Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2025.25
Entscheidungsdatum
02.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n. 11.2025.25 11.2025.26 11.2025.56 11.2025.57 11.2025.80

Lugano 2 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Giamboni e Jaques

cancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2024.25 (filiazione: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 16 maggio 2024 da

AP1, G______ (patrocinata dall'avv. PA1, L______)

contro

AO1, G______ (patrocinato dall'avv. PA2, L______),

e nella causa SE.2024.38 (filiazione) tra le medesime parti,

giudicando sull'appello del 10 marzo 2025 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 25 febbraio 2025 (inc. 11.2025.25) e sulla contestuale istanza di provvigione ad litem, in subordine di gratuito patrocinio (inc. 11.2025.26),

e sull'appello dell'11 giugno 2025 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 2 giugno 2025 (inc. 11.2025.56) e sulla contestuale istanza di provvigione ad litem, in subordine di gratuito patrocinio (inc. 11.2025.57),

così come sull'appello incidentale del 17 luglio 2025 presentato da AO1 contro quest'ultimo decreto (inc. 11.2025.80);

Ritenuto

in fatto: A. Dalla relazione tra AO1 (1978) e AP1 (1977), già madre di R______ (2003) e A______ (2006), sono nati il __ ___ 2014 Su____ e il _ ______ 2017 S_____. A quel tempo i genitori vivevano insieme. Il 16 gennaio 2015 l'Autorità regionale di protezione 12 ha approvato una convenzione in cui – tra l'altro – AO1 si impegnava a versare un contributo alimentare per Su______ variante da fr. 400.– a fr. 700.– mensili indicizzato (assegni familiari non compresi), obbligo sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Un'analoga convenzione non è stata per contro conclusa per S_____. La vita in comune dei genitori è cessata a giugno 2024. AP1, di formazio­ne disegnatrice del genio civile AFC, ha maturato esperienze professionali quale segretaria. Interrotta l'attività lucrativa dopo la nascita di Su______, essa si è dedicata alla cura dei figli e al governo della casa fino al marzo 2023 quando ha ripreso a lavora­re, inizialmente quale addetta alle pulizie (al 10% e dal gennaio 2024 al 10%) per l'I______ P______ di C______ K______ di G______ e dal gennaio 2025 quale impiegata di commercio al 50% per la S____ SA di Ri______. AO1 lavora dall'aprile del 2023 quale gestore dell'infrastruttura IT per Ba____ a B______.

B. Il 16 maggio 2024 AP1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per un tentativo di conciliazione nei confronti di AO1, con contestuali richieste cautelari, per ottenere l'affidamento dei figli con l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, la disciplina del diritto di visita paterno e contributi alimentari per importi varianti fra fr. 1850.– e fr. 1327.– mensili (assegni familiari non compresi), per ogni figlio, oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, la concessione del gratuito patrocinio. Con ordinanza del 17 maggio 2024 il Pretore ha disgiunto la procedura di conciliazione (inc. CM.2024.53) dal procedimento cautelare (inc. CA.2024.25). Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, l'11 giugno 2024 il Pretore ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire.

C. L'11 giugno 2024 si è tenuto il contraddittorio cautelare, nel cui ambito AO1 ha sollecitato la custodia alternata dei figli (al 50% da ciascun genitore) con esercizio congiunto dell'autorità parentale e ha offerto un contributo alimentare di

fr. 683.– mensili per Su____ e uno di fr. 583.– mensili per S_____ (assegni familiari compresi) oltre all'assunzione diretta “di tutti i costi dei figli (in particolare spese di cassa malati, mediche, scolastiche, hobby, telecomunicazioni, ad eccezione delle attività or-ganizzate con la madre)”, avversando ogni altra richiesta. In co­da all'udienza il Pretore ha impartito all'istante un termine di 15 giorni per presentare una replica scritta e ha omologato un accordo provvisorio dei genitori sui diritti di visita paterni. In un memoriale del 10 luglio 2024 l'istante ha confermato le sue doman­de salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare per i figli (importi varianti fra fr. 1951.03 e fr. 2500.– mensili, oltre assegni familiari). Il convenuto ha duplicato l'8 agosto 2024 mantenendo il suo punto di vista tranne rivalutare l'offerta di contributo di man­tenimento a fr. 833.– mensili per Su___ e a fr. 733.– mensili per S_____ (assegni familiari compresi) oltre a formulare richieste di giudizio subordinate nel caso di custodia esclusiva della madre.

D. All'udienza del 2 ottobre 2024 indetta per la continuazione del contradittorio, entrambe le parti hanno offerto prove. L'istruttoria, avviata seduta stante, è stata chiusa il 15 novembre 2024 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 gennaio 2025 l'istante ha proposto la custodia alternata dei figli (65% alla madre e 35% al padre o – in subordine – 50% ciascuno), con esercizio congiunto dell'autorità parentale, la disciplina dei periodi di vacanza con lo­ro e l'istituzione di una curatela educativa in favore dei minori, e ha rivendicato un contributo alimentare per i figli in importi compresi fra fr. 1114.65 e fr. 2677.70 mensili, aumentando la richiesta di provvigione ad litem a fr. 14 336.40. Nel suo allegato del­l'8 gennaio 2025 il convenuto ha riaffermato le sue domande sal­vo ridurre l'offerta di contributo di mantenimento, segnatamente in caso di custodia alternata a fr. 803.– mensili per Su__ e a fr. 703.– mensili per S_____ (assegni familiari compresi).

E. Con decreto cautelare del 25 febbraio 2025 il Pretore ha disposto la custodia alternata dei figli, definendo i tempi di permanen­za dei minori da ciascun genitore, ha lasciato l'autorità parentale in comune e ha obbligato AO1 a versare i seguen­ti contributi alimentari (oltre agli assegni familiari e all'assegno di famiglia di fr. 125.–):

da luglio a dicembre 2024:

fr. 2460.– mensili per Su___,

fr. 2260.– mensili per S_____;

dal 1° gennaio al 28 febbraio 2025:

fr. 1655.– mensili per Su___,

fr. 1455.– mensili per S_____;

dal 1° marzo al 31 dicembre 2025:

fr. 1090.– mensili per Su___,

fr. 985.– mensili per S_____;

dal 1° gennaio 2025 in poi:

fr. 780.– mensili per Su___,

fr. 675.– mensili per S_____.

Egli ha poi dichiarato priva d'interesse la richiesta di provvigione ad litem e ha negato all'istante il benefico del gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 1780.– sono state poste per tre quarti a carico dell'istante e per un quarto a carico del convenuto, al quale l'istante è stata tenuta a rifondere fr. 4050.– per ripetibili ridotte.

F. Contro il decreto cautelare appena citato AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 10 marzo 2025 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di aumentare il contributo alimentare a fr. 1953.40 mensili per Su______ e a fr. 1753.40 mensili per S_____ dal gennaio a febbraio 2025, poi a fr. 1352.80 mensili per Su______ e a fr. 1242.80 mensili per S_____ dal marzo 2025 in avanti (assegni familiari non compresi), così come di accogliere la richiesta di provvigione ad litem o, in subordine, quella di gratuito patrocinio. Contestualmente essa ha postulato l'obbligo per il convenuto di versarle una provvigione ad litem di fr. 5000.– per la procedura di appello o, in subordine, la concessione del gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2025 AO1 conclude per la reiezione dell'appello avversando altresì la richiesta di provvisio ad litem (inc. 11.2025.25/26).

G. Nel frattempo, il 9 ottobre 2024, AP1 ha promosso l'azione di merito davanti al medesimo Pretore per ottenere la custodia esclusiva dei figli (riservato il diritto di visita paterno) con esercizio congiunto dell'autorità parentale e un contributo di mantenimento per Su______ e S_____ dal 1° luglio 2024 fino al termine della rispettiva adeguata formazione (di importi varianti fra fr. 1868.– mensili e fr. 2500.– mensili, oltre assegni familiari), co­sì come una provvigione ad litem di fr. 10 000.– o in subordine la concessione del gratuito patrocinio. Nella sua risposta del 9 dicembre 2024 AO1 ha sollecitato la custodia alternata dei figli (al 50% presso ciascun genitore), si è offerto di assumere “tutti i costi dei figli” e di versare un contributo alimentare per Su______ di fr. 804.– mensili e per S_____ di fr. 704.– mensili (assegni familiari non compresi) e ha avversato la richiesta di provvigione ad litem, formulando altresì conclusioni subordinate in ca­so di affidamento esclusivo dalla madre. Il 10 marzo 2025 l'attri­ce ha sollecitato la semplificazione del processo in virtù dell'art. 125 CPC nel senso di sospendere la procedura in attesa di una decisione sulla provvigione ad litem o sul gratuito patrocinio, richiesta avversata dal convenuto il 17 marzo 2025. In memoriali spontanei del 28 marzo, 11 aprile e 23 aprile 2025 le parti hanno ribadito le loro posizioni (inc. SE.2024.38).

