett. e OSStr;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere, a __________, il 18 marzo 2014, circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 50 km/h.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 410.- (quattrocentodieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'150.- (seimilacentocinquanta).
1.2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni;
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) per il procedimento di primo grado.
tassa di giustizia fr. 1’000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono posti a carico dell’appellante.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.