Incarto n. 17.2009.64
Lugano 17 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 12 novembre 2009 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2009 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei suoi confronti e nei confronti di AC 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 2 ottobre 2009, il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:
· ripetuta rapina, in parte tentata, per avere, a __________ e __________, tra il 1. e il 22 gennaio 2007, in correità con AC 1, per procacciarsi indebito profitto ed al fine di appropriarsene, usando violenza, in 4 occasioni, sottratto e/o tentato di sottrarre cose mobili altrui per un importo complessivo di fr. 6'350.-;
· ripetuta guida in stato di inettitudine, per avere, tra il 2 aprile 2007 e il 17 aprile 2009, a __________, __________ e __________, in 4 occasioni, guidato in stato di ebrietà e sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
· infrazione alla LF sulla circolazione stradale, per avere, il 3 agosto 2007, a __________, infranto le norme della circolazione perdendo il controllo della propria moto;
· contravvenzione alla LF sulla circolazione stradale, per avere, il 25 gennaio 2007, a __________, detenuto nell’abitacolo della propria vettura un apparecchio antiradar;
· infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località imprecisate, tra agosto 2006 e gennaio 2007, venduto e offerto circa 32 grammi di cocaina;
· contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, tra il 2 ottobre 2006 e il 2008, a __________, consumato circa 15 grammi di cocaina;
· infrazione alla LF sulle armi, per avere, nel corso dell’estate 2006, a __________, importato senza la necessaria autorizzazione due coltelli a serramanico;
· ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per avere, tra l’8 novembre 2008 e il 17 aprile 2009, ad __________ e __________, ripetutamente guidato delle autovetture nonostante la licenza di condurre gli fosse stata revocata a tempo indeterminato in data 15 febbraio 2008.
In applicazione della pena, il primo giudice ha condannato RI 1 a 18 mesi di pena detentiva, computato il carcere preventivo sofferto. Ha inoltre ordinato la confisca in vista della distruzione di 1,23 grammi di cocaina e di 5,3 grammi di marijuana, di una bilancia elettronica Tanita, di due coltelli a serramanico, di un apparecchio antiradar e di un cellulare Nokia.
Ha, infine, mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di fr. 905.65 a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia, dissequestrando gli altri oggetti sequestrati.
B. Nel medesimo giudizio AC 1, contumace, è stato riconosciuto autore colpevole di:
· ripetuta rapina, in parte tentata, per avere, a __________ e __________, il 22 gennaio 2007, in correità con RI 1, per procacciarsi indebito profitto ed al fine di appropriarsene, usando violenza, in 3 occasioni, sottratto e/o tentato di sottrarre cose mobili altrui per un importo complessivo di fr. 6'350.-;
· infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a __________, da ottobre 2006 al 22 gennaio 2007, offerto a RI 1 un imprecisato quantitativo di marijuana ma sufficiente a fabbricare almeno una ventina di “canne”;
· contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, tra il 2 ottobre 2006 e il 10 giugno 2009, a __________ e __________, consumato almeno 50 grammi di cocaina e 85 grammi di marijuana;
· grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, il 20 giugno 2009, a __________, violato gravemente le norme della circolazione.
In applicazione della pena, AC 1 è stato condannato alla pena detentiva di 18 mesi, computato il carcere preventivo sofferto, di cui 10 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni e per il resto (8 mesi) da espiare.
La tassa di giustizia e le spese processuali sono state poste a carico dei condannati in solido, con ripartizione interna in ragione di metà ciascuno.
C. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base del giudizio del presidente della Corte delle assise correzionali sono, in sintesi, i seguenti.
Il 22 gennaio 2007 S. si è presentato presso la gendarmeria di __________ per denunciare un tentativo di rapina avvenuto in suo danno verso le ore 10.00 di quel giorno. Egli ha riferito di essere stato aggredito da tergo poco dopo essere uscito dalla __________, ove si era recato per prelevare del denaro. Data la sua pronta reazione, l’aggressore si era ad ogni modo dileguato a mani vuote.
In quella stessa data, anche G. ha segnalato alla polizia un tentativo di rapina in suo danno. Dopo essersi recato alla __________ per delle operazioni di cassa, è stato aggredito alle spalle ma il malintenzionato si è dato alla fuga a mani vuote dopo la sua pronta reazione.
Lo stesso giorno, PC 1 si è presentata alla polizia di __________ per denunciare una rapina subita a __________. Dopo essersi recata in diversi istituti bancari, prima di raggiungere l’ufficio postale è stata aggredita da una persona che, con alcuni strattoni, le ha strappato l’agenda che stringeva al petto e in cui aveva riposto il denaro prelevato nelle banche visitate. Sulla base dei fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sicurezza degli istituiti bancari, la signora PC 1 ha riconosciuto il suo aggressore, identificato in AC 1.
Il 25 gennaio seguente, questi si è presentato presso gli uffici della polizia territoriale di __________ e, visto l’avviso di ricerca emesso nei suoi confronti, è stato trattenuto dagli agenti. Interrogato, AC 1 ha ammesso da subito le proprie responsabilità nella rapina messa a segno a __________ e nei tentativi messi in atto a __________, adducendo quale movente delle difficoltà finanziarie, e chiamando in causa quale correo RI 1. E’ stato in seguito arrestato ed è rimasto in carcerazione preventiva sino al 9 febbraio 2007.
Il giorno seguente, 26 gennaio 2007, gli agenti di polizia si sono recati presso il domicilio di RI 1, perquisendolo e sequestrando alcuni oggetti. Accompagnato presso la gendarmeria e interrogato dagli agenti, RI 1 ha negato ogni coinvolgimento nelle rapine in questione. Egli è stato ad ogni modo arrestato ed è rimasto in detenzione preventiva sino al 27 febbraio 2007.
D. Contro la sentenza del presidente della Corte delle assise correzionali RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso. Nei motivi del gravame, presentato il 12 novembre 2009, il ricorrente invoca un accertamento arbitrario dei fatti da parte del primo giudice, così come un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza e domanda l’annullamento della pronuncia impugnata con riferimento alla condanna per i reati di ripetuta rapina, in parte tentata, contravvenzione alla LF sulla circolazione stradale, infrazione alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sulle armi e ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca. Il ricorrente contesta, inoltre, la commisurazione della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale, nonché la decisione su tasse e spese di giustizia e la pronuncia sulla confisca e sul sequestro conservativo.
Egli non ha, per contro, impugnato le condanne per gli altri reati.
E. Con osservazioni 4 dicembre 2009, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione delle censure riguardanti l’accertamento dei fatti e la violazione del diritto, rimettendosi invece alla decisione di questa Corte per quel che concerne la mancata sospensione condizionale della pena.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).
a) contestazioni in relazione alla condanna per rapina ripetuta, in parte tentata
2.1. Dopo avere rilevato che “in favore dell’imputato (comunque presunto innocente) depone unicamente il fatto che nessuna delle vittime lo ha riconosciuto come l’autore dello scippo”, il primo giudice ha relativizzato tale circostanza precisando come il mancato riconoscimento di RI 1 da parte delle vittime delle tre aggressioni - cui sono state sottoposte le sue foto segnaletiche - non possa essere letto come una prova della sua estraneità ai reati poiché esso va attribuito al fatto che, in due episodi su tre le vittime (S. e G.) sono state aggredite da tergo, “ciò che di fatto ha impedito loro di vederlo in volto”. A questo proposito, dopo avere rilevato che S. (una delle vittime) ha dichiarato di non essere certo di poter riconoscere l’aggressore visto che era stato aggredito di spalle poco dopo averlo oltrepassato (sentenza impugnata, consid. 13.1, pag. 31), il primo giudice ha relativizzato l’affermazione contraria di G. poiché, da un lato, l’aggressione si era svolta con modalità analoghe e poiché “è manifesto che egli, preso di sorpresa, ha potuto vedere l’autore solo per pochi attimi, in un contesto di spavento e di agitazione per l’attacco subito” (sentenza impugnata, consid. 13.1, pag. 32). Dopo avere sottolineato come, pertanto, “l’unico vero mancato riconoscimento” è quello di PC 1, che è stata attaccata frontalmente e che ha indicato AC 1 come l’autore del reato, il giudice di prime cure ne ha relativizzato la portata rilevando come la vittima - che era “rimasta molto scossa dall’aggressione in suo danno” - aveva dato prova di confusione già nell’indicazione dei suoi spostamenti di quella mattina (che hanno potuto essere ricostruiti con precisione solo grazie ai giustificativi bancari) ed ha spiegato l’indicazione di AC 1 con il fatto che questi, dopo l’aggressione, le si era avvicinato, scambiando con lei qualche parola e consigliandola di avvertire la polizia (sentenza impugnata, consid. 13.1, pag. 32).
Infine, il primo giudice ha spiegato il mancato riconoscimento con il fatto che (così come dichiarato da RI 1) “una volta fatto lo scippo”, RI 1 “si toglieva il cappellino e gli occhiali, apriva anche la giacca e sembrava un’altra persona”, ciò che il primo giudice ha constatato in prima persona tanto da annotare che “presentatosi in aula ben vestito, coi capelli raccolti, senza barba e senza occhiali” l’imputato “non assomiglia per nulla a quello raffigurato sulle foto segnaletiche” (sentenza impugnata, consid. 13.1, pag. 32-33).
2.2. Rilevando come il teste G. non ha individuato il suo aggressore nelle foto segnaletiche sottopostegli pur avendo espressamente dichiarato di essere in grado di riconoscerlo, il ricorrente sostiene che l'argomentazione sviluppata al riguardo dal primo giudice - ovvero che il teste “era sicuramente agitato ed incapace di riconoscere l’autore” - è arbitraria non risultando dagli atti, da cui, invece, emerge il contrario, visto che G. ha saputo dare dettagli precisi sulle caratteristiche somatiche dell’aggressore - descritto come un uomo di circa 25 anni (mentre lui ne ha più di quaranta), alto 175/180 cm, carnagione bianca e corporatura normale, senza occhiali. Con queste emergenze - continua il ricorrente - il primo giudice non si è confrontato ed ha, così, deciso “motu proprio e contra acta” (ricorso, pag. 7).
Il ricorrente prosegue il suo esposto criticando anche la valutazione della testimonianza di PC 1: il primo giudice è, a suo dire, incorso in arbitrio non considerando che anche questa vittima ha detto che il suo aggressore era un ventenne (ricorso, pag. 7 e 8). Rimprovera, poi, al primo giudice di avere stabilito a torto che S. non poteva vedere l’aggressore perché assalito di spalle, mentre dagli atti emerge che uscendo dalla banca la vittima ha oltrepassato l’aggressore, che era fermo in un androne, prima che questi lo aggredisse così che, in realtà, S. ha visto bene il suo aggressore di cui ha dato una descrizione precisa: è, pertanto, in modo arbitrario che il primo giudice ha concluso che è stata l’emozione ad impedire il riconoscimento (ricorso, pag. 8).
Inconcludente - si legge infine nel ricorso - è la considerazione del primo giudice secondo cui la foto segnaletica di RI 1 è molto diversa dal suo aspetto al dibattimento: che un giudice non sia fisionomista non è infatti circostanza che deve penalizzare l’imputato, ed egli non può “sostituire i fatti riferiti da testimoni con convincimenti propri che da quei fatti dovrebbero invece scaturire” (ricorso, pag. 6).
2.3. Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha correttamente riportato le dichiarazioni di S. annotando, in particolare, che questi ha oltrepassato l’aggressore prima di essere attaccato ma che ha dichiarato di non essere certo di poterlo riconoscere ritenuto che l’aveva visto “solo per pochi istanti” (sentenza impugnata, consid. 13.1, pag. 31-32): non si vede, dunque, dove risieda l’arbitrio nella conclusione secondo cui, alla luce di queste circostanze, il mancato riconoscimento di RI 1 da parte di S. sia da relativizzare e non possa essere ritenuto come prova della sua estraneità ai fatti.
Nemmeno il giudice di prime cure è caduto in arbitrio considerando, sulla scorta della dinamica dell’aggressione, che anche G. non ha avuto modo di vedere l’autore del gesto, “se non per pochi attimi”: in effetti, come S., G. è stato attaccato da tergo (sentenza impugnata, consid. 13.1, pag. 32) e, se è vero che questa seconda vittima ha dichiarato di avere osservato l’aggressore che fuggiva, è anche soprattutto vero che, in quest’azione, egli ha potuto vederne prevalentemente la schiena, ritenuto che è contro ogni logica pensare che, in simili circostanze, un rapinatore si giri verso il luogo dell’aggressione dando modo a tutti di riconoscerlo. In queste circostanze - ritenuto, inoltre, che il teste non ha detto di essere sicuro di poter riconoscere l’aggressore ma solo di pensare di poterlo fare aggiungendo che “l’autore indossava un cappellino con visiera che teneva abbassato quasi all’altezza degli occhi” (verbale di interrogatorio G. 1° febbraio 2007, pag. 2) - le censure d’arbitrio non possono che cadere nel vuoto.