H. Statuendo con decreto cautelare del 2 giugno 2025 il Pretore, per tenere conto dei costi di patrocinio, ha modificato la suddivisione fra le parti della quota di eccedenza dei figli, aumentando i contributi alimentari provvisionali dovuti da AO1 nel seguente modo (oltre agli assegni familiari e all'assegno di famiglia di fr. 125.–):

da giugno a dicembre 2025:

fr. 1190.– mensili per Su___,

fr. 1085.– mensili per S_____;

dal 1° gennaio 2026 al 28 febbraio 2027:

fr. 880.– mensili per Su___,

fr. 775.– mensili per S_____;

dal 1° marzo 2027 in poi:

fr. 780.– mensili per Su___,

fr. 675.– mensili per S_____.

L'istanza di sospensione del procedimento e la richiesta di gratuito patrocinio formulate dall'attrice sono state respinte. Non sono state prelevate spese processuali né assegnate ripetibili. Contestualmente il Pretore ha assegnato all'attrice un termine di 20 giorni per presentare la replica.

I. Anche contro tale decreto cautelare AP1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 giugno 2025 per ottenere in riforma del giudizio impugnato l'aumento dei contributi di mantenimento a fr. 1352.80 mensili per Su______ e a fr. 1242.80 mensili per S_____ da marzo 2025 in poi, l'obbligo per il convenuto di ver­sare una provvigione ad litem di fr. 14 336.40 o in subordine l'am­missione al gratuito patrocinio. Contestualmente essa sollecita anche per la proceduta di appello una provvigione ad litem di fr. 5000.– o l'ammissione al gratuito patrocinio (inc. 11.2025.25/26). Nella sua risposta del 17 luglio 2025 AO1 propo­ne di respingere l'appello, contestando la provvigione di causa, e con appello incidentale chiede di ridurre i contributi di mantenimento da giugno a dicembre 2025 per Su______ a fr. 1141.– mensili e per S_____ a fr. 1036.– mensili (assegni non compresi), da gennaio 2026 a febbraio 2027 per Su______ a fr. 655.– mensili e per S_____ a fr. 550.– mensili e da marzo 2027 in poi per Su______ a fr. 455.– mensili e per S_____ a fr. 350.– mensili, oltre agli assegni per figli e a fr. 125.– mensili ciascuno (inc. 11.2025.80). Non sono state chieste osservazioni per l'appello incidentale.

Considerando

in diritto: 1. Gli appelli in esame sono diretti contro due decreti cautelari emanati nel quadro della medesima azione di mantenimento, l'uno in esito a un'istanza di provvedimenti cautelari presentata contestual­mente all'istanza per il tentativo di conciliazione e l'altro emesso dopo l'inoltro della petizione. Si giustifica così di congiungere le procedure, fondate essenzialmente sul medesimo complesso di fatti, e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). I due appelli di AP1 inoltre vanno esaminati in parallelo, le censure da lei sollevate essendo sostanzialmente identiche.

  1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare dei contributi provvisionali in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, il decreto cautelare del 25 febbraio 2025 è stato notificato alla patrocinatrice dell'istante il giorno seguente (tracciamento dell'invio n. ..__.__, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 8 marzo 2025, salvo protrarsi al lune­dì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 10 mar­zo 2025, ultimo giorno utile, l'appello in questione è pertanto ricevibile. Il decreto cautelare del 2 giugno 2025 è stato notificato alla legale dell'attrice il 4 giugno 2025 (tracciamento dell'invio n. ...____., agli atti). Inoltrato l'11 giugno 2024 anche tale rimedio è ammissibile. Sull'ammissibilità dell'appello incidentale si tornerà in appresso (sotto, consid. 20).

  2. Al primo appello AP1 acclude i conteggi di stipendio di gennaio e febbraio 2025, mentre il 18 marzo 2025 essa ha prodotto un articolo pubblicato su <_> il ___ 2025 (“Ba__, un'iniezione di 60 milioni nelle casse ticinesi”) e uno pubblicato sul ____ il ___ 2025 (“Il 2024 è stato il secondo miglior anno di sempre”). Il 21 maggio 2025 essa ha chiesto altresì l'edizione dal convenuto dei conteggi di stipendio di marzo e aprile 2025. Da parte sua, alle osservazioni del 12 maggio e del 17 luglio 2025, AO1 ha allegato il conteggio di stipendio di febbraio 2025, un bonifico TWINT del 31 ottobre 2024 e le fatture di conguaglio delle imposte cantonale, federale e comunali del 2023. Tutta la documentazione prodotta è ammissibile, litigiosi in concreto essendo contributi alimentari per minorenni. Nuovi documenti e nuovi fatti sono proponibili così senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione e vanno presi in esame nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Quanto alla richiesta di edizione formulata dall'appellante, come si vedrà in appresso (sotto, consid. 8b), i conteggi di stipendio del convenuto di marzo e aprile 2025 non sono di rilievo ai fini del giudizio di modo che non si giustifica assumerli.

  3. Secondo l'art. 303 cpv. 1 CPC se, come in concreto, il rapporto di filiazione è accertato, il convenuto può essere obbligato a depositare o a pagare provvisoriamente adeguati contributi di mantenimento per il figlio. La richiesta di provvedimenti cautelari è tuttavia ammissibile solo dal momento in cui è inoltrata la causa principale (RtiD II-2024 pag. 700 consid. 7 con numerosi riman­di). Nella fattispecie tale requisito è dato, l'istanza cautelare del 16 maggio 2024 essendo stata presentata contestualmente a quella di conciliazione per l'azione di merito, promossa nel frattempo. A seguito dell'emanazione del decreto cautelare del 2 giu­gno 2025, il quale con effetto dal giugno 2025 ha sostituito l'assetto contributivo precedentemente stabilito, l'appello del 10 mar­zo 2025 è quindi divenuto parzialmente privo di oggetto.

  4. Giova altresì rammentare che, analogamente alla procedura di divorzio (cfr. RtiD II-2024 pag. 600 in alto), anche nelle procedu­re di mantenimento tra genitori non sposati, se i contributi per la durata del procedimento sono stati fissati nell'ambito di misure cautelari, nella decisione finale non possono essere riconosciuti contributi di mantenimento diversi per il periodo di validità dei provvedimenti cautelari. I contributi alimentari stabiliti nella decisione finale si applicano in tal caso solo a partire dal suo passaggio in giudicato (sentenza del Tribunale federale 5A_712/2021 del 23 maggio 2022 consid. 7.3.2 in: FamPra.ch 2022 pag. 1029).

I. Sui contributi alimentari provvisionali dal 1° gennaio 2025

  1. Nel primo decreto cautelare il Pretore ha determinato anzitutto il reddito del convenuto in fr. 11 300.– mensili netti per il 2024 (comprese la tredicesima e il bonus, già dedotti gli assegni per figli e l'assegno familiare) e in fr. 9500.– mensili netti dopo di al-lora (senza il bonus). Egli ha poi appurato il fabbisogno minimo di lui in complessivi fr. 5430.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati LaMal e LCA fr. 399.10, partecipazione spese mediche fr. 267.–, pigione con spese accessorie fr. 2020.–, posteggio fr. 100.–, assicurazione mobilia e RC privata fr. 29.90, spese di trasferta fr. 131.35, pasti fuori casa fr. 200.–, terzo pilastro fr. 588.–, telecomunicazioni fr. 113.– e onere fiscale fr. 379.–), aumentato a fr. 5585.– mensili dal 1° marzo 2025 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1275.– in ragione della custodia alternata dei figli, adattamento del premio della cassa malati LaMal e LCA a fr. 547.20 e dell'assicurazione mobilia e RC privata a fr. 35.–). Quanto all'istante, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 820.– mensili nel 2024, lo ha stimato in fr. 2250.– mensili dal 1° gennaio 2025 e ne ha imputato uno ipotetico di fr. 3300.– mensili dal 1° gennaio 2026. Egli ha poi valutato il fabbisogno minimo di lei in fr. 3125.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, premio della cassa malati LaMal e LCA fr. 365.85, quota pigione con spese accessorie fr. 1150.–, assicurazione mobilia e RC privata fr. 25.05, imposta di circolazione fr. 36.75, assicurazione auto fr. 95.– e telecomunicazioni fr. 100.–), ridotto a fr. 3035.– mensili dal 1° marzo 2025 (minimo esistenzia­le del diritto esecutivo fr. 1275.– in ragione della custodia alternata dei figli, adattamento del premio della cassa malati LaMal e LCA a fr. 383.25 e dell'assicurazione auto a fr. 65.–).

