Incarto n. 17.2013.131
Locarno 16 settembre 2013/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 maggio 2013 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 7 maggio 2013 dalla Corte delle assise correzionali di Mendrisio
richiamata la dichiarazione di appello 9 luglio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con sentenza 7 maggio 2013, confermando il DAC emesso il 28 giugno 2011 dal procuratore pubblico Bergomi, la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
falsità in documenti per avere, tra il 24 settembre 2005 e il novembre 2009, in località imprecisate, falsificato la firma di __________ sulla ricevuta datata 24.9.2005 attestante il versamento, in favore di quest’ultimo, di 30.000.- Euro
truffa processuale tentata per avere prodotto, nell’ambito della causa civile che lo oppone a ACPR 1 (inc. OA.2009.39 della pretura di Mendrisio), la suddetta ricevuta tentando, così, di indurre in errore il giudice
e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere (per un importo complessivo di fr. 5’400.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e al pagamento di una multa di fr. 300.-;
preso atto che - contro la sentenza della Corte delle assise correzionali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 9 luglio 2013, ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure e di chiedere il suo integrale proscioglimento.
Contestualmente alla dichiarazione di appello, l’imputato ha chiesto l’audizione di quattro testimoni. La sua istanza è stata accolta;
esperito il pubblico dibattimento l’11 settembre 2013 durante il quale:
il procuratore pubblico ha chiesto la conferma dell’impugnato giudizio;
il rappresentante dell’AP ACPR 1, avv. __________, ha pure postulato la conferma dell’impugnato giudizio;
l’imputato ha chiesto il suo proscioglimento dalle accuse di falsità in documenti e tentata truffa. Egli ha inoltre postulato che gli oneri processuali di primo grado siano posti a carico dello Stato e che le pretese formulate dall’AP nel procedimento di primo grado siano respinte.
Ritenuto
I. Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).
Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, in op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3; STF 6B_434/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 1.2, destinato alla pubblicazione, confermato in STF 6B_54/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 4).
II. Principi applicabili all’accertamento dei fatti
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, pag. 192 consid. 3; Rep. 1980, pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 170).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, op. cit., § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
III. L’accusato
“ AP 1, cittadino svizzero attinente di __________, è nato a __________ il __________. Dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo a __________ e __________ ha conseguito il diploma di impiegato di commercio. Ha poi lavorato per due anni per il Municipio di __________, dove aveva svolto l'apprendistato, e per un anno per il Cantone, presso il __________. E' quindi passato al settore privato, lavorando, all'estero, per tre anni come agente di viaggio ed in seguito, rientrato in Svizzera, per 8 anni alle dipendenze della catena di fast food __________. In seguito si è reso indipendente nel settore della ristorazione, lavorando anche per un anno come responsabile ditta __________ di __________.
L'imputato è incensurato ed insolvente. A suo carico risultano 13 esecuzioni in corso per complessivi oltre fr. 63'000.- e soprattutto 54 atti di carenza di beni per complessivi oltre fr. 107'000.- (doc. dib. 2), situazione a suo dire causata dal cattivo andamento degli esercizi pubblici da lui gestiti in passato” (sentenza impugnata, consid. 1, pag 4).
IV. I fatti
“
II 31 gennaio 2011 ACPR 1 ha denunciato AP 1 per truffa e falsità in documenti (AI 1).
In sintesi, il denunciante sarebbe stato proprietario di alcuni manoscritti attribuiti a __________ e avrebbe deciso di venderli al migliore offerente valendosi a tal fine dei servigi del denunciato e dell'avv. __________.
A detta del denunciante, i mandatari avrebbero venduto i documenti in dispregio delle sue istruzioni, in specie ad un prezzo di molto inferiore al loro valore.
Stante la violazione contrattuale commessa dai mandatari, con petizione 19 maggio 2009 ACPR 1 ha postulato avanti alla Pretura di __________ la loro condanna al risarcimento del danno di fr. 1'219'250 oltre interessi (all. A ad AI 1).
Il qui prevenuto ha integralmente contestato la richiesta risarcitoria, invocando esplicitamente in sede di duplica (all. D ad AI 1, pag. 6 e 24) la compensazione, tra l'altro con un importo di fr. 73'450.- corrispondente alle spese che egli avrebbe sostenuto in esecuzione del mandato.