Analogamente vale per la valutazione della deposizione di PC 1. Pur tenendo conto che la vittima si è dichiarata certa di riconoscere l’aggressore, il giudice di prime cure non ha trasceso in arbitrio relativizzando la portata del mancato riconoscimento da parte sua in considerazione dello stato confusionale della teste manifestatosi con gli errori da lei commessi nella descrizione dei fatti. Del resto, non può essere dimenticato che, secondo quanto risulta dal materiale probatorio, l’aggressore attaccava le sue vittime con un cappellino calato sulla fronte, ciò che, unitamente alla concitazione insita in ogni aggressione, rende difficile un riconoscimento.
In queste condizioni, non può certamente essere ritenuta viziata da arbitrio la conclusione del primo giudice di ritenere neutro dal profilo probatorio il mancato riconoscimento di RI 1 da parte delle vittime.
Inconferenti sono, poi, le argomentazioni sviluppate in relazione all’indicazione dell’età dell’autore. Anche volendo tacere delle difficoltà nell’attribuire l’età alle persone - basti pensare che lo stesso AC 1 ha attribuito all’amico l’età di “circa 30 anni”, almeno una decina meno della sua età anagrafica (cfr. verbale interrogatorio 25 gennaio 2007, pag. 1) - va detto che soltanto due vittime hanno dichiarato trattarsi di un giovane mentre S. ha riferito di un’età che collima con quella effettiva di RI 1 (“circa 35/40 anni”). In ogni caso, anche sulla valutazione di questo particolare valgono considerazioni analoghe a quelle surriportate (aggressore visto per pochi istanti e in situazioni concitate) che escludono che il primo giudice possa essere caduto in arbitrio nel ritenere non concludenti, su questo punto, le deposizioni delle vittime. Va, qui, sottolineato che, in ogni caso, pur relativizzandone la portata, il primo giudice ha definito questo mancato riconoscimento come un elemento “a favore” (sentenza impugnata, consid. 13.1., pag. 31) che, poi, ha, correttamente, come vedremo, contestualizzato in un complesso d’elementi di senso contrario: “tolta questa circostanza, tutto il resto depone in modo congruente contro il RI 1” (sentenza impugnata, consid. 13.2, pag. 33).
Su questo punto, dunque, nella misura della sua ricevibilità - il ricorrente non fa che mettere in discussione la valenza probatoria di ogni singola testimonianza agli atti, dimenticando che in questa sede occorre vagliare la portata probatoria complessiva di tutti gli indizi considerati e dimostrare che le conclusioni che il giudice di prime cure nel loro complesso sono manifestamente insostenibili - il gravame cade nel vuoto.
Inoltre - sostiene RI 1 - la motivazione della sentenza è insufficiente.
3.1. Il primo giudice ha ritenuto che gli avvenimenti si sono svolti così come descritti da AC 1 (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 23-27).
3.1.1. In particolare, gli accertamenti effettuati dal primo giudice sono i seguenti.
La mattina del 22 gennaio 2007 verso le 7.30, AC 1 e RI 1 sono partiti da __________, intenzionati a raggiungere __________ per commettere una rapina.
La vettura era guidata da RI 1 poiché ad AC 1 era stata revocata la patente.
Siccome RI 1 aveva dimenticato a casa il cellulare, AC 1 gli diede il suo. Così, i due fecero una prima tappa ad __________, a casa dei genitori di AC 1 dove questi chiese in prestito il telefonino della madre. Nel frattempo RI 1 si è recato in banca a __________ a prelevare fr. 300.-. Il prelevamento aveva lo scopo di fornire ad AC 1 almeno una banconota da fr. 100.- per poter entrare in banca col pretesto di una piccola operazione così da individuare le potenziali vittime.
Giunti a __________ e posteggiato il veicolo in una delle strade laterali nei pressi del cimitero, i due si sono recati nei pressi di __________ dove, conformemente al piano concordato, AC 1 entrò e, adocchiato un uomo (S.) che aveva prelevato del denaro, avvisò telefonicamente RI 1 e, poi, si allontanò e rimase, vicino alla vettura, in attesa dell’amico che doveva fare il colpo.
Quando lo raggiunse, RI 1 gli disse, però, di non essere riuscito nell’intento di derubare la vittima (aggiungendo di essersi pure procurato un’abrasione alla mano) poiché l’uomo aveva reagito costringendolo a desistere dal suo intento.
I due si sono, dunque, spostati in centro città e AC 1 è entrato in un istituto bancario in __________, ove ha segnalato a RI 1 che un uomo di mezza età, G., stava uscendo con in mano una busta con del denaro. Nemmeno quel secondo colpo è, tuttavia, andato a buon fine poiché la vittima si è buttata a terra gridando al ladro e RI 1 ha dovuto darsi nuovamente alla fuga.
A quel punto, i due hanno deciso di cambiare località e si sono diretti a __________ dove sono arrivati verso le 11.15.
All’interno della filiale __________ della cittadina, AC 1 ha visto una cliente - PC 1 - che aveva prelevato del denaro e lo aveva riposto in un’agenda ed ha subito avvisato l’amico che, all’esterno, strappò alla donna l’agenda che teneva stretta al petto.
Mentre lasciava la banca, continuando a recitare il ruolo di finto cliente, consigliò la vittima, che nel frattempo era stata soccorsa da un passante, di chiamare la polizia.
Poi, mentre si avviava verso la vettura, AC 1 venne raggiunto da una telefonata di RI 1 che lo avvisava di essere già partito poiché aveva visto degli agenti di polizia in zona. AC 1 si avviò, dunque, alla stazione ferroviaria dove prese un taxi.
Durante il tragitto in taxi, RI 1 lo chiamò nuovamente per dirgli che era rimasto senza benzina e chiedergli di comprarne una tanica e raggiungerlo, poi, al parcheggio del ristorante __________ , dove lo aspettava all’interno della vettura (con il sedile abbassato, in modo da non essere notato).
Dopo il rifornimento d’emergenza con il carburante acquistato da AC 1, i due ripresero il viaggio insieme e, verso le 12.45, fecero sosta ad un distributore a __________. Mentre AC 1 faceva benzina, RI 1 acquistò nell’annesso negozio __________ quattro confezioni di profumo “Acqua di Bello” (profumo da lui abitualmente usato). Poi ne regalò una ad AC 1 cui lasciò, anche, la sua parte di refurtiva (e meglio, fr. 1'450.-).
I due hanno, infine, raggiunto __________ (dove AC 1 ridiede il cellulare alla madre cui regalò pure fr. 100.-) e, poi, __________ dove hanno pranzato e dove, verso le 15.00, si sono lasciati.
Secondo gli accertamenti del primo giudice, durante le rapine RI 1 indossava giacca e pantaloni neri, occhiali da sole di colore scuro di marca Diesel, un cappellino con ala di colore nero con un logo di colore bianco sul davanti, di forma quadrata. I capelli lunghi erano raccolti e nascosti sotto al cappellino. Dopo lo scippo, RI 1 si è tolto occhiali e cappellino ed ha aperto la giacca.
3.1.2. Fondamento probatorio degli accertamenti di cui s’è detto sopra è la chiamata in correità di AC 1 che il primo giudice ha definita “pesantissima”, oltre che chiara, lineare, circostanziata, costante.
Sempre a proposito di tale chiamata in correità, il primo giudice, dopo avere sottolineato come essa sia stata integralmente confermata in sede di confronto con RI 1, ha precisato che si è trattato di una dichiarazione sincera, spontanea e disinteressata e, perciò, già da sola, “sufficiente per fondare un giudizio di colpevolezza” (consid. 13.2, pag. 33). Sulla genesi di tale dichiarazione, il giudice di prime cure ha osservato che i due erano in buoni rapporti e che, perciò, AC 1 - che, peraltro, nulla ha guadagnato dalle accuse mosse al correo, essendosi accusato dei medesimi reati - non aveva motivo per accusare ingiustamente RI 1 (sentenza impugnata, consid. 13.2, pag. 33).
Il primo giudice ha, poi, precisato che le dichiarazioni rese da AC 1 sui fatti del 22 gennaio 2007 “hanno trovato conferma ogni qualvolta è stato possibile procedere a verifica” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 27). In particolare - ha precisato il primo giudice
Il primo giudice ha, poi, in questo contesto valutato la tesi difensiva secondo cui AC 1 “racconterebbe cose vere al riguardo dello svolgimento delle rapine, solo che egli avrebbe agito con un altro correo” accusando l’imputato soltanto “per paura nei confronti di questa persona o eventualmente di altri soggetti pericolosi appartenenti al medesimo giro” concludendo che essa - esplorata in aula - si è rivelata priva di qualsiasi verosimiglianza e osservando come, in realtà, indicando quale suo correo il RI 1, l’AC 1 ha chiamato in causa “un soggetto potenzialmente criminogeno (squattrinato, senza un lavoro fisso, pregiudicato, dipendente da sostanze psicoattive) che inoltre risulta nella per lui migliore delle ipotesi quanto meno molto vicino ai reati in rassegna, visto che per sua stessa ammissione egli la mattina del 22 gennaio 2007 era con il reo confesso AC 1 almeno sino a circa mezz’ora prima del tentativo (sentenza impugnata, consid. 13.2, pag. 33).
3.1.3. Il primo giudice ha, poi, vagliato le dichiarazioni rese da RI 1 (sentenza impugnata, consid. 11-12, pag. 27-31) rilevando, dapprima, che, nel corso del suo primo interrogatorio, questi ha detto di essersi alzato verso le 8.45 del 22 gennaio 2007 e di essersi recato con AC 1 a __________ dove ha aiutato l’amico a svuotare un suo magazzino per poi fare visita ai genitori di AC 1 e, quindi, spostarsi in varie località tra __________ e __________ per delle commissioni (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 27-28).
Nel suo secondo interrogatorio - ha, poi, ricordato il primo giudice - aggiungendo “dettagli inediti” e dando una diversa versione sulle attività svolte, RI 1 ha riferito di essere partito con AC 1 da __________ verso le 8.30 alla volta di __________, dove AC 1 - dopo essere passato dai genitori - ha incontrato “una sorta di fiduciario” che si stava occupando dell’apertura della sua nuova impresa. RI 1 ha sostenuto che aveva aspettato AC 1 in automobile e che quel giorno non si sentiva bene. Quindi, ha precisato che, al rientro a __________, “a dispetto del dichiarato stato di malessere”, ha subito cercato qualcuno con cui andare a recuperare la sua automobile che era stata sequestrata dai carabinieri in Italia, ciò che ha fatto l’indomani accompagnato da una certa A. (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 28-29).
Secondo le dichiarazioni rese nell’interrogatorio successivo, invece - ha evidenziato il primo giudice - RI 1, su insistenza dell’amico, lo ha accompagnato (nonostante stesse male) da un fiduciario ad __________, per rimanere, poi, per circa un’ora ad attenderlo in macchina. Questa volta, però - ha precisato il giudice rilevando come l’imputato abbia nuovamente modificato la sua versione dei fatti - concluso l’incontro con il fiduciario, i due hanno fatto tappa in un cantiere di __________ per tornare, infine, a casa, a __________, dove RI 1 ha dormito fino a sera quando ha contattato due sue conoscenti per chiedere loro di accompagnarlo a riprendere la già citata vettura (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 29-30).
Il primo giudice ha, poi, sottolineato come, in un primo tempo, RI 1 abbia omesso di indicare che quella mattina egli si era recato in banca per effettuare un prelievo (fatto, secondo AC 1, per disporre di una banconota da fr. 100.- da cambiare da usare per l’operazione allo sportello durante la quale individuare la vittima della rapina) e come, poi, “a precisa domanda in tal senso”, egli abbia negato di essersi recato in banca per poi tornare sulle sue dichiarazioni ed ammettere il prelevamento soltanto dopo essere stato confrontato con il giustificativo di un prelievo di fr. 300.- giustificandolo, però, durante il confronto con l’AC 1, con le spese legate al riscatto della vettura sequestrata.
Infine, il primo giudice ha ancora ricordato che, in sede di dibattimento RI 1, ha nuovamente ribadito la propria estraneità ai fatti, precisando di essere partito da __________ con AC 1 verso le 7.30 per poi farsi riportare a casa dall’amico quasi subito dopo il prelievo di fr. 300.- effettuato presso la __________, arrivando così a casa verso le 9.30 e specificando di non avere sentito, nelle due ore passate con lui, l’amico fare telefonate “strane”, ovvero cercare qualcuno per partecipare alle rapina.
Procedendo alla valutazione di dettaglio delle dichiarazioni di RI 1 il primo giudice ha rilevato come egli abbia fornito versioni discordanti e come l’ultima versione raccontata sia “assai poco congruente, ed in ogni caso contraria al normale e logico corso degli eventi” concludendo che egli non sia credibile “in quanto le cose non possono cioè essere andare come da lui narrato” (sentenza impugnata, consid. 13.2, pag. 33).