Relativamente ai figli, il primo giudice ha stabilito il fabbisogno minimo di Su___ in fr. 740.– mensili arrotondati per il 2024 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio della cas­sa malati LaMal e LCA fr. 128.45, costo dell'alloggio fr. 287.50, quota onere fiscale fr. 50.–, dedotti l'assegno per figli di fr. 200.– e metà dell'assegno familiare di fr. 125.–), aumentato a fr. 750.– mensili dal marzo 2025 (adattamento per aumento del premio della cassa malati) e il fabbisogno minimo di S_____ in fr. 540.– mensili arrotondati per il 2024 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, premio della cassa malati LaMal e LCA fr. 127.70, costo dell'alloggio fr. 287.50, quota onere fiscale fr. 50.–, dedotti l'assegno per figli di fr. 200.– e metà dell'assegno familiare di fr. 125.–), aumentato a fr. 550.– mensili dal marzo 2025 (adattamento per aumento del premio della cassa malati).

In circostanze siffatte, per il periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il Pretore ha calcolato un contributo di accudimento di complessivi fr. 2305.– mensili e ha ripartito l'eccedenza del bilancio famigliare fra padre e figli, nella proporzione di un mezzo al padre e un quarto a ogni figlio. Ne sono risultati contributi di fr. 2460.– mensili per Su______ e di fr. 2260.– mensili per S_____ (fabbisogno minimo di fr. 740.– rispettivamente fr. 540.–, contributo di accudimento si fr. 1150.– e quota eccedenza di fr. 570.–) oltre all'assegno per figli e all'assegno familiare di fr. 125.–. Per gennaio e febbraio 2025, ridotto il contributo di accudimento a complessivi fr. 875.– mensili, egli ha calcolato contributi di fr. 1655.– mensili per Su______ e di fr. 1455.– mensili per S_____ (fabbisogno minimo di fr. 740.– rispettivamente fr. 540.–, contributo di accudimento di fr. 437.50 e quota eccedenza di fr. 478.75) oltre ai citati assegni. Per il periodo dal marzo 2025, tenuto conto dell'affidamento alternato, il Pretore ha ripartito a metà fra i genitori il minimo esistenziale del diritto esecutivo e la quota di eccedenza di pertinenza dei figli e ha calcolato contributi a carico del padre di fr. 1090.– mensili per Su___ e di fr. 985.– mensili per S_____ (fabbisogno minimo di fr. 455.– rispettivamente fr. 350.–, contributo di accudimento di fr. 407.50 e ½ quota eccedenza di fr. 228.10) oltre ai citati assegni. Dopo il gennaio 2026, non essendo più dovuto il contributo di accudimento, i contributi sono stati determinati in fr. 780.– mensili per Su___ e in fr. 675.– mensili per S_____ (fabbisogno minimo di fr. 455.– rispettivamente fr. 350.– e di ½ quota eccedenza di fr. 326.25) oltre ai citati assegni.

  1. Nel secondo decreto cautelare il Pretore, sollecitato a decidere previamente sulla domanda di provvigione ad litem formulata dall'attrice, ha riesaminato i contributi provvisionali per i figli. A tal fine si è dipartito dai medesimi dati accertati nel primo decreto ma, per tenere conto dell'obiezione della madre che lamentava di dover dedicare la (mezza) quota di eccedenza dei figli ricevuta con i contributi alla copertura delle spese legali mentre il padre poteva riservare la propria quota al finanziamento di attività e vacanze quando essi sono con lui, ha destinato fr. 200.– mensili dell'eccedenza di pertinenza dei figli a tale scopo e suddiviso a metà fra i genitori solo l'importo residuo del margine disponibile. Dopo aver valutato in fr. 8100.– i costi di patrocinio per la procedura di merito, da coprire in rate mensili di fr. 400.– per 21 mesi, egli ha, in sostanza, aumentato di fr. 100.– mensili i contributi provvisionali dovuti dal padre per il mantenimento di Su______ e S_____ dal giugno 2025 al febbraio 2027. Ne sono risultati da giugno 2025 a dicembre 2025 contributi di fr. 1190.– mensili per Su______ e di fr. 1085.– mensili per S_____ (fabbisogno minimo di fr. 455.– rispettivamente fr. 350.–, contributo di accudimento di fr. 407.50, eccedenza da destinare alle spese legali di fr. 200.– di e ½ quota eccedenza residua di fr. 128.–) oltre ai noti assegni, e da gennaio 2026 a febbraio 2027 contributi di fr. 880.– mensili per Su______ e in fr. 775.– mensili per S_____ (fabbisogno minimo di fr. 455.– rispettivamente fr. 350.–, eccedenza da destinare alle spese legali di fr. 200.– e ½ quota eccedenza residua di fr. 226.25) oltre ai noti assegni. Dal marzo 2027 ha confermato i precedenti importi, ovvero fr. 780.– mensili per Su______ e fr. 675.– mensili per S_____ (assegni esclusi). I figli potendo così finanziare i costi del patrocinio nella causa di merito grazie a pagamenti rateali finanziati con la rispettiva quota di eccedenza, il Pretore ha respinto sia la richiesta di provvigione di causa sia quella subordinata di gratuito patrocinio.

  2. In entrambi gli appelli, AP1 rimprovera innanzitutto al Pretore di non avere considerato il bonus nelle entrate del con­venuto dopo il 1° gennaio 2025, poiché, secondo il primo giudi­ce, tale supplemento, considerati i termini del contratto di lavoro, “a un sommario esame non è certo che sia corrisposto ogni an­no”.

a) L'istante fa valere che seppur non garantito il bonus è stato previsto contrattualmente, che il convenuto ha percepito nel marzo 2024 un bonus di fr. 26 000.– riferito ad appena nove mesi di attività nel 2023 e che dalla stampa risulta il buon andamento degli affari di Ba____. Essa chiede pertanto di rivalutare il reddito del convenuto dal 1° gennaio 2025 a fr. 10 400.– mensili netti, pari alla media fra fr. 11 300.– mensili percepiti nel 2024 (tenuto conto del bonus) e fr. 9500.– mensili netti (senza bonus). AO1, da parte sua, fa valere che da gennaio 2025 il suo reddito è finanche inferiore a quello calcolato dal Pretore poiché a seguito del­l'aumento del prelievo della cassa pensione per tenere conto del bonus versato nel 2024, le sue entrate ammontano in realtà a fr. 8990.– mensili netti. Contesta altresì di occupare una posizione dirigenziale e sottolinea che il conferimento del bonus non dipende solo dall'andamento degli affari dell'istituto.

b) La circostanza che per contratto il bonus costituisca una remunerazione versata a “discrezione” del datore di lavoro e senza “alcun diritto legale o contrattuale” (doc. 18 nell'inc. CA.2024.25) non osta di per sé al suo computo. Per costante giurisprudenza, infatti, il reddito di un dipendente comprende, oltre alla quota di tredicesima, le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli uti­li, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) sempre che costituiscano un'entrata regolare e non introiti meramente occasionali, fortuiti o con soluzione di continuità (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid. 7a). La questio­ne è che, per poter tenere conto di siffatti introiti per il futuro, occorre anche che siano stati effettivamente e regolarmente versati per un periodo di tempo sufficientemente lungo per procedere a una media (sentenza del Tribunale federale 5A_782/2023 dell'11 ottobre 2024 consid. 3.1 con numerosi rinvii).

Nel caso in esame il convenuto ha iniziato a lavorare per Ba____ solo nell'aprile 2023 e ha percepito il bonus riferito a quell'anno nel 2024 (doc. 13, 3° foglio). Che egli percepirà anche nel 2025 un bonus è possibile, ma tutto si ignora sull'ammontare del supplemento, il versamento di un solo anno non bastando per procedere a una prognosi attendibile anche a un mero esame sommario. La richiesta di edizione dei conteggi stipendio non apporterebbero dunque elementi di rilievo ai fini del giudizio. Ne segue che la prudente valutazione del primo giudice resiste alla critica.

c) Per quel che attiene alla pretesa riduzione delle entrate da gennaio 2025 fatta valere in questa sede dal convenuto, basti rilevare che rispetto al 2024 il datore di lavoro ha applicato una nuova “deduzione CP Bonus top” di fr. 195.– mensili che, secondo le stesse indicazioni dell'interessato, concerne il bonus incassato nel 2024 (cfr. doc. 1 prodotto in appello e doc. 26 nell'inc. CA.2024.25). Si tratta pertanto di una detrazione riferita al reddito del dipendente computato nei contributi provvisionali dal luglio al dicembre 2024. Inoltre, come preteso dallo stesso, supplementi a titolo di bonus non sono considerati nel suo reddito per il periodo successivo al 2025. In simili circostanze non si giustifica di tenere conto di una deduzione meramente temporanea già in questa sede.

