Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2011.81
Entscheidungsdatum
26.10.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2011.81

Locarno 26 ottobre 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del

26 maggio 2011 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 27 luglio 2011;

esaminati gli atti;

esperito il pubblico dibattimento il 20 ottobre 2011 durante il quale:

ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa dell’8 marzo 2010, il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

  1. lesioni colpose gravi

per avere, a __________, autostrada A2 direzione nord-sud, il 22 febbraio 2009, alla guida del veicolo a motore VW Golf targato , circolando ad una velocità di 145 km/h in luogo ove vige il limite massimo autorizzato di 120 km/h, omesso di prestare la dovuta attenzione alla strada ed alla circolazione poiché, distrattosi per chiedere al passeggero anteriore ACPR 3 una sigaretta, perdeva la padronanza del veicolo a motore:

  • spostandosi a sinistra nel terrapieno che separa le due carreggiate, sterzando bruscamente a destra per tornare nella corsia di marcia per poi controsterzare nuovamente a sinistra,

  • andando a collidere contro il guardrail, dopo una prima sbandata di circa 60 metri, continuando a sbandare e fermandosi dopo ulteriori 110 metri con la vettura ribaltata sul tetto, per cui i passeggeri dei sedili posteriori venivano sbalzati dal veicolo a motore:

  • ACPR 2 cadendo sul campo stradale vicino alla corsia di emergenza e ACPR 1 cadendo nel sottostante sottopassaggio della strada cantonale (__________), provocando loro le gravi lesioni di cui ai certificati 23 febbraio 2009 dell’Ospedale regionale di __________, 31 luglio 2009 del dr. med. __________, rispettivamente, 23 febbraio 2009 dell’Ospedale regionale di __________, 18 giugno 2009 della Clinica di riabilitazione di __________, agli atti;

  1. grave infrazione alle norme della circolazione ripetuta

2.1. per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub 1, alla guida del veicolo a motore VW Golf targato , circolando ad una velocità di 145 km/h in luogo ove vige il limite massimo autorizzato di 120 km/h, omesso di prestare la dovuta attenzione alla strada ed alla circolazione poiché, distrattosi per chiedere al passeggero anteriore ACPR 3 una sigaretta, perdeva la padronanza del veicolo a motore e causava lesioni personali a ACPR 3, passeggero che occupava il sedile anteriore;

2.2. per avere, a __________, il 31 ottobre 2009, alla guida del veicolo a motore Seat targato , circolato alla velocità di 76 km/h ove vige il limite massimo autorizzato di 50 km/h (abitato), velocità rilevata con apparecchio radar Multanova 6F Robot SmartCam;

  1. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti ripetuta

per avere, a __________, nel periodo febbraio 2008/febbraio 2009, senza essere autorizzato, ripetutamente acquistato canapa: sostanza destinata al suo consumo personale calcolato in 1-2 spinelli al mese.

Il sostituto procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 3'500.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 2'000.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia.

B. Contro tale decreto d’accusa, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione il 9 marzo 2010.

C. Con sentenza 24 maggio 2011, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha integralmente confermato il decreto di accusa e ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), grave infrazione alle norme della circolazione ripetuta (art. 90 cifra 2 LCStr) e contravvenzione alla LStup (art. 19a LStup), condannandolo alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 2'000.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia.

D. AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza del giudice della Pretura penale.

Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 27 luglio 2011 il ricorrente ha chiesto:

  • la derubricazione dell’accusa di cui al punto 1 del decreto di accusa da lesioni colpose gravi a lesioni colpose semplici,

  • la derubricazione dell’imputazione di cui al punto 2.1 del DA da infrazione grave a infrazione semplice alle norme delle circolazione,

  • il proscioglimento o, quanto meno, il riconoscimento della scemata responsabilità, in relazione all’accusa di infrazione grave alle norme della circolazione di cui al punto 2.2 del DA.

L’appellante ha, pure, chiesto la riduzione della pena pecuniaria, del periodo di prova della sospensione condizionale, della multa e delle tasse e spese di giustizia.

Il ricorrente, pur asserendo nella dichiarazione d’appello di impugnare l’intera sentenza di prime cure, non ha contestato la contravvenzione alla LStup di cui al punto 3 del DA per la quale la condanna è cresciuta pertanto in giudicato.

AP 1, pur chiedendo il pubblico dibattimento, non ha postulato l’assunzione di nuove prove, limitandosi a richiamare quelle già assunte fino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale di primo grado.

E. Con scritto 2 agosto 2011, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello.

F. Il 20 ottobre 2011 si è proceduto al pubblico dibattimento.

Considerando

in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 24 maggio 2011 della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.

In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). L’appello può, inoltre, vertere anche solo su alcune parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione della pena (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che abbiano interesse a dolersi per ragioni di diritto o di fatto della sentenza emanata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una nuova decisione (Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1, pag. 739).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 741). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

  1. AP 1 si aggrava contro la sentenza di prime cure contestando dapprima la condanna per lesioni colpose gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP.

Le lesioni riportate dai tre passeggeri, ACPR 2, ACPR 1 e ACPR 3, non raggiungono, a suo dire, una gravità tale da giustificare l’applicazione dell’art. 125 cpv. 2 CP. Da ciò, la richiesta di derubricare il reato in quello di lesioni colpose semplici ex art. 125 cpv. 1 CP (dichiarazione d’appello pag. 1 e 2).

3.1. Il giudice della Pretura penale, dopo avere descritto le conseguenze fisiche patite a seguito dell’incidente dal conducente AP 1 e dai tre passeggeri (sentenza impugnata consid. 3 pag. 5), qualifica come gravi le lesioni subite dalle vittime ACPR 1 e ACPR 2. Per il primo giudice “i certificati medici del 23 febbraio 2009 determinano in modo inequivocabile l’importanza delle lesioni riportate dai due passeggeri posteriori. Entrambi sono stati in pericolo di vita, ACPR 1 è stato addirittura costretto all’amputazione della gamba destra e patirà - tutta la vita - le conseguenze di questo sinistro” (sentenza impugnata consid. 10 pag. 8).

3.2. a) L’art. 125 cpv. 2 CP reprime le lesioni colpose al corpo o alla salute di una persona che possono essere ritenute gravi a norma dell’art. 122 CP.

Quest’ultima norma elenca una lista non esaustiva di casi in cui le lesioni corporali sono gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra 2009, p. 158-159, n. 524 s.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 9. ed., Zurigo 2008, pag. 38 ss).

Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita, quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso. Determinante per definire una lesione “grave” è pertanto la natura della lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, ad art. 122, n. 1, pag. 147; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159). Deve trattarsi oggettivamente di una ferita, ma non è necessario che sia lesionato un organo vitale (DTF 124 IV 56 consid. 2).

Relativamente al primo caso indicato dall’art 122 CP (cioè, le ferite che mettono in pericolo la vita della vittima), vi è lesione grave anche se il pericolo di morte è stato di breve durata e se la vittima ha avuto la fortuna di beneficiare rapidamente dell’efficace aiuto di un medico (DTF 109 IV 21 consid. d; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 6, pag. 148; Donatsch, op. cit., pag. 38). Determinante è che la ferita subìta sia tale per cui, a un dato momento, sarebbe potuto sopraggiungere un esito mortale (Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159). Il pericolo di morte dev’essere di principio immediato, ciò che presuppone una ferita suscettibile di comportare con alto grado di probabilità la morte imminente (DTF 109 IV 20 consid. 2c; 125 IV 247 s consid. dd; STF del 26 agosto 2005 inc. 6S.195/2005 consid. 4; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 5, pag. 148).

