Incarto n. 17.2013.217
Locarno 16 aprile 2014/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Michela Rossi, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 giugno 2013 da
AP 1 rappr. dall’avv. DI 1DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 4 giugno 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 22 ottobre 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 12 novembre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con decreto d'accusa n. 2470/2012 del 29 maggio 2012, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, in data 24 marzo 2012 a __________, sull’autostrada A2, in direzione nord, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura VW targata alla velocità di 155 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 km/h.
Egli ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 280.– cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 8’400.–), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni e a una multa di fr. 500.– (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 5 giorni), oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–, e alla revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna (pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 240.- cadauna decretata dal Ministero pubblico il 14 aprile 2009 per grave violazione delle norme della circolazione).
Contro il decreto d'accusa, AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
Confermando il decreto d'accusa, il 1° giugno 2012 il procuratore pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio;
Con sentenza 4 giugno 2013, il giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione e il numero di aliquote giornaliere proposte con il DA. Di esse ha, però, diminuito il singolo ammontare a fr. 170.– (giungendo, così, ad un importo complessivo di fr. 5'100.–). La pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
Inoltre, il pretore ha condannato AP 1 a una multa di fr. 1’000.– (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 5 giorni) e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.–.
Infine, il giudice della Pretura penale ha ritenuto di non dover revocare il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna e si è limitato a prolungarne il periodo di prova di un anno;
Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 12 novembre 2013, egli ha indicato di impugnare l’intera sentenza, postulando, in via principale, il suo proscioglimento e chiedendo, in via subordinata, che l’eccesso di velocità sia limitato a +33 km/h rispetto al limite vigente e, perciò, che gli venga inflitta unicamente una multa ammontante, al massimo, a fr. 300.-;
il procuratore pubblico, con scritto del 13 dicembre 2013, e l'imputato, con scritto del 20 dicembre 2013, hanno aderito alla proposta della presidente di questa Corte di trattare la causa in procedura scritta;
il 16 gennaio 2014 AP 1 ha introdotto – tempestivamente – un memoriale contenente le motivazioni dell'appello e le seguenti richieste di giudizio:
“In via principale:
AP 1, __________, è prosciolto dall’accusa di infrazione grave alle nomre della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr.
Protestate tasse, spese e ripetibili.
In via subordinata:
AP 1, __________, è riconosciuto autore colpevole di infrazione medio grave alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr.
AP 1 è condannato al pagamento di una multa di CHF 300.-.
Protestate tasse, spese e ripetibili.”
ritenuto Potere cognitivo della Corte d'appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in DTF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (DTF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).
Questo disposto
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in DTF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 117 Ia 401, consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (DTF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; DTF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; DTF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 170).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (DTF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1; 118 Ia 28, consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c; DTF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011, consid. 10.3.e, nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011, consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L'imputato
Quanto ai precedenti penali va ricordato il decreto di accusa citato in entrata di data 14 aprile 2009 con cui egli è stato condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 240.– cadauna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni) e ad una multa di fr. 500.– per grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), reato commesso l’8 gennaio 2009.
Risultanze dell'inchiesta e giudizio di primo grado
Interrogato poco dopo, egli si è detto consapevole del vigente limite di 120 km/h, ma di non essersi avveduto della velocità eccessiva poiché parlava con il passeggero ed era sovrappensiero (verbale d'interrogatorio 24 marzo 2012, atto n. 1 dell'inc. 2012.3430 del Ministero Pubblico).
Nel rapporto di polizia è specificato che l'infrazione è stata rilevata di giorno, con fondo stradale asciutto ed in situazione di traffico scorrevole. All'imputato è stata contestata una velocità punibile di 155 km/h, basata sul dato di 160 km/h rilevati, dedotto il margine di tolleranza di 5 km/h.
Da ultimo, AP 1 ha accusato la mancata considerazione del margine di errore dell’apparecchio: secondo il citato manuale d’uso, il Trucam presenta un margine di errore di +/-2 km/h, di modo che dalla misurazione effettuata andavano ulteriormente dedotti 2 km/h, oltre al margine di tolleranza già sottratto. A mente dell’imputato, la velocità accertata in questo modo sarebbe stata (solo) di 153 km/h. In questa ipotesi, si tratterebbe unicamente di un’infrazione medio grave, cioè di una contravvenzione ex art. 90 cifra 1 LCStr, per cui poteva essere pronunciata, tutt’al più, una multa di fr. 300.- e che non avrebbe giustificato la revoca della sospensione condizionale relativa alla precedente condanna subita.