Tra le voci costitutive dell'importo in questione, l'accusato ha indicato l'importo di euro 30'000.- che egli avrebbe pagato a __________, figlio (nel frattempo deceduto) di __________, per retribuire il tempo dedicato alla lettura dei manoscritti al fine di attestarne l'autenticità, ciò che egli ha fatto in data 11 novembre 2005 sottoscrivendo un brevetto avanti al notaio __________ di __________ nel quale attribuiva la paternità degli scritti a __________.
A comprova dell'asserito pagamento di euro 30'000.-, l'imputato ha versato in causa una ricevuta di pari importo datata 24 settembre 2005 e firmata, secondo il testo a __________, da __________.
“i risultati degli esami costituiscono decisivi elementi a supporto dell'ipotesi secondo la quale la presunta firma a nome di __________ apposta sulla ricevuta datata 24 settembre 2005 è apocrifa ed ottenuta tramite il calco di una delle tre firme apposte sul brevetto N° 5407”
(sentenza impugnata, consid. 2, 3 e parzialmente 4, pag 4 e 5).
V. L’inchiesta
Sentito dal procuratore pubblico il 20 aprile 2011, il denunciato ha sostenuto di avere effettivamente pagato __________ per la sua consulenza (e meglio, per il suo lavoro di lettura ed analisi dei diari) con l’importo di Euro 30’000.- (da questi richiesti), versati in due tranches di 15’000.- l’una, la prima versata prima della lettura dei diari e la seconda a lettura avvenuta ed ha dichiarato che, per quanto gli consta, la ricevuta incriminata “l’ha firmata davvero __________” (AI 20 pag 2 e 3).
A conclusione dell’inchiesta – che, in sostanza, si è focalizzata su aspetti diversi da quelli ora sub judice – il procuratore pubblico ha ritenuto di dover imputare a AP 1 i reati di falsità in documenti e truffa processuale tentata per i fatti indicati in initio.
VI. Il giudizio di primo grado
“ non ho emesso fattura per questi 30’000.-, li voleva così. Io i soldi me li sono fatti prestare” (all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag 1).
Inoltre, sempre al dibattimento di primo grado AP 1 ha precisato che __________ non ha firmato la contestata ricevuta in sua presenza. Rilevando che il procuratore pubblico nulla gli aveva chiesto al riguardo, AP 1 ha spiegato che lui spedì la ricevuta a __________ e che questi gliela rispedì da __________ con la sua firma:
“ Preciso che, cosa che non ho mai dichiarato in precedenza perché non mi è stata chiesta, la ricevuta non è stata firmata da __________ in mia presenza e vista ma io gli ho spedito per posta il testo della ricevuta ed egli me l’ha restituita per posta” (all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag 1).
Il patrocinatore di AP 1 – rilevando come il suo patrocinato abbia sempre ritenuto autentica la firma apposta sulla ricevuta - ha, quindi, sostenuto che, quand’anche si dovesse ritenerla falsa (cosa di cui non v’è, a mente sua, la certezza matematica), non si può escludere che sia stato un terzo a falsificarla (riassunto dell’arringa a pag. 3 della sentenza impugnata). Ha, pertanto, chiesto l’integrale assoluzione del suo patrocinato.
Rilevando come non si possa dubitare dell’attendibilità della perizia fatta allestire dal pretore di __________, il primo giudice ha ritenuto che la falsificazione non può che essere opera di AP 1, che era il solo ad avervi interesse. Il primo giudice ha, poi, osservato che la truffa processuale è data sia nell’ipotesi in cui l’imputato abbia pagato __________ sia in quella in cui, invece, non l’abbia pagato.
VII. L’appello
Falsità in documenti
“ i risultati degli esami costituiscono decisivi elementi a supporto dell’ipotesi secondo la quale la presunta firma a nome di __________ apposta sulla ricevuta datata del 24 settembre 2005 è apocrifa ed ottenuta tramite il calco di una delle tre firme apposte sul brevetto N° __________” (all. M ad AI 1 pag 11/15).