Per quanto attiene, invece, alla mutilazione, si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave deterioramento di una parte importante del corpo umano. Un membro o un organo è mutilato se la sua funzione fondamentale è gravemente pregiudicata, non bastando un pregiudizio leggero anche se durevole (DTF 129 IV 3 consid. 3.2). Come membro o organo importante, la dottrina cita una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 11, pag. 150; Donatsch, op. cit., pag. 39).

La giurisprudenza non ha escluso di far rientrare nel concetto di lesione grave anche le conseguenze psichiche del ferimento (DTF 129 IV 3 consid. 3.2).

Ritenuto come l’elenco di cui all’art. 122 CP non sia esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi d’incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch, op. cit., pag. 40).

b) L’art. 125 cpv. 1 CP si riferisce, invece, alle lesioni corporali semplici ai sensi dell’art. 123 CP. La giurisprudenza, a titolo di esempio, menziona quali lesioni semplici le punture da iniezione, la rasatura totale e ogni atto che provoca o aggrava una malattia o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

3.3. a) Dal certificato 23 febbraio 2009 (AI 5 inc.2009.1755) dell’Ospedale regionale di __________ risulta che, a seguito dell’incidente della circolazione, ACPR 1, ha riportato:

  1. Politrauma con:

fratture base cranica con livelli idroaerei nel seno mascellare bilateralmente e frattura dello sfenoide.

  • 3 contusioni emorragiche temporo-parietali destra e lieve edema cerebrale;

  • non fratture colonna vertebrale;

  • contusione polmonare bilaterale senza versamenti;

  • ematoma sottocapsulare rene destro senza sanguinamento

attivo;

  • fratture aperte bilaterali tibia distali, frattura femore prossimale e anca sinistra.
  1. Fratture aperte bilaterali tibia, frattura del femore.

Ciò ha comportato:

  • posa di fissatori esterni femore sin e tibiale bilaterale;

  • bypass a. tibiale anteriore dx.

Il certificato medico indica in particolare che:

  • il paziente è stato in pericolo di morte;

  • il suo stato di salute non è aggravato da malattie o lesioni preesistenti.

Dal rapporto d’uscita 18 giugno 2009 (AI 31 inc.2009.1755) della __________ risulta pure che ACPR 1, in data 26 febbraio 2009, è stato trasferito alla clinica universitaria di __________ che gli ha diagnosticato un trauma cerebrale (“Traumatische Hirnverletzung”), un edema cerebrale (“Hirnödem”), plurime fratture agli arti inferiori nonché lesioni vascolari. Durante la degenza ospedaliera, egli è stato in coma farmacologico per diversi giorni. In data 28 febbraio 2009, a seguito delle gravi ferite subite, segnatamente di un’estesa necrosi (“ausgedehnter Weichteilnekrose”), ACPR 1 ha subito l’amputazione della gamba destra all’altezza del ginocchio (AI 31 inc.2009.1755, pto A5, pag. 1).

In data 20 marzo 2009 il paziente politraumatizzato è poi stato trasferito alla __________ dove, dal 20 al 26 marzo 2009, è stato sottoposto ad esami neurologici e ad un trattamento riabilitativo ortopedico (AI 31 inc.2009.1755, pag. 2).

b) Dal certificato 23 febbraio 2009 (AI 6 inc.2009.1755) dell’Ospedale regionale di __________ risulta che, a seguito dell’incidente stradale, ACPR 2 ha riportato:

  1. Politrauma secondario ad incidente della circolazione con:
  • contusione polmonare bilaterale senza versamenti pleurici;

  • tracce ematiche peri-bulbari a destra, piccola contusione temporo-polare destra e frontale paramediana destra in associazione ad emorragia subaracnoidea. Edema cerebrale;

  • fratture multiple del massiccio facciale tipo Lefort III (parete anteriore del seno mascellare bilaterale, frattura mediana del palato duro, frattura delle ossa nasali, della lamina cribrosa dell’etmoide con irradiazione al canale carotideo destro, frattura bilaterale della parete mediale dell’orbita e del tetto dell’orbita a sinistra, frattura della parete posteriore del seno frontale).

Anche in questo caso, il certificato medico indica in particolare che:

il paziente è stato in pericolo di morte;

il suo stato di salute non è aggravato da malattie o lesioni preesistenti.

Con certificato medico 31 luglio 2009 (AI 38 inc.2009.1755) il dr. med. __________ ha attestato che ACPR 2 era in cura presso di lui per politraumismo, confermando il trauma cranico e le fratture multiple suesposte, ed ha precisato gli interventi terapeutici cui si è sottoposto. A quella data, il paziente lamentava ancora dolori alla mascella, risultando per il resto in buoni condizioni di salute.

Dalla lettera 23 dicembre 2009 (AI 57 inc.2009.1755) del Dr. __________ risulta che ACPR 2, dopo una degenza all’Ospedale __________ (presso il reparto di medicina intensiva dal 22.02.2009 al 19.03.2009 e presso il servizio di neurochirurgia dal 22.02.2009 al 26.03.2009), è stato trasferito il 26 marzo 2009 alla Clinica __________ dove è rimasto degente fino al 23 aprile 2009 seguendo un programma riabilitativo comprendente fisioterapia, ergoterapia, neuropsicologia che lo ha portato ad un miglioramento della condizione generale.

La circostanza - comune ad entrambi i pazienti, ACPR 1 e ACPR 2 - di essersi trovati in pericolo di morte a seguito dell’incidente della circolazione del 22 febbraio 2009 giustifica, già da sola, l’imputazione di lesioni colpose gravi a carico di AP 1 (art. 125 cpv. 2 CP).

Come suesposto, il pericolo di esito letale basta a configurare la fattispecie di cui all’art. 125 cpv 2 CP, indipendentemente dalla durata di tale pericolo e dal fatto che le vittime siano state celermente sottoposte a proficue cure mediche.

Ogni dubbio in relazione alla qualifica del reato

  • invero contestata in modo del tutto temerario dall’appellante - è, in ogni caso, fugato dal fatto che ACPR 1, a seguito dell’incidente, oltre ad aver subito un trauma ed un edema cerebrale, e a dover essere tenuto in coma farmacologico per diversi giorni, in data 28 febbraio 2009, per le gravi ferite patite, ha subito l’amputazione della gamba destra all’altezza del ginocchio.

La mutilazione di un arto importante della persona è, infatti, espressamente prevista dall’art. 122 CP quale esempio di lesione grave.

Come precisato dal TF, un organo o un membro importante è mutilato ai sensi di legge solo se la sua funzione fondamentale risulta gravemente compromessa (DTF 129 IV 1 consid. 3.2). Nel caso di specie, l’asportazione della parte inferiore della gamba destra di ACPR 1 comporta senza ombra di dubbio un serio pregiudizio alla funzionalità locomotoria di un arto importante, costituendo pertanto, anche dal profilo giuridico, una lesione grave (cfr. DTF 97 IV 8 consid. 1 in cui è stata considerata grave un invalidante accorciamento di 3 cm di una gamba).