Quanto alla deduzione del margine di errore, il giudice di prime cure ha respinto la doglianza dell’imputato, spiegando come l’errore dell’apparecchio fosse già compreso nel margine di sicurezza di 5 km/h, che è stato opportunamente sottratto.
Di conseguenza, il giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione di grave infrazione ex art. 90 cifra 2 LCStr proposta dal procuratore pubblico (ma ne ha, tuttavia, commisurato diversamente la pena, come indicato in entrata).
Appello
Diritto
L’art. 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa negligenza (DTF 131 IV 133, consid. 3.2 e rinvii).
In linea generale, l’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. L’art. 4a ONC costituisce una norma fondamentale riguardo alle limitazioni generali della velocità. Ai sensi dell’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli sulle autostrade può raggiungere i 120 km/h, purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa norma al cpv. 4, la limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale «Autostrada» e termina al segnale «Fine dell'autostrada».
Nell’ambito degli eccessi di velocità, il Tribunale federale ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete – quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza – confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore dal 1° gennaio 2005 (DTF 1C_129/2010 del 3 giugno 2010, consid. 3; DTF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 2) – non dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54).
Per perseguire un’infrazione è determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza rispetto al valore rilevato, arrotondato per difetto alla cifra intera più vicina. Per misurazioni effettuate tramite laser, deve essere dedotto un margine di sicurezza di 3 km/h per velocità fino a 100 km/h, di 4 km/h per velocità compresa tra 101 e 150 km/h, e di 5 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h (art. 8 lett. b OOCCS-USTRA, RS 741.013.1).
L'USTRA, nella sua testé citata ordinanza (OOCCS-USTRA), ha dunque precisato che le esigenze in materia di procedure e sistemi di misurazione, l'immissione sul mercato di detti sistemi e apparecchi, nonché i loro controlli seguenti, sono retti dall'Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM, RS 941.210) e da eventuali ordinanze concernenti lo strumento di misurazione specifico (art. 3 cpv. 1 OOCCS-USTRA). In concreto, dunque, dall’Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (in seguito OStrMV, RS 941.261).
Chi utilizza un sistema di misurazione deve garantire che esso sia conforme ai requisiti legali e che siano eseguite le procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione (art. 3 cpv. 2 OOCCS-USTRA).
Per l’art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA, ogni infrazione constatata mediante un sistema di misurazione deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente.
Oltre alla sua ordinanza, l’USTRA ha emanato anche delle indicazioni (Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale del 22 maggio 2008, www.astra.admin.ch), che tuttavia, come la giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto più volte modo di ribadire, costituiscono delle semplici raccomandazioni, ma non hanno forza di legge e non vincolano il giudice (DTF 123 II 106, consid. 2.e; DTF 6B_763/2011, consid. 1.4; DTF 6B_260/2011, consid. 2.3).
a. Per quanto attiene ai requisiti essenziali degli strumenti di misurazione per il rilevamento della velocità, la OStrMV indica che essi devono soddisfare le condizioni previste dall'allegato dell’ordinanza medesima (che regolamenta gli errori massimi tollerati), dall’allegato 1 della OStrM e dalla OOCCS-USTRA (art. 4 cpv. 1 OStrMV). In particolare, per quanto qui di interesse, l’apparecchio utilizzato per rilevare la velocità deve presentare un margine di errore non superiore al limite massimo di errore tollerato dalla legge, e meglio, in riferimento al caso di specie, per una singola misura di velocità oltre i 100 km/h, uno scarto massimo di +3% (punto 2.2 dell’allegato alla OStrMV).