  1. Contestato è anche il reddito dell'istante da gennaio 2025, che essa chiede di ridurre da fr. 2250.– a fr. 1971.35 mensili netti. Il Pretore ha stimato le entrate dell'interessata sulla base del contratto di lavoro da lei prodotto il 2 gennaio 2025, il quale indica un salario di fr. 2500.– mensili lordi per tredici mensilità, dal qua­le ha dedotto i presumibili oneri sociali. In questa sede AP1 sostiene, sulla base dei conteggi di stipendio di gennaio e febbraio 2025 prodotti in appello, che l'importo indicato nel contratto di lavoro è errato poiché il suo stipendio ammonta in realtà a fr. 2050.– mensili lordi. Il convenuto obietta che il contratto di lavoro indica chiaramente uno stipendio lordo di fr. 5000.– mensili a tempo pieno e di fr. 2500.– mensili al 50%, sicché l'errore è semmai nei conteggi mensili. Anzi a suo parere le detra-zioni stimate dal primo giudice sono eccessive e l'entrata netta andrebbe rivalutata a fr. 2400.– mensili. Ora la discrepanza fra il contratto di lavoro sottoposto al primo giudice e i conteggi mensili prodotti in appello non manca di suscitare perplessità (cfr. doc. F1, nel fascicolo istanza assunzione nuove prove). Ai fini del presente giudizio, nel cui ambito l'esame dei fatti è meramen­te sommario, giova attenersi nondimeno allo stipendio contrattualmente pattuito tanto più che dai citati conteggi non risulta la percentuale lavorativa prestata. Anche su tale aspetto, dunque, la valutazione sommaria del primo giudice resiste all'appello.

  2. Sempre dal profilo delle entrate, l'istante fa valere che l'affidamento dei figli in custodia alternata stabilito dal Pretore da marzo 2025 non è paritario, poiché essi restano presso di lei per il 55% del tempo, incluso il mercoledì pomeriggio quando non frequentano la scuola e richiedono quindi di maggiore cura. A suo parere, pertanto, l'estensione del suo tasso di attività lucrativa al 75% dal gennaio 2026 non è esigibile, tenuto conto anche dei periodi di vacanze scolastiche che i figli passano con lei. Il convenuto, precisato che da parte sua con un tasso di occupazione a tempo pieno riesce ad assolvere ai compiti di custodia dei figli in regime di affidamento alternato al 50%, si dichiara disposto a trascorrere più tempo con i figli durante le vacanze fermo restan­do che essi in estate già frequentano per una settimana una colonia diurna.

a) Il Pretore ha disciplinato la custodia alternata affidando i figli come segue (decreto del 25 febbraio 2025 dispositivo n. 1):

a) al padre dal lunedì mattina dopo l’inizio della scuola fino a mercoledì all’inizio della scuola tutte le settimane e, ogni due settimane, dal vener­dì alla fine della scuola fino al mercoledì mattina all’inizio della scuola;

b) alla madre dal mercoledì mattina dopo l’inizio della scuola fino al venerdì alla fine della scuola ogni settimana e, ogni due settimane, dal venerdì alla fine della scuola fino al lunedì mattina all’inizio della scuola;

c) al padre e alla madre la metà delle vacanze scolastiche, così suddivise:

una settimana alternativamente la prima o la seconda delle vacanze scolastiche natalizie, ritenuto che i genitori dovranno alternare i giorni del 24 e 25 dicembre;

una settimana alternativamente a Carnevale o a Pasqua;

una settimana ad Ognissanti ogni biennio;

tre settimane, di cui al massimo due consecutive, durante le vacanze scolastiche estive.

b) Per quanto attiene alle vacanze, il primo giudice ha regolato unicamente undici delle quindici settimane di vacanze scola-stiche di cui godono i ragazzi nel Canton Ticino. Di conseguenza per le altre quattro settimane di vacanze estive vale, salvo diverso accordo fra le parti, l'assetto con alternanza infrasettimanale indicato sopra. Non si trascura che, usualmen­te, i genitori fruiscono unicamente di quattro settimane di vacanze l'anno ciascuno, sicché durante parte delle vacanze scolastiche essi devono necessariamente ricorrere all'aiuto di terzi (familiari, colonie, servizi di custodia) non potendo occuparsi dei figli personalmente sull'arco dell'intera giornata, nep­pure in caso di telelavoro. Simili circostanze sono in ogni mo­do considerate dalla giurisprudenza, secondo la quale si presume comunque esigibile dal genitore che ha la cura esclusi­va della prole un'attività lucrativa al 50% dalla scolarizzazio­ne del figlio minore (modello fondato sui livelli scolastici: DTF 144 III 497 consid. 4.7.6; in questo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2023.115 del 18 marzo 2025 consid. 10c). L'argomen­to non giova dunque all'appello.

c) È vero invece che la disciplina di affidamento alternato stabilita dal primo giudice non è perfettamente paritaria. Sull'arco di due settimane, infatti, i genitori assumono a metà sia la custodia notturna fino all'entrata a scuola di mattina sia la fascia pomeridiana/serale dall'uscita da scuola alla cena, ma non la fascia diurna (con il pranzo), che durante i giorni lavorativi gra­va sul padre il lunedì e il martedì e sulla madre dal mercoledì al venerdì. Volendo quantificare i periodi di custodia secondo il metodo di calcolo indicato dall'istante (con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5A_117/2021 del 9 marzo 2022 consid. 4.4 con rinvio), la ripartizione resta nondimeno pressoché paritaria (52.4% presso la madre e 47.6% presso il padre).

La questione è che nel caso specifico la madre ha con sé i figli tutti i mercoledì, quando non rientrano a scuola il pomeriggio. Ciò non comporta solo maggiori obblighi di reperibilità durante l'orario scolastico, ma anche un pranzo e un intero pomeriggio libero da organizzare per i ragazzi che gravano sulla sola madre e non alternativamente su entrambi i genito­ri. In simili circostanze, a un giudizio sommario, si può valuta­re che l'affidamento alternato fissato nel decreto impugnato alleggerisca la madre non più di un ulteriore 20% tenuto con­to anche del fatto che l'attività professionale di segretaria usualmente viene esercitata dal lunedì al venerdì e che – contrariamente a quanto parrebbe presupporre il Pretore (decreto impugnato, pag. 9) – non è scontato che venga conces­so il mercoledì pomeriggio libero. Tenuto conto dell'incidenza concreta della disciplina della custodia alternata stabilita dal primo giudice, si giustifica di limitare al 70% l'impegno lavorativo esigibile da AP1 dal gennaio 2026 (sul principio peraltro incontestato: sentenza del Tribunale federale 5A_252/2023 del 27 settembre 2023 consid. 4.2 e i rinvii).

d) Per il resto l'istante non critica l'ammontare del reddito ipotetico computato dal primo giudice, ovvero fr. 3300.– mensili netti per un'attività al 75% (decreto impugnato pag. 11). Non resta pertanto che adeguare tale entrata virtuale a fr. 3080.– mensili netti proporzionalmente a un impegno al 70%. Se non che, l'adeguamento non influisce sull'ammontare dei contributi per i figli. Certo con entrate potenziali di fr. 3080.– mensili, fatto fronte al suo fabbisogno minimo di fr. 3035.– mensili, l'interessata conserva ora un margine di fr. 45.– mensili, sicché non è in grado di partecipare al mantenimen­to in denaro dei figli (sul mantenimento in denaro dei figli in caso di custodia alternata: RtiD II-2024 pag. 604 consid. 20b con rinvii). La questione è che neppure nel giudizio impugna­to il primo giudice ha tenuto conto di una simile partecipazio­ne, mettendo bensì il mantenimento in denaro dei figli unicamente a carico del padre (cfr. pag. 15 in alto). Da tale profilo il (parziale) buon fondamento della censura non giova dunque all'appello.

  1. In relazione ai rispettivi fabbisogni minimi AP1 chiede di aumentare il proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 1275.– a fr. 1282.50 mensili e di diminuire quello del convenuto da fr. 1275.– a fr. 1267.50 mensili per tenere conto della ineguale disciplina della custodia alternata. Ora, il minimo esistenziale per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario di fr. 1350.– mensili e in caso di custodia alternata la differenza di fr. 150.– mensili va suddivisa in proporzione al tempo che il figlio trascorre con l'uno e con l'altro genitore (RtiD II-2022 pag. 611 consid. 8 con riferimenti). Nella fattispecie, come visto poc'anzi (sopra consid. 10c), i periodi di custodia sono pressoché paritari sicché non si giustificano – tantomeno a un giudizio meramente sommario – correttivi di entità così trascurabile (valutabili nell'ordine di fr. 3.50 mensili).