Il fatto che le ferite abbiano ecceduto i limiti delle lesioni semplici ha trovato conferma, come suesposto, anche nel caso di ACPR 2, essendo pure quest’ultimo stato in pericolo di vita a seguito dell’incidente.

Configura inoltre una lesione grave ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP anche l’importante trauma cranico con fratture multiple del massiccio facciale subìto da ACPR 2 (lettera 23 dicembre 2009 del Dr. __________

  • AI 57 inc.2009.1755), considerata l’estensione della frattura al volto che ne ha seriamente pregiudicato la capacità masticatoria, impedendogli per diverso tempo di nutrirsi di cibi solidi.

Sulla condanna relativa al reato di lesioni colpose gravi, dunque, l’appello va respinto.

  1. L’appellante postula, in seguito, la derubricazione dell’imputazione di cui al punto 2.1 del DA concernente la fattispecie del 22 febbraio 2009, da infrazione grave (art. 90 cifra 2 LCStr) a infrazione semplice (art. 90 cifra 1 LCStr) alle norme della circolazione (dichiarazione d’appello pag. 2).

Al riguardo, AP 1 sostiene, dapprima, che il primo giudice ha erroneamente accertato i fatti laddove ha ritenuto che egli, dopo essersi girato verso il passeggero, lo ha guardato negli occhi. In realtà, l’appellante contesta recisamente di averlo guardato negli occhi e sostiene di essersi

“girato brevemente verso il mio amico perché avevo sentito che lui stava per accendersi una sigaretta e per chiedergliene una. Ricordo tuttavia di non avere nemmeno potuto finire la frase. Gli ho detto «ACPR 3, dammi una siga…» e a quel momento mi sono accorto che la macchina stava già andando verso il guard rail e da lì è successo quel che poi è stato accertato dal primo giudice” (verbale dibattimento d’appello, pag 2).

Relativamente alla qualifica giuridica dei fatti, AP 1 afferma che, per l’incidente del 22 febbraio 2009, gli è imputabile soltanto “una negligenza (incosciente) lieve”. Quanto è successo - spiega - “è dovuto unicamente ad una brevissima distrazione” ritenuto che soltanto “per un attimo (una durata brevissima, meno di 1 secondo)” egli si è “involontariamente e comunque istintivamente (e quindi si è trattato di un riflesso, frutto anche della sua inesperienza) girato verso il passeggero, perdendo quindi per un attimo di vista il campo stradale”.

Osserva, poi, che “una velocità di 145 km/h non costituisce una grave infrazione delle norme della circolazione stradale, essendo il limite di velocità stato superato di 25 km/h al massimo (e quindi ben inferiore alla soglia di 30 km/h che costituisce una grave infrazione)” (dichiarazione d’appello pag. 2).

4.1. A mente del primo giudice, AP 1 ha commesso un’infrazione grave in quanto, circolando alla velocità di 145 km/h, non ha solo violato il limite massimo di 120 km/h prescritto in autostrada (art. 4a ONC), ma ha anche perso la padronanza del veicolo (art. 31 LCStr) cagionando pregiudizi gravi a sé e agli altri (sentenza impugnata consid. 7 pag. 6-7). Per il giudice di prime cure “AP 1 era un conducente con una ridotta esperienza di guida avendo, ai tempi, percorso solo 1’500 km: ciononostante si è “lanciato” quel giorno in autostrada ad una velocità inadeguata, con un veicolo d’occasione (art. 29 LCStr) appena acquistato (senza dunque che ne conosca sufficientemente tutte le qualità e reazioni) e con a bordo tre passeggeri”. Questo concorso di elementi, nonché la circostanza che il veicolo si trovava in fase di sorpasso, ha indotto il giudice della Pretura penale a concludere che AP 1 ha violato gravemente il dovere di cautela e prudenza imposto ad ogni automobilista (art. 26 LCStr) (sentenza impugnata consid. 7 pag. 7). Dal profilo soggettivo, il giudice di prime cure osserva che da AP 1 si doveva esigere maggiore prudenza e attenzione alla guida in quanto avrebbe dovuto essere consapevole della sua esigua esperienza. Per il primo giudice la circostanza che l’appellante abbia richiesto al momento dei fatti una sigaretta al passeggero anteriore costituisce “un’imperdonabile violazione dei doveri di cautela” che lo ha reso “un conducente gravemente negligente” (sentenza impugnata consid. 9 pag. 8).

4.2. a) L’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 cifra 1 LCStr).

Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento palesemente negligente (STF 8.1.2008, inc. 6B_718/2007, consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4, pag. 684 s.).

L’art. 90 cifra 2 LCStr descrive una forma qualificata d’infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19 ss., pag. 43 ss).

Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241 consid. 3/d/aa; 118 IV 188 consid. 2a; 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole oggettivamente fondamentali ed è, perciò, necessario, in ogni situazione concreta, procedere ad un confronto tra la norma violata e le circostanze oggettive in cui tale violazione si è realizzata al fine di determinarne l’importanza, e meglio il carattere fondamentale o meno (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 19 ss., pag. 43 ss).

Non ogni violazione di una regola della circolazione comporta una colpa grave. Per ammettere una simile colpa, è necessario che sia stata posta in essere una violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione e che questa abbia un nesso causale con l’incidente (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 65 LCStr, n. 3.7.7 pag. 599).

La messa in pericolo ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr è data quando la violazione grave della norma crea un pericolo per la vita o la salute di terzi.

La messa in pericolo è concreta se esiste, secondo l’andamento ordinario delle cose, una probabilità seria di realizzazione effettiva ed imminente del rischio di lesione alla vita o alla salute di almeno una persona (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26, pag. 46; Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, ad art. 237 CP, n. 14, pag. 1476; DTF 106 IV 121 consid. 3c; 106 IV 370 consid. 3a). Vi è ad esempio messa in pericolo concreta quando un altro utente stradale è costretto ad effettuare una brusca manovra di deviazione per evitare un urto (STF 20.02.2004, inc. 6S.486/2002, consid. 3.2.). Il passaggio da una messa in pericolo astratta ad una messa in pericolo concreta è spesso legato al caso, che pone o meno il terzo sul cammino dell’autore. Per esempio, in caso di sorpasso effettuato senza visibilità vi è messa in pericolo concreta se in quel momento sopraggiunge un altro veicolo che è costretto a frenare o a scansare l’ostacolo per evitare l’incidente, mentre vi è messa in pericolo astratta se il caso ha voluto che nessun veicolo circolasse in quel momento in senso inverso (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26, pag. 46).

Ritenuto che l’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chi cagiona un “serio” pericolo, una messa in pericolo astratta può entrare in considerazione unicamente se è “accresciuta” (DTF 131 IV 133 consid. 3.2; 130 IV 32 consid. 5.1; 123 IV 88 consid. 3a; 123 II 106 consid. 2a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 25, pag. 45).