In primo luogo, perché troppe sono le contraddizioni nelle sue successive versioni.
Vi sono, infatti, contraddizioni nelle dichiarazioni riguardanti la parte iniziale della mattinata poiché, indicate le 8.45 come ora del risveglio nel primo verbale, l’uscita da casa è stata situata alle 8.30 nel secondo verbale e alle 7.30 al dibattimento. Poi, contraddizioni si riscontrano in merito alle causali degli spostamenti:”se nel primo verbale si trattava di andare al magazzino, svuotarlo e caricare il materiale sul furgone della ditta e poi andare in giro a fare delle commissioni fra il bellinzonese e il locarnese, nel secondo verbale l’attività diviene più statica e decisamente meno faticosa, perché si sarebbe trattato semplicemente di accompagnare l’AC 1 a __________ per un appuntamento d’affari e di stare in macchina ad attendere, senza perciò più magazzini da svuotare o giri per commissioni tra __________ e __________ ma con l’importante novità di avere interrotto anzitempo l’attività lavorativa per tornare a casa a __________ perché non si sentiva bene”. Ed ancora, al PP, RI 1 ha aggiunto l’ulteriore novità della visita ad un cantiere dopo il colloquio con il fiduciario.
In secondo luogo - prosegue il primo giudice - le cose non possono essere andate come RI 1 ha dichiarato poiché il prelievo in banca - peraltro mai menzionato in queste diverse versioni - è “poco congruente per chi asseritamente sta male e vuole solo tornare a casa a smaltire la sbornia e i suoi postumi, laddove poco convincente è anche la spiegazione addotta di avere necessitato di contante per pagare una multa e riscattare la vettura dai carabinieri , trattandosi di un’operazione (il prelevamento in contanti) che poteva effettuare tranquillamente quando si fosse sentito meglio, così che appare preferibile la spiegazione fornita dall’AC 1 secondo cui il prelievo era funzionale alla commissione dei reati” (sentenza impugnata, consid. 13.2. pag. 34).
Ma - prosegue il primo giudice - anche tolte queste contraddizioni ed incongruenze, “la versione del RI 1 diviene oggettivamente insostenibile” laddove egli racconta che AC 1 era con lui in __________ verso le 9.30 (verb. dib. pag. 3), siccome dalle emergenze istruttorie risulta che alle 10.00 AC 1 era già in __________ per tentare il primo colpo: ben difficilmente, infatti, l’AC 1 avrebbe potuto “affrontare il traffico mattutino in uscita da __________, quello del piano __________ e poi quello in entrata a __________ per presentarsi puntuale alle 10.00 in __________ e tentare con un misterioso altro correo la prima rapina della giornata”. Ribadito come non sia oggettivamente fattibile di partire da __________ alle 9.30 e trovarsi alle 10.00 in __________ “fuori da __________, oltretutto dopo avere parcheggiato in una delle strade laterali vicine al cimitero laddove la più vicina è __________ che si trova oltre il cimitero e che è inoltre a senso unico e che va perciò imboccata da __________ (ciò che allunga ulteriormente il tragitto in auto per arrivarci) e dovendo quindi ancora percorrere circa 3/5 minuti a piedi per coprire le varie centinaia di metri di distanza da __________”, il primo giudice ha rilevato come le incongruenze della versione del RI 1 si estendono anche “alla necessità per l’AC 1 di convocare con un preavviso minimo il correo affinché egli fosse pronto alla rapina delle 10 a ” visto che RI 1 stesso aveva detto che era previsto che i due lavorassero insieme tutta la giornata ciò che comporta che “per quel giorno l’AC 1 non aveva in programma rapine”. Nella versione del RI 1, dunque, volendo dimenticare “l’assurdità per l’AC 1 di voler effettuare il reato (previo uno spostamento fatto a tempo di record) già alle 10 quando nessuno gli avrebbe impedito di delinquere con più calma verso le 11”, ritenuto che RI 1 stesso ha dichiarato di non avere sentito l’amico fare “telefonate strane”, il colpo ha dovuto essere organizzato con 30 minuti di preavviso. Ora - ha aggiunto il primo giudice - nel “periodo potenzialmente incriminato” i tabulati indicano che AC 1 ha fatto tre chiamate: una all’ e due a persone residenti a Sementina e ad __________ per cui si può tranquillamente escludere un coinvolgimento nei fatti non potendosi pretendere che esse si siano prestate a recarsi a __________ per delinquere.
Ed ancora - continua il primo giudice - nella versione dell’improvvisazione dei reati da parte di AC 1, non si comprende come mai questi, già alle 8.00 del mattino, si fosse fatto prestare dalla madre il cellulare “da utilizzare per tenere i contatti con il proprio correo durante l’esecuzione dei colpi” (sentenza impugnata, consid. 13.2, pag. 36).
Sulla scorta di queste considerazioni - e rilevato che il mancato riconoscimento da parte delle vittime va relativizzato, da un lato, poiché l’aggressore le ha assalite da tergo ciò che ha impedito loro di vederne il volto e, d’altro lato, per la constatazione fatta in aula secondo cui l’imputato, una volta “ben vestito, coi capelli raccolti, senza barba ed occhiali, non assomigli per nulla alle foto segnaletiche” (sentenza impugnata, consid. 13.1. pag. 31-33) - il primo giudice ha ritenuto che RI 1 ha mentito e che, perciò, egli era “il correo dell’AC 1 nei tre episodi della mattina del 22 gennaio 2007” (sentenza impugnata, consid. 11-13, pag. 27-31, consid. 13.2. pag. 36).
Ciò concluso, il primo giudice ha sottolineato come “gli ulteriori indizi a carico del RI 1” - e meglio, l’acquisto presso il negozio __________ di 4 confezioni del profumo da lui usato alle ore 12.48 del 22 gennaio 2007 contestualmente al rifornimento di carburante della Mercedes dell’AC 1 dopo che questa era rimasta a secco sul __________ ed era stata rifornita con solo 5 litri di benzina, il rinvenimento di tracce del suo sangue sugli occhiali da sole marca Diesel trovati nel veicolo in uso ad AC 1, la ferita sulla mano - abbiano “unicamente valenza abbondanziale” ma siano “comunque congruenti con la tesi della sua colpevolezza” (sentenza impugnata, consid. 13.2, pag. 36).
3.2. RI 1 censura siccome arbitrari gli accertamenti di fatto operati dal primo giudice sulla base della chiamata di correo di AC 1 cui ha aderito nonostante essa non fosse sufficientemente “vestita” e scartando sistematicamente ed in modo arbitrario la versione dei fatti da lui fornita. Non criticando né la logica né la coerenza della versione di quest’ultimo, egli sostiene che AC 1 ha riferito di fatti realmente accaduti sostituendo, però, con lui il vero correo.
3.2.1. Nel suo esposto il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere tratto dalle sue menzogne durante l’inchiesta (o meglio: dalle sue descrizioni ondivaghe) la conclusione secondo cui egli è l’autore dei reati di rapina. Rilevato come un simile assioma lo privi del beneficio del dubbio (ricorso, pag. 8), egli sostiene come le sue menzogne non bastano a confortare la tesi accusatoria (ricorso, pag. 11).
3.2.2. Entrando nel dettaglio, il ricorrente sostiene che il primo giudice ha accertato arbitrariamente il tempo necessario per compiere quel giorno il tragitto - (soli 36 minuti indicati sul sito www.viamichelin.ch): secondo la sua tesi, la circostanza necessitava di un accertamento peritale e non è dato sapere su quale base il giudice di prime cure abbia deciso che 25/30 minuti erano insufficienti per quello spostamento in un orario non particolarmente trafficato ritenuto, peraltro, che AC 1 era solito “correre come un pazzo” tanto da essere incorso, in passato, in alcune infrazioni del codice stradale (ricorso, pag. 9).
3.2.3. Il ricorrente, riferendosi alle considerazioni secondo cui AC 1 non avrebbe potuto organizzare una rapina in meno di un’ora, sostiene che l’ipotesi di una rapina già organizzata da AC 1 (che ha coinvolto RI 1 a sua insaputa nell’inizio del viaggio malavitoso, quando si è recato dalla madre per procurarsi il cellulare) è stata inspiegabilmente esclusa dal primo giudice sulla scorta delle sue dichiarazioni. Si è trattato di un accertamento arbitrario, ritenuto che “egli non poteva in alcun modo sostenere un simile fatto, non potendosi mettere nella testa dell’AC 1 e quindi non poteva conoscere i suoi piani” (ricorso, pag. 10). Il giudice di prime cure - sostiene, poi, il ricorrente - “neppure sembra sfiorato dal fatto che il reato poteva essere stato organizzato da giorni con altro correo (considerato che l’AC 1 una rapina prima d’allora l’aveva già organizzata) e che eventualmente AC 1 pensava di tirarsi dietro il RI 1 senza che neppure lui lo sapesse” (ricorso pag. 11)
Il ricorrente sostiene, poi, come sia arbitrario anche l’accertamento secondo cui il correo rimasto sconosciuto non avrebbe potuto trovarsi sul luogo della rapina già alle 10.00: in effetti, esso “si scontra con l’evidente e assolutamente credibile possibilità che il correo, visto che la rapina era già prevista, fosse già sui luoghi” (ricorso pag. 11).
3.2.4. Il ricorrente continua nel suo esposto sostenendo che nulla può essere dedotto dalle sue mancate dichiarazioni riguardo il prelevamento in banca ritenuto come emerga dagli atti che in quel periodo si trovava in uno stato di forte alterazione alcolica e che ha ripetutamente affermato di non ricordarsene (ricorso, pag. 10). Inoltre - sostiene ancora RI 1 - contrariamente alla versione fornita da AC 1 e pedissequamente ripresa nella sentenza impugnata, non c’era alcuna necessità di prelevare, in quanto AC 1 aveva già con sé del denaro che poteva servire allo scopo (ricorso, pag. 11).
3.2.5. Anche le considerazioni in merito alle confezioni di profumo acquistate dopo le rapine non sono condivise dal ricorrente che ritiene “colpevolista” la posizione del primo giudice: il fatto che si tratti della marca utilizzata abitualmente da RI 1 non significa per forza, che lui fosse l’acquirente. Il primo giudice - continua il ricorrente - “neppure è sfiorato dall’idea che quell’acquisto possa essere stato fatto dal vero correo essendo AC 1 impegnato a far benzina” ritenuto che “se lui avesse voluto mentire, avrebbe potuto negare il consumo di quel profumo, cosa che invece ha ammesso con naturalezza senza che il giudice, evidentemente perché il suo incedere era colpevolista, fosse stato sfiorato dal dubbio che da quell’affermazione sincera doveva nascere”. Inoltre - precisa il ricorrente - potrebbe essere stato lo stesso AC 1 ad effettuare l’acquisto , magari perché ne aveva “apprezzato la fragranza” o per fare un regalo all’amico “per imbonirselo, rispettivamente incastrarlo nel disegno denunciato”. Tutto questo - conclude sull’argomento - dimostra come la questione sia irrilevante se non per dimostrare che il primo giudice ha operato una lettura colpevolista del materiale probatorio (ricorso, pag. 11-12).
Analogamente - continua il ricorrente - il primo giudice ha fatto in relazione alle macchie di sangue trovate sugli occhiali: “la ferita era precedente ai fatti” e il fatto che vi fossero macchie del suo sangue sui suoi occhiali “è logica” così come “logica è la presenza dei suoi occhiali sulla vettura di AC 1” visto che lui la usava regolarmente. Ancora una volta - sostiene il ricorrente - il giudice è caduto in arbitrio poiché si è “accontentato del fatto che AC 1 ha dichiarato che il suo correo si era ferito” senza prendere in considerazione la tesi secondo cui AC 1 ha voluto incastrarlo e senza considerare che non è stato stabilito se gli occhiali vennero usati durante la rapina poiché essi non sono stati riconosciuti dai testimoni tanto che il giudice ne ha disposto la restituzione (ricorso, pag. 12 e 13).
3.2.6. Infine, secondo il ricorrente risultano viziate da arbitrio anche le considerazioni che il primo giudice ha svolto in relazione al denaro rinvenuto al suo domicilio (ricorso, pag. 13). Rilevando che egli ha giustificato il possesso di tale importo attribuendolo ad un prelevamento in banca, rispettivamente alla remunerazione per il suo lavoro, egli sostiene come la non rilevanza probatoria di tale elemento risulti dal fatto che è lo stesso giudice di prime cure ad affermare - dopo avere ritenuto il denaro un elemento a carico - che non è sicuro che il denaro sia provento della rapina a danno della PC 1 (ricorso, pag. 13). La palese erroneità di tale valutazione lascia intendere - conclude RI 1 - che il primo giudice non ha ”fruito della necessaria serenità per giudicare il caso” (ricorso, pag. 13).
3.3. La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4; sentenza CCRP del 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, pag. 101 e segg.; sentenza CCRP del 20 agosto 1985 in re Pi; vedi anche, per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale penale), p. 26).