b. Quanto alle procedure per l’immissione sul mercato degli apparecchi di misurazione, l’art. 5 cpv. 1 OStrMV prescrive la procedura di ammissione ordinaria e quella di verificazione iniziale conformemente all'allegato 5 della OStrM. L’autorità competente per tali procedure è il METAS. L’ammissione ordinaria è dettagliatamente descritta al punto 1.1, rispettivamente la verificazione iniziale al punto 2 dell’allegato 5 della OStrM. Il METAS redige se necessario un certificato di verificazione (punto 2.3).
c. Le procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione sono, poi, regolamentate all’art. 6 OStrMV che, al cpv. 1, disciplina che gli strumenti devono essere presentati al METAS o a un ufficio di verificazione legittimato per la verificazione successiva conformemente all'allegato 7 punto 1 della OStrM. Giusta l’art. 6 cpv. 2 lett. a OStrMV, la verificazione successiva degli strumenti di misurazione della velocità ha luogo ogni anno.
Per la misurazione è stato utilizzato l’apparecchio Trucam n. TC000962 , che si è dimostrato conforme alle prescrizioni delle ordinanze di cui al precedente considerando.
Secondo il manuale d’uso dello strumento, le misurazioni di quest’ultimo possono presentare un errore di +/-2 km/h (Laser Technology, Inc. TruCAM User’s Manual, pag. 74, allegato all’atto n. 12 dell’inc. 81.2012.210 della Pretura penale). L’errore del Trucam non supera, dunque, il limite massimo del +3% tollerato secondo la legge (3% di 155 km/h = 4.65 km/h; punto 2.2 dell’allegato alla OStrMV).
Il 4 luglio 2011, il singolo apparecchio Trucam n. TC000962 in dotazione alla Polizia cantonale ha, inoltre, superato la procedura di verificazione, come accertato dal METAS nel suo certificato di verificazione n. 258-14559, che il primo giudice ha assunto d’ufficio agli atti. In tale documento, il METAS certifica che l’apparecchio è stato esaminato e che, essendosi dimostrato corrispondente ai requisiti legali, può essere validamente impiegato per le misurazioni ufficiali. Tale certificazione era valida fino al 31 luglio 2012 (ma in realtà anche oltre tale data, vedi DTF 6B_745/2012 del 12 giugno 2013). La misura nel caso di specie è stata effettuata il 24 marzo 2012 e, dunque, ampiamente nei tempi di validità.
a. Contrariamente all’opinione dell’appellante, non sono richiesti ulteriori requisiti: in particolare, non sono richiesti né 3 test di funzionamento né una formazione specifica dell’agente che lo utilizza. I tests a cui si riferisce l’appellante - indicati nel manuale d’uso dello strumento - rappresentano delle mere raccomandazioni (“LTI recommends the following tests be performer by an operator befor or after each shift to confirm proper instrument operation.” Laser Technology, Inc. TruCAM User’s Manual, pag. 45, allegato all’atto n. 12 dell’inc. 81.2012.210 della Pretura penale).
A titolo abbondanziale, si rileva come, in realtà, dagli atti si deduca che sono, concretamente, state effettuate una prova iniziale, una prova finale e una prova di allineamento (vedi formulario “Controllo della velocità”, alla voce “prove di funzionamento”, allegato al rapporto di polizia, atto n. 1 dell'inc. 2012.3430 del Ministero Pubblico).
Ciò detto, forza è concludere che il dato rilevato dal Trucam è attendibile. E’, quindi, accertato che AP 1 ha circolato ad una velocità di 155 km/h (già dedotto il margine di sicurezza di 5 km/h ex art. 8 OOCCS-USTRA) in un tratto di strada in cui vige il limite di 120 km/h.
b. Il margine di +/-2 km/h, di cui l’appellante lamenta la mancata deduzione, costituisce l’errore che le misurazioni effettuate con lo strumento Trucam possono presentare rispetto alla velocità reale tenuta dal veicolo. Da un’interpretazione teleologica dell’art. 8 OOCCS-USTRA si evince che tale errore non è inteso che vada ulteriormente sottratto, rispetto al margine di sicurezza di cui la norma già prevede la deduzione. Il legislatore tiene, infatti, già conto degli errori che possono intervenire con l’utilizzo di ausili tecnici come gli strumenti di misurazione, e lo fa, da una parte prescrivendo appunto un margine di sicurezza da sottrarre obbligatoriamente, e meglio precisamente quello di cui all’art. 8 OOCCS-USTRA, e dall’altra disciplinando i massimi di errore tollerati affinché lo strumento possa essere considerato conforme e possa superare le procedure di verificazione, ossia i margini di cui all’allegato della OStrMV.