La messa in pericolo astratta è data quando un determinato comportamento é, sulla base dell’esperienza della vita, tale da creare un pericolo teorico. Ciò che distingue la messa in pericolo astratta semplice dalla messa in pericolo accresciuta è l’imminenza del pericolo: deve esistere un rischio molto elevato di realizzazione di una messa in pericolo concreta o di una lesione all’integrità fisica di un terzo. L’imminenza del pericolo non può essere definita in modo astratto in funzione della natura della norma violata, ma deve, al contrario, essere apprezzato l’insieme delle circostanze della fattispecie, fra le quali figurano ad esempio le condizioni meteorologiche, la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, lo stato della carreggiata, la segnaletica del luogo e, più generalmente, le altre fonti di pericolo prevedibili (DTF 123 IV 88 consid. 3a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, pag. 46). A titolo di esempio, un parcheggio in divieto di sosta può rappresentare una messa in pericolo astratta semplice in un vicolo residenziale ben illuminato, mentre costituisce una messa in pericolo astratta accresciuta lungo una strada molto trafficata, all’uscita di una curva e in caso di pioggia (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, pag. 46 s.).

In linea di principio, qualora delle lesioni colpose ai sensi dell’art. 125 CP siano cagionate a seguito di una violazione dell’art. 90 LCStr, non si procede ad applicare anche quest’ultima disposizione (concorso imperfetto). Un concorso ideale tra l’art. 90 LCStr e l’art. 125 CP resta tuttavia possibile nel caso in cui, oltre alla persona ferita, un’altra persona è stata messa in pericolo in maniera concreta. Qualora la persona ferita non abbia inoltrato querela e le sue lesioni non sono gravi ai sensi dell’art. 125 CP, sussiste punibilità ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 6.3, lett. c, pag. 689).

b) In linea generale, l’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli può, sulle autostrade, raggiungere i 120 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa norma al cpv. 4, la limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale “Autostrada” (4.01) e termina al segnale “Fine dell’autostrada” (4.02).

Nell’ambito degli eccessi di velocità, il TF ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave - cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete - quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (STF del 16 aprile 2009 6B_1028/2008 consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b, 126 II 202 consid. 1a, 124 II 259 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a). Questa giurisprudenza - confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010, inc. 1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008, 1C_83/2008, consid. 2) - non dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame della specificità del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante.

In particolare, nei casi in cui l’andatura è al di sotto dei limiti posti per i casi gravi, resta possibile, sulla scorta delle circostanze particolari, che la stessa configuri una violazione dell’art. 90 cifra 2 LCStr (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 48-54, pag. 53-56).

c) L’art. 26 cpv. 1 LCStr prescrive che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Le infrazioni di cui agli art. 26 e 31 cpv. 1 LCStr sono sussidiarie rispetto all’art. 32 LCStr (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 1.1, pag. 292 s. e ad art. 32 LCStr, n. 1.1, pag. 303 s.; sentenza CCRP del 1° ottobre 2009, inc. 17.2009.48, consid. 3.3 b) secondo cui la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Tuttavia, se per una qualsiasi ragione il conducente non rispetta i suoi doveri di prudenza ed in più procede ad una velocità inadatta, gli art. 31 e 32 LCStr sono entrambi applicabili (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 1.1, pag. 293, che cita, a titolo di esempio, il caso di un conducente inesperto che affronta una curva a 50 km/h al volante di una piccola vettura, sapendo della presenza di forti raffiche di vento).

Allorquando, inoltre, l’eccesso di velocità è provato, il conducente sarà punibile ai sensi dell’art. 27 LCStr e non dell’art. 32 LCStr (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.1, pag. 304).

d) Giusta l’art. 3 cpv. 1 ONC, nel manovrare l’autovettura, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo.

L’attenzione richiesta al guidatore implica che egli si ponga nella condizione di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l’integrità corporale ed i beni materiali altrui, e la padronanza del veicolo esige che, in caso di pericolo, sia in grado di azionare immediatamente i comandi del veicolo in modo appropriato alle circostanze (DTF 120 IV 63 consid. 2a; DTF 76 IV 53 consid. 1). In particolare, il conducente deve abbracciare con lo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto ciò che accade direttamente dinanzi a lui nello spazio della strada corrispondente alla larghezza della sua automobile (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.1, pag. 297 e rinvii giurisprudenziali). A seconda delle circostanze, un livello accresciuto di attenzione e di padronanza del veicolo è richiesto, per esempio, ad un guidatore privo di esperienza (titolare di un permesso di condurre da qualche mese) in caso di velocità elevata (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4, pag. 296).

4.3. In concreto, è certo che AP 1, per i fatti del 22 febbraio 2009, ha gravemente violato regole fondamentali della circolazione stradale e messo seriamente in pericolo la sicurezza del traffico, adottando un comportamento palesemente negligente.

Dal profilo oggettivo, il concorso delle violazioni alle norme della circolazione, nonché le circostanze in cui le infrazioni sono avvenute, permettono di evidenziare la gravità dell’infrazione imputabile all’accusato.

In primo luogo, è stato accertato che AP 1, al momento dell’incidente, procedeva, sulla corsia di sorpasso, quantomeno ad una velocità di 145 km/h laddove il limite era di 120 km/h.

Detta circostanza non è contestata dall’appellante ed è confermata dalla relazione peritale dell’ing. __________ in cui si precisa che, sull’autostrada A2, in territorio di __________, dove la velocità massima consentita è di 120 km/h (AI 27 inc.2009.1755, pag. 6), la vettura guidata da AP 1 “ha sbandato ad una velocità di 145-165 km/h, velocità determinata nel punto in cui iniziano le prime tracce di pneumatico” (AI 27 inc.2009.1755, pag. 26). AP 1 ha violato, pertanto, quanto prescritto dalla segnaletica stradale sulla velocità contravvenendo all’art. 27 LCStr.

La sua andatura ha, dunque, superato di ben 25 km/h il limite di velocità autorizzato.

Se è vero che, con ciò, egli non ha raggiunto il limite posto dal TF per le autostrade, è anche e soprattutto vero che ad AP 1 non è imputabile soltanto un importante superamento del limite di velocità. Del resto, è egli stesso ad avere dichiarato che

“l’incidente è successo per una mia distrazione. Il passeggero anteriore, ACPR 3, si è acceso una sigaretta. Io mi sono girato verso di lui per chiedergliene una, a quel momento dovevo già trovarmi nel terrapieno vicino al guard-rail che separa le due corsie dell’autostrada; a quel momento mi sono poi spostato a destra. Mi sono però accorto che mi stavo spostando troppo a destra per cui ho sterzato bruscamente a sinistra e ho urtato il guard-rail. Il seguito non me lo ricordo più” (AI 44 inc.2009.1755, pag. 2).

E’, dunque, evidente che, così come accertato dal perito ing. __________, la causa dell’incidente non è solo la “velocità non adeguata”, ma anche l’ “errore di guida del conducente” (AI 27 inc.2009.1755, pag. 26).

Distogliere l’attenzione dalla strada, rivolgendola verso il passeggero anteriore, alla propria destra, e per di più, come dichiarato dallo stesso appellante, girandosi verso di lui (AI 44 inc.2009.1755, pag. 2), mentre si procede sulla corsia di sorpasso ad una velocità elevata e ampiamente sopra i limiti di legge, configura chiaramente una violazione grave dell’art. 3 cpv. 1 ONC.