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).
Come gli altri indizi, pertanto, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico, ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca. La credibilità intrinseca della chiamata di correo deve essere esaminata in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale credibilità di quest’ultimo, valutata in funzione della sua personalità e della sua storia personale.
Come qualsiasi altro indizio, la chiamata di correo deve poi essere supportata da elementi esterni, nel senso che il giudice
Per costante giurisprudenza, quando è chiamata a giudicare un ricorso che la contesta, la Corte di cassazione e revisione penale deve, da un lato, esaminare se il primo giudice ha avuto una nozione giuridicamente corretta della chiamata di correo - in particolare, del suo semplice valore indiziante e relativo e della necessità che essa sia “vestita” - e, dall’altro, deve esaminare se in base a determinati fatti o complesso di fatti è stata ritenuta in modo arbitrario “vestita”, poiché il fatto non esiste o perché lo stesso, da solo o con altri, non ha carattere indiziante (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI.1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 4; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4; sentenza CCRP del 30 maggio 1984 in re L., consid. 2).
Come nel caso di una censura di arbitrio nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, anche in questo contesto per essere ricevibile in ordine la censura deve essere chiaramente indicata e motivata (Rep. 1980, pag. 147, consid. 4). In un processo indiziario, la condanna è arbitraria nella misura in cui il primo giudice ha attribuito valore di indizio a un fatto che - o perché non certo, o perché equivoco, o perché contingente - non può assurgere a tale valore (Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4). Non è, per contro, censurabile d'arbitrio il giudice che pone a base del proprio convincimento una chiamata di correo di cui ha accertato in modo sostenibile l’attendibilità, in particolare dopo averne rilevata la concordanza con altri indizi (correttamente valutati come tali), il suo inserimento logico e coerente in una narrazione completa e il suo carattere disinteressato (Rep. 1980, pag. 189).
3.3.1. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
Il precetto in dubio pro reo è il corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e disciplina sia la valutazione delle prove sia la ripartizione dell'onere probatorio. Per quanto riguarda l'onere probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce - come il Tribunale federale - di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per quanto attiene invece alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 2c pag. 37). Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi che sono atti a fondare il convincimento del tribunale quando, valutati globalmente, consentono di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (STF 12 febbraio 2003, inc. 1P.333/2002 consid. 1.4; STF 10 gennaio 2002, inc. 6P.93/2001 consid. 3c; STF 25 settembre 2000, inc. 1P.608/1999 consid. 3d; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006 consid. 3.9; STF 28 giugno 2004, inc. 6P.72/2004 consid. 1.2; STF 7 maggio 2003, inc. 6P.37/2003 consid. 2.2). Semplici dubbi astratti e teorici sono sempre possibili; il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire sulla colpevolezza, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti e insopprimibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40; 17.2002.45).
3.4. Il ricorrente critica il fatto che il primo giudice abbia fondato la sua decisione unicamente sulla chiamata di correo, ignorando la portata di mero indizio della stessa e l’esigenza che essa sia “vestita”. Tale censura può essere respinta di primo acchito, nella misura in cui dalla sentenza impugnata risulta, al contrario, che il primo giudice ha, in un esame complessivo, vagliato le risultanze istruttorie alfine di verificare se la chiamata di correo fosse attendibile e confermata da riscontri esterni. Infatti, se è vero che il primo giudice ha definito la chiamata di correo “pesantissima” aggiungendo che essa “sarebbe da sola sufficiente per fondare un giudizio di colpevolezza” (consid. 13.2, pag. 33), è soprattutto vero che egli ne aveva ben chiaro il mero valore indiziario visto che ha proceduto ad una valutazione approfondita del valore probante della chiamata esaminandone e accertandone, insieme al carattere disinteressato (nessun motivo di rancore ma anzi rapporto amichevole, nessun interesse a denunciare e totale inverosimiglianza della tesi difensiva di cui s’è detto sopra), la chiarezza, linearità e costanza, e accertandone la credibilità estrinseca sulla scorta di una serie di elementi oggettivi (sentenza impugnata, in particolare consid. 10, pag. 27) per poi, d’altra parte, valutare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal chiamato e la portata delle altre risultanze istruttorie (in particolare, del mancato riconoscimento dell’imputato da parte delle vittime).
Non è, dunque, fondata la censura secondo cui il primo giudice ha misconosciuto la natura e la portata della chiamata di correo fatta da AC 1.
Va, ora, analizzato se tale chiamata essa è stata ritenuta “vestita” in modo arbitrario, ovvero se il primo giudice si é basato su fatti o su un complesso di fatti inesistenti o privi di carattere indiziante.
3.5. Nel sostenere che il primo giudice l’ha considerato colpevole poiché ha mentito in relazione al reale svolgimento dei fatti il ricorrente dimostra di non avere compreso le motivazioni alla base della sentenza impugnata. In realtà, non è perché ha mentito - facoltà costituzionalmente garantita all’imputato, v. fra le ultime, STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 4 - che il primo giudice ha ritenuto RI 1 colpevole e correo di AC 1. In effetti, correttamente, il primo giudice è giunto a tale conclusione dopo avere valutato la portata dell’intero materiale probatorio, e meglio dopo avere relativizzato il mancato riconoscimento dell’imputato da parte delle vittime (consid. 13.1. pag. 31-33), dopo avere accertato l’attendibilità intrinseca ed estrinseca della chiamata di coreo (consid. 9, pag. 22-27; 10, pag. 27; 13.2, pag. 33) e dopo avere accertato l’oggettiva insostenibilità della dichiarazione di RI 1 secondo cui, quel 22 gennaio 2007, lui rimase con AC 1 soltanto fin verso le 9.30 del mattino, quando l’amico lo lasciò per andare, senza di lui, a __________ e, poi, a __________ a fare le rapine.
Detto questo, si rileva, qui, che l’argomentazione secondo cui il ricorrente ha reso una versione dei fatti “ondivaga” poiché condizionato dall’asserito pesante consumo di alcool risulta totalmente infondata.
Rilevato che il ricorrente non ha indicato quali atti istruttori provino tale suo asserito pesante consumo d’alcol e che, quindi, la censura va dichiarata irricevibile, si osserva che essa andrebbe, comunque, respinta. Infatti, se dagli atti risulta che egli ha dichiarato di ubriacarsi spesso (verbale RI 1 22.2.2007), non può certamente essere preteso che tale sua abitudine comportasse una sua generalizzata e permanente incapacità di riferire correttamente di quanto successo. Inoltre, se è vero che risulta che al momento dell’arresto egli presentava “sintomi di euforia alcolica” (cfr. AI11 pag. 3), è anche soprattutto vero che le pecche evidenziate dal primo giudice intaccano tutte le dichiarazioni da lui rese in momenti diversi - anche in aula - in cui non risulta che egli fosse ancora sotto i fumi dell’alcol. Non è dunque per “punire” RI 1 per le versioni dei fatti incongruenti che ha fornito che il primo giudice lo ha condannato, ma poiché ha ritenuto più credibile un’altra versione dei fatti presente agli atti. Nessuna critica a tale riguardo può dunque essere mossa al primo giudice per non aver creduto alle versioni dei fatti rese da RI 1.
3.6. Le ulteriori censure del ricorrente si rivelano in gran parte di stampo appellatorio poiché il ricorrente si limita a discutere la valenza probatoria degli elementi ritenuti dal primo giudice, dandone una lettura diversa, senza invece dimostrare che la valutazione complessiva di tutti gli indizi considerati dal primo giudice risulta completamente destituita di fondamento e viziata da un errore qualificato. Argomentando come se si trovasse davanti ad una Corte di appello, RI 1 perde di vista il limitato potere d’esame di cui gode questa Corte nell’ambito di un ricorso per cassazione.
3.6.1. Anzitutto, il ricorrente critica la valutazione della versione dei fatti da lui esposta in sede di dibattimento, che il primo giudice ha ritenuto contraddittoria e la cui tempistica è stata considerata contraria al normale e logico corso degli eventi. La critica cade tuttavia nel vuoto. Anzitutto non risulta, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, che i vari siti internet che permettono di calcolare itinerari indichino un tempo di percorrenza di 36 minuti per compiere il tragitto da __________ a __________ (comunque superiore ai 25/30 minuti che renderebbero plausibile la tesi secondo cui alle 9.30 di mattina AC 1 ha lasciato RI 1 a casa a __________ e alle 10.00 era invece già in banca a commettere la prima tentata rapina). In realtà, i diversi siti consultati da questa Corte indicano un tempo di percorrenza variante fra i 42 e i 46 minuti, ciò che conforta le valutazioni e le conclusioni del primo giudice. Già per questo motivo la censura non meriterebbe ulteriore esame.
Ma al di là di questo aspetto, anche in questo caso il ricorrente dimentica che davanti a questa Corte non basta dimostrare la plausibilità di un diverso svolgimento dei fatti - quand’anche sulla scorta di una lettura più plausibile del materiale probatorio - ma occorre evidenziare i motivi per cui le considerazioni espresse nella sentenza impugnata (secondo cui AC 1 non poteva alle 9.30 partire da __________ ed essere alle 10.00 in __________ a __________, attraversando il traffico, dopo aver posteggiato in un luogo distante almeno un qualche centinaio di metri dalla banca) sono insostenibili nel senso indicato nel considerando di diritto. Dal ricorso non emerge nulla di tutto questo, se non - accanto ad un’ inattendibile indicazione di tempi - generiche accuse secondo cui il primo giudice avrebbe tenuto un’attitudine colpevolista.
La censura cade, dunque, nel vuoto.
3.6.2. Nemmeno il giudice di prime cure è caduto in arbitrio accertando il carattere improvvisato della rapina ritenuto che tale accertamento deriva da un’interpretazione più che sostenibile della dichiarazione resa al dibattimento da RI 1 secondo cui “nell’intenzione mia e di AC 1 quello era un giorno di lavoro e si doveva lavorare tutto il giorno” (verbale dibattimentale, pag. 3). Nulla può essere rimproverato al primo giudice per avere accertato, sulla scorta di tale dichiarazione, che “era previsto che lui ed AC 1 lavorassero insieme tutta la giornata” e che, perciò, “per quel giorno l’AC 1 non aveva in programma rapine” (sentenza impugnata, consid. 13.2, pag. 35): un tale accertamento resiste, non solo ad una censura d’arbitrio, ma anche ad un libero esame.
3.6.3. Nemmeno sono suscettibili di sostanziare arbitrio le argomentazione ricorsuali relative al silenzio di RI 1 riguardo il prelievo bancario fatto a __________. Da un lato, come visto, la critica riguardo lo stato di forte alterazione alcolica che lo renderebbe incapace di ricordare e riferire correttamente non ha fondamento. D’altro lato, le considerazioni svolte dal primo giudice in relazione al tema del prelievo non possono essere censurate d’arbitrio sostenendo che è poco verosimile che AC 1 - che aveva del denaro con sé - avesse voluto passare in banca poiché, in realtà, nella sentenza impugnata, é stata discussa ed esclusa la plausibilità della versione di RI 1 che, secondo il suo dire, nonostante stesse male, avrebbe deciso di passare in banca a prelevare soldi di cui avrebbe avuto bisogno solo l’indomani (sentenza impugnata pag. 34).
Per il resto, al di là delle considerazioni sulla necessità di tale prelievo visto che AC 1 aveva con sé dei soldi che avrebbe potuto utilizzare per l'operazione di cambio funzionale alla rapina, è anche soprattutto vero che il prelievo è stato riferito spontaneamente soltanto da AC 1, ciò che può, senza arbitrio, essere ritenuto un elemento che, insieme agli altri, va a confortare la credibilità e l’affidabilità delle sue dichiarazioni mentre non può essere preteso che alla sua omissione e alla successiva inverosimile sua giustificazione da parte di RI 1 non possa essere attribuito valore contrario.
3.6.4. Nemmeno può fondare una critica d’arbitrio, l’argomentazione svolta nel ricorso sull’acquisto del profumo.
Al riguardo, nessun arbitrio può essere rimproverato al primo giudice. Da un lato, egli ha correttamente ritenuto che l’acquisto delle 4 confezioni di profumo nel negozio di __________ sia un elemento che conforta le affermazioni rese dall’AC 1 e che, dunque, insieme agli altri considerati, ne attesta la credibilità (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 27). D’altro lato, è del tutto sostenibile ritenere - come ha fatto il primo giudice - che l’acquisto in quell’occasione del profumo utilizzato da RI 1 sia un elemento che può, sommato a tutti gli altri e, peraltro, a “titolo abbondanziale”, essere ritenuto “congruente con la tesi della sua colpevolezza” (sentenza impugnata, consid. 13.2, pag. 36).