Da parte sua nelle osservazioni del 12 maggio e del 17 luglio 2025, il convenuto fa valere che l'istante percepisce il sussidio di cassa malati, come dimostrato dal fatto che egli glielo ha riversa­to il 31 ottobre 2024. Per tacere del fatto che la situazione econo­mica di lei è migliorata nel 2025, l'interessato non indica quale importo vada considerato nel fabbisogno dell'istante a tale titolo. La censura, indeterminata, è pertanto inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 137 III 617 con riferimenti; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1 in: RSPC 2023 pag. 416). Quanto al proprio fabbisogno, l'interessato allega di aver ricevuto i conguagli delle imposte per l'anno 2023 chiedendo che l'onere fiscale di fr. 379.– mensili considerato dal primo giudice sia aumentato di fr. 400.– mensili (doc. 3 prodotti in appello). Se non che, dati fiscali risalenti al 2023 non appaiono aggiornati alla situazione attuale anche solo considerando che dopo la separazione egli potrà dedurre gli alimenti a suo carico. Né il convenuto pretende di non aver potuto frattanto saldare i conguagli con quanto risparmiato quell'anno. Più oltre egli chiede, nell'ipotesi in cui fosse tenuto a versare una provvigione ad litem, che nel suo fabbisogno siano computati fr. 1000.– per spese legali. Se non che, secondo la più recente giurisprudenza le spese legali e di patrocinio non fanno parte del fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo né, tanto meno, del fabbisogno minimo “allargato” del diritto di famiglia come esso è inteso oggi dal Tribunale federale nel sistema di calcolo “a due fasi” dei contributi alimentari (I CCA, sentenza inc. 11.2023.117 del 15 aprile 2025 consid. 11g con rinvio). In definitiva i fabbisogni minimi accertati dal Pretore resistono alle critiche.

  1. Quanto ai calcoli dei contributi effettuati dal Pretore, per il resto incontestati, l'istante lamenta la riduzione della metà del minimo esistenziale dei figli per il periodo successivo al marzo 2025 e la posta per spese legali di fr. 200.– mensili considerata ai fini della ripartizione dell'eccedenza nel decreto del 2 giugno
  2. Il convenuto, da parte sua, ricorda di dover assumere direttamente la metà del minimo esistenziale dei figli quando essi sono con lui ciò che erode la sua eccedenza e contesta in quanto “cifre esorbitanti” gli importi delle eccedenze di pertinenza dei figli, lamentando che tali somme non devono servire a costituire un patrimonio.

a) Dandosi affidamento alternato, il minimo esistenziale del diritto esecutivo e la quota d'eccedenza del figlio vanno divisi per principio in proporzione alla cura prestata da ogni genitore e che ognuno di essi ha diritto a una partecipazione al costo dell'alloggio, mentre gli esborsi non divisibili come il premio della cassa malati o il costo dovuto alla cura da parte di terzi sono pagati usualmente da un solo genitore (sentenza del Tribunale federale 5A_330/2022 del 27 marzo 2023 consid. 4.1.1 e 4.1.2, in: FamPra.ch 2023 pag. 800; I CCA, sentenza inc. 11.2021.173 del 24 gennaio 2024 consid. 20 con riferimenti). Nella fattispecie per commisurare i contributi di mantenimento a carico del padre dopo il 1° marzo 2025, quando i figli sono stati attribuiti in custodia alternata fra i genitori, il Pretore ha in primo luogo ridotto della metà il minimo esistenziale. L'appellante chiede che il minimo esistenziale dei figli sia bensì ripartito secondo i tempi di accudimento che lei valuta nel 55% presso di lei e nel 45% presso il padre (per Su___ fr. 330.– presso la madre e fr. 270.– presso il padre e per S_____ fr. 220.– presso la madre e fr. 180.– presso il padre). Già si è detto (sopra, consid. 10c e 11), che i periodi di custodia in realtà sono pressoché paritari sicché non si giustificano, tantomeno ad un esame sommario, correttivi di minima entità alla suddivisione per metà.

b) Visto l'affidamento paritario, nel suo decreto del 25 febbraio 2025 il Pretore ha suddiviso a metà anche la quota di eccedenza di pertinenza dei figli. Per tenere conto delle spese legali necessarie a finanziare l'azione di mantenimento, nel successivo decreto del 2 giugno 2025 il primo giudice ha poi considerato una spesa di fr. 200.– mensili per ogni figlio da finanziare attingendo alla rispettiva quota di eccedenza e ha suddiviso a metà l'eccedenza residua, in modo da consentire all'istante di onorare con 21 rate di fr. 400.– mensili le presumibili spese legali relative alla causa di merito, disponendo nondimeno dello stesso importo di eccedenza residua che resta al padre per finanziare attività di tempo libero, hobby o vacanze dei figli. Nell'appello dell'11 giugno 2025 l'interessata contesta il principio – che verrà esaminato in appresso (sotto, consid. 15) – dal quale si è dipartito il primo giudice, ovvero che anche in un'azione di mantenimento le spese legali vadano finanziate anzitutto con la quota di eccedenza piuttosto che con una provvigione ad litem. Essa non pretende tuttavia di aumentare l'importo (di fr. 200.– mensili) per spese legali considerato nel contributo in favore dei figli. Né contesta che 21 mensilità siano sufficienti per fare fronte ai costi della causa. La valutazione del primo giudice resiste dunque all'appello.

c) Per quanto attiene all'eccedenza del padre da ripartire, il Pretore ha calcolato l'importo a disposizione dopo deduzione dell'intero fabbisogno in denaro dei figli, compreso pertanto quanto egli assume direttamente durante i periodi di permanenza presso di lui (cfr. decreto impugnato, pagg. 14 e seg.). La doglianza del convenuto a tale riguardo è dunque infondata (cfr. osservazioni del 17 luglio 2025 pag. 7). Per il resto i figli hanno diritto a beneficiare del tenore di vita dei genitori (anche non sposati) partecipando alle rispettive eccedenze nella proporzione di due a uno e questo – di regola – anche nel caso in cui un genitore abbia una capacità contributiva superiore alla media (DTF 149 III 444 consid. 2.4, 2.5 e 2.6 con rinvii). Nella fattispecie, la quota di eccedenza riconosciuta ai figli non può dirsi, già a un esame sommario, esorbitante come preteso dal convenuto (osservazioni del 12 maggio pag. 5 e del 17 luglio 2025 pag. 9). Occorre infatti considerare non solo le presumibili spese per attività di tempo libero, hobby o vacanze ma anche i costi legali (sotto, consid. 13 e segg.), quantomeno in pendenza di procedura. La questione potrà semmai essere approfondita con la sentenza di merito sulla base di dati più completi in particolare in relazio­ne alle esigenze specifiche dei figli (sulla questione: DTF 149 III 446 consid. 2.6; 147 III 285 consid. 7.3). In definitiva, tutto considerato, i contributi cautelari stabiliti dal primo giudice con decreti del 25 febbraio e del 2 giugno 2025 meritano confer­ma.

II. Sulla provvigione ad litem, e subordinatamente sul gratuito patrocinio, per la procedura inc. CA.2024.25

  1. L'obbligo di mantenimento verso un figlio minorenne (ma anche maggiorenne nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC) comprende anche l'aggravio correlato a spese legali e di patrocinio, in particolare per l'ottenimento di contributi alimentari, sempre che tale protezione giuridica sia necessaria e non senza possibilità di buon esito (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.64 del 19 maggio 2025 consid. 9a con rinvii). Per altro l'istituto della provvigione ad litem in procedure che vedono opposti un figlio a un genitore – o a entrambi i genitori – è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 127 I 206 consid. 3d; 119 Ia 135 consid. 4, 117 II 132 consid. 6; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_417/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3) e alla dottrina (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 549 con rinvii alle note 2374 e 2376). Non vi sono ragioni perché ciò non debba valere quando la pretesa è fatta valere da un genitore. La decisione cautelare con cui viene concessa o negata la provvigione ad litem trova il suo fondamento all'art. 303 cpv. 1 CPC che corrisponde per la sua funzione ai provvedimenti cautelari nella procedura di divorzio dell'art. 276 CPC (Moret in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 7 ad art. 303 con rinvii; Bittel/Minnig, Volljährigenunterhalt und Prozesskostenvorschuss – zugleich ein Beitrag zur Schuldnerschaft der Eltern, in: ZBJV 2021, pagg. 286 e seg.).

  2. Il Pretore, valutata la retribuzione della patrocinatrice dell'istante in fr. 8100.–, ha verificato che con la quota di eccedenza di spettanza dei figli, pari a complessivi fr. 4376.– ciascuno fino al febbraio 2025, essi sono in grado di coprire tale onere, onde la reiezione della domanda (inc. CA.2024.25). Nell'appello del 10 mar­zo 2025 l'istante chiede anzitutto di rivalutare da fr. 8100.– a fr. 14 336.40 i costi di patrocinio per il procedimento cautelare davanti al Pretore. A tal fine il primo giudice, ricordato che per una causa di divorzio in regime di gratuito patrocinio viene riconosciuto un onorario massimo di fr. 4200.– pari a 23 ore di lavoro (retribuite alla tariffa oraria di fr. 180.–), ha ritenuto che il dispendio di tempo esposto nella nota d'onorario della patrocinatrice dell'istante (42 ore) fosse eccessivo per la trattazione di un procedimento cautelare avente per oggetto la custodia e i contributi per i figli. Egli ha quindi commisurato le spese di patrocinio in complessivi fr. 8100.– (onorario stimato fr. 7000.–, spese fr. 500.– e IVA). L'interessata obietta, in estrema sintesi, che il dispendio di tempo non va determinato in astratto bensì considerando le specificità della procedura, onde la correttezza delle 42 ore di lavoro fatturate per complessivi fr. 14 336.40 richieste a titolo di provvigione di causa.