Le censure che la Difesa ha fondato sull’utilizzo del termine “ipotesi” da parte del perito cadono nel vuoto. È evidente – perché ciò risulta dall’insieme del referto peritale – che il dott. __________, con la frase citata, ha inteso affermare che, quella che era l’ipotesi da verificare, è stata confermata dalle analisi e valutazioni effettuate.
È certo, dunque, che la firma incriminata non è stata apposta da __________.
b. AP 1 sostiene, poi, che, quand’anche la firma fosse falsa (ipotesi che, comunque, contesta), egli non, potrebbe essere condannato ai sensi dell’art. 251 CP perche non ne è l’autore e lascia intendere che, semmai, a falsificare la firma sulla ricevuta, è stato qualcuno a __________, prima del rinvio a lui del documento.
Ora, tutto ben considerato questa Corte non può che condividere le pertinenti osservazioni fatte, al riguardo, dal primo giudice e che, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, riporta qui di seguito:
“ E' un dato di fatto che la falsa ricevuta era in possesso dell'accusato ed è altrettanto pacifico che è lui ad averne fatto uso, producendola in causa nell'ambito della vertenza civile in cui è convenuto.
E' pure palese che solo l'accusato aveva un interesse all'esistenza di un siffatto documento ed è altresì incontestato che egli era in possesso dei brevetti notarili da cui la firma di __________ è stata ricalcata.
A fronte di queste evidenze, AP 1 non ha saputo fornire alcuna ragionevole spiegazione dell'accaduto, non essendo sicuramente tale quella sostenuta al dibattimento, secondo la quale __________, per imperscrutabili ragioni, avrebbe falsificato la sua stessa firma (rilasciando oltretutto ricevuta per Euro 30'000.- dopo averne già, a dire dell’accusato, sottoscritta una da Euro 15'000.-, con il risultato di avere dato quietanza per complessivi Euro 45'000.- pur avendo ricevuto solo Euro 30'000.-) e avrebbe quindi inviato il falso per posta all'accusato” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6 e 7).
c. Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.
Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).
La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).
Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, in Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 110 cpv. 4, n. 28, pag. 1849).
d. Non ha da essere argomentato a lungo per dimostrare come una ricevuta sia uno scritto destinato a provare un fatto di portata giuridica: basta, al riguardo, ricordare come, in concreto, la ricevuta con la firma falsa è, appunto, stata prodotta quale documento di causa - provando l’avvenuto versamento degli Euro 30’000.- a __________ - per sostanziare la pretesa fatta valere da AP 1 nei confronti di ACPR 1.
Al riguardo, ci si limita ad annotare che la dottrina ha avuto modo di precisare che una ricevuta è un documento con un buon valore probante visto come faciliti al debitore la prova dell’estinzione del suo obbligo, stabilendo una presunzione secondo cui il debito in essa menzionato sia effettivamente stato estinto (Rolf H. Weber, Berner Kommentar, vol. VI/1/4, ad art. 88 CO n. 57 et ad art. 89 al. 3 CO n. 26, citato in 121 IV 131 consid. 2c; cfr., anche, DTF 101 IV 278).
e. Rilevato (per rispondere ad un’obiezione della Difesa) che il concetto di illecito profitto ai sensi dell’art. 251 CP va interpretato in senso estensivo, essendo in esso inglobato qualsiasi miglioramento della situazione (DTF 102 IV 34; JdT 1977 IV 43; DTF 118 IV 254 in JdT 1993 I 772) e che, dunque, non è necessario, perché sia dato falso in documenti, un profitto di natura economica, per i fatti descritti l’appellante deve essere dichiarato autore colpevole di falsità in documenti (senza, dunque, che sia in alcun modo rilevante, al riguardo, sapere se egli ha o meno pagato gli Euro 30’000.-).
Truffa
Secondo la giurisprudenza, la cosiddetta truffa processuale ricade nella definizione generale di truffa: perché sia data truffa processuale, occorre che siano realizzati tutti i presupposti definiti dall’art. 146 CP. Commette una truffa processuale chi, ingannando in modo astuto il tribunale, fa sì che quest'ultimo si pronunci in sfavore della sua controparte (122 IV 197 consid. 2; cambiamento della giurisprudenza pubblicata in DTF 78 IV 84) con un giudizio materialmente sbagliato (DTF 122 IV 197; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 146 n. 19 che sottolinea che il giudizio deve essere “materiell unrichtig”) che provoca, perciò, un indebito profitto a vantaggio dell’autore (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1198 pag. 357 e 358; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010, n. 30 pag. 329-330).