Anche in questo caso, comunque, proponendo altre ipotesi di valutazione della circostanza (che vedono AC 1 acquistare il profumo perché ne avrebbe apprezzato la fragranza, o per farne dono all’amico, rispettivamente per “incastrarlo nel disegno denunciato”, cfr. ricorso pag. 11-12), il ricorrente argomenta come se si trovasse di fronte ad un’autorità munita di pieno potere di cognizione sui fatti, dimenticando quanto già evocato, ovvero che davanti a questa Corte non si tratta di esporre una diversa e plausibile versione dei fatti, bensì indicare dove il primo giudice ha manifestamente argomentato in maniera insostenibile. Peraltro dimenticando che l‘ipotesi del complotto da lui proposta è stata vagliata e scartata dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 13.2., pag. 33) con argomentazioni che, in questa sede, sono rimaste sostanzialmente incontestate - poiché contro di esse il ricorrente si è limitato a proporre generici rimproveri di parzialità - così come incontestati sono rimasti gli accertamenti secondo cui non vi erano motivi di inimicizia o rancore fra AC 1 e RI 1 che, al contrario, intrattenevano buoni rapporti e secondo cui AC 1 - che si è incolpato degli stessi reati - nulla ha guadagnato dal coinvolgimento del ricorrente (sentenza impugnata, consid. 13.2., pag. 33).
Neppure appare insostenibile considerare ininfluente il mancato riconoscimento di RI 1 da parte della commessa presente in negozio quel giorno, che ha ammesso di non ricordare la vendita in questione.
Analogamente vale per quel che riguarda le macchie di sangue rinvenute sugli occhiali da sole di RI 1 sul veicolo di AC 1: proporre - come fa il ricorrente - una diversa valutazione della circostanza non basta a rendere insostenibili le considerazioni svolte al riguardo e le conclusioni da esse tratte nella sentenza impugnata.
Inconferenti sono, poi, le argomentazioni relative al denaro ritrovato a casa di RI 1, ritenuto che al riguardo le considerazioni del primo giudice - che, in sostanza, si è limitato a sottolineare l’evidente contraddittorietà delle versioni date da RI 1 - sono di natura puramente abbondanziale (cfr. sentenza impugnata, consid. 13.2., pag. 36 e 37).
In relazione ai reati compiuti il 22 gennaio 2007, dunque, il ricorso è da respingere nella misura della sua ricevibilità.
4.1. Il giudice di prime cure ha, poi, ricordato che AC 1 ha raccontato agli inquirenti di avere, sempre con l’amico RI 1, tentato, ad inizio gennaio 2007, di mettere a segno un’altra rapina. E meglio, che ha dichiarato che, in quel frangente, lui e RI 1 si recarono dapprima alla __________ - luogo, secondo RI 1, “ideale per compiere uno “scippo”, poiché il cliente che esce è quasi obbligato a recarsi su di una via laterale” - e poi - intenzionati a fare “un furto del genere” di quello poi messo in atto il 22 gennaio - alla __________, dove AC 1 entrò e cambiò una banconota da fr. 100.- in due rotoli da fr. 1.- senza, però, poi nulla mettere in atto perché AC 1 non era deciso (“anche perché io non ero convinto”; sentenza impugnata, consid. 14, pag. 37).
Dopo avere rilevato come RI 1 abbia negato ogni suo coinvolgimento nell’accaduto, il primo giudice ha ricordato come, per gli altri episodi, AC 1 si sia rivelato credibile mentre sia stato accertato che RI 1 “è un bugiardo” ed ha accertato che i fatti si sono svolti così come al racconto di AC 1 anche in questo frangente sulla base della chiamata di correo che “ha trovato, nella misura del possibile, riscontro oggettivo essendo stato rinvenuto a casa del RI 1 un rotolo (vuoto) di monete da 1.- fr. recante il timbro “__________” mentre il ricorrente, interrogato in merito dal Presidente, non ha saputo fornire alcuna spiegazione così come non ne aveva fornita in occasione del verbale del 30 gennaio” (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 37-38).
4.2. Il ricorrente insorge anche contro questa condanna, rilevando che “si ritrova anche coinvolto senza alcun riscontro, salvo la chiamata di correo, in un episodio che sarebbe stato commesso ad inizio gennaio a __________” e di cui invece è del tutto ignaro (ricorso, pag. 13-14). Secondo RI 1 le considerazioni del primo giudice sono arbitrarie in quanto non vi è alcun riscontro della chiamata di correo, non supportata da alcun indizio (ricorso, pag. 13-14). A suo parere, l’aver mentito su determinati fatti (o meglio, il fatto di non ricordare bene l’accaduto) non permette di accollare all’imputato tutto ciò che afferma AC 1, che ancora una volta risulta credibile solo perché “racconta fatti a cui ha partecipato, sostituendo semplicemente il personaggio del correo con quello del RI 1” (ricorso, pag. 14).
4.3. Anche in questo caso la censura del ricorrente è destinata all’insuccesso poiché egli critica la valutazione della chiamata di correo - sostenendo che la stessa non è suffragata da alcun riscontro oggettivo esterno - dimenticando che, in realtà, il primo giudice non si è limitato a rinviare a quanto già stabilito in precedenza in merito alla credibilità dei racconti di AC 1 ma ha ritenuto che il tentativo di rapina raccontato da AC 1 è suffragato dal ritrovamento, al domicilio del ricorrente e, quindi, a __________, di un rotolo di monete da fr. 1.- (recante un timbro di una parrocchia del luganese), sulla cui provenienza RI 1 non ha saputo dare indicazione alcuna.
L’argomento del ricorrente, secondo cui il primo giudice ha fondato la condanna sulla chiamata di correo e sulle menzogne raccontate con riferimento ad altri avvenimenti è, dunque, priva di fondamento e va, perciò, respinto.
5.1. Il primo giudice ha qualificato gli episodi accertati di rapina ai sensi dell’art. 140 cifra 1 CP.
Circa quanto messo in atto dai due autori a danno della signora PC 1, il primo giudice, ricordato come “l’agenda contenente il denaro le sia stata strappata con forza dopo ripetuti strattoni del RI 1, 7/8, forse 10”, ha ritenuto “manifesto che la vittima ha opposto della resistenza che l’autore ha dovuto vincere utilizzando la forza, ciò che è distintivo della rapina rispetto al furto” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 38) ed ha precisato che il furto sarebbe dato soltanto se la vittima fosse stata attaccata di sorpresa e l’oggetto le fosse stato strappato di mano senza che lei potesse nemmeno abbozzare una resistenza (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 38).
Quindi il primo giudice ha ricordato la dinamica degli altri due episodi. E meglio, che, nel primo, RI 1, che si trovava nell’androne di una porta, ha aspettato che S. lo oltrepassasse e gli è balzato addosso da dietro, prendendolo (“abbracciandolo”) all’altezza delle spalle e che il reato non è andato a buon fine poiché S. è riuscito a divincolarsi dalla presa e ad allontanarsi mentre che, nel secondo, RI 1, da dietro, è letteralmente saltato sopra G., tentando di mettergli le mani all’interno delle tasche della giacca ma è stato costretto alla fuga dalla vittima che ha reagito con gomitate e piegandosi in avanti. Anche per questi episodi - ha ritenuto il primo giudice - si è “manifestamente” trattato di rapina: “in due casi il RI 1 ha afferrato le vittime da tergo, ciò che è differente dal solo strappare un oggetto dalle mani (e infatti queste vittime non avevano nulla in mano)” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 38).
5.2. Nel suo allegato, il ricorrente ha affermato che i casi citati dal primo giudice - che riguardavano un’anziana donna non solo strattonata ma anche fatta cadere e un placcaggio violento contro un muro - sono diversi da quanto messo in atto nel caso concreto in cui gli autori - peraltro definiti “balordi” dalla stampa - hanno agito con minore intensità così che quanto da loro compiuto deve essere qualificato soltanto di furto con destrezza (ricorso, pag. 17).
5.3. Giusta l’art. 140 cifra 1 CP, chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere; è punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione summenzionati nell’intento di conservare la cosa rubata.
La rapina, a differenza del furto, presuppone l’uso di una certa violenza esercitata alfine di vincere l'effettiva resistenza della vittima alla sottrazione (DTF 133 IV 207 consid. 4.2). La caratteristica tipica del furto con destrezza è invece l’utilizzo di un momento di sorpresa della vittima (DTF 133 IV 207 consid. 4.4). Di conseguenza la rapina non è solo di un reato contro il patrimonio, ma anche contro la libertà della persona ed è sanzionato più severamente (DTF 107 IV 107, consid. 3b; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, ad art. 140 n. 4).
Contrariamente a quanto prevedeva il previgente art. 139 vCP (in vigore sino al 31 dicembre 1994), ai fini della consumazione del reato è sufficiente che l’autore abbia usato la violenza o la minaccia, non occorrendo più che queste abbiano portato all'incapacità di opporre resistenza della vittima; il fatto di rendere la vittima incapace di opporre resistenza è ora un modo di commissione a sé stante, e meglio la terza variante prevista dall’art. 140 cifra 1 CP (DTF 133 IV 207, consid. 4.3.1; FF 1991 II 825). Sotto l’egida del previgente articolo, il Tribunale federale aveva considerato che una donna gettata a terra da due uomini che l'attaccano per derubarla è vittima di violenza ed è resa incapace di opporre resistenza (DTF 107 IV 108, consid. 3).
Se l’autore si appropria di una borsetta appoggiata su un tavolo, commette un semplice furto; se la strappa invece alla vittima, esercitando una certa forza per vincerne la resistenza, commette una rapina (Corboz, op. cit., ad art. 140 n. 8).
Con riferimento all’art. 140 CP attualmente in vigore, il Tribunale federale ha stabilito che commette una rapina e non un furto con destrezza colui che usando violenza vince l'effettiva resistenza della vittima (DTF 133 IV 207, in casu al fine di sottrarle la borsetta). Nella pronuncia in questione, l’alta Corte aveva considerato che l’autore del reato aveva fatto uso di violenza in quanto aveva esercitato una certa violenza sulla vittima al fine di strapparle la borsa che stringeva per il manico, facendola cadere e trascinandola per qualche metro, finché ha lasciato la presa.
In una pronuncia dell’8 novembre 2006, questa Corte aveva confermato la sentenza di prime cure in base alla quale il semplice fatto di strappare una borsa dalle mani della vittima è sufficiente per qualificare il reato di rapina, dovendosi in ogni modo usare una certa forza per vincere la sua resistenza (cfr. inc. 17.2006.49, consid. 3).
5.4. Per quel che concerne l’episodio ai danni della signora PC 1, è stato accertato che l’agenda non le è stata sottratta repentinamente e di sorpresa ma che, al contrario, la vittima ha resistito al tentativo di sottrazione trattenendo a sé l’oggetto. In base alla dinamica dei fatti stabilita senza arbitrio dal primo giudice e vincolante per questa Corte, RI 1 ha sottratto la borsa mediante l’uso della forza, esercitando ripetuti strattoni (7 o 8, forse anche 10), per vincere la resistenza esercitata dalla vittima. La fattispecie adempie, pertanto, pacificamente gli elementi costitutivi del reato di rapina.
Medesime considerazioni valgono per gli episodi riguardanti S. e G..
Anche in quei casi, RI 1 non si è limitato a cercare di sottrarre qualcosa alle vittime prendendole di sorpresa ma ha, invece, cercato di sopraffarle esercitando violenza su di loro (sostanzialmente, saltando loro addosso) alfine di sottrarre loro dei beni, adempiendo così le condizioni oggettive del reato, benché solo nella forma del tentativo.
L’impostazione giuridica del primo giudice - esente da critiche - va confermata in questa sede.
5.5. Anche l’episodio avvenuto a __________ è stato dal primo giudice qualificato di rapina - nella forma del tentativo - poiché “nulla indica che avrebbe dovuto essere diverso dagli altri” così che anche in quel caso “gli autori miravano ad una rapina, ovvero all’impiego di forza, seppure contenuta, volta a vincere la resistenza delle vittime” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 38).
5.6. Nel suo gravame, RI 1 critica tale qualifica rilevando come non sia dato “sapere come gli autori avrebbero necessariamente agito” perché se sicuramente “gli autori volevano procurarsi del denaro” nulla si sa su come gli autori intendevano agire (ricorso, pag. 17).
5.7. Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV 167 consid. 4; 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF 9.4.2009 6B_1004/2008).