La protezione giuridica del figlio a carico dei genitori (sopra, consid. 13) comprende tutto il necessario per garantire un adeguato patrocinio (DTF 146 III 212 consid. 6.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.64 del 19 maggio 2025 consid. 9e). Si conviene che i costi di un patrocinio vadano valutati anche in rapporto alla concreta complessità della lite (cfr. anche l'art. 11 cpv. 5 del l regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310). Ciò non toglie che spetta a chi chiede una provvigione di causa rendere verosimile l'entità delle spese che deve affrontare. Nella fattispecie l'istante ha prodotto una nota professionale riassuntiva della sua patrocinatrice in cui è indicato unicamente l'importo delle spese di fr. 662.15 e dell'onorario di

fr. 12 600.– pari a 42 ore retribuite fr. 300.– l'una, oltre all'IVA (doc. L1). Neppure in questa sede essa ha fornito maggiori ragguagli e tantomeno una distinta delle prestazioni svolte, salvo prevalersi del “tasso di litigiosità tra le parti” dimostrato dalle “diverse decisioni supercautelari nel corso della procedura per regolamentare le relazioni personali e le vacanze” e rinviare genericamente “alle udienze, al doppio scambio di scritti, alla notifica in corso di procedura di nuovi fatti e mezzi di prova, alle conclu-sioni scritte” oltre che a “problematiche aggiuntive, tra cui la gestione delle relazioni personali e l'organizzazione delle vacanze” (appello, pag. 12). Ciò non basta, e da lungi, per rendere verosimile l'entità della pretesa, tanto più che anche in ambito di provvigione di causa le parti sono responsabili di una condotta parsimoniosa del processo (DTF 146 III 215 consid. 6.4). Nel suo esi­to la valutazione del Pretore resiste dunque alla critica.

  1. L'istante sostiene che, in ogni modo, i contributi alimentari servono a coprire i bisogni dei beneficiari e non a finanziare i costi del processo. Nel caso in esame il Pretore ha considerato priva di oggetto la domanda di provvigione ad litem poiché i due figli disponendo tra luglio 2024 e febbraio 2025 di un'eccedenza di fr. 8752.– complessivi, hanno mezzi sufficienti per far fronte ai costi di patrocinio. L'appellante lamenta tuttavia che in tal modo si pregiudica il tenore di vita dei figli rispetto a quello goduto dal padre. Per di più, essa aggiunge, con i contributi di mantenimen­to andranno affrontate anche le spese processuali di fr. 1335.–, addebitate con il decreto cautelare, e le ripetibili di fr. 4050.– a favore del convenuto.

a) Lo stanziamento di una provvigione ad litem presuppone che la parte richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il suo debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali propri, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa autonomamente, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere una provvigione ad litem, nemmeno ove l'altro coniuge (o il genitore) sia in grado di fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami; più recentemente: I CCA, senten­za inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 12). Un'even­tuale eccedenza va messa in relazione con le presumibili spese processuali e di patrocinio nel senso che deve essere possibile affrontare con pagamenti rateali in un lasso di tem­po ragionevole (Stoudmann, op. cit., pag. 551 con numerosi riferimenti). Inoltre i contributi di mantenimento servono, di principio, a coprire i bisogni correnti dei creditori e non i costi di una procedura di divorzio o di mantenimento, sicché una provvigione di causa può essere giustificata indipendentemente dall'ammontare del contributo di mantenimento (sentenza del Tribunale federale 5A_429/2024 del 3 marzo 2025 consid. 10.1 con rinvii). Ciò non toglie che, qualora il contributo di mantenimento è stato fissato – come in concreto – secondo il metodo “a due fasi” con ripartizione dell'ecceden-za non appare equo che il creditore alimentare possa chiedere in aggiunta al contributo una provvisio ad litem allorquando il debitore alimentare si vede costretto a ridurre il suo tenore di vita per far fronte non solo ai propri costi di patrocinio ma anche a quelli della controparte. Fatta salva l'ipotesi di disparità economica fra le parti, ad esempio in caso di un successivo aumento delle entrate o dal profilo della sostan­za, esse sono tenute così a finanziare i costi di patrocino attingendo alle rispettive eccedenze (Stoudmann, op. cit., pag. 554 con numerosi riferimenti alla nota 2401; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 12).

b) Nella fattispecie i due figli insieme da un lato e il padre dal­l'altro dispongono della medesima quota di eccedenza e affrontano analoghe spese di patrocinio. In simili circostanze appare giustificato imporre ai figli di far fronte, nella stessa misura del padre, ai costi della procedura attingendo alle loro quote di eccedenza. Per il resto l'eccedenza cumulata dai due figli da luglio 2024 a febbraio 2025 ammonta all'incirca a fr. 8750.– (fr. 570.– mensili ciascuno da luglio a dicembre 2024 e fr. 478.75 ciascuno per gennaio e febbraio 2025; decreto impugnato pag. 14), importo sufficiente a sopperire ai costi di patrocinio stimati dal primo giudice, tanto più che il sacrificio – richiesto anche al padre – è di breve durata (otto mensilità). Quanto alle spese processuali poste a suo carico, l'istante non chiede – né ha mai preteso – il versamento di una provvigione ad litem a tale titolo. Né può prevalersi delle ripetibili dovute al convenuto in esito al procedimento cautelare per giustificare la domanda di una provvigione dal medesimo (sul rapporto con le spese giudiziarie: DTF 146 III 214 consid. 6.4; Bittel/Minnig, op. cit., pag. 323). La soluzione adottata dal Pretore merita dunque conferma, fermo restan­do che l'istanza andava respinta e non dichiarata priva d'oggetto.

  1. L'istante insorge altresì contro il diniego del gratuito patrocinio. Al riguardo il primo giudice si è limitato a osservare che l'esito della domanda di provvigione di causa “conduce al respingimento del­l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio”. AP1 obietta di essere lei la parte istante nel procedimento mentre la provvigione di causa può essere richiesta dai figli. Inoltre, essa continua, ai fini della provvigione ad litem sono stati calcolati solo i costi di patrocinio e sostiene per alto di non disporre di mezzi per finanziare il processo dei figli. In ogni modo, a suo avviso le spese giudiziarie non andavano poste a suo carico ma addebitare ai figli di cui lei è solo rappresentante legale.

a) Una richiesta di gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC) è trattata con la procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC). La decisione che rifiuta o revoca – totalmente o parzialmente – il beneficio è poi impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC). Questa Camera ha già avuto modo di stabilire nondimeno che qualora il diniego del gratuito patrocinio intervenga nel­l'ambito di una decisione finale impugnabile con appello e il richiedente impugni anche la decisione finale, il rifiuto o la revoca del gratuito patrocinio può essere impugnata con appel­lo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.84 del 28 giugno 2022 consid. 1 con rinvio). Né si pongono problemi dal profilo della tempestività, il rimedio essendo inoltrato, come visto (sopra, consid. 2), nel termine di dieci giorni (sul termine applicabile: RtiD I-2025 pag. 681 consid. 14c).

b) Ora, la legittimazione (attiva o passiva) in un'azione volta alla modifica di contributi alimentari per un figlio compete sia al detentore dell'autorità parentale – o al genitore affidatario in caso di autorità parentale congiunta – sia al figlio minorenne, indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori sposati o non sposati (DTF 136 III 365; I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3 dicembre 2024 consid. 3). Per quanto riguarda gli altri aspetti inerenti al figlio (autorità parentale, affidamento, relazioni personali, consenso al trasferimento all'estero), l'azione può essere introdotta dal genitore e dal figlio (art. 134 cpv. 1 e 298d cpv. 1 CC). Nella fattispecie l'istanza del 16 maggio 2024 è stata introdotta da AP1 “quale rappresentante legale dei figli”. E se inizialmente nei suoi atti il Pretore ha indicato Su______ e S_____ come parti, nel decreto cautelare ha spiegato che si era trattato di una svista e ha modificato il frontespizio indicando la madre quale istante (pag. 7). L'interessata, senz'altro legittimata, non contesta tale accertamento, ragione per cui deve assumere le conseguenze della sua impostazione processuale e vedersi addebitare in qualità di parte gli eventuali oneri della procedura.

c) Ciò premesso, come spiegato sopra (consid. 13), la protezio­ne giuridica del figlio a carico dei genitori comprende tutto il necessario per garantire un adeguato patrocinio. Il ruolo del­lo Stato è meramente sussidiario, sicché il Cantone intervie­ne anticipando i costi del processo solo qualora i genitori sia­no sprovvisti dei mezzi indispensabili per affrontare le spese di causa. Nella misura in cui l’appellante fa valere una spesa che i figli di per sé sarebbero in grado di affrontare con la lo­ro eccedenza (sopra consid. 15b), il gratuito patrocinio non entra in linea di conto. Certo l'istante non ha mai preteso che la provvigione di causa da lei richiesta (per i figli) coprisse, oltre ai costi della propria patrocinatrice, anche le spese processuali (cfr. sopra, consid. 15b). Se non che, come si vedrà in appresso, nulla impediva all'interessata di chiedere al convenuto un importo sufficiente a far fronte anche a tali oneri (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.43 consid. 10 con rinvio). Non sussistono pertanto le condizioni per concedere il beneficio richiesto (art. 117 lett. a CPC).