La velocità imputata a AP 1 di 155 km/h non va perciò ulteriormente ridotta come lui vorrebbe.
c. Da ultimo nemmeno la doglianza dell’appellante circa la mancanza di un video agli atti è pertinente. Dalle fotografie allegate al rapporto di polizia (atto n. 1 dell'inc. 2012.3430 del Ministero Pubblico; foto per altro estratte proprio dal video di cui l’appellante lamenta l’assenza), come il giudice di primo grado, così anche questa Corte ha potuto convincersi che il dato rilevato era riferito inequivocabilmente al veicolo VW targato (cfr. considerando 5, come pure art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA). Osservando la prima immagine, ossia quella che ritrae le vetture più lontane, si vede chiaramente che il puntatore mira all’automobile sulla destra (rispetto a chi guarda) che, peraltro, è sulla corsia di sorpasso. Dall’ingrandimento è possibile leggerne la targa. Si evince così che l’auto è intestata a AP 1. L’ingrandimento non può riferirsi all’altro veicolo, perché in base alla posizione dell’automobile e del guard-rail sullo sfondo, non può che trattarsi del veicolo sulla destra. Il principio di presunzione di innocenza, a cui si rifà l’appellante, non è pertanto disatteso con la sua condanna (cfr. considerando 5).
La decisione del primo giudice merita, pertanto, conferma e l'appello va, di conseguenza, respinto.
Sulla pena
Tuttavia, essendogli, come assodato, imputabile una grave infrazione alle norme della circolazione per elevata velocità (superamento del limite per 35 km/h sull’autostrada), e quindi un'accresciuta messa in pericolo della circolazione stradale, tenuto conto inoltre della recidiva (cfr. considerando 6), nessun rimprovero può essere mosso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 170.- inflitta dal primo giudice, che va perciò confermata, siccome ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 34 e 47 CP e commisurata alla situazione economica del reo.
Corretta è, pure, la sospensione condizionale di tale pena così come adeguata alla situazione concreta è la fissazione di un periodo di prova di 3 anni.
La pena cumulata della multa, fissata da primo giudice in fr. 1’000.–, è, inoltre, ossequiosa della giurisprudenza del Tribunale federale che fissa il limite superiore della sanzione di cui all'art. 42 cpv. 4 CP al 20% della pena di base, equivalente in concreto a fr. 1’020.– (20% di 5'100; DTF 135 IV 191, consid. 3.4.4).
Ritenuto come l’infrazione sia stata commessa a pochi giorni dalla scadenza del periodo di prova, corretta appare, pure, la decisione del primo giudice di non revocare il beneficio della sospensione condizionale alla precedente condanna, ma di prolungarne il periodo di prova di un anno.
Oneri processuali
Ugual sorte seguono la tassa di giustizia le spese relative al presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 408 CPP,
34, 42, 44, 46, 47, 106 CP,
27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013), 100 cifra 1 LCStr,
3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. d ONC,
9 OCCS,
3 cpv. 1 e 2, 4 cpv. 1, 6 lett. a, 8 cpv. 1 lett. b OOCCS-USTRA Allegati 1, 5 e 7 alla OStrM,
4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 OStrM e relativo Allegato,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, in data 24 marzo 2012, sull’autostrada A2 all’altezza di __________, in direzione nord, circolato con la vettura VW Touareg targata alla velocità di 155 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 120 km/h.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 170.– (centosettanta) ciascuna, per un totale di fr. 5’100.– (cinquemilacento);
1.2.2. alla multa di fr. 1’000.– (mille); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.– (ottocentocinquanta) per il procedimento di primo grado.
L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Non è revocata la sospensione condizionale della pena di 15 aliquote giornaliere da fr. 240.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 aprile 2009, ma ne è prolungato il periodo di prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CPS).
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 800.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono posti a carico di AP 1.
Pretura penale, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.