5.8. La critica del ricorrente deve essere respinta.
Nel sostenere che la qualifica di rapina nell’episodio di Molino Nuovo è improponibile in quanto a suo avviso gli autori il reato volevano sicuramente procurarsi del denaro, ma con modalità che non sono state chiarite, RI 1 esprime in realtà una critica sull’accertamento dei fatti compiuto dal primo giudice. In tale ambito il potere d’esame di questa Corte è limitato all’arbitrio e pertanto, in assenza di una precisa censura in tal senso, il ricorso si rivela insufficientemente motivato e, pertanto, inammissibile.
b) contestazioni in relazione alla condanna per guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca
6.1. Nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha rilevato che le affermazioni di RI 1 secondo cui egli non aveva mai ricevuto decisioni che gli inibivano la guida (rispettivamente, secondo cui egli riteneva che l’eventuale divieto durasse solo tre mesi - argomento che non è stato ripreso in sede di cassazione) sono smentite dal rapporto di constatazione per sospetta guida in stato di inettitudine dell’8 novembre 2008, sottoscritto dal ricorrente, in cui si legge che il ricorrente ha dichiarato di essere “convocato presso il posto di polizia di __________ il 12.11.2008 dalle ore 14 (…) fino a quel momento non sono autorizzato a mettermi alla guida di qualsiasi veicolo a motore” e dal rapporto di constatazione del 15 novembre 2008 per contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, anch’esso sottoscritto da RI 1, in cui si legge che egli ha preso “nuovamente atto che sino a decisione delle autorità competenti non sono più autorizzato a condurre alcun veicolo a motore su tutto il territorio della __________” (sentenza impugnata, consid. 21, pag. 40-41).
Non risultando dagli atti una decisione contraria, il giudice di prime cure ha ritenuto che RI 1 ha mentito anche su tale circostanza, essendogli in realtà ben noto che non era autorizzato a condurre veicoli a motore in Svizzera e lo ha, pertanto, condannato per ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca (sentenza impugnata, consid. 21, pag. 41).
6.2. Sottolineando come egli non abbia contestato tutte le infrazioni stradali imputategli e ribadendo che nessuna decisione di revoca gli è mai stata notificata dalle competenti autorità, RI 1 sostiene che, in assenza della prova di una tale notifica, nessuna condanna può essergli inflitta (ricorso, pag. 14).
6.3. La censura si rivela irricevibile.
Nel suo ricorso RI 1 si limita a riconfermare la propria versione dei fatti - ovvero, di non avere mai ricevuto una decisione di revoca della patente - ma omette di confrontarsi con le motivazioni sulla cui base il primo giudice ha accertato che egli sapeva della revoca della licenza. In particolare, egli non si confronta sulle risultanze istruttorie menzionate nella sentenza impugnata, secondo cui l’8 e il 15 novembre 2008 gli era stato comunicato il divieto di guidare sul territorio svizzero fino a comunicazione di segno contrario. Nel suo gravame, RI 1 è completamente silente in merito a tali accertamenti e non indica per quali motivi è arbitrario ritenere che, avendo firmato i due rapporti, egli sapeva di non essere autorizzato a condurre veicoli a motore fino ad avviso contrario.
In assenza, dunque, di una censura d’arbitrio debitamente motivata, il ricorso deve, su questo punto, essere dichiarato irricevibile.
c) contestazioni in relazione alla condanna per infrazione alla LF sulle armi
7.1. Il giudice di prime cure, ritenute pretestuose le giustificazioni addotte da RI 1 che pretendeva ignorare il divieto di importare tali coltelli in Svizzera, ha addebitato all’imputato anche l’infrazione alla LF sulle armi per avere importato dall’Italia, in occasione del suo trasloco da __________, senza la necessaria autorizzazione, due coltelli a serramanico acquistati in Toscana (sentenza impugnata, consid. 22, pag. 41).
In ogni caso - ha proseguito il primo giudice - RI 1 non potrebbe sfuggire ad una condanna, da un lato perché l’ignoranza della norma penale non è ammissibile e, dall’altro, perché non “sussiste in alcun caso una situazione di errore in diritto, visto in particolare come RI 1 fosse già stato condannato in Italia proprio per questioni di armi, sempre coltelli a suo dire, portati abusivamente” (sentenza impugnata, consid. 22, pag. 41)
7.2. Nel suo ricorso, RI 1 - precisando di essere un collezionista e di avere portato con sé, traslocando dall’Italia a __________, i suoi coltelli senza averli mai usati o portati in giro - ribadisce quanto già affermato in sede di dibattimento, e meglio che non è possibile determinarsi sul reato, mancando in aula i reperti fisici e non essendo sufficienti a tal fine i documenti agli atti e che egli non sapeva dell’obbligo di un permesso per poter importare i coltelli in Svizzera (ricorso, pag. 15).
Il fatto che in passato sia incorso in una sanzione in Italia - conclude RI 1 sull’argomento - non esclude di per sé la possibilità di un suo errore di diritto: la relativa norma è complessa e un giudice non prevenuto avrebbe valutato in modo diverso le sue affermazioni e lo avrebbe assolto dal reato in questione. Inoltre, a mente del ricorrente, sulla questione la sentenza impugnata è insufficientemente motivata (ricorso, pag. 15).
7.3. Il ricorso cade nel vuoto.
Dapprima, questa Corte non comprende il senso dell’argomento del ricorrente secondo cui è impossibile determinarsi sul reato vista l’assenza in aula dei coltelli, nella misura in cui non è contestata né la loro esistenza, né la loro appartenenza all’imputato né la loro natura di coltelli a serramanico (ovvero di coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, cfr. definizione di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. c LArm) e, dunque, di arma ai sensi della normativa applicabile.
In queste condizioni, l’argomentazione per cui era indispensabile la presenza fisica dei coltelli nell’aula del dibattimento e l’“accertamento diretto” dei reperti è meramente pretestuosa e defatigatoria.
Del resto, si aggiunge qui che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la questione della mancata presenza in aula dei coltelli non risulta essere stata eccepita in sede di dibattimento, il relativo verbale essendo silente al riguardo.
Pertanto, anche volendo considerare la critica di RI 1 alla stregua di una censura ex art. 288 lett. b CPP, essa sarebbe irricevibile non essendo l’eventuale vizio essenziale di procedura stato sollevato appena possibile. Anche da questo profilo il ricorso non può pertanto essere accolto.
Infine, si precisa che non è rilevante che RI 1 non abbia mai portato addosso o usato tali armi, in quanto egli è stato condannato per aver importato i coltelli dall’Italia: oltre all’alienazione di armi, il loro acquisto e la loro mediazione a destinatari in Svizzera, l’art. 51 LArm vieta infatti espressamente anche la loro introduzione sul territorio svizzero.
7.4. Giusta l’art. 21 CP, chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole; se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena. I presupposti dell'errore sull'illiceità sono adempiuti quando l'agente crede, al momento in cui viene perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid. 3), di non aver fatto alcunché d'illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; sentenza 6S.390/2000 del 5 settembre 2000 consid. 2). Mentre secondo il previgente art. 20 vCP il giudice poteva attenuare la pena o esentare l'autore da ogni pena secondo il suo libero apprezzamento, la nuova disposizione distingue l'errore evitabile da quello inevitabile: nel caso di errore inevitabile - ossia quando l'autore non sapeva e non avrebbe potuto sapere di agire illecitamente - l’autore non è colpevole e il giudice deve dunque assolverlo (e non solo esentarlo da ogni pena), poiché se anche una persona avveduta non avrebbe potuto evitare l'errore, l'autore non ha colpa; se al contrario l'errore era evitabile, l’autore che avrebbe potuto evitarlo è colpevole, ma la sua colpa è ridotta, per cui il giudice deve attenuare la pena (obbligatoriamente e non facoltativamente) (Messaggio concernente la modifica della parte generale del codice penale del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1667, pag. 1695).
Come già evocato, quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un fatto; è questione di fatto anche l’esistenza di un errore (DTF 125 IV 49 consid. 2d e, da ultimo, sentenza 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008, consid. 4.5).
7.5. Per quel che riguarda l’asserita ignoranza della necessità di un permesso per l’importazione di coltelli in Svizzera, il ricorrente nel suo gravame si limita a rilevare che “il fatto che sia stato condannato in passato per il porto di un’arma impropria in Italia, non significa ancora che egli (non, n.d.r.) si trovasse nell’errore di diritto pensando che tenere in casa simili coltelli fosse lecito” (ricorso, pag. 15). In considerazione del limitato potere cognitivo di cui gode questa Corte, una tale motivazione è manifestamente insufficiente per sostanziare l’esistenza di un accertamento arbitrario dei fatti da parte del primo giudice. Non giova, infatti, al ricorrente contrapporre al giudizio del primo giudice una propria versione dell’accaduto o, come nel caso concreto, limitarsi a sostenere che non può essere escluso un altro svolgimento dei fatti e addebitare la conclusione cui è giunto il giudice di prime a una asserita prevenzione nei suoi confronti. In tal modo, RI 1 non si confronta con le argomentazioni del primo giudice e non spiega ove risieda l’arbitrario: così come argomentato, il ricorso si rivela inammissibile.
d) contestazioni in relazione alla condanna per infrazione alla LCStradale (apparecchio antiradar)
8.1. Il primo giudice ha considerato che RI 1 “deve lasciarsi imputare (…) un’ulteriore contravvenzione alla LCS per avere detenuto nell’abitacolo della propria vettura Renault Megane targata __________ un apparecchio antiradar, ciò che egli ha ammesso (verbale dibattimentale, pag. 4)” (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 40).
8.2. Nel suo gravame, RI 1, precisando di avere dichiarato che non sapeva se il radar (recte, l’apparecchio antiradar) fosse funzionante, e rilevando che il reato imputatogli prevede il trasporto di un antiradar “atto a funzionare”, sostiene che detta circostanza non è stata accertata “secondo i principi che regolano il nostro codice di procedura, mancando il referto in aula”. Il ricorrente domanda, pertanto, di essere assolto da questa infrazione (ricorso, pag. 15).
8.3. Giusta l’art. 99 cpv. 8 LCStr, chiunque mette in commercio apparecchi o dispositivi che ostacolano, perturbano o vanificano i controlli ufficiali della circolazione stradale, li acquista, li monta o li trasporta nei veicoli, li fissa su quest’ultimi o li usa in qualsiasi modo, chiunque contribuisce a far pubblicità a tali apparecchi o dispositivi, è punito con la multa.
8.4. La contravvenzione alla LF sulla circolazione stradale è stata imputata a RI 1 al punto 4 dell’atto d’accusa del 29 gennaio 2008 (“per avere il 25 febbraio 2007 a __________ detenuto nell’abitacolo della sua vettura Renault Megane targata __________ un apparecchio antiradar marca Uniden serie n. __________, funzionante e non inserito”).
Dal verbale del dibattimento emerge che “RI 1 ammette la correttezza degli addebiti di cui ai punti da 2 a 4 AA” (verbale, pag. 4 e 6): in relazione all’imputazione ex art. 99 cpv. 4 LCStr, ciò significa che egli ha ammesso che l’apparecchio antiradar trovato sulla sua vettura era funzionante.
Alla luce di queste ammissioni, l’argomentazione ricorsuale si rivela essere, ancora una volta, pretestuosa: anche la condanna per contravvenzione alla LF sulla circolazione stradale merita, dunque, piena conferma.
e) contestazioni in relazione alla condanna per infrazione alla LStup
9.1. Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha osservato che, a fronte della chiamata di correo di AC 1, RI 1 ha sempre negato di essere uno spacciatore, ammettendo unicamente di essere un consumatore di tali sostanze e di avere offerto circa 2 grammi di cocaina a terzi (consid. 18, pag. 39).
Viste le due versioni antitetiche, il primo giudice ha valutato l’attendibilità della chiamata in causa a carico di RI 1, constatando che “le dichiarazioni di AC 1 sul tema, chiare, lineari e circostanziate, sono rimaste costanti durante tutta l’inchiesta” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 39). RI 1, in quanto consumatore, è stato considerato vicino all’ambiente della droga, nel quale, secondo diversi testimoni, “girava quanto meno voce che RI 1 vendeva cocaina” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 39).
Il primo giudice ha, quindi, ribadito che “non si vede il motivo per cui AC 1 dovrebbe accusare ingiustamente RI 1, mentre che evidente appare invece l’interesse del RI 1 nel negare l’addebito, atteggiamento peraltro congruente con quello negatorio tenuto durante tutta l’inchiesta” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 39). Considerando, dunque, credibili le dichiarazioni di AC 1, il giudice di prime cure ha condannato RI 1 anche per questa imputazione (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 39-40).
9.2. Nel suo gravame, il ricorrente - precisando che essere un consumatore di droga non significa necessariamente essere anche uno spacciatore
Ribadisce che AC 1 lo ha accusato “per proteggersi da losche figure che egli frequentava” rilevando come anche il primo giudice abbia accertato che il chiamante aveva quel tipo di frequentazioni (ricorso, pag. 15).
9.3. Anche su questo punto il ricorso cade nel vuoto poiché, contrariamente a quanto sostenuto, è senza arbitrio che il primo giudice ha valutato la credibilità intrinseca della chiamata di correo e ne ha trovato conferme esterne nelle “voci” riferite dai testimoni e nella frequentazione e vicinanza di RI 1, in quanto consumatore, all’ambiente della droga.