Perché vi sia truffa ai sensi dell’art. 146 CP - dati per realizzati gli altri presupposti – occorre che l’autore abbia agito nell’intento di procurare a sé o a terzi un profitto di natura economica (sulla natura economica del profitto, cfr. Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7a edizione, Zurigo, pag. 77; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a edizione, Berna 2010, n. 60 e seg., pag. 407; Corboz, op. cit., ad art. 146 n. 33-37, pag. 330 e 331, cfr., anche, ad art. 138 n. 14, pag. 237; Hurtado Pozo, op. cit, n. 1213, pag. 363) e che questo profitto sia indebito (Stratenwerth, op. cit., n. 63, pag. 408; Corboz, op. cit., n. 42, pag. 332; Hurtado Pozo, op. cit, n. 1213, pag. 363).
Così come spiegato dalla dottrina, il carattere illecito del profitto che l’autore cerca di ottenere non è dato dal solo fatto che questi ricorre all’inganno: non c’è, in particolare, scopo di indebito profitto, e dunque truffa, se il creditore inganna il debitore per ottenere il pagamento di un credito che egli, effettivamente, vanta nei confronti del debitore (Hurtado Pozo, op. cit, n. 1216, pag. 364, con riferimenti dottrinali in nota 880; cfr. Favre/Pellet/Stoudmann, CP Annoté, Losanna 2007, ad art. 146 n. 1.26, pag. 392 che cita VD Cass. 21.05.1990, RSJ 87 (1991) N° 15 pag. 399, BJP 1994 N° 589 secondo cui non vi è scopo di indebito profitto se l’autore crede che, con il suo inganno, determinerà la vittima a pagare ciò che effettivamente gli deve).
b. Stante quanto precede, la scrivente Corte non può condividere l’opinione del primo giudice secondo cui AP 1 si è reso autore colpevole di truffa anche nell’ipotesi in cui egli ha, effettivamente, versato a __________ gli Euro 30’000.- di cui trattasi.
In effetti, in quell’ipotesi, quand’anche – sulla scorta della contestata ricevuta - il giudice avesse accolto (limitatamente all’importo indicato) la pretesa fatta valere, il profitto (di natura patrimoniale) che da ciò sarebbe derivato a AP 1 non sarebbe stato indebito.
Il vantaggio processuale – incontestabile – per ottenere il quale tale documento è stato allestito è, invece, uno dei presupposti dell’applicazione, in concreto, dell’art. 251 CP (vedi supra).
c. Come visto sopra, AP 1 ha sempre sostenuto di avere, effettivamente, concordato e, poi, versato a __________, a pagamento della sua attività di analisi e verifica (che lo ha impegnato per 5 giorni a Bellinzona), l’importo di Euro 30’000.-.
Il versamento è – sempre secondo le dichiarazioni dell’appellante – avvenuto in due tranches di Euro 15’000.- l’una, la prima in anticipo (cioè, prima della lettura) e la seconda a lettura avvenuta.
AP 1 ha, poi, dichiarato che, non disponendo di tale cifra, ha chiesto ed ottenuto un prestito. Al presidente della Corte delle assise correzionali che, prima del dibattimento, gli aveva chiesto di indicare il nome della persona che gli ha concesso tale prestito (doc. TPC 18), AP 1, per il tramite del suo avvocato, ha precisato che si trattava della __________ di __________.
Sentita al dibattimento di primo grado, la signora ha dichiarato quanto segue:
“ rammento di avere prestato parecchi anni fa al signor AP 1 a due riprese Euro 15’000.- che egli mi ha restituito nell’arco dell’anno. Li ho prestati perché siamo amici di famiglia da oltre 20 anni” (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).