Tale movimento, infatti, non solo ha impedito a AP 1 di rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, ma ha pregiudicato la padronanza sicura del veicolo, impedendogli di rimediare prontamente ad eventuali pericoli o errori nella guida e di reagire immediatamente ed opportunamente alle circostanze sopravvenute.

Si aggiunga che, secondo consolidata giurisprudenza del TF, il conducente, con il proprio sguardo, deve abbracciare tutta la carreggiata e non soltanto ciò che accade direttamente dinanzi a lui nello spazio della strada corrispondente alla larghezza della sua automobile.

Al guidatore è, pertanto, imposto un campo visivo esteso a comprova dell’importanza che questo aspetto ricopre a garanzia di una guida sicura.

Nel caso di specie, ad AP 1 era inoltre richiesto un livello accresciuto di attenzione e di padronanza del veicolo, dal momento che, pur essendo un conducente privo di esperienza, viaggiava sulla corsia di sorpasso lungo un tratto di autostrada a lui non conosciuto, ad una velocità molto elevata.

Dalle tavole processuali emerge infatti che:

  • AP 1 ha conseguito la licenza di condurre in data 9 gennaio 2009, ovvero meno di un mese e mezzo prima dell’incidente (AI 58 inc.2009.1755: sequestro licenza di condurre);

  • ACPR 3, in merito alla padronanza del veicolo da parte di AP 1, ha dapprima dichiarato che “la sua guida era un po’ insicura” e che si vedeva che guidava da poco tempo (AI 58 inc.2009.1755: verbale d’interrogatorio PS 22.02.2009 pag. 2 ACPR 3) per poi precisare che “non mi sembrava molto sicuro nella guida poiché usava il volante a scatti. Le sue manovre non mi sembravano decise” (AI 42 inc.2009.1755: verbale d’interrogatorio PP 01.09.2009 pag. 2 ACPR 3);

  • AP 1 ha acquistato la VW Golf, targata , non collaudata, da O. ed ha iniziato a condurla quando aveva km 159'000 incorrendo nell’incidente quando ne aveva circa 160'500, ovvero dopo soli 1'500 km (AI 58 inc.2009.1755: verbale d’interrogatorio PS 05.03.2009 pag. 1 AP 1).

Sulla scorta del concorso di tutti gli elementi suesposti, è indubbio che AP 1 - guidatore inesperto - in data 22 febbraio 2009 sull’autostrada A2 in territorio di __________ ha violato gravemente le norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr per avere distolto l’attenzione dalla strada e avere perso il controllo del veicolo mentre circolava a velocità eccessiva sulla corsia di sorpasso.

Dal profilo oggettivo la gravità dell’agire di AP 1 è comprovata dal cumularsi d’infrazioni e dalle circostanze oggettive in cui queste sono state commesse. L’appellante ha violato l’art. 27 LCStr, non avendo osservato la segnaletica stradale sulla velocità, l’art. 31 cpv. 1 LCStr, non avendo saputo padroneggiare il veicolo nel rispetto dei suoi doveri di prudenza, l’art. 3 cpv. 1 ONC, avendo distolto la sua attenzione dalla strada e dalla circolazione eseguendo un movimento che ha impedito la manovra sicura del veicolo.

Dette violazioni sono tanto più gravi se contestualizzate, considerata l’inesperienza del conducente nonché la sua limitata conoscenza sia del mezzo condotto e da poco acquistato, sia del tratto di strada percorso al momento dell’incidente.

In siffatto modo AP 1 ha messo seriamente e concretamente in pericolo la sicurezza altrui. L’agire di AP 1 ha messo concretamente a rischio la sicurezza non solo dei passeggeri dei sedili posteriori, ACPR 1 e ACPR 2, ma anche del passeggero anteriore destro ACPR 3. Quest’ultimo, con riferimento alla dinamica del sinistro, ha dichiarato “ho visto che ci avvicinavamo al guardrail e poi l’autovettura si è capovolta. Io sono riuscito a tenermi alla maniglia interna della portiera e mi sono un po’ raggomitolato per evitare i colpi. Ho picchiato la testa” (AI 54 inc.2009.1755: verbale d’interrogatorio PS 01.09.2009 pag. 2 ACPR 3). È pertanto solo per un caso che ACPR 3 ha riportato unicamente delle escoriazioni superficiali multiple e non sia stato vittima di conseguenze ben più gravi.

Si aggiunga, a mero titolo abbondanziale, che il comportamento di AP 1 ha costituito, in sé, anche una messa in pericolo astratta accresciuta per gli altri utenti della strada, essendo del tutto evidente, secondo l’andamento ordinario delle cose, che un conducente privo di esperienza guidando a 145 km/h con manifesta disattenzione su un tratto di strada da lui non conosciuto costituisce un imminente elevato pericolo anche per gli altri automobilisti. L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze gravi anche per chi si trovava in prossimità dell’accaduto (cfr. AI 58 inc.2009.1755: verbale d’interrogatorio PS 22.02.2009 pag 2 A. che riferisce di un danno causato alla fiancata sinistra della propria AudiS3 dalla batteria della VW Golf di AP 1 sganciatasi a seguito degli urti e AI 58 inc.2009.1755: verbale d’interrogatorio PS 22.02.2009 pag.1 B. la cui autovettura Ford Galaxy, circolando sulla corsia opposta (direzione nord), è stata danneggiata dai detriti causati dal violento urto del veicolo dell’appellante contro lo spartitraffico).

Dal profilo soggettivo, AP 1, procedendo in autostrada all’elevata velocità di 145 km/h, ha dimostrato di non aver avuto riguardo alcuno delle regole della circolazione, violando i più elementari doveri di cautela. A tale violazione - già di per sé grave vista l’inesperienza del conducente e le sue visibili difficoltà di guida - AP 1 ha aggiunto un ulteriore comportamento gravemente negligente decidendo di chiedere una sigaretta al vicino e girandosi verso di lui invece di dedicare tutta la sua attenzione alla guida così come era suo dovere.

Questa Corte non comprende come la difesa possa sostenere che, girandosi verso il passeggeroAP 1 ha avuto “un gesto istintivo e involontario” (verbale dibattimento d’appello, pag 2). Al contrario. E’ evidente che l’agire dell’appellante è frutto di una sua decisione. Rivolgendosi al passeggero, AP 1 ha esercitato la propria facoltà volitiva e, ciò facendo, egli si è assunto i rischi di una grave negligenza.

In merito all’ipotesi di “negligenza incosciente” avanzata da AP 1 (dichiarazione d’appello, pag. 2; verbale dibattimento d’appello, pag 2), si osserva che essa sussiste qualora l’autore non pensa che il suo comportamento possa comportare un pericolo concreto per gli altri utenti della strada. Per le ragioni suesposte, l’ipotesi della negligenza incosciente non è applicabile alla fattispecie in esame. Tuttavia, quand’anche lo fosse, occorre considerare che, se l’agire dell’autore costituisce un’evidente violazione di un elementare dovere di prudenza, il conducente deve parimente rispondere ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr (STF del 2 marzo 2002 inc. 6S.11/2002, consid. 3a; DTF 126 IV 192 consid. 3; DTF 118 IV 285 consid. 4; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 40 ss., pag. 51 ss). Orbene, se anche si volesse seguire l’ipotesi della negligenza incosciente invocata dall’appellante, essa nel caso in esame non potrebbe definirsi “lieve,” come vorrebbe quest’ultimo (dichiarazione d’appello pag. 2), ma grave, essendo particolarmente riprovevole la disattenzione commessa dal conducente in un contesto di pericolo accresciuto, mentre viaggiava ad alta velocità, superando ampiamente i limiti di legge, in corsia di sorpasso, pur avendo una scarsa conoscenza di guida, del proprio veicolo, nonché del tratto di strada percorso. Ne deriva che, anche qualora fosse ipotizzabile una negligenza incosciente, ad AP 1 sarebbe comunque imputabile una grave infrazione alle norme della circolazione.

Sempre sotto l’aspetto soggettivo, la negligenza di AP 1 è del resto ancor più grave in quanto egli ha agito ben sapendo che il veicolo che stava da poco guidando necessitava di una revisione dei freni (AI 58 inc.2009.1755: verbale PS 05.03.2009 pag. 1 AP 1 “… mi ha detto che necessitava ancora una regolata ai freni, cosa che avrebbe fatto il 28 febbraio 2009”).

Ne discende che, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo, i fatti avvenuti in data 22 febbraio 2009 lungo l’autostrada A2 a __________ configurano una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr.

Anche su questo punto l’appello è, pertanto, respinto.

  1. AP 1, pur non contestando di avere circolato a __________ il 31 ottobre 2009 alla guida del veicolo a motore Seat targato , alla velocità di 76 km/h ove vige il limite massimo autorizzato di 50 km/h, chiede che gli sia riconosciuta l’attenuante della scemata responsabilità.

L’appellante ricorda che, ancora nel mese di novembre del 2009, a seguito dei fatti del 22 febbraio 2009, egli “soffriva di un problema psichico” per cui si sottoponeva a cure mediche. Al riguardo, l’appellante rinvia al rapporto del 1° ottobre 2009 della dr.ssa __________ ed al rapporto del 6 novembre 2009 dell’Ospedale Regionale di __________ che fa stato di “disturbi psichiatrici” e di “sindrome post traumatica da stress”. AP 1 rileva inoltre che, nella relazione medica del 25 settembre 2009, il dr. med. __________, nell’ambito della pratica LAINF, riferisce di “disturbo dell’adattamento con reazione mista ansiosa depressiva” (dichiarazione d’appello pag. 3).

5.1. Giusta l’art. 19 cpv. 2 CP se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

Per il riconoscimento di questa circostanza attenuante non basta qualsiasi leggera diminuzione della facoltà di valutare l’illiceità dell’atto e di determinarsi di conseguenza.

Il TF ha, infatti, precisato che una scemata responsabilità non deve essere ammessa in presenza di ogni insufficienza dello sviluppo mentale, ma unicamente laddove l’accusato si situi nettamente fuori norma e la sua costituzione mentale si distingua chiaramente non solo da quella di persone normali ma anche da quella di delinquenti analoghi (STF del 17.12.2008, inc. 6B_477/2007, consid. 3; DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b).

Non giustifica l’ammissione di una limitazione della responsabilità, in assenza di circostanze particolari, né la presenza di turbe da stress post-traumatico (DTF 133 IV 145 consid. 3.5; 132 IV 29 consid. 5.3), né una mera fragilità psichica (DTF 98 IV 124 consid. 11b).

5.2. Dalle risultanze istruttorie emerge che lo stato di salute di AP 1 a pochi mesi dall’incidente era del tutto soddisfacente.

Nel certificato medico del 30 luglio 2009 il dr. med. __________ ha attestato che AP 1 “si è ben ripreso dai postumi dell’infortunio del 22.2.09. I dolori al rachide lombare sono totalmente regrediti. Le indagini neurologiche cui era stato sottoposto a seguito di malesseri hanno dato esito negativo (dr. __________)”. Nel referto si precisa inoltre che l’appellante rimaneva in cura e si sottoponeva ai controlli della dr.ssa __________ (AI 37 inc.2009.1755).

Nella relazione medica del 25 settembre 2009, allestita nell’ambito della pratica SUVA concernente l’appellante, il dr. med. __________ ha osservato che “da un punto di vista medico-psichiatrico, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, le sue condizioni sono notevolmente migliorate con regressione completa degli stati ansiosi e delle crisi di agitazione con iperventilazione e tremori per cui in passato era anche stato sottoposto ad indagini neurologiche ed EEG che avevano tuttavia escluso una componente epilettiforme” (AI 53 inc.2009.1755 pag. 3). Sulla base delle risultanze di un esame clinico, il dr. med. __________ ha inoltre dichiarato di non avere evidenziato “dei sintomi psicologici di rilevanza clinica all’infuori di un lieve stato ansioso-depressivo legato ai sensi di colpa tuttora presenti ma comunque adeguatamente controllati” (AI 53 inc.2009.1755 pag. 3). Sempre nella medesima relazione medica, il dr. med. __________ precisa che “dal punto di vista clinico psichiatrico, la lieve sintomatologia ansiosa-depressiva può essere compresa come modalità reattiva adeguata, legata ai rimorsi per l’accaduto, di cui si sente il principale responsabile, ma non é attribuibile a un’evoluzione psichica-patologica” (AI 53 inc.2009.1755 pag. 3) ed, infine, precisa che “non sono presenti dei deficit clinicamente rilevanti per quanto concerne le funzioni cognitive (memoria, concentrazione, attenzione)” (AI 53 inc.2009.1755 pag. 3).

Con scritto del 1° ottobre 2009, la dr.ssa med. __________ attesta di avere in cura il paziente AP 1 dal 6 luglio 2009 “a seguito di una Sindrome post-traumatica da stress (ICD-10:F43.1)” e che lo stesso gradualmente “sta elaborando la vicenda traumatica e si presenta in condizioni psichiche migliorate. Ha ripreso l’attività lavorativa, i contatti con gli amici e il dialogo con la figura paterna. Persiste uno stato di fragilità endopsichica e di vulnerabilità con paura, angoscia e iperattivazione vegetativa alla esposizione agli stimoli che rievocano il trauma” (AI 54 inc.2009.1755).

Il rapporto del 6 novembre 2009 dell’Ospedale Regionale di __________ fa stato di una “sindrome post-traumatica da stress” ed accenna ad una “crisi epilettica nell’ambito dei disturbi psichiatrici” nonché a “pregressi episodi di malessere con crisi pseudo-convulsive in relazione con momenti di iperventilazione” e genericamente a “disturbi psichiatrici” (doc. I inc.17.2011.81).

Visto quanto sopra, il quadro clinico di AP 1 non è tale da far dubitare della sua piena imputabilità.

In particolare, dagli atti non emerge che al momento dei fatti AP 1 si trovasse in una situazione psichica nettamente anormale, così come richiede la giurisprudenza del TF per l’applicazione dell’art. 19 cpv. 2 CP. Si evince, di contro, che egli si era ben ripreso dalle conseguenze dell’infortunio avvenuto il 22 febbraio 2009. L’appellante risulta tutt’al più essere stato affetto da una sindrome post-traumatica da stress e da un lieve stato ansioso-depressivo legato ai sensi di colpa e, più in generale, da fragilità psichiche.

Al riguardo, l’Alta Corte federale ha già avuto modo di chiarire che, in assenza di circostanze particolari, un trattamento medico a seguito di pretese turbe da stress post-traumatico, così come una mera fragilità psichica, non giustificano di per sé una limitazione della responsabilità.

Nel caso di specie, non sono emersi specifici elementi che inducono a stabilire una scemata responsabilità di AP 1, né l’appellante li ha addotti.

Ne discende che su questo punto l’appello dev’essere disatteso.

  1. AP 1 ritiene che per l’infrazione del 31 ottobre 2009 non si configura l’art. 90 cifra 2 LCStr per assenza dell’elemento soggettivo, essendo stato al momento dei fatti in uno “stato psichico non ottimale” (dichiarazione d’appello pag. 3).

6.1. Come precisato in questa sede al considerando 4.2., nell’ambito degli eccessi di velocità la giurisprudenza del TF ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento. All’interno delle località il caso è oggettivamente grave quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più (STF del 16 aprile 2009 6B_1028/2008 consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b, 126 II 202 consid. 1a, 124 II 259 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a). Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere assunto un comportamento palesemente negligente (STF 8.1.2008, inc. 6B_718/2007; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; Bussy/Rusconi, op. cit, ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4, pag. 684 s.).

6.2. Nel caso di specie, è di chiara evidenza a questa Corte che AP 1, superando di ben 26 km/h il limite di 50 km/h imposto all’interno delle località, sia incorso in una grave negligenza. Egli era pienamente consapevole, alla luce del grave incidente cagionato il 22 febbraio 2009, della pericolosità di condurre ad alta velocità la propria autovettura e, ciò nonostante, ha perseverato nel suo agire assumendosene i rischi.

Invano egli invoca “uno stato psichico non ottimale”. Basti ricordare, al riguardo, che il dr. med. __________, nella sua relazione del 25 settembre 2009, ha attestato che in AP 1 “non sono presenti dei deficit clinicamente rilevanti per quanto concerne le funzioni cognitive (memoria, concentrazione, attenzione)” (AI 53 inc.2009.1755 pag. 3).

Ritenuto quanto sopra, anche dal profilo soggettivo, l’infrazione commessa da AP 1 il 31 ottobre 2009 configura una violazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr.

La relativa censura deve, pertanto, essere respinta.

  1. L’appellante, alla luce delle censure suesposte, ma anche tenuto conto della situazione economica e delle lesioni (fisiche e psicologiche) patite, nonché della collaborazione fornita alle autorità inquirenti, chiede una riduzione della pena pecuniaria a 30 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (dichiarazione d’appello pag. 2).

7.1. Il primo giudice ha confermato la pena proposta dal procuratore pubblico precisando che, nella “commisurazione della pena deve (pure) essere considerato il reato successivo del conducente che, reduce da un grave incidente provocato per velocità eccessiva, non appena riottenuta la licenza di condurre si è subito messo al volante con estrema imprudenza percorrendo a oltre 76 km/h un centro abitato del comune di __________ dove il limite era di 50 km/h” (sentenza impugnata consid. 12 pag. 9).

7.2. Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

7.3. Nel caso di specie, questa Corte ritiene che l’entità della pena comminata dal giudice di primo grado sia adeguatamente commisurata alla grave colpa dell’autore.

AP 1, infatti, nonostante la prima importante violazione di diverse norme della LCStr e le gravi conseguenze da essa occasionate, non si è fatto scrupolo, appena otto mesi dopo, di ripetere il suo errore circolando a velocità molto elevata addirittura nell’abitato.

Ad aggravare la colpa di AP 1 vi è, poi, il fatto che la seconda infrazione è stata commessa a sole due settimane dal riottenimento della licenza di condurre, avvenuto il 15 ottobre 2009 (AI 60 inc.2009.1755), revocatagli dall’Ufficio della circolazione di __________ a seguito del primo incidente.

Egli ha, così, dimostrato una preoccupante propensione alla violazione di norme fondamentali della LCStr - oltre che delle più fondamentali regole di prudenza - palesando di non aver compreso la gravità del proprio agire e mettendo così reiteratamente in serio pericolo la vita altrui.

A ciò si aggiunga che, durante la fase iniziale dell’inchiesta, AP 1 non ha assunto un comportamento collaborativo, come del resto da lui stesso ammesso (AI 58 inc.2009.1755: verbale d’interrogatorio PS 05.03.2009 pag. 2 AP 1 in cui dichiara “mi pento di aver raccontato delle versioni non vere sulla dinamica, come quella di aver forato, ma è stato fatto per non avere problemi con i genitori e parenti dei ragazzi”).

Ritenuto quanto sopra, questa Corte ritiene congrua la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna.

  1. L’appellante chiede la limitazione a due anni del periodo di prova della sospensione condizionale della pena pecuniaria (dichiarazione d’appello pag. 2).

8.1. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena da scontare non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. L’art. 44 cpv. 1 CP prevede che, se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.

Nel quadro fissato dalla legge, la durata del periodo di prova si determina in funzione delle circostanze del caso concreto, in particolare tenendo conto della personalità e del carattere del condannato, così come del rischio d'una sua recidiva. Più questo pericolo è importante, più lungo deve essere il periodo di prova e la pressione che esso esercita sul condannato affinché rinunci a commettere delle nuove infrazioni (STF 14.04.2009, inc. 6B_16/2009, consid. 2; DTF 95 IV 121 consid. 1): la durata del periodo di prova deve essere determinata in modo tale da garantire, nella misura del possibile, che non vi sia recidiva (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2a ed. 2006, § 5 n. 60; Schneider/Garré, Basler Kommentar, 2a ed. 2007, ad art. 44 CP n. 4 e rif.).

8.2. Nel caso concreto, nel determinare il periodo di prova il giudice di prime cure si è scostato dal minimo legale di due anni, fissandolo in tre anni. Risulta, però, con evidenza dagli accertamenti riguardo il grado di colpa del condannato che vi sono, in concreto, elementi tali da ritenere un rischio di recidiva particolare che impone o che permette al giudice di scostarsi dal minimo previsto dalla legge. In effetti, come già precisato, AP 1, nel breve lasso di otto mesi ha violato per ben due volte gravemente le norme della circolazione stradale, in entrambi i casi superando ampiamente i limiti di velocità fissati dalla legge. La seconda infrazione è inoltre stata commessa a sole due settimane dal riottenimento della licenza di condurre revocatagli in ragione del primo drammatico incidente. Malgrado il grave precedente, l’appellante ha pertanto, nei fatti, dimostrato una preoccupante mancata presa di coscienza della portata del suo comportamento e delle relative conseguenze. L’appellante ha inoltre palesato di non essere molto toccato dall’eventualità di subire una condanna penale e che il suo comportamento stradale scellerato è tutt’altro che episodico.

Queste considerazioni portano a concludere - forzatamente - che nel caso di AP 1 sussiste un rischio di recidiva particolare e che, perciò, si giustifica l’imposizione di un periodo di prova di tre anni, ovvero superiore al minimo previsto dalla legge, seppur nella limitata durata aggiuntiva di un anno.

  1. L’appellante chiede, poi, la diminuzione della multa a fr. 500.- (dichiarazione d’appello pag. 2).

9.1. Ai sensi del’art. 103 CP la multa è la pena comminata in caso di contravvenzione. Giusta l’art. 42 cpv. 4 CP essa può inoltre essere pronunciata come pena cumulata ad una pena condizionalmente sospesa inflitta in caso di un delitto.

L’ammontare della multa può raggiungere al massimo l’importo di fr. 10'000.-, a meno che la legge non disponga altrimenti (art. 106 cpv. 1 CP).

Il sistema posto in essere dal legislatore è quello di una multa forfettaria (Geldsummenstrafe). Il sistema delle aliquote giornaliere previsto agli art. 34 segg. CP non si applica pertanto in caso di contravvenzioni, essendo stato ritenuto dal legislatore troppo complicato (Jeanneret, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 1 segg, ad art. 106, pag. 1006).

Nel determinare l’entità della multa il giudice deve tener conto delle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.

La colpa dell’autore costituisce il criterio principale da prendere in considerazione nella fissazione della multa. In questo contesto, trovano applicazione i criteri generali dell’art. 47 CP (Heimgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2007, ad art. 106, n. 21 segg., pag. 1814 segg.; Jeanneret, op. cit., ad art. 106, n. 5 segg., pag. 1007 segg.).

Indicando inoltre l’art. 106 cpv. 3 CP le “condizioni dell’autore” come influenti ai fini della commisurazione della multa, il giudice dovrà anche riferirsi alla situazione finanziaria dell’autore, ovvero al reddito di quest’ultimo così come al suo patrimonio ed ai suoi debiti, non tralasciando nemmeno la situazione famigliare, lavorativa nonché l’età e lo stato di salute dello stesso nella misura in cui tali elementi incidono sulla situazione economica.

Il giudice dovrà inoltre considerare gli effetti che l’infrazione ha cagionato sull’autore medesimo (ad es. le ripercussioni finanziarie).

Nel commisurare la multa l’autorità giudicante dovrà pertanto considerare, quali criteri essenziali, la gravità della colpa e le condizioni dell’autore, non potendone ignorare la situazione individuale. Tuttavia il giudice non dovrà precisare in che misura un criterio ha influito più dell’altro nella determinazione dell’importo forfettario, disponendo in quest’ambito di un ampio potere di apprezzamento (Heimgartner, op. cit., ad art. 106, n. 25 segg., pag. 1814 segg.; Jeanneret, op. cit., ad art. 106, n. 6 segg., pag. 1007 segg.).

Il Tribunale federale (DTF 135 IV 189 consid. 3.3) ha inoltre già avuto modo di precisare che, alla luce dell’art. 42 cpv. 4 CP, la pena detentiva e la pena pecuniaria sospese condizionalmente rivestono un’importanza primaria mentre la pena pecuniaria senza condizionale rispettivamente la multa solo secondaria. Per tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un quinto delle pene di base. Sono immaginabili deroghe a questa regola in caso di pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore unicamente simbolico (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).

9.2. Nel caso di specie la multa si giustifica sia in quanto sanzione cumulativa rispetto alla pena pecuniaria condizionalmente sospesa di cui all’art. 90 cifra 2 LCStr, sia come pena unica inflitta in ragione della contravvenzione di cui all’art. 19a LStup.

Al di là della questione di sapere se l’importo della multa determinato dal primo giudice sia, in sé, adeguato alla gravità della colpa ed alla discreta situazione finanziaria di AP 1, si constata che esso appare eccessivo in virtù della giurisprudenza federale secondo cui nei casi in cui la multa è associata, quale pena secondaria, ad una pena pecuniaria sospesa condizionalmente che assurge a sanzione primaria, la prima non può, in linea di principio, superare il 20 % della pena di base (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).

In concreto, dunque, ritenuto come la pena principale sospesa sia pari a 70 aliquote giornaliere di fr. 50.- per complessivi fr. 3'500.-, la multa va ridotta a fr. 700.- (ovvero a un quinto della pena principale).

  1. Infine, l’appellante chiede che le spese giudiziarie così come la tassa di giustizia siano poste a suo carico soltanto nella misura di un mezzo (dichiarazione d’appello pag. 2).

10.1. Giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali (“Verschuldensprinzip”). Quali spese procedurali, giusta l’art. 422 cpv. 1 CPP, si intendono sia gli emolumenti a copertura delle spese sia i disborsi (Griesser in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010 ad art. 426, n. 1, pag. 2046; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 426, n. 1, pag. 1857). Le spese procedurali potranno essere poste a carico del condannato nella misura in cui sussiste un rapporto causale adeguato tra il comportamento penalmente sanzionato ed i costi così cagionati (Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 426, n. 3, pag. 2799; Griesser, op. cit., ad art. 426, n. 3, pag. 2046).

10.2. Nel caso concreto, il comportamento penalmente rilevante di AP 1 è all’origine degli atti istruttori posti dalle autorità inquirenti al fine di accertare i fatti per i quali è stato condannato. Si aggiunga che, nel corso della fase iniziale dell’inchiesta, AP 1, come già esposto in questa sentenza, non ha assunto un comportamento collaborativo, ciò che ha obbligato l’autorità inquirente ad approfondire la propria attività investigativa e l’autorità di prima istanza ad una disamina estesa della fattispecie. Se infatti è certamente vero che l’imputato ha diritto di non deporre a proprio carico (art. 113 cpv. 1 CPP) e, quindi, ha diritto di non collaborare al procedimento, non potendo la sua colpa venire aggravata a seguito dell’assunzione di un atteggiamento negatorio, è altrettanto vero che l’imputato che sceglie un simile atteggiamento processuale non può dolersi che gli siano accollate le spese procedurali generate da un simile comportamento. Alla luce dell’integrale conferma delle ipotesi accusatorie avvenuta sia in primo grado che in sede di appello, si giustifica pertanto l’intero accollo delle spese a carico di AP 1.

Per quanto attiene alla tassa di giustizia di primo grado, visto l’esito della procedura, questa Corte ne ha ridotto l’importo a fr. 500.-.

  1. Sulla tassa di giustizia e sulle spese di secondo grado

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 800.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

106, 125 cpv. 2 CP,

90 cifra 2 LCStr, 26, 27, 31, 32 e 90 cifra 2 LCStr, 3 e 4a ONC, 22 OSStr,

19a LStup,

42, 47 e segg. CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, il dispositivo della sentenza 24 maggio 2011 della Pretura penale riguardante la condanna di AP 1 per ripetuta contravvenzione di cui all’art. 19a LStup è passato in giudicato;

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di lesioni colpose gravi e grave infrazione alle norme della circolazione ripetuta per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1128/2010 dell’8 marzo 2010.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 3'500.- (tremilacinquecento); l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

1.2.2. alla multa di fr. 700.- (settecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 7'250.- (settemiladuecentocinquanta) per il procedimento di primo grado.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1 per i due terzi. Il restante terzo è a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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