Le considerazioni sviluppate in sentenza rendono infondata la critica secondo cui il primo giudice ha avuto una nozione giuridicamente errata della chiamata di correo. Il giudice di prime cure, al contrario, si è premurato di verificare che la chiamata di correo, cui ha riconosciuto semplice valore indiziante, fosse attendibile, concordante con altri indizi e inserita in modo logico e coerente in una narrazione completa, oltre che disinteressata ed ha cercato riscontri oggettivi esterni trovandoli nelle “voci” circolanti nel giro - che pur non fondandosi su percezioni dirette degli interessati, sono state riferite da ben cinque persone (i testimoni __________, cfr. AI 71; cfr., per la non arbitrarietà del procedimento, sentenza CCRP del 15.03.2001, inc. 17.2000.49, consid. 4c) - e nella frequentazione dell’ambiente legato alla droga da parte di RI 1.
In considerazione di tali elementi e della chiamata di correo (ritenuta lineare, coerente, costante e disinteressata), il primo giudice poteva dunque, senza cadere in arbitrio, considerare assodato lo spaccio di cocaina da parte di RI 1 per le quantità indicate da AC 1.
Anche su questo punto il ricorso va disatteso.
f) contestazioni in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale
10.1. Nell’ambito della commisurazione della pena, la ripetizione delle rapine (tentate e/o consumate) è stata ritenuta come indiziante di una colpa particolarmente grave dal primo giudice che ha sottolineato come gli autori “non si sono scoraggiati per l’esito negativo del tentativo di inizio gennaio, allorché l’AC 1 ha desistito” ma sono “tornati alla carica”, dimostrando “notevole pervicacia” visto che, dopo due tentativi falliti, “risoluti ed insistenti nel delinquere”, hanno preso di mira una persona più debole (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 42). Il giudice di prime cure ha, inoltre, dedotto dalla “ripetizione sistematica” di episodi di ebrietà al volante (“ben 4 nell’arco di due anni”) e dalla guida nonostante la revoca della patente che RI 1 ha manifestato “totale menefreghismo nei confronti delle regole e dell’autorità” ciò che - ha proseguito il primo giudice - denota “egoismo assoluto e nel contempo debolezza di carattere: lavorare è faticoso, e tenersi un lavoro è difficile quando ci si ubriaca costantemente e ci si fa di cocaina”. Da questa debolezza di carattere e poca voglia di lavorare - ha continuato il primo giudice - “derivano problemi economici e con le autorità, all’inizio in tema di circolazione stradale” e poi, via via crescendo, in altri temi visto che “se ha bisogno di soldi, si improvvisa rapinatore o vende qualche grammo di cocaina all’AC 1, se è ubriaco e/o senza licenza, guida comunque”. Sulla scorta di queste considerazioni, cui ha aggiunto il fatto che RI 1 non è stato trattenuto dal compiere altre infrazioni alla LCStr nemmeno dall’inchiesta, dall’emanazione dell’atto d’accusa e dal mese di carcerazione preventiva, il primo giudice ha ritenuto che “RI 1 se ne freghi, perché a lui probabilmente deve essere consentito tutto” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 42 e 43).
Valutando la questione della sospensione condizionale della pena, il primo giudice ha, dapprima, considerato che RI 1, quarantunenne, “avrebbe dovuto avere raggiunto da tempo l’età della piena maturità” e che “non vi è pertanto ragione di mostrare comprensione nei suoi confronti” a ragione dell’età rilevando come egli abbia consapevolmente scelto di condurre “uno stile di vita dissoluto, fatto di alcol e cocaina”. Il giudice di prime cure ha, poi, sottolineato che RI 1, nonostante avesse la possibilità di trovare un impiego quale cuoco/pizzaiolo, “si è presentato al dibattimento privo di occupazione e con prospettive di lavoro impalpabili e, perciò, con una situazione economica necessariamente precaria” (sentenza impugnata, consid. 27, pag. 43).
Ricordato che RI 1 non è incensurato e rilevato che nemmeno nell’ambito delle sue relazioni personali si ritrovano elementi di stabilità - RI 1 è separato dalla moglie, non può vedere con regolarità il figlio ed ha una relazione con una ragazza che, tuttavia, non risulta essere un “elemento realmente positivo di sostegno e di aiuto all’inserimento sociale”
Da questo scenario - colorato a tinte più fosche dal fatto che “ancora al dibattimento, negando con ostinazione di essere l’autore delle rapine in rassegna, RI 1 ha dimostrato nel modo più manifesto di non avere imparato nulla, di non essere disposto a fare autocritica e a distanziarsi dai reati commessi, e persino di ritenersi furbo nel proprio primitivo egoismo” (sentenza impugnata, consid. 27, pag. 44) - emerge, secondo il primo giudice, “un quadro complessivo privo di ogni spiraglio di luce, non essendovi alcun elemento positivo per la formulazione di una prognosi che non sia negativa”. Siccome RI 1 “manifesta chiari segnali di irriducibilità, di debolezza di carattere non emendabile” - continua il primo giudice - una pena detentiva da espiare sembra l’unica sanzione “ad effetto preventivo ed educativo” (sentenza impugnata, consid. 27, pag. 44).
10.2. Sulla questione, il ricorrente esordisce sottolineando “la scelta del giudice di formulare una prognosi positiva per chi, non presentandosi, ne ha potuto beneficiare” (ricorso pag 17) e continua rimproverando il primo giudice di non avere verificato - come, invece, la giurisprudenza federale gli impone di fare - se “combinare alla sospensione condizionale della pena una multa non sia sufficiente per distogliere l’imputato dal commettere nuove infrazioni” (ricorso, pag. 17 e 18). Inoltre, RI 1 rimprovera al giudice di prime cure di avere fondato la prognosi negativa essenzialmente sul fatto che egli ha mentito senza prendere in considerazione tutti gli altri elementi pertinenti. Inoltre, sostiene che è a torto che il primo giudice ha ritenuto che egli “conduce uno stile di vita fatto di alcol e cocaina” visto che “nell’anno precedente al processo non risulta alcun consumo di stupefacenti” e che è altrettanto a torto che gli ha rimproverato di non avere alcuna attività lavorativa visto che egli lavora facendo “sostituzioni mandato da agenzie interinali” e che è “in parola per un impiego in __________, non sapendo indicare il nome di un ristorante attualmente in ristrutturazione in un rustico”. Inoltre - continua il ricorrente - il giudice non ha minimamente considerato che lui ha una sorella a __________ ed un figlio a __________. Infine
10.3. Ai sensi dell’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106 (cpv. 4).
Giusta l’art. 43 CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (cpv. 3).
Il primo giudice, infliggendo a RI 1 una pena detentiva di 18 mesi, aveva dunque la possibilità di sospendere l’esecuzione della pena sia integralmente che in modo parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.2; STF del 18 gennaio 2008, inc. 6B_664/2007, consid. 3.2.2).
10.4. Le condizioni che permettono la concessione della sospensione condizionale della pena, ovvero le prospettive di emendamento dell’autore, sono le medesime sia per la concessione della sospensione condizionale integrale che parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1; STF del 18 gennaio 2008, inc. 6B_664/2007, consid. 3.2.1).
La concessione della sospensione condizionale della pena rappresenta ormai la regola, da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa. In caso di dubbio prevale il differimento dell’esecuzione della pena (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2 pag. 5-6; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.). In sintesi, mentre il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2; Kuhn, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive) più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato (come voleva l’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP), ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva (Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Uberblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.1. pag. 38-39). Riassumendo, il nuovo diritto pone delle condizioni meno severe quanto al pronostico per la concessione della sospensione: il vecchio diritto esigeva un pronostico favorevole, mentre per il nuovo diritto è sufficiente che non ci sia un pronostico sfavorevole e la sospensione della pena è la regola, alla quale non si può derogare salvo, per l’appunto, in presenza di un pronostico sfavorevole (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2 pag. 5-6; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2).
Quando la prognosi è sfavorevole, deve essere esclusa anche la possibilità di sospendere parzialmente la pena: in effetti, se non ci si può aspettare che l’autore possa essere influenzato in qualche modo da una sospensione completa o parziale, la pena deve essere interamente espiata (DTF 134 IV 1, consid. 5.3.1; STF del 18 gennaio 2008, inc. 6B_664/2007, consid. 3.2.1).
Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere a una valutazione globale. Per la decisione in merito alla sospensione non devono, quindi, essere determinanti esigenze punitive o riflessioni legate alla prevenzione generale, bensì criteri quali le circostanze specifiche del reato, la personalità dell’autore e gli effetti della pena sulla sua vita futura (FF 1999 1730).
Devono essere, in questo senso, considerati gli stessi elementi di giudizio sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; STF 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008). Occorre, quindi, considerare le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato e la sua reputazione al momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), segnatamente il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF del 18 gennaio 2003, inc. 6B_664/2007, consid. 3; STF del 12 marzo 2003, inc. 6S.477/2002).
L’assunzione da parte dell’autore delle proprie responsabilità è pure da considerare (STF 6B_171/2007 del 23 luglio 2007), per quanto non sia di per sé né l’unico elemento da considerare per giungere ad una valutazione della prognosi né sia il criterio determinante nella determinazione della prognosi che deve essere il risultato di un esame spassionato ed equilibrato di tutti gli elementi che entrano in linea di conto (STF 6S.762/1999 del 19 gennaio 2000; DTF 115 IV 85; 101 IV 257; 94 IV 51; 82 IV 5).
Nemmeno precedenti per reati dello stesso tipo bastano, da soli, ad escludere la possibilità di concedere al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 85; 100 IV 133, consid. 1d, pag. 137; 98 IV 76 consid. 2, p. 82; cfr., pure, Roland Schneider/Roy Garré, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., art. 42 n. 59).
Oltre i precedenti e il carattere dell’interessato, l’assunzione o meno di un impegno lavorativo e, quando è il caso, il suo comportamento sul posto di lavoro costituisce un elemento essenziale per la prognosi. La sospensione condizionale può essere negata solo se, malgrado un comportamento soddisfacente sul posto di lavoro, indizi contrari concreti e importanti prevalgono nel quadro di una valutazione globale, in modo tale da escludere una prognosi favorevole (DTF 102 IV 62; 117 IV 3).
La prognosi deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire il carattere dell’accusato e le sue chances di ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è indispensabile un esame globale della personalità dell’autore. Il giudice di merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento; nell’esercitarlo è peraltro tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili.
Non è consentito, in particolare, attribuire a determinate circostanze un rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al contempo altre, anch’esse entranti in linea di conto (STF 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008, consid. 3.1.1.; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.1.; DTF 128 IV 193 consid. 3a; DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291).
Nel caso di pene che entrano nel campo di applicazione sia dell’art. 42 CP che dell’art. 43 CP, la sospensione integrale della pena costituisce la regola, e la sospensione parziale l’eccezione (STF del 18 gennaio 2008, inc. 6B_664/2007, consid. 3.2.3.2).
Se vi sono dei forti dubbi in merito al comportamento futuro dell’autore, in particolare con riferimento a condanne precedenti, il giudice può pronunciare una pena parzialmente sospesa, piuttosto che interamente sospesa, e ciò anche se i suoi dubbi non sono sufficienti ad emettere una prognosi negativa (STF del 18 gennaio 2008, inc. 6B_664/2007, consid. 3.2.3.2). Tuttavia, l’espiazione parziale di una pena privativa di libertà deve essere indispensabile al fine di migliorare le prospettive di emendamento del condannato; ciò non è il caso se la concessione della sospensione integrale della pena, combinata con una pena pecuniaria o una multa (art. 42 cpv. 4 CP) si rivela sufficiente dal profilo della prevenzione speciale; il giudice è tenuto ad esaminare preliminarmente questa possibilità (STF del 18 gennaio 2008, inc. 6B_664/2007, consid. 3.2.3.2).
Il giudice deve inoltre motivare la sua decisione in modo sufficiente (cfr. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se egli ha tenuto in debito conto tutti gli elementi pertinenti ed il modo in cui li ha apprezzati (DTF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; STF 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008, consid. 3.1.1; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.1).
10.5. Nella fattispecie va determinato se il primo giudice ha violato il diritto federale nel valutare negativamente la prognosi di RI 1.
Non risulta anzitutto - contrariamente a quanto esposto nel gravame - che per fondare la sua prognosi il primo giudice si sia fondato solo sul fatto che RI 1 ha mentito.
Emerge dal considerando dedicato alla formulazione della prognosi che, in realtà, il primo giudice ha preso in considerazione nel suo esame gli elementi indicati dalla giurisprudenza. Nella sentenza impugnata è stato infatti tenuto conto della situazione personale del condannato (che, per il primo giudice, si riassume nell’età matura di RI 1, nel fatto che, per sua scelta, egli non ha un’occupazione e vive in una situazione economica precaria, il suo stile di vita dissoluto con uso di stupefacenti e abuso di sostanze alcoliche, la mancanza di legami famigliari e affettivi stabili), dell’atteggiamento generale (caratterizzato, sempre per il primo giudice, da una grave indifferenza nei confronti delle regole normalmente riconosciute, da una totale incapacità di autocritica e da un primitivo egoismo) e della debolezza di carattere di RI 1 (che indulge nell’assumere sostanze alcoliche e stupefacenti) nonché dei suoi precedenti penali (due condanne in Italia per emissione di assegni a vuoto e porto d’armi abusivo e una condanna in Svizzera per guida in stato d’ebrietà) e del fatto che, dopo la carcerazione preventiva e in attesa del dibattimento, egli ha nuovamente delinquito (guidando in due occasioni senza patente, ubriaco e sotto l’influsso di stupefacenti). Il fatto che nemmeno al dibattimento RI 1 abbia voluto farsi carico dei propri atti è stato, dunque, soltanto un ulteriore elemento negativo che il primo giudice ha aggiunto agli altri da lui individuati.