III. Sulla provvigione ad litem, e subordinatamente sul gratuito patrocinio, per la procedura inc. SE.2024.38

  1. Secondo AP1 il fatto che i contributi di mantenimen­to siano comprensivi di una quota di eccedenza non rende la richiesta di provvigione di causa priva di oggetto poiché i primi servono a garantire il mantenimento dei figli nel rispetto del tenore di vita e la seconda a finanziare i costi della causa per l'ottenimento di adeguati contributi. A suo avviso, inoltre, visto l'affidamento alternato “non è giusto” che quando sono con lei i figli siano costretti a vivere poco sopra il minimo vitale, dovendo destinare l'eccedenza ai costi di patrocinio, mentre quando sono con il padre essi possono permettersi attività extra e vacanze. Essa osserva infine che, secondo il Pretore, i figli possono destinare ai cosi del procedimento fr. 400.– mensili, ma che in realtà il contributo di mantenimento è stato aumentato di soli fr. 100.– mensili per figlio.

Sul finanziamento dei costi legali mediante la quota di ecceden­za già si è detto sopra (consid. 15). Come illustrato dal Pretore nel decreto del 2 giugno 2025 (pag. 5 in alto), poi, entrambi i genitori dispongono della medesima quota residua di eccedenza dei figli per finanziare attività ricreative e vacanze con loro, ovvero per ognuno fr. 128.– mensili da marzo a dicembre 2025 e fr. 226.25 mensili da gennaio a novembre 2026. Non si ravvisa­no quindi disparità, fermo restando che nei contributi alimentari versati alla madre figurano altresì fr. 200.– mensili ciascuno destinati ai costi legali. Per il resto l'istante ribadisce in questa sede la richiesta di una provvigione ad litem di fr. 10 000.– ma non spen­de una parola per confrontarsi con la motivazione del primo giudice, per il quale i costi del procedimento di merito possono valutarsi in complessivi fr. 8100.– (decreto impugnato, pag. 4). Al riguardo l'appello è dunque destinato all'insuccesso.

  1. Nelle sue richieste di giudizio, AP1 chiede, in via subordinata, che “in caso di reiezione parziale o totale della ri-chiesta di provisio ad litem, l'istanza di assistenza giudiziaria presentata dall'istante [sia] accolta” (appello dell'11 giugno 2025 pag. 3). Al riguardo il Pretore ha spiegato che “l'istanza di gratuito patrocinio va respinta, siccome le risorse finanziarie della famiglia sono sufficienti per coprire le spese di questo procedimento” (decreto impugnato pag. 5). Con tale motivazione l'interessata non si confronta, di modo che sulla questione il rimedio è finanche irricevibile (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC).

IV. Sulla provvigione ad litem, subordinatamente sul gratuito patrocinio, per le procedure in appello

  1. AP1 postula in questa sede due provvigioni ad litem di fr. 5000.– o, subordinatamente, l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

a) Relativamente alla competenza funzionale per decidere una domanda di provvigione ad litem volta a coprire spese proces­suali e di patrocinio in appello, la prassi di questa Camera pre­vedeva che tale competenza rimanesse al Pretore (per la procedura di divorzio: RtiD II-2019 pag. 664; per un'azione di mantenimento: I CCA, sentenza inc. 11.2022.169 del 16 di­cembre 2022 consid. 3). In una recente decisione, destinata a pubblicazione, il Tribunale federale ha stabilito nondimeno che l'obbligo per un coniuge di corrispondere una provvigione ad litem all'altro pendente causa di divorzio è un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 276 CPC e che se la prestazione richiesta è volta a coprire le spese della procedura di appello la competenza funzionale per decidere è dello stesso tribuna­le d'appello (Berufungsinstanz) davanti al quale è pendente la causa di divorzio (sentenza 5A_435/2023 del 21 novembre 2024 consid. 6.4, in: FamPra.ch 2025 pag. 187 e in: RSPC 2025 pag. 169 n. 2990).

b) Quanto all'applicazione della suddetta giurisprudenza anche in un'azione di mantenimento, in tale ambito i provvedimenti cautelari trovano il loro fondamento all'art. 303 cpv. 1 CPC che corrisponde per la sua funzione ai provvedimenti cautelari nella procedura di divorzio dell'art. 276 CPC (sopra, consid. 13). Inoltre per l'art. 304 CPC è il “giudice competente per l'azione” (di mantenimento) a decidere sul versamento provvisorio, analogamente all'art. 276 CPC che conferisce al “giudice del divorzio” la competenza di prendere i necessari provvedimenti cautelari nell'ambito di una procedura di divorzio. Ora a fondamento del suo orientamento il Tribunale federale ha evocato – in estrema sintesi – la competenza con-ferita dall'art. 276 CPC al giudice del divorzio in materia di provvedimenti cautelari (consid. 6.2.1), l'effetto devolutivo dell'appello (consid. 6.2.2), le eccezioni già ritenute dalla giurisprudenza al principio del doppio grado di giudizio (consid. 6.2.3) e la finalità del legislatore di evitare inutili complicazio­ni dovute al fatto che se il primo giudice restasse competente i suoi provvedimenti cautelari potrebbero essere a loro volta impugnati (consid. 6.3). Simili argomenti conservano tutta la loro pertinenza nell'ambito di un'azione di mantenimento, sicché in applicazione analogica della recente giurisprudenza federale si può ammettere la competenza di questa Camera per le istanze di provvigione ad litem presentate in appello.

c) Ciò posto, già si è detto che per ottenere una provvigione ad litem il richiedente deve rendere verosimile di non disporre di mezzi propri – o di non poterne disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il suo debito mantenimento (sopra consid. 15a). Oltre a ciò, la procedura da lui promossa non deve apparire sin dall'inizio infondata o dilatoria, in particolare in sede di ricorso (Stoudmann, op. cit., pagg. 550 e segg.; Fountoulakis/Wéry, La provisio ad litem – une contribution d'entretien à ne pas rembourser in: Belser/Pichonnaz/Stöcki [editori], Le droit sans frontières, Mélanges pour Franz Werro, Berna 2022, pag. 250).

d) Premesso ciò, AP1 sostiene di non disporre di risorse finanziarie da dedicare ai costi del processo, le sue entrate essendo finanche insufficienti a coprire il fabbisogno minimo, mentre il convenuto dispone di un'eccedenza di fr. 1840.– mensili e di una certa sostanza. Nelle sue osservazioni del 17 luglio 2025 AO1 obietta, in sintesi, che il mantenimento dei figli incombe a entrambi i genitori, che egli già deve coprire i costi del proprio legale, che in esito al decreto del 2 giugno 2025 la propria quota di eccedenza è ridotta, che la madre con un'attività all'80% potrebbe far fronte anche ai costi della procedura oltre che alle sue necessità, che dal di lei fabbisogno vanno decurtati fr. 300.– mensili per i sussidi di cassa malati, che essa dispone di risparmi per fr. 25 000.– e che, in ogni modo, un importo di fr. 2500.– è più che sufficiente.

e) Per quel che è della capacità dei figli di sopperire autonomamente ai costi delle procedure di appello, come si è visto (consid. 15 e 17) fino al febbraio 2027 essi devono destinare gran parte della quota di eccedenza di loro pertinenza per fi-nanziare le spese di patrocinio nel procedimento cautelare e in quello di merito. Ora, i costi di patrocinio per le procedure di secondo grado sono già maturati con l'introduzione degli appelli rimedi. Eventuali versamenti rateali finanziati con le quote di eccedenza potrebbero invece intervenire solo dopo il marzo 2027. In simili circostanze la disponibilità dei figli non appare sufficiente per consentire di far fronte a tali oneri in un termine ragionevole (cfr. DTF 141 III 371 consid. 4.1 con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 3.2). I minori van­no considerati così sprovvisti di mezzi sufficienti a far fronte (anche) ai costi di tali procedimenti.

f) Quanto alla situazione dei genitori, la madre, anche tenendo conto del reddito ipotetico computato per il periodo successivo al gennaio 2026, una volta sopperito alle sue necessità non dispone di margini apprezzabili (sopra, consid. 10). Né il padre ha reso verosimile che essa percepisca tuttora sussidi per la cassa malati e che il suo fabbisogno minimo sia soprav­valutato (sopra, consid. 11). Di contro dagli atti risulta che es­sa ancora nell'aprile del 2025 disponeva di risparmi per oltre fr. 25 000.– (doc. EE nell'inc. SE.2024.38). Il padre, invece, conserva una quota di eccedenza nell'ordine di fr. 950.– mensili (decreto del 25 febbraio 2025 pagg. 14 e seg.), che contrariamente a quanto suppone non è decurtata dalle spese legali per i figli giacché incluse nel loro contributo. Egli deve tuttavia far fronte ai propri costi di patrocinio, presumibilmen­te di entità paragonabile. Quanto alla sua sostanza, gli atti sono invero lacunosi. Ciò non toglie che dalle fatture delle imposte comunali 2023, risulta che egli possiede sostanza imponibile di qualche rilievo tant'è che versa a tale titolo imposte cantonali e comunali (doc. 2 in appello). Se ne deduce che egli dispone di una sostanza imponibile quantomeno superiore a fr. 200 000.– (cfr. Istruzioni per la compilazione del­la dichiarazione d'imposte 2024 persone fisiche, pag. 52 in: https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2024/https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2024/

g) Considerata la rispettiva capacità finanziaria dei genitori, e che nemmeno il convenuto pretende come i rimedi apparissero sin dall'inizio infondati o dilatori, nel caso in esame si giustifica di obbligare AO1 a stanziare per i figli una provvigione ad litem per le procedure di appello. Quanto all'ammontare della provvigione, si può presumere che per motivare un appello in una causa nota senza particolare complessità giuridica e fattuale, un avvocato solerte e speditivo non avrebbe impiegato più di sette ore, compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza in favore della cliente. Tutto considerato per la procedura di cui all'appello del 10 marzo 2025 appare giustificato un costo comples­sivo, spese processuali incluse, di fr. 2800.– e per quella del­l'11 giugno 2025 di fr. 1500.– tenuto conto degli ampi stralci ripresi dal primo memoriale. Tenuto conto della partecipazio­ne di un decimo della madre, l'indennità a carico del padre ammonta pertanto a complessivi fr. 3850.–.

h) In relazione alle istanze di gratuito patrocinio, basti rilevare che alla luce della situazione economica della famiglia il beneficio non entra in ogni caso in considerazione (art. 117 lett. a CPC).

V. Sull'appello incidentale presentato da AO1

  1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso in procedura sommaria in virtù dell'art. 303 CPC. E per l'art. 314 cpv. 1 CPC l'appello incidentale è improponibile. Contrariamente a quan­to parrebbe credere l'interessato, l'art. 314 cpv. 2 CPC entrato in vigore il 1° gennaio 2025 non si applica a siffatti procedimenti cautelari, per i quali l'appello incidentale resta inammissibile (Mo­ret, op. cit., n. 25 ad art. 303; Schweighauser in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 4ª edizione, n. 12 ad art. 303). Ad ogni modo gli argomenti da lui sollevati sono già stati trattati nel­l'ambito degli appelli e, come visto (consid. da 8 a12), la riduzio­ne dei contributi provvisionali per i figli pretesa dal convenuto non si giustifica.

VI. Sulle spese processuali

  1. Nell'appello del 10 marzo 2025 l'istante contesta, per finire, la suddivisione degli oneri giudiziarie relativi al decreto del 25 febbraio 2025 sollecitando la suddivisione a metà delle spese processuali e la compensazione delle ripetibili. Secondo il Pretore l'istante è risultata interamente soccombente sulla questione della custodia, avendola pretesa in via esclusiva, mentre sui contributi alimentari entrambe le parti sono risultate parzialmente soccombenti, il convenuto in misura maggiore da luglio a dicembre 2024 e l'istante in modo prevalente dopo di allora e in particolare dal marzo 2025. Egli ha quindi posto gli oneri processuali a carico dell'istante per tre quarti obbligandola a rifondere al convenuto un'indennità per ripetibili ridotta. AP1 sostie­ne che la decisione impugnata è carente dal profilo della motivazione e lamenta che il primo giudice sulla questione dell'affida-mento ha considerato le domande formulate nell'istanza mentre su quella dei contributi si è fondato sulle richieste contenute nei memoriali conclusivi. Ad ogni modo, essa epiloga, il Pretore avreb­be dovuto ripartire le spese secondo equità.

a) Le spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) sono poste, di regola, a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio apprezzamen­to, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ciò gli consente di prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica degli oneri processuali, al pun­to che in simili procedure anche la parte vincente può essere tenuta a sopportare spese (sentenza del Tribunale federale 5A_489/2019 del 24 agosto 2020 consid. 19.1 con rinvii). In proposito il giudice gode di ampio apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione dei costi sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.175 del 27 agosto 2024 consid. 23a).

b) Contrariamente all'assunto dell'appellante, il primo giudice ha sufficientemente motivato la suddivisione delle spese giudiziarie, tant'è che l'istante ha potuto prendere posizione al riguardo. L'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC, inoltre, non impone di suddividere sistematicamente le spese processuali a metà tra le parti e di compensare le ripetibili (sentenza del Tribunale federale 5A_457/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 3.6.2 con rinvio). Per il resto, dandosi modifiche nelle richieste di giudizio, determinanti sono di principio quelle iniziali, riservato un ampliamento della domanda (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3ª edizione, n. 8 ad art. 106 con riferimenti). Un'eventuale riduzione delle domande, per contro, corrisponde a soccombenza (sentenza del Tribunale federale 4A_396/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 4.4 con riferimenti). Ciò posto, le basi di partenza considerate dal primo giudice ai fini della va-lutazione della soccombenza sono dunque corrette, l'istante avendo limitato la richiesta riferita alla custodia e aumentato in pendenza di procedura quella relativa al mantenimento dei figli. Per il resto l'appellante assevera che il convenuto sareb­be maggiormente soccombente sulla questione del mantenimento, ma in realtà, ponderati i vari periodi, la soccombenza di lei rimane preponderante. Tenuto conto altresì della sua soccombenza sulla questione della custodia alternata e sulla provvigione ad litem, non si può dire che il Pretore abbia ecceduto o abusato del potere d'apprezzamento di cui egli fruisce in materia di spese e ripetibili.

  1. Le spese del presente giudizio seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC). L'istante soccombe interamente sull'aumento dei contributi provvisionali e sulle provvigioni ad litem davanti al Pretore, ottenendo unicamente una provvigione di causa in appello ma non l'ammontare richiesto. Tutto ponderato e considerati i rispettivi valori litigiosi, si giustifica pertanto di addebitare costi ridotti a suo carico e di rinunciare a riscuotere l'esigua quota che andrebbe a carico del convenuto. Quest'ultimo ha diritto altresì a un'indennità per ripetibili (a sua volta lievemente ridotta: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), avendo formulato osservazioni agli appelli per il tramite di una patrocinatrice. L'indennità è commisurate all'impegno profuso per la redazione dei due memoriali di risposta, fermo restando che quello del 17 luglio 2025 contiene ampi stralci del precedente e considerazioni relative al­l'appello incidentale. Quanto all'appello incidentale, si giustifica di soprassedere alla riscossione di spese processuali, l'attuale decisione esaurendosi in un giudizio di non entrata in materia. Non è il caso di attribuire ripetibili a AP1, che non è stata chiamata a formulare osservazioni.

VII. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–. Trattandosi in concreto di provvedimenti cautelari, in ogni modo, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella del procedimento principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2025.25, 11.2025.26, 11.2025.56, 11.2025.57 e 11.2025.80 sono congiunte.

  1. Nella misura in cui non sono divenuti privi di oggetto gli appelli sono respinti.

  2. Le istanze di provvigione ad litem del 10 marzo e dell'11 giugno 2025 sono parzialmente accolte nel senso che AO1 è obbligato a versare a AP1 fr. 3850.– complessivi quale partecipazione alle spese giudiziarie di Su______ e S_____ per le procedure di appello.

  3. Nella misura in cui non sono divenute prive di oggetto, le istanze di gratuito patrocinio per le procedure di appello sono respinte.

  4. Le spese processuali degli appelli, ridotte a fr. 1000.– complessivi, sono poste a carico di AP1 che rifonderà ad AO1 complessivi fr. 2400.– per ripetibili ridotte.

  5. L'appello incidentale presentato da AO1 è inammissibile.

  6. Non si riscuotono spese per tale appello.

  7. Notificazione:

– avv. PA1, L______; – avv. PA2, L______.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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