L’avvenuto prestito è, a non averne dubbio, un indizio in favore dell’avvenuto pagamento degli Euro 30’000.- a __________, a maggior ragione se si pon mente al fatto che la teste ha parlato di un prestito avvenuto in due tranches di Euro 15’000.- l’una. A questo indizio, se ne aggiungono altri, dedotti dalle dichiarazioni del testi che sono stati sentiti al dibattimento d’appello (dopo che l’appellante ne aveva invano chiesto l’audizione al primo giudice; doc. TPC 17 e 18). In particolare, vale quale indizio che si aggiunge alla dichiarazione della signora __________, la deposizione di __________, fiduciario titolare della __________, secondo cui, all’epoca, nel suo ufficio, egli aveva sentito AP 1 __________ parlare di soldi e di spese mentre si passavano un foglio:
“ Ricordo che, ad un certo punto, AP 1 e __________ parlavano di soldi e che, fra loro, discutendo, si passavano un foglio. Non ho però visto cosa vi fosse scritto. So che si passavano questo foglio mentre parlavano di soldi. Rispondendo alla presidente che mi chiede cosa intendo con quel “parlavano di soldi”, dichiaro che li sentivo parlare di cifre (non ricordo di quale cifra parlassero) e di spese. Non riesco ad essere più preciso perché è passato molto tempo. Mi ricordo che, in relazione alle spese, parlavano dell’albergo e del viaggio. Al riguardo non posso dire di più.”
(verb. dib. d’appello, pag 9 e 10)
È certamente vero che la dichiarazione non è conclusiva. Tuttavia, pur se piuttosto vaga, essa è un indizio che va a corrobare la tesi sempre sostenuta da AP 1 poiché sembra avvalorare, non solo la versione secondo cui __________ è stato pagato, ma anche quella secondo cui AP 1 gli fece firmare, a Bellinzona, una ricevuta (cfr., in particolare, verb. dib. d’appello, pag. 2 e 3). A questo ulteriore indizio si aggiungono le dichiarazioni rese dall’avv. __________ e dal signor __________. Il patrocinatore dell’accusatore privato, nel suo intervento, ha minimizzato la portata probatoria delle loro dichiarazioni definendoli “compagni di merenda” dell’appellante. La critica merita alcune brevi precisazioni. Se è vero che __________ è in qualche modo interessato alla vertenza civile che oppone l’appellante all’accusatore privato, è anche vero che la questione che qui interessa è, comunque, per lui un dettaglio senza importanza ed è soprattutto vero che, al riguardo, egli ha reso una dichiarazione estremamente pacata precisando di non sapere nulla per constatazione personale e di poter, dunque, riferire soltanto di quanto gli era stato detto da altri. D’altra parte, invece, non risulta che __________ – che, pure, era coinvolto negli eventi che hanno, poi, dato origine alle note vertenze – abbia qualcosa da guadagnare dalla questione, ritenuto che egli, secondo quanto dichiarato, già è stato pagato da AP 1 per il suo contributo all’operazione con un versamento effettuato al momento della vendita dei diari.
E, inoltre, anche __________ ha precisato di riferire soltanto di quanto AP 1 gli aveva detto, non avendo egli mai preteso di avere assistito al pagamento (ciò che avrebbe potuto fare se avesse voluto aiutare l’amico con una falsa dichiarazione, ritenuto che nessuno avrebbe potuto sconfessarlo essendo __________ ormai deceduto). Ciò detto, si evince dalle loro dichiarazioni che, all’epoca dei fatti – cioè, in un momento in cui nemmeno si poteva ipotizzare che dalle vicenda, per lui, nascessero poi questi strascichi giudiziari – AP 1 ha detto ad entrambi di avere pagato __________ con il versamento di Euro 30’000.-. Certo, non si tratta di una prova risolutoria. Ma si tratta pur sempre di un indizio, ritenuto che non si vede per quale motivo AP 1 avrebbe dovuto, in un momento, come visto, del tutto “neutro”, mentire all’amico e, poi, all’avvocato su tale questione. Infine, è il normale andamento delle cose e l’esperienza della vita che conforta il dire di AP 1 (già supportato dagli altri indizi sin qui ricordati). Infatti, è ben verosimile che, se non fosse stato pagato, __________ non si sarebbe mosso da __________: è, infatti, contrario ad ogni logica che un uomo anziano e malato e, per di più, in evidenti ristrettezze finanziarie dia il proprio contributo (peraltro, con sforzi non indifferenti, già solo per lo spostamento e il soggiorno in una città estranea per diversi giorni) ad un affare potenzialmente molto lucroso, senza nulla pretendere. La pubblica accusa e l’accusatore privato hanno sostenuto che l’entità del compenso è talmente sproporzionata che da sola basta a far apparire inverosimile la versione dell’appellante. La scrivente Corte non condivide tale opinione: __________ era l’unico sopravvissuto della famiglia __________ e, dunque, l’unico che poteva verificare la bontà dell’attribuzione della paternità dei diari, in particolare a dipendenza dell’inserimento, in essi, di aneddoti di vita domestica noti soltanto nella ristretta cerchia familiare. Ciò considerato, e considerato la posta finanziaria in gioco, non può certo dirsi che il compenso preteso e pagato – secondo le dichiarazioni di AP 1 – a __________ sia troppo elevato. Ne deriva, dunque, che, tutto ben considerato, in atti vi sono numerosi e concordanti elementi che sostengono la versione di AP 1 secondo cui egli ha, effettivamente, pagato __________ con Euro 30’000.-. La pubblica accusa – cui compete l’onere della prova della realizzazione di tutti i presupposti del reato – non ha saputo produrre alcun elemento atto a togliere forza indiziante agli elementi citati. Occorre, dunque, concludere che non può considerarsi realizzato il presupposto dell’indebito profitto (che, per il reato di truffa, deve avere natura economica, cfr. supra): AP 1 deve, perciò, essere assolto dall’imputazione di tentata truffa.
Giusta l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). In concreto, pur se la colpa del condannato non può essere banalizzata, occorre considerare che egli risponde, non più per avere tentato di falsare l’amministrazione della giustizia per trarre un indebito vantaggio personale di natura economica – come considerato dal primo giudice – ma per avere cercato di procurarsi, tramite la creazione di un falso documento, un vantaggio unicamente di natura processuale. In questo senso, rilevato, poi, come egli sia incensurato e considerato, a suo vantaggio, che dagli atti risulta che egli conduce una vita laboriosa e cerca di ricostruirsi una solidità professionale, la scrivente Corte ritiene adeguata alla sua colpa la pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna. Non vi è alcun motivo che giustifichi la pena accessoria della multa (DTF 134 IV 53 consid. 5.2, STF 6B_25/2009 del 20 maggio 2009, consid. 1). Non essendovi elementi in atti che giustificano la posa di una prognosi negativa, la pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
Va confermata la condanna dell’appellante al pagamento di fr. 5’400.- all’accusatore privato a copertura delle spese di patrocinio ritenuto come, viste le circostanze, la sua partecipazione al procedimento era più che opportuna.
Essendo l’appellante al beneficio dell’assistenza giudiziaria, non c’è spazio, nonostante la parziale assoluzione, per la concessione di un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (DTF 138 IV 205).
Vista la conferma della condanna per falsità in documenti e visto il fatto che il condannato era già al beneficio dell’assistenza giudiziaria, non si giustifica una diversa attribuzione delle spese relative al processo di primo grado. Le spese del giudizio d’appello sono a carico per metà dell’appellante (e, per esso, visto il beneficio dell’assistenza, anticipate dallo Stato) e per l’altra metà dello Stato. Non si fa luogo a condanna per ripetibili a favore dell’accusatore privato avendovi egli espressamente rinunciato.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 80, 82 cpv. 4, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP, 110 cpv. 4, 146, 251 CP, 42, 44 e 47 e segg. CP, nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è prosciolto dall’imputazione di tentata truffa.
1.2. AP 1 è autore colpevole di falsità in documenti per avere, a __________ ed in altre località, tra il 24 settembre 2005 e novembre 2009, falsificato, sulla ricevuta datata 24 settembre 2005, la firma di __________ e avere prodotto tale documento in una causa civile pendente presso la Pretura di __________.
1.3. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento);
1.3.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.4. AP 1 rifonderà all’AP ACPR 1 fr. 5'400.- a titolo di indennizzo per le spese di patrocinio relative al dibattimento di primo grado.
1.5. È ordinato il dissequestro della documentazione trasmessa dalla __________.
1.6. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 870,85, sono posti a carico dell’appellante.
tassa di giustizia fr. 1'500.--
testi fr. 301.20
altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'001.20
sono posti per 1/2 a carico dell’appellante e per 1/2 a carico dello Stato.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.