Come risulta da quanto sopra evidenziato, contrariamente a quanto preteso nel ricorso, nella formulazione della prognosi il primo giudice ha considerato anche le relazioni personali e familiari di RI 1 giudicandole, però, non sufficientemente salde da poter essere per il condannato un elemento di stabilità o di sostegno: contro questa valutazione il ricorrente nulla ha addotto così che essa lega questa Corte.
E’, invece, a ragione che il ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere correttamente valutato la sua situazione lavorativa. In effetti, è arbitrariamente che il primo giudice ha ritenuto che RI 1 non lavora (“si è presentato al dibattimento privo di occupazione”) poiché il contrario risulta dall’accertamento - fatto al consid. 1 della sentenza impugnata (pag 17) - secondo cui il condannato lavora “tramite agenzia, 4 volte alla settimana a __________”. Di conseguenza, nemmeno può essere condiviso il giudizio del primo giudice secondo cui RI 1 si è presentato al dibattimento privo di occupazione, poiché “lavorare è faticoso” e perché “per sua scelta, preferisce condurre uno stile di vita dissoluto, fatto di alcol e cocaina” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 42, consid. 27 pag. 43). Il fatto che RI 1 si rechi a Giubiasco quattro volte alla settimana per effettuare lavori interinali è, comunque, al di là della precarietà insita in un’occupazione interinale, un elemento positivo di cui il primo giudice non ha tenuto conto. Parimenti, il giudice ha mancato di considerare - come, invece, avrebbe dovuto - che RI 1 non ha alle spalle un passato di ozio: risulta, infatti, dagli accertamenti di cui al consid. 1 della sentenza impugnata che il condannato ha lavorato prima come calzolaio, poi, come pizzaiolo e, infine, prima di affidarsi all’agenzia di lavoro temporaneo, come imbianchino/autista per AC 1. E, infine, il primo giudice ha mancato di considerare - ciò che avrebbe dovuto portarlo a sfumare il suo giudizio secondo cui RI 1 è incapace di autocritica e preferisce al lavoro una vita d’ozio e di dissolutezza - che il condannato ha dichiarato di non volere riprendere l’attività di pizzaiolo (che non avrebbe difficoltà a reperire) non perché “lavorare è faticoso” ma “per rimanere lontano dalla vita notturna e più in generale dai ristoranti per non bere” (AI 59, verb. PP 22 febbraio 2007, pag. 3 citato al consid. 1 della sentenza impugnata).
Altrettanto a ragione il ricorrente ha rimproverato al primo giudice di non avere correttamente valutato la questione del suo consumo di stupefacenti: in effetti, l’accertamento secondo cui RI 1 è tuttora un consumatore di stupefacenti cozza con le emergenze istruttorie da cui non risultano più consumi di stupefacenti a partire dal 2009. Ne deriva che anche il giudizio espresso in prima sede sulla debolezza di carattere di RI 1 e sul suo stile di vita dissoluto va relativizzato poiché esso è stato fondato sull’accertamento - come visto, arbitrario - secondo cui RI 1, oltre che abusare di bevande alcoliche, continua a fare uso di stupefacenti.
Queste precisazioni non bastano certo a dipingere un quadro idilliaco della situazione. Rimangono, quali pesanti elementi di preoccupazione, i precedenti di RI 1 e, soprattutto, il fatto che, nell’arco di un paio d’anni, egli si è reso autore colpevole di più reati che non possono essere banalizzati e il fatto che egli ha delinquito (guidando l’8 novembre 2009 nonostante la revoca della licenza e in stato di inattitudine e, poi, ancora, il 17 aprile 2009 guidando nelle stesse condizioni) anche mentre era in attesa di processo, dopo avere scontato un mese di detenzione preventiva. Tuttavia, le precisazioni di cui s’è detto indicano come la conclusione del primo giudice secondo cui dagli atti emerge “un quadro complessivo privo di ogni spiraglio di luce” e secondo cui “RI 1 manifesta chiari segnali di irriducibilità, di debolezza di carattere non emendabile a fronte di che una sanzione detentiva da espiare appare l’unica soluzione eventualmente atta a garantire il futuro rispetto delle leggi da parte sua mentre che al contrario una sanzione sospesa non potrebbe esplicare alcun effetto preventivo e educativo” (sentenza impugnata, consid. 27, pag. 44) è frutto di una lettura eccessivamente pessimista degli atti.
In realtà, ritenuto che il condannato ha comunque dimostrato una certa voglia di lavorare (o, perlomeno, la consapevolezza della necessità di avere un’attività lavorativa) e, in qualche modo (allontanandosi dai ristoranti), di avere anche una certa consapevolezza della necessità di stare lontano dall’alcol, RI 1 presenta una situazione al limite, con forti segnali di preoccupazione ma anche con elementi positivi che il primo giudice ha totalmente misconosciuto e, pertanto, non è ancora tale da giustificare il “quadro complessivo privo di ogni spiraglio di luce” dipinto dal primo giudice ed imporre la formulazione di una prognosi negativa (significativo, del resto, è il fatto che lo stesso PP aveva dichiarato di non opporsi alla sospensione parziale della pena). E meglio, gli atti ancora non indicano con sufficiente certezza che soltanto una pena da espiare potrebbe fungere da deterrente in relazione a possibili futuri comportamenti delinquenziali. Ricordato come, dopo la nota modifica legislativa, la concessione della sospensione condizionale della pena rappresenti la regola, da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa e che in caso di dubbio prevale il differimento dell’esecuzione della pena (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2 pag. 5-6; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.) e ricordato che la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, se vi sono dei forti dubbi in merito al comportamento futuro dell’autore, in particolare con riferimento a condanne precedenti, il giudice può pronunciare una pena parzialmente sospesa, piuttosto che interamente sospesa, e ciò anche se i suoi dubbi non sono sufficienti ad emettere una prognosi negativa (STF del 18 gennaio 2008, inc. 6B_664/2007, consid. 3.2.3.2), in concreto il rifiuto della concessione della sospensione condizionale appare contrario al diritto federale. Ritenuto, d’altro lato, che, vista la serietà degli elementi di preoccupazione indicati e la gravità della colpa, una pena sospesa assortita di una multa risulta manifestamente insufficiente nell’ottica delle prospettive di emendamento futuro di RI 1, alla pena inflitta dal primo giudice deve essere applicata una sospensione condizionale parziale: la parte da scontare é fissata - ritenuto il principio secondo cui, nella fissazione della durata della parte di pena da scontare e di quella sospesa, il giudice, che pure dispone di un ampio potere di apprezzamento, deve tener conto in modo appropriato della colpa dell’autore e fissare il rapporto fra le due parti di pena in modo da tenere equamente conto sia della prognosi che della colpa nel senso che quanto più la prognosi è favorevole e quanto meno l’atto appare biasimevole, tanto più grande deve essere la parte di pena sospesa (DTF 134 IV 1, consid. 5.6; STF del 22 gennaio 2008, inc. 6B_714/2007, consid. 3.2.; STF del 18 gennaio 2008, inc. 6B_664/2007, consid. 3.2.4; STF dell’11 gennaio 2008, inc. 6B_513/2007, consid. 3.2) - in 9 mesi mentre i rimanenti 9 mesi sono sospesi condizionalmente (così come, peraltro, chiesto dal PP in aula) e al condannato é impartito un periodo di prova di 4 anni.
g) contestazioni riguardanti la confisca
11.1. Il primo giudice ha ordinato la confisca sia della bilancia elettronica in quanto “manifestamente strumentale alle infrazioni e contravvenzioni LFStup”, sia dell’apparecchio antiradar, considerato, come i due coltelli a serramanico, “corpo di reato” (sentenza impugnata, consid. 29, pag. 44-45).
11.2. Il ricorrente ritiene che la confisca degli oggetti menzionati violi l’art. 69 CP, in quanto “solo gli instrumenta sceleri possono essere confiscati” (ricorso, pag. 19).
La sentenza del primo giudice non dice nulla “sul ruolo della bilancia nei fatti”, non determina il modus operandi nell’ambito della condanna per spaccio di stupefacenti e non si confronta con l’affermazione secondo cui l’oggetto era un ricordo del __________, di quando RI 1 si occupava di prestiti contro preziosi (ricorso, pag. 19).
Per quel che riguarda l’apparecchio antiradar, non essendone stato accertato il funzionamento, esso non può essere considerato strumento di reato (ricorso, pag. 19).
11.3. Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.
Il pericolo creato o costituito dall’instrumenta sceleris può essere inerente all’oggetto in quanto tale o all’utilizzo che il suo detentore può ancora farne. In quest’ultima ipotesi, è sufficiente che il pericolo di un suo successivo utilizzo delittuoso appaia verosimile e che - in applicazione del principio della proporzionalità cui ogni confisca deve attenersi (Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB 58 ff., in: ZStrR 113/ 1995 pag. 328; Trechsel et al., Praxiskommentar, nota 7 ad art. 69 CP) - questo pericolo non possa essere sviato se non con la confisca dell’oggetto (DTF 124 IV 121 consid. 2a; 117 IV 345 consid. 2a; 116 IV 117 consid. 2a).
E’, in particolare, il caso quando l’oggetto è stato acquistato proprio per commettere la o le infrazioni (DTF 114 IV 98), quando esso è stato più volte utilizzato a fini delittuosi (DTF 81 IV 217) o ancora quando di esso può venire fatto solo un uso pericoloso (DTF 116 IV 117 consid. 2a). In applicazione di questi principi, il TF ha confermato la confisca di alambicchi destinati alla produzione di assenzio ritenuto che, visto l’utilizzo sin lì fatto, poteva essere escluso un loro futuro utilizzo lecito (DTF 81 IV 217). E’ pure stata confermata la confisca di dischi e riviste a carattere razzista la cui sola esistenza bastava a lasciar sussistere un rischio per l’ordine pubblico (DTF 124 IV 121 consid. 2c). Per contro, il TF ha ritenuto sproporzionata la confisca di una vettura il cui guidatore era stato condannato ad una pena di 7 mesi di detenzione per ebrietà al volante (sentenza non pubbl. 16.7.1984 citata in STF 14.2.2000 1P.31/2000). E’ stata parimenti ritenuta contraria al principio di proporzionalità la confisca della vettura di un trafficante di droga nella misura in cui non era stato provato che essa era stata acquistata per il traffico (STF non pubbl. 13.9.1991 consid. 3b citata in STF 14.2.2000 1P.31/2000).
11.4. Per quel che riguarda la confisca della bilancia elettronica, nella sentenza impugnata non vi sono motivazioni a sostegno del provvedimento. Al di là della apodittica dichiarazione secondo cui la stessa sarebbe “manifestamente strumentale alle infrazioni e contravvenzioni LFStup”, il primo giudice non ha accertato né che la bilancia sia stata acquistata proprio per commettere infrazioni alla LFStup, né che essa sia stata utilizzata (più volte) a fini delittuosi. In queste condizioni, ritenuto, peraltro, il possesso della bilancia non è nemmeno stato ritenuto un elemento indiziante il coinvolgimento di RI 1 nei reati legati agli stupefacenti, la sua confisca è infondata ed essa deve, pertanto, essere restituita all’avente diritto.
Per quel che concerne la censura riferita al funzionamento dell’apparecchio antiradar si rinvia alle considerazioni esposte al consid. 8.4; di conseguenza, la confisca dell’oggetto in quanto corpo del reato del appare del tutto giustificata e proporzionata.
Su questo punto, la censura deve essere respinta.
h) contestazioni riguardanti la suddivisione della tassa di giustizia e delle spese processuali
La censura non merita tutela, ritenuto che gran parte delle spese di inchiesta preliminare sono da attribuire ai reati di rapina, commessi in correità da RI 1 ed AC 1. Una diversa suddivisione delle spese e una maggior individualizzazione delle stesse comporterebbe semmai un maggior onere per RI 1, che si è reso colpevole di un numero di reati superiore rispetto ad AC 1.
i) oneri processuali
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza:
"3.1.1. l’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 9 (nove) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto, ovvero per 9 (nove) mesi , la pena è da espiare.”
il dispositivo n. 5 della sentenza è modificato nel senso che la bilancia elettronica Tanita è dissequestrata e va riconsegnata a RI 1.
Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente in ragione di 2/3.
Per il resto essi sono a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 400.- per ripetibili (ridotte